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Document 31971R1179

Regolamento (CEE) n. 1179/71 della Commissione, del 4 giugno 1971, che modifica il regolamento (CEE) n. 685/69 per quanto concerne l' ammasso privato del burro e della crema di latte

GU L 123 del 5.6.1971, p. 18–18 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1971(II) pag. 352 - 353

Altre edizioni speciali (DA, EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/03/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1971/1179/oj

31971R1179

Regolamento (CEE) n. 1179/71 della Commissione, del 4 giugno 1971, che modifica il regolamento (CEE) n. 685/69 per quanto concerne l' ammasso privato del burro e della crema di latte

Gazzetta ufficiale n. L 123 del 05/06/1971 pag. 0018 - 0018
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0310
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0352
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 6 pag. 0205


++++

( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 .

( 2 ) GU n . L 143 del 1 * . 7 . 1970 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 169 del 18 . 7 . 1968 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 116 del 28 . 5 . 1971 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . L 90 del 15 . 4 . 1969 , pag . 12 .

( 6 ) GU n . L 70 del 24 . 3 . 1971 , pag . 16 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1179/71 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 1971

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 685/69 per quanto concerne l'ammasso privato del burro e della crema di latte

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunita economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato per ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1253/70 ( 2 ) , in particolare l'articolo 6 , paragrafo 7 ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 985/68 del Consiglio , del 15 luglio 1968 , che stabilische le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte ( 3 ) , modificato per ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1075/71 ( 4 ) , prevede nell'articolo 8 , paragrafo 2 , che l'aiuto all'ammasso privato è subordinato alla conclusione di un contratto di ammasso con l'organismo d'intervento ; che le modalità del contratto di ammasso sono fissate nell'articolo 23 del regolamento ( CEE ) n . 685/69 della Commissione del 14 aprile 1969 , relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte ( 5 ) , modificato per ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 606/71 ( 6 ) ;

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1075/71 ha soppresso l'esigenza inizialmente prevista nell'articolo 8 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 985/68 , secondo la quale i contratti di ammasso privato potevano essere stipulati , da parte dell'organismo d'infervento di uno Stato membro , solo per il burro prodotto nello Stato membro in questione ; che oramai i suddetti contratti stipulati da un organismo d'intervento possono concernere tutto il burro prodotto nella Comunita ; che è pertanto opportuno completare le disposizioni relative alla stipulazione dei contratti , fissate nell'articolo 23 del regolamento ( CEE ) n . 685/69 , per adattarle alle nuove condizioni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 23 del regolamento ( CEE ) n . 685/69 è modificato nel modo seguente :

a ) al paragrafo 4 viene aggiunta l'indicazione seguente :

" e ) lo Stato membro di fabbricazione . "

b ) il seguente paragrafo 5 viene inserito :

" 5 . Allorché l'ammasso del burro è effettuato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di fabbricazione , la stipulazione del contratto di ammasso è subordinata all'esibizione della prova che il burro risponde alle condizioni richieste per la concessione degli aiuti all'ammasso privato nello Stato membro di fabbricazione . "

c ) il vecchio paragrafo 5 diventa paragrafo 6 .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1971 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 4 giugno 1971 .

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M . MALFATTI

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