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Document 31971L0285

Direttiva 71/285/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1971, che modifica la direttiva del 26 giugno 1964 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina

GU L 179 del 9.8.1971, p. 1–20 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1971(II) pag. 649 - 666

Altre edizioni speciali (DA, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1998; abrog. impl. da 31997L0012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1971/285/oj

31971L0285

Direttiva 71/285/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1971, che modifica la direttiva del 26 giugno 1964 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina

Gazzetta ufficiale n. L 179 del 09/08/1971 pag. 0001 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 4 pag. 0012
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0582
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 4 pag. 0012
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0649
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 5 pag. 0067
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 5 pag. 0067


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1971 che modifica la direttiva del 26 giugno 1964 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (71/285/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), è entrata in vigore il 30 giugno 1965 ed è stata modificata dalle direttive del 25 ottobre 1966 (2) e del 13 luglio 1970 (3);

considerando che la trasposizione di tali direttive nel diritto degli Stati membri e la loro applicazione nella Comunità hanno permesso di costatare l'opportunità di procedere ad un adeguamento delle loro disposizioni per tener conto dei nuovi dati tecnici e scientifici e dell'esperienza acquisita;

considerando che occorre in particolare avviare l'armonizzazione delle misure di polizia sanitaria da applicare in caso di insorgenza di talune malattie ; che tali misure devono in particolare comportare la definizione, per una durata determinata, di zone di protezione attorno alle aziende colpite da tali malattie, nonché il divieto di fare uscire gli animali da tali zone, salvo per condurli all'immediata macellazione;

considerando che per essere riconosciuti indenni o ufficialmente indenni da brucellosi, a seconda del caso, gli animali da allevamento o da produzione devono presentare un tasso brucellare determinato costatato alla sieroagglutinazione ; che il progresso nelle conoscenze scientifiche consente di prevedere una prova diagnostica supplementare per costatare se tali animali sono esenti da brucellosi ; che occorre fissare le norme per tale prova supplementare;

considerando che in caso di necessità è possibile, senza alcun rischio sul piano sanitario, snellire per gli animali da mcello le disposizioin previste in materia di brucellosi e di tubercolosi della direttiva attualmente in vigore;

considerando che detta direttiva riconosce ad ogni Stato membro la facoltà di vietare l'introduzione nel proprio territorio di bovini e di suini provenienti da uno Stato membro nel quale si è manifestata una epizoozia ; che, secondo la natura e il carattere dell'epizoozia, tale divieto deve essere limitato ai bovini e ai suini provenienti da una parte del territorio del paese speditore o può estendersi all'insieme di tale territorio ; che, quando una malattia contagiosa si manifesti nel territorio di uno Stato membro, devono essere prese rapidamente adeguate misure di lotta contro la malattia ; che i rischi di tali malattie e le necessarie misure di difesa devono essere valutati nella stessa maniera (1)GU n. 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. (2)GU n. 192 del 27.10.1966, pag. 3294/66. (3)GU n. L 157 del 18.7.1970, pag. 40. nell'insieme della Comunità ; che a tal fine è necessario prevedere una procedura comunitaria nell'ambito del Comitato permanente veterinario istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968 (1), procedura secondo la quale le misure eventualmente adottate da uno Stato membro potranno essere esaminate e, se del caso, modificate o abrogate in stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che per evitare gli ostacoli agli scambi intracomunitari occorre fare ricorso alla medesima procedura per valutare le garanzie sanitarie che gli Stati membri vorrebbero esigere all'importazione relativamente alle malattie diverse da quelle soggette a dichiarazione obbligatoria ai sensi della presente direttiva;

considerando che occorre modificare i certificati in conformità delle modifiche apportate agli articoli e agli allegati della direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, modificata dalle direttive del Consiglio del 25 ottobre 1966 e del 13 luglio 1970, è modificata secondo quanto stabilito negli articoli seguenti.

Articolo 2

All'articolo 2, le lettere d) e f) sono soppresse.

Articolo 3

All'articolo 3: 1. Al paragrafo 1, penultima riga, i termini «3 a 6» sono sostituiti da «2 a 6».

