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Document 22004D0130

Decisione del Comitato misto SEE n. 130/2004, del 24 settembre 2004, che modifica l'allegato XIV (Concorrenza), il protocollo 21, sull'attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese, e il protocollo 23, sulla cooperazione fra gli organi di vigilanza, dell'accordo SEE

GU L 64 del 10.3.2005, p. 57–66 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/130(2)/oj

10.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 64/57


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 130/2004,

del 24 settembre 2004,

che modifica l'allegato XIV (Concorrenza), il protocollo 21, sull'attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese, e il protocollo 23, sulla cooperazione fra gli organi di vigilanza, dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 79/2004 dell'8 giugno 2004 (1).

(2)

Il protocollo 21 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 79/2004 dell'8 giugno 2004.

(3)

Il protocollo 23 dell'accordo non è stato precedentemente modificato.

(4)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (2),

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XIV dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Il protocollo 21 dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Il protocollo 23 dell'accordo è sostituito come specificato nell'allegato III della presente decisione.

Articolo 4

I testi del regolamento (CE) n. 1/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3).

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  GU L 219 del 19.6.2004, pag. 24.

(2)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(3)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO I

della decisione del Comitato misto SEE n. 130/2004

L'allegato XIV dell'accordo è modificato come segue.

1.

Il testo del punto 4 [regolamento (CEE) n. 123/85 della Commissione] è soppresso.

2.

Il testo del punto 4a [regolamento (CE) n. 1475/95 della Commissione] è soppresso.

3.

Il testo del punto 10 [regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio] è sostituito dal testo seguente:

«368 R 1017: regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU L 175 del 23.7.1968, pag. 1), modificato da:

32003 R 0001: regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

L'articolo 3, paragrafo 2 non trova applicazione.»

4.

Il punto 11 [regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio] è modificato come segue.

4.1

È inserito il testo seguente:

«, modificato da:

32003 R 0001: regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).»

4.2

Il testo dell'adattamento c) è sostituito dal testo seguente:

«all'articolo 7, paragrafo 1, comma introduttivo, il testo “dal regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato” va letto “dal regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato o dalle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo”;».

4.3

Il testo dell'adattamento d) è sostituito dal testo seguente:

«all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), il testo “dal regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio” va letto “dal regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio o dalle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo”;».

4.4

Dopo l'adattamento d) è inserito il seguente adattamento:

«e)

all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), punto i), seconda frase del secondo trattino, il testo “all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003” va letto “all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo”;».

4.5

Il testo dell'adattamento f) è sostituito dal testo seguente:

«all'articolo 8, il testo “a richiesta di uno Stato membro” va letto “a richiesta di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione” e l'espressione “al regolamento (CE) n. 1/2003” va letta “al regolamento (CE) n. 1/2003 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo”;».

4.6

Gli attuali adattamenti e), f), g) e h) diventano rispettivamente adattamenti f), g), h) e i).

5.

Il testo del punto 11a [regolamento (CEE) n. 3652/93 della Commissione] è soppresso.

6.

Nell'adattamento c) del punto 11b [regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione], l'espressione «articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3975/87» è sostituita dall'espressione «articolo 24 del regolamento (CE) n. 1/2003».

7.

Il testo del punto 15a [regolamento (CE) n. 3932/92 della Commissione] è soppresso.

8.

Nei punti 2, adattamento b), 4b, adattamento b), 5, adattamento h), 6, adattamento b), 7, adattamento b), e 15b, adattamento b), l'espressione «articoli 6 e 8 del regolamento (CEE) n. 17/62» è sostituita dall'espressione «articolo 10 del regolamento (CE) n. 1/2003». L'espressione «, senza che sia richiesta una notifica da parte delle imprese interessate» è soppressa in tali adattamenti.


ALLEGATO II

della decisione del Comitato misto SEE n. 130/2004

1.

L'articolo 3 del protocollo 21 dell'accordo è modificato come segue.

1.1

Il testo del punto 1.3 [regolamento (CEE) n. 17/62 del Consiglio] è sostituito dal testo seguente:

«32003 R 0001: regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).»

1.2

Al punto 1.10 [regolamento (CEE) n. 2988/74 del Consiglio] è inserito il seguente testo:

«, modificato da:

32003 R 0001: regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).»

1.3

Il testo dei punti 1.6 [regolamento (CEE) n. 141/62 del Consiglio], 1.7 [articolo 6 e articoli da 10 a 31 del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio] e 1.11 [sezione II del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio] è soppresso.

