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Document 21999D0812(01)

Decisione n. 2/1999 del comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio dell'8 luglio 1999 che modifica il protocollo 1 dell'accordo

GU L 212 del 12.8.1999, p. 21–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/03/2009; abrog. impl. da 22009D0403

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/561/oj

21999D0812(01)

Decisione n. 2/1999 del comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio dell'8 luglio 1999 che modifica il protocollo 1 dell'accordo

Gazzetta ufficiale n. L 212 del 12/08/1999 pag. 0021 - 0030


DECISIONE N. 2/1999 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA REPUBBLICA DI TURCHIA SUL COMMERCIO DEI PRODOTTI CONTEMPLATI DAL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

dell'8 luglio 1999

che modifica il protocollo 1 dell'accordo

(1999/561/CECA)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 6 e il protocollo 1,

DECIDE:

Articolo 1

Gli articoli 1-34 del protocollo 1 dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono sostituiti dal testo allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 1999.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, l' 8 luglio 1999.

Per il Comitato misto

Il Presidente

Salvatore SALERNO

ALLEGATO

PROTOCOLLO 1

relativo alle norme di origine

INDICE

>SPAZIO PER TABELLA>

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, ivi compresi il montaggio e le operazioni specifiche;

b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d) per "merci" si intendono sia i materiali, sia i prodotti;

e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana);

f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunità o in Turchia - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Turchia;

h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali definito applicando, mutatis mutandis, la lettera g);

i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali incorporati originari di altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 o, qualora il valore in dogana non sia noto o non possa essere determinato, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Turchia;

j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA";

k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

m) il termine "territori" comprende le acque territoriali.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

1. Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:

a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;

b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Turchia:

a) i prodotti interamente ottenuti in Turchia ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;

b) i prodotti ottenuti in Turchia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Turchia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.

Articolo 3

Cumulo dell'origine nella Comunità

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti ottenuti nel territorio comunitario incorporando materiali originari della Comunità e dei seguenti paesi: Turchia, Bulgaria, Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Lituania, Lettonia, Estonia, Slovenia, Islanda, Norvegia o Svizzera (compreso il Liechtenstein)(1) ai sensi delle disposizioni del protocollo sulle regole di origine allegato agli accordi tra la Comunità e ciascuno dei paesi citati, a condizione che questi materiali siano stati sottoposti a lavorazione nella Comunità diversa da quella di cui all'articolo 7 del presente protocollo. I materiali non devono necessariamente essere stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2. Qualora la lavorazione o la trasformazione nella Comunità non vada oltre il trattamento di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto sarà considerato come originario della Comunità esclusivamente se il valore aggiunto supera quello di uno qualsiasi dei materiali incorporati, originari di uno degli altri paesi di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto in questione sarà considerato originario del paese cui si applica il valore più elevato dei materiali originari utilizzati nella lavorazione o nella trasformazione nella Comunità.

3. I prodotti originari di uno dei paesi di cui al paragrafo 1 e che non sono stati sottoposti a lavorazione nella Comunità mantengono il carattere di prodotto originario se vengono esportati verso uno dei detti paesi.

4. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato esclusivamente qualora i materiali o i prodotti incorporati abbiano acquisito il carattere di prodotto originario secondo l'applicazione di regole di origine identiche a quelle esposte nel presente protocollo.

La Comunità, attraverso la Commissione europea, fornirà alla Turchia informazioni dettagliate sugli accordi stipulati con gli altri paesi di cui al paragrafo 1 e sulle regole di origine corrispondenti. La Commissione europea pubblicherà nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie C) la data a decorrere dalla quale i paesi di cui al paragrafo 1, previo rispetto degli obblighi previsti, possono cominciare ad applicare le regole in materia di cumulo di cui al presente articolo.

Articolo 4

Cumulo in Turchia

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, si considerano originari della Turchia i prodotti ottenuti incorporando materiali originari della Turchia, della Comunità, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania, della Lettonia, della Lituania, dell'Estonia, della Slovenia, dell'Islanda, della Norvegia o della Svizzera (compreso il Liechtenstein)(2) ai sensi delle disposizioni del protocollo sulle regole di origine allegato agli accordi tra la Turchia e ciascuno dei paesi citati, a condizione che detti materiali siano stati sottoposti in Turchia ad un trattamento diverso da quello di cui all'articolo 7 del presente protocollo. I materiali non devono necessariamente essere stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2. Qualora la lavorazione o la trasformazione in Turchia non vada oltre il trattamento di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto sarà considerato come originario della Turchia esclusivamente se il valore aggiunto supera quello di uno qualsiasi dei materiali incorporati originari di uno degli altri paesi di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto in questione sarà considerato originario del paese cui si applica il valore più elevato dei materiali originari utilizzati nella lavorazione o nella trasformazione in Turchia.

