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Document 22006D0879

    2006/879/CE: Decisione n. 5/2006 del comitato degli ambasciatori ACP-CE, del 27 settembre 2006 , relativa al regime del personale del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA)

    GU L 350 del 12.12.2006, p. 13–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/879/oj

    12.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 350/13


    DECISIONE N. 5/2006 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-CE

    del 27 settembre 2006

    relativa al regime del personale del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA)

    (2006/879/CE)

    IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-CE,

    visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall»altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), in seguito denominato «l’accordo di Cotonou», in particolare l’allegato III, articolo 2, paragrafo 6,

    visto l’accordo interno del 12 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell’accordo di Cotonou,

    vista la proposta della Commissione, elaborata di concerto con il Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale,

    considerando che, dopo la firma dell’accordo di Cotonou, il comitato degli ambasciatori dovrebbe stabilire il regime del personale del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGIME DEL PERSONALE DEL CENTRO TECNICO DI COOPERAZIONE AGRICOLA E RURALE:

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    1.   Il presente regime applicabile al personale, in seguito denominato «il regime», è fissato in considerazione del carattere internazionale e pubblico dell’attività del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (in seguito denominato «il Centro»). Esso regola in particolare: i diritti e i doveri del personale; le modalità di assunzione, di classificazione degli impieghi e di cessazione dal servizio; le condizioni di lavoro; la retribuzione ed i vantaggi sociali; il regime disciplinare e le procedure di ricorso.

    2.   Il consiglio d’amministrazione del Centro, in seguito denominato «il consiglio d’amministrazione», può adottare, entro i limiti del presente regime, proposte o modifiche di norme interne presentate dal direttore del Centro, in seguito denominato «il direttore», intese a precisare i principi sanciti dal presente regime; detta competenza viene esplicata in particolare nelle materie espressamente contemplate.

    3.   Il consiglio d’amministrazione notifica al comitato degli ambasciatori ACP-CE, in seguito denominato «il comitato», e alla Commissione le proposte di norme interne o le modifiche delle stesse che ha adottato, con la massima sollecitudine e al più tardi dopo trenta giorni lavorativi a decorrere dalla loro adozione.

    Ove lo ritenga necessario, il consiglio d’amministrazione può decidere di applicare in via provvisoria e condizionale le proposte di norme interne o le modifiche delle stesse che ha adottato. La data di applicazione effettiva non può precedere la data di adozione da parte del consiglio d’amministrazione.

    Entro tre mesi dalla notifica il comitato approva le norme notificate o le emenda.

    4.   L’accordo di Cotonou, l’accordo sulla sede tra i Paesi Bassi e il Centro, lo statuto e il regolamento interno del Centro, il presente regime e i relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante, il regolamento finanziario del Centro, le norme interne adottate conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo dopo l’entrata in vigore del presente regime, le norme di applicazione interne stabilite dal direttore e tutte le singole condizioni stipulate per iscritto all’assunzione o in seguito, con l’approvazione del consiglio d’amministrazione, costituiscono il quadro giuridico applicabile al direttore e agli agenti del Centro ai sensi dell’articolo 2.

    Articolo 2

    1.   Il presente regime stabilisce le condizioni applicabili:

    al direttore del Centro,

    agli agenti del Centro,

    agli agenti locali del Centro.

    2.   Ai sensi del presente regime, si intendono per agenti del Centro tutte le persone assunte con un contratto firmato dal direttore per un periodo determinato, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), secondo le modalità e le limitazioni ivi specificate.

    3.   Ai fini del presente regime, si intendono per agenti locali tutte le persone assunte mediante contratto dal Centro per un periodo determinato per svolgere compiti manuali o di servizio in un posto non specificato nell’articolo 7, conformemente alle usanze locali.

    4.   Nel presente regime, ogni riferimento a persona di sesso maschile si intende altresì come fatto a persona di sesso femminile e viceversa, a meno che il contesto non indichi chiaramente il contrario.

    Articolo 3

    1.   Il consiglio d’amministrazione approva, su proposta del direttore, l’assunzione del personale ai gradi 2.A e 2.B, il rinnovo, la proroga o la risoluzione dei contratti, nonché tutte le condizioni particolari riguardanti uno o più agenti.

    L’assunzione degli agenti locali nonché il rinnovo, la proroga o la risoluzione dei contratti vengono decisi dal direttore secondo la procedura normale conformemente alle norme interne adottate dal consiglio d’amministrazione su proposta del direttore.

    2.   Il direttore chiede l’approvazione del consiglio d’amministrazione per tutte le questioni relative all’assunzione del personale nonché al rinnovo, alla proroga o alla risoluzione dei contratti, tra cui i posti vacanti, le modalità di pubblicazione dei posti vacanti, le candidature ricevute e il metodo/i criteri di selezione dei candidati.

    Articolo 4

    1.   Vengono costituiti:

    un comitato del personale,

    un comitato di assunzione/promozione,

    che svolgeranno le funzioni assegnate loro dal presente regime.

    La composizione e le modalità di funzionamento di questi organi vengono stabilite a norma dell’allegato V.

    2.   Il comitato del personale rappresenta gli interessi del personale presso il Centro e assicura un collegamento tra il Centro e il personale. Contribuisce al buon funzionamento del servizio permettendo al personale di pronunciarsi sulle questioni che lo riguardano.

    Il comitato del personale può presentare al direttore proposte volte a migliorare le condizioni di lavoro e, in genere, le condizioni di vita del personale.

    3.   Il direttore deve essere informato dell’elezione del comitato del personale, dei candidati proposti e dell’esito della votazione.

    Il direttore comunica al consiglio d’amministrazione i nomi dei membri del comitato del personale.

    Il direttore mette a disposizione del comitato del personale mezzi adeguati per lo svolgimento dei suoi compiti.

    4.   Il direttore nomina un comitato di assunzione/promozione per tutti i posti statutari vacanti e per tutte le promozioni previste dal bilancio (connessi ad un contratto per un periodo indeterminato).

    Articolo 5

    Il Centro può ricorrere a esperti distaccati o retribuiti da terzi, a cui si applicano le norme interne adottate dal consiglio d’amministrazione su proposta del direttore.

    Vengono considerati esperti distaccati tutti i funzionari nazionali/internazionali o i quadri del settore privato in possesso di qualifiche e di esperienza equivalenti a quelle richieste agli agenti del Centro oggetto di un trasferimento temporaneo o di uno scambio con un altro agente secondo le modalità di cui al primo comma.

    TITOLO II

    PERSONALE

    CAPITOLO I

    Nomina — Inquadramento — Tabella dell’organico

    Articolo 6

    1.   La nomina di un agente ha il solo scopo di coprire, secondo le condizioni di cui al presente regime, un posto vacante incluso nella tabella dell’organico allegata al bilancio conformemente all’articolo 10.

    2.   Il personale statutario viene assunto mediante uno dei seguenti contratti.

    a)

    Contratti a tempo indeterminato

    Un contratto approvato dal consiglio d’amministrazione è soggetto:

    alla disponibilità dei finanziamenti,

    ad un servizio soddisfacente nel tempo ai sensi dell’articolo 30,

    al proseguimento delle funzioni svolte dall’agente,

    alla capacità di svolgere le funzioni previste dal contratto.

    Resta inteso che la nozione di «contratto a tempo indeterminato» non comporta la natura permanente dell’impiego.

    Qualsiasi contratto può essere risolto a seguito di un’azione disciplinare.

    b)

    Contratti a tempo determinato

    Un contratto approvato dal direttore per il personale assunto per occupare un posto compreso nella tabella dell’organico allegata alla sezione del bilancio del Centro e al quale le autorità competenti in materia di bilancio abbiano conferito un carattere temporaneo. Questi contratti, la cui durata è limitata a due anni, possono essere rinnovati solo due volte fino a un massimo di cinque anni.

    Un contratto approvato dal direttore per il personale assunto per occupare un posto creato nell’ambito di programmi o di fondi gestiti dal Centro.

    c)

    Contratti a breve termine

    Un contratto approvato dal direttore per il personale assunto per svolgere funzioni a tempo pieno o a tempo parziale ma che non occupa un posto previsto dalla tabella dell’organico allegata alla sezione del bilancio del Centro. Tali contratti, la cui durata è limitata a un anno, possono essere rinnovati solo due volte fino a un massimo di due anni.

    Nel contratto stipulato con un agente secondo il modello di cui all’allegato I vengono indicati la data di effetto del contratto a tempo indeterminato, la categoria, il grado, lo scatto e l’obbligo per l’agente di conformarsi al presente regime. Il contratto tiene conto degli anni di servizio prestati in precedenza dall’agente presso il Centro.

    Articolo 7

    1.   I posti di cui al presente regime sono classificati, secondo la natura ed il livello delle funzioni a cui corrispondono, in quattro categorie designate in ordine gerarchico decrescente con le denominazioni «direttori», «personale direttivo», «personale esecutivo» e «personale ausiliario».

