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Document 31970R1019

Regolamento (CEE) n. 1019/70 della Commissione, del 29 maggio 1970, che stabilisce le modalità di applicazione per la determinazione dei prezzi d' offerta franco-frontiera e fissa la tassa di compensazione nel settore del vino

GU L 118 del 1.6.1970, p. 13–15 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1970(I) pag. 294 - 296

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1979

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/1019/oj

31970R1019

Regolamento (CEE) n. 1019/70 della Commissione, del 29 maggio 1970, che stabilisce le modalità di applicazione per la determinazione dei prezzi d' offerta franco-frontiera e fissa la tassa di compensazione nel settore del vino

Gazzetta ufficiale n. L 118 del 01/06/1970 pag. 0013 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 3 pag. 0029
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(I) pag. 0263
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 3 pag. 0029
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(I) pag. 0294
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 5 pag. 0106
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0228
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0228


REGOLAMENTO (CEE) N. 1019/70 DELLA COMMISSIONE del 29 maggio 1970 che stabilisce le modalità di applicazione per la determinazione dei prezzi d'offerta franco-frontiera e fissa la tassa di compensazione nel settore del vino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare gli articoli 9, paragrafo 6, e 37,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70 prevede che, per ciascun vino per il quale è fissato un prezzo di riferimento, viene stabilito, in base a tutti i dati disponibili, un prezzo d'offerta franco-frontiera per tutte le importazioni;

considerando che, per stabilire il prezzo d'offerta franco-frontiera nel modo più esatto possibile, occorre determinare le informazioni da prendere in considerazione, ossia, oltre ai prezzi indicati nei documenti doganali e commerciali, qualsiasi altra informazione riguardante i prezzi praticati dai paesi terzi;

considerando che, per evitare di compromettere il livello dei prezzi comunitari e garantire la priorità di smercio dei vini comunitari, è necessario che i prezzi d'offerta franco-frontiera siano stabiliti sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli nel commercio internazionale ; che, nell'interesse della rappresentatività dei prezzi d'offerta franco-frontiera, occorre escludere dal calcolo alcune informazioni, in particolare quando si tratta di quantitativi limitati;

considerando che, per ragioni di comparabilità, è necessario stabilire i prezzi d'offerta franco-frontiera adeguando i dati che servono per il loro calcolo con riguardo alla fase di commercializzazione e alle caratteristiche dei vini in questione;

considerando che occorre determinare le condizioni in base alle quali è opportuno fissare, modificare o sopprimere una tassa di compensazione;

considerando che la riscossione di una tassa di compensazione non è giustificata, a causa del loro prezzo, per taluni vini liquorosi accompagnati da un certificato d'origine;

considerando che l'identificazione dei vini bianchi importati sotto il nome del vitigno Riesling o del vitigno Sylvaner può essere facilitata con l'obbligo della presentazione all'importazione di un certificato redatto dal paese di produzione;

considerando che tale regime è applicabile solo se corredato da disposizioni corrispondenti concernenti la circolazione di detti vini ; che in attesa della regolamentazione da adottare sulla base dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 816/70 è opportuno instaurare un regime transitorio;

considerando che i prezzi di riferimento sono fissati per grado/hl o per hl ; che tale distinzione deve essere mantenuta in sede di fissazione dell'ammontare della tassa di compensazione ; che è pertanto necessario prevedere le disposizioni appropriate che consentano, tenuto conto di una certa base forfettaria, l'applicazione pratica delle tasse di compensazione fissate per grado/hl;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 816/70 prevede che può essere pure fissata una tassa di compensazione per le importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento, diversi dal vino ; che per la determinazione della tassa di compensazione relativa a tali prodotti si tiene conto del rapporto esistente, sul mercato della Comunità, tra il prezzo medio dei prodotti in questione e quello del vino;

considerando che, nel caso di mosti, tale rapporto è di 0,95;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prezzi d'offerta franco-frontiera sono stabiliti sulla base di tutti i dati disponibili, e in particolare in base alle comunicazioni degli Stati membri. Gli Stati membri utilizzano a tale fine le indicazioni che figurano nei documenti doganali che accompagnano i prodotti importati, nonchè nelle fatture e in qualsiasi altro documento commerciale. (1)GU n. L 99 del 5.5.1970, pag. 1.

2. Per la determinazione dei prezzi d'offerta franco-frontiera, si tiene inoltre conto di ogni informazione relativa ai prezzi praticati dai paesi terzi, che si tratti dei prezzi: a) praticati all'esportazione dai paesi terzi,

b) constatati all'importazione nella Comunità,

c) constatati sui mercati della Comunità per i prodotti importati,

d) osservati sui mercati dei paesi terzi importatori ed esportatori,

e) o risultanti da operazioni di compensazione.

