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Document 31969L0349

Direttiva 69/349/CEE del Consiglio, del 6 ottobre 1969, che modifica la direttiva del 26 giugno 1964 relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche

GU L 256 del 11.10.1969, p. 5–14 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1969(II) pag. 431 - 439

Altre edizioni speciali (DA, EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/02/1983; abrog. impl. da 31983L0090

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1969/349/oj

31969L0349

Direttiva 69/349/CEE del Consiglio, del 6 ottobre 1969, che modifica la direttiva del 26 giugno 1964 relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche

Gazzetta ufficiale n. L 256 del 11/10/1969 pag. 0005 - 0014
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0424
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0431
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 04 pag. 0225


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 1969 che modifica la direttiva del 26 giugno 1964 relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche

(69/349/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (2), è stata modificata una prima volta dalla direttiva del 25 ottobre 1966 (3);

considerando che la suddetta direttiva contiene soltanto disposizioni comunitarie applicabili agli scambi di carcasse intere di animali o di parti notevoli di tali carcasse; che è del pari necessario prevedere una regolamentazione comune per le pezzature; che infatti la realizzazione delle organizzazioni comuni dei mercati nei due settori delle carni suine e delle carni bovine non avrà gli effetti previsti fintantoché gli scambi intracomunitari saranno frenati dalle disparità delle disposizioni sanitarie vigenti negli Stati membri per le carni in pezzi; che, per eliminare tali disparità, è necessario procedere ad un ravvicinamento delle disposizioni in questione;

considerando che tale ravvicinamento può essere operato estendendo a talune carni fresche in pezzi quanto contemplato dalle disposizioni di cui alla suddetta direttiva del 26 giugno 1964; che in particolare è necessario rendere uniformi le condizioni igieniche nei laboratori di sezionamento, le norme relative al deposito e al trasporto delle carni in pezzi, nonché le condizioni di rilascio di un certificato sanitario inteso ad assicurare che gli scambi intracomunitari di carni rispondano alle disposizioni comunitarie;

considerando che conviene del pari, sull'esempio di quanto già è stato fatto per le altre carni fresche, lasciare agli Stati membri il compito di riconoscere i laboratori di sezionamento, nonché di vigilare a che siano osservate le condizioni stabilite per detto riconoscimento; che, nello stesso spirito, è necessario che gli Stati membri abbiano la facoltà di rifiutare l'introduzione nel loro territorio di carni che risultassero inadatte al consumo umano o che non rispondessero alle disposizioni comunitarie in materia sanitaria;

considerando che, in caso di divieto o di restrizione emanati dallo Stato membro destinatario, è opportuno accordare agli speditori di carni in pezzi le medesime garanzie previste dalla direttiva del 26 giugno 1964 a favore degli speditori delle altre pezzature di carni fresche;

considerando inoltre che l'attuazione della regolamentazione risultante dalla direttiva del 26 giugno 1964 ha consentito di costatare la necessità di modificare, tenendo conto dell'esperienza acquisita, talune disposizioni di detta direttiva;

considerando in particolare che detta direttiva riconosce a ogni Stato membro la facoltà di vietare l'introduzione nel proprio territorio di carni fresche provenienti da uno Stato membro nel quale si è manifestata una epizoozia; che, secondo la natura e il carattere dell'epizoozia, tale divieto deve essere limitato alle carni provenienti da una parte del territorio del paese speditore ovvero può estendersi all'insieme di tale territorio; che, qualora si manifesti sul territorio di uno Stato membro una malattia contagiosa, si rende necessaria una rapida adozione di misure adeguate per combatterla; che è opportuno che i rischi derivanti da tali malattie e le necessarie misure di difesa siano valutati nella stessa maniera nell'insieme della Comunità; che a tal fine occorre istituire una procedura comunitaria d'urgenza, nell'ambito del Comitato veterinario permanente istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968 (4), procedura secondo la quale dovranno essere adottate le necessarie misure;

considerando che risulta del pari opportuno prevedere la cooperazione degli Stati membri e della Commissione nell'ambito del Comitato veterinario permanente per la composizione delle controversie che possono insorgere fra gli Stati membri circa la fondatezza del riconoscimento di un macello o di un laboratorio di sezionamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, modificata dalla direttiva del 25 ottobre 1966, è modificata secondo quanto stabilito negli articoli seguenti.

