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Document 31963D0266

63/266/CEE: Decisione del Consiglio del 2 aprile 1963 relativa alla determinazione dei principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale

GU 63 del 20.4.1963, p. 1338–1341 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1963-1964 pag. 25 - 28

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1963/266/oj

20.4.1963   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

P 63/1338


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2 aprile 1963

relativa alla determinazione dei principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale

(63/266/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 128,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Visto il parere del Parlamento Europeo (1),

Considerando che l'adempimento dell'obbligo imposto dal Trattato agli Stati membri di attuare una politica economica che garantisca, in particolare, il mantenimento di un alto livello di occupazione, richiede una azione corrispondente per adeguare la qualificazione professionale delle forze di lavoro alle tendenze che si manifestano nello sviluppo economico generale e nell'evoluzione delle condizioni tecnologiche di produzione ;

Considerando che, ai fini di un'attuazione accelerata del Mercato comune e in relazione al coordinamento delle politiche regionali ed alla realizzazione progressiva di una politica agricola comune, le trasformazioni strutturali che si verificano attualmente in taluni settori economici sollevano urgenti problemi di formazione e di riorientamento professionale ;

Considerando che una politica comune di formazione professionale atta a contribuire, ai sensi dell'articolo 128 del Trattato, allo sviluppo armonioso sia delle economie nazionali, sia del Mercato comune, deve essere definita alla luce degli obiettivi generali del Trattato e in particolare del preambolo e dell'articolo 2 ;

Considerando che l'attuazione di un'efficace politica comune di formazione professionale favorirà la realizzazione della libera circolazione dei lavoratori ;

Considerando che deve essere rispettato il diritto fondamentale di ogni persona di scegliere liberamente la propria professione, l'istituto ed il luogo di formazione, nonchè il luogo di lavoro ;

Considerando che durante le varie fasi della vita professionale ogni persona deve avere la possibilità di ricevere una formazione adeguata, di perfezionarsi e di fruire del riadattamento professionale di cui avesse bisogno ;

Considerando che i principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale devono applicarsi all'insieme della preparazione professionale dei giovani e degli adulti che possono essere chiamati ad esercitare un'attività professionale o che già l'esercitano fino al livello dei quadri medi e che è opportuno attribuire un'importanza particolare alla formazione ed al perfezionamento degli insegnanti e degli istruttori ;

Considerando che il conseguimento degli scopi enunciati nei principi generali esposti qui di seguito richiede non solo un'azione sul piano nazionale, ma anche la possibilità per la Commissione di proporre al Consiglio o agli Stati membri, nel quadro del Trattato, appropriati provvedimenti ; che esso comporta una stretta collaborazione sia tra gli Stati membri, sia tra gli Stati membri e le Istituzioni competenti della Comunità ;

Considerando l'opportunità di assicurare, in particolare mediante la creazione, presso la Commissione, di un Comitato consultivo, la collaborazione degli organismi pubblici e privati particolarmente interessati negli Stati membri ai problemi della formazione professionale ;

Considerando che i principi generali seguenti corrispondono all'attuale situazione economica e sociale della Comunità e che essi potranno essere in seguito completati progressivamente in funzione dell'evoluzione delle esigenze nella Comunità ;

DECIDE :

I principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale sono stabiliti come segue :

PRIMO PRINCIPIO

Per politica comune di formazione professionale si intende una coerente e progressiva azione comune che implichi, da parte di ciascuno Stato membro, la definizione di programmi e assicuri realizzazioni che siano conformi ai presenti principi generali e alle disposizioni di applicazione che ne deriveranno.

I principi generali debbono permettere a ciascuno di ricevere una formazione adeguata, nel rispetto della Ubera scelta della professione, dell'istituto e del luogo di formazione, nonchè del luogo di lavoro.

Essi riguardano la formazione dei giovani e degli adulti che possono essere chiamati ad esercitare un'attività professionale o che già l'esercitano, fino al livello dei quadri medi.

L'applicazione di tali principi generali spetta agli Stati membri ed alle Istituzioni competenti della Comunità nel quadro del Trattato.

