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Document 31960R0511

CEEA Agenzia di approvvigionamento: Regolamento dell'Agenzia di approvvigionamento della Comunità Europea dell'Energia Atomica che fissa le modalità relative al raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali

GU 32 del 11.5.1960, p. 777–779 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1959-1962 pag. 46 - 47

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2021; abrogato da 32021Q0618(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/1960/511/oj

31960R0511

CEEA Agenzia di approvvigionamento: Regolamento dell'Agenzia di approvvigionamento della Comunità Europea dell'Energia Atomica che fissa le modalità relative al raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali

Gazzetta ufficiale n. 032 del 11/05/1960 pag. 0777 - 0779
edizione speciale danese: serie I capitolo 1959-1962 pag. 0044
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1959-1962 pag. 0046
edizione speciale greca: capitolo 12 tomo 1 pag. 0035
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 1 pag. 0043
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0043


REGOLAMENTO dell'Agenzia di approvvigionamento della Comunità Europea dell'Energia Atomica che fissa le modalità relative al raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali

L'AGENZIA DI APPROVVIGIONAMENTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

viste le disposizioni del Trattato, in particolare l'articolo 60 comma 6,

previa consultazione del Comitato consultivo dell'Agenzia,

vista la decisione della Commissione dell'Euratom in data 5 maggio 1960 che fissa la data in cui l'Agenzia di approvvigionamento assumerà le sue funzioni e approva il presente regolamento, e in particolare gli articoli 3 e 4 della detta decisione, concernenti le modalità relative all'entrata in vigore di detto regolamento,

considerando che, per poter esercitare le sue funzioni conformemente ai principi enunciati nell'articolo 52 del Trattato, l'Agenzia deve possedere per ogni singolo prodotto una conoscenza completa della situazione del mercato sulla base delle dichiarazioni concernenti le previsioni del fabbisogno degli utilizzatori e le previsioni delle disponibilità dei produttori,

considerando che le modalità di raffronto delle offerte e delle domande debbono essere necessariamente fissate a condizioni tali da consentire di far fronte alle varie situazioni dell'approvvigionamento,

considerando che l'entrata in vigore di queste modalità implica l'adozione di misure transitorie tali da facilitarne la progressiva applicazione,

ADOTTA LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

Articolo 1

A richiesta dell'Agenzia, gli utilizzatori le comunicano, per un periodo determinato conformemente a quanto contemplato nell'articolo 3, le loro previsioni concernenti il fabbisogno di minerali, materie grezze e materie fissili speciali e, sulla base dei contratti gia conclusi, i loro programmi di ricevimento.

Le dichiarazioni specificano i seguenti dati:

1. designazione del prodotto,

2. caratteristiche e composizione chimica e fisica e altri dati pertinenti,

3. quantitativi (in unità del sistema metrico),

4. località di provenienza,

5. uso,

6. frazionamento delle forniture,

7. condizioni di prezzo senza impegno.

Articolo 2

A richiesta dell'Agenzia, i produttori le comunicano, per un periodo determinato conformemente a quanto contemplato nell'articolo 3, le loro scorte iniziali, le loro previsioni di produzione e, sulla base dei contratti già conclusi, i loro programmi di consegna.

Le dichiarazioni specificano i seguenti dati:

1. designazione del prodotto,

2. caratteristiche e composizione chimica e fisica e altri dati pertinenti,

3. quantitativi (in unità del sistema metrico),

4. località d'origine,

5. frazionamento delle forniture,

6. condizioni di prezzo senza impegno.

Articolo 3

L'Agenzia, previo parere del Comitato consultivo, stabilisce e pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, entro quali termini e per quale periodo, gli utilizzatori e i produttori le trasmetteranno le dichiarazioni di cui all'articolo 1 e 2.

Articolo 4

In possesso del complesso delle dichiarazioni formulate in conformità degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, l'Agenzia comunica agli utilizzatori e ai produttori della Comunità, mediante circolare, i dati generali e la tendenza del mercato, come pure, se del caso, le possibilità di approvvigionamento e di sbocco nei paesi terzi.

Articolo 5

Qualora la Commissione constati, in particolare su iniziativa dell'Agenzia, udito il Comitato consultivo, che la situazione del mercato per un determinato prodotto è caratterizzata da un'evidente eccedenza dell'offerta sulla domanda, può invitare l'Agenzia, mediante idonee direttive, ad applicare la seguente procedura semplificata:

a) Sulla base dei dati acquisiti mediante le dichiarazioni effettuate in applicazione degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, l'Agenzia determina, previo parere del Comitato consultivo, le condizioni generali cui debbono conformarsi i contratti di fornitura concernenti tale prodotto.

b) Tali condizioni generali vengono portate a conoscenza degli interessati che sono quindi abilitati a negoziare direttamente i contratti.

c) I contratti vengono comunicati all'Agenzia e si considerano da essa conclusi, salvo opposizione di quest'ultima, notificata agli interessati entro otto giorni dal ricevimento dei contratti.

La procedura prevista al presente articolo non si applica ai contratti di fornitura riguardanti le materie fissili speciali.

Articolo 6

Il raffronto delle offerte e delle domande, salvo l'eccezione di cui all'articolo 5, viene effettuato secondo la seguente procedura:

Gli utilizzatori comunicano all'Agenzia, alle date e per i periodi da essa fissati, le loro domande di fornitura di minerali, materie grezze o materie fissili speciali.

In possesso di tali domande, l'Agenzia fissa, mediante inviti a presentare offerte e specificando tutti i dati necessari, entro quali date e per quali periodi i produttori della Comunità sono invitati a presentare le loro offerte.

Con la presentazione delle loro offerte, si presume che i produttori abbiano assolto l'obbligo che loro incombe ai sensi dell'articolo 57, paragrafo (2), comma 2 del Trattato. Una volta in possesso di tali offerte, l'Agenzia decide se esercitare o meno, e su quali quantitativi, il suo diritto d'opzione.

L'Agenzia informa gli utilizzatori delle offerte e del numero di domande da essa ricevute, e comunica agli interessati a quali condizioni è possibile soddisfare le loro domande, nonché le modalità di conclusione dei contratti.

Articolo 7

A prescindere dalle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento, gli utilizzatori possono, in qualsiasi momento, formulare domande o effettuare ordinazioni all'Agenzia. Queste ordinazioni saranno soddisfatte alle migliori condizioni secondo le disponibilità del mercato.

Articolo 8

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1º giugno 1960 per tutte quelle disposizioni che riguardano i contratti relativi alla fornitura di materie fissili speciali.

Per quanto concerne i contratti relativi alla fornitura di minerali e materie grezze, l'applicazione degli articoli 5 e 6 verrà differita di sei mesi a decorrere da tale data e avrà effetto dal 1º dicembre 1960. Durante questo periodo i contratti di cui al presente comma rimarranno soggetti all'approvazione preventiva della Commissione, conformemente all'articolo 222 del Trattato.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1960

Per l'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom

Il Direttore generale

F. SPAAK

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