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Document 21999A0203(01)

Protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo, compresi i miglioramenti del regime preferenziale in vigore

GU L 29 del 3.2.1999, p. 11–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1999/86/oj

Related Council decision

21999A0203(01)

Protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo, compresi i miglioramenti del regime preferenziale in vigore

Gazzetta ufficiale n. L 029 del 03/02/1999 pag. 0011 - 0025


PROTOCOLLO di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo, compresi i miglioramenti del regime preferenziale in vigore

LA COMUNITÀ EUROPEA, in prosieguo denominata «la Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI ESTONIA, in prosieguo denominata «Estonia»,

dall'altra,

CONSIDERANDO che l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, in prosieguo denominato «accordo», è stato firmato a Lussemburgo il 12 giugno 1995;

CONSIDERANDO che la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia hanno aderito all'Unione europea il 1° gennaio 1995;

CONSIDERANDO che, a norma degli articoli 76, 102 e 128 dell'atto di adesione, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia devono applicare, a decorrere dal 1° gennaio 1995, le disposizioni degli accordi preferenziali conclusi dalla Comunità con alcuni paesi terzi, tra i quali l'Estonia;

CONSIDERANDO che la Comunità ha adottato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, misure transitorie sotto forma di contingenti tariffari autonomi che riprendono le concessioni tariffarie preferenziali applicate dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia nei confronti della Repubblica di Estonia, e che, dal canto suo, la Repubblica di Estonia ha adottato a decorrere dal 1995 misure transitorie sotto forma di contingenti tariffari autonomi tenendo conto del regime tariffario preferenziale applicato dall'Estonia nei confronti della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, in particolare per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati;

CONSIDERANDO che gli impegni assunti dalla Comunità nell'ambito dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round implicano la modifica dei regimi tariffari all'importazione nella Comunità, in particolare per quanto riguarda i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati;

CONSIDERANDO che l'adesione all'Unione europea della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia sull'Unione europea e l'applicazione dei risultati dell'Uruguay Round potrebbero influire sulle concessioni attribuite a livello bilaterale nel quadro dell'accordo e che è pertanto opportuno modificare detto accordo attraverso un protocollo che ne adegua gli aspetti commerciali;

CONSIDERANDO che la Comunità ha adottato, a decorrere dal 1° giugno 1996, misure transitorie e autonome che prevedono determinate concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli, nonché l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dall'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round; che tali concessioni saranno sostituite, all'entrata in vigore del presente protocollo, dalle concessioni da esso previste;

CONSIDERANDO che, con la decisione 95/131/CE (1), il Consiglio ha deciso di applicare in via provvisoria, a decorrere dal 1° gennaio 1995, l'accordo bilaterale negoziato dalla Commissione a nome della Comunità, che modifica il protocollo n. 1 dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea,

HANNO DECISO di definire, di comune accordo, gli adeguamenti delle disposizioni commerciali dell'accordo resi necessari dall'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dall'entrata in vigore dei risultati dell'Uruguay Round nel settore agricolo, e hanno designato come plenipotenziari:

LA COMUNITÀ EUROPEA:

Manfred SCHEICH

Ambasciatore,

Rappresentante permanente della Repubblica d'Austria,

Presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti

Günther BURGHARDT

Direttore Generale della Direzione generale delle Relazioni politiche esterne della Commissione delle Comunità europee

LA REPUBBLICA DI ESTONIA:

Priit KOLBRE

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

Capo della Missione della Repubblica di Estonia presso l'Unione europea

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati:

1) Il protocollo 2 dell'accordo è sostituito dal testo contenuto nell'allegato A del presente protocollo.

2) Il paragrafo 1 dell'articolo 9 dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

«1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e dell'Estonia elencati nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata, ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato I e nel protocollo 2.».

3) L'articolo 16 e l'allegato II dell'accordo sono abrogati.

4) Il paragrafo 2 dell'articolo 17 dell'accordo è sostituito da testo seguente:

«2. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I e nel protocollo 2, fatta però eccezione per i prodotti della pesca, definiti a norma del regolamento (CEE) n. 3759/92.».

Articolo 2

Per quanto riguarda i prodotti agricoli:

1) Il paragrafo 2 dell'articolo 19 dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

«2. Le concessioni relative ai prodotti agricoli accordate nel presente accordo sono fissate all'allegato V bis.»

