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Document 21998A0330(01)

Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra - Protocollo n.1 relativo al regime applicabile all importazione nella Comunità dei prodotti agricoli originari della Tunisia - Protocollo n. 2 relativo al regime applicabile all importazione nella Comunità dei prodotti della pesca originari della Tunisia - Protocollo n. 3 relativo al regime applicabile all importazione in Tunisia dei prodotti agricoli originari della Comunità - Protocollo n. 4 sulla definizione della nozione di «prodotti originaire» e sui metodi di cooperazione amministrativa - Protocollo n. 5 sull assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale - Dichiarazioni comuni - Dichiarazioni

GU L 97 del 30.3.1998, p. 2–183 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
GU L 278 del 21.10.2005, p. 9–169 (CS, ET, LV, LT, HU, PL, SK, SL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1998/238/oj

Related Council decision

21998A0330(01)

Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra - Protocollo n.1 relativo al regime applicabile all importazione nella Comunità dei prodotti agricoli originari della Tunisia - Protocollo n. 2 relativo al regime applicabile all importazione nella Comunità dei prodotti della pesca originari della Tunisia - Protocollo n. 3 relativo al regime applicabile all importazione in Tunisia dei prodotti agricoli originari della Comunità - Protocollo n. 4 sulla definizione della nozione di «prodotti originaire» e sui metodi di cooperazione amministrativa - Protocollo n. 5 sull assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale - Dichiarazioni comuni - Dichiarazioni

Gazzetta ufficiale n. L 097 del 30/03/1998 pag. 0002 - 0183


ACCORDO EUROMEDITERRANEO che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in appresso denominati «Stati membri», e

LA COMUNITÀ EUROPEA,

LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

in appresso denominate «Comunità», da una parte, e

LA REPUBBLICA TUNISINA,

in appresso denominata «Tunisia», dall'altra,

CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali fra la Comunità, i suoi Stati membri e la Tunisia e dei valori che li accomunano;

CONSIDERANDO che la Comunità, gli Stati membri e la Tunisia desiderano rafforzare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocità, sul partenariato e sulla partecipazione allo sviluppo;

CONSIDERANDO l'importanza che le parti attribuiscono al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e, in particolare, al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione;

CONSIDERANDO le evoluzioni di carattere politico ed economico registrate negli ultimi anni sul continente europeo e in Tunisia;

CONSIDERANDO i notevoli progressi compiuti dalla Tunisia e dal popolo tunisino nel perseguimento dei loro obiettivi di piena integrazione dell'economia tunisina nell'economia mondiale e della partecipazione alla comunità degli Stati democratici;

CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo, imperniato sulla cooperazione e sul dialogo, per garantire la stabilità e la sicurezza nella regione euromediterranea;

CONSAPEVOLI tanto dell'importanza delle relazioni instaurate in un quadro globale euromediterraneo quanto dell'obiettivo dell'integrazione tra i paesi del Magreb;

TENENDO CONTO del diverso livello di sviluppo economico e sociale della Comunità e della Tunisia e desiderando conseguire gli obiettivi dell'associazione tramite adeguate disposizioni del presente accordo;

DESIDERANDO istituire e sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di comune interesse;

TENENDO CONTO della volontà della Comunità di fornire alla Tunisia un sostegno significativo nei suoi programmi di riforma e di adeguamento dell'economia, nonché di sviluppo sociale;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunità e dalla Tunisia a favore del libero scambio e del rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT);

DESIDERANDO instaurare una cooperazione sostenuta da un dialogo continuativo in campo economico, sociale e culturale per giungere ad una migliore comprensione reciproca;

CONVINTI che il presente accordo creerà un clima propizio allo sviluppo delle loro relazioni economiche, in particolare per quanto riguarda gli scambi e gli investimenti, strumenti indispensabili per la ristrutturazione economica e l'ammodernamento tecnologico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Tunisia, dall'altra.

2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi:

- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti che consenta di consolidare le loro relazioni in tutti i campi che esse riterranno pertinenti a tale dialogo;

- stabilire le condizioni per la liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali;

- sviluppare gli scambi e stimolare l'espansione di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti, segnatamente attraverso il dialogo e la cooperazione, per favorire lo sviluppo e la prosperità della Tunisia e del popolo tunisino;

- incoraggiare l'integrazione nel Magreb e favorire gli scambi e la cooperazione tra la Tunisia e i paesi della regione;

- promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale e finanziario.

Articolo 2

Le relazioni tra le parti, così come tutte le disposizioni del presente accordo, si fondano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituiscono un elemento essenziale dell'accordo.

TITOLO I DIALOGO POLITICO

Articolo 3

1. Si istituisce un dialogo politico continuativo tra le parti al fine di instaurare duraturi vincoli di solidarietà che contribuiranno alla prosperità, alla stabilità e alla sicurezza della regione mediterranea e svilupperanno un clima di comprensione e tolleranza tra culture.

2. Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a:

a) facilitare il riavvicinamento tra le parti attraverso lo sviluppo di una migliore comprensione reciproca e una regolare concertazione sulle questioni internazionali di reciproco interesse;

b) permettere a ciascuna delle parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell'altra;

c) promuovere il consolidamento della sicurezza e della stabilità nella regione mediterranea e in particolare nel Magreb;

d) consentire la messa a punto di iniziative comuni.