    2.   Ciascuna categoria è suddivisa in gradi, e ciascun grado è suddiviso in scatti.

    Le categorie, i gradi, le funzioni tipo corrispondenti a tali gradi e gli scatti previsti figurano, unitamente ad altri elementi, nella tabella di cui all’allegato II. In base a tale tabella, il direttore decide la descrizione delle funzioni e delle attribuzioni che comporta ciascun posto del Centro.

    3.   Alla categoria «personale direttivo» corrispondono mansioni di gestione e di consulenza nel settore dello sviluppo, per le quali sono richieste conoscenze di livello universitario. Questa categoria comporta quattro gradi:

    a)

    un grado 2.A e un grado 2.B, a cui corrisponde la funzione tipo «esperto principale», per la quale sono richiesti un titolo universitario o equivalente, che consenta di intraprendere una specializzazione postlaurea, e un’esperienza professionale specifica minima rispettivamente di 20 e 15 anni dopo il conseguimento del diploma;

    b)

    un grado 2.C e un grado 2.D, a cui corrisponde la funzione tipo «esperto», per la quale sono richiesti un titolo universitario o equivalente, che consenta di intraprendere una specializzazione postlaurea, e un’esperienza professionale specifica minima rispettivamente di 10 e 5 anni dopo il conseguimento del diploma.

    Il consiglio d’amministrazione stabilisce, su proposta del direttore, il numero di posti di grado 2.A.

    4.   La categoria «personale esecutivo» comporta tre gradi:

    a)

    due gradi a cui corrispondono rispettivamente le funzioni tipo «assistente principale» e «commesso aggiunto»:

    un grado 3.A per il quale sono richiesti un diploma di istruzione superiore o equivalente nel settore e un’esperienza professionale minima in materia di 10 anni dopo il conseguimento del diploma,

    un grado 3.B per il quale sono richiesti un diploma di istruzione secondaria o equivalente, un diploma rilasciato da una scuola per segretarie riconosciuta e un’esperienza professionale minima in materia di 5 anni dopo il conseguimento del diploma;

    b)

    un grado 3.C, a cui corrisponde la funzione tipo «segretario» o «commesso», che comporta funzioni per le quali sono richiesti un diploma di istruzione secondaria o equivalente ed un’esperienza professionale minima di 3 anni dopo il conseguimento del diploma.

    5.   La categoria «personale ausiliario» comprende un grado 4.A, a cui corrisponde la funzione tipo «agente tecnico», che comporta mansioni pratiche o di servizio per le quali sono richiesti un diploma di istruzione elementare, eventualmente integrato da conoscenze tecniche, ed un’esperienza professionale minima di 2 anni.

    Articolo 8

    1.   L’inquadramento di un agente nella categoria, nel grado e nello scatto è stabilito dal direttore al momento della nomina in funzione del bilancio e conformemente alle norme interne adottate dal consiglio d’amministrazione su proposta del direttore.

    2.   L’agente assunto andrebbe inquadrato nel primo scatto del suo grado.

    Il direttore, tuttavia, può assumerlo direttamente nel secondo scatto per tener conto della sua formazione ed esperienza professionale specifica.

    3.   L’assegnazione di un agente ad un posto corrispondente ad un grado superiore a quello in cui è stato nominato rende necessaria la modifica del contratto.

    Articolo 9

    1.   Il direttore assegna ciascun agente, mediante trasferimento, ad un impiego che comporti funzioni della sua categoria e del suo grado nel solo interesse del Centro e senza considerazioni di nazionalità.

    2.   L’assegnazione di un agente ad un posto di capo o di vicecapo unità di qualsiasi grado ha sempre carattere funzionale.

    3.   Le assegnazioni degli agenti riflettono nella misura del possibile il carattere paritetico ACP-CE del Centro.

    Articolo 10

    In una tabella allegata al bilancio annuale del Centro sono fissati il numero di posti in ciascuna categoria e grado e precisati gli eventuali posti vacanti.

    CAPITOLO II

    Diritti e doveri

    Articolo 11

    1.   L’agente deve svolgere le proprie funzioni e comportarsi tenendo conto esclusivamente degli interessi del Centro, senza chiedere né accettare istruzioni di alcun governo, autorità, organizzazione o persona estranei al Centro.

    2.   Senza l’autorizzazione del direttore, l’agente non può accettare da un governo, né da altre fonti estranee al Centro, favori, doni o compensi di qualsiasi natura, tranne che per servizi resi prima dell’assunzione oppure nel corso di un congedo speciale e a motivo di tali servizi.

    Articolo 12

    1.   L’agente deve astenersi dal compiere qualsiasi atto e, in particolare, dall’esprimere pubblicamente opinioni che possano sminuire la dignità della sua funzione o la reputazione del Centro.

    2.   L’agente deve astenersi da qualsiasi attività, retribuita o meno, pregiudizievole alla sua indipendenza o agli interessi del Centro.

    Articolo 13

    Qualora il coniuge legittimo di un agente o la persona con cui convive more uxorio eserciti un’attività lucrativa a titolo professionale, l’agente deve informarne il direttore.

    Qualora tale attività sia incompatibile con quella dell’agente o con l’interesse del Centro, e qualora l’agente non sia in grado di garantirne la cessazione entro un termine determinato e ragionevole, il direttore propone al consiglio d’amministrazione una decisione concernente il mantenimento o la revoca della nomina dell’agente oppure la sospensione dell’agente.

    Articolo 14

    L’agente che nell’esercizio delle proprie funzioni debba esprimere un parere su una questione alla cui gestione o soluzione abbia un interesse personale tale da compromettere la sua indipendenza è tenuto ad informarne il direttore.

    Articolo 15

    Dopo la cessazione dell’esercizio delle sue funzioni, l’agente deve osservare i doveri di onestà e riserbo nell’accettare determinate funzioni o determinati vantaggi connessi direttamente o indirettamente al Centro.

    Articolo 16

    1.   L’agente deve osservare la massima discrezione sui fatti e sulle notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio o in relazione all’esercizio delle proprie funzioni; non deve in alcun modo comunicare ad una persona fisica o giuridica, non qualificata ad averne conoscenza, documenti e informazioni non ancora resi pubblici. Deve osservare tale dovere per dieci anni dopo la cessazione dell’esercizio delle sue funzioni.

    2.   L’agente non deve pubblicare né far pubblicare, solo o in collaborazione, scritti il cui oggetto riguardi l’attività del Centro senza l’autorizzazione del direttore. L’autorizzazione può essere negata solo quando la pubblicazione in questione sia di natura tale da compromettere gli interessi del Centro.

    Articolo 17

    Tutti i diritti, compresi i diritti d’autore e gli altri diritti di proprietà intellettuale, derivanti da lavori eseguiti dall’agente nell’esercizio delle proprie funzioni appartengono al Centro.

    Articolo 18

    L’agente deve risiedere nel luogo ove ha sede l’ufficio cui è designato o ad una distanza conciliabile con l’esercizio delle proprie funzioni.

    Articolo 19

    1.   A prescindere dal suo posto nella gerarchia, l’agente deve assistere e consigliare i propri superiori; egli è responsabile dell’esecuzione dei compiti che gli sono affidati.

    2.   L’agente incaricato di provvedere al funzionamento di un servizio è responsabile nei confronti dei propri capi dell’autorità conferitagli e dell’esecuzione degli ordini da lui impartiti. La responsabilità diretta dei suoi subordinati non lo libera delle sue responsabilità.

    3.   Ove consideri un ordine ricevuto irregolare o ritenga che la sua esecuzione possa determinare inconvenienti gravi, l’agente deve esprimere, eventualmente per iscritto, la propria opinione al proprio superiore gerarchico. Se quest’ultimo conferma l’ordine per iscritto, l’agente deve darvi esecuzione, a meno che esso sia contrario alla legge penale o comporti un rischio inaccettabile per la sua sicurezza. Qualora l’ordine costituisca una violazione della legge, l’agente deve informarne il direttore.

    Articolo 20

    1.   L’agente deve risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dal Centro per colpa personale grave da lui commessa nell’esercizio o in relazione all’esercizio delle proprie funzioni.

    2.   La decisione motivata di risarcimento è presa dal consiglio d’amministrazione su proposta del direttore, rispettando le formalità prescritte in materia disciplinare.

    Articolo 21

    1.   I privilegi e le immunità di cui gode l’agente del Centro sono attribuiti nell’esclusivo interesse del Centro. Fatte salve le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’accordo di Cotonou applicabili al Centro e al suo organico e, se del caso, dell’accordo della sede, l’agente non è esonerato dall’adempimento dei propri obblighi privati, né dall’osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia in vigore.

    2.   Ogniqualvolta tali privilegi e immunità siano messi in discussione, l’agente interessato deve darne immediatamente comunicazione al direttore.