2. Il testo del paragrafo 2 è modificato come segue: a) Dopo la lettera a) è inserita una nuova lettera b) redatta come segue:

«b) non essere stati acquistati in un'azienda oggetto di un divieto per motivi di polizia sanitaria in seguito all'insorgere delle malattie seguenti alle quali gli animali in causa sono ricettivi : afta epizootica, peste suina, paralisi contagiosa dei suini, brucellosi bovina, brucellosi suina, carbonchio ematico, né provenire da una zona in cui sono applicate le misure di cui al comma ii), restando inteso che: i) se non tutti gli animali delle specie sensibili alla malattia sono stati macellati ed i locali disinfettati, la durata del divieto deve essere, a decorrere dall'ultimo caso costatato, di almeno trenta giorni per l'afta epizootica, di almeno quaranta giorni per la peste suina o la paralisi contagiosa dei suini, di almeno sei settimane per la brucellosi bovina o suina e di almeno quindici giorni per il carbonchio ematico;

ii) quando si tratta di peste suina, di afta epizootica o di paralisi contagiosa dei suini : se tutti gli animali delle specie sensibili alle malattie sono stati macellati ed i locali disinfettati, una zona di protezione del raggio di 2 km viene creata attorno all'azienda durante un periodo di quindici giorni ; se non tutti gli animali sensibili alle malattie sono stati macellati, una zona di protezione del raggio di 2 km viene creata attorno all'azienda ed è mantenuta finché detta azienda è oggetto di misure di divieto.

Gli Stati membri vigilano a che gli animali delle specie sensibili alla malattia costatata nella zona di protezione possano uscirne soltanto se sono condotti in un macello sotto controllo ufficiale in vista della macellazione immediata.»

Le lettere da b) a h) diventano le lettere da c) a i). I riferimenti a tali lettere nella direttiva del 26 giugno 1964 sono conseguentemente modificati.

b) L'inizio della prima frase della lettera c) è redatto come segue:

«c) nel caso in cui si tratti di animali da allevamento o da produzione, essere stati acquistati in un'azienda che risponda...».

c) Il testo della lettera g) è completato come segue:

«... ; i veicoli da trasporto devono essere costruiti in modo che il letame, lo strame o il foraggio degli animali non possano scolare o cadere fuori dal veicolo durante il trasporto.»

d) Il testo della lettera i) è completato come segue:

«... questo certificato deve comprendere un solo foglietto.»

3. Il testo del paragrafo 3 è modificato come segue: a) alla lettera b), le parole «essere essi stessi immuni da tubercolosi» sono soppresse, dopo le parole «.... aver avuto una reazione (4)GU n. L 255 del 18.10.1968, pag. 23.

negativa a una intradermotubercolinizzazione ....» sono inserite le parole «effettuata entro i 30 giorni precedenti il carico» e la menzione «degli allegati A e B» figurante nell'ultima riga è sostituita da quella «dell'allegato B».

b) alla lettera c), le parole «essere essi stessi immuni da brucellosi» sono soppresse, dopo le parole «.... alla sieroagglutinazione» sono inserite le parole «effettuata entro i 30 giorni precedenti il carico» e la menzione «degli allegati A e C» figurante nell'ultima riga è sostituita da quella «dell'allegato C».

4. Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. I suini da allevamento o da produzione devono inoltre provenire da un allevamento suino indenne da brucellosi. Quando si tratta di suini di peso superiore a 25 chilogrammi, devono aver presentato, in prove effettuate entro i 30 giorni precedenti il carico i) un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per millilitro alla sieroagglutinazione praticata conformemente alle disposizioni dell'allegato C;

ii) una reazione di fissazione del complemento negativa all'esame sierologico praticato secondo le disposizioni dell'allegato C.»

5. Il testo del paragrafo 5 è modificato come segue:

i termini «da macello» nella prima riga sono soppressi.

