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Document 31963R0007

Regolamento n. 7/63/Euratom del Consiglio del 3 dicembre 1963 relativo al regolamento del Collegio arbitrale previsto dell'articolo 18 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica

GU 180 del 10.12.1963, p. 2849–2853 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1963-1964 pag. 56 - 61

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1963/7/oj

31963R0007

Regolamento n. 7/63/Euratom del Consiglio del 3 dicembre 1963 relativo al regolamento del Collegio arbitrale previsto dell'articolo 18 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica

Gazzetta ufficiale n. 180 del 10/12/1963 pag. 2849 - 2853
edizione speciale danese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0051
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0056
edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 1 pag. 0087
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 1 pag. 0081
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0081


COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA REGOLAMENTI REGOLAMENTO N. 7/63/EURATOM DEL CONSIGLIO del 3 dicembre 1963 relativo al regolamento del Collegio arbitrale previsto dall'articolo 18 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica e particolarmente l'articolo 18,

Vista la proposta della Corte di Giustizia,

Considerando che compete al Consiglio, che delibera su proposta della Corte di Giustizia, di stabilire il regolamento del Collegio arbitrale;

Considerando che nel fissare le condizioni dell'organizzazione e del funzionamento del Collegio arbitrale nonchè la procedura da seguire davanti allo stesso, occorre favorire il ricorso a tale Collegio per definire le controversie che possono sorgere in relazione alla concessione di licenze;

Considerando che a tal fine è opportuno che il Collegio arbitrale comprenda membri, cittadini degli Stati membri, che abbiano formazioni o esperienze giuridiche o tecniche necessarie al buon funzionamento del Collegio in vari campi, che esso si riunisca in formazioni arbitrali composte da un numero ristretto di arbitri, che un componimento conciliativo possa essere proposto alle parti ad ogni fase della procedura e che quest'ultima sia gratuita;

Considerando l'opportunità che i membri del Collegio arbitrale svolgano le proprie funzioni in piena indipendenza e godano pertanto dell'immunità giurisdizionale per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale;

Considerando che occorre limitare al massimo l'apparato amministrativo necessario al funzionamento del Collegio arbitrale nonchè le spese che esso comporta, inserendo a tal fine la Cancelleria del Collegio nell'apparato della Corte di Giustizia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Della composizione del Collegio arbitrale

Articolo 1

§ 1

Il Collegio arbitrale contemplato nell'articolo 18 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica - qui di seguito denominato il Collegio - è composto da un presidente, due vicepresidenti a da altri dodici membri, cittadini degli Stati membri della Comunità, scelti fra personalità che offrano ogni garanzia di indipendenza, siano in possesso delle cognizioni tecniche o giuridiche necessarie al buon funzionamento del Collegio, e nominati per sei anni dal Consiglio della Comunità Europea dell'Energia Atomica - qui di seguito denominato il Consiglio.

I membri del Collegio devono godere dei diritti civili e politici e il presidente ed i vicepresidenti devono inoltre possedere le cognizioni giuridiche necessarie nonchè i requisiti richiesti per esercitare, nei rispettivi paesi, funzioni giurisdizionali.

All'atto della nomina dei membri del Collegio, il Consiglio si assicura che vi sia un opportuno equilibrio tra i membri che abbiano una formazione o esperienza giuridica e quelli che abbiano una formazione o esperienza tecnica.

§ 2

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee - qui di seguito denominata la Corte - sottopone al Consiglio diciotto candidature per le cariche di presidente e di vicepresidente del Collegio e trentasei candidature per le altre cariche da coprire in seno al Collegio stesso.

Le candidature che non sono state accettate dal Consiglio per le cariche di presidente e di vicepresidente del Collegio sono considerate presentate anche per le altre cariche.

§ 3

Il presidente della Corte informa i Governi degli Stati membri, con due mesi di anticipo, della data in cui la Corte intende stabilire l'elenco delle candidature da trasmettere al Consiglio.

§ 4

Fra le candidature presentate i membri della Corte scelgono quelle da proporre al Consiglio. Tale scelta viene fatta mediante votazione a scrutinio segreto.

Vengono proposti i candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta nel primo scrutinio o la maggioranza relativa nel secondo scrutinio.

§ 5

Ciascun membro nominato dal Consiglio deve comunicare a quest'ultimo, entro i trenta giorni successivi alla nomina, se accetta la nomina stessa. In caso di silenzio o di rifiuto, la nomina è considerata come non avvenuta e il Consiglio nomina un altro membro.

§ 6

Il mandato dei membri è rinnovabile.

