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Document 31968R1105

Regolamento (CEE) n. 1105/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione di aiuti nel settore del latte scremato destinato all'alimentazione degli animali

GU L 184 del 29.7.1968, p. 24–26 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1968(II) pag. 379 - 381

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999; abrogato da 31999R2799

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/1105/oj

31968R1105

Regolamento (CEE) n. 1105/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione di aiuti nel settore del latte scremato destinato all'alimentazione degli animali

Gazzetta ufficiale n. L 184 del 29/07/1968 pag. 0024 - 0026
edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0375
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0379
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 3 pag. 0148
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 2 pag. 0218
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 2 pag. 0218
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0119
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0119


REGOLAMENTO (CEE) N. 1105/68 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1968 relativo alle modalità d'applicazione per la concessione di aiuti nel settore del latte scremato destinato all'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 35,

considerando che, ai fini dell'attuazione del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che fissa le norme di base per la concessione di aiuti al latte scremato ed al latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali (2), occorre fissare alcune modalità di applicazione per quanto concerne il pagamento degli aiuti per il latte scremato;

considerando che occorre assicurarsi che il latte scremato a prezzo ridotto sia destinato esclusivamente all'alimentazione degli animali e che è pertanto opportuno farlo denaturare prima della consegna e far obbligo all'utilizzatore d'impiegarlo allo scopo suddetto nella propria azienda;

considerando che è necessario offrire all'utilizzazione la possibilità di scegliere fra diversi procedimenti di denaturazione che consentano d'identificare chiaramente il latte scremato denaturato;

considerando che, qualora gli allevatori che utilizzano per l'alimentazione degli animali latte scremato di propria produzione consegnino la crema alle latterie ovvero fabbrichino burro, la quantità di latte scremato per la quale viene concesso l'aiuto può essere determinata forfettariamente in base alla quantità di crema fornita alle latterie oppure in base alla quantità di burro venduta;

considerando che è opportuno fissare appropriati quantitativi massimi, affinché il latte scremato prodotto da un allevatore e da lui utilizzato nell'alimentazione degli animali mantenga un'adeguata proporzione rispetto agli animali cui è destinato;

considerando che, tenuto conto del valore del latte scremato calcolato in base al prezzo d'intervento del latte scremato in polvere, nonché dell'aiuto per il latte scremato e dei prezzi praticati per i prodotti concorrenti destinati agli stessi usi, il prezzo massimo del latte destinato all'alimentazione degli animali dev'essere fissato ad 1,6 unità di conto per 100 chilogrammi;

considerando che, per rendere possibile un efficace controllo, è opportuno prescrivere alle latterie di tenere una contabilità fondata sui particolari requisiti necessari per la concessione dell'aiuto, come pure far obbligo agli allevatori che producono latte scremato di tenere a disposizione determinati documenti;

considerando che i mezzi necessari per la denaturazione ai sensi del presente regolamento non possono essere immediatamente disponibili in misura sufficiente, cosicché è necessario, per un breve periodo transitorio, autorizzare la concessione dell'aiuto anche per il latte scremato non denaturato o denaturato secondo altri procedimenti;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'aiuto per il latte scremato prodotto e trasformato in latteria viene accordato solo se il latte è stato denaturato in base ad uno dei metodi indicati all'articolo 2 e se il suo peso specifico prima della denaturazione non era inferiore ad 1,03.

Il latte scremato denaturato è denominato in appresso «latte per animali».

2. L'aiuto viene concesso soltanto per la quantità di latte scremato contenuta nel latte per animali.

Articolo 2

Il latte scremato è da considerare denaturato se: 1. è acidificato. (1) GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 13. (2) GU n. L 169 del 12.7.1968, pag. 4.

Il latte scremato è acidificato se il suo grado di acidità non è inferiore ai valori sottoindicati, determinati coi seguenti metodi: a) Soxhlet-Henkel 20º SH

b) Dornic 45º SH

c) Kruisher 50º N

2. Per ogni 100 chilogrammi vengono aggiunti almeno 30 chilogrammi di siero concentrato. Il siero è da considerarsi concentrato se il suo peso specifico è per lo meno uguale a quello del latte scremato;

3. Per ogni 100 chilogrammi vengono aggiunti almeno 0,5 chilogrammi di salda d'amido o di salda di farina;

4. Per ogni 100 chilogrammi viene aggiunto almeno 1 grammo di azorubina E 122 (carmesina) ed 1 grammo di eosina.

Articolo 3

1. Il prezzo massimo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 986/68, viene fissato ad 1,60 unità di conto per 100 chilogrammi di latte per animali.