6. Il testo del paragrafo 7 è modificato come segue: a) alla lettera b), la fine della frase, iniziando da «e trovarsi in una località...», è soppressa;

b) alla lettera c), dopo la seconda frase, è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia, l'intradermotubercolinizzazione e la sieroagglutinazione prescritte a norma del paragrafo 3, lettere b) e c), non devono necessariamente essere state effettuate prima dell'introduzione sul mercato.»

e i termini «4 giorni» di cui alla penultima riga del terzo comma sono sostituiti da «6 giorni».

Articolo 4

L'ultima frase dell'articolo 5 è sostituita dalla frase seguente:

«Qualora si riveli necessario adottare misure comunitarie, queste ultime, tenuto conto delle misure nazionali di cui sopra, sono decise secondo la procedura prevista all'articolo 13.»

Articolo 5

Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente testo:

«1. I paesi destinatari possono concedere a uno o più paesi speditori autorizzazioni generali o limitate a casi determinati in base alle quali possono essere introdotti nel loro territorio: A. Per quanto riguarda i bovini da allevamento, da produzione o da macello: a) in deroga all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) o paragrafo 6, lettera a), quelli che non hanno subìto una vaccinazione antiaftosa, se non sono stati ufficialmente accertati casi di afta epizootica nel paese speditore e nei paesi di transito interessati da almeno sei mesi a decorrere dalla data di carico;

b) in deroga all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) o paragrafo 6, lettera a), quelli che hanno subìto un trattamento praticato non oltre 10 giorni prima del carico con siero antiaftoso, ufficialmente autorizzato e controllato dall'autorità competente del paese speditore e accettato dall'autorità competente del paese destinatario.

B. Per quanto riguarda i bovini da allevamento o da produzione: a) in deroga all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), quelli che sono stati rivaccinati contro i tipi A, O e C del virus aftoso nel corso degli ultimi 12 mesi, sempreché si tratti di bovini vaccinati provenienti da Stati membri in cui tali animali sono vaccinati ogni anno e sono sistematicamente macellati in caso di comparsa di febbre aftosa ed in cui non sia stato costatato ufficialmente alcun caso di febbre aftosa da almeno sei mesi a decorrere dalla data del carico;

b) in deroga all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), quelli che provengono da un allevamento bovino indenne da brucellosi.

C. Per quanto riguarda i bovini destinati alla produzione di carne, di meno di 30 mesi, in deroga all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), quelli che non provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi né da un allevamento bovino indenne da brucellosi. Tuttavia, tali animali devono aver presentato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali (u.i.) agglutinanti per millilitro, alla siero-agglutinazione praticata conformemente alle disposizioni dell'allegato C. Su tali animali deve essere apposto un contrassegno particolare. Lo Stato membro destinatario adotta ogni provvedimento necessario al fine di evitare la contaminazione dell'allevamento indigeno.

La presente disposizione è applicabile fino al 31 dicembre 1971 incluso, salvo proroga decisa dal Consiglio su proposta della Commissione.

D. Per quanto riguarda i bovini da macello:

In deroga all'articolo 3, paragrafo 6, lettera c), quelli che hanno presentato alla siero-agglutinazione praticata conformemente alle disposizioni dell'allegato C, un tasso brucellare di 30 o più unità internazionali agglutinanti per millilitro.

2. Qualora un paese destinatario conceda un'autorizzazione generale conformemente al paragrafo 1, esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

3. Qualora un paese destinatario conceda una delle autorizzazioni previste dal paragrafo 1, occorre, in caso di transito, ottenere un'autorizzazione corrispondente dai paesi di transito interessati.

4. I paesi speditori devono prendere tutte le disposizioni necessarie per garantire che nei certificati sanitari, i cui modelli figurano nell'allegato F (modelli I e II), sia indicato che è stato fatto uso di una delle possibilità previste dal paragrafo 1.»

Articolo 6

Il testo dell'articolo 8 diventa paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo 2:

«2. Fino all'entrata in vigore di eventuali disposizioni della Comunità economica europea, uno Stato membro può essere autorizzato, secondo la procedura di cui all'articolo 12 e alle condizioni da quest'ultima fissate, ad applicare per gli scambi intracomunitari garanzie sanitarie al massimo equivalenti a quelle richieste da tale Stato membro nell'ambito di un programma nazionale di profilassi di una malattia contagiosa della specie bovina o suina che non sia considerata nell'allegato E della presente direttiva.»

