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Document 22008A0410(01)

Protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea - Dichiarazioni comuni

GU L 99 del 10.4.2008, p. 2–144 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2008/273/oj

Related Council decision
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22008A0410(01)

Protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

Gazzetta ufficiale n. L 099 del 10/04/2008 pag. 0002 - 0144


Protocollo

dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

di seguito denominati "gli Stati membri", rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

di seguito denominate "le Comunità", rappresentate dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea,

da una parte, e

L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA,

dall'altra,

vista l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania (di seguito denominate "i nuovi Stati membri") all'Unione europea, e di conseguenza alla Comunità, in data 1o gennaio 2007,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (di seguito denominato "l'ASA") è stato firmato mediante scambio di lettere il 9 aprile 2001 a Lussemburgo ed è entrato in vigore il 1o aprile 2004.

(2) Il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (di seguito denominato "il trattato di adesione") è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005.

(3) La Repubblica di Bulgaria e la Romania hanno aderito all'Unione europea il 1o gennaio 2007.

(4) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione allegato al trattato di adesione, l'adesione dei nuovi Stati membri all'ASA è approvata tramite un protocollo al medesimo.

(5) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 3, dell'ASA, si sono svolte consultazioni per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sanciti nel presente accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

PARTI CONTRAENTI

Articolo 1

La Repubblica di Bulgaria e la Romania sono parti dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, firmato mediante scambio di lettere il 9 aprile 2001 a Lussemburgo, e adottano e prendono atto, alla stregua degli altri Stati membri della Comunità, del testo dell'accordo nonché delle dichiarazioni congiunte e delle dichiarazioni unilaterali allegate all'atto finale firmato lo stesso giorno.

ADEGUAMENTI DEL TESTO DELL'ASA COMPRESI I RELATIVI ALLEGATI E PROTOCOLLI

SEZIONE II

PRODOTTI AGRICOLI

Articolo 2

Prodotti agricoli in senso stretto

1. L'allegato IV a) dell'ASA è sostituito dal testo dell'allegato I del presente protocollo.

2. L'allegato IV b) dell'ASA è sostituito dal testo dell'allegato II del presente protocollo.

3. L'allegato IV c) dell'ASA è sostituito dal testo dell'allegato III del presente protocollo.

4. L'allegato IV d) dell'ASA è sostituito dal testo dell'allegato IV del presente protocollo.

Articolo 3

Prodotti della pesca

1. All'articolo 28 dell'ASA, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia abolisce tutti gli oneri aventi effetto equivalente a un dazio doganale ed i dazi doganali applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari della Comunità ad eccezione dei prodotti elencati negli allegati V b) e V c) dell'ASA, ai quali sono applicate le riduzioni tariffarie ivi indicate.".

2. Il testo dell'allegato V del presente protocollo è aggiunto all'ASA e ne costituisce l'allegato V c).

Articolo 4

Prodotti agricoli trasformati

1. L'allegato II del protocollo n. 3 dell'ASA è sostituito dal testo dell'allegato VI del presente protocollo.

2. L'allegato III del protocollo n. 3 dell'ASA è sostituito dal testo dell'allegato VII del presente protocollo.

Articolo 5

Accordo sui vini

I paragrafi 1 e 3 dell'allegato I (accordo tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini, di cui all'articolo 27, paragrafo 4, dell'ASA) del protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'ASA per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate, sono sostituiti dal testo dell'allegato VIII del presente protocollo.

SEZIONE III

NORME D'ORIGINE

Articolo 6

I protocollo n. 4 dell'ASA è sostituito dal testo dell'allegato IX del presente protocollo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

SEZIONE IV

Articolo 7

OMC

L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in relazione al presente allargamento della Comunità.

Articolo 8

Prova dell’origine e cooperazione amministrativa

1. Le prove dell'origine debitamente rilasciate dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi in vigore tra loro sono reciprocamente accettate a condizione che:

a) l'acquisizione di tale origine conferisca il diritto al trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell'ASA;

b) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati non oltre il giorno precedente alla data dell'adesione;

c) la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.

Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o in un nuovo Stato membro prima della data dell'adesione e nel quadro di accordi preferenziali o regimi autonomi applicabili in quel momento tra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e il nuovo Stato membro in questione, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione.

2. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni mediante cui è stato concesso lo status di "esportatore autorizzato" nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi tra loro applicati, a condizione che:

a) tale disposizione sia prevista anche nell'accordo concluso precedentemente alla data dell'adesione tra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Comunità;

b) gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore nel quadro di tale accordo.

Entro un anno dalla data dell'adesione le menzionate autorizzazioni devono essere sostituite da nuove autorizzazioni conformi alle condizioni dell'ASA.

3. Le domande di controllo a posteriori delle prove dell'origine rilasciate nel quadro degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accettate dalle autorità doganali competenti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o degli Stati membri per un periodo di tre anni dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere presentate da dette autorità per un periodo di tre anni dall'accettazione della prova dell'origine fornita loro a corredo della dichiarazione di importazione.

Articolo 9

Merci in transito

1. Le disposizioni dell'ASA possono essere applicate alle merci esportate dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, purché tali merci siano conformi alle disposizioni del protocollo n. 4 dell'ASA e alla data dell'adesione siano in viaggio oppure si trovino in custodia temporanea, in un deposito doganale o in una zona franca nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o nel nuovo Stato membro in questione.

2. In casi simili, il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell'adesione, una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore venga presentata alle autorità doganali del paese importatore.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

SEZIONE V

Articolo 10

Il presente protocollo e i relativi allegati formano parte integrante dell'ASA.

Articolo 11

1. La Comunità, attraverso il Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia approvano il presente protocollo secondo le rispettive procedure.

2. Le Parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 12

1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

2. Il presente protocollo si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Articolo 13

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 14

Il testo dell'ASA, gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, l'atto finale e le dichiarazioni ad esso allegati sono stilati nelle lingue bulgara e rumena e tali testi fanno fede nella stessa misura dei testi originali. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione procede all'approvazione dei testi menzionati.

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