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Document 22006A1007(01)

Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo della Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera all'operazione militare dell’Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale (operazione EUFOR RD Congo) - Dichiarazioni

GU L 276 del 7.10.2006, p. 111–115 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/02/2007; abrog. impl. da 32007E0147

Related Council decision

22006A1007(01)

Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo della Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera all'operazione militare dell’Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale (operazione EUFOR RD Congo)


TRADUZIONE

Accordo

in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo della Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera all'operazione militare dell’Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale (operazione EUFOR RD Congo)

A. Lettera dell'Unione europea al governo della Confederazione svizzera

Brussels, 10 agosto 2006

Egregio signore,

desidero ringraziarLa per l'offerta del Suo paese di contribuire all'operazione militare dell’Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale (operazione EUFOR RD Congo). L'offerta rappresenterà un contributo importante all'operazione e sono lieto di informaLa che il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di accettare l'offerta della Svizzera di contribuire all'operazione EUFOR RD Congo e di invitare il Suo paese ad essere rappresentato nell'ambito del comitato dei contributori.

Come già indicato nella mia lettera del 28 luglio 2006, la Svizzera dovrebbe concludere un accordo con l'Unione europea sulla sua partecipazione all'operazione EUFOR RD Congo. In attesa della conclusione del progetto di accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera che istituisce un quadro per la partecipazione della Confederazione svizzera alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi, propongo che la partecipazione della Svizzera all'operazione sia disciplinata dalle disposizioni contenute nell'allegato I della presente lettera.

Se tali disposizioni incontrano il Suo favore, suggerirei che la presente lettera, compreso il suo allegato I, e la Sua risposta costituiscano l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Svizzera all'operazione EUFOR RD Congo, che entrerà in vigore a decorrere dalla data della firma della Sua risposta.

Allego inoltre, nell'allegato II, a nome degli Stati membri dell'Unione europea, una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo da parte degli Stati membri dell'Unione europea. La invito a formulare una dichiarazione analoga a nome della Svizzera sulla base del modello che figura nell'allegato II.

Voglia accettare l’espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

ALLEGATO I

Disposizioni relative alla partecipazione della Confederazione svizzera all'operazione militare dell’Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale (operazione EUFOR RD Congo)

1. La Confederazione svizzera aderisce all'azione comune del Consiglio 2006/319/PESC, del 27 aprile 2006, relativa all'operazione militare dell'Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale [1], nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide di prorogare l'operazione militare dell'UE, a norma delle presenti disposizioni e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.

2. Il contributo della Confederazione svizzera all'operazione militare dell'UE lascia impregiudicata l'autonomia decisionale dell'Unione europea.

3. La Confederazione svizzera garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano all'operazione militare dell'UE effettuino la propria missione conformemente:

- all'azione comune 2006/319/PESC e alle eventuali successive modifiche,

- al piano operativo,

- alle misure di attuazione.

4. Le forze e il personale distaccato dalla Confederazione svizzera che partecipano all'operazione conformano l'esercizio delle loro funzioni e la loro condotta ai soli interessi dell'operazione militare dell'UE.

5. La Confederazione svizzera informa a tempo debito il comandante dell'operazione dell'UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all'operazione, incluso il ritiro del suo contributo.

6. Lo status delle forze e del personale messi a disposizione dell'operazione militare dell'UE da parte della Confederazione svizzera è disciplinato dalle disposizioni sullo status delle forze applicabile all'operazione EUFOR RD Congo.

7. Lo status delle forze e del personale messi a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori della Repubblica democratica del Congo e del Gabon è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e la Confederazione svizzera.

8. Fatte salve le disposizioni sullo status delle forze di cui al paragrafo 6, la Confederazione svizzera esercita la giurisdizione sulle sue forze e sul suo personale che partecipano all'operazione militare dell'UE.

9. La Confederazione svizzera risponde delle richieste di indennizzo connesse alla partecipazione all'operazione militare dell'UE, formulate da o concernenti un qualsiasi membro delle sue forze e del suo personale. Spetta alla Confederazione svizzera avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro delle sue forze e del suo personale, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti.

10. La Confederazione svizzera si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all'operazione militare dell'UE e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

11. L'Unione europea si impegna a garantire che i suoi Stati membri formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo per la partecipazione della Confederazione svizzera all'operazione militare dell'UE ed a trasmettere tale dichiarazione all'atto della firma del presente accordo.

12. La Confederazione svizzera adotta le misure adeguate per garantire che le informazioni classificate dell'UE siano protette ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001 [2], e degli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell'operazione dell'UE.

Qualora l'UE e la Confederazione svizzera abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo sono applicate nell'ambito dell'operazione militare dell'UE.

13. L'insieme del personale che partecipa all'operazione militare dell'UE resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo del loro personale al comandante dell'operazione dell'UE. Il comandante dell'operazione dell'UE può delegare i suoi poteri.