Articolo 7

Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente testo:

«1. Qualora vi sia pericolo di propagazione di morbi degli animali in seguito all'introduzione nel territorio di uno Stato membro di bovini o suini provenienti da un altro Stato membro, il primo Stato membro può prendere i seguenti provvedimenti: a) Qualora insorga un morbo epizootico nell'altro Stato membro, temporaneamente vietare o limitare l'introduzione di bovini o suini provenienti dalle zone del territorio dell'altro Stato in cui il morbo si sia manifestato;

b) Qualora un morbo epizootico assuma carattere estensivo o nel caso della comparsa di un nuovo morbo grave e contagioso degli animali, temporaneamente vietare o limitare l'introduzione di bovini o suini dall'intero territorio dell'altro Stato.

2. Ciascuno Stato membro deve comunicare immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione l'apparizione sul suo territorio di ogni malattia prevista al paragrafo 1 e le misure di lotta adottate. Deve inoltre segnalare loro immediatamente la scomparsa della malattia.

3. Le misure adottate dagli Stati membri in base al paragrafo 1 e la loro abrogazione devono essere comunicate immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione con l'indicazione dei motivi.

Può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 13, che tali misure debbano essere modificate, in particolare per assicurarne il coordinamento con quelle adottate dagli altri Stati membri, oppure soppresse.

4. Se si presenta la situazione prevista al paragrafo 1 e se si verifica la necessità che altri Stati membri applichino del pari le misure adottate a norma di detto paragrafo ed eventualmente modificate conformemente al paragrafo 3, le disposizioni appropriate sono decise secondo la procedura prevista all'articolo 13.»

Articolo 8

Dopo l'articolo 11, sono inseriti i nuovi articoli seguenti:

«Articolo 12 1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato veterinario permanente, istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968, in appresso denominato «Comitato», è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. In seno al Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato esprime il proprio parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in base all'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia alla maggioranza di dodici voti.

4. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del Comitato. Se non sono conformi al parere del Comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della suddetta proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 13

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato veterinario permanente, istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968, in appresso denominato «Comitato», è immediatamente consultato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta di uno Stato membro.

2. In seno al Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato esprime il proprio parere su tali misure entro il termine di due giorni. Esso si pronuncia alla maggioranza di dodici voti.

4. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del Comitato. Se non sono conformi al parere del Comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro quindici giorni dalla data di presentazione della suddetta proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 14

Le disposizioni degli articoli 12 e 13 sono applicabili per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data alla quale il Comitato è stato adito per la prima volta in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 o dell'articolo 13, paragrafo 1 oppure in base a qualsiasi altra regolamentazione analoga.»

Gli articoli 12 e 13 diventano rispettivamente 15 e 16.

Articolo 9

1. Il testo dell'allegato A, capitolo I, è sostituito dal seguente testo:

« 1. Allevamenti bovini indenni da tubercolosi

È considerato ufficialmente indenne da tubercolosi un allevamento bovino nel quale: a) tutti i bovini sono esenti da manifestazioni cliniche di tubercolosi;

b) tutti i bovini di età superiore a 6 settimane hanno avuto una reazione negativa ad almeno due intradermotubercolinizzazioni ufficiali praticate secondo le disposizioni dell'allegato B, che hanno luogo la prima sei mesi dopo la fine delle operazioni di risanamento dell'allevamento, la seconda 6 mesi dopo la prima, e le successive ad un anno di intervallo. Quando, in uno Stato membro nel quale tutti i bovini sono soggetti alle misure ufficiali di lotta contro la tubercolosi, la percentuale degli allevamenti bovini infettati da tubercolosi non è superiore ad 1 in occasione di due controlli succedentisi ad intervallo di un anno, tale intervallo può essere portato a due anni. Quando la percentuale degli allevamenti bovini infettati non è superiore a 0,2 in occasione di due controlli succedentisi ad intervallo di due anni, l'intervallo tra le tubercolinizzazioni può essere portato a tre anni;

c) non è stato introdotto alcun bovino senza attestato di un veterinario ufficiale in cui si certifichi che detto animale proviene da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi e, se è di età superiore a 6 settimane, ha avuto una reazione negativa all'intradermotubercolinizzazione valutata secondo i criteri dell'allegato B, 21 a); i) Tuttavia, l'intradermotubercolinizzazione non è richiesta in uno Stato membro in cui la percentuale di aziende che comprendono bovini e infettate da tubercolosi è inferiore allo 0,2 e se risulta da un attestato del veterinario ufficiale che l'animale: 1. è debitamente identificato;

