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Document 21999A1229(01)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia recante modifica dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia

GU L 336 del 29.12.1999, p. 27–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

Related Council decision

21999A1229(01)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia recante modifica dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 29/12/1999 pag. 0027 - 0046


ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia recante modifica dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia

A. Lettera del Consiglio dell'Unione europea

Signor...,

1. Mi pregio far riferimento ai negoziati svoltisi nei giorni 9 e 10 settembre 1999 tra le nostre rispettive delegazioni per rinnovare l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato il 1o aprile 1993, modificato e prorogato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 7 novembre 1995.

2. Al termine dei negoziati, le parti hanno deciso di modificare le seguenti disposizioni dell'accordo:

2.1. L'allegato I, che stabilisce i prodotti di cui all'articolo 1 dell'accordo, è sostituito dall'appendice 1 della presente lettera.

2.2. L'allegato II, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia nella Comunità europea, è sostituito dall'appendice 2 della presente lettera.

2.3. L'allegato del protocollo C, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia nella Comunità europea previe operazioni di TPP nella Repubblica di Bielorussia, è sostituito, per il periodo che va dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, dall'appendice 3 della presente lettera.

2.4. La seconda e la terza frase dell'articolo 19, paragrafo 1 sono sostituite dal testo seguente: "Esso si applica fino al 31 dicembre 2003."

2.5. Alle importazioni in Bielorussia di prodotti tessili originari della Comunità si applicano le aliquote massime dei dazi all'importazione di cui all'appendice 4.

Qualora dette aliquote non vengano applicate, la Comunità avrà il diritto di ripristinare su base proporzionale, per il periodo rimanente di validità dell'accordo, i livelli delle restrizioni quantitative applicabili nel 1999 specificati nello scambio di lettere siglato il 7 novembre 1995, procedendo agli incrementi annuali di dette restrizioni quantitative previsti dall'accordo.

3. Qualora la Repubblica di Bielorussia diventasse membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), le restrizioni in vigore verranno abolite progressivamente a norma dell'accordo OMC sui tessili e sull'abbigliamento e del protocollo di adesione della Bielorussia all'OMC. Inoltre gli articoli 2, paragrafi 2 e 3, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, il protocollo A, il protocollo B, il protocollo C, il verbale concordato n. 1, il verbale concordato n. 2, il verbale concordato n. 3, il verbale concordato n. 4 e il verbale concordato n. 6 continuano ad applicarsi come accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 17 dell'accordo OMC sui tessili e sull'abbigliamento.

4. La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo, il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l'accordo sarà applicato, in via provvisoria, a decorrere dal ..., secondo le modalità specificate in uno scambio di note (cfr. appendice 5).

Voglia accettare, Signor..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il Consiglio dell'Unione europea

Appendice 1

L'allegato I dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili siglato il 1o aprile 1993, che contiene le categorie e le designazioni dei prodotti tessili, è sostituito dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93(1). Fatte salve le norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché in detto allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti da codici NC. Laddove un codice NC è preceduto dal simbolo "ex", i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.

(1) Tale allegato è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1072/1999 della Commissione (GU L 134 del 28.5.1999, pag. 1).

Appendice 2

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

Appendice 3

ALLEGATO DEL PROTOCOLLO C

>SPAZIO PER TABELLA>

Appendice 4

Aliquota massime dei dazi applicabili ai prodotti tessili importati nella Comunità europea dalla Repubblica di Bielorussia

>SPAZIO PER TABELLA>

Appendice 5

Scambio di note

La direzione generale "commercio" della Commissione dell'Unione europea presenta i suoi omaggi alla missione della Repubblica di Bielorussia e si pregia far riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato il 1o aprile 1993, modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato l'11 novembre 1999.

La direzione generale "commercio" desidera informare la missione della Repubblica di Bielorussia che, in attesa del completamento delle procedure necessarie per la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere, la Comunità europea è disposta ad autorizzare l'applicazione del facto delle disposizioni dell'accordo a decorrere dal ..., fermo restando che ciascuna delle Parti può in qualsiasi momento porre fine a tale applicazione de facto dell'accordo in forma di scambio di lettere previo preavviso di quattro mesi.

La direzione generale "commercio" sarebbe grata se la missione della Repubblica di Bielorussia le confermasse il suo accordo su quanto precede.

B. Lettera del governo della Repubblica di Bielorussia

Signor...,

Mi pregio accusare ricevuta della lettera in data odierna, così redatta:

"Signor,

1. Mi pregio far riferimento ai negoziati svoltisi nei giorni 9 e 10 settembre 1999 tra le nostre rispettive delegazioni per rinnovare l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato il 1o aprile 1993, modificato e prorogato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 7 novembre 1995.

2. Al termine dei negoziati, le parti hanno deciso di modificare le seguenti disposizioni dell'accordo:

2.1. L'allegato I, che stabilisce i prodotti di cui all'articolo 1 dell'accordo, è sostituito dall'appendice 1 della presente lettera.

2.2. L'allegato II, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia nella Comunità europea, è sostituito dall'appendice 2 della presente lettera.

2.3. L'allegato del protocollo C, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia nella Comunità europea previe operazioni di TPP nella Repubblica di Bielorussia, è sostituito, per il periodo che va dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, dall'appendice 3 della presente lettera.

2.4. La seconda e la terza frase dell'articolo 19, paragrafo 1 sono sostituite dal testo seguente: 'Esso si applica fino al 31 dicembre 2003.'

2.5. Alle importazioni in Bielorussia di prodotti tessili originari della Comunità si applicano le aliquote massime dei dazi all'importazione di cui all'appendice 4.

Qualora dette aliquote non vengano applicate, la Comunità avrà il diritto di ripristinare su base proporzionale, per il periodo rimanente di validità dell'accordo, i livelli delle restrizioni quantitative applicabili nel 1999 specificati nello scambio di lettere siglato il 7 novembre 1995, procedendo agli incrementi annuali di dette restrizioni quantitative previsti dall'accordo.

3. Qualora la Repubblica di Bielorussia diventasse membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), le restrizioni in vigore verranno abolite progressivamente a norma dell'accordo OMC sui tessili e sull'abbigliamento e del protocollo di adesione della Bielorussia all'OMC. Inoltre gli articoli 2, paragrafi 2 e 3, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, il protocollo A, il protocollo B, il protocollo C, il verbale concordato n. 1, il verbale concordato n. 2, il verbale concordato n. 3, il verbale concordato n. 4 e il verbale concordato n. 6 continuano ad applicarsi come accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 17 dell'accordo OMC sui tessili e sull'abbigliamento.

4. La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo, il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l'accordo sarà applicato, in via provvisoria, a decorrere dal ..., secondo le modalità specificate in uno scambio di note (cfr. appendice 5).

Voglia accettare, Signor..., l'espressione della mia profonda stima."

Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare, Signor..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica di Bielorussia

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