3. Per ottenere le informazioni si ricorre in particolare alle seguenti fonti: a) informazioni ufficiali pubblicate dalle autorità a tal uopo competenti dei paesi terzi esportatori e importatori,

b) informazioni pubblicate nella stampa specializzata nel settore della produzione e del commercio, tanto negli Stati membri quanto nei paesi terzi;

c) informazioni fornite dalle organizzazioni professionali rappresentative della produzione e del commercio, tanto negli Stati membri quanto nei paesi terzi.

4. Non sono prese in considerazione le informazioni relative ad offerte che non hanno un'incidenza economica sul mercato, in particolare per il volume limitato cui si riferiscono.

Articolo 2

1. I prezzi di cui all'articolo 1 che non si applicano: a) franco-frontiera della Comunità,

b) a un vino corrispondente a quello il cui prezzo d'orientamento è stato preso in considerazione per la fissazione del prezzo di riferimento,

subiscono un adeguamento.

2. L'adeguamento di cui al paragrafo 1, lettera a), viene effettuato prendendo in considerazione le spese di trasporto dal luogo di constatazione del prezzo fino alla frontiera della Comunità.

3. L'adeguamento di cui al paragrafo 1, lettera b), è effettuato tenendo conto della relazione di prezzo esistente sul mercato della Comunità tra i tipi di vini in questione.

Articolo 3

1. I prezzi d'offerta franco-frontiera sono stabiliti sulla base delle più favorevoli possibilità d'acquisto dei prodotti in questione e sono calcolati conformemente alle disposizioni degli articoli 1 e 2.

2. Qualora sia determinato un secondo prezzo d'offerta franco-frontiera per un prodotto proveniente da un paese terzo, dei prezzi d'offerta sono stabiliti per gli altri prodotti provenienti da detto paese terzo in base al secondo prezzo d'offerta suindicato, sempreché essi siano in stretto rapporto economico con il prodotto in questione. La fissazione di tali prezzi di offerta è effettuata tenendo conto della relazione normale esistente tra i prezzi dei prodotti in questione.

Articolo 4

1. Viene fissata una tassa di compensazione per un vino quando si constata che il prezzo d'offerta franco-frontiera del vino in questione, maggiorato dei dazi doganali, scende al di sotto del prezzo di riferimento di tale vino.

2. La tassa di compensazione viene modificata quando si constata una notevole variazione del prezzo d'offerta franco-frontiera.

3. La tassa di compensazione viene soppressa allorchè si constata che il prezzo di offerta franco-frontiera maggiorato dei dazi doganali raggiunge o supera il prezzo di riferimento.

4. La tassa di compensazione non è riscossa per: a) i vini di Porto

b) i vini di Madera

c) i vini di Xérés

d) i vini di Tokay (Aszu e Szamorodni)

e) il moscato di Samos,

f) il moscatello di Setubal,

presentati con un certificato d'origine.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione d'origine delle merci (1), e in attesa di disposizioni comunitarie particolari relative alle modalità di rilascio e al contenuto di tali certificati, questi sono riconosciuti dagli Stati membri.

Articolo 5

1. Un vino bianco presentato all'importazione col nome del vitigno «Riesling» o «Sylvaner» può essere importato e messo in circolazione con tale denominazione solo se accompagnato da un certificato riconosciuto dalle competenti autorità attestante che il vino di cui trattasi proviene dal vitigno considerato. (1)GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 1.

2. In attesa di disposizioni comunitarie particolari relative alle modalità di rilascio e al contenuto di detti certificati, questi sono riconosciuti dagli Stati membri.

Articolo 6

1. Se il prezzo di riferimento è fissato per grado/hl anche la tassa di compensazione è fissata per grado/hl.

2. Se il prezzo di riferimento è fissato per hl, anche la tassa di compensazione è fissata per hl.

Articolo 7

1. Nel caso considerato all'articolo 6, paragrafo 1, la tassa da riscuotere per hl all'importazione è pari al prodotto ottenuto moltiplicando la gradazione alcolometrica effettiva del vino importato per l'importo fissato per grado/hl per il vino in questione.

2. Tuttavia, i vini che hanno una gradazione alcolometrica effettiva inferiore a 8º5 sono soggetti alla tassa di compensazione applicabile al vino avente una gradazione alcolometrica effettiva uguale a 8º5.

Articolo 8

1. Allorché per le importazioni di vino rosso o bianco viene fissata la tassa di compensazione di cui all'articolo 4, viene fissata una tassa di compensazione per le importazioni di mosti dello stesso colore.

2. La tassa di compensazione che si riscuote sui mosti è fissata applicando a quella che si riscuote sul vino rosso o, secondo il colore del mosto, sul vino bianco, un coefficiente che tiene conto del rapporto di 0,95 esistente sul mercato della Comunità tra il prezzo medio dei mosti e quello del vino.

3. Se la tassa di compensazione che si applica al vino è fissata per grado/hl, la tassa da riscuotere all'importazione per hl di mosto è pari al prodotto ottenuto moltiplicando la gradazione alcolometrica potenziale del mosto importato per l'importo fissato per grado/hl per tale mosto.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

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