EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31968R0391

Regolamento (CEE) n. 391/68 della Commissione, del 1ºaprile 1968, relativo alle modalità di applicazione degli acquisti d'intervento nel settore delle carni suine

GU L 80 del 2.4.1968, p. 5–7 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1968(I) pag. 66 - 68

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 11/11/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/391/oj

31968R0391

Regolamento (CEE) n. 391/68 della Commissione, del 1ºaprile 1968, relativo alle modalità di applicazione degli acquisti d'intervento nel settore delle carni suine

Gazzetta ufficiale n. L 080 del 02/04/1968 pag. 0005 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0024
edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0064
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0024
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0066
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 3 pag. 0033
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 2 pag. 0118
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 2 pag. 0118


REGOLAMENTO (CEE) N. 391/68 DELLA COMMISSIONE del 1º aprile 1968 relativo alle modalità di applicazione degli acquisti d'intervento nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare gli articoli 4, paragrafo 6, 5, paragrafo 3, e 22, secondo comma,

considerando che in virtú degli articoli 4 e 5 del regolamento n. 121/67/CEE debbono essere adottate le modalità di applicazione per quanto concerne gli acquisti di intervento;

considerando che allo scopo di organizzare in modo razionale il regime degli acquisti effettuati dagli organismi d'intervento conviene prevedere criteri di selezione dei centri d'intervento ove si effettuano gli acquisti ; che è opportuno definire tali centri in funzione di determinate esigenze tecniche, in modo da assicurare la buona conservazione delle carni;

considerando che per assicurare una certa efficacia degli acquisti conviene prevedere una quantità minima di acquisto, differenziata secondo i prodotti;

considerando che, per assicurare l'uguaglianza di trattamento di coloro che offrono i loro prodotti, conviene definire la nozione del prezzo di acquisto ed il luogo ove si effettua la presa in carico del prodotto da parte dell'organismo di intervento ; che tale luogo può, in linea di principio, essere il centro d'intervento al quale il venditore offre di consegnare i suoi prodotti ; che bisogna tuttavia lasciare all'organismo d'intervento la possibilità di determinare un altro luogo, qualora la presa in carico nel centro indicato dal veditore sia impossibile;

considerando che la politica d'intervento della Comunità deve essere condotta in condizioni razionali ; che è opportuno assicurare a questo scopo che i prodotti acquistati e poi venduti siano conformi ai requisiti previsti dalle direttive sanitarie ; che è inoltre opportuno che tali prodotti soddisfino a talune esigenze tecniche e, nella misura in cui si tratti di maiali macellati, che essi siano classificati secondo il regolamento n. 211/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suini (2);

considerando che, per permettere alla Commissione di avere una visuale d'insieme dell'applicazione delle misure d'intervento, conviene prevedere che gli Stati membri le comunichino i dati relativi a queste misure;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per la carne suina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I centri d'intervento sono determinati dagli Stati membri in modo che venga assicurata l'efficacia delle misure d'intervento e che le operazioni di presa in carico e di congelazione possano essere effettuate in condizioni tecniche soddisfacenti.

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure idonee per assicurare la buona conservazione dei prodotti ammassati.

Articolo 2

La quantità minima di consegna è di: a) 1 tonnellata per quanto concerne le carcasse o mezzene,

b) 0,5 tonnellate per quanto concerne la pancetta (ventresca),

c) 0,5 tonnellate per quanto concerne il lardo.

Articolo 3

Il prezzo d'acquisto s'intende franco frigorifero del centro d'intervento ; le spese di scarico sono a carico del venditore.

Articolo 4

1. L'offerta di vendita deve essere indirizzata all'organismo d'intervento, precisando il centro d'intervento al quale il venditore ha l'intenzione di consegnare il prodotto. L'offerta deve indicare il luogo dove si trova il prodotto al momento dell'offerta. (1) GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2283/67. (2) GU n. 135 del 30.6.1967, pag. 2872/67.

2. L'organismo d'intervento fissa la data di apertura dei centri d'intervento.

3. Qualora la presa in carico non possa aver luogo nel centro d'intervento di cui al paragrafo 1, l'organismo d'intervento determina il luogo della presa in carico del prodotto fra i tre centri d'intervento piú vicini al luogo in cui si trova il prodotto al momento dell'offerta.

Articolo 5

1. Possono essere acquistati soltanto i prodotti che: a) sono conformi alle disposizioni della direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964, relativa a taluni problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (1), modificata dalla direttiva del Consiglio del 25 ottobre 1966 (2), e in particolare alle disposizioni degli articoli 3 e 4;

b) soddisfano ai requisiti definiti nell'allegato;

c) sono inoltre classificati, qualora si tratti di suini macellati in carcasse o mezzene, secondo il regolamento n. 211/67/CEE.

2. Non possono essere acquistati i prodotti che: a) hanno caratteristiche che li rendono inadatti all'ammasso o all'ulteriore utilizzo;

b) provengono dalla macellazione di scrofe o verri;

c) oppure non provengono da suini originari della Comunità.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi al momento dell'inizio degli acquisti dei prodotti, i centri d'intervento e la loro capacità di congelamento e di stoccaggio.

Essi comunicano senza indugio ogni modifica successiva.

Articolo 7

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a mezzo telex, ogni secondo giorno lavorativo della settimana, le informazioni seguenti, relative alle operazioni d'acquisto della settimana precedente: a) prodotti, qualità e quantità acquistati,

b) prezzi pagati per i diversi prodotti e qualità.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nel più breve termine, i prodotti ed i quantitativi all'ammasso esistenti alla fine della seconda e quarta settimana di ogni mese, indicando i prodotti e quantitativi ammassati e l'indirizzo del luogo di stoccaggio.

3. Il funzionamento del sistema di intervento fa l'oggetto di un esame periodico in applicazione dell'articolo 25 del regolamento n. 121/67/CEE.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º aprile 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. (2) GU n. 192 del 27.10.1966, pag. 3302/66.

ALLEGATO Prodotti che sono oggetto di acquisto

1. Carcasse o mezzene di maiale, fresche o refrigerate (sottovoce ex 02.01 A III a) 1 della tariffa doganale comune): a) provenienti da animali macellati da 4 giorni al massimo ed opportunamente dissanguati;

b) separate in parti simmetriche secondo un piano verticale corrispondente alla colonna vertebrale;

c) presentate senza testa, guance, gola, sugna, rognoni, zampe anteriori, coda, giogaia e midollo spinale.

2. Pancetta (ventresca) fresca o refrigerata (sottovoce ex 02.01 A III a) 5 della tariffa doganale comune): a) proveniente da animali macellati da 8 giorni al massimo;

b) di peso massimo di 8 kg al pezzo;

c) con almeno 8 costole e tagliata dalla spalla in angolo retto fra la 3a e 4a costola;

d) presentata con cotenna ma senza giogaia, senza fiori di grasso né mammelle.

3. Lardo, fresco o refrigerato (sottovoce ex 02.05 A I della tariffa doganale comune): a) proveniente da animali macellati da 8 giorni al massimo;

b) tagliato secondo un angolo retto;

c) presentato con cotenna, ma senza infiltrazioni carnose;

d) di spessore minimo di 2 cm e di larghezza minima di 15 cm fra il dorso e la pancetta.

4. I prodotti di cui ai punti 1, 2 e 3 debbono essere stati refrigerati subito dopo la macellazione fino al momento della presa in carico ; a questo momento la loro temperatura interna non può essere superiore a 4º C.

Top