2. proviene da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi di questo Stato membro;

3. in occasione del trasporto non è entrato in contatto con bovini non provenienti da allevamenti bovini ufficialmente indenni da tubercolosi.

ii) L'attestato previsto al punto i) può non essere richiesto in uno Stato membro in cui, da almeno 4 anni: - almeno il 99,80 % degli allevamenti bovini è ufficialmente riconosciuto indenne da tubercolosi e in cui

- gli allevamenti non ufficialmente indenni si trovano sotto controllo ufficiale, ed è vietato il trasferimento di bovini da tali allevamenti salvo che gli stessi siano portati direttamente al macello sotto controllo ufficiale.»

2. Il testo dell'allegato A, capitolo II, è sostituito dal seguente testo:

«II. Animali della specie suina e allevamenti bovini e suini indenni da brucellosi A. Allevamenti bovini 1. È da considerare ufficialmente indenne da brucellosi un allevamento bovino in cui: a) non vi sono animali della specie bovina vaccinati contro la brucellosi, salvo che non si tratti di femmine che siano state vaccinate da almeno tre anni;

b) tutti i bovini sono immuni da manifestazioni cliniche di brucellosi da almeno 6 mesi;

c) tutti i bovini di età superiore a 12 mesi i) hanno presentato, in occasione di due sieroagglutinazioni praticate ufficialmente ad intervalli di 3 mesi almeno e di 12 mesi al massimo e secondo le disposizioni dell'allegato C, un tasso brucellare inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro ; la prima sieroagglutinazione può essere sostituita da tre prove dell'anello (ring-test) effettuate a 3 mesi d'intervallo, a condizione tuttavia che la seconda sieroagglutinazione sia effettuata almeno sei settimane dopo la terza prova dell'anello;

ii) sono controllati annualmente per determinare l'assenza di brucellosi con tre prove dell'anello effettuate a intervalli di almeno 3 mesi, o due prove dell'anello a intervalli di almeno 3 mesi ed una sieroagglutinazione effettuata almeno sei settimane dopo la seconda prova dell'anello. Quando non sono possibili prove dell'anello, si procederà annualmente a due sieroagglutinazioni con intervallo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi.

Quando, in uno Stato membro in cui tutti gli animali della specie bovina sono sottoposti alle operazioni ufficiali di lotta contro la brucellosi, la percentuale degli allevamenti bovini infetti non è superiore a 1, basterà procedere annualmente a due prove dell'anello con un intervallo di almeno 3 mesi. Queste prove dovranno essere sostituite, se non sono attuabili, da una sieroagglutinazione;

d) Non è stato introdotto alcun bovino senza un attestato di un veterinario ufficiale che certifichi che detto animale proviene da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi, e, se è di età superiore a 12 mesi, che ha presentato un tasso brucellare inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro alla sieroagglutinazione praticata secondo le disposizioni dell'allegato C nei 30 giorni che precedono l'introduzione nell'allevamento; i) Tuttavia la sieroagglutinazione può non essere richiesta nello Stato membro in cui la percentuale di allevamenti bovini infettati da brucellosi non è, da almeno 2 anni, superiore a 0,2 e se risulta dall'attestato del veterinario ufficiale che l'animale: 1. è debitamente identificato,

2. proviene da un allevamento bovino di questo Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi,

3. in occasione del suo trasporto non è entrato in contatto con bovini non provenienti da allevamenti bovini ufficialmente indenni;

ii) L'attestato previsto al punto i) può non essere richiesto nello Stato membro in cui, da 4 anni almeno: - il 99,80 % almeno degli allevamenti bovini è riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi e in cui

- gli allevamenti che non sono ufficialmente indenni si trovano sotto controllo ufficiale, ed è vietato il trasferimento dei bovini da tali allevamenti, salvo che gli stessi siano portati direttamente al macello sotto controllo ufficiale.