1.4

Al punto 1.13 [regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio] è inserito il seguente trattino:

«—

32003 R 0001: regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).»

2.

Il testo degli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 del protocollo 21 dell'accordo è soppresso.

3.

L'espressione «e le notifiche» di cui al primo e secondo comma dell'articolo 8 del protocollo 21 dell'accordo è soppressa.

4.

Dopo l'articolo 13 del protocollo 21 dell'accordo è inserito il seguente testo:

«Clausola di riesame

Entro la fine del 2005, su richiesta di una delle parti contraenti le parti riesaminano i meccanismi di applicazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo e i meccanismi di cooperazione del protocollo 23 dell'accordo, al fine di garantire che l'applicazione di detti articoli sia omogenea ed efficace. In particolare, le parti riesaminano la decisione del Comitato misto SEE n. 130/2004, del 24 settembre 2004, alla luce della loro esperienza nell'ambito del nuovo sistema di applicazione delle norme di concorrenza ed esplorano la possibilità di riprodurre nel SEE il sistema stabilito per l'UE dal regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio relativamente all'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza, alla cooperazione orizzontale tra dette autorità nazionali e al meccanismo per garantire l'applicazione uniforme delle norme di concorrenza da parte delle autorità nazionali.»


ALLEGATO III

della decisione del Comitato misto SEE n. 130/2004

Il protocollo 23 dell'accordo è sostituito dal seguente testo:

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

1.   L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee si scambiano informazioni e si consultano reciprocamente su questioni di politica generale a richiesta dell'uno o dell'altro organo di vigilanza.

2.   Nell'osservanza dell'articolo 56 e del protocollo 22 dell'accordo e nel rispetto dell'autonomia decisionale di entrambe le parti l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee cooperano, conformemente alle proprie norme interne, nell'esame dei casi specifici di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo secondo le disposizioni seguenti.

3.   Ai fini del presente protocollo si intende per “territorio di un organo di vigilanza” rispettivamente: per la Commissione delle Comunità europee, il territorio degli Stati membri della Comunità in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea nei termini previsti in tale trattato e, per l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), i territori degli Stati AELS (EFTA) in cui si applica l'accordo.

FASE INIZIALE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 2

1.   Nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee si scambiano senza indebito ritardo le denunce che non risultino inviate ad entrambi gli organi di vigilanza. Inoltre essi si informano reciprocamente dell'apertura di procedimenti d'ufficio.

2.   L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee si scambiano senza indebito ritardo le informazioni ricevute nei loro rispettivi territori dalle autorità nazionali garanti della concorrenza in merito all'avvio della prima misura formale di indagine nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo.

3.   L'organo di vigilanza che ha ricevuto le informazioni di cui al primo comma può presentare al riguardo le proprie osservazioni entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse.

Articolo 3

1.   Nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo, l'organo di vigilanza competente consulta l'altro organo di vigilanza se:

comunica una contestazione di addebiti alle imprese o associazioni di imprese interessate;

pubblica la propria intenzione di adottare una decisione che dichiari gli articoli 53 e 54 dell'accordo non applicabili; oppure

pubblica la propria intenzione di adottare una decisione che renda vincolanti per le imprese gli impegni da queste proposti.

2.   L'altro organo di vigilanza può presentare le proprie osservazioni nel termine indicato nella pubblicazione o contestazione degli addebiti.

3.   Le osservazioni comunicate dalle imprese interessate o da terzi sono inoltrate all'altro organo di vigilanza.

Articolo 4

Nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo, l'organo di vigilanza competente trasmette all'altro organo di vigilanza le lettere amministrative con le quali viene archiviato un caso o respinta una denuncia.

Articolo 5

Nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo, l'organo di vigilanza competente invita l'altro organo di vigilanza a farsi rappresentare alle audizioni delle imprese interessate. L'invito è rivolto anche agli Stati soggetti alla competenza dell'altro organo di vigilanza.

COMITATI CONSULTIVI

Articolo 6

1.   Nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo, l'organo di vigilanza competente informa a tempo debito l'altro organo di vigilanza della data della riunione del comitato consultivo e gli trasmette la documentazione pertinente.

2.   Tutta la documentazione inviata a tal fine dall'altro organo di vigilanza è trasmessa al comitato consultivo dell'organo di vigilanza che è competente a decidere in merito a un caso conformemente all'articolo 56 dell'accordo, unitamente al materiale presentato dall'organo di vigilanza stesso.

