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Document 31965R0051

Regolamento n. 51/65/CEE della Commissione, del 1° aprile 1965, che modifica le norme comuni di qualità per certi ortofrutticoli

GU 55 del 3.4.1965, p. 793–797 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1965-1966 pag. 57 - 60

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1965/51/oj

31965R0051

Regolamento n. 51/65/CEE della Commissione, del 1° aprile 1965, che modifica le norme comuni di qualità per certi ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. 055 del 03/04/1965 pag. 0793 - 0797
edizione speciale danese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0050
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0057
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 1 pag. 0171
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 1 pag. 0134
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 1 pag. 0134
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 1 pag. 0107
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 1 pag. 0107


REGOLAMENTO N. 31/65 CEE DELLA COMMISSIONE del 1° aprile 1965 che modifica le norme comuni di qualità per alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 23 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

Considerando che un'evoluzione importante è intervenuta nelle tecniche di commercializzazione di alcuni ortofrutticoli;

Considerando che, date le nuove tecniche, legate tra l'altro alle esigenze della domanda dei mercati di consumo e all'ingrosso, le norme comuni di qualità relative a diversi prodotti devono essere modificate in modo da adattarle alle nuove esigenze;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

Gli allegati II 4 e II 5 del regolamento n. 23 e gli allegati I 3 e I 5 del regolamento n. 38 (2) sono modificati conformemente agli allegati del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

ALLEGATO I

Modificazioni apportate alle norme comuni di qualità per le pesche

(Allegato II 4 del regolamento n. 23)

I. Nel titolo III «CALIBRAZIONE»,

- sostituire la scala relativa al diametro con la seguente scala:

«90 mm e più

da 80 mm inclusi a 90 mm esclusi

da 73 mm inclusi a 80 mm esclusi

da 87 mm inclusi a 73 mm esclusi

da 61 mm inclusi a 67 mm esclusi

da 58 mm inclusi a 61 mm esclusi

da 51 mm inclusi a 58 mm esclusi»

- il comma che comincia con:

«Le pesche aventi una circonferenza...», è sostituito dal seguente:

«Le pesche aventi una circonferenza di 13/18 cm od un diametro di 47/31 mm saranno inoltre ammesse fino al 31 luglio, ad eccezione di quelle della categoria «Extra».

II. Nel titolo IV «TOLLERANZE»,

le disposizioni della lettera B «Tolleranze di calibro» sono sostituite dalle seguenti:

«10% in numero o in peso di frutti il cui calibro differisce dal calibro di riferimento, non oltre 1 cm in più o in meno nel caso di calibrazione alla circonferenza e non oltre 3 mm in più o in meno in caso di calibrazione al diametro».

ALLEGATO II

Modificazioni apportate alle norme comuni di qualità per lattughe, indivie ricce e scarole

(Allegato II/3 del regolamento n. 23)

I. Nel titolo II, lettera C, ii) «Categoria II»,

l'ultimo comma è soppresso.

II. Nel titolo V, lettera B «Condizionamento»,

- il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il condizionamento deve poter garantire un'adeguata protezione del prodotto.»

- il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le insalate possono essere presentate in uno o più strati, ogni strato essendo costituito da un ugual numero di cespi. Le indivie ricce e le lattughe, ad eccezione delle lattughe romane, devono essere disposte con le parti centrali a contatto qualora siano presentate su due strati, a meno che questi ultimi non siano separati da un adeguato materiale di protezione».

ALLEGATO III

Modificazioni apportate alle norme comuni di qualità per le carote

(Allegato I 5 del regolamento n. 38)

I. Nel titolo II «CARATTERISTICHE QUALITATIVE»,

- lettera B «Caratteristiche minime», sub i),

-- secondo trattino: la parola «lavate» è sostituita con «pulite»;

-- ultimo trattino: la parola «asciugate» è sostituita con «riasciugate»,

- lettera C «Classificazione»,

sub i) Categoria «Extra»,

- primo comma: le menzione «e obbligatoriamente lavate» è sostituita con «e obbligatoriamente pulite»,

- l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Devono altresì presentare tutte le caratteristiche e la colorazione tipiche della varietà, ad esclusione di qualsiasi colorazione verde o rosso-violacea al colletto»,

sub ii) Categoria «I»,

- terzo comma: la menzione «mancanza della piccola radice terminale» è soppressa,

- l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«È tollerata una colorazione verde o rosso-violacea al colletto, di 1 cm massimo per le radici di carota la cui lunghezza non superi gli 8 cm e di 2 cm massimo per le altre radici di carota»,

sub iii) Categoria «II»,

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«È amessa una colorazione verde o rosso-violacea al colletto, di 2 cm massimo per le radici di carota la cui lunghezza non superi i 10 cm e di 3 cm massimo per le radici di carota».

