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Document 31963L0474

Direttiva 63/474/CEE del Consiglio del 30 luglio 1963 per la liberalizzazione dei trasferimenti relativi alle transazioni invisibili non connesse con la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone

GU 125 del 17.8.1963, p. 2240–2241 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1963-1964 pag. 45 - 46

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1963/474/oj

31963L0474

Direttiva 63/474/CEE del Consiglio del 30 luglio 1963 per la liberalizzazione dei trasferimenti relativi alle transazioni invisibili non connesse con la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone

Gazzetta ufficiale n. 125 del 17/08/1963 pag. 2240 - 2241
edizione speciale danese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0040
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0045
edizione speciale greca: capitolo 10 tomo 1 pag. 0030
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0023
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0023


INFORMAZIONI IL CONSIGLIO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 30 luglio 1963 per la liberalizzazione dei trasferimenti relativi alle transazioni invisibili non connesse con la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone (63/474/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 63 e 106 paragrafo 3,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (1),

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che l'attuazione del Mercato comune comporta una soppressione per quanto possibile rapida ed estesa delle restrizioni ai trasferimenti fra residenti degli Stati membri;

Considerando che, per quanto concerne i trasferimenti relativi alle transazioni invisibili elencate nell'Allegato III del Trattato che non sono disciplinate dalle disposizioni dell'articolo 106 paragrafi 1 e 2, o dal capo relativo alla libera circolazione dei capitali, il livello di liberazione raggiunto negli Stati membri è già assai elevato;

Considerando che, per i suddetti motivi e tenuto conto della situazione economica degli Stati membri, la liberalizzazione dei trasferimenti relativi a tutte le transazioni di cui trattasi nella forma dell'autorizzazione generale o, quanto meno, della concessione di ogni autorizzazione di cambio richiesta sembra possibile, sin d'ora, senza che sia necessario pervenire ad una fase più avanzata del periodo transitorio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri accordano ogni autorizzazione di cambio richiesta per i trasferimenti fra residenti degli Stati membri, relativi alle transazioni invisibili elencate nell'Allegato della presente direttiva.

2. Gli Stati membri assicurano i trasferimenti relativi a tali transazioni sulla base dei corsi di cambio applicati per i pagamenti relativi alle transazioni correnti.

Articolo 2

1. Le disposizioni della presente direttiva non limitano il diritto degli Stati membri di verificare la natura e la realtà delle transazioni o dei trasferimenti e di adottare le misure indispensabili per impedire infrazioni alle leggi ed ai regolamenti degli Stati stessi.

2. Gli Stati membri semplificano nella maniera più ampia possibile le formalità di autorizzazione (1) Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 61 del 19 aprile 1963, p. 1275/63.

e di controllo applicabili all'esecuzione dei trasferimenti e, ove occorra, si concertano per attuare tale semplificazione.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro cinque mesi dalla sua notificazione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 luglio 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.M.A.H. LUNS

ALLEGATO Transazioni invisibili di cui all'articolo 1 della direttiva

- Spese bancarie;

- Spese di rappresentanza;

- Partecipazioni di filiali, succursali, ecc. alle spese generali della loro sede principale all'estero e viceversa;

- Differenze, garanzie e depositi riguardanti le operazioni a termine relative a merci effettuate conformemente alle pratiche commerciali d'uso;

- Contributi (eccettuati i contributi che costituiscano retribuzione di servizi e i contributi corrisposti a enti pubblici o privati di sicurezza sociale);

- Spese governative (rappresentanze ufficiali all'estero, contributi alle organizzazioni internazionali);

- Imposte e tasse, (eccettuate le imposte di successione), spese giudiziarie, spese di registrazione di brevetti e di marchi di fabbrica;

- Risarcimenti di danni, in quanto non abbiano carattere di movimenti di capitali;

- Rimborsi effettuati in caso di annullamento di contratti o di pagamenti non dovuti, in quanto non abbiano carattere di movimenti di capitali;

- Ammende;

- Saldi periodici delle Amministrazioni delle poste, telegrafi e telefoni e delle imprese di trasporto pubblico;

- Introiti consolari;

- Pansioni alimentari legali e assistenza finanziaria in caso di particolare disagio;

- Spese di documentazione di qualsiasi natura sostenute per proprio conto da istituti di cambio riconosciuti;

- Premi per competizioni sportive e vincite alle corse (eccettuati i premi e le vincite alle corse dei professionisti).

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