3.   Gli organi di vigilanza e gli Stati soggetti alla loro competenza hanno diritto ad essere presenti in seno ai comitati consultivi dell'altro organo di vigilanza e ad esprimere in tale sede le loro opinioni senza tuttavia diritto di voto.

4.   Le consultazioni possono avere luogo anche mediante procedura scritta. Tuttavia, se l'organo di vigilanza che non è competente a decidere in merito a un caso conformemente all'articolo 56 lo richiede, l'organo di vigilanza competente convoca una riunione.

RICHIESTA DI DOCUMENTI E DIRITTO

DI PRESENTARE OSSERVAZIONI

Articolo 7

L'organo di vigilanza che non è competente a decidere in merito a un caso conformemente all'articolo 56 può chiedere all'altro organo di vigilanza, in ogni fase del procedimento, copie dei documenti più rilevanti relativi ai casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo ed inoltre, prima che venga presa una decisione definitiva, può presentare ogni utile osservazione.

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

Articolo 8

1.   Quando l'organo di vigilanza competente di cui all'articolo 56 dell'accordo, mediante semplice domanda o con decisione, richiede informazioni ad un'impresa o ad un'associazione di imprese situate nel territorio dell'altro organo di vigilanza, esso invia contemporaneamente copia della domanda o della decisione all'altro organo di vigilanza.

2.   A richiesta dell'organo di vigilanza competente di cui all'articolo 56 dell'accordo, l'altro organo di vigilanza, conformemente alle proprie norme interne, effettua ispezioni nel proprio territorio qualora l'organo di vigilanza competente che ha inoltrato la richiesta lo ritenga necessario.

3.   L'organo di vigilanza competente ha diritto ad essere rappresentato e a partecipare attivamente alle ispezioni effettuate dall'altro organo di vigilanza ai sensi del paragrafo 2.

4.   Tutte le informazioni raccolte nel corso delle ispezioni effettuate a richiesta sono trasmesse all'organo di vigilanza che le ha chieste subito dopo il loro completamento.

5.   Qualora svolga ispezioni nel proprio territorio nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo, l'organo di vigilanza competente informa l'altro organo di vigilanza che le predette ispezioni hanno avuto luogo e, a richiesta, gliene comunica i risultati pertinenti.

6.   Qualora l'organo di vigilanza competente di cui all'articolo 56 dell'accordo intenda sentire una persona fisica o giuridica consenziente nel territorio dell'altro organo di vigilanza, quest'ultimo ne viene informato. All'audizione possono essere presenti l'organo di vigilanza che non è competente nonché funzionari dell'autorità garante della concorrenza sul cui territorio si svolgono dette audizioni.

SCAMBIO ED UTILIZZAZIONE DI INFORMAZIONI

Articolo 9

1.   Ai fini dell'applicazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee hanno la facoltà di scambiare e utilizzare come mezzo di prova qualsiasi elemento di fatto o di diritto, comprese informazioni riservate.

2.   Le informazioni acquisite o scambiate in applicazione del presente protocollo possono essere utilizzate come mezzo di prova soltanto ai fini delle procedure di cui agli articoli 53 e 54 dell'accordo e riguardo all'oggetto dell'indagine per il quale sono state raccolte.

3.   Qualora le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, riguardino casi avviati in seguito a una domanda di trattamento favorevole, l'organo di vigilanza che le ha ricevute non può utilizzarle come base per iniziare un'ispezione di sua iniziativa. Ciò non pregiudica la facoltà dell'organo di vigilanza di avviare un'ispezione sulla base delle informazioni ricevute da altre fonti.

4.   Salvo quanto disposto al paragrafo 5, le informazioni fornite volontariamente dal soggetto che ha richiesto di beneficiare del trattamento favorevole possono essere trasmesse all'altro organo di vigilanza solo con il consenso del soggetto che ha richiesto il trattamento favorevole. Parimenti, le altre informazioni, raccolte nel corso o a seguito di ispezioni o grazie a o a seguito di altre misure di acquisizione dei fatti che non avrebbero potuto essere eseguite se non vi fosse stata la richiesta di beneficiare del trattamento favorevole, verranno trasmesse all'altro organo di vigilanza solo se il soggetto che ha richiesto il trattamento favorevole ha acconsentito alla trasmissione a detta autorità delle informazioni presentate volontariamente nella domanda di trattamento favorevole. Una volta dato, il consenso alla trasmissione delle informazioni all'altro organo di vigilanza non può essere ritirato. Il presente paragrafo tuttavia non pregiudica la responsabilità del richiedente di presentare domanda di trattamento favorevole alle autorità che ritiene indicate.