Articolo 2

1. Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

« Ogni Stato membro vigila a che vengano spedite dal suo territorio nel territorio di un altro Stato membro soltanto carni fresche che, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8, rispondano alle condizioni seguenti:

A. Quando si tratti di carcasse, mezzene o quarti, che questi

a) siano stati ottenuti in un macello riconosciuto e controllato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1;

b) provengano da un animale da macello che un veterinario ufficiale abbia sottoposto all'ispezione sanitaria ante mortem conformemente alle disposizioni del capitolo IV dell'allegato I e che in seguito a tale esame sia stato considerato atto alla macellazione per l'utilizzazione negli scambi intracomunitari di carni fresche;

c) siano stati trattati in condizioni igieniche soddisfacenti in conformità delle disposizioni del capitolo V dell'allegato I;

d) in conformità delle disposizioni del capitolo VI dell'allegato I, siano stati sottoposti ad un'ispezione sanitaria post mortem effettuata da un veterinario ufficiale e non abbiano presentato alcuna alterazione, ad eccezione di lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione, di malformazioni o di alterazioni localizzate, purché sia costatato, se necessario per mezzo di adeguate analisi di laboratorio, che non rendano le carcasse e le frattaglie inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo;

e) siano muniti di bollo sanitario, in conformità delle disposizioni del capitolo IX dell'allegato I;

f) siano accompagnati da un certificato sanitario nel trasporto verso il paese destinatario, in conformità delle disposizioni del capitolo XI dell'allegato I;

g) in conformità delle disposizioni del capitolo XII dell'allegato I, siano conservati dopo l'ispezione post mortem in condizioni igieniche soddisfacenti, all'interno dei macelli e dei laboratori di sezionamento riconosciuti e controllati a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o degli impianti di refrigerazione riconosciuti e controllati a norma dell'articolo 4, paragrafo 4;

h) siano trasportati verso il paese destinatario in condizioni igieniche soddisfacenti, in conformità delle disposizioni del capitolo XIII dell'allegato I.

B. Quando si tratti di pezzature inferiori al quarto o di carni disossate, che queste

a) siano state sezionate in un laboratorio riconosciuto e controllato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1;

b) siano state sezionate e ottenute nell'osservanza delle prescrizioni del capitolo VII dell'allegato I e provengano

- da carni fresche provenienti da animali macellati nello Stato membro, rispondenti alle condizioni di cui sub A, escluse quelle di cui alle lettere f) ed h), e trasportate conformemente alle disposizioni del capitolo XIII dell'allegato I, o

- da carni fresche introdotte in provenienza da un altro Stato membro e rispondenti alle condizioni di cui sub A, o

- da carni fresche importate da paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie per l'importazione di carni fresche da paesi terzi;

c) siano depositate in condizioni corrispondenti alle disposizioni del capitolo XII dell'allegato I;

d) siano state sottoposte, conformemente alle disposizioni del capitolo VIII dell'allegato I, al controllo da parte di un veterinario ufficiale;

e) rispondano, per quanto riguarda l'imballaggio, alle prescrizioni del capitolo X dell'allegato I;

f) soddisfino alle condizioni di cui sub A, lettere c), e), f) ed h). »

2. Dopo l'articolo 3, paragrafo 1, viene aggiunto un nuovo paragrafo cosí redatto:

« 2. Tuttavia, qualora lo Stato membro destinatario lo autorizzi, le condizioni di cui al paragrafo 1, sub A e B, non sono obbligatorie per le carni destinate ad uso diverso dal consumo umano; in tal caso, lo Stato membro destinatario vigila affinché le carni non possano essere utilizzate per fini diversi da quelli per i quali sono state introdotte. »

3. Il paragrafo 2 dell'articolo 3 diventa paragrafo 3 e il testo del suo primo comma è sostituito con il seguente testo:

« Durante l'ispezione post mortem di cui al paragrafo 1, punto A, lettera d), e durante il controllo di cui al paragrafo 1, punto B, lettera d), il veterinario ufficiale può essere assistito, nei compiti puramente materiali, da personale ausiliario specialmente addestrato a tal fine. »

4. Il paragrafo 3 dell'articolo 3 diventa paragrafo 4.

Articolo 3

1. Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito con il seguente testo:

« L'autorità centrale competente dello Stato membro nel cui territorio si trova il macello o il laboratorio di sezionamento vigila a che il riconoscimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto A, lettera a), e punto B, lettera a), venga concesso soltanto quando siano rispettate le disposizioni di cui ai capitoli I o II dell'allegato I e quando detto macello o laboratorio siano in grado di soddisfare agli altri requisiti di tale allegato. Essa provvede altresí a che un veterinario ufficiale controlli il rispetto di tali disposizioni e revoca il riconoscimento quando una o più di tali disposizioni non siano più rispettate. »

2. All'articolo 4, paragrafo 3:

a) il testo della seconda frase del secondo comma è sostituito con il seguente testo:

« Tenuto conto di tale parere, gli Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura prevista all'articolo 9 bis, a rifiutare provvisoriamente l'introduzione nel proprio territorio di carni fresche provenienti da tale macello o da tale laboratorio di sezionamento. »

b) il testo del terzo comma è sostituito con il seguente testo:

« La predetta autorizzazione può essere ritirata, tenuto conto di un nuovo parere elaborato da uno o più esperti veterinari, secondo la procedura prevista all'articolo 9 bis. »

Articolo 4

L'articolo 5, paragrafo 2, è completato nel modo seguente:

« Saranno comunque adottate misure di sicurezza per evitare un'utilizzazione abusiva di queste carni ».

Articolo 5

L'articolo 6, paragrafo 1, è modificato nel modo seguente:

a) nella prima frase, le parole « all'articolo 3, paragrafo 3 » sono sostituite con le parole « all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 9 ».

b) il testo del punto A è sostituito dal testo seguente:

« A. Vietano o limitano l'introduzione nel proprio territorio delle carni in appresso indicate:

a) carni fresche in pezzature di peso inferiore a 3 kg, in particolare la carne tritata e le carni sminuzzate in maniera analoga, tranne i filetti di bue interi e le spalle di suino intere con osso;

b) carni fresche in pezzi, preimballate in unità commerciali indivisibili destinate alla vendita diretta al consumatore;

c) frattaglie separate dalla carcassa, eccettuate le code dei bovini;

d) carni fresche di solipedi.

La spedizione delle carni fresche surriferite può essere effettuata soltanto in conformità delle disposizioni dell'articolo 3. »

c) il testo del punto C è sostituito dal testo seguente:

« Riguardano il trattamento degli animali da macello con sostanze che potrebbero rendere il consumo di carni fresche pericoloso o nocivo per la salute dell'uomo, nonché l'assorbimento da parte degli animali da macello di sostanze quali antibiotici, sostanze estrogene, tireostatiche o destinate a rendere tenera la carne, antiparassitari, erbicidi o di sostanze arsenicali o antimoniali; »

Articolo 6

1. All'articolo 8, dopo il paragrafo 2, è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

« 2 bis. Ogni Stato membro deve comunicare immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione l'apparizione sul proprio territorio di una delle malattie previste al paragrafo 2 e le misure di lotta adottate. Esso deve del pari comunicare loro, senza indugio, la scomparsa della malattia. »

2. Il testo dell'articolo 8, paragrafo 3, è sostituito con il seguente testo:

« 3. Le misure adottate da uno Stato membro in base al paragrafo 2 e la loro revoca devono essere comunicate immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione con l'indicazione dei motivi.

Può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 9 bis, che tali misure debbano essere modificate, in particolare per assicurare il loro coordinamento con quelle adottate dagli altri Stati membri, oppure soppresse. »

3. Il testo dell'articolo 8, paragrafo 4, è sostituito con il seguente testo:

« 4. Se si verifica la situazione prevista al paragrafo 2 e se appare necessario che anche altri Stati membri applichino le misure adottate in virtù di detto paragrafo ed eventualmente modificate conformemente al paragrafo 3, le disposizioni appropriate sono decise secondo la procedura definita all'articolo 9 bis. »

Articolo 7

Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti articoli:

« Articolo 9 bis

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato veterinario permanente, istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968, in appresso denominato « Comitato », è immediatamente consultato dal Presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. In seno al Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il Presidente non partecipa alla votazione.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato esprime il proprio parere su tali misure entro il termine di due giorni. Esso si pronuncia alla maggioranza di dodici voti.

4. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del Comitato. Se non sono conformi al parere del Comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro quindici giorni dalla data di presentazione della suddetta proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 9

ter

Le disposizioni dell'articolo 9 bis sono applicabili per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data in cui il Comitato è stato consultato per la prima volta, in base all'articolo 9 bis, paragrafo 1, oppure in base ad un'altra regolamentazione analoga. »

Articolo 8

All'allegato I, capitolo I, numero 1,

a) il testo della lettera b) viene completato nel modo seguente:

« ... tuttavia, tale apposito reparto non è indispensabile se la macellazione dei suini e quella degli altri animali hanno luogo in momenti diversi, ma in tal caso le operazioni di scottatura, di depilazione, di raschiatura e di bruciatura devono essere effettuate in reparti speciali nettamente separati dalla catena di macellazione da uno spazio libero di almeno 5 metri o da un tramezzo alto almeno 3 metri; »

b) il testo della lettera p) viene sostituito col testo seguente:

« un impianto che fornisca acqua esclusivamente potabile sotto pressione ed in quantità sufficiente; tuttavia, a titolo eccezionale, l'uso d'acqua non potabile per la produzione di vapore è autorizzato, purché le condutture installate a tal fine non permettano di usare tale acqua ad altri scopi; inoltre può essere autorizzato, a titolo eccezionale, l'uso d'acqua non potabile per il raffreddamento delle macchine frigorifere. Le condutture dell'acqua non potabile debbono essere verniciate in rosso e non debbono attraversare i locali in cui si trovano le carni; »

c) il testo della lettera q) viene sostituito con il seguente testo;

« un impianto che fornisca una sufficiente quantità di acqua potabile calda; »

d) il testo della lettera s) viene completato nel modo seguente:

« ... questi dispositivi debbono trovarsi il più vicino possibile ai posti di lavoro; i rubinetti non debbono potere essere azionati a mano; tali impianti debbono essere provvisti d'acqua corrente fredda e calda, di prodotti per la pulizia e disinfezione, nonché di asciugamani da usare una sola volta; per la pulizia degli attrezzi da lavoro, l'acqua deve avere una temperatura non inferiore ad 82 ° C. »

e) il testo della lettera v) viene sostituito con il seguente testo:

« adeguati dispositivi di protezione contro gli animali indesiderabili quali insetti, roditori ecc. »

Articolo 9

Il capitolo II dell'allegato I è sostituito con le disposizioni seguenti:

« CAPITOLO II

Requisiti per il riconoscimento dei laboratori di sezionamento

2. I laboratori di sezionamento devono avere:

a) un locale frigorifero di capacità adeguata per la conservazione delle carni;

b) un locale per le operazioni di sezionamento e di disossamento delle carni e per le operazioni di condizionamento di cui al numero 46;

c) un locale adibito alle operazioni d'imballaggio di cui al numero 45 e alla spedizione delle carni;

d) un locale adeguatamente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato ad uso esclusivo del servizio veterinario;

e) un locale provvisto di adeguate apparecchiature per l'esame trichinoscopico, sempreché tale esame venga effettuato nel laboratorio;

f) spogliatoi, lavabi, docce e latrine a sciacquone, queste ultime situate in modo che non immettano direttamente nei locali di lavoro; i lavabi devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda, di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani, nonché di asciugamani da usare una sola volta; dei lavabi devono essere collocati in prossimità delle latrine;

g) recipienti speciali a perfetta tenuta, di materiali inalterabili, muniti di coperchio e di un sistema di chiusura che impedisca qualsiasi prelevamento non autorizzato, per collocarvi le carni e i cascami provenienti dal sezionamento e non destinati al consumo umano, oppure un locale che possa essere chiuso a chiave in cui dette carni e cascami possano essere collocati se la loro quantità lo rende necessario o se non vengono rimossi o distrutti al termine di ogni giornata di lavoro;

h) nei locali di cui alle lettere a) e b):

- pavimenti in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, imputrescibili, leggermente inclinati e provvisti di un adeguato sistema di evacuazione per l'incanalamento dei liquidi verso chiusini a sifone muniti di griglia;

