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Document 22012A1215(02)

    Protocollo relativo alla cooperazione culturale

    GU L 346 del 15.12.2012, p. 2622–2624 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2012/734/oj

    Related Council decision

    15.12.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 346/2622


    PROTOCOLLO

    relativo alla cooperazione culturale (1)


    Considerando quanto segue:

    IN QUALITÀ DI FIRMATARI della Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005 ("convenzione dell'UNESCO") ed entrata in vigore il 18 marzo 2007, le parti intendono applicare efficacemente la convenzione dell'UNESCO e cooperare nel quadro della sua applicazione, in base ai principi della convenzione e agendo in conformità delle sue disposizioni, in particolare i suoi articoli 14, 15 e 16;

    RICONOSCENDO l'importanza delle industrie culturali e la natura multiforme dei beni e dei servizi culturali in quanto attività con valore culturale, economico e sociale;

    RAMMENTANDO che gli obiettivi del presente protocollo sono integrati e sostenuti da strumenti politici esistenti e futuri gestiti nell'ambito di altri quadri normativi al fine di:

    a)

    potenziare le capacità e l'indipendenza delle industrie culturali delle parti;

    b)

    promuovere i contenuti culturali a carattere regionale e locale;

    c)

    riconoscere, tutelare e promuovere la diversità culturale come presupposto per un proficuo dialogo tra le culture;

    d)

    riconoscere, tutelare e promuovere il patrimonio culturale, promuoverne il riconoscimento da parte delle popolazioni locali e riconoscerne il valore come strumento di espressione delle identità culturali.

    SOTTOLINEANDO l'importanza di facilitare la cooperazione culturale tra le parti e, a tal fine, di tenere conto caso per caso, tra l'altro, del grado di sviluppo delle loro industrie culturali, del livello e degli squilibri strutturali degli scambi culturali e dell'esistenza di regimi preferenziali per la promozione dei contenuti culturali a carattere regionale e locale;

    VISTO il titolo VIII (Cooperazione nel campo della cultura e degli audiovisivi) della parte III del presente accordo e desiderando approfondire la cooperazione;

    PRENDENDO ATTO dell'istituzione del sottocomitato per la cooperazione di cui all'articolo 8, paragrafo 7, del titolo II (Quadro istituzionale) della parte I del presente accordo, composto di funzionari competenti in questioni e pratiche culturali al momento dell'applicazione del presente protocollo.

    Articolo 1

    Campo di applicazione, obiettivi e definizioni

    1.   Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, il presente protocollo istituisce il quadro nell'ambito del quale le parti cooperano al fine di agevolare gli scambi di attività, beni e servizi culturali, incluso, tra l'altro, il settore degli audiovisivi.

    2.   Pur preservando e sviluppando ulteriormente la loro capacità di definire e applicare politiche culturali, al fine di difendere e promuovere la diversità culturale, le parti cercano di collaborare per migliorare le condizioni che disciplinano i loro scambi di attività, beni e servizi culturali e correggere gli eventuali squilibri esistenti, nonché garantire scambi culturali più ampi e più equilibrati.

    3.   La convenzione dell'UNESCO costituisce il riferimento per tutte le definizioni e le nozioni utilizzate nel presente protocollo. Inoltre, ai fini del presente protocollo, in particolare del suo articolo 3, per "artisti e altri operatori della cultura", di cui all'articolo 16 della convenzione dell'UNESCO, si intendono persone singole che esercitano attività culturali, producono beni culturali o partecipano alla prestazione diretta di servizi culturali.

    SEZIONE A

    DISPOSIZIONI ORIZZONTALI

    Articolo 2

    Scambi culturali e dialogo

    1.   Le parti si adoperano per promuovere le loro capacità di definire e sviluppare le rispettive politiche culturali, potenziando le proprie industrie culturali e migliorando le possibilità di scambio di beni e servizi culturali, anche mediante il trattamento preferenziale, se del caso, conformemente alle disposizioni interne delle rispettive parti.

    2.   Le parti cooperano al fine di promuovere lo sviluppo di un approccio comune e di un maggiore scambio di informazioni relative a contenuti culturali e audiovisivi attraverso un dialogo UE-America centrale, comprese prassi ottimali in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, pertinenti nell'ambito del presente protocollo. Tale dialogo si svolge nel quadro dei meccanismi definiti dall'accordo nonché, qualora sia necessario, in altri forum pertinenti.

    Articolo 3

    Artisti e altri professionisti e operatori della cultura

    1.   Le parti cercano di facilitare, conformemente alle proprie legislazioni interne, l'entrata e il soggiorno temporaneo, nei propri territori, di artisti e di altri professionisti e operatori della cultura provenienti dall'altra parte, che siano:

    a)

    artisti, attori, tecnici e altri professionisti e operatori della cultura originari dell'altra parte che partecipano alle riprese di film cinematografici o di programmi televisivi; o

    b)

    artisti e altri professionisti e operatori della cultura, quali artisti visivi, plastici e dello spettacolo, nonché istruttori, compositori, autori, fornitori di servizi di intrattenimento e altri professionisti e operatori analoghi originari dell'altra parte che partecipano ad attività culturali come registrazioni musicali, o contribuiscono attivamente a manifestazioni culturali quali fiere letterarie e altro,

    purché:

    a)

    non vendano o forniscano i propri servizi e non ricevano alcuna ricompensa da una fonte situata nel territorio della parte dove soggiornano temporaneamente; e

    b)

    non prestino un servizio nell'ambito di un contratto stipulato tra una persona giuridica che non abbia una presenza commerciale nel territorio della parte in cui l'artista o altro operatore della cultura stia temporaneamente soggiornando, e un consumatore in tale parte.