2. Un allevamento bovino è considerato indenne da brucellosi quando: a) non comprende maschi vaccinati contro la brucellosi;

b) tutte o una parte delle femmine sono state vaccinate entro l'età di 6 mesi al massimo col vaccino vivo Buck 19 o con altri vaccini autorizzati secondo la procedura dell'articolo 12;

c) tutti i bovini rispondono alle condizioni di cui al punto 1, lettere b) e c), restando inteso che i bovini di età inferiore a 30 mesi possono presentare un tasso brucellare uguale o superiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro, ma inferiore a 80 u.i. agglutinanti per millilitro, purché alla reazione di fissazione del complemento presentino: - un tasso inferiore a 30 unità CEE, se si tratta di femmine vaccinate da meno di 12 mesi,

- un tasso inferiore a 20 unità CEE in tutti gli altri casi;

d) non è stato introdotto nessun bovino senza un attestato del veterinario ufficiale con cui si certifichi che l'animale risponde alle condizioni previste al numero 1, lettera d), oppure che esso proviene da un allevamento riconosciuto indenne da brucellosi e, in questo caso, se è di età superiore a 12 mesi, ha presentato nei 30 giorni precedenti l'introduzione nell'allevamento, secondo le disposizioni dell'allegato C, un tasso brucellare inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro e una reazione negativa di fissazione del complemento.

Tuttavia, un bovino vaccinato di età inferiore a 30 mesi può presentare un tasso brucellare uguale o superiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro ma inferiore a 80 u.i. agglutinanti per millilitro, purché alla reazione di fissazione del complemento presenti: - un tasso inferiore a 30 unità CEE, se si tratta di una femmina vaccinata da meno di 12 mesi,

- un tasso inferiore a 20 unità CEE dopo il dodicesimo mese successivo alla vaccinazione.

3. Un allevamento bovino indenne da brucellosi può essere qualificato allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi dopo un termine minimo di 3 anni se a) non vi si trova alcun animale vaccinato contro la brucellosi da meno di 3 anni;

b) durante questi 3 anni sono state rispettate senza interruzione le condizioni di cui al n. 2, lettera c);

c) al termine del terzo anno gli animali di più di 12 mesi hanno presentato un tasso brucellare inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro alla sieroagglutinazione ed una reazione negativa alla fissazione del complemento. Tali prove sono praticate secondo le disposizioni dell'allegato C.

4. In un allevamento bovino ufficialmente riconosciuto indenne da brucellosi possono essere introdotti anche bovini provenienti da un allevamento indenne da brucellosi quando: - al momento della loro introduzione hanno un'età di almeno 18 mesi,

- nel caso in cui siano stati vaccinati contro la brucellosi, la vaccinazione è stata effettuata da oltre un anno,

- non più di 30 giorni prima della loro introduzione, conformemente alle disposizioni dell'allegato C, hanno presentato un tasso brucellare inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro e una reazione negativa alla fissazione del complemento.

Se un bovino è introdotto, conformemente al primo comma, in un allevamento ufficialmente riconosciuto indenne da brucellosi, quest'ultimo, ai fini degli scambi intracomunitari, è considerato indenne da brucellosi per un periodo di due anni a decorrere dalla data di introduzione dell'animale.

5. Se in un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi si costata un sospetto di brucellosi presso uno o più bovini, la qualifica di questo allevamento può essere provvisoriamente sospesa piuttosto che ritirata, purché l'animale o gli animali siano immediatamente eliminati o isolati.

La sospensione provvisoria può essere tolta qualora due sieroagglutinazioni, praticate secondo de disposizioni dell'allegato C con intervalli da 6 ad 8 settimane su tutti gli animali d'età superiore a 12 mesi, diano un tasso inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro.

