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Document 22006D0728

2006/728/CE: Decisione n. 2/2006 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, del 18 ottobre 2006 , recante modifica dell’allegato all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo

GU L 298 del 27.10.2006, p. 25–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 142M del 5.6.2007, p. 410–411 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/728/oj

27.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/25


DECISIONE N. 2/2006 DEL COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA

del 18 ottobre 2006

recante modifica dell’allegato all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo

(2006/728/CE)

IL COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA,

visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (in appresso «l’accordo»), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4,

DECIDE:

Articolo 1

1.   Dopo il punto 5 (Sicurezza dell’aviazione) dell’allegato all'accordo, introdotto dall’articolo 1, paragrafo 1, della decisione n. 1/2005 del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera del 12 luglio 2005 (1), è inserito il seguente testo:

«6.   Gestione del traffico aereo»

2.   Il punto 6 (Altri) dell’allegato all'accordo diventa punto 7.

Articolo 2

1.   Dopo l’integrazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione, è inserito il seguente testo:

«n. 549/2004

Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (“regolamento quadro”)

La Commissione svolge in Svizzera le funzioni che le sono attribuite in forza degli articoli 6, 8, paragrafo 1, 10, 11 e 12.

Fermo restando l’adeguamento orizzontale previsto dal primo comma dell’allegato all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli “Stati membri” all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 549/2004 o nelle disposizioni della decisione 1999/468/CE citate dal medesimo articolo non si intendono riferite alla Svizzera.»

2.   Dopo l’integrazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della presente decisione, è inserito il seguente testo:

«n. 550/2004

Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (“regolamento sulla fornitura di servizi”)

La Commissione svolge in relazione alla Svizzera le funzioni che le sono attribuite in forza dell’articolo 16, qui di seguito modificato.

Ai fini dell’accordo, il testo del regolamento si intende così modificato:

a)

L’articolo 3 è così modificato:

Al paragrafo 2, dopo l’espressione “la Comunità”, sono inserite le parole “e la Svizzera”.

b)

L’articolo 7 è così modificato:

Ai paragrafi 1 e 6, dopo l’espressione “la Comunità”, sono inserite le parole “e la Svizzera”.

c)

L’articolo 8 è così modificato:

Al paragrafo 1, dopo l’espressione “la Comunità”, sono inserite le parole “e la Svizzera”.

d)

L’articolo 10 è così modificato:

Al paragrafo 1, dopo l’espressione “la Comunità”, sono inserite le parole “e la Svizzera”.

e)

Il testo dell’articolo 16, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

“3.   La Commissione trasmette la decisione agli Stati membri e ne informa il fornitore di servizi, nella misura in cui quest’ultimo sia giuridicamente interessato.”»

3.   Dopo l’integrazione contemplata di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della presente decisione è inserito il seguente testo:

«n. 551/2004

Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (“regolamento sullo spazio aereo”)

La Commissione svolge in Svizzera le funzioni che le sono attribuite in forza degli articoli 2, 3, paragrafo 5, e 10.»

4.   Dopo l’integrazione contemplata dall’articolo 2, paragrafo 3, della presente decisione è inserito il seguente testo:

«n. 552/2004

Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (“regolamento sull'interoperabilità”)

La Commissione svolge in Svizzera le funzioni che le sono attribuite in forza degli articoli 4, 7 e 10, paragrafo 3.

Ai fini del presente regolamento, l’accordo s’intende così modificato:

a)

L’articolo 5 è così modificato:

Al paragrafo 2, dopo l’espressione “la Comunità”, sono inserite le parole “e la Svizzera”.

b)

L’articolo 7 è così modificato:

Al paragrafo 4, dopo l’espressione “la Comunità”, sono inserite le parole “e la Svizzera”.

c)

L’allegato III è così modificato:

Alla sezione 3, al secondo ed all’ultimo comma, dopo l’espressione “la Comunità”, sono inserite le parole “e la Svizzera”.»

5.   Dopo l’integrazione di cui all’articolo 2, paragrafo 4, della presente decisione è inserito il seguente testo:

«n. 2096/2005

Regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea

La Commissione svolge in Svizzera le funzioni che le sono attribuite in forza dell’articolo 9.»

6.   Dopo l’integrazione di cui all’articolo 2, paragrafo 5, della presente decisione è inserito il seguente testo:

«n. 2150/2005

Regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l’uso flessibile dello spazio aereo.»

Articolo 3

1.   Al punto 3 (Armonizzazione tecnica) dell’allegato all’accordo, è soppresso il testo che segue:

«n. 93/65

Direttiva 93/65/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo.

(Articoli da 1 a 5 e da 7 a 10)

n. 97/15

Direttiva 97/15/CE della Commissione, del 25 marzo 1997 che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva 93/65/CEE del Consiglio relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo

(Articoli da 1 a 4 e articolo 6)».

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nella Raccolta ufficiale delle leggi federali della Confederazione svizzera. La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2006.

Per il comitato misto

Il capo della delegazione comunitaria

Daniel CALLEJA CRESPO

Il capo della delegazione svizzera

Raymond CRON


(1)  GU L 210 del 12.8.2005, pag. 46.


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