SECONDO PRINCIPIO

La politica comune di formazione professionale deve tendere ai seguenti scopi fondamentali :

a)

realizzare le condizioni che rendano effettivo per tutti il diritto a ricevere un'adeguata formazione professionale ;

b)

organizzare in tempo utile i mezzi di formazione atti ad assicurare ai diversi settori dell'attività economica le forze di lavoro necessarie ;

e)

sulla base dell'insegnamento generale, rendere la formazione professionale sufficientemente ampia per favorire lo sviluppo armonioso della persona e per soddisfare alle esigenze derivanti dal progresso tecnico, dalle innovazioni nell'organizzazione della produzione e dall'evoluzione sociale ed economica ;

d)

permettere a ciascuno di acquisire le conoscenze e le capacità tecniche necessarie per l'esercizio di una determinata attività professionale e di conseguire il più alto livello di formazione possibile, favorendo, nel contempo, particolarmente per quanto riguarda i giovani, l'evoluzione intellettuale e morale, l'educazione civica e lo sviluppo fisico ;

e)

evitare ogni pregiudizievole interruzione sia tra l'insegnamento generale e l'inizio della formazione professionale, sia nel corso di quest'ultima :

f)

favorire, durante le diverse fasi della vita professionale, una formazione e un perfezionamento idonei e, all'occorrenza una riqualificazione e un riadattamento professionali ;

g)

offrire a ciascuno, secondo le proprie aspirazioni, attitudini, conoscenze ed esperienze di lavoro, con i mezzi permanenti atti a permettere un miglioramento sul piano professionale, sia l'accesso a un livello professionale superiore, sia la preparazione per una nuova attività di livello più elevato ;

h)

stabilire le più strette relazioni tra la formazione professionale nelle sue diverse forme ed i settori economici, affinchè la formazione professionale risponda meglio ai bisogni della attività economica ed agli interessi delle persone in corso di formazione ed affinchè gli ambienti economici e professionali attribuiscano dovunque ai problemi della formazione professionale tutto l'interesse che meritano.

TERZO PRINCIPIO

Nell'attuazione della politica comune di formazione professionale deve essere attribuita un'importanza particolare :

alla previsione ed alla valutazione, tanto sul piano nazionale quanto su quello comunitario, del fabbisogno quantitativo e qualitativo di lavoratori nelle diverse attività produttive ;

al sistema permanente d'informazione e d'orientamento o di consulenza in materia di professioni, organizzato a favore dei giovani e degli adulti, fondato sulla conoscenza delle attitudini individuali, dei mezzi di formazione e delle possibilità d'occupazione e che usufruisca della stretta collaborazione dei settori della produzione e della distribuzione, nonchè dei servizi interessati alla formazione professionale e delle scuole di insegnamento generale ;

all'esistenza di condizioni che permettano a ciascuno di ricorrere in tempo utile al predetto sistema sia prima della scelta della professione, sia nel corso della formazione professionale e durante tutta la vita attiva.

QUARTO PRINCIPIO

In conformità dei presenti principi generali ed al fine di conseguire gli scopi che vi sono enunciati, la Commissione potrà proporre al Consiglio o agli Stati membri, nel quadro del Trattato, i provvedimenti appropriati che si rivelassero necessari.

Inoltre, la Commissione compie, in stretta collaborazione con gli Stati membri, ogni studio e ricerca nel campo della formazione professionale per assicurare la realizzazione della politica comune, specie allo scopo di promuovere all'interno della Comunità le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori.

D'altra parte, la Commissione redige un inventario dei mezzi di formazione esistenti negli Stati membri, li confronta con i bisogni che si sono manifestati al fine di determinare le azioni da raccomandare agli Stati membri, indicando all'occorrenza un ordine di priorità ; eventualmente, favorisce la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali.

La Commissione segue lo sviluppo di queste azioni, ne confronta i risultati e li fa conoscere agli Stati membri.

Nell'assolvimento dei compiti che le sono affidati nel campo della formazione professionale, la Commissione è assistita da un Comitato consultivo tripartito la cui composizione ed il cui statuto saranno stabiliti dal Consiglio, previo parere della Commissione.