Gli animali isolati possono essere reintrodotti nell'allevamento se, nell'intervallo dalle 6 alle 8 settimane, due sieroagglutinazioni hanno dato un tasso inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro e due fissazioni del complemento hanno dato risultato negativo. Tali prove sono praticate secondo le disposizioni dell'allegato C.

Le disposizioni di cui sopra sono applicabili altresì agli allevamenti indenni da brucellosi quando un sospetto di tale malattia è costatato presso uno o più bovini d'età superiore a 30 mesi.

6. Le disposizioni di cui sopra, relative agli animali appartenenti ad un allevamento indenne da brucellosi, si applicano anche agli animali che sono stati vaccinati ad un'età compresa fra i 5 e gli 8 mesi prima della data di applicazione delle disposizioni della presente direttiva in ciascuno degli Stati membri.

B. Suini e allevamenti suini 1. È considerato indenne da brucellosi un suino che: a) non presenta manifestazioni cliniche di tale malattia;

b) se è di peso superiore a 25 chilogrammi, presenta all'esame sierologico praticato secondo le disposizioni dell'allegato C: i) un tasso brucellare inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro alla sieroagglutinazione;

ii) una reazione negativa alla fissazione del complemento praticata simultaneamente.

2. È considerato indenne da brucellosi un allevamento suino in cui: a) tutti i suini sono esenti da manifestazioni cliniche della malattia da almeno un anno;

b) i bovini che si trovano contemporaneamente nell'azienda appartengono ad un allevamento ufficialmente indenne o a un allevamento indenne da brucellosi.»

Articolo 10

All'allegato C: a) il termine «bovina» è soppresso nel titolo,

b) dopo il punto A è inserito il seguente nuovo punto B:

«B. Reazione di fissazione del complemento 1. Come siero standard vale lo stesso substandard del siero della brucellosi di cui al punto A 1 del presente allegato. Oltre alle unità di agglutinazione internazionali (UAI), devono essere presenti in un millilitro di questo siero della brucellosi liofilizzato 1.000 unità sensibilizzanti che fissano il complemento. Queste unità sensibilizzanti sono denominate unità sensibilizzanti CEE (USC).

2. La fornitura del siero standardizzato è assicurata dal Bundesgesundheitsamt di Berlino.

3. Il tenore di anticorpi che fissano il complemento, in un siero, va espresso in unità sensibilizzanti CEE (USC) (esempio : siero X = USC/ml).

4. Un siero contenente in 1/ml 20 unità sensibilizzanti CEE (il che corrisponde a un'attività del 20 º/oo dell'attività del siero di riferimento) o più, deve essere considerato positivo.

5. I sieri devono essere inattivati come segue: a) bovini : 56º-60ºC per 30-50 minuti;

b) suini : 60ºC per 30-50 minuti.

6. Per la produzione dell'antigene si devono usare i ceppi Weybridge n. 99 o USDA 1119. L'antigene è costituito da un'emulsione batterica in soluzione fisiologica allo 0,85 % o in soluzione tampone veronal.

7. Per la reazione si deve usare una dose di complemento che sia maggiore della dose minima necessaria per una emolisi totale.

8. Nell'esecuzione della reazione, si devono effettuare ogni volta i seguenti controlli: a) Controllo dell'effetto anticomplementare del siero,

b) Controllo dell'antigene,

c) Controllo delle emazie sensibilizzate,

d) Controllo del complemento,

e) Controllo di sensibilità della reazione con l'aiuto di un siero positivo,

f) Controllo della specificità della reazione con l'aiuto di un siero negativo.

9. La sorveglianza e il controllo ufficiale dei sieri standard e degli antigeni sono affidati agli organismi di cui al punto A. 9 del presente allegato.

10. Gli antigeni possono essere forniti in forma concentrata, purché sull'etichetta sia indicato il coefficiente di diluizione necessario.»

c) Il punto B diventa C e i numeri da 12 a 19 diventano 1 a 8. Al numero 8 il segno «º/oo» diventa «%».

Articolo 11

I certificati di cui all'allegato F sono sostituiti dai certificati di cui all'allegato della presente direttiva.

Articolo 12

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. NATALI

ALLEGATO

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