2. Il prezzo massimo si riferisce al prodotto reso partenza latteria.

Articolo 4

1. Una latteria che fornisce agli allevatori latte per animali riceve l'aiuto soltanto per le quantità di latte scremato ivi contenute, sempreché l'allevatore abbia dichiarato per iscritto di utilizzarle nella propria azienda a scopi di alimentazione animale.

2. La latteria conserva tale dichiarazione per almeno 2 anni.

Articolo 5

1. Una latteria che fornisce agli allevatori latte per animali riceve l'aiuto soltanto se tiene un bilancio mensile delle quantità di latte e dei prodotti lattiero-caseari ad essa forniti e da essa prodotti, utilizzati e smerciati, ivi compresi il latte per animali e gli alimenti composti per animali.

2. Tale bilancio deve contenere quanto meno i seguenti dati: a) consegne di latte crudo e di crema da parte di produttori di latte,

b) consegne di latte, di latte scremato e di crema da parte di latterie,

c) giorno di produzione del latte scremato e quantità prodotta,

d) quantità degli altri prodotti lattiero-caseari fabbricati,

e) giorno di spedizione del latte scremato e quantità spedita, nonché nome e indirizzo del destinatario,

f) perdite, campioni, restituzioni e scambi di latte scremato,

g) prezzo fatturato per il latte per animali.

3. I dati di cui al paragrafo 2 vengono documentati, in particolare, mediante fatture e bollette di consegna.

Articolo 6

1. Gli allevateri che utilizzano per alimentazione degli animali latte scremato di propria produzione, possono beneficiare dell'aiuto soltanto se dichiarano, per iscritto, di utilizzare, nelle proprie aziende e per i loro animali, il latte scremato di cui essi dispongono.

2. Se si tratta di allevatori che

a) consegnano della crema ad una latteria, la dichiarazione è trasmessa alla latteria in causa che la conserva per almeno due anni;

b) vendono del burro di propria produzione, la dichiarazione è trasmessa all'organismo competente.

Articolo 7

Gli allevatori che utilizzano per l'alimentazione degli animali latte scremato di propria produzione e consegnano la crema ad una latteria, ricevono, per ogni chilogrammo di grasso di latte fornito alla latteria, un aiuto corrispondente a 23 chilogrammi di latte scremato.

Articolo 8

1. Gli allevatori che utilizzano per l'alimentazione degli animali latte scremato di propria produzione e vendono burro da essi fabbricato, ricevono per ogni chilogrammo di burro venduto, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, un aiuto corrispondente a 20 chilogrammi di latte scremato.

2. L'aiuto viene accordato soltanto agli allevatori registrati come produttori di burro. Il registro è tenuto dall'organismo di ciascuno Stato membro competente per la concessione dell'aiuto. Tale organismo rilascia un attestato di registrazione, nel quale è precisato il numero delle vacche il cui latte è utilizzato per la fabbricazione di burro.

3. L'aiuto viene concesso soltanto se per una quantità di latte scremato che, per singola vacca specificata nell'attestato di registrazione, non superi un determinato limite massimo annuale.

Tale quantità massima annua per vacca è dell'ordine di 3000 chilogrammi, ma viene ridotta della quantità di latte fornita dall'allevatore ad una latteria.

4. Un allevatore riceve l'aiuto soltanto se produce adeguate dichiarazioni e documenti, da cui risultino la quantità di burro prodotta e venduta e l'evoluzione numerica del suo allevamento.

Articolo 9

Ai sensi del presente regolamento sono da considerarsi allevatori anche le organizzazioni di produttori riconosciute dallo Stato.

Articolo 10

Gli Stati membri adottano le misure necessarie all'accertamento dei presupposti indispensabili per la concessione dell'aiuto.

Articolo 11

1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, sino al 1º settembre 1968 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto e trasformato in latteria, non denaturato o denaturato secondo un metodo applicabile nello Stato membro interessato alla data del 28 luglio 1968.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ai fini di un efficace controllo dell'utilizzazione di latte scremato.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

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