Articolo 2

§ 1

Il Collegio è costituito a decorrere dall'accettazione dell'incarico da parte di tutti i membri nominati.

§ 2

All'atto dell'insediamento, i membri del Collegio assumono solenne impegno, davanti alla Corte in seduta pubblica, di esercitare le loro funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza, di non divulgare il segreto delle deliberazioni e di osservare, per la durata delle loro funzioni e anche dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di delicatezza per quanto riguarda l'esercizio di talune funzioni o l'accettazione di taluni vantaggi.

Articolo 3

I membri del Collegio godono dell'immunità giurisdizionale, per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole ed i loro scritti. Essi continuano a godere dell'immunità dopo la cessazione delle funzioni.

La Corte, riunita in seduta plenaria, può togliere l'immunità.

Articolo 4

I membri del Collegio non possono partecipare alla soluzione di alcuna controversia nella quale essi siano in precedenza intervenuti come agenti, consulenti o avvocati di una delle parti o sulla quale siano stati chiamati a pronunciarsi come membri di un tribunale, di una commissione d'inchiesta, od a qualunque altro titolo.

Se, per un motivo speciale, uno dei membri del Collegio ritiene di non poter partecipare al giudizio o all'esame di una determinata controversia, lo comunica al proprio presidente. Qualora il presidente del Collegio ritenga che, per un motivo speciale, un membro non debba partecipare alla trattazione di una determinata controversia, ne avverte l'interessato.

In caso di difficoltà sull'applicazione del presente articolo, decide il Collegio.

Articolo 5

§ 1

Oltre che per rinnovo e per decesso, le funzioni di membro del Collegio cessano individualmente per dimissioni.

In caso di dimissioni la lettera di dimissioni va indirizzata al Presidente della Corte affinchè la trasmetta al Presidente del Consiglio. La lettera comporta vacanza di seggio dal momento in cui il Presidente del Consiglio la riceve.

Salvo i casi in cui si applichi il paragrafo 2 del presente articolo, il membro dimissionario rimane in carica finchè il successore non abbia assunto le proprie funzioni.

§ 2

I membri del Collegio possono essere rimossi dalle loro funzioni soltanto se, a giudizio unanime dei giudici e degli avvocati generali della Corte, essi non sono più in possesso dei requisiti richiesti ovvero non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.

Il Cancelliere della Corte notifica la decisione della Corte all'interessato.

Tale notificazione, in caso di decisione che rimuove un membro del Collegio dalle sue funzioni, comporta vacanza di seggio.

Articolo 6

§ 1

Se le funzioni di un membro cessano prima che scada il mandato, il suo sostituto è scelto dal Consiglio, per la rimanente durata del mandato, fra le ultime candidature presentate dalla Corte a norma dell'articolo 1. Il Consiglio può tuttavia invitare la Corte a presentare tre candidature supplementari.

§ 2

In caso di assenza o d'impedimento del presidente del Collegio, le funzioni sono assunte dal vicepresidente che ha la maggiore anzianità di carica o dal più anziano di età qualora i vicepresidenti abbiano pari anzianità di carica.

Articolo 7

Il Consiglio, su proposta della Corte, fissa l'ammontare delle indennità spettanti ai membri del Collegio.

Articolo 8

La sede del Collegio è presso la sede della Corte. La formazione arbitrale di cui all'articolo 10, paragrafo 1 può eccezionalmente, d'accordo con le parti, decidere di riunirsi in un luogo diverso all'interno della Comunità.

Articolo 9

Le funzioni di cancelliere del Collegio sono esercitate da un funzionario della Corte che questa designa a tal fine con il consenso del presidente del Collegio. Le attribuzioni del cancelliere sono stabilite dal Consiglio su proposta del presidente ed approvate dalla Corte.

a designazione degli arbitri e del regime linguistico

Articolo 10

§ 1

Il Collegio è investito di una controversia quando un esemplare del compromesso, concluso ai sensi degli articoli 20 e 22 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, è trasmesso al presidente del Collegio.

Il Collegio si riunisce in formazioni arbitrali composte da tre arbitri, vale a dire dal presidente o da uno dei vicepresidenti e da due membri del Collegio. Ciascuna delle parti della controversia sceglie uno di questi due membri.

Il presidente del Collegio ripartisce le controversie tra se stesso ed i vicepresidenti, in consultazione con questi ultimi, al fine di dare alle parti le migliori garanzie di rapidità nella trattazione delle controversie. Le formazioni arbitrali sono tante quante sono le controversie in corso. Il presidente e ciascuno dei vicepresidenti del Collegio possono assumere la presidenza e ciascun altro membro può far parte di più formazioni arbitrali contemporaneamente.

