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Document 31969R0685
Regulation (EEC) No 685/69 of the Commission of 14 April 1969 on detailed rules of application for intervention on the market in butter and cream
Regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione, del 14 aprile 1969, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte
Regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione, del 14 aprile 1969, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte
GU L 90 del 15.4.1969, p. 12–17
(DE, FR, IT, NL) Altre edizioni speciali
(DA, EL, ES, PT, FI, SV)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1969(I) pag. 194 - 199
No longer in force, Date of end of validity: 01/03/1995; abrogato e sostituito da 31995R0454
Regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione, del 14 aprile 1969, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte
Gazzetta ufficiale n. L 090 del 15/04/1969 pag. 0012 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0180
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0182
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0180
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0194
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 4 pag. 0110
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0083
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0083
++++ ( 1 ) GU n . L 146 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 . ( 2 ) GU n . L 169 del 18 . 7 . 1968 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 184 del 29 . 7 . 1968 , pag . 16 . ( 4 ) GU n . L 247 del 10 . 10 . 1968 , pag . 9 . ( 5 ) GU n . L 28 del 5 . 2 . 1969 , pag . 14 . ( 6 ) GU n . L 69 del 20 . 3 . 1969 , pag . 12 . ( 7 ) GU n . L 50 del 28 . 2 . 1969 , pag . 30 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 685/69 DELLA COMMISSIONE del 14 aprile 1969 relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , in particolare l'articolo 6 , paragrafo 7 , e gli articoli 28 e 35 , considerando che , oltre al regolamento ( CEE ) n . 985/68 del Consiglio , del 15 luglio 1968 , che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte ( 2 ) , il regolamento ( CEE ) n . 1101/68 della Commissione , del 27 luglio 1968 ( 3 ) , modificato per ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1574/68 ( 4 ) , ha stabilito le modalita di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte durante la campagna lattiera 1968/1969 , in particolare le modalità per l'acquisto da parte dell'organismo d'intervento , per lo smaltimento tramite procedura di agguidicazione e per la concessione di aiuti all'ammasso privato , considerando che la regolamentazione introdotta dalle suddette disposizioni si e in genere rivelata soddisfacente ; che e pertanto opportuno disporne la riconduzione salvo per quanto riguarda alcune disposizioni transitorie concernenti in particolare le caratteristiche del burro che puo essere acquistato dall'organismo d'intervento ; che le norme definitive riguardanti tali caratteristiche devono assicurare in particolare la buona conservazione del burro durante l'ammasso ; che per la determinazione dei particolari puo essere fatto ampio ricorso alle disposizioni comunitarie vigenti prima del 28 luglio 1968 ; considerando che , per lo smaltimento dei prodotti acquistati dagli organismi d'intervento , il regolamento ( CEE ) n . 217/69 della Commissione , del 4 febbraio 1969 , relativo a bandi di gara per lo smaltimento di burro in possesso degli organismi d'intervento ( 5 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 506/69 ( 6 ) , nonche il regolamento ( CEE ) n . 371/69 della Commissione , del 27 febbraio 1969 , relativo ad aste per la vendita all'industria di burro in possesso degli organismi d'intervento ( 7 ) , prevedono norme complementari a quelle del regolamento ( CEE ) n . 1101/68 ; che motivi di ordine pratico inducono ad integrare tale regolamentazione in quella del presente regolamento ; considerando che , per quanto riguarda la concessione di un aiuto all'ammasso privato di burro o di crema di latte , e inoltre opportuno , ai fini del buon funzionamento del sistema di organizzazione del mercato , prevedere che un tale aiuto possa essere concesso soltanto per un periodo minimo d'ammasso ; considerando che la Commissione ha proposto al Consiglio una diminuzione del prezzo d'intervento del burro ; che dinanzi a quest'eventualita e opportuno prevedere fin d'ora un aumento dell'importo degli aiuti all'ammasso per compensare la perdita risultante da tale diminuzione ; considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : TITOLO 1 Acquisto da parte degli organismi d'intervento Articolo 1 Le disposizioni del presente titolo sono applicabili fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate in conformita dell'articolo 27 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 . Articolo 2 Gli organismi d'intervento acquistano il burro loro offerto soltanto se 1 . e stato effectuato un controllo della qualita su un campione prelevato , 2 . il burro soddisfa ai requisiti a ) di conservazione di cui all'articolo 3 , b ) d'età di cui all'articolo 4 , c ) di quantità e d'imballaggio di cui all'articolo 5 . Articolo 3 Il burro deve essere stato fabbricato : a ) con crema acida pastorizzata in latterie che dispongano di impianti tecnici adeguati , e b ) in condizioni che consentano la fabbricazione di burro di buona conservazione . Articolo 4 1 . Il burro deve essere stato fabbricato nel periodo di 14 giorni precedente il giorno della presa in consegna da parte dell'organismo d'intervento . Tuttavia , gli Stati membri possono ridurre detto periodo . 2 . In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 , gli Stati membri possono prevedere che i rispettivi organismi d'intervento acquistino burro fabbricato nel periodo di due mesi precedente il giorno della presa in consegna da parte di detti organismi . In tal caso , il burro puo essere acquistato soltanto se , entro un termine corrispondente al periodo di cui al paragrafo 1 , valido nello Stato membro in causa e calcolato a decorrere dal giorno della fabbricazione del burro , sono state prese le seguenti disposizioni : a ) il burro è stato approvato a seguito di un controllo della qualità effettuato dall'organismo designato a tal fine dallo Stato membro interessato ; b ) e stato prelevato un campione ; c ) gli imballaggi sono stati identificati ; d ) il burro e stato collocato in un magazzino frigorifero conforme alle norme di cui all'articolo 7 . 3 . Gli Stati membri possono limitare gli acquisti dei rispettivi organismi d'intervento all'una o all'altra delle categorie di burro di cui ai paragrafi 1 e 2 . Articolo 5 1 . La quantità minima per l'acquisto e di 1 tonnellata . Gli Stati membri possono aumentare tale quantita fino a 10 tonnellate . Essi possono prevedere che l'acquisto del burro si effettui per tonnellata intera . 2 . Il burro è confezionato in pani del peso netto di almeno chilogrammi . 3 . Gli imballagi devono essere nuovi , di materiali resistenti , concepiti in modo da proteggere il burro per tutta la durata delle operazioni di trasporto , di magazzinaggio e di smaltimento . 4 . Le iscrizioni sull'imballaggio devono recare almeno le indicazioni seguenti a ) il numero d'identificazione della fabbrica ; b ) la data di fabbricazione ; c ) la data d'immagazzinamento ; d ) il numero della partita e del collo . Articolo 6 1 . Il burro è sottoposto a un periodo probativo di magazzinaggio . Detto periodo è fissato a due mesi che iniziano il giorno della presa in consegna o nel caso dell'articolo 4 , paragrafo 2 , il giorno del deposito nel magazzino frigorifero di cui al suddetto paragrafo , lettera d ) . 2 . Qualora nel periodo probativo di magazzinaggio la diminuzione della qualità del burro si riveli superiore a quella normalmente risultante dalla conservazione di un burro rispondente ai requisiti di cui all'articolo 2 , il contratto viene annullato per la quantita difettosa . In tal caso , il venditore è obbligato a prendere in consegna il burro e a rimborsare all'organismo d'intervento le spese di magazzinaggio occasionate , che sono stabilite forfettariamente , per tonnellata , come segue : a ) 8 unità di conto per le spese fisse , b ) 0,525 unità di conto per giorno di magazzinaggio per per spese connesse alla durata dello stesso . Il numero di giorni viene calcolato partendo dal giorno successivo a quello dell'entrata in magazzino fino al giorno dell'uscita . 3 . L'organismo d'intervento puo dare facoltà al venditore di evitare la retrocessione mediante sostituzione , o spese dello stesso venditore del quantitativo difettoso con uno stesso quantitativo di burro fresco prodotto nella Comunità e rispondente ai requisiti di cui all'articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 985/68 e all'articolo 2 del presente regolamento . In tal caso il venditore prende in consegna il suddetto quantitativo e rimborsa all'organismo d'intervento le spese occasionate a quest'ultimo dall'operazione di sostituzione . Tali spese vengono fissate dagli Stati membri . Articolo 7 1 . Il magazzino frigorifero di cui all'articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 985/68 deve soddisfare ad un insieme di norme tecniche tali da garantire la buona conservazione del burro . 