    Articolo 22

    1.   Il Centro assiste l’agente nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni o attentati contro la persona e i beni di cui l’agente o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità o delle sue funzioni. Esso risarcisce solidalmente l’agente dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, sempreché egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non ne abbia potuto ottenere il risarcimento dal responsabile.

    2.   Il Centro facilita il perfezionamento professionale dell’agente, compatibilmente con le esigenze del buon funzionamento dei servizi e conformemente agli interessi del Centro.

    Articolo 23

    L’agente fruisce del diritto di associazione; in particolare, può essere membro di organizzazioni sindacali o professionali. L’interessato non può subire alcun pregiudizio in conseguenza dell’esercizio delle predette funzioni.

    Articolo 24

    1.   Gli agenti possono presentare una petizione al direttore per questioni connesse con le loro funzioni.

    2.   Ogni decisione individuale presa in applicazione del presente regime deve essere immediatamente comunicata per iscritto all’agente interessato.

    3.   Ogni decisione presa a carico dell’agente deve essere motivata.

    Articolo 25

    1.   Per ogni agente può essere tenuto un unico fascicolo personale, contenente:

    tutti i documenti relativi alla sua posizione amministrativa e tutti i rapporti concernenti la sua competenza, il suo rendimento o il suo comportamento in servizio,

    le osservazioni formulate dall’agente in merito ai predetti documenti.

    L’agente ha il diritto di consultare tutti i documenti del suo fascicolo e conserva tale diritto per un massimo di due anni dalla cessazione dal servizio.

    Il fascicolo personale dell’agente ha carattere riservato e può essere consultato soltanto negli uffici dell’amministrazione. Copie di alcuni documenti vengono tuttavia trasmesse, su richiesta, al tribunale amministrativo dell’Organizzazione internazionale del lavoro qualora l’agente debba comparire dinanzi a detto tribunale.

    2.   Qualsiasi documento contenuto nel fascicolo personale dell’agente riguardante una sanzione disciplinare per primo grado di gravità decisa ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 2, è annullato dopo un periodo di tre anni, qualora nel corso di tale periodo l’agente non sia stato oggetto di un’altra sanzione disciplinare.

    CAPITOLO III

    Assunzione — Valutazione periodica — Carriera — Cessazione dal servizio/risoluzione del contratto — Revoca

    Sezione 1

    Assunzione

    Articolo 26

    1.   Le assunzioni devono mirare ad assicurare al Centro la collaborazione di persone dotate delle più elevate qualità di competenza, rendimento e integrità.

    2.   L’agente viene selezionato su base competitiva, conformemente alle norme interne adottate dal consiglio d’amministrazione su proposta del direttore.

    3.   La procedura di assunzione stabilita dalle norme di cui al paragrafo 2 deve essere aperta e trasparente, e offrire le stesse possibilità di partecipazione e di impiego a tutti i cittadini degli Stati che hanno firmato l’accordo di Cotonou.

    L’agente è scelto senza distinzione di razza, di fede o di sesso.

    Nessun posto deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro.

    A livelli equivalenti di qualifica professionale e di esperienza richiesti per la nomina a un impiego, si procede alle assunzioni su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati che hanno firmato l’accordo di Cotonou.

    L’assunzione degli agenti rispecchia per quanto possibile il carattere paritetico ACP-CE del Centro.

    Articolo 27

    1.   Può essere nominato agente solo chi:

    a)

    sia cittadino di uno degli Stati firmatari dell’accordo di Cotonou;

    b)

    sia in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;

    c)

    offra le garanzie di competenza e di moralità richieste per le funzioni da svolgere;

    d)

    sia stato assunto secondo la procedura concorsuale di cui all’articolo 26, paragrafo 2;

    e)

    soddisfi i requisiti di idoneità fisica richiesti per lo svolgimento delle funzioni, attestati al termine di una visita medica da parte di un medico designato dal Centro;

    f)

    dimostri di possedere una conoscenza approfondita di una delle due principali lingue di lavoro del Centro (francese o inglese) e una conoscenza soddisfacente dell’altra lingua di lavoro del Centro nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.

    2.   Prima di assumere le funzioni, ogni agente presenta al Centro i documenti seguenti:

    a)

    un certificato medico che attesti l’idoneità ad esercitare le funzioni per le quali è stato nominato;

    b)

    un documento attestante che ha soddisfatto i suoi obblighi in materia di servizio militare;

    c)

    un certificato comprovante che è cittadino di uno degli Stati firmatari dell’accordo di Cotonou e gode dei diritti civili;

    d)

    i documenti di stato civile che lo riguardano, nonché quelli concernenti il coniuge legittimo e i figli a carico.

    3.   A richiesta del Centro, l’agente deve accettare di sottoporsi ad un esame di controllo presso il medico di fiducia del Centro prima della fine del periodo di prova.

    Articolo 28

    1.   Per assegnare i posti vacanti, il direttore, dopo avere esaminato le possibilità di designare agenti del Centro tramite trasferimento o promozione nel grado o nella categoria conformemente a quanto disposto agli articoli 32 e 33, apre una procedura di assunzione esterna su base concorsuale in virtù delle norme di cui all’articolo 4, paragrafo 1, all’articolo 26, paragrafo 2, e all’allegato V.

    2.   La procedura di assunzione può essere avviata anche per costituire un elenco di idonei.

    Articolo 29

    1.   Al momento della nomina, l’agente deve effettuare un periodo di prova di sei mesi.

    2.   L’agente che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti per essere confermato nel suo impiego viene licenziato. Tuttavia, il direttore può, a titolo eccezionale, prolungare più volte il periodo di prova per una durata massima di sei mesi.

    3.   Se, durante il periodo di prova o durante la sua eventuale proroga, l’agente è impossibilitato, in seguito a malattia, congedo di maternità o infortunio, ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese, il direttore può prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente.

    4.   Fatto salvo il paragrafo 3, la durata complessiva del periodo di prova è limitata a dodici mesi.

    5.   Salvo diverse disposizioni, l’agente può dimettersi in qualsiasi momento durante il periodo di prova con un preavviso di un mese.

    Sezione 2

    Valutazione periodica — Carriera

    Articolo 30

    1.   Ogni dodici mesi, al termine dell’anno civile e secondo le norme d’applicazione interne stabilite dal direttore, la competenza, il rendimento e il comportamento in servizio degli agenti sono oggetto di un rapporto di valutazione compilato dai loro superiori.

    2.   Il rapporto di valutazione viene comunicato all’agente. Questi ha la facoltà di aggiungervi tutte le osservazioni che ritenga utili.

    Articolo 31

    1.   L’agente che abbia svolto le sue funzioni in maniera eccellente per un periodo ininterrotto non inferiore a due anni in uno stesso grado e scatto e il cui contratto continui per almeno un mese oltre detto periodo può ottenere il passaggio allo scatto successivo del suo grado.

    2.   Gli aumenti di scatto non sono automatici e sono decisi dal direttore tenuto conto della competenza, del rendimento e del comportamento in servizio dell’agente valutati dai superiori, nonché dell’evoluzione e della complessità delle sue funzioni.

    Articolo 32

    1.   Ogni promozione nel grado dell’agente avviene soltanto per occupare posti vacanti e tramite nomina da parte del direttore nel grado immediatamente superiore, conformemente alle norme interne adottate dal consiglio d’amministrazione su proposta del direttore.

    2.   La nomina di un agente nel grado immediatamente superiore della categoria a cui appartiene è effettuata attraverso una selezione tra gli agenti che abbiano maturato un minimo di anzianità di servizio nel grado, previa valutazione comparativa dei meriti dei candidati e dei rapporti stilati dai loro superiori gerarchici.

    3.   La nomina di un agente alla categoria immediatamente superiore può avere luogo soltanto previa graduatoria degli agenti candidati che abbiano la formazione e l’esperienza richieste, e che abbiano maturato un minimo di anzianità di servizio nel grado. L’agente è nominato nel grado inferiore della nuova categoria.

    4.   Il periodo minimo di servizio necessario per avere diritto ad una promozione di grado o di categoria è di due anni nello stesso grado.

    Articolo 33

    1.   L’agente è inquadrato nello scatto il cui stipendio base si avvicina maggiormente a quello che riscuoteva nel grado precedente.

    2.   In nessun caso l’agente riceve nel nuovo grado uno stipendio base inferiore a quello percepito nel grado precedente.

    3.   L’agente che, se non fosse stato promosso, avrebbe ricevuto uno scatto di merito nel suo grado precedente non deve assolutamente essere penalizzato in termini monetari. In tal caso, l’agente riceve uno scatto supplementare il giorno in cui avrebbe dovuto ricevere lo scatto di merito nel grado precedente.

    Sezione 3

    Cessazione dal servizio — Risoluzione del contratto

    Articolo 34

    Indipendentemente dai casi di decesso, la cessazione dal servizio dell’agente ha luogo:

    1)

    al termine del preavviso successivo alle dimissioni dell’agente. Il preavviso deve essere compreso fra tre e sei mesi, a meno che non si fissi di comune accordo un periodo più breve;

    2)

    al termine del preavviso successivo alla notifica del Centro.