- pareti lisce, rivestite o verniciate con materiale lavabile e chiaro fino all'altezza di almeno due metri ad angoli e spigoli arrotondati;

i) nei locali di cui alle lettere a) e b), un sistema di raffreddamento che permetta di mantenere costantemente le carni ad una temperatura interna inferiore o uguale a + 7 ° C;

j) un termometro o un teletermometro di registrazione nel laboratorio di sezionamento;

k) assetto ed attrezzatura che consentano in qualsiasi momento l'efficace svolgimento delle operazioni d'ispezione e di controllo veterinario prescritte dalla presente direttiva;

l) dispositivi che assicurino un'aerazione adeguata dei locali adibiti alla lavorazione delle carni;

m) nei locali adibiti alla lavorazione delle carni, un'illuminazione naturale o artificiale che non alteri i colori;

n) un impianto che fornisca acqua esclusivamente potabile sotto pressione e in quantità sufficiente; tuttavia, eccezionalmente, è autorizzato l'uso di acqua non potabile per la produzione di vapore, a condizione che le relative condutture non consentano l'uso dell'acqua non potabile per altri scopi. Può inoltre essere autorizzata, a titolo eccezionale, l'uso dell'acqua non potabile per il raffreddamento delle macchine frigorifere. Le condutture dell'acqua non potabile debbono essere verniciate in rosso e non debbono attraversare i locali di lavoro o di deposito delle carni;

o) un impianto che possa fornire acqua potabile calda in quantità sufficiente;

p) un impianto per l'evacuazione delle acque di scarico che risponda alle norme igieniche;

q) nei locali adibiti alla lavorazione delle carni, dispositivi adeguati, per la pulizia e la disinfezione delle mani e degli attrezzi di lavoro, che debbono trovarsi il più vicino possibile ai posti di lavoro. I rubinetti non debbono poter essere azionati a mano. Tali impianti debbono essere provvisti di acqua corrente fredda e calda, di prodotti per la pulizia e disinfezione, nonché di asciugamani da usare una sola volta. Per la pulizia degli attrezzi di lavoro, l'acqua deve avere una temperatura non inferiore ad 82 ° C;

r) un'attrezzatura rispondente alle norme igieniche per

- il trasporto delle carni,

- il deposito dei recipienti usati per la carne

in modo da impedire che la carne o i recipienti vengano a diretto contatto con il suolo;

s) adeguati dispositivi di protezione contro gli animali indesiderabili quali insetti, roditori, ecc.;

t) attrezzi ed utensili, ad esempio tavoli di sezionamento, piani di sezionamento amovibili, recipienti, nastri trasportatori e seghe in materiale resistente alla corrosione, che non alterino le carni e siano facilmente lavabili e disinfettabili. »

Articolo 10

Nell'allegato I, capitolo III

a) alla lettera a) del numero 3, il seguente testo è inserito tra la prima e la seconda frase:

« Il personale addetto alla macellazione degli animali e alla lavorazione o manipolazione delle carni deve lavarsi e disinfettarsi le mani più volte durante la giornata di lavoro, oltreché ad ogni ripresa del lavoro. »

b) il testo del numero 5 è sostituito con il seguente testo:

« Le carni e i recipienti che le contengono non devono entrare in contatto diretto col suolo ».

c) dopo il numero 6 sono aggiunti i numeri seguenti:

« 7. L'utilizzazione dell'acqua potabile è prescritta per tutti gli usi; a titolo eccezionale è tuttavia autorizzato l'uso di acqua non potabile per la produzione di vapore purché le relative condutture non permettano di usare tale acqua per altri scopi. Inoltre può essere autorizzato l'uso dell'acqua non potabile per il raffreddamento delle macchine frigorifere. Le condutture dell'acqua non potabile debbono essere verniciate in rosso e non debbono attraversare i locali nei quali si trovano le carni.

8. È vietato spargere segatura o altro materiale analogo sul pavimento dei locali di cui alle lettere b), c), d), e) e g) del numero 1, nonché a), b) e c) del numero 2.

9. Le carni devono essere introdotte nei locali di cui al numero 2, lettera b), corrispondentemente alle necessità e rimanervi per il più breve tempo possibile.

