EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31963L0607

Direttiva 63/607/CEE del Consiglio del 15 ottobre 1963 ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di cinematografia

GU 159 del 2.11.1963, p. 2661–2664 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1963-1964 pag. 52 - 54

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1999; abrogato e sostituito da 31999L0042

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1963/607/oj

31963L0607

Direttiva 63/607/CEE del Consiglio del 15 ottobre 1963 ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di cinematografia

Gazzetta ufficiale n. 159 del 02/11/1963 pag. 2661 - 2664
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0008
edizione speciale danese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0047
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0008
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0052
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0022
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0025
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0025


COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA INFORMAZIONI IL CONSIGLIO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 1963 ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di cinematografia (63/607/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 63, paragrafo 2,

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi (1) ed in particolare il titolo V C c,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che la circolazione dei film tra gli Stati membri, per quanto concerne la loro distribuzione ed il loro sfruttamento è regolata dalle disposizioni del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi;

Considerando che la realizzazione di un mercato comune della cinematografia pone una serie di problemi che debbono essere risolti progressivamente, durante il periodo transitorio e che l'eliminazione delle restrizioni all'importazione dei film rappresenta soltanto uno degli aspetti del problema generale della cinematografia;

Considerando che il titolo V C c, secondo comma, del Programma generale prescrive, in materia di cinematografia, che i contingenti bilaterali esistenti tra gli Stati membri al momento dell'entrata in vigore del Trattato saranno aumentati di un terzo negli Stati ove vige una regolamentazione restrittiva all'importazione delle pellicole impressionate e sviluppate, agli effetti della loro distribuzione e del loro sfruttamento;

Considerando che per assicurare un'applicazione corretta della presente direttiva, è necessario precisare cosa si deve intendere per film e determinare i criteri comuni per il riconoscimento della nazionalità dei film degli Stati membri; (1) Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 2 del 15 gennaio 1962, pag. 32/62. (2) Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 33 del 4 marzo 1963, pag. 476/63. (3) Cfr. pag. 2667/63 della presente Gazzetta Ufficiale.

Considerando che è opportuno consolidare la liberalizzazione finora raggiunta in materia di distribuzione, sfruttamento e scambio dei film diversi da quelli soggetti a contingenti bilaterali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

I beneficiari delle disposizioni adottate per l'applicazione della presente direttiva sono quelli indicati nel titolo I del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi.

I film presi in considerazione dalla presente direttiva sono quelli che rispondono alle condizioni dell'articolo 2 e che, tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, sono considerati come aventi la nazionalità di uno Stato membro.

Articolo 2

Per film s'intende, ai sensi della presente direttiva, il supporto materiale corrispondente alla copia standard di un'opera cinematografica compiuta, destinata alla proiezione pubblica o privata, alla quale si riferiscono nel loro insieme i diritti che ne permettono l'utilizzazione economica, in dipendenza dalle convenzioni ed altre disposizioni internazionali.

Sono considerati: a) film a lungo metraggio : quelli di lunghezza non inferiore a 1600 metri se in formato 35 mm;

b) film a corto metraggio : quelli di lunghezza inferiore a 1600 metri se in formato 35 mm;

c) film di attualità : quelli di lunghezza media non inferiore a 200 metri se in formato 35 mm e che hanno per oggetto l'informazione periodica e la cronaca cinematografica dei fatti e degli avvenimenti attuali ; per i film d'attualità a colori la lunghezza può essere inferiore a 200 metri.

Per gli altri formati, le lunghezze dei film debbono corrispondere a durate di proiezione pari a quelle dei film definiti alle precedenti lettere a), b) e c).

Articolo 3

Ai sensi della presente direttiva, è riconosciuto come avente la nazionalità di uno Stato membro il film realizzato alle seguenti condizioni: a) da un'impresa di produzione di cui al titolo I del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi;

b) nel caso di ripresa in un teatro di posa, in teatri di posa situati nel territorio della Comunità. Tuttavia, se l'argomento del film comporta la ripresa di esterni in un paese terzo, è consentito che una percentuale massima del 30 % delle scene riprese in teatri di posa sia girata sul territorio di questo paese terzo;

c) in versione originale nella o in una delle lingue dello Stato membro considerato, escluse quelle parti del dialogo che, in funzione della sceneggiatura siano scritte in un'altra lingua ; in caso di realizzazione in più versioni, a condizione che una di queste sia nella o in una delle lingue dello Stato membro considerato;

d) sulla base di una sceneggiatura, di un addattamento, di dialoghi, e se composto originariamente per il film, di un commento musicale, scritti da autori che siano cittadini dello Stato membro considerato o si ispirino alla sua espressione culturale;

e) da un registra che sia cittadino dello Stato membro considerato o che si ispiri alla sua espressione culturale;

f) da un complesso di collaboratori alla creazione e cioè : gli attori nei ruoli principali, il direttore di produzione, il direttore della fotografia, il tecnico del suono, il capo montatore, lo scenografo e il costumista, costituito in maggioranza da persone che siano cittadine dello Stato membro considerato o che si ispirino alla sua espressione culturale.