    Il preavviso deve essere di un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di tre mesi ed un massimo di nove mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante un congedo di maternità o di malattia, purché quest’ultimo non superi i tre mesi. È inoltre sospeso per la durata di questi congedi, nei limiti suddetti;

    3)

    alla fine del mese in cui l’agente raggiunge l’età di 65 anni;

    4)

    ai fini del buon funzionamento del Centro, il contratto stipulato con un agente può essere risolto per motivi di incompetenza o per prestazioni non soddisfacenti durante il servizio, conformemente all’articolo 55;

    5)

    in caso di chiusura del Centro, dovuta per esempio all’indisponibilità dei finanziamenti, l’agente riceve una compensazione pari a un mese di stipendio base lordo per anno di servizio completato fino a un massimo di dodici mesi. Il calcolo tiene conto dell’ultimo stipendio base mensile lordo dell’agente;

    6)

    qualora un posto risulti in esubero, l’agente riceve un preavviso a norma del paragrafo 2 e una compensazione a norma del paragrafo 5.

    Articolo 35

    Su iniziativa del direttore, si può risolvere senza preavviso il contratto di un agente:

    a)

    durante il periodo di prova, o al termine dello stesso, alle condizioni previste all’articolo 29, paragrafo 2;

    b)

    se l’agente non soddisfa più le condizioni stabilite nell’articolo 27, paragrafo 1;

    c)

    nel caso previsto all’articolo 36;

    d)

    nel caso previsto all’articolo 37.

    Articolo 36

    1.   Previo espletamento del procedimento disciplinare di cui al capitolo VI del presente titolo, il contratto può essere risolto senza preavviso per motivi disciplinari in caso di grave inadempienza, dolosa o colposa, degli obblighi cui l’agente è tenuto. La decisione di risolvere il contratto viene presa dal direttore, dopo aver dato all’interessato la possibilità di presentare la propria difesa.

    2.   Prima della risoluzione del contratto, l’agente può essere sottoposto ad una misura sospensiva alle condizioni previste dall’articolo 57.

    3.   In caso di risoluzione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, il direttore può proporre al consiglio d’amministrazione di decidere di revocare all’interessato interamente o in parte il diritto alle indennità e ai rimborsi spese previsti dalla regolamentazione di cui agli articoli 46 e 52.

    Articolo 37

    1.   Il contratto stipulato con un agente è risolto dal Centro, senza preavviso, non appena il direttore abbia costatato che l’interessato ha intenzionalmente fornito, al momento dell’assunzione, informazioni non veritiere concernenti le proprie idoneità professionali o le condizioni previste all’articolo 27, paragrafo 1.

    2.   In tal caso, la risoluzione del contratto viene decisa dal consiglio d’amministrazione su proposta del direttore, una volta ascoltato l’interessato e previo espletamento del procedimento disciplinare di cui al capitolo VI del presente titolo.

    3.   Prima della risoluzione del contratto, l’agente può essere sottoposto ad una misura sospensiva alle condizioni previste all’articolo 57.

    Si applicano le disposizioni dell’articolo 36, paragrafo 3.

    CAPITOLO IV

    Condizioni di lavoro

    Sezione 1

    Durata del lavoro

    Articolo 38

    1.   L’agente in attività di servizio è tenuto in qualsiasi momento ad essere a disposizione del Centro.

    La durata normale del lavoro non può tuttavia superare le 37,5 ore settimanali, effettuate conformemente all’orario generale fissato nelle norme di applicazione interne stabilite dal direttore.

    2.   Per motivi debitamente giustificati, il direttore può autorizzare l’agente ad esercitare la sua attività a metà tempo se ritiene che una siffatta misura coincida, beninteso, con l’interesse del Centro.

    Le modalità per la concessione della suddetta autorizzazione figurano nelle norme di applicazione interne stabilite dal direttore.

    Articolo 39

    1.   L’agente può essere tenuto ad effettuare ore di lavoro straordinario in caso di emergenza o di aumento eccezionale del lavoro; il lavoro notturno, domenicale o festivo può essere autorizzato soltanto in conformità delle norme di applicazione interne stabilite dal direttore.

    2.   Il totale delle ore di lavoro straordinario richieste ad un agente non può superare 150 ore effettuate in un periodo di sei mesi.

    3.   Le ore di lavoro straordinario effettuate dagli agenti delle categorie «personale direttivo» e «personale esecutivo» non danno diritto né a compensazione né a retribuzione.

    Alle condizioni stabilite dalle norme di applicazione interne di cui al paragrafo 1, le ore di lavoro straordinario effettuate dagli agenti della categoria «personale ausiliario» danno diritto alla concessione di un riposo a titolo compensativo ovvero, qualora le necessità del servizio non consentano la concessione del riposo nei sei mesi successivi a quello durante il quale le ore di lavoro sono state prestate, alla concessione automatica di un premio per ora supplementare in base alle suddette norme.

    Sezione 2

    Congedi

    Articolo 40

    1.   Il personale ha diritto per ogni anno civile a un congedo ordinario pari a un minimo di 24 giorni lavorativi e ad un massimo di 30 conformemente alle norme di applicazione interne stabilite dal direttore. Tali norme specificano altresì le condizioni per il riporto di un congedo da un anno civile all’altro.

    2.   Oltre al congedo ordinario, l’agente può ottenere dal direttore, in via eccezionale e su richiesta, un congedo straordinario. Le modalità per la concessione di tale congedo figurano nelle norme interne adottate dal consiglio d’amministrazione su proposta del direttore.

    Articolo 41

    Oltre ai congedi di cui all’articolo 40, gli agenti di sesso femminile hanno diritto, su presentazione di un certificato medico, a un congedo di maternità a stipendio pieno che inizia di norma sei settimane prima della data prevista per il parto indicata nel certificato e termina 10 settimane dopo il parto; tale congedo non può essere inferiore a 16 settimane.

    Previa autorizzazione medica, tuttavia, l’agente può iniziare il congedo di maternità meno di 6 settimane prima della data prevista per il parto, nel qual caso il congedo termina dopo 10 settimane dalla data del parto più il periodo in cui l’agente ha continuato a lavorare dalla sesta settimana che precede la data effettiva del parto.

    Gli agenti di sesso maschile hanno diritto a un congedo di paternità di cinque giorni lavorativi entro dieci settimane dalla nascita del bambino.

    Articolo 42

    L’agente che dimostri di non poter esercitare le proprie funzioni per malattia o a seguito di infortunio beneficia automaticamente di un congedo di malattia, conformemente alle norme interne adottate dal consiglio d’amministrazione su proposta del direttore. Il Centro può decidere a sua discrezione di chiedere un parere medico specialistico.

    Articolo 43

    Il congedo annuale dell’agente autorizzato a lavorare a orario ridotto è decurtato in misura corrispondente alla durata di tale attività. Le frazioni di giorni deducibili vengono calcolate su base proporzionale conformemente alle norme di applicazione interne stabilite dal direttore.

    Articolo 44

    1.   Salvo in caso di malattia o infortunio, l’agente non può assentarsi se non è stato precedentemente autorizzato dal superiore gerarchico. Fatta salva l’eventuale applicazione delle disposizioni previste in materia disciplinare, ogni assenza non autorizzata debitamente accertata viene imputata al congedo annuale dell’agente interessato. Qualora abbia esaurito tale congedo, l’agente perde automaticamente il diritto alla retribuzione per un periodo equivalente.

    2.   L’agente che desideri trascorrere il congedo di malattia in un luogo diverso da quello dove presta servizio deve ottenere la preventiva autorizzazione del direttore.

    3.   In via eccezionale e su richiesta, l’agente può essere collocato in aspettativa senza assegni per motivi personali, a discrezione del direttore. La durata dell’aspettativa è limitata a un anno per periodo di quindici anni.

    Durante questo periodo, l’agente non beneficia di alcuno scatto supplementare. La sua aspettativa senza assegni, inoltre, non viene inclusa nel periodo minimo di cui all’articolo 31, paragrafi 1 e 2.

    Le disposizioni applicabili all’aspettativa senza assegni vengono definite nelle norme interne adottate dal consiglio d’amministrazione su proposta del direttore.

    4.   Al termine di ogni periodo di 18 mesi di servizio ininterrotto, gli agenti, i loro coniugi legittimi e i figli a carico hanno diritto a un biglietto di andata e ritorno verso il luogo di origine, conformemente alle norme interne adottate dal consiglio d’amministrazione su proposta del direttore.

    Sezione 3

    Giorni festivi

    Articolo 45

    L’elenco dei giorni festivi viene fissato dal direttore.

    CAPITOLO V

    Retribuzione e rimborso spese

    Articolo 46

    1.   L’assunzione dà diritto all’agente di percepire, alle condizioni fissate nelle norme interne adottate dal consiglio d’amministrazione su proposta del direttore e salvo disposizioni contrarie, la retribuzione corrispondente alla sua categoria, al suo grado e al suo scatto.