10. Durante i lavori di sezionamento e di disossamento e i lavori d'imballaggio di cui ai numeri 45 e 46, fatta salva la disposizione di cui al numero 34, secondo comma, le carni devono essere mantenute costantemente a una temperatura interna inferiore o uguale a + 7 ° C.

11. Il sezionamento viene eseguito in modo da evitare qualsiasi insudiciamento delle carni. Le schegge d'ossa e i grumi di sangue vengono eliminati. Le carni provenienti dal sezionamento e non destinate al consumo umano vengono raccolte man mano nei recipienti di cui al numero 2, lettera g). »

d) il numero 7 diventa numero 12.

Il testo della lettera e) di tale numero è sostituito col seguente testo:

« che portino medicazioni alle mani, eccettuate quelle impermeabili che proteggano una ferita non purulenta alle dita. »

e) il numero 8 diventa numero 13.

Articolo 11

Al capitolo IV la numerazione da 9 a 12 incluso è sostituita dalla numerazione da 14 a 17.

Articolo 12

Al capitolo V

a) la numerazione da 13 a 16 incluso è sostituita dalla numerazione da 18 a 21;

b) il numero 17 diventa 22 ed è completato nel modo seguente:

« Tuttavia, l'insufflazione di un organo può essere autorizzata quando sia imposta da un rito religioso, ma l'organo insufflato deve essere escluso dal consumo umano. »

c) la numerazione da 18 a 21 incluso è sostituita dalla numerazione da 23 a 26;

d) il testo del numero 22 è soppresso.

Articolo 13

Al capitolo VI la numerazione da 23 a 26 incluso è sostituita dalla numerazione da 27 a 30.

Articolo 14

Dopo il capitolo VI dell'allegato I sono inseriti i seguenti nuovi capitoli VII e VIII:

« CAPITOLO VII

Norme relative alle carni destinate al sezionamento

31. Ogni ulteriore sezionamento oltre al sezionamento in mezzene o in quarti, nonché il disossamento sono autorizzati soltanto nei laboratori di sezionamento.

32. Il responsabile del laboratorio o il suo rappresentante è tenuto ad agevolare l'operazione di controllo dell'impresa, in particolare ad effettuare qualsiasi manipolazione ritenuta utile e a mettere a disposizione del servizio di controllo le attrezzature necessarie; in particolare, deve essere in grado, ad ogni richiesta, di indicare al veterinario ufficiale incaricato del controllo la provenienza delle carni introdotte nel proprio laboratorio.

33. Le carni che non rispondono alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto B, lettera b), possono trovarsi nei laboratori di sezionamento riconosciuti soltanto a condizione di esservi depositate in locali speciali; esse devono essere sezionate in luoghi o in momenti diversi dalle carni che rispondono a dette condizioni. Il veterinario ufficiale deve avere libero accesso in ogni momento ai depositi frigoriferi e a tutti i locali adibiti al lavoro per garantire la scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui sopra.

34. Le carni fresche destinate al sezionamento devono essere depositate, subito dopo l'introduzione nel laboratorio di sezionamento e fino al momento della loro utilizzazione, nel locale di cui al numero 2, lettera a); in tale locale le carcasse e le loro parti devono essere mantenute costantemente ad una temperatura interna inferiore o uguale a + 7 ° C.

Tuttavia, in deroga al numero 49, le carni possono essere trasportate direttamente dal locale di macellazione al locale di sezionamento; in tal caso, il locale di macellazione e quello di sezionamento devono essere situati in uno stesso isolato ed essere sufficientemente vicini l'uno all'altro, dato che le carni da sezionare devono essere trasferite senza rottura del carico da un locale all'altro grazie ad un'estensione della rete aerea di guidovie dei locali di macellazione e il sezionamento deve essere effettuato immediatamente. Subito dopo il sezionamento e l'imballaggio previsto, le carni devono essere trasportate nel locale frigorifero di cui al numero 2, lettera a).

Durante il sezionamento la temperatura del locale deve essere inferiore o uguale a + 10 ° C.

35. Salvo il caso di sezionamento a caldo, il sezionamento può avvenire soltanto se la carne ha raggiunto una temperatura interna inferiore o uguale a + 7 ° C. Al momento del sezionamento, il pH della carne deve essere compreso tra 5,6 e 6,1; questo esame dev'essere fatto sul muscolo gran dorsale all'altezza della tredicesima costola.