    2.   Le parti si adoperano per agevolare, in conformità delle rispettive legislazioni interne, la formazione di artisti e di altri professionisti e operatori della cultura e maggiori contatti tra loro, in particolare:

    a)

    produttori teatrali, gruppi di cantanti, membri di gruppi musicali e di orchestre;

    b)

    autori, compositori, scultori, intrattenitori e altri artisti individuali;

    c)

    artisti e altri professionisti e operatori della cultura che partecipano alla prestazione diretta di servizi in attrazioni quali circhi, parchi di divertimento e simili;

    d)

    artisti e altri professionisti e operatori della cultura che partecipano alla prestazione diretta di servizi quali sale da ballo e discoteche, nonché istruttori di danza.

    Articolo 4

    Assistenza tecnica

    1.   La parte UE si impegna a fornire assistenza tecnica alle Repubbliche della parte AC allo scopo di assisterle nello sviluppo delle loro industrie culturali, nell'elaborazione e nell'attuazione di politiche culturali, nonché nel promuovere la produzione e lo scambio di beni e servizi culturali.

    2.   Le parti convengono di cooperare, in particolare offrendo sostegno mediante diverse misure, tra l'altro mediante la formazione e lo scambio di informazioni, competenze ed esperienze, nonché consulenza nell'elaborazione di politiche e disposizioni legislative così come nell'utilizzo e nel trasferimento di tecnologie e conoscenze specifiche. L'assistenza tecnica può inoltre facilitare la cooperazione tra imprese private, organizzazioni non governative e partenariati pubblico-privati.

    SEZIONE B

    DISPOSIZIONI SETTORIALI

    Articolo 5

    Cooperazione nel settore degli audiovisivi, compreso quello cinematografico

    1.   Le parti promuovono il negoziato di nuovi accordi di coproduzione e l'attuazione degli accordi esistenti tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e uno o più Repubbliche della parte AC.

    2.   Le parti, conformemente alle rispettive legislazioni interne, facilitano l'accesso di coproduzioni tra uno o più produttori della parte UE e uno o più produttori delle Repubbliche della parte AC ai rispettivi mercati, mediante misure adeguate, anche facilitando il sostegno attraverso l'organizzazione di festival, seminari e iniziative analoghe.

    3.   Ciascuna parte incoraggia, nei modi opportuni, la promozione del proprio territorio come luogo di realizzazione di opere cinematografiche e programmi televisivi.

    4.   Le parti prendono in esame e consentono, in conformità delle rispettive legislazioni interne, l'importazione temporanea o l'ammissione, dal territorio di una parte nel territorio dell'altra parte, delle attrezzature e dei materiali tecnici necessari agli operatori culturali per realizzare opere cinematografiche e programmi televisivi.

    Articolo 6

    Arti dello spettacolo

    1.   Le parti, in conformità delle rispettive legislazioni interne, convengono di cooperare, anche favorendo l'intensificazione dei contatti tra operatori dello spettacolo attraverso scambi professionali e formazione, nonché la partecipazione ad audizioni, lo sviluppo di reti e la promozione dei collegamenti in rete.

    2.   Le parti promuovono le produzioni comuni nel settore delle arti dello spettacolo tra produttori di uno o più Stati membri dell'Unione europea e una o più Repubbliche della parte AC.

    3.   Le parti promuovono la definizione di norme internazionali nel campo alle tecnologie teatrali e l'uso di una segnaletica relativa agli elementi scenici. Le parti agevolano la cooperazione al fine di conseguire tale obiettivo.

    Articolo 7

    Pubblicazioni

    Le parti, in conformità delle rispettive legislazioni interne, convengono di cooperare, anche agevolando gli scambi di pubblicazioni e la diffusione delle pubblicazioni dell'altra parte, per quanto riguarda aspetti quali:

    a)

    l'organizzazione di fiere, seminari, manifestazioni letterarie e altre manifestazioni analoghe connesse a pubblicazioni, compresa la messa punto di strutture mobili per letture in pubblico;

    b)

    l'agevolazione di coedizioni e traduzioni;

    c)

    l'agevolazione di scambi professionali e formazione per bibliotecari, scrittori, traduttori, librai e editori.

    Articolo 8

    Tutela dei siti e dei monumenti storici

    Le parti convengono di cooperare, anche facilitando il sostegno per promuovere gli scambi di competenze e di prassi ottimali in materia di tutela dei siti e dei monumenti storici, tenendo conto della missione dell'UNESCO riguardo al patrimonio mondiale. Ciò include facilitare lo scambio di esperti, la collaborazione in materia di formazione professionale, la sensibilizzazione delle popolazioni locali e la consulenza nel settore della tutela di monumenti storici e di spazi protetti, come pure la legislazione e l'applicazione di misure connesse al patrimonio, in particolare la sua integrazione nella vita locale. Tale cooperazione deve conformarsi alle rispettive legislazioni interne delle parti.

    SEZIONE C

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 9

    Disposizioni finali

    1.   Le disposizioni del presente protocollo si applicano tra la parte UE e ciascuna Repubblica della parte AC dal primo giorno del mese successivo alla data in cui tale Repubblica della parte AC ha presentato i suoi strumenti di ratifica della convenzione dell'UNESCO.

    2.   Se tutte le Repubbliche della parte AC hanno presentato i propri strumenti di ratifica della convenzione dell'UNESCO prima dello scambio di notifiche di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 353 della parte V (Disposizioni finali) del presente accordo, le disposizioni del presente protocollo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.


    (1)  Nessuna disposizione del presente protocollo è soggetta al titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo.


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