2 . Dette norme vengono stabilite dallo Stato membro e comunicate alla Commissione . 3 . L'elenco dei magazzini frigoriferi di cui all'articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 985/68 non viene compilato . Articolo 8 1 . La distanza massima di cui all'articolo 3 paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 985/68 e fissata a 100 km . 2 . Le spese supplementari di trasporto di cui all'articolo 3 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 985/68 sono fissate a 0,026 unità di conto per tonnellata e per chilometro . TITOLO II Smaltimento del burro acquistato dagli organismi d'intervento Articolo 9 Quando e deciso che la vendita del burro ha luogo in base a procedura di aggiudicazione , quest'ultima viene assicurata dai diversi organismi d'intervento per le quantita di burro loro possesso . Articolo 10 L'organismo d'intervento compila un avviso d'asta . Detto avviso deve contenere in particolare le indicazioni seguenti : a ) Il peso di ogni partita messa in vendita ; b ) i numeri delle partite in causa ; c ) l'eta , l'origine ed eventualmente dati relativi alla qualità ; d ) la localita del o dei magazzini frigoriferi presso i quali le partite sono in giacenza ; e ) il termine e il luogo previsti per la presentazione delle offerte . 2 . Per partita ai sensi del presente regolamento si intende una quantita di burro costituita per la vendita all'asta . Articolo 11 1 . Gli avvisi d'asta sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Inoltre , altre pubblicazioni possono essere effettuate a cura degli organismi d'intervento . 2 . La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita europee ha luogo almeno 8 giorni prima dello scadere del termine previsto per la presentazione delle offerte . Articolo 12 Gli organismi d'intervento prendono le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di esaminare prima dell'offerta dei campioni prelevati dai tipi di burro messi in vendita . Articolo 13 Gli interessati partecipano all'asta depositando personalmente l'offerta sezitta presso l'organismo d'intervento , contro dichiarazione di ricevuta , ovvero inviandola allo stesso organismo mediante lettera raccomandata , telescritto o telegramma . 2 . Nell'offerta devono essere indicati : a ) il nome , cognome e indirizzo dell'offerente , b ) il numero della partita in causa , c ) il prezzo offerto per tonnellata , imposte interne escluse , partenza magazzino frigorifero di giacenza , espresso nella moneta dello Stato membro nel quale ha luogo l'asta , d ) eventualmente , dati supplementari richiesti nel quadro delle condizioni d'asta . 3 . Non puo essere presentata un'offerta per una frazione di partita . Un'offerta concernente più partite è considerata corrispondente a tante offerte quante sono le partite . 4 . L'offerta e valida solo se e accompagnata a ) da una cauzione d'asta , b ) da una dichiarazione dell'offerente con la quale lo stesso rinuncia a qualsiasi reclamo relativo alla qualita e alle caratteristiche del burro eventualmente venduto . Articolo 14 1 . La cauzione d'asta ammonta a 30 unita di conto alla tonnellata . 2 . Essa viene costituita a scelta dell'interessato sotto forma di un assegno intestato all'organismo d'intervento o di una garanzia che risponda alle disposizioni stabilite dallo Stato membro in causa . Articolo 15 1 . Tenuto conto delle offerte ricevute , secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 , viene fissato un prezzo minimo di vendita per ciascuna categoria di burro o deciso di non dare seguito all'asta . 2 . Per categoria di burro ai sensi del presente articolo si intende una quantita di burro corrispondente ad una o più partite che presentano caratteristiche comuni . Articolo 16 1 . L'offerta viene respinta se il prezzo proposto e inferiore al prezzo minimo valido per la categoria in causa . 2 . Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 , l'aggiudicatario e colui che offre il prezzo più elevato per la partita considerata . Qualora si abbiano più offerte allo stesso prezzo , l'organismo d'intervento puo a ) suddividere la partita previo accordo degli offerenti interessati , o b ) procedere all'aggiudicazione della partita in base a sorteggio . 3 . I diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione non sono trasferibili . Articolo 17 1 . Ogni aggiudicatario viene immediatamente informato in merito al risultato della sua partecipazione all'asta dall'organismo d'intervento in causa . 