36. Sono vietati l'insufflazione delle carni e l'uso di panni per la loro ripulitura. Tuttavia l'insufflazione di un organo può essere autorizzata quando sia imposta da un rito religioso, ma l'organo insufflato deve essere escluso dal consumo umano.

CAPITOLO VIII

Controllo sanitario delle carni in pezzi

37. I laboratori di sezionamento delle carni sono soggetti ad un controllo effettuato da un veterinario ufficiale. Quest'ultimo deve essere avvisato per tempo, prima che s'inizi il sezionamento della carne destinata agli scambi intracomunitari.

38. Il controllo del veterinario ufficiale comprende i seguenti compiti:

- controllo del registro d'entrata delle carni fresche e d'uscita delle carni sezionate;

- ispezione sanitaria delle carni fresche presenti nel laboratorio e destinate agli scambi intracomunitari;

- ispezione sanitaria delle carni fresche destinate agli scambi intracomunitari, prima delle operazioni di sezionamento e al momento della loro uscita dal laboratorio;

- compilazione e rilascio dei documenti comprovanti il controllo delle carni sezionate di cui al numero 45, lettera c), e al numero 48;

- controllo della pulizia dei locali, degli impianti e degli utensili di cui al capitolo III, nonché dell'igiene del personale;

- esucuzione di tutti i prelievi necessari per effettuare esami di laboratorio che per esempio possono rivelare la presenza di germi nocivi, di additivi o di altre sostanze chimiche non autorizzate. I risultati degli esami sono consegnati in un registro;

- qualsiasi altro controllo che ritenga utile per l'osservanza delle disposizioni della direttiva. »

Articolo 15

Il capitolo VII dell'allegato I diventa capitolo IX e il suo titolo « Bollatura » è sostituito dal titolo « Bollatura sanitaria ».

Il numero 27 diventa 39 ed il suo testo è sostituito con il seguente testo:

« La bollatura sanitaria deve essere effettuata sotto la responsabilità del veterinario ufficiale. A tal fine egli detiene e custodisce:

a) gli strumenti per la bollatura sanitaria delle carni, che può consegnare al personale ausiliario soltanto al momento e per il tempo necessario per effettuare la bollatura stessa;

b) le etichette di cui al capitolo X, purchè su di esse sia stato già stampato il bollo di cui al precedente capitolo. Tali etichette saranno consegnate a detto personale ausiliario al momento dell'applicazione e in numero corrispondente alle necessità. »

Il numero 28 diventa 40 e i termini « La bollatura » all'inizio del primo comma sono sostituiti dai termini « La bollatura sanitaria ». Il numero è inoltre completato nel modo seguente:

« Il bollo può inoltre comportare un'indicazione che permetta di identificare il veterinario che ha proceduto al controllo sanitario delle carni. »

Il numero 29 diventa 41 e il testo del primo comma è sostituito col testo seguente:

« Le carcasse sono bollate a inchiostro o a fuoco mediante un bollo conformemente al numero 40. »

Il numero 30 diventa 42 e il riferimento al numero 28 che ricorre due volte in questa disposizione è sostituito da un riferimento al numero 40.

Il numero 31 diventa 43 ed il testo è sostituito con il seguente testo:

« Le parti, ad eccezione del sego, della sugna, della coda, delle orecchie e dei piedi, ricavate nei laboratori di sezionamento dalle carcasse regolarmente bollate, devono, se prive di bollo, essere contrassegnate a inchiostro o a fuoco con un bollo rispondente alle prescrizioni del numero 40 che rechi, invece del numero di riconoscimento veterinario del macello, quello del laboratorio di sezionamento.

I pezzi di lardo e di pancetta la cui cotenna sia stata tolta possono essere raggruppate in partite di non più di cinque pezzi; ogni partita o pezzo, se si tratta di pezzi isolati, devono essere sigillati sotto controllo ufficiale e munito di un'etichetta rispondente alle prescrizioni del numero 45, lettera c).

