Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31969L0465

    Direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato

    GU L 323 del 24.12.1969, p. 3–4 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1969(II) pag. 563 - 564

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2010; abrogato da 32007L0033

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1969/465/oj

    31969L0465

    Direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato

    Gazzetta ufficiale n. L 323 del 24/12/1969 pag. 0003 - 0004
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0251
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0547
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0251
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0563
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 5 pag. 0021
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0172
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0172


    ++++

    ( 1 ) GU n . 28 del 17 . 2 . 1967 , pag . 454/67 .

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    dell'8 dicembre 1969

    concernente la lotta contro il nematode dorato

    ( 69/465/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ,

    considerando che la produzione di patate ha un peso rilevante nell'agricoltura della Comunità ;

    considerando che la resa di tale produzione è costantemente compromessa dall'azione di organismi nocivi ;

    considerando che la protezione della patata contro tali organismi nocivi deve non solo preservarne la capacità di produzione , ma costituire anche un mezzo per accrescere la produttività dell'agricoltura ;

    considerando che le misure protettive contro l'introduzione di organismi nocivi in ciascuno Stato membro sarebbero di effetto limitato se detti organismi non venissero combattuti simultaneamente e i metodicamente su tutto il territorio della Comunità e se non se ne impedisse la propagazione ;

    considerando che uno degli organismi nocivi più pericolosi per la patata è il nematode dorato ( Heterodera rostochiensis Woll . ) ;

    considerando che questo organismo nocivo si è manifestato in vari Stati membri e che nella Comunità esistono zone contaminate ;

    considerando che la coltura di patate su tutto il territorio della Comunità resterà esposta ad un pericolo permanente , se non si adotteranno misure efficaci per lottare contro tale organismo nocivo e prevenirne la propagazione ;

    considerando che per debellare detto organismo nocivo è necessario adottare disposizioni minime per la Comunità ; che gli Stati membri devono poter adottare , ove siano necessarie , disposizioni supplementari o più rigorose ;

    considerando che le varietà di patate resistenti a talune razze dell'organismo nocivo in questione svolgono una funzione importante ; che la loro utilizzazione sulle parcelle contaminate puo presentare una certa utilità ; che è pertanto nell'interesse generale provvedere alla pubblicazione periodica degli elenchi di tali varietà ;

    considerando che , per l'accertamento della contaminazione o della resistenza delle varietà , occorre applicare metodi appropriati che non sollevino obiezioni da parte degli Stati membri ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    La presente direttiva riguarda le misure minime che si dovranno adottare negli Stati membri per combattere il nematode dorato ( Heterodera rostochiensis Woll . ) e impedirne la propagazione .

    Articolo 2

    Gli Stati membri dispongono che i tuberi-seme di patata destinati alla commercializzazione possano essere prodotti unicamente su parcelle che , in occasione di un esame ufficiale , siano stato riconosciute non contaminate dal nematode dorato .

    Articolo 3

    Non appena costatata la presenza del nematode dorato , gli Stati membri delimitano la parcella contaminata .

    Articolo 4

    Gli Stati membri dispongono che sulle parcelle contaminate ,

    a ) non possano essere coltivate patate ,

    b ) non possano essere coltivate , messe a dimora o accumulate piante destinate al trapianto .

    Articolo 5

    Gli Stati membri dispongono che i tuberi-seme di patata contaminati o sospetti di contaminazione devono essere trattati in modo che non risultino più contaminati se sono posti in circolazione in qualità di tuberi-seme di patata .

    Articolo 6

    Gli Stati membri abrogano le misure adottate per la lotta contro il nematode dorato o per prevenirne la propagazione , solo se la presenza di tale organismo non è più costatata .

    Articolo 7

    Gli Stati membri vietano la detenzione del nematode dorato .

    Articolo 8

    1 . Gli Stati membri possono autorizzare :

    a ) deroghe alle misure di cui agli articoli 4, 5 e 7 a fini scientifici , per esperimenti o per lavori di selezione ;

    b ) in deroga all'articolo 4 , lettera a ) , la coltura su parcelle contaminate , di varietà di patate resistenti alle razze del nematode dorato costatate su queste parcelle ;

    c ) in deroga all'articolo 4 , lettera a ) , la coltura di patate , su parcelle contaminate , eccettuati i tuberi-semi di patate se si garantisce che tali patate saranno raccolte prima della maturazione delle cisti di nematode ;

    d ) in deroga all'articolo 4 , lettera a ) , la coltura , su parcelle contaminate , di patate , eccettuati i tuberi-seme di patate , a condizione che il suolo sia stato disinfettato con mezzi appropriati .

    2 . Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 sono concesse soltanto se controlli sufficienti garantiscono che esse non compromettono la lotta contro il nematode dorato e non provocano un pericolo di propagazione di tale organismo nocivo .

    3 . Una varietà di patate è considerata resistente ad una razza del nematode dorato quando nella coltura di tale varietà si costata un regresso naturale ed annuo della popolazione di tale razza di nematode .

    Articolo 9

    Gli Stati membri possono adottare disposizioni supplementari o più rigorose di prevenzione o di lotta contro il nematode dorato , ove cio sia necessario per tale lotta o per tale prevenzione .

    Articolo 10

    1 . Gli Stati membri trasmettono alla Commissione , anteriormente al 1 * gennaio di ogni anno , l'elenco di tutte le varietà di patate da essi ammesse alla commercializzazione di cui , in base a esami ufficiali , essi abbiano determinato la resistenza al nematode dorato . Gli Stati membri comunicano le razze alle quali tali varietà sono resistenti .

    2 . In base alle comunicazioni degli Stati membri , la Commissione assicura ogni anno , in linea di massima anteriormente al 1 * febbraio , la pubblicazione di un inventario di queste varietà resistenti .

    Articolo 11

    Gli Stati membri provvedono a che gli accertamenti in materia di contaminazione da parte del nematode dorato e di resistenza delle varietà di patate a tale organismo nocivo siano effettuati in base a metodi appropriati , che non sollevino obiezioni da parte degli Stati membri .

    Articolo 12

    Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi due anni dopo la notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

    Articolo 13

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , addi 8 dicembre 1969 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J . M . A . H . LUNS

    Top