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Document 31968L0415

Direttiva 68/415/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, relativa alla libertà per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle varie forme di aiuto

GU L 308 del 23.12.1968, p. 17–18 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1968(II) pag. 589 - 590

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1999; abrogato e sostituito da 31999L0042

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1968/415/oj

31968L0415

Direttiva 68/415/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, relativa alla libertà per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle varie forme di aiuto

Gazzetta ufficiale n. L 308 del 23/12/1968 pag. 0017 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0088
edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0578
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0088
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0589
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0114
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0110
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0110


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1968 relativa alla libertà per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle varie forme di aiuto (68/415/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (1), in particolare il titolo IV F 5,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento prevede, per la realizzazione di tale libertà nel settore agricolo, uno scadenzario speciale che tiene conto del carattere particolare dell'attività agricola ; che la quinta serie di misure che figurano in detto scadenzario prevede che l'accesso alle varie forme di aiuto per gli agricoltori cittadini degli altri Stati membri sarà assicurato da ciascuno Stato membro, all'inizio del terzo anno della terza tappa, alle stesse condizioni applicabili ai propri cittadini;

considerando che i termini del programma generale considerano tutti i tipi di aiuto distribuiti sotto qualsiasi forma, purché siano destinati all'agricoltore stabilito nel paese ospitante, ai beni da lui sfruttati, ai mezzi da lui utilizzati o ai beni da lui prodotti ; che è opportuno peraltro escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva le prestazioni dei regimi di sicurezza e previdenza sociale, che costituiranno oggetto di misure al termine del periodo transitorio, conformemente allo scadenzario previsto dal programma generale;

considerando che i beneficiari della direttiva del Consiglio, del 2 aprile 1963, che fissa le modalità per l'attuazione nel settore agricolo della libertà di stabilimento nel territorio di uno Stato membro dei cittadini degli altri paesi della Comunità che abbiano lavorato come salariati agricoli in detto Stato membro per due anni consecutivi (4) e della direttiva del Consiglio, del 2 aprile 1963, che fissa le modalità di attuazione della libertà di stabilimento nelle aziende agricole abbandonate o incolte da più di due anni (5) godono già dell'assimilazione ai cittadini per quanto concerne l'accesso alle varie forme d'aiuto;

considerando che la facoltà per i beneficiari di ottenere mutui contro rimborso, eventualmente con abbuono di interessi, è già stata riconosciuta dalla direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1968, relativa alla libertà per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle varie forme di credito (6),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Conformemente alle disposizioni seguenti, gli Stati membri aboliscono a favore dei cittadini e delle società degli altri Stati membri che esercitano sul loro territorio un'attività agricola non salariata o vi si stabiliscono a tale scopo, in appresso denominati beneficiari, le restrizioni relative all'accesso alle varie forme d'aiuto.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva, per accesso alle diverse forme di aiuto s'intende la facoltà per i beneficiari di ottenere aiuti, in denaro o natura, sotto qualsiasi forma, alle stesse condizioni applicabili ai cittadini dello Stato in cui sono stabiliti, in (1) GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62. (2) GU n. C 55 del 5.6.1968, pag. 16. (3) GU n. 158 del 18.7.1967, pag. 7. (4) GU n. 62 del 20.4.1963, pag. 1323/63. (5) GU n. 62 del 20.4.1963, pag. 1326/63. (6) GU n. L 93 del 17.4.1968, pag. 13. particolare sovvenzioni, garanzie di mutui, abbuoni d'interesse ed esenzioni fiscali, ad esclusione dei vantaggi dei regimi di previdenza o sicurezza sociale.

2. Ai sensi della presente direttiva per attività agricole si intendono: - le attività comprese nell'allegato V del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (ex classe 01 - agricoltura, della «classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique») (1), in particolare: a) l'agricoltura in generale, compresa la viticoltura, la coltivazione di alberi da frutto, la produzione di sementi, l'orticoltura, la floricoltura e la coltivazione di piante ornamentali, anche in serre;

b) l'allevamento del bestiame, l'avicoltura, la cunicoltura, l'allevamento di animali da pelliccia e gli allevamenti vari ; l'apicoltura, la produzione di carne, di latte, di lana, di pelli e pellicce, di uova e di miele;

- il taglio, lo sfruttamento dei boschi, l'imboschimento e il rimboschimento, praticati come attività secondarie quando queste operazioni sono compatibili con la regolamentazione nazionale e soprattutto con il piano di utilizzazione dei terreni.

Articolo 3

Gli Stati membri aboliscono le restrizioni che: - in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative impediscono ai beneficiari di aver accesso alle varie forme di aiuto o subordinano tale accesso a condizioni speciali;

- risultano da una pratica amministrativa che comporta l'applicazione ai beneficiari di un trattamento discriminatorio rispetto a quello riservato ai propri cittadini per quanto concerne l'accesso alle varie forme di aiuto.

Gli Stati membri vigilano inoltre affinché si evitino discriminazioni nei confronti dei beneficiari, qualunque sia la natura dell'organismo che distribuisce gli aiuti previsti dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri non concedono ai loro cittadini, in vista o in occasione del loro stabilimento in un altro Stato membro, alcun aiuto diretto o indiretto, segnatamente sotto forma di mutui, che abbia l'effetto di falsare le condizioni di stabilimento nel paese ospitante.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addí 20 dicembre 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. LATTANZIO (1) Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Études statistiques, série M, nº 4, riv. 1, Nuova York 1958.

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