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Document 31963D0023
ECSC High Authority: Decision No 23-63 of 11 December 1963 requiring Community iron and steel undertakings to make returns to the High Authority of the transactions in which they align their quotations on those of undertakings outside the Community
CECA Alta Autorità: Décisione n. 23-63 dell'11 dicembre 1963 che obbliga le imprese siderurgiche della Comunità a comunicare all'Alta Autorità le transazioni per allineamento delle proprie offerte sulle condizioni di imprese esterne alla Comunità
CECA Alta Autorità: Décisione n. 23-63 dell'11 dicembre 1963 che obbliga le imprese siderurgiche della Comunità a comunicare all'Alta Autorità le transazioni per allineamento delle proprie offerte sulle condizioni di imprese esterne alla Comunità
GU 187 del 24.12.1963, p. 2976–2976
(DE, FR, IT, NL) Altre edizioni speciali
(DA, EL, ES, PT)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1963-1964 pag. 74 - 74
In force
CECA Alta Autorità: Décisione n. 23-63 dell'11 dicembre 1963 che obbliga le imprese siderurgiche della Comunità a comunicare all'Alta Autorità le transazioni per allineamento delle proprie offerte sulle condizioni di imprese esterne alla Comunità
Gazzetta ufficiale n. 187 del 24/12/1963 pag. 2976 - 2976
edizione speciale danese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0067
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0074
edizione speciale greca: capitolo 08 tomo 1 pag. 0050
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 1 pag. 0077
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 1 pag. 0077
DECISIONE N. 23-63 dell'11 dicembre 1963 che obbliga le imprese siderurgiche della Comunità a comunicare all'Alta Autorità le transazioni per allineamento delle proprie offerte sulle condizioni di imprese esterne alla Comunità L'ALTA AUTORITÀ, Visti gli artt. 47 e 60, 2 b) ultimo comma del Trattato; Considerato che: - ai sensi dell'art. 60, 2 b) ultimo comma, le imprese della Comunità hanno il diritto di accordare sui prezzi dei propri listini i ribassi necessari ad allineare le proprie offerte sulle condizioni delle imprese esterne alla Comunità ; esse sono però tenute a dichiarare tali transazioni all'Alta Autorità la quale, in caso di abuso, può limitare o abolire nei confronti delle imprese interessate il beneficio di tale deroga; - tali transazioni sono state spesso dichiarate all'Alta Autorità con notevole ritardo ed in condizioni tali da impedirne una valutazione adeguata ; di conseguenza è necessario obbligare le imprese siderurgiche della Comunità a notificare tali transazioni all'Alta Autorità, corredate di determinate indicazioni, nei tre giorni successivi alla stipulazione del contratto; DECIDE: Articolo 1 1. Le imprese siderurgiche sono tenute a dichiarare all'Alta Autorità, nei tre giorni successivi alla loro stipulazione, tutte le transazioni per allineamento delle proprie offerte sulle condizioni delle imprese esterne alla Comunità. 2. La dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni: a) data di stipulazione del contratto; b) prodotti da consegnare, precisandone la quantità, la qualità e le dimensioni; c) paese di destinazione dei prodotti da consegnare; d) ragguagli sulle condizioni di vendita offerte da imprese esterne alla Comunità, in particolare : data, paese di origine, quantità, condizioni di pagamento; e) prezzo franco destino dei prodotti dell'impresa esterna alla Comunità (sdoganato o senza dazi doganali, tasse incluse o escluse, importazione temporanea); f) proprio prezzo franco destino; g) prezzo allineato convenuto franco destino; h) scarto in percentuale rispetto al proprio prezzo franco destino. Articolo 2 La presente decisione sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Essa entrerà in vigore il 20 gennaio 1964. La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta dell'11 dicembre 1993. Per l'Alta Autorità Il Presidente Dino DEL BO