14. La Confederazione svizzera ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione europea partecipanti.

15. Il comandante dell'operazione dell'UE può, previa consultazione della Confederazione svizzera, richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo della Confederazione svizzera.

16. Un alto rappresentante militare (Senior Military Representative, SMR) è nominato dalla Confederazione svizzera per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione militare dell'UE. L'SMR si consulta con il comandante della forza dell'UE su tutte le questioni inerenti all'operazione ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

17. La Confederazione svizzera sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui al paragrafo 1 delle presenti disposizioni e alla decisione 2004/197/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa [3].

La Confederazione svizzera non contribuisce al finanziamento comune dell'operazione militare dell'UE.

18. In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l'operazione, la Confederazione svizzera, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dalle disposizioni sullo status delle forze di cui al paragrafo 6.

19. Eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell'attuazione delle presenti disposizioni sono conclusi tra il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e le autorità competenti della Confederazione svizzera.

20. Qualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi delle disposizioni precedenti, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese.

21. Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione delle presenti disposizioni sono composte per via diplomatica tra le parti.

22. Le presenti disposizioni si applicano per la durata del contributo della Confederazione svizzera all'operazione.

ALLEGATO II

Dichiarazione degli Stati membri dell'Unione europea

"Gli Stati membri dell'Unione europea che applicano l'azione comune del Consiglio 2006/319/PESC, del 27 aprile 2006, relativa all'operazione militare dell'Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale, cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti della Confederazione svizzera per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell'operazione militare dell'UE, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

- siano stati causati da membri del personale provenienti dalla Confederazione svizzera nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione militare dell'UE, salvo in caso di colpa grave o di comportamento doloso, oppure

- risultino dall'uso di mezzi appartenenti alla Confederazione svizzera, purché l'uso sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di colpa grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione militare dell'UE proveniente dalla Confederazione svizzera nell'utilizzare detti mezzi."

Dichiarazione del governo della Confederazione svizzera

"Il governo della Confederazione svizzera che si associa all'azione comune del Consiglio 2006/319/PESC, del 27 aprile 2006, relativa all'operazione militare dell'Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale, cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualunque altro Stato partecipante all'operazione militare dell'UE per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell'operazione militare dell'UE qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

- siano stati causati da membri del personale nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione militare dell'UE, salvo in caso di colpa grave o di comportamento doloso, oppure

- risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati partecipanti all'operazione militare dell'UE, purché l'uso sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di colpa grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione militare dell'UE nell'utilizzare detti mezzi."

B. Lettera del governo della Confederazione svizzera all'Unione europea

Brussels, 10 agosto 2006

Egregio signore,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera del 10 agosto 2006 e gli allegati, riguardanti le disposizioni sulla partecipazione della Confederazione svizzera all'operazione militare dell’Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale (operazione EUFOR RD Congo), così redatta:

"Desidero ringraziarLa per l'offerta del Suo paese di contribuire all'operazione militare dell’Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale (Operazione EUFOR RD Congo). L'offerta rappresenterà un contributo importante all'operazione e sono lieto di informaLa che il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di accettare l'offerta della Svizzera di contribuire all'operazione EUFOR RD Congo e di invitare il Suo paese ad essere rappresentato nell'ambito del comitato dei contributori.

Come già indicato nella mia lettera del 28 luglio 2006, la Svizzera dovrebbe concludere un accordo con l'Unione europea sulla sua partecipazione all'operazione EUFOR RD Congo. In attesa della conclusione del progetto di accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera che istituisce un quadro per la partecipazione della Confederazione svizzera alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi, propongo che la partecipazione della Svizzera all'operazione sia disciplinata dalle disposizioni contenute nell'allegato I della presente lettera.

Se tali disposizioni incontrano il Suo favore, suggerirei che la presente lettera, compreso il suo allegato I, e la Sua risposta costituiscano l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Svizzera all'operazione EUFOR RD Congo, che entrerà in vigore a decorrere dalla data della firma della Sua risposta.

Allego inoltre, nell'allegato II, a nome degli Stati membri dell'Unione europea, una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo da parte degli Stati membri dell'Unione europea. La invito a formulare una dichiarazione analoga a nome della Svizzera sulla base del modello che figura nell'allegato II."

Mi pregio confermarLe, a nome del governo della Confederazione svizzera, che il contenuto della Sua lettera e dei relativi allegati sono considerati accettabili dal governo della Confederazione svizzera e che la Sua lettera e i relativi allegati, insieme alla presente risposta, costituiscono l'accordo tra l'Unione europea e la Svizzera sulla partecipazione della Svizzera all'operazione EUFOR RD Congo, che entrerà in vigore a decorrere dalla data della firma della presente risposta.

Accludo una dichiarazione relativa alla rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo da parte del governo della Confederazione svizzera.

Voglia accettare l’espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Confederazione svizzera

[1] GU L 116 del 29.4.2006, pag. 98.

[2] GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/952/CE (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 18).

[3] GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/68/PESC (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 59).

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