    Egli non può rinunciare a questo diritto.

    2.   La retribuzione comprende lo stipendio base, gli assegni familiari e le altre indennità.

    Articolo 47

    La retribuzione è espressa e pagata in euro.

    Articolo 48

    Su proposta del direttore, il consiglio d’amministrazione può decidere di procedere a un adeguamento delle retribuzioni su base annuale secondo la metodologia stabilita dal Consiglio dell’Unione europea per il personale della Comunità.

    Articolo 49

    Gli stipendi base mensili sono fissati, per ogni categoria, grado e scatto, conformemente alla tabella dell’allegato II.

    Articolo 50

    1.   Gli assegni familiari a cui hanno diritto gli agenti, stabiliti nelle norme di cui all’articolo 46, comprendono:

    a)

    l’assegno di famiglia;

    b)

    l’assegno per figli a carico;

    c)

    l’indennità scolastica.

    2.   Gli agenti che percepiscono gli assegni familiari di cui al presente articolo debbono dichiarare gli assegni di uguale natura provenienti da altra fonte; questi ultimi vengono detratti da quelli corrisposti a norma del presente regime.

    3.   L’assegno per figli a carico può essere raddoppiato con decisione speciale e motivata del direttore presa in base a documenti medici probanti, compilati da un medico designato dal Centro, da cui risulti che l’agente deve sopportare oneri gravosi a causa di una menomazione mentale o fisica del figlio.

    Articolo 51

    In caso di decesso di un agente in servizio, il coniuge legittimo superstite o i figli a carico godono della retribuzione complessiva del defunto fino al termine del sesto mese successivo a quello del decesso.

    Articolo 52

    Gli agenti hanno diritto, alle condizioni stabilite nelle norme interne di cui all’articolo 46, al rimborso delle spese sostenute in occasione dell’entrata in servizio, del trasferimento o del congedo periodico in famiglia oppure al termine del contratto, nonché delle spese sostenute nell’esercizio o in relazione all’esercizio delle proprie funzioni, fatto salvo l’articolo 36, paragrafo 3.

    Articolo 53

    1.   In caso di decesso di un agente, del coniuge legittimo o dei figli a carico, il Centro rimborsa le spese sostenute per il trasporto della salma dalla sede di servizio al luogo di origine dell’agente. Il Centro può versare un anticipo a tal fine.

    Il Centro rimborsa inoltre le spese di viaggio e i costi connessi al trasporto degli effetti personali e dei bagagli dei superstiti di cui al comma precedente che ritornano nel luogo di origine dell’agente deceduto.

    2.   Qualora un agente deceda durante una missione, il Centro rimborsa le spese sostenute per il trasporto della salma dal luogo del decesso al luogo di origine dell’agente.

    Articolo 54

    Qualsiasi somma percepita indebitamente dà luogo a restituzione se il beneficiario ha avuto conoscenza dell’irregolarità del pagamento o se tale irregolarità era così evidente che egli non poteva non accorgersene. Il direttore fissa le modalità della restituzione.

    CAPITOLO VI

    Regime disciplinare

    Articolo 55

    1.   Qualsiasi inadempienza dolosa o colposa degli obblighi cui l’agente è soggetto ai sensi del presente regime, lo espone a una sanzione disciplinare.

    2.   Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:

    sanzioni per il primo grado di gravità:

    a)

    ammonimento scritto;

    b)

    nota di biasimo,

    sanzioni per il secondo grado di gravità:

    a)

    retrocessione di scatto;

    b)

    retrocessione di grado o di categoria;

    c)

    destituzione.

    3.   Una stessa mancanza può dar luogo unicamente ad una sola sanzione disciplinare.

    Articolo 56

    1.   Il direttore può infliggere la sanzione dell’ammonimento e della nota di biasimo senza consultare il consiglio d’amministrazione, su proposta del superiore gerarchico dell’agente o di propria iniziativa. L’interessato deve essere sentito in precedenza. Se lo desidera, l’agente può rispondere all’ammonimento o alla nota di biasimo. In tal caso, la risposta viene conservata nel suo fascicolo personale.

    2.   Le altre sanzioni sono inflitte dal consiglio d’amministrazione previo espletamento del procedimento disciplinare di cui all’articolo 58. Questo procedimento viene aperto su iniziativa del direttore o del consiglio d’amministrazione dopo che l’interessato è stato sentito.

    Articolo 57

    1.   In caso di colpa grave addebitata ad un agente, che si tratti di un’inadempienza ai suoi obblighi professionali o di un’infrazione delle norme di diritto comune, il direttore può disporne la sospensione. Questa decisione è presa a titolo preventivo e deve intervenire entro i quattro giorni lavorativi successivi al giorno della scoperta del fatto addebitato.

    2.   La decisione relativa alla sospensione di un agente deve precisare se l’interessato conservi, durante il periodo della sospensione, il beneficio della retribuzione o determinare l’aliquota della ritenuta a suo carico, che non può essere superiore alla metà del suo stipendio base.

    3.   Qualora non sia intervenuta alcuna decisione relativa all’agente entro due mesi dalla data di decorrenza della sospensione, il mantenimento in vigore di quest’ultima deve essere confermato dal consiglio d’amministrazione.

    4.   Qualora non sia intervenuta alcuna decisione relativa all’agente entro quattro mesi dalla data di decorrenza della sospensione, l’agente percepisce nuovamente la sua retribuzione integrale.

    5.   Qualora al termine del procedimento disciplinare l’agente non abbia subito alcuna sanzione oppure abbia avuto soltanto un ammonimento scritto o una nota di biasimo, ha diritto al rimborso delle ritenute operate sulla sua retribuzione.

    6.   Quando tuttavia l’agente sia sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti, la sua posizione sarà definitivamente regolata soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza dell’autorità giudiziaria.

    Articolo 58

    1.   Il direttore apre un procedimento disciplinare a cui è associata una commissione d’inchiesta ad hoc che presenta al direttore una relazione in cui devono essere chiaramente specificati i fatti addebitati ed eventualmente le circostanze in cui sono stati commessi.

    La relazione è trasmessa al segretario del consiglio d’amministrazione, il quale la notifica per iscritto all’agente in questione.

    L’impossibilità di notifica imputabile all’agente od ogni suo rifiuto di firmare una ricevuta di ritorno vale come notifica.

    2.   La composizione e le procedure della commissione d’indagine ad hoc sono stabilite nelle norme interne adottate dal consiglio d’amministrazione su proposta del direttore.

    TITOLO III

    DIRETTORE

    Articolo 59

    1.   Le disposizioni del presente regime che istituiscono diritti e doveri degli agenti sono applicabili mutatis mutandis al direttore.

    2.   Se, nell’ambito del presente regime, si prevede che il direttore prenda decisioni nei confronti degli agenti e degli agenti locali, il consiglio d’amministrazione prende decisioni analoghe nei confronti del direttore.

    Analogamente, nei casi in cui è previsto che gli agenti ed agenti locali forniscano informazioni al direttore, questi fornisce tali informazioni al consiglio d’amministrazione.

    TITOLO IV

    DISPOSIZIONI SOCIALI E FISCALI E MEZZI DI IMPUGNAZIONE

    CAPITOLO I

    Disposizioni sociali

    sezione 1

    Previdenza sociale

    Articolo 60

    1.   Per quanto riguarda il regime di previdenza sociale, l’agente, il direttore nonché, eventualmente, i loro familiari riconosciuti dal Centro possono scegliere tra il regime dello Stato nel cui territorio ha sede il Centro, il regime dello Stato in cui risiedevano da ultimo, quello dello Stato di cui sono cittadini o qualsiasi regime privato con il quale il Centro abbia stipulato un accordo.

    Tuttavia, questa scelta può essere esercitata una sola volta entro tre mesi dalla data dell’assunzione ed ha efficacia dalla data di entrata in servizio.

    2.   L’agente e il direttore, il coniuge legittimo — se questo non può fruire di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello a titolo di qualsiasi altra disposizione di legge o regolamentare — e i figli a carico ai sensi delle norme interne sono coperti contro i rischi malattia. Il grado di copertura contro detti rischi è stabilito dalle norme interne adottate dal consiglio d’amministrazione su proposta del direttore.

    3.   I contributi necessari per assicurare la copertura contro i rischi malattia sono a carico dell’affiliato e del Centro, in conformità delle norme interne di cui al paragrafo 2.

    Articolo 61

    1.   Conformemente alle norme interne di cui all’articolo 60, l’agente e il direttore sono coperti sin dal giorno della loro entrata in servizio contro i rischi di malattia professionale e i rischi d’infortunio. Essi sono tenuti a contribuire alla copertura di tali rischi.

    2.   I rischi non coperti, le prestazioni garantite e le spese coperte sono precisati nelle norme interne di cui al paragrafo 1.

