Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31967L0653

    Direttiva 67/653/CEE del Consiglio, del 24 ottobre 1967, che modifica la direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati Membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana

    GU 263 del 30.10.1967, p. 4–5 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1967 pag. 285 - 286

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2009; abrog. impl. da 32008R1333

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1967/653/oj

    30.10.1967   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    P 263/4


    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 24 ottobre 1967

    che modifica la direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana

    (67/653/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 100,

    Vista la proposta della Commissione,

    Visto il parere del Parlamento Europeo (1),

    Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

    Considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962 relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana (3), modificato dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio del 25 ottobre 1965 (4), gli Stati membri possono mantenere fino al 31 dicembre 1966 le disposizioni delle regolamentazioni nazionali per quanto si riferisce alle sostanze coloranti di cui all'allegato II della suddetta direttiva;

    Considerando che dalle ricerche scientifiche effettuate risulta che alcune sostanze coloranti menzionate nell'allegato II della direttiva del 23 ottobre 1962, cioé l'eritrosina e il verde acido brillante BS, correntemente impiegate in vari Stati membri per la colorazione dei prodotti alimentari, possono essere utilizzate senza rischio per la salute umana, e che il loro impiego risulta necessario dal punto di vista economico ;

    Considerando che l'autorizzazione ad impiegare tali sostanze coloranti presuppone la fissazione di requisiti di purezza specifici ai quali tali sostanze devono rispondere

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962 è modificata come segue :

    1.

    Nella sezione I dell'allegato I è inscritto il testo seguente :

    Dopo E 126 :

    «E 127

    Eritrosina

    887

    (773)

    45.430

    93

    Sale disodico o dipotassico della tetraio-dofluoresceina o ossi tetraiodio- 0 - carbossifenilfluorone»

    Dopo E 141 :

    «E 142

    Verde acido brillante

    BS (verde lissamina)

    836

    (737)

    44.090

    86

    Sale sodico del di-(p-di-metilamminofenil) ossi-2 disolfo-3,6 naftofucsonimonium»

    Nella sezione I dell'allegato II, il testo relativo all'eritrosina ed al verde acido brillante BS (verde lissamina) è soppresso.

    2.

    Nell'allegato III, è aggiunto il testo seguente :

    Dopo E 126 :

    «E 127 — Eritrosina

     

    Prodotti insolubili nell'acqua :

    non più dello 0,2 %

    Ioduri minerali :

    non più di 1.000 mg/kg

     

    (in ioduro di sodio)

    Coloranti accessori :

    Non più del 3 %

    Fluoresceina :

    nessuna traccia reperibile».

    Dopo E 141 :

    «E 142 — Verde acido brillante BS

     

    Prodotti insolubili nell'acqua :

    non più dello 0,2 %

    Coloranti accessori :

    non più dell'1 %».

    Articolo 2

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1o gennaio 1968 e ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Lussemburgo, addi 24 ottobre 1967.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    K. SCHILLER


    (1)  GU n. 63 del 3. 4. 1967, pag. 966/67.

    (2)  GU n. 64 del 5. 4. 1967, pag. 1008/67.

    (3)  GU n. 115 dell' 11. 11. 1962, pag. 2645/62.

    (4)  GU n. 178 del 26. 10. 1965, pag. 2793/65.


    Top