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Document 31964L0223

Direttiva 64/223/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività attinenti al commercio all'ingrosso

GU 56 del 4.4.1964, p. 863–869 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1963-1964 pag. 123 - 125

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1999; abrogato e sostituito da 31999L0042

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1964/223/oj

31964L0223

Direttiva 64/223/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività attinenti al commercio all'ingrosso

Gazzetta ufficiale n. 056 del 04/04/1964 pag. 0863 - 0869
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0013
edizione speciale danese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0115
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0013
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0123
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0028
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0030
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0030


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1964 relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività attinenti al commercio all'ingrosso (64/223/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 54 paragrafi 2 e 3, e l'articolo 63 paragrafi 2 e 3,

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (1) e in particolare il titolo IV, lettera A,

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi (2) e in particolare il titolo V, lettera C,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (3),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

Considerando che i Programmi generali prevedono, entro la fine del secondo anno della seconda tappa, l'abolizione di ogni trattamento discriminatorio fondato sulla cittadinanza in materia di stabilimento e di prestazione di servizi nel settore del commercio all'ingrosso;

Considerando che il commercio all'ingrosso dei medicinali e dei prodotti farmaceutici e quello del carbone sono esclusi dalla presente direttiva ; che tali attività saranno liberalizzate, a norma dei Programmi generali, a una data posteriore;

Considerando che la presente direttiva non si applica neppure al commercio all'ingrosso dei prodotti tossici e degli agenti patogeni ; che per tali attività sono sorti problemi particolari relativi alla protezione della salute pubblica, tenendo conto delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative in vigore negli Stati membri;

Considerando che, conformemente alle disposizioni del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, le restrizioni concernenti la facoltà d'iscriversi ad organizzazioni professionali devono essere eliminate nella misura in cui le attività professionali dell'interessato comportano l'esercizio di tale facoltà;

Considerando che il regime applicabile ai lavoratori salariati che accompagnano il prestatore di (1) GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62. (2) GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 32/62. (3) GU n. 33 del 4.3.1963, pag. 466/63. (4) V. pagina 868/64 della presente GU.

servizi o agiscono per conto di quest'ultimo è disciplinato dalle disposizioni prese in applicazione degli articoli 48 e 49 del Trattato;

Considerando che saranno adottate particolari direttive, applicabili a tutte le attività non salariate, riguardanti le disposizioni relative all'entrata e al soggiorno dei beneficiari nonché, nella misura necessaria, direttive per il coordinamento delle garanzie che sono richieste dagli Stati membri alle società per tutelare gli interessi degli associati e dei terzi;

Considerando che l'assimilazione delle società alle persone fisiche cittadine degli Stati membri, per l'applicazione delle disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi, è subordinata alle sole condizioni previste all'articolo 58 ed eventualmente a quella di un legame continuo ed effettivo con l'economia di uno Stato membro e che, di conseguenza, nessuna disposizione supplementare, segnatamente nessuna autorizzazione speciale che non sia richiesta dalle società nazionali per l'esercizio di un'attività economica, può essere richiesta affinché esse possano beneficiare di queste disposizioni ; che tuttavia tale assimilazione non impedisce agli Stati membri di esigere che le società di capitali si presentino nel loro paese con la denominazione usata dalla legislazione dello Stato membro conformemente alla quale sarebbero costituite e indichino nelle carte commerciali da esse utilizzate nello Stato membro ospitante l'ammontare del capitale sottoscritto;

Considerando inoltre che in taluni Stati membri il commercio all'ingrosso di vari prodotti è disciplinato da norme relative all'accesso alla professione, e che altri Stati membri metteranno eventualmente in vigore regolamentazioni di tale specie ; che, pertanto, alcune misure transitorie, destinate ad agevolare ai cittadini degli altri Stati membri l'accesso alla professione ed il suo esercizio, formano oggetto di una particolare direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri aboliscono, a favore delle persone fisiche e delle società menzionate nel titolo I dei Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, qui appresso denominati beneficiari, le restrizioni di cui al titolo III di detti Programmi, per quanto riguarda l'accesso alle attività di cui all'articolo 2 e il loro esercizio.

Articolo 2

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle attività non salariate attinenti al commercio all'ingrosso, ad eccezione di quello dei medicinali e prodotti farmaceutici, o dei prodotti tossici e degli agenti patogeni, nonché di quello del carbone (gruppo ex 611).

2. Ai sensi della presente direttiva esercita un'attività attinente al commercio all'ingrosso ogni persona fisica o società che, a titolo abituale e professionale, acquisti merci a nome e per conto proprio e le rivenda o ad altri commercianti, grossisti e dettaglianti, o a trasformatori, o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande.