II. Nel titolo III «CALIBRAZIONE»,

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Per le categorie «I» e «II», la differenza di diametro o di peso tra la radice più piccola e quella più grande contenute in uno stesso imballaggio non deve essere superiore a 30 mm o a 900 gr. Tuttavia, nel caso di carico alla rinfusa (categoria «II»), le radici devono rispondere solo alle disposizioni concernenti il calibro minimo».

III. Nel titolo IV «TOLLERANZE»,

- lettera A «Tolleranze di qualità»,

sub i) Categoria «Extra»,

il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

«- il 3% in peso di radici aventi una leggera traccia di colorazione verde o rosso- violacea al colletto; questa tolleranza non viene presa in considerazione nel calcolo del cumulo delle tolleranze»;

sub iii) Categoria «II»,

È aggiunta la frase seguente:

«Nel caso di carico alla rinfusa, questa tolleranza si applica per unità di trasporto o per partita se l'unità di trasporto contiene diverse partite»,

- lettera B «Tolleranze di calibro»,

è aggiunta la frase seguente:

«Nel caso di carico alla rinfusa, questa tolleranza si applica per unità di trasporto o per partita se l'unità di trasporto contiene diverse partite».

IV. Nel Titolo V «IMBALLAGGIO E PRESENTAZIONE»,

- le disposizioni della lettera A «Omogeneità» sono sostituite dalle seguenti:

«Ciascun imballaggio o, in caso di carico alla rinfusa, ogni partita, deve contenere carote della stessa varietà, categoria di qualità e calibro, sempreché, per quanto riguarda quest'ultimo criterio, sia richiesta una calibrazione»,

-- lettera B «Condizionamento»,

nell'ultimo comma la parola «lavate» è sostituita con «pulite».

V. Nel titolo VI «INDICAZIONI ESTERNE»,

- le disposizioni della lettera B «Natura del prodotto» sono sostituite dalle seguenti:

i) nome della varietà per la categoria «Extra»;

ii) - «carote in mazzo» o «carote senza foglie»

- «carote novelle» o «carote della raccolta principale»

quando il contenuto dell'imballaggio non è visibile dall'esterno».

- le disposizioni della lettera D «Caratteristiche commerciali» sono sostituite dalle seguenti:

«- categoria,

- numero di mazzi, per le carote presentate in mazzi».

ALLEGATO IV

Modificazioni apportate alle norme comuni di qualità per le ciliegie

(Allegato I 8 del regolamento n. 38)

I. Nel titolo II «CARATTERISTICHE QUALITATIVE»,

- lettera B «Caratteristiche minime», sub i),

- le disposizioni che figurano nel primo trattino sono sostituite dalle seguenti:

«- interi,

- di aspetto fresco»,

- la menzione «esenti da ogni difetto e, in particolare, da tracce di gelo, bruciature, lesioni e ammaccature» (ultimo trattino) è soppressa.

- lettera C «Classificazione»,

le disposizioni riprese al punto ii) «Categoria I» sono sostituite dalle seguenti:

«I frutti di questa categoria devono essere di buona qualità o presentare le caratteristiche tipiche della varietà. Tuttavia possono presentare:

- una leggera deformazione o un lieve difetto di sviluppo,

- un lieve difetto di colorazione.

Devono inoltre essere esenti da bruciature, lesioni, ammaccature e difetti causati dalla grandine».

II. Nel titolo V «IMBALLAGGIO E PRESENTAZIONE»,

- le disposizioni della lettera A «Omogeneità» sono sostituite dalle seguenti:

«Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo; ciascun imballaggio deve contenere esclusivamente frutti della stessa varietà e della stessa categoria di qualità.

La grandezza dei frutti deve essere pressappoco uniforme.

Inoltre, i frutti classificati nella categoria «Extra» devono presentare colorazione e maturazione uniformi».

- Lettera B «Condizionamento»

il secondo periodo del primo comma «I frutti devono essere separati dal fondo ...» è soppresso.

(1) GU n. 30 del 22. 4. 1962, pag. 953/62.

(2) GU n. 36 del 7. 7. 1962, pag. 1606/62.

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