5.   Nonostante quanto previsto nel paragrafo 4, il consenso del richiedente alla trasmissione delle informazioni all'altro organo di vigilanza non è richiesto nei seguenti casi:

a)

qualora anche l'organo di vigilanza ricevente abbia ricevuto domanda di trattamento favorevole in merito alla medesima infrazione da parte del medesimo richiedente che ha presentato domanda all'organo di vigilanza trasmittente, a condizione che al momento in cui le informazioni vengono trasmesse il richiedente non abbia la possibilità di ritirare le informazioni fornite al predetto organo di vigilanza ricevente;

b)

qualora l'organo di vigilanza ricevente si sia impegnato per iscritto ad assicurare che né le informazioni trasmesse né qualsiasi altra informazione di cui possa entrare in possesso dopo la data e l'ora di trasmissione indicata dall'organo di vigilanza trasmittente verranno utilizzate da esso, o da altre autorità alle quali le informazioni sono successivamente trasmesse, per imporre sanzioni a carico del soggetto che ha richiesto il trattamento favorevole o a carico di ogni altra persona fisica o giuridica coperta dal trattamento favorevole offerto dall'organo trasmittente, in base alle proprie disposizioni in materia, a seguito della domanda presentata dal soggetto richiedente oppure a carico dei dipendenti o degli ex dipendenti del soggetto che ha richiesto il trattamento favorevole o di uno dei soggetti di cui sopra. Al richiedente verrà fornita una copia dell'impegno scritto dell'organo ricevente;

c)

nel caso di informazioni raccolte da un organo di vigilanza ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, su richiesta dell'organo di vigilanza al quale è stata presentata la domanda di trattamento favorevole, non è richiesto alcun consenso per la trasmissione e per l'utilizzo di tali informazioni da parte dell'organo di vigilanza al quale è stata presentata la domanda di trattamento favorevole.

SEGRETO PROFESSIONALE

Articolo 10

1.   Al fine di espletare i compiti derivantigli dal presente protocollo, la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) possono trasmettere agli Stati che fanno parte dei loro rispettivi territori tutte le informazioni acquisite o scambiate in virtù del presente protocollo.

2.   La Commissione delle Comunità europee, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA), nonché i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di dette autorità, così come i funzionari e gli agenti di altre autorità degli Stati non divulgano le informazioni da essi acquisite o scambiate in applicazione del presente protocollo e che, per la loro natura, sono protette dal vincolo del segreto professionale.

3.   Le norme relative al segreto professionale e all'uso riservato delle informazioni, contemplate dall'accordo o dalla legislazione delle parti contraenti, non ostano allo scambio di informazioni di cui al presente protocollo.

DENUNCE E TRASFERIMENTO DEI CASI

Articolo 11

1.   Le denunce possono essere presentate all'uno o all'altro organo di vigilanza. Le denunce presentate all'organo di vigilanza che, ai sensi dell'articolo 56 dell'accordo, non è competente a decidere in merito ad un determinato caso, sono trasmesse senza indugio all'organo di vigilanza competente.

2.   Se, all'inizio o nella fase preparatoria di un procedimento d'ufficio, emerge che l'altro organo di vigilanza è competente a decidere in merito ad un caso conformemente all'articolo 56 dell'accordo, il caso è rimesso all'organo di vigilanza competente.

3.   Una volta rimesso all'altro organo di vigilanza ai sensi dei paragrafi 1 e 2, il caso non può più essere ritrasferito. Il trasferimento di un caso non può essere effettuato dopo che:

alle imprese o associazioni di imprese interessate è stata inviata la contestazione degli addebiti;

al richiedente è stata inviata una lettera che lo informa che non sussistono giustificati motivi per dar seguito alla denuncia;

è stata pubblicata l'intenzione di adottare una decisione che dichiari gli articoli 53 e 54 non applicabili, oppure un'intenzione di adottare una decisione che renda vincolanti per le imprese gli impegni da queste proposti.

LINGUE DI PROCEDURA

Articolo 12

Per le denunce, ogni persona fisica o giuridica ha diritto di comunicare con l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e con la Commissione delle Comunità europee in una delle lingue ufficiali di uno Stato AELS (EFTA) o della Comunità da esse scelta. La presente disposizione si applica altresì a tutti i tipi di procedimento, indipendentemente dal fatto che siano stati avviati tramite denuncia ovvero siano stati instaurati d'ufficio dall'organo di vigilanza competente.»


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