La partecipazione alle attività di cui alle lettere d), e) ed f), di cittadini di altri Stati membri o di persone che si ispirino all'espressione culturale di uno di essi non costituisce ostacolo al riconoscimento della nazionalità del film, quando tale nazionalità gli sia attribuita dallo Stato membro considerato. La partecipazione nel limite dei 2/5, di cittadini di Stati terzi che non si ispirino all'espressione culturale di uno Stato membro, alle attività e alle funzioni di cui alle lettere d) ed f) non costituisce ostacolo al riconoscimento della nazionalità del film, se quest'ultima gli viene attribuita dallo Stato membro considerato. Lo stesso avviene se l'attività di cui alla lettera e) è svolta da un cittadino di uno Stato terzo che non si ispiri all'espressione culturale d'uno Stato membro, a condizione che tutte le attività di cui alla lettera d) e almeno i 4/5 delle funzioni di cui alla lettera f) siano svolte da sittadini degli Stati membri.

Articolo 4

I film in coproduzione ed i film in compartecipazione, realizzati in comune da produttori degli Stati membri e da produttori di Stati terzi, sono considerati come di nazionalità d'uno Stato membro, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3.

Si considerano film in coproduzione quelli realizzati nel quadro di accordi internazionali di reciprocità.

Si considerano film in compartecipazione quelli realizzati in comune da produttori di uno o più Stati membri e da produttori di uno o più Stati terzi, conformemente alle regolamentazioni nazionali.

Nel caso di film in coproduzione, come nel caso di film in compartecipazione gli apporti artistici e tecnici provenienti dallo Stato membro o dagli Stati membri non possono essere inferiori al 30 %.

Ai fini della distribuzione e dello sfruttamento, i film di cui al presente articolo possono liberamente circolare fra tutti gli Stati membri.

Articolo 5

Gli Stati membri consentono, senza alcuna limitazione l'importazione, la distribuzione e lo sfruttamento dei film seguenti: a) a cortometraggio;

b) d'attualità, restando inteso che possono essere mantenute ulteriormente, fino alla fine del periodo transitorio le restrizioni esistenti in materia di distribuzione e di sfruttamento dei film d'attualità su soggetti non destinati alla proiezione in più paesi;

c) a lungomemtraggio se hanno un valore documentario culturale, scientifico, tecnico, industriale, didattico o educativo per la gioventù o per la diffusione dell'idea comunitaria.

Articolo 6

Non sono sottoposti ad alcuna restrizione l'importazione, la distribuzione e lo sfruttamento in uno Stato membro di film a lungo metraggio che abbiano la nazionalità d'un altro Stato membro, presentati in versione originale con o senza sottotitoli nella o in una delle lingue dello Stato dove ha luogo lo sfruttamento.

Articolo 7

1. Gli Stati membri tra i quali vige un regime di contingenti ammettono nel loro territorio l'importazione, la distribuzione e lo sfruttamento dei rispettivi film, doppiati nella lingua dello Stato ove ha luogo lo sfruttamento, sulla base dei contingenti attualmente aperti e che devono comprendere almeno 70 film per ciascun anno cinematografico successivo all'applicazione della presente direttiva.

2. Lo sfruttamento di film in riedizione è autorizzato d'intesa con le autorità competenti degli Stati membri interessati.

3. Nessun contingentamento può esser istituito dagli Stati membri per i film, senza distinzione di categoria, provenienti dagli altri Stati membri, nei cui confronti non esistono contingentamenti.

Articolo 8

Le autorizzazioni concesse in conformità alle disposizioni degli articoli precedenti consentono l'importazione senza restrizione di copie, di controtipi e di materiale pubblicitario.

Articolo 9

Le disposizioni della presente direttiva non portano pregiudizio al regime in vigore per la proiezione di film nazionali od assimilati.

Articolo 10

Il rilascio delle autorizzazioni all'importazione, alla distribuzione ed allo sfruttamento dei film che hanno la nazionalità di uno Stato membro non è sottoposto ad alcun provvedimento fiscale o di effetto equivalente che nella sua applicazione, o in caso di esonero, comporti una discriminazione.

Articolo 11

Le autorità degli Stati membri importatori non sono tenute, nel quadro della presente direttiva, a rilasciare le autorizzazioni d'importazione e di sfruttamento, sul territorio nazionale, di film che non sono accompagnati da un certificato d'origine rilasciato dallo Stato membro esportatore, attestante, in conformità dei precedenti articoli 3 e 4 la nazionalità del film.

Articolo 12

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro i sei mesi successivi alla sua notificazione, informandone immediatamente la Commissione.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 ottobre 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. de BLOCK

Top