2 . L'aggiudicatario deve versare all'organismo d'intervento , entro un termine di 8 giorni a decorrere dal giorno nel quale ha ricevuto l'informazione , l'importo corrispondente all'offerta , eventualmente considerata anche solo parzialmente . Articolo 18 1 . Allorche il burro venduto all'asta e destinato al consumo diretto nella Comunita , senza preventiva trasformazione ne miscela con altri tipi di burro , a ) e utilizzato esclusivamente a tal fine , b ) e commercializzato in panetti del peso massimo di 500 grammi in un imballaggio recante , in modo chiaramente leggibile , una o più delle seguenti diciture : " Beurre d'intervention " " Butter aus den Bestanden der Einfuhr-und Vorratsstelle " " Burro d'ammasso " " Boter afkomstig uit interventievoorraden " 2 . Allorche e esibita la prova che il burro e stato condizionato conformemente al paragrafo 1 , lettera b ) , lo Stato membro nel quale e stato effettuato il condizionamento rilascia un certificato comprovante tale operazione . 3 . Nel caso di cui al paragrafo 1 , l'aggiudicatario costituisce una cauzione di condizionamento di un importo da determinare caso per caso . Detta cauzione e costituita alle condizioni @i cui all'articolo 14 , paragrafo 2 , e nel termine di cui all'articolo 17 , paragrafo 2 . Articolo 19 1 . Allorche il burro venduto all'asta e destinato alla trasformazione , le condizioni d'asta prevedono che : a ) il burro deve essere trasformato nel territorio della Comunita , entro il termine di cui alla lettera b ) , in prodotti diversi da quelli delle voci 04.01 , 04.02 , 04.03 o 04.04 della tariffa doganale comune , esclusi i formaggi fussi ; b ) la trasformazione di cui alla lettera a ) deve essere effettuata entro un termine di 3 mesi a decorrere dal giorno della ricezione dell'informazione di cui all'articolo 17 , paragrafo 1 . 2 . Qualora la trasformazione abbia luogo in uno Stato membro _ in appresso denominato Stato membro trasformatore trasformatore _ diverso dallo Stato membro venditore , si applicano le norme seguenti : a ) l'esportatore completa il quadro A del certificato di circolazione delle merci modello DD 4 con una delle dichiarazioni seguenti : " destine a la transformation au titre du reglement ( CEE ) n * 685/69 " " zur Verarbeitung nach Verordnung ( EWG ) Nr . 685/69 " " destinato alla trasformazione a norma del regolamento ( CEE ) n . 685/69 " " bestemd voor verwerking volgens verordening ( EEG ) nr . 685/69 " . Fino al momento della trasformazione lo Stato membro trasformatore sottopone il burro , accompagnato da un certificato di circolazione modello DD 4 cosi completato , ad un controllo doganale o ad un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti . c ) Dopo la trasformazione del burro in causa , lo Stato membro trasformatore rilascia un certificato nel quale sono indicate le quantita trasformate in conformita del paragrafo 1 . 3 . Nel caso di cui al paragrafo 1 , l'aggiudicatario costituisce una cauzione di trasformazione di un importo da determinare caso per caso . Detta cauzione e costituita alle condizioni di cui all'articolo 14 , paragrafo 2 , e nel termine di cui all'articolo 17 , paragrafo 2 . Articolo 20 1 . Allorche Pimporto corrispondente all'offerta e stato versato entro il termine prescritto ed , even tualmante , la cauzione di condizionamento o di trasformazione e stata costituita , l'organismo d'intervento rilascia un buono di ririto nel quale sono indicati a ) il numero della partita aggiudicata , b ) il magazzino frigorifero di giacenza , e c ) la data limite per il ritiro del burro . 2 . L'aggiudicatario prende in consegna il burro nei dodici giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto l'informazione di cui all'articolo 17 , paragrafo 1 . Salvo cause di forza maggiore , l'aggiudicatario che non rispetta questo termine assume in carica le spese di magazzinaggio causate dal ritardo e determinate dall'organismo d'intervento . Questa disposizione non impedisce l'annullamento della vendita da parte del l'organismo d'intervento . Articolo 21 1 . Salvo cause di forza maggiore , la cauzione d'asta viene svincolata soltanto per la quantita a ) per la quale l'offerente non ha ritirato l'offerta prima della decisione di aggiudicazione e b ) per la quale ha versato , entro il termine prescritto , l'importo corrispondente all'offerta ed eventualmente la cauzione di condizionamento o di trasformazione , o c ) per la quale non ha dato seguito all'offerta . 2 . Salvo cause di forza maggiore , la cauzione di condizionamento viene svincolata soltanto per la quantita per la quale e esibito il certificato di cui all'articolo 18 , paragrafo 2 . 