2) Il testo dell'allegato V bis dell'accordo figura nell'allegato B del presente protocollo.

3) Gli allegati III, IV e V dell'accordo sono abrogati.

Articolo 3

L'allegato VI all'accordo, relativo ai prodotti della pesca, è sostituito dal testo contenuto nell'allegato C del presente protocollo.

Articolo 4

Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

Articolo 5

Il presente protocollo è approvato dalla Comunità e dall'Estonia secondo le proprie procedure. Le parti prendono, ciascuna per quanto le riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

Articolo 6

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano il completamento delle procedure di cui all'articolo 5.

Articolo 7

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca ed estone, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el diez de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.

Udfærdiget i Bruxelles den tiende december nitten hundrede og otteoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am zehnten Dezember neunzehnhundertachtundneunzig.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ïêôþ.

Done at Brussels on the tenth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-eight.

Fait à Bruxelles, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Fatto a Bruxelles, addì dieci dicembre millenovecentonovantotto.

Gedaan te Brussel, de tiende december negentienhonderd achtennegentig.

Feito em Bruxelas, em dez de Dezembro de mil novecentos e noventa e oito.

Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tionde december nittonhundranittioåtta.

Koostatud Brüsselis kümnendal detsembril tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksandal aastal.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Eesti Vabariigi nimel

>RIFERIMENTO A UN FILM>

(1) GU L 94 del 26. 4. 1995, pag. 1.

ALLEGATO A

«PROTOCOLLO N. 2

relativo agli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e l'Estonia

Articolo 1

1. La Comunità applica ai prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia i dazi elencati nell'allegato, in base alle condizioni in esso fissate, anche entro limiti quantitativi.

2. Le importazioni in Estonia di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità sono esenti da dazio. L'eventuale applicazione di un dazio da parte dell'Estonia deve prima essere approvata dal Consiglio di associazione. Qualsiasi dazio approvato non deve superare il dazio applicabile al quantitativo di prodotti agricoli utilizzati per la fabbricazione del prodotto agricolo trasformato in questione.

3. Il Consiglio di associazione decide:

- ogni ampliamento dell'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;

- ogni modifica dei dazi indicati negli allegati;

- ogni aumento o abolizione dei contingenti tariffari.

4. Il Consiglio di associazione può sostituire i dazi fissati dal presente protocollo con un regime stabilito sulla base dei rispettivi prezzi di mercato della Comunità e dell'Estonia, applicati ai prodotti agricoli effettivamente utilizzati per la fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo. Essa stabilisce l'elenco dei prodotti a cui sono applicabili tali importi, nonché l'elenco dei prodotti di base, e adotta, a tal fine, le modalità generali d'applicazione.

Articolo 2

I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti mediante decisione del Consiglio di associazione:

- qualora, negli scambi tra la Comunità e l'Estonia, i dazi applicati ai prodotti di base vengano ridotti oppure

- in seguito a riduzioni determinate da concessioni reciproche relative ai prodotti agricoli trasformati.

Le riduzioni di cui al primo trattino del primo comma vengono calcolate in funzione della parte del dazio designata come elemento agricolo, che corrisponde ai prodotti agricoli effettivamente utilizzati nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati in questione, e detratte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli di base.

Articolo 3

La Comunità e l'Estonia si comunicano il regime amministrativo adottato per i prodotti contemplati dal presente protocollo.

Tali regimi dovrebbero garantire il medesimo trattamento a tutte le parti interessate e dovrebbero essere il più semplici e flessibili possibile.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO B

«ALLEGATO V bis

Per l'importazione nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari dell'Estonia, vigono le concessioni in appresso indicate (NPF = dazio della nazione più favorita)

>SPAZIO PER TABELLA>

Allegato

Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione originari della Repubblica di Estonia, vengono stabiliti nel modo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. I prezzi minimi all'importazione, fissati al punto 1, vengono rispettati per ogni consegna. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene applicato un dazio compensatore pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.

3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dal presente allegato indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità della Repubblica di Estonia per consentir loro di rimediare alla situazione.

4. Su richiesta della Comunità o dell'Estonia, il Consiglio di associazione esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Il Consiglio di associazione adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.

5. Per incoraggiare e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, viene organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna compagna di commercializzazione nella Comunità europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro.

Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.»

ALLEGATO C

«ALLEGATO VI

>SPAZIO PER TABELLA>

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