§ 2

Oltre alla funzione di sostituti del presidente del Collegio, in caso di assenza o d'impedimento di quest'ultimo, i vicepresidenti assumono la presidenza delle formazioni arbitrali, secondo le indicazioni del presidente del Collegio.

Quando una controversia è sottoposta al Collegio, il presidente assume la presidenza della formazione arbitrale o designa uno dei vicepresidenti quale presidente di tale formazione. Il presidente della formazione arbitrale fissa allora a ciascuna delle parti un termine, non superiore ad un mese, entro il quale esse devono indicare per iscritto quali membri del Collegio scelgono in qualità di arbitri.

Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato di un periodo uguale dal presidente della formazione arbitrale su richiesta motivata di una delle parti.

Qualora una delle parti ometta di scegliere un arbitro in tempo utile, alla designazione di tale arbitro provvede il presidente della Corte su richiesta del presidente della formazione arbitrale.

§ 3

Nei casi di cui all'articolo 4 o in qualsiasi altro caso in cui un arbitro sia impedito di prender parte ad un procedimento, la parte che lo ha designato e che avrebbe dovuto designarlo nel caso di cui al paragrafo 2, quarto comma del presente articolo, ne designa un altro nel termine di un mese. Il paragrafo 2, quarto comma del presente articolo, si applica mutatis mutandis.

§ 4

Quando, nel corso di un procedimento, si provvede alla sostituzione di un arbitro, il procedimento stesso riprende alla fase raggiunta nel momento in cui la vacanza si è verificata. Tuttavia, se il nuovo arbitro lo richiede, il procedimento orale è rinnovato dall'inizio.

Articolo 11

§ 1

In deroga all'articolo 10, le parti possono convenire per compromesso di sottoporre la controversia alla decisione sia di un arbitro unico scelto ad personam - il presidente del Collegio, un vicepresidente o un altro membro - sia di una formazione arbitrale composta dal presidente e da quattro membri designati da ciascuna parte in numero di due.

§ 2

Il compromesso d'arbitrato deve contenere l'indicazione dell'oggetto della controversia, l'enumerazione delle questioni su cui gli arbitri dovranno deliberare e la composizione della formazione arbitrale scelta dalle parti.

Articolo 12

Il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali della Comunità. La lingua del procedimento è scelta dal titolare del brevetto, titolo di protezione temporanea, modello d'utilità o domanda di brevetto.

Tuttavia, la formazione arbitrale, su richiesta di una parte, udita l'altra parte, può autorizzare l'uso, in tutto o in parte, di un'altra lingua ufficiale quale lingua del procedimento. Tale richiesta non può essere presentata dalla Commissione della C.E.E.A.

Della conciliazione

Articolo 13

§ 1

La formazione arbitrale può, in ogni fase del procedimento, proporre alle parti un componimento conciliativo.

In tal caso, la formazione arbitrale, in esito al suo esame, fa conoscere alle parti, oralmente o per iscritto, i termini di un progetto di componimento che essa ritiene poter raccomandare alle parti per l'accettazione e le invita a pronunciarsi entro un termine stabilito. La formazione arbitrale indica alle parti, oralmente o per iscritto, le ragioni che ritiene siano a favore dell'accettazione.

§ 2

Se le parti accettano il componimento conciliativo proposto, viene redatto un processo verbale che ne contiene i termini e che è firmato dal presidente della formazione arbitrale, dal cancelliere e dalle parti. Una copia sottoscritta dal presidente della formazione arbitrale e dal cancelliere è consegnata alle parti. Il presidente della formazione arbitrale si assicura che le parti diano esecuzione a quanto stabilito nella conciliazione. In caso di mancata esecuzione degli obblighi nei termini previsti nel processo verbale di conciliazione, la formazione arbitrale emette il suo lodo.

§ 3

Se entrambe le parti o una di esse non accetta l'accomodamento e la formazione arbitrale ritiene inutile tentare di raggiungere un accordo fra le parti in altri termini, si procede alla definizione della controversia. La decisione della formazione arbitrale menziona che non è stato possibile conciliare le parti, ma non indica i termini dell'accomodamento proposto.

Della procedura

Articolo 14

La formazione arbitrale decide sull'opportunità di uno scambio di memorie prima della discussione orale. In tal caso, il presidente della formazione arbitrale stabilisce il numero delle memorie ed i termini da osservare.

Il cancelliere informa le parti di tali termini e le memorie devono essere a lui indirizzate. Egli le trasmette alla controparte e predispone il fascicolo per l'arbitrato.

Il presidente della formazione arbitrale fissa il giorno ed il luogo della prima udienza. Il cancelliere ne informa le parti in tempo utile.