La bollatura può essere effettuata anche con un bollo metallico. Il bollo metallico, da fissare su ogni pezzo, deve essere tale da escludere la possibilità di essere usato una seconda volta, deve essere di materiale resistente conforme a tutti i requisiti dell'igiene. Sul bollo metallico devono figurare, in caratteri perfettamente leggibili, le indicazioni seguenti:

- nella parte superiore, le due lettere in maiuscolo del paese speditore;

- al centro, il numero di riconoscimento veterinario del laboratorio di sezionamento;

- nella parte inferiore, una delle sigle CEE, EEG o EWG.

I caratteri a stampa devono avere un'altezza di 0,2 cm sia per le lettere che per le cifre.

Il bollo metallico può inoltre recare un'indicazione che permetta di identificare il veterinario che ha proceduto al controllo sanitario delle carni. »

Il testo del 32 è soppresso.

Il numero 33 diventa 44.

Articolo 16

Dopo il capitolo IX dell'allegato I è inserito il seguente nuovo capitolo X:

« CAPITOLO X

Imballaggio delle carni in pezzi

45. a) Gli imballaggi (ad esempio casse, cartoni) devono rispondere a tutte le norme igieniche, in particolare devono essere:

- tali da non alterare le caratteristiche organolettiche delle carni;

- tali da non trasmettere alle carni sostanze nocive pr la salute umana;

- sufficientemente solidi per garantire una protezione efficace delle carni durante il trasporto e le manipolazioni.

b) Gli imballaggi non devono essere riutilizzati per imballare carni, salvo se sono fabbricati in materiali resistenti alla corrosione, facilmente lavabili, e se sono stati preventivamente puliti e disinfettati.

c) Gli imballaggi devono essere muniti di un'etichetta ben visibile sulla quale figuri un marchio ben leggibile, replica di uno dei bolli di cui ai numeri 40 e 43. L'etichetta deve essere fissata in modo da lacerarsi al momento dell'apertura dell'imballaggio. L'etichetta reca inoltre un numero di serie.

46. Quando le carni fresche in pezzi o le frattaglie sono confezionate in involucro diretto (ad esempio fogli di plastica), quest'operazione deve essere effettuata subito dopo il sezionamento in maniera rispondente alle norme d'igiene.

Salvo i pezzi di lardo e di pancetta, la carne in pezzi deve comunque essere munita di un involucro di protezione, a meno che non venga trasportata appesa.

Questi involucri devono essere trasparenti, incolori e rispondere inoltre alle condizioni di cui al numero 45, lettera a); non possono essere riutilizzati per avvolgere carni.

47. Gli imballaggi e involucri di cui ai numeri 45 e 46 possono contenere soltanto carni in pezzi appartenenti ad una stessa specie animale. »

Articolo 17

I capitoli VIII e IX dell'allegato I diventano rispettivamente capitoli XI e XII e i numeri 34 e 35 diventano rispettivamente numeri 48 e 49.

Il capitolo X del'allegato I diventa capitolo XIII.

I numeri da 36 a 42 incluso ricevono la nuova numerazione da 50 a 56.

Il testo del numero 50 è il seguente:

« Le carni fresche devono essere trasportate in veicoli o mezzi sigillati, costruiti e attrezzati in modo che le temperature previste al capitolo XII siano assicurate per tutta la durata del trasporto. La sigillatura non è obbligatoria quando le carni sono trasportate da un macello ad un laboratorio di sezionamento situato nello stesso Stato membro. »

Al numero 51, lettera c), i termini « e di carni in pezzi non imballate » sono inseriti dopo i termini: « o quarti di carne ».

Il testo del numero 54 è il seguente:

« Le carni fresche non possono essere trasportate in un veicolo o mezzo che non sia stato ripulito e disinfettato. »

Al numero 55 la terza frase è completata come segue:

« ... e, in particolare per quanto riguarda gli imballaggi, alle disposizioni della presente direttiva. »

Articolo 18

Nel modello di cui all'allegato II

a) dopo l'indicazione del « N. ... », che si trova sotto il titolo del certificato, dev'essere inserita la seguente nota (2):

« (2) Facoltativo »;

b) al punto I, nella versione francese, il termine « vivandes » è sostituito dal termine « viandes »;

c) le note (2) e (3) diventano rispettivamente (3) e (4).

Articolo 19

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 ° ottobre 1970 e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 20

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addí 6 ottobre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. J. WITTEVEEN

(1) GU n. C 55 del 5. 6. 1968, pag. 28.(2) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.(3) GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3302/66.(4) GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

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