    Articolo 62

    1.   Per la nascita di un figlio dell’agente o del direttore viene corrisposto, una tantum, un assegno forfettario alla persona che ha la custodia effettiva di tale figlio, conformemente alle norme interne di cui all’articolo 60.

    2.   Il beneficiario dell’assegno di natalità è tenuto a dichiarare gli assegni di uguale natura percepiti da altra fonte per lo stesso figlio; tali assegni vengono detratti dall’importo dell’assegno previsto al paragrafo 1. Se il padre e la madre sono agenti del Centro e potenziali beneficiari di tale assegno, questo viene corrisposto soltanto una volta.

    Sezione 2

    Fondo di previdenza

    Articolo 63

    1.   In conformità delle norme interne adottate dal consiglio d’amministrazione su proposta del direttore, il Centro istituisce un fondo di previdenza per gli agenti e il direttore. Le modalità per il contributo obbligatorio e volontario al fondo da parte di tali agenti e da parte del Centro, nonché le modalità relative alla liquidazione dei fondi degli agenti che lasciano il Centro, sono stabilite in dette norme interne.

    2.   I contributi necessari per istituire il fondo di previdenza sono a carico degli affiliati e del Centro, in conformità delle norme interne di cui al paragrafo 1.

    Sezione 3

    Premio di cessazione definitiva e volontaria dal servizio

    Articolo 64

    1.   L’agente che cessa dal servizio in seguito ad un accordo con il Centro e che ha prestato servizio presso il Centro per almeno cinque anni può ricevere, a seguito di una decisione del consiglio d’amministrazione ed in base ad una relazione redatta dal direttore, un premio di cessazione definitiva e volontaria dal servizio conformemente alle norme interne adottate dal consiglio d’amministrazione su proposta del direttore.

    2.   Detto premio non è automatico ed è eventualmente concesso in considerazione degli interessi e degli obiettivi del Centro. Esso è corrisposto alle condizioni stabilite dal consiglio d’amministrazione su proposta del direttore e conformemente alle norme interne di cui al paragrafo 1.

    3.   Il premio di cessazione dal servizio non è corrisposto se il contratto viene risolto in applicazione degli articoli 36 o 37.

    4.   Il direttore non beneficia del premio di cessazione dal servizio.

    5.   Il premio di cessazione dal servizio è incompatibile con l’indennità di cui all’articolo 34, paragrafo 5.

    CAPITOLO II

    Disposizioni fiscali

    Articolo 65

    1.   Il direttore e gli agenti del Centro sono soggetti, a profitto di quest’ultimo, ad un’imposta sulle retribuzioni dallo stesso versate.

    Le modalità di applicazione dell’imposta sono definite nell’allegato III. Il comitato può eventualmente modificare tale allegato.

    2.   L’imposta è percepita dal Centro mediante trattenuta alla fonte. Il gettito dell’imposta è iscritto nelle entrate del bilancio del Centro.

    CAPITOLO III

    Mezzi di impugnazione

    Articolo 66

    1.   L’agente e il direttore possono presentare all’autorità competente una domanda che la inviti a prendere una decisione a loro riguardo. L’autorità competente notifica la propria decisione debitamente motivata all’interessato entro due mesi dalla data di presentazione della domanda. Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta alla domanda va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di reclamo ai sensi del paragrafo 2.

    2.   L’agente e il direttore possono presentare all’autorità competente un reclamo avverso un atto che arrechi loro pregiudizio, sia che l’autorità competente abbia preso una decisione, sia che essa non abbia preso una misura imposta dal presente regime. S’intende per reclamo un documento scritto in cui si chiede di trovare una soluzione amichevole alla controversia in questione. Il reclamo deve essere presentato entro il termine di due mesi, pena la sua nullità. Tale termine decorre:

    dal giorno della notifica della decisione al destinatario e comunque non oltre il giorno in cui l’interessato ne prende conoscenza, se si tratta di misura di carattere individuale; tuttavia, se un atto di carattere individuale è tale da arrecare pregiudizio ad una persona diversa dal destinatario, il termine decorre, nei riguardi di detta persona, dal giorno in cui essa ne prende conoscenza,

    dalla data di scadenza del termine per la risposta, se il reclamo riguarda una decisione implicita di rigetto ai sensi del paragrafo 1.

    L’autorità competente notifica la propria decisione, debitamente motivata, all’interessato entro due mesi dal giorno della presentazione del reclamo. Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta al reclamo deve essere considerata come decisione implicita di rigetto che può formare oggetto di impugnazione ai sensi dell’articolo 67.

    L’autorità competente stabilisce la procedura di adozione della decisione motivata conformemente alle norme interne adottate dal consiglio d’amministrazione su proposta del direttore.

    L’autorità competente ai sensi del presente articolo è:

    il direttore per gli agenti,

    il consiglio d’amministrazione per il direttore e per i casi di reclamo avverso un provvedimento disciplinare preso dal direttore,

    il comitato, per i casi di reclamo avverso un provvedimento disciplinare preso dal consiglio d’amministrazione nei confronti del direttore.

    Articolo 67

    1.   Le controversie tra gli agenti e il Centro, nonché quelle tra il direttore e il Centro, debbono essere composte mediante ricorso a conciliazione secondo le procedure di cui all’allegato IV. Qualora non si trovi una soluzione, tuttavia, l’agente ha il diritto di adire il tribunale amministrativo dell’Organizzazione internazionale del lavoro.

    2.   Il tribunale amministrativo dell’Organizzazione internazionale del lavoro, in seguito denominato «il tribunale amministrativo», è competente a dirimere qualsiasi controversia tra il Centro e i suoi agenti circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio dinanzi a detta persona ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 2.

    3.   Il ricorso dinanzi al tribunale amministrativo è ricevibile soltanto se:

    l’autorità competente ha già ricevuto un reclamo ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 2, entro il termine ivi previsto,

    tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto,

    la conciliazione è fallita.

    4.   I ricorsi di cui al paragrafo 2 devono essere presentati entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:

    dalla data di notifica della decisione presa in esito al reclamo,

    dalla data di scadenza del termine di risposta, quando il ricorso riguardi una decisione implicita di rigetto di un reclamo presentato in applicazione dell’articolo 66, paragrafo 2; tuttavia, quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo interviene dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro il termine di impugnazione, quest’ultimo termine inizia nuovamente a decorrere.

    TITOLO V

    AGENTI LOCALI

    Articolo 68

    1.   L’agente locale è assunto dal direttore mediante un contratto a termine.

    2.   Fatta eccezione per gli articoli da 6 a 10, 29, da 31 a 37, da 40 a 43, da 46 a 50 e per il capitolo VI, il titolo II si applica mutatis mutandis agli agenti locali.

    Articolo 69

    Le condizioni di impiego dell’agente locale, in particolare per quanto riguarda:

    a)

    le modalità di assunzione e di risoluzione del contratto;

    b)

    i congedi;

    c)

    l’inquadramento e la retribuzione,

    sono stabilite dal direttore in base alla regolamentazione ed alle consuetudini del luogo in cui l’agente locale deve svolgere le proprie mansioni.

    Articolo 70

    In materia di previdenza sociale, il Centro si assume gli oneri che spettano ai datori di lavoro in base alla regolamentazione in vigore nel luogo in cui l’agente locale deve svolgere le proprie mansioni.

    Articolo 71

    L’agente locale può presentare al direttore una domanda che lo inviti a prendere una decisione a suo riguardo. Il direttore notifica la propria decisione debitamente motivata all’interessato entro un mese a decorrere dal giorno della presentazione della domanda. In caso di disaccordo, l’agente può presentare ricorso ai sensi dell’articolo 72.

    Articolo 72

    Le controversie tra il Centro e l’agente locale sono sottoposte alla giurisdizione competente in base alla legislazione in vigore nel luogo in cui l’agente svolge le proprie mansioni.

    TITOLO VI

    AGENTI CON SEDE DI SERVIZIO IN UN PAESE TERZO

    Articolo 73

    Le disposizioni applicabili agli agenti con sede di servizio in un paese terzo figurano nelle norme interne adottate dal consiglio d’amministrazione su proposta del direttore.

    TITOLO VII

    DISPOSIZIONI APPLICABILI AL PERSONALE DISTACCATO TEMPORANEAMENTE AL CENTRO

    Articolo 74

    Le disposizioni applicabili ai membri di organizzazioni o di imprese distaccati temporaneamente presso il Centro nel quadro di speciali accordi di cooperazione o di scambio figurano nelle norme interne adottate dal consiglio d’amministrazione su proposta del direttore.

    TITOLO VIII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 75

    Il presente regime entra in vigore contemporaneamente alla decisione del comitato degli ambasciatori ACP-CE che lo adotta.

    Articolo 76

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 2006.

    Per il comitato degli ambasciatori

    Il presidente

    R. MAKONGO


    (1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato da ultimo dall’accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4)


    ALLEGATO I

    CENTRO TECNICO DI COOPERAZIONE AGRICOLA E RURALE (CTA)

    CONTRATTO (1) STIPULATO CON:

     

    la sig.ra/il sig.

