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Document 31965S0001
High Authority: Decision No 1-65 of 3 February 1965 concerning notification of decisions on information to be obtained from or checks to be made on associations of undertakings for purposes of application of Article 65 of the Treaty
CECA Alta Autorità: Decisione n. 1-65, del 3 febbraio 1965, sulle formalità di notifica delle decisioni concernenti la raccolta di informazioni o l'esecuzione di verifiche presso le associazioni di imprese, per l'applicazione dell'art. 65 del trattato
CECA Alta Autorità: Decisione n. 1-65, del 3 febbraio 1965, sulle formalità di notifica delle decisioni concernenti la raccolta di informazioni o l'esecuzione di verifiche presso le associazioni di imprese, per l'applicazione dell'art. 65 del trattato
GU 27 del 15.2.1965, p. 438–439
(DE, FR, IT, NL) Altre edizioni speciali
(DA, EL, ES, PT)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1965-1966 pag. 34 - 34
In force
CECA Alta Autorità: Decisione n. 1-65, del 3 febbraio 1965, sulle formalità di notifica delle decisioni concernenti la raccolta di informazioni o l'esecuzione di verifiche presso le associazioni di imprese, per l'applicazione dell'art. 65 del trattato
Gazzetta ufficiale n. 027 del 15/02/1965 pag. 0438 - 0439
edizione speciale danese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0030
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0034
edizione speciale greca: capitolo 08 tomo 1 pag. 0058
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 1 pag. 0084
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 1 pag. 0084
COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO ALTA AUTORITÀ DECISIONI DECISIONE N. 1-65 del 3 febbraio 1965 sulle formalità di notifica delle decisioni concernenti la raccolta di informazioni o l'esecuzione di verifiche presso le associazioni di imprese, per l'applicazione dell'art. 65 del Trattato L'ALTA AUTORITÀ, Visti gli artt. 14, 15, 47, 48, 65 e 80 del Trattato, Vista la decisione n. 22-60 del 7 settembre 1960, relativa all'esecuzione dell'art. 15 del Trattato (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 29 settembre 1960, pag. 1248/60), Considerato che: - all'articolo 4 della decisione n. 22-60 l'Alta Autorità ha fissato le formalità di notifica delle decisioni e raccomandazioni; - l'esperienza ha dimostrato che detta disposizione deve essere integrata, nella misura in cui ha per oggetto la notifica a tutte le imprese aderenti ad un'associazione di decisioni concernenti la raccolta di informazioni o l'esecuzione di verifiche presso tale associazione, per l'applicazione dell'articolo 65 del Trattato; - la natura delle informazioni e verifiche necessarie per l'applicazione dell'articolo 65 esige infatti che queste decisioni siano notificate all'associazione con effetto per tutte le imprese aderenti ; l'art. 48, primo comma, sancisce espressamente che l'attività delle associazioni non deve essere contraria alle disposizioni del Trattato e alle decisioni e raccomandazioni dell'Alta Autorità ; l'art. 65, n. 1, vieta non soltanto alle imprese di stipulare accordi restrittivi della concorrenza, ma anche alle associazioni di imprese di adottare decisioni dirette allo stesso scopo ; la responsabilità degli atti di un'associazione incombe ad ogni impresa ad essa aderente ; tali formalità di notifica non arrecano pregiudizio alle imprese, dato che queste non possono sottrarsi agli obblighi loro imposti dal Trattato mediante la costituzione di associazioni ; d'altra parte la tutela giuridica accordata alle imprese dal Trattato e, in particolare, l'applicazione dell'art. 36 del Trattato, non sono pregiudicate da dette formalità di notifica; - l'elenco dei membri di un'associazione può essere modificato senza che l'Alta Autorità ne abbia conoscenza ; la notifica deve produrre effetti nei confronti di tutte le imprese aderenti all'associazione al momento in cui viene adottata la decisione, la quale non deve necessariamente elencarle ; le imprese sono in grado di obbligare l'associazione a comunicar loro le decisioni dell'Alta Autorità ; quest'ultima deve conoscere in qualsiasi momento le imprese aderenti ad un'associazione, DECIDE: Articolo 1 1. Le decisioni concernenti la raccolta di informazioni o l'esecuzione di verifiche presso associazioni di imprese, per l'applicazione dell'articolo 65 del Trattato, possono essere notificate, sia alle singole imprese, sia alle loro associazioni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante consegna contro ricevuta a persona munita del potere di rappresentanza dell'associazione. 2. La notifica effettuata ai sensi del comma precedente produce effetti nei confronti di tutte le imprese aderenti all'associazione al momento in cui viene adottata la decisione, la quale non deve necessariamente elencarle. Articolo 2 Tutte le associazioni sono tenute ad inviare all'Alta Autorità l'elenco delle imprese aderenti ed a comunicarne regolarmente le modifiche. Articolo 3 La presente decisione sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee ed entrerà in vigore il 15 marzo 1965. La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta del 3 febbraio 1965. Per l'Alta Autorità Il Presidente Dino DEL BO