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Document 31968R0190

Regolamento (CEE) n. 190/68 della Commissione, del 16 febbraio 1968, relativo al processo di denaturazione dei semi di colza e di ravizzone

GU L 43 del 17.2.1968, p. 10–10 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1968(I) pag. 15 - 16

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1996; abrogato e sostituito da 31996R0658 ;

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/190/oj

31968R0190

Regolamento (CEE) n. 190/68 della Commissione, del 16 febbraio 1968, relativo al processo di denaturazione dei semi di colza e di ravizzone

Gazzetta ufficiale n. L 043 del 17/02/1968 pag. 0010 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 1 pag. 0233
edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0015
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 1 pag. 0233
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0015
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 3 pag. 0020
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 2 pag. 0083
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 2 pag. 0083


REGOLAMENTO (CEE) N. 190/68 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 1968 relativo al processo di denaturazione dei semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (2), in particolare l'articolo 8,

considerando che ai sensi degli articoli 8 e 14 del regolamento n. 224/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo a talune modalità riguardanti l'integrazione per i semi oleosi (3), modificato da ultimo con il regolamento (CEE) n. 191/68 (4), occorre determinare il processo di denaturazione soltanto per i semi di colza e di ravizzone, nonché per le miscele contenenti tali prodotti;

considerando che il regolamento n. 396/67/CEE della Commissione, del 31 luglio 1967, relativo al processo di denaturazione dei semi di colza e di ravizzone (5), ha determinato per la prima volta il metodo di denaturazione di tali semi nonché le disposizioni appropriate necessarie ad eliminare il rischio di operazioni fraudolente che possono derivare dall'applicazione di questo metodo di denaturazione ; che il suddetto metodo e tali misure sono state nuovamente adottate dal regolamento n. 686/67/CEE della Commissione, del 9 ottobre 1967, relativo al processo di denaturazione di semi di colza, di ravizzone e di girasole (6) ; che l'esperienza acquisita giustifica la continuazione dell'impiego del metodo in questione di queste misure;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono considerati come denaturati, ai sensi degli articoli 8 e 14 del regolamento n. 224/67/CEE, i semi di colza e di ravizzone, nonché le miscele dei prodotti della voce 12.01 della tariffa doganale comune, contenenti almeno il 2 % in peso di semi di colza e di ravizzone, allorquando sono aggiunti e opportunamente miscelati a detti semi e miscele almeno il 2 % di miglio di colore giallo e il 5 % di scagliola.

2. I semi di colza e di ravizzone o le miscele di cui al paragrafo 1, contenenti miglio di colore giallo o scagliola con concentrazione inferiore a quella prevista nel paragrafo precedente, sono considerati come semi o miscele importati da paesi terzi.

Articolo 2

1. Se il processo di denaturazione di cui all'articolo 1 ha luogo in uno Stato membro, esso viene effettuato sotto il controllo delle autorità competenti di tale Stato.

2. Gli Stati membri possono determinare il quantitativo minimo di partite da sottoporre al processo di denaturazione.

Articolo 3

Il primo mese di ogni trimestre, ciascuno degli Stati membri comunica alla Commissione i quantitativi di semi o di miscele denaturate che sono stati importati da paesi terzi o sottoposti a processo di denaturazione nel corso del trimestre precedente. Qualora peraltro lo Stato membro interessato ritenga che i quantitativi dei suddetti semi o miscele non siano proporzionali ai quantitativi normali destinabili ad usi per i quali è necessaria una denaturazione, ne informa immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Il regolamento n. 686/67/CEE è abrogato.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY (1) GU n. 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. (2) GU n. 197 del 29.10.1966, pag. 3393/66. (3) GU n. 136 del 30.6.1967, pag. 2913/67. (4) Vedi pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale. (5) GU n. 177 del 2.8.1967, pag. 3. (6) GU n. 224 del 10.10.1967, pag. 8.

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