     

    data di nascita

     

    nazionalità

     

    titolare della carta d’identità n.

     

    rilasciata il

    In considerazione delle informazioni da Lei fornite in occasione della Sua candidatura e a seguito della procedura di assunzione su base concorsuale, il Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA), rappresentato dal direttore …, ai sensi dell’articolo 6 della decisione n. 5/2006 del comitato degli ambasciatori ACP-CE relativa al regime applicabile al personale del Centro, ha deciso di nominarLa agente del Centro.

    Le condizioni relative alla Sua nomina sono le seguenti.

    1.

    DURATA

    Il presente contratto entra in vigore il … ed ha validità illimitata nel quadro dell’allegato III dell’accordo di Cotonou.

    2.

    PERIODO DI PROVA

    I primi sei mesi di lavoro sono considerati periodo di prova. Durante questo periodo, ciascuna delle parti può risolvere il presente contratto con lettera raccomandata e senza preavviso. Questo periodo di prova non è applicabile se non si tratta di prima nomina.

    3.

    LUOGO

    Il luogo di assegnazione è attualmente … Lei può comunque essere assegnato/a a un’altra sede nel solo interesse del Centro.

    4.

    INQUADRAMENTO

    Categoria:

    Grado:

    Scatto:

    Lei accetta di essere assegnato/a dal direttore, ogni volta che quest’ultimo lo riterrà utile e in funzione delle necessità del Centro, ad un posto che richieda l’esercizio di funzioni corrispondenti alla Sua categoria e grado, le quali possono comportare modifiche delle Sue attribuzioni.

    5.

    DURATA SETTIMANALE DEL LAVORO

    La durata settimanale del lavoro è di 37,5 ore.

    6.

    CESSAZIONE DAL SERVIZIO PREVIO PREAVVISO

    Conformemente all’articolo 34 del regime attuale del personale del Centro, ciascuna parte può risolvere il presente contratto mediante lettera raccomandata.

    7.

    REGIME

    Le parti si riconoscono vincolate:

    a)

    dallo statuto e dal regolamento interno del Centro, dal regime del personale del Centro e dall’accordo sulla sede;

    b)

    dalle varie norme interne adottate dal Centro conformemente al suddetto regime del quale Lei dichiara di aver preso conoscenza; qualsiasi modifica apportata alle suddette norme può esserLe opposta soltanto previa notifica;

    c)

    dalle condizioni individuali eventualmente stabilite dal Centro nei Suoi confronti, conformemente alle disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 5, del regime precitato.

    Lei rinuncia espressamente ai benefici di cui al regime precitato per l’assunzione delle funzioni e già ottenuti in occasione di un eventuale contratto precedente stipulato con il Centro.

    Gli anni di servizio prestati in occasione di un’eventuale nomina precedente di agente del Centro sono presi in considerazione nell’ambito del presente contratto.

    8.

    CONTROVERSIE

    Le eventuali controversie tra Lei e il Centro vengono risolte mediante conciliazione o deferite al tribunale amministrativo dell’Organizzazione internazionale del lavoro conformemente all’articolo 67 del regime.

    Le controversie non possono essere risolte in nessun altro modo.

    9.

    SCHEDE

    L’allegato A (Scheda amministrativa) e l’allegato B (Scheda familiare) costituiscono parte integrante del presente contratto.

    Bruxelles,

    Per il Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale

    Il direttore

    Al direttore del Centro

    Accetto in debita forma il presente contratto e le condizioni ivi definite.

    Ho preso conoscenza dello statuto, del regolamento interno, del regime applicabile al personale e delle norme interne del Centro.

    Accetto le norme stabilite dal regime per risolvere le eventuali controversie con il Centro e rinuncio esplicitamente a qualsiasi altra forma di soluzione, compreso il ricorso a qualsiasi altro organo giurisdizionale.

    Data

    Firma dell’agente


    (1)  Il contratto tipo va adeguato per i contratti a termine e i contratti di breve durata di cui all’articolo 6 del regime per tener conto delle disposizioni applicabili a questo tipo di contratti e per consentire di stabilire le condizioni individuali al momento della stipulazione del contratto.

    ALLEGATO A DELL’ALLEGATO I

    SCHEDA AMMINISTRATIVA

    Cognome:

    Nome/i:

    Data di nascita:

    Situazione familiare:

    Data del contratto:

    Data d’entrata in vigore del presente contratto:

    Durata del contratto:

    Luogo di origine:

    Sede di servizio:

    Categoria, grado e scatto:

    Retribuzione mensile di base:

    Clausole speciali:

    Firma dell’agente

    Il direttore

    ALLEGATO B DELL’ALLEGATO I

    SCHEDA FAMILIARE

    Cognome:

    Nome/i:

    Luogo e data di nascita:

    PERSONE A CARICO

    Cognome e nome/i:

    Luogo e data di nascita:

    Legame di parentela:

    Stato civile:

    Nazionalità:

    Il (La) sottoscritto(a) certifica l’esattezza delle informazioni sopra fornite.

    Firma dell’agente

    Il direttore

    Data:


    ALLEGATO II

    TABELLA DEGLI STIPENDI BASE MENSILI LORDI (IN EURO)

    Applicabile dal 1° luglio 2003 (indice giugno 2003)

    Categoria

    Grado

    Funzione tipo

    Scatto

     

     

     

    1

    2

    3

    4

    5

     

    1.

    Direttore

    1.A

    Direttore

    12 899,93

     

     

     

     

     

    2.

    Personale direttivo

    2.A

    Esperto principale

    9 180,47

    9 732,92

    10 281,99

     

     

     

    2.B

    Esperto principale

    7 345,74

    7 785,67

    8 263,10

    8 740,52

    9 255,49

     

    2.C

    Esperto

    6 424,96

    6 830,79

    7 233,20

    7 639,03

    8 085,13

     

    2.D

    Esperto

    5 143,70

    5 453,04

    5 783,82

    6 131,11

    6 500,99

     

    3.

    Agente di applicazione

    3.A

    Assistente principale

    4 296,95

    4 533,61

    4 811,90

    5 122,23

    5 435,98

     

    3.B

    Commesso aggiunto

    3 304,56

    3 505,82

    3 710,38

    3 928,65

    4 150,31

     

    3.C

    Segretario(a)

    2 387,19

    2 533,84

    2 680,48

    2 827,12

    3 011,27

     

    4.

    Agente di esecuzione

    4.A

    Agente tecnico

    1 947,27

    2 056,39

    2 165,54

    2 278,06

    2 424,71

     

    Fatta eccezione per il grado 1.A, il numero di agenti al massimo scatto di ciascun grado non può superare il 25 % del numero di posti statutari corrispondenti a tale grado.


    ALLEGATO III

    MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA STABILITA

    A PROFITTO DEL CENTRO

    1.

    Sono soggetti all’imposta a profitto del Centro di cui all’articolo 65 del regime il direttore e gli agenti del Centro, esclusi gli agenti locali.

    L’imposta è dovuta mensilmente sugli stipendi ed emolumenti di qualsiasi natura versati dal Centro ad ogni persona soggetta all’imposta.

    Dalla base imponibile si escludono tuttavia le somme e le indennità, anche forfettarie, che rappresentano il compenso di oneri sostenuti in relazione alle funzioni esercitate.

    2.

    Le prestazioni e gli assegni di carattere familiare e sociale sono detratti dalla base imponibile.

    3.

    Si opera una detrazione del 10 % per le spese professionali e personali sull’importo ottenuto dopo l’applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente allegato.

    Per ciascun figlio o persona a carico del soggetto di imposta si effettua una detrazione supplementare equivalente al doppio dell’ammontare dell’assegno per figlio a carico riscosso dal soggetto di imposta.

    Per il calcolo della base imponibile, sarà effettuata una riduzione complementare del 16 % sulla retribuzione lorda di ciascun agente espatriato; la riduzione minima ai sensi della presente disposizione non può essere inferiore a 200 EUR.

    Tutte le somme versate dal soggetto di imposta ai sensi della legislazione sociale che gli si applica sono detratte dalla base imponibile, conformemente agli articoli da 60 a 63 e alle norme interne corrispondenti.

    4.

    Si calcola l’imposta sull’importo imponibile ottenuto in applicazione del paragrafo 3 considerando nulla la frazione che non supera 104 EUR e applicando le aliquote seguenti:

    0 % per la frazione inferiore a

    104 EUR

     

     

    8 % per la frazione compresa tra

    105

    e

    1 605 EUR

    10 % per la frazione compresa tra

    1 606

    e

    2 212 EUR

    12,5 % per la frazione compresa tra

    2 213

    e

    2 536 EUR

    15 % per la frazione compresa tra

    2 537

    e

    2 880 EUR

    17,5 % per la frazione compresa tra

    2 881

    e

    3 478 EUR

    20 % per la frazione compresa tra

    3 479

    e

    3 515 EUR

    22,5 % per la frazione compresa tra

    3 516

    e

    3 840 EUR

    25 % per la frazione compresa tra

    3 841

    e

    4 152 EUR

    27,5 % per la frazione compresa tra

    4 153

    e

    4 475 EUR

    30 % per la frazione compresa tra

    4 476

    e

    4 789 EUR

    32,5 % per la frazione compresa tra

    4 790

    e

    5 113 EUR

    35 % per la frazione compresa tra

    5 114

    e

    5 424 EUR

    40 % per la frazione compresa tra

    5 425

    e

    5 748 EUR

    45 % per la frazione superiore a

    5 749 EUR.