Le merci possono essere rivendute o allo stato primitivo oppure dopo trasformazione, trattamento, o condizionamento, quali si praticano per consuetudine nel commercio all'ingrosso.

Le attività relative al commercio all'ingrosso possono assumere la forma di commercio interno, di esportazione, d'importazione o di transito.

Articolo 3

1. Gli Stati membri sopprimono le restrizioni che in particolare: a) impediscono ai beneficiari di stabilirsi nel paese ospitante, o di prestarvi i servizi alle medisime condizioni e con i medesimi diritti dei cittadini;

b) risultano da una prassi amministrativa che si risolve per i beneficiari in un trattamento discriminatorio rispetto ai cittadini.

2. In particolare, devono considerarsi restrizioni da eliminare quelle che sono oggetto delle norme che vietano o limitano, nei riguardi dei beneficiari, lo stabilimento e la prestazione dei servizi, prescrivendo: a) In Germania:

il possesso di una tessera professionale di viaggiatore di commercio (Reisegewerbekarte) per poter visitare terzi nel quadro dell'attività commerciale di questi (Gewerbeordnung § 55 d, testo del 5 febbraio 1960 [Bundesgesetzblatt I, pag. 61, rettifica pag. 92] ; regolamento del 30 novembre 1960 [Bundesgesetzblatt I, pag. 871]).

un'autorizzazione per le persone giuridiche straniere che intendono esercitare un'attività professionale nel territorio federale (§ 12 Gewerbeordnung e § 292 Aktiengesetz);

b) Nel Belgio : il possesso di una tessera professionale (carte professionnelle) ; (arrêté royal n. 62 del 16 novembre 1939, arrêté ministériel del 17 dicembre 1935 e arrêté ministériel dell'11 marzo 1954);

c) In Francia : il possesso di una carta d'identità di commerciante straniero (carte d'identité d'étranger commerçant) ; (décret-loi del 12 novembre 1938, décret del 2 febbraio 1939, loi dell'8 ottobre 1940, loi del 10 aprile 1954, décret n. 59-852 del 9 luglio 1959);

d) Nel Lussemburgo : la durata limitata delle autorizzazioni accordate a stranieri di cui all'articolo 21 della legge lussemburghese in data 2 giugno 1962 (Mémorial A n. 31 del 19 giugno 1962).

Articolo 4

1. Gli Stati membri vigilano affinché i beneficiari di questa direttiva abbiano il diritto d'iscriversi alle organizzazioni professionali, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti ed obblighi dei nazionali.

2. Il diritto d'iscrizione comporta, in caso di stabilimento, l'eleggibilità o il diritto di essere nominato ai posti direttivi della organizzazione professionale. Tuttavia, detti posti direttivi possono venir riservati ai cittadini qualora l'organizzazione in parola partecipi, in virtù d'una disposizione legislativa o regolamentare, all'esercizio dei pubblici poteri.

3. Nel Granducato del Lussemburgo la qualità d'iscritto alla Camera di commercio non implica, per i beneficiari della presente direttiva, il diritto di partecipare all'elezione degli organi di gestione.

Articolo 5

Gli Stati membri non accordano ai propri cittadini che si recano in altro Stato membro allo scopo di esercitarvi una delle attività definite all'articolo 2 alcun aiuto che possa falsare le condizioni di stabilimento.

Articolo 6

1. Lo Stato membro ospitante che, per consentire l'accesso ad una delle attività previste all'articolo 2, esige dai propri cittadini la produzione d'un certificato di buona condotta, nonché d'un certificato attestante che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento, oppure la produzione di uno soltanto di tali certificati, riconosce come attestato sufficiente, da parte dei cittadini degli altri Stati membri, la presentazione d'un estratto del casellario giudiziario oppure, in mancanza di esso, la esibizione d'un documento equipollente rilasciato da una autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese di origine o di provenienza, da cui si rilevi che quelle esigenze risultano soddisfatte.

2. Qualora il paese d'origine o di provenienza non rilasci, per quanto concerne l'attestazione di assenza di fallimenti, il documento surriferito, quest'ultimo potrà esser sostituito da una dichiarazione giurata dell'interessato dinanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, un notaio od un organismo professionale qualificato del paese d'origine o di provenienza.

3. I documenti rilasciati conformemente ai paragrafi 1 e 2 dovranno, al momento della presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi.

4. Gli Stati membri, entro i termini di cui all'articolo 7, designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui sopra e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 7

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi dalla sua notificazione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addí 25 febbraio 1964.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. FAYAT

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