3. I prodotti originari di uno dei paesi di cui al paragrafo 1 e che non sono stati sottoposti a lavorazione nella Comunità mantengono il carattere di prodotto originario se vengono esportati verso uno dei detti paesi.

4. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato esclusivamente qualora i materiali o i prodotti incorporati abbiano acquisito il carattere di prodotto originario secondo l'applicazione di regole di origine identiche a quelle esposte nel presente protocollo.

La Turchia, attraverso la Commissione europea, fornirà alla Comunità informazioni dettagliate sugli accordi stipulati con gli altri paesi di cui al paragrafo 1 e delle regole di origine corrispondenti. La Commissione europea pubblicherà nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie C) la data a decorrere dalla quale i paesi di cui al paragrafo 1, previo rispetto degli obblighi previsti, possono cominciare ad applicare le regole in materia di cumulo di cui al presente articolo.

Articolo 5

Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunità o in Turchia:

a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo;

b) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;

c) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

d) le merci ivi ottenute esclusivamente da prodotti di cui alle lettere da a), b) e c).

Articolo 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo in relazione a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

a) il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

3. Si applicano i paragrafi 1 e 2, sempre e quando l'articolo 7 del presente protocollo non disponga diversamente.

Articolo 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in stato inalterato dei prodotti durante il trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni;

ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o della Turchia;

f) il semplice assemblaggio di parti per la formazione di un prodotto completo;

g) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a f).

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Turchia su quel prodotto.

Articolo 8

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 riguardante il sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 9

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a) energia e combustibile;

b) impianti e attrezzature;

c) macchine e utensili;

d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 10

Principio della territorialità

1. Ad eccezione di quanto disposto dagli articoli 3 e 4 e dal paragrafo 3 del presente articolo, le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Turchia.

2. Ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, le merci originarie esportate dalla Comunità o dalla Turchia verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e

b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario ai sensi delle condizioni stabilite dal titolo II non dipende dalla lavorazione o dalla trasformazione effettuate all'esterno della Comunità o della Turchia su materiali esportati dalla Comunità o dalla Turchia e in seguito reimportati nella Comunità o nella Turchia, a condizione:

a) che detti materiali siano ottenuti interamente nella Comunità o in Turchia o abbiano formato oggetto di lavorazione o trasformazione al di là delle operazioni insufficienti di cui all'articolo 7, prima dell'esportazione;

e

b) che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

i) che le merci reimportate sono state ottenute lavorando o trasformando i materiali esportati;

e

ii) che il valore aggiunto totale acquisito all'esterno della Comunità o della Turchia, applicando le disposizioni del presente articolo, non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito per il quale si chiede l'acquisizione del carattere di prodotto originario.

4. Ai fini del paragrafo 3, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II non si applicano alla lavorazione o alla trasformazione effettuate all'esterno della Comunità o della Turchia. Tuttavia, qualora, nell'elenco dell'allegato II, si applichi una regola che fissa il valore massimo per tutti i materiali non originari incorporati, per determinare il carattere di prodotto originario per il prodotto finito, il valore totale dei materiali non originari incorporati nel territorio della parte interessata, sommati al valore aggiunto totale acquisito all'esterno della Comunità o della Turchia applicando le disposizioni del presente articolo, non deve superare la percentuale stabilita.

5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 per "valore aggiunto totale" si intendono tutti i costi sostenuti all'esterno della Comunità o della Turchia, compreso il valore dei materiali ivi incorporati.

6. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non ottemperano alle condizioni di cui all'elenco nell'allegato II o che possono essere considerati sufficientemente lavorati e trasformati, esclusivamente qualora siano applicati i valori generali fissati dall'articolo 6, paragrafo 2.

7. Le lavorazioni o le trasformazioni dei tipi cui si applicano le disposizioni del presente articolo, effettuate all'esterno della Comunità o della Turchia, saranno effettuate secondo gli accordi di perfezionamento passivo, o simili.

Articolo 11

Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunità e la Turchia oppure attraverso il territorio degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito;

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

i) una descrizione esatta dei prodotti,

ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e

iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure,

c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 12

Esposizioni

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un altro paese, diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4, e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Turchia beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dalla Turchia nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Turchia;

c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 13

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o della Turchia oppure di uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine ai sensi del presente protocollo conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Turchia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Turchia ai materiali utilizzati nella fabbricazione qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, se tali articoli sono non originari.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo.

6. In deroga al paragrafo 1, la Turchia può applicare la restituzione dei dazi doganali o l'esenzione da tali dazi o tasse di effetto equivalente, applicabili a materiali utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari, a condizione che venga trattenuta un'aliquota del 5 % della tassa doganale, oppure l'aliquota inferiore, in vigore in Turchia.