Articolo 15

Se, nel caso previsto dall'articolo 14, primo comma, una delle parti non presenta la sua o le sue memorie nel termine fissato dal presidente della formazione arbitrale, questi fissa ugualmente il giorno ed il luogo dell'udienza.

Qualora una delle parti, ritualmente citata, non si presenti, la formazione arbitrale può accogliere le conclusioni dell'altra parte dopo essersi accertata che dette conclusioni sono fondate in fatto e in diritto ; ove lo ritenga utile, la formazione arbitrale può ordinare una nuova udienza.

Articolo 16

Le parti possono farsi rappresentare od assistere da uno o più consulenti. A tal fine, ciascuna parte notifica, nel più breve termine, la sua intenzione al cancelliere, il quale avvisa la controparte. La presentazione dell'atto di compromesso o di memorie da parte di un consulente equivale alla suddetta notifica.

Articolo 17

Ove lo ritenga opportuno, la formazione arbitrale può procedere ad un sopraluogo ; le parti vi possono assistere.

Articolo 18

La formazione arbitrale decide sul modo in cui si svolgerà il procedimento e sulla sua durata. Essa valuta liberamente le prove.

Articolo 19

Le discussioni sono dirette dal presidente della formazione arbitrale. Esse possono essere pubbliche solo in virtù di una decisione della formazione arbitrale adottata con l'assenso delle parti.

Per ogni udienza è redatto un processo verbale che deve essere sottoscritto dal presidente della formazione arbitrale e dal cancelliere.

Articolo 20

Quando le parti hanno terminato di esporre i loro argomenti si dichiara la discussione chiusa.

La formazione arbitrale può tuttavia riaprire la discussione sino a quando il lodo non è stato pronunciato, se sono stati scoperti nuovi mezzi di prova atti ad esercitare una influenza decisiva sul giudizio oppure se, a seguito di un esame più approfondito, essa ritenga opportuno chiarire alcuni punti.

Articolo 21

Le deliberazioni della formazione arbitrale sono e restano segrete. Tutte le decisioni della formazione arbitrale sono prese a maggioranza dei voti.

Articolo 22

Il lodo arbitrale deve essere redatto per iscritto e recare la data del giorno in cui è stato firmato. Esso deve indicare i nomi degli arbitri ed essere provvisto della loro firma. Il lodo deve essere motivato ; tuttavia il compromesso può prevedere che taluni punti particolari non siano motivati.

La formazione arbitrale può stabilire che il lodo venga letto in pubblica udienza, le parti presenti o debitamente convocate.

Il lodo viene immediamente comunicato alle parti.

Articolo 23

La formazione arbitrale, osservate le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica ed osservati i principi generali comuni al diritto degli Stati membri, delibera ex aequo et bono.

Articolo 24

Le disposizioni del presente regolamento vengono applicate in ogni caso, compreso quello in cui la controversia viene sottoposta, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, ad un arbitro unico o ad una formazione arbitrale di cinque membri.

Disposizioni di bilancio e finanziarie

Articolo 25

Il procedimento davanti al Collegio è gratuito. Le spese di funzionamento del Collegio, quali le indennità previste dall'articolo 7, le spese di cancellerie e le altre spese amministrative, nonchè le spese del procedimento propriamente detto di conciliazione o di arbitrato sono imputate al bilancio di funzionamento della Comunità Europea dell'Energia Atomica in un capitolo separato della sezione IV relativa alla Corte.

Articolo 26

Le spese definite ripetibili nell'articolo 73 del Regolamento di procedura della Corte sono a carico delle parti. Qualora le parti non siano state sentite in merito alle spese nel compromesso di arbitrato di cui all'articolo 10, paragrafo 1, la formazione arbitrale decide ex aequo et bono su tali spesi. Si applica la tariffa prevista dall'articolo 15, paragrafo 5 del Regolamento di procedura della Corte.

In caso che contestazione sulle spese ripetibili, la formazione arbitrale alla quale la controversia è stata assegnata delibera con ordinanza su richiesta della parte interessata, udite le osservazioni dell'altra parte.

Articolo 27

Le spese che una parte ha dovuto sostenere per una esecuzione forzata sono rimborsate dall'altra parte in base alla tariffa in vigore nello Stato in cui l'esecuzione forzata ha luogo.

Disposizioni finali

Articolo 28

Il presente regolamento potrà essere riveduto e completato in qualsiasi momento dopo l'entrata in funzione del Collegio, su proposta della Corte. Il presidente del Collegio può trasmettere alla Corte suggerimenti intesi a modificare e completare le norme procedurali contenute nel presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.M.A.H. LUNS

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