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Document 31969R1062

Regolamento (CEE) n. 1062/69 della Commissione, del 6 giugno 1969, che determina le condizioni alle quali devono rispondere certificati alla cui presentazione è subordinata l' ammissione delle preparazioni dette "fondute" nella sottovoce 21.07 E della tariffa doganale comune

GU L 141 del 12.6.1969, p. 31–34 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1969(I) pag. 267 - 270

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987; abrogato da 31987R4133

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1969/1062/oj

31969R1062

Regolamento (CEE) n. 1062/69 della Commissione, del 6 giugno 1969, che determina le condizioni alle quali devono rispondere certificati alla cui presentazione è subordinata l' ammissione delle preparazioni dette "fondute" nella sottovoce 21.07 E della tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 141 del 12/06/1969 pag. 0031 - 0034
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0250
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0267
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 4 pag. 0170
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 1 pag. 0049
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 1 pag. 0049


++++

( 1 ) GU n . L 14 del 21 . 1 . 1969 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 172 del 2 . 7 . 1968 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 64 del 14 . 3 . 1969 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 141 del 12 . 6 . 1969 , pag . 1 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1062/69 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1969

che determina le condizioni alle quali devono rispondere certificati alla cui presentazione e subordinatà l'ammissione delle preparazioni dette " fondute " nella sottovoce 21.07 E della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunita economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 97/69 del Consiglio , del 16 gennaio 1969 , relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ( 1 ) , in particolare l'articolo 4 ,

considerando che il dazio autonomo previsto per le preparazioni dette " fondute " , della sottovoce 21.07 E della tariffa doganale comune allegata al regolamento ( CEE ) n . 950/68 del Consiglio , del 28 giugno 1968 ( 2 ) , modificato da ultimo con regolamento ( CEE ) n . 455/69 ( 3 ) , comporta un massimo di riscossione di 35 unita di conto per 100 kg peso netto ; che dalla nota complementare del capitolo 21 di detta tariffa risulta che l'ammissione delle preperazioni dette " fondute " nella citata sottovoce e subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato nelle condizioni previste dalle autorita competenti delle Comunita europee ;

considerando che la sottovoce 21.07 E comprende merci cui si applica il regolamento ( CEE ) n . 1059/69 del Consiglio , del 28 maggio 1969 , che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ( 4 ) ; che in conformita dell'articolo 8 , paragrafo 1 , secondo comma , di detto regolamento , qualora l'applicazione di un massimo di riscossione è subordinato alla realizzazione di condizioni particolari , queste ultime devono essere fissate secondo la procedura prevista all'articolo 3 , paragrafi 2 e 3 , del regolamento ( CEE ) n . 97/69 ; che e quindi necessario definire secondo tale procedura le condizioni che devono essere soddisfatte dal certificato alla cui presentazione e subordinata l'ammisione delle preparazione dette " fondute " nella sottovoce 21.07 E della tariffa doganale comune ;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del Comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Il certificato , alla cui presentazione e subordinata l'ammissione delle preparazioni dette " fondute " nella sottovoce 21.07 E della tariffa doganale comune , deve rispondere ai requisiti definiti nel presente regolamento .

Articolo 2

1 . Il certificato deve essere redatto in un originale e in almeno due copie , su modulo conforme a quello allegato al presente regolamento . Esso puo essere redatto , oltre che nelle lingue dalla Comunita , nella o nelle lingue del paese esportatore .

2 . L'originale e le copie devono essere compilati simultaneamente , con l'uso di carta carbone , a macchina o a mano . In quest'ultimo caso l'originale deve essere compilato a stampatello con inchiostro o con penna a sfera .

3 . Il formato del certificato deve essere di circa centimetri 21 per 30 . L'originale deve essere redatto su carta bianca .

4 . La prima copia deve essere di color rosa . La seconda deve essere di color giallo .

5 . Il certificato deve essere contraddistinto da un numero di serie , seguito dalla sigla indicante la nazionalita dell'organismo emittente .

Sulle copie devono essere indicati il medesimo numero di serie e la medesima sigla dell'originale .

Articolo 3

1 . L'originale e la prima copia del certificato devono essere presentati alle autorita doganali dello Stato membro importatore entro un termine di due mesi dalla data del rilascio del certificato stesso , con le merci alle quali si riferiscono .

2 . La seconda copia del certificato è destinata ad essere trasmessa direttamente dall'organismo emittente alle autorità competenti dello Stato membro importatore .

Articolo 4

1 . Il certificato è valido soltanto se è debitamente vidimato da un organismo figurante in un elenco da compilare .

2 . Il certificato è debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data del rilascio e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone autorizzate a firmarlo .

Articolo 5

1 . Un organismo emittente puo figurare nell'elenco soltanto se :

a ) è riconosciuto come tale dal paese esportatore ;

b ) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati ;

c ) si impegna a comunicare alla Commissione e agli Stati membri , su richiesta , ogni informazione utile per valutare le indicazioni contenute nei certificati ;

d ) si impegna a trasmettere direttamente alle autorita competenti dello Stato membro importatore la seconda copia di ciascun certificato vidimato , entro un termine di tre giorni dalla data del rilascio .

2 . L'elenco e riveduto allorche non e soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1 , lettera a ) , o quando un organismo emittente non adempie agli obblighi assunti .

Articolo 6

Gli Stati membri adottano le misure necessarie al controllo del buon funzionamento del regime del certificati instituito dal presente regolamento .

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1 * luglio 1969 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 6 giugno 1969 .

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

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