QUINTO PRINCIPIO

Per favorire una migliore conoscenza di tutti i dati e di tutte le pubblicazioni che riguardano la situazione e l'evoluzione della formazione professionale nella Comunità e per promuovere l'aggiornamento dei mezzi didattici impiegati, la Commissione prende ogni opportuna iniziativa allo scopo di raccogliere, diffondere e scambiare fra gli Stati membri qualsiasi utile informazione, nonchè la documentazione ed il materiale didattici. In particolare, essa provvede alla diffusione sistematica della documentazione relativa alle innovazioni già realizzate o in corso di realizzazione. Da parte loro, gli Stati membri danno alla Commissione tutto l'aiuto e l'appoggio necessari per far fronte a questi diversi compiti e in particolare ogni utile informazione sulla situazione e l'evoluzione dei sistemi nazionali di formazione professionale.

SESTO PRINCIPIO

La Commissione favorisce, in cooperazione con gli Stati membri, tutti gli scambi diretti di esperienze nel campo della formazione professionale, che diano ai servizi competenti ed agli specialisti per la formazione professionale la possibilità di conoscere e di studiare le realizzazioni e le innovazioni degli altri paesi della Comunità in questo settore .

Questi scambi sono attuati, in particolare, per mezzo di seminari di studio e di programmi di visite e di soggiorni presso istituti di formazione professionale.

SETTIMO PRINCIPIO

L'adeguata formazione degli insegnanti e degli istruttori, di cui è opportuno aumentare il numero e sviluppare le capacità tecniche e pedagogiche, costituisce uno degli elementi fondamentali di ogni efficace politica di formazione professionale.

Gli Stati membri incoraggiano, eventualmente con il concorso della Commissione, tutti i provvedimenti atti a contribuire al miglioramento ed allo sviluppo di tale formazione, in particolare quelli idonei ad assicurare il constante adeguamento ai progressi realizzati nel campo economico ed in quello tecnico.

Sarà incoraggiata la formazione di istruttori scelti fra i lavoratori più qualificati.

Sarà ricercato un ravvicinamento della formazione degli istruttori; potranno contribuirvi tutti gli scambi di esperienze e gli altri mezzi appropriati della stessa natura, ed in particolare quelli menzionati nel sesto principio.

Nei paesi della Comunità saranno adottati provvedimenti particolari per promuovere la formazione ed il perfezionamento degli insegnanti e degli istruttori chiamati ad esercitare la loro attività nelle regioni meno favorite della Comunità, nonchè negli Stati e territori in fase di sviluppo, particolarmente in quelli associati alla Comunità.

OTTAVO PRINCIPIO

La politica comune di formazione professionale deve essere orientata, in particolare, in modo da consentire il progressivo ravvicinamento dei livelli di formazione.

In collaborazione con gli Stati membri, la Commissione elabora, secondo i bisogni, per le diverse professioni che richiedono una determinata formazione, una descrizione armonizzata dei requisiti fondamentali richiesti per l'accesso ai vari livelli di formazione.

Su questa base sarà ricercato un ravvicinamento delle condizioni obiettive richieste per la riuscita delle prove finali, allo scopo di pervenire al reciproco riconoscimento dei certificati e degli altri titoli che sanzionano la conclusione della formazione professionale.

Gli Stati membri e la Commissione incoraggeranno la realizzazione di concorsi e di prove su scala europea.

NONO PRINCIPIO

Al fine di contribuire alla realizzazione dell'equilibrio globale fra la domanda e l'offerta di lavoro nell'ambito della Comunità e tenendo conto delle previsioni fatte a tale scopo, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in collaborazione adeguate iniziative, particolarmente per fissare idonei programmi di formazione.

Tali iniziative e programmi devono tendere alla formazione accelerata degli adulti, nonchè alla riqualificazione e al riadattamento professionali, tenendo conto sia delle situazioni provocate dall'espansione o dal regresso economico, sia delle trasformazioni tecnologiche e strutturali e delle necessità particolari proprie a talune professioni, categorie professionali o regioni determinate.

DECIMO PRINCIPIO

Nell'applicazione dei principi generali della politica di formazione professionale è dedicata particolare attenzione ai problemi speciali che interessano determinati settori di attività o determinate categorie di persone ; in proposito potranno essere intraprese azioni particolari.

Le azioni intraprese per conseguire i fini della politica comune di formazione professionale potranno essere oggetto di un finanziamento comune.

Fatto a Bruxelles, addì 2 aprile 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

Eugène SCHAUS


(1)  Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 31 del 26 aprile 1962, pag. 1034/62.


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