     

     

    L’importo dell’imposta è arrotondato all’unità inferiore.

    Le suddette quote d’imposizione sono quelle applicabili al 1o luglio 2003.

    5.

    In deroga ai paragrafi 3 e 4, le somme versate come compenso delle ore di lavoro straordinario sono sottoposte all’aliquota d’imposta che, nel mese precedente quello del pagamento, si applicava alla frazione più elevata dell’importo imponibile della retribuzione dell’agente.

    I versamenti effettuati a motivo della cessazione dal servizio sono sottoposti ad imposta, previa applicazione delle riduzioni di cui ai primi tre commi del paragrafo 3, con aliquota pari ai 2/3 del rapporto esistente, al momento del versamento dell’ultimo stipendio, tra:

    l’importo dell’imposta dovuta,

    e

    la base imponibile definita ai paragrafi 1, 2 e 3.

    6.

    Quando il versamento imponibile si riferisce ad un periodo inferiore ad un mese, l’aliquota di imposizione è quella applicabile al versamento mensile corrispondente.

    Quando il versamento imponibile si riferisce ad un periodo superiore a un mese, l’imposta si calcola come se tale versamento fosse stato ripartito regolarmente sui mesi ai quali si riferisce.

    I versamenti di regolarizzazione che non si riferiscono al mese in cui sono stati versati, sono sottoposti all’imposta che avrebbe dovuto essere loro applicata se fossero stati effettuati alla data normale.

    7.

    Il comitato adotta tutte le disposizioni necessarie per applicare le disposizioni del presente allegato.

    Il direttore del Centro provvede all’applicazione di tali disposizioni.

    Se necessario, egli si riferisce per analogia al regime applicabile in materia ai funzionari delle Comunità europee e in particolare al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura di applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee (1).


    (1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1750/2002 (GU L 264 del 2.10.2002, pag. 15).


    ALLEGATO IV

    CONCILIAZIONE

    Articolo 1

    Campo d’applicazione

    Le controversie tra gli agenti del Centro, il direttore, da una parte, e il Centro, dall’altra possono essere risolte mediante conciliazione conformemente al presente regolamento di procedura.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento di procedura, salvo diversa esigenza del contesto, si intende per:

    Stato ACP: Stato appartenente al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico firmatari dell’accordo di Cotonou,

    Stato membro: Stato membro dell’Unione europea,

    tribunale: il tribunale amministrativo dell’Organizzazione internazionale del lavoro,

    accordo: l’accordo di partenariato ACP-CE di Cotonou,

    Consiglio dei ministri: il Consiglio dei ministri ACP-CE menzionato nell’accordo di Cotonou,

    comitato: il comitato degli ambasciatori ACP-CE,

    consiglio d’amministrazione: il consiglio d’amministrazione del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale,

    Centro: il Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale,

    regime: il regime applicabile al personale del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale,

    attore: la parte che avvia la procedura di conciliazione mediante notifica all’altra parte della richiesta di conciliazione e delle sue pretese,

    convenuto: la parte della procedura di conciliazione nei confronti della quale vengono avanzate le pretese,

    parte: nel quadro di una procedura di conciliazione, l’attore o il convenuto di tale procedura.

    Articolo 3

    Notifiche e calcolo dei termini

    1.   Le notifiche previste dal presente regolamento di procedura sono effettuate con lettera raccomandata oppure mediante consegna brevi manu al destinatario, con richiesta di un avviso di ricevimento datato in ambedue i casi. Si considera che la notifica sia eseguita il giorno della consegna. Il mancato recapito imputabile al destinatario o il rifiuto di firmare l’avviso di ricevimento equivalgono alla notifica.

    2.   Ai fini del calcolo dei termini fissati nel presente regolamento di procedura, si considera che il termine inizi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la notifica, la comunicazione o la proposta sono ricevute dal destinatario. Se l’ultimo giorno di tale termine è festivo o non lavorativo nel luogo di recapito menzionato nella notifica, comunicazione o proposta, il termine è prorogato fino al primo giorno lavorativo successivo. Tuttavia, nel calcolo del termine si computano i giorni festivi o non lavorativi che ricorrono durante il decorso del termine.

    Articolo 4

    Conciliazione

    1.   In qualsiasi momento prima della richiesta al tribunale amministrativo dell’Organizzazione internazionale del lavoro, una persona che ha diritto a tale richiesta può chiedere la composizione della controversia mediante conciliazione, ai sensi del presente regolamento di procedura.

    2.   Ove la controversia opponga il direttore al Centro, l’attore deve chiedere al comitato di nominare un conciliatore.

    Il comitato deve provvedere alla nomina al massimo entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

    3.   Ove la controversia opponga un agente al Centro, l’attore deve indirizzare la richiesta di nomina di un conciliatore al consiglio d’amministrazione. La nomina deve avvenire entro un termine massimo di quarantacinque giorni.

    4.   Per essere nominata conciliatore, una persona deve avere la cittadinanza di uno degli Stati firmatari dell’accordo.

    5.   Entro trenta giorni a decorrere dal ricevimento della notifica della nomina del conciliatore, la parte che richiede la conciliazione notifica all’altra parte e al conciliatore la propria richiesta.

    La richiesta consiste in un’esposizione delle rivendicazioni dell’attore ed è corredata di copie dei documenti e atti pertinenti.

    6.   Entro trenta giorni dal ricevimento della notifica della richiesta, l’altra parte deve trasmettere al conciliatore e all’attore una risposta alle sue rivendicazioni.

    7.   I lavori del conciliatore sono informali e rapidi nella misura richiesta per un’equa ed obiettiva composizione della controversia e si basano su una imparziale audizione di ciascuna parte. Ciascuna parte può essere rappresentata o assistita da un rappresentante di propria scelta.

    8.   Dopo aver esaminato il caso, il conciliatore sottopone i termini dell’accordo alle parti.

    9.   Qualora si addivenga ad una composizione della controversia, il conciliatore mette per iscritto e firma il verbale della composizione. Il verbale è firmato dalle parti in segno di accettazione. Il verbale della composizione così firmato dalle parti è per queste vincolante.

    10.   Copie del verbale della composizione firmato sono trasmesse alle parti.

    11.   Qualora non si addivenga ad una composizione della controversia entro quattro mesi dalla data della nomina del conciliatore, le parti sono libere di adire il tribunale amministrativo dell’Organizzazione internazionale del lavoro; in tal caso, nessuna notizia trapelata circa i lavori del conciliatore deve pregiudicare i diritti legittimi delle parti in tribunale.

    12.   Qualora la conciliazione fallisca, la controversia può essere sottoposta entro tre mesi al tribunale amministrativo dell’Organizzazione internazionale del lavoro.


    ALLEGATO V

    COMPOSIZIONE E PROCEDURE DEGLI ORGANI DI CUI ALL’ARTICOLO 4 DEL REGIME

    SEZIONE 1

    Comitato del personale

    I membri del comitato del personale hanno mandato triennale. Ciascun agente ha il diritto di votare e di presentarsi alle elezioni, che si svolgono a scrutinio segreto.

    Le condizioni di elezione al comitato del personale e il suo funzionamento sono stabiliti dall’assemblea generale degli agenti nel regolamento interno dell’associazione del personale.

    La composizione del comitato del personale deve assicurare la rappresentanza di tutte le categorie di cui all’articolo 7 e rispecchiare per quanto possibile il carattere paritetico ACP-UE del Centro.

    La validità delle elezioni al comitato del personale è subordinata alla partecipazione dei due terzi degli elettori. Se il numero legale non è stato raggiunto, la seconda votazione è valida se vi partecipa la maggioranza degli elettori.

    Le funzioni assunte dai membri del comitato del personale e dagli agenti nominati dal comitato del personale presso gli organi costituiti a norma del regime applicabile al personale o dal Centro sono considerate parte dei compiti che essi devono assolvere. Gli interessati non possono subire alcun pregiudizio in conseguenza dell’esercizio delle predette funzioni.

    SEZIONE 2

    Comitato di assunzione/promozione

    Il direttore nomina un comitato di assunzione/promozione per ogni posto vacante o promozione previsti in bilancio.

    Il comitato del personale vi è rappresentato in veste di osservatore.

    La composizione e il funzionamento del comitato di assunzione/promozione sono stabiliti nelle norme interne.


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