3 . Salvo cause di forza maggiore , la cauzione di trasformazione viene svincolata soltanto per la quantita per la quale e esibita la prova che la trasformazione ha avuto luogo in conformita dell'articolo 19 , paragrafo 1 . Qualora la trasformazione abbia luogo in uno Stato membro diverso dallo Stato membro venditore , viene esibito come prova il certificato di cui all'articolo 19 , paragrafo 2 , lettera c ) . 4 . Lo sviBcolo della cauzione ha luogo immediatamente . Articolo 22 In caso di forza maggiore , l'organismo d'intervento determina le misure che ritiene necessarie a seguito della circostanza addotta . TITOLO III Aiuti all'ammasso privato di burro o di crema Articolo 23 1 . La quantita minima di burro o di crema di cui all'articolo 9 , paragrafo 1 , lettera e ) , del regolamento ( CEE ) n . 985/68 e fissata a 1.000 kg per partita . 2 . Le condizioni previste dall'articolo 9 , paragrafo 1 , lettera f ) , del regolamento ( CEE ) n . 985/68 per il controllo delle partite sotto contrato formano oggetto di un capitolato d'oneri . 3 . Fino alla data di applicazione delle disposizioni adottate in conformita dell'articolo 27 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 , il capitolato d'oneri prevede , per quanto riguarda il burro , che le iscrizioni sull'imballaggio devono recare almeno le indicazioni seguenti , eventualmente in codice : a ) il numero d'identificazione della fabbrica , b ) la data di fabbricazione , c ) la data d'immagazzinamento , d ) il numero della partita e del collo , e ) il tipo di burro ( crema dolce o crema acida ) . Articolo 24 L'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 6 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 804/68 e stabilito come segue , per tonnellata di burro o di equivalenti di burro : a ) 8 unita di conto per le spese fisse , b ) 0,525 unita di conto per giorno d'ammasso , per le spese connesse alla durata dello stesso . Il numero di giorni viene calcolato partendo dal giorno dell'entrata all'ammasso fino al giorno dell'uscita . Tuttavia , l'importo massimo da prendere in considerazione e fissato a 94,5 unita di conto alla tonnellata . c ) 55 unita di conto per il deprezzamento della qualita . Articolo 25 Qualora durante i primi due mesi di ammasso la diminuzione di qualita del burro si riveli superiore a quella che risulta normalmente dalla conservazione , i depositanti possono essere autorizzati a sostituire , a loro spese , i quantitativi difettosi con uno stesso quantitativo di burro di cui all'articolo 8 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 985/68 . Articolo 26 1 . L'aiuto all'ammasso privato puo essere accordato soltanto se la durata dell'ammasso e di almeno 4 mesi . 2 . Tuttavia , nel caso di cui all'articolo 25 , per stabilire a ) gli elementi dell'aiuto di cui all'articolo 24 , lettere a ) e b ) , la durata dell'ammasso e calcolata a partire dalla data d'entrata all'ammasso del burro sostituito , b ) l'elemento dell'aiuto di cui all'articolo 24 , lettera c ) , la durata dell'ammasso e calcolata a partire dalla data di entrata all'ammasso del burro di sostituzione . Articolo 27 L'aiuto all'ammasso privato della crema puo essere accordato soltanto per la crema pastorizzata prodotta direttamente con latte . Per il calcolo dell'aiuto , le quantita di crema sono convertite in " equivalenti di burro " moltiplicando per 1,25 la quantita di materia grassa contentuta nella crema . Articolo 28 1 . Il periodo d'ammasso inizia il 1 * aprile e termina il 30 settembre dello stesso anno . Il periodo di uscita dall'ammasso inizia il 1 * novembre e termina il 31 marzo dell'anno successivo . 2 . Tuttavia , a ) per il 1969 , il periodo d'ammasso inizia il 15 aprile 1969 ; b ) per il periodo di uscita dall'ammasso , iniziato il 7 ottobre 1968 , termina il 31 maggio 1969 . Articolo 29 Qualora una diminuzione del prezzo d'acquisto del burro da parte dell'organismo d'intervento abbia luogo tra il 15 aprile 1969 e il 31 marzo 1970 , l'aiuto di cui all'articolo 24 viene maggiorato di un importo uguale a tale diminuzione per le quantita di burro che si trovavano sotto contratto e che sono entrate all'ammasso prima della data di applicazione della modifica del prezzo d'acquisto . Articolo 30 I regolamenti ( CEE ) nn . 1101/68 , 217/69 e 317/69 sono abrogati . Articolo 31 Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 1969 . L'articolo 7 , paragrafo 3 , e applicabile fino al 28 luglio 1969 . Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 14 aprile 1969 . Per la Commissione Il Presidente Jean REY