Le disposizioni di questo paragrafo si applicano fino al 31 dicembre 2000 e potranno formare oggetto di revisione di comune accordo.

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 14

Requisiti di carattere generale

1. I prodotti originari della Comunità importati in Turchia e i prodotti originari della Turchia importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione:

a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; oppure

b) nei casi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

Articolo 15

Procedura per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga e deve essere sbarrata la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o della Turchia se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o della Turchia oppure di uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano agli altri requisiti del presente protocollo.

5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.

7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 16

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari

oppure se

b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: "EXPEDIDO A POSTERIORI", /"UDSTEDT EFTERFØLGENDE", /"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", /"ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", /"ISSUED RETROSPECTIVELY", /"DÉLIVRÉ A POSTERIORI", /"RILASCIATO A POSTERIORI", /"AFGEGEVEN A POSTERIORI", /"EMITIDO A POSTERIORI", /"ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", /"UTFÄRDAT I EFTERHAND", /"SONRADAN VERILMISTIR".

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato EUR.1.

Articolo 17

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture: "DUPLICADO", /"DUPLIKAT", /"DUPLIKAT", /"ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", /"DUPLICATE", /"DUPLICATA", /"DUPLICATO", /"DUPLICAAT", /"SEGUNDA VIA", /"KAKSOISKAPPALE", /"DUPLIKAT", /"IKINCI NUSHADIR".

3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 18

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Turchia, è possibile sostituire l'iniziale prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Turchia. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 19

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20, oppure

b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6000 EUR.

2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o della Turchia oppure di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore scrivendo a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, in una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e in conformità alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. L'esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui assume la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura di cui risulti autore come se questa recasse la sua firma manoscritta.

6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 20

Esportatori autorizzati

1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi dell'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2. Le autorità doganali possono conferire la qualità di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.

3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 21

Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 22

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione secondo la procedura applicabile in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore certificante che i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.

Articolo 23

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 19, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti scortati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità o della Turchia oppure di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

a) una prova diretta del processo utilizzato dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, risultante per esempio dai suoi conti o dalla sua contabilità interna;

b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Turchia, ove tali documenti siano utilizzati a norma del diritto interno;

c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Turchia, rilasciati o compilati nella Comunità o in Turchia, ove tali documenti siano utilizzati a norma del diritto interno;

d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Turchia in conformità del presente protocollo, oppure in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, ai sensi di regole di origine identiche alle regole del presente protocollo.

Articolo 24

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

4. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

Articolo 25

Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 26

Importi espressi in euro

1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati dal paese d'esportazione e comunicati ai paesi d'importazione tramite la Commissione europea.

2. Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della Comunità o di un altro paese di cui agli articoli 3 e 4, il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.

3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1996.

4. Gli importi espressi in euro e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunità e della Turchia vengono riveduti dal comitato misto su richiesta della Comunità o della Turchia. Nel procedere a detta revisione, il comitato misto garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 27

Assistenza reciproca

1. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e della Turchia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e la Turchia si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 28

Controllo delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato a campione casuale o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo della contabilità dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4. Le autorità doganali del paese d'importazione, qualora decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità o della Turchia o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali richiedenti negano l'applicazione del trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 29

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 28, che non possono essere risolte tra le autorità doganali richiedenti il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo nonché i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al comitato misto.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

Articolo 30

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Articolo 31

Zone franche

1. La Comunità e la Turchia adottano tutte le misure necessarie per impedire che prodotti commerciati con una prova dell'origine, che sostino durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o della Turchia importati in una zona franca con una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita e conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

Articolo 32

Applicazione del protocollo

1. L'espressione "la Comunità" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.

2. I prodotti originari della Turchia importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. La Turchia riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.

3. Per l'applicazione del paragrafo 2 relativo ai prodotti originari di Ceuta e Melilla, si applicano le stesse disposizioni del presente protocollo fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 33.

Articolo 33

Condizioni particolari

1. Purché siano stati trasportati direttamente conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, si considerano:

1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo,

oppure

ii) che tali prodotti siano originari della Turchia o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là delle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1;

2) prodotti originari della Turchia:

a) i prodotti interamente ottenuti in Turchia;

b) i prodotti ottenuti in Turchia nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo

oppure

ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là delle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Turchia" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.

4. Le autorità doganali spagnole sono competenti per l'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Modifiche del protocollo

Il comitato misto può decidere di apportare modifiche alle disposizioni del presente protocollo.

(1) Il principato del Liechtenstein ha formato un'unione doganale con la Svizzera ed è parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

(2) Il principato del Liechtenstein ha formato un'unione doganale con la Svizzera ed è parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

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