Articolo 4

Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le parti e, più in particolare, le condizioni atte a garantire la pace, la sicurezza e lo sviluppo regionale sostenendo gli sforzi finalizzati alla cooperazione, soprattutto nell'ambito del Magreb.

Articolo 5

Il dialogo politico si svolgerà a scadenze regolari e ogniqualvolta sarà necessario, in particolare

a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione;

b) a livello di alti funzionari in rappresentanza della Tunisia, da una parte, e della presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra;

c) attraverso la piena utilizzazione dei canali diplomatici, soprattutto tramite incontri convocati a scadenze regolari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;

d) se necessario, attraverso qualsiasi altra modalità che possa contribuire all'intensificazione e all'efficacia di tale dialogo.

TITOLO II LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 6

Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Tunisia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalità indicate in appresso e in conformità con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, in appresso denominati GATT.

CAPITOLO I PRODOTTI INDUSTRIALI

Articolo 7

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Tunisia diversi da quelli specificati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 8

Negli scambi tra la Comunità e la Tunisia non sono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione né tasse di effetto equivalente.

Articolo 9

I prodotti originari della Tunisia sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e dalle tasse d'effetto equivalente e senza restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente.

Articolo 10

1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte della Comunità, di un elemento agricolo all'importazione delle merci elencate nell'allegato 1 originarie della Tunisia.

Tale elemento agricolo corrisponde agli scarti tra i prezzi sul mercato della Comunità dei prodotti agricoli considerati come utilizzati nella produzione di dette merci e il prezzo delle importazioni provenienti dai paesi terzi, qualora il costo totale di tali prodotti di base sia più elevato nella Comunità. L'elemento agricolo può configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem. Tali scarti sono sostituiti, se del caso, da dazi specifici derivanti dalla tariffazione dell'elemento agricolo o da dazi ad valorem.

Le disposizioni del capitolo 2 applicabili ai prodotti agricoli si applicano, mutatis mutandis, all'elemento agricolo.

2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano alla separazione, da parte della Tunisia, di un elemento agricolo nei dazi applicabili all'importazione dei prodotti figuranti all'allegato 2 originari della Comunità. L'elemento agricolo può configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem.

Le disposizioni del capitolo II applicabili ai prodotti agricoli si applicano, mutatis mutandis, all'elemento agricolo.

3. Per i prodotti di cui all'elenco n. 1 dell'allegato 2, originari della Comunità, la Tunisia applica all'entrata in vigore dell'accordo dazi doganali all'importazione e tasse di effetto equivalente non superiore a quelle in vigore il 1° gennaio 1995, nei limiti dei contingenti tariffari indicati in tale elenco.

Nel corso dell'eliminazione dell'elemento industriale dei dazi, a norma delle disposizioni del paragrafo 4, i livelli dei dazi da applicare ai prodotti i cui contingenti tariffari saranno soppressi non potranno essere superiori a quelli in vigore al 1° gennaio 1995.

4. Per i prodotti di cui all'elenco n. 2 dell'allegato 2, originari della Comunità, la Tunisia elimina l'elemento industriale dei dazi secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3 dell'accordo per i prodotti dell'allegato 4.

Per i prodotti di cui agli elenchi n. 1 e 3 dell'allegato 2 originari della Comunità, la Tunisia elimina l'elemento industriale dei dazi secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3 dell'accordo per i prodotti dell'allegato 5.

5. Gli elementi agricoli applicati in conformità dei paragrafi 1 e 2 possono essere ridotti qualora, negli scambi tra la Comunità e la Tunisia, l'imposizione applicabile a un prodotto agricolo di base sia ridotta o qualora tali riduzioni derivino da reciproche concessioni relative ai prodotti agricoli trasformati.

6. La riduzione di cui al paragrafo 5, l'elenco dei prodotti interessati e, se del caso, i contingenti tariffari entro il cui limite si applica la riduzione sono stabiliti dal Consiglio di associazione.

Articolo 11

1. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo sono soppressi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Tunisia ai prodotti originari della Comunità diversi da quelli elencati negli allegati da 3 a 6.

2. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Tunisia ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato 3 sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario:

All'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'85 % del dazio di base.

Un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70 % del dazio di base.

Due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 55 % del dazio di base.

Tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 40 % del dazio di base.

Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 25 % del dazio di base.

Cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, i residui dazi sono eliminati.

3. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Tunisia ai prodotti originari della Comunità elencati negli allegati 4 e 5 sono progressivamente eliminati secondo i seguenti calendari:

Per i prodotti elencati nell'allegato 4:

All'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 92 % del dazio di base.

Un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'84 % del dazio di base.

Due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 76 % del dazio di base.

Tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 68 % del dazio di base.

Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60 % del dazio di base.

Cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 52 % del dazio di base.

Sei anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 44 % del dazio di base.

Sette anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 36 % del dazio di base.

Otto anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 28 % del dazio di base.

Nove anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 20 % del dazio di base.

Dieci anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 12 % del dazio di base.

Undici anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 4 % del dazio di base.

Dodici anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, i dazi rimanenti sono eliminati.

Per i prodotti elencati nell'allegato 5:

Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'88 % del dazio di base.

Cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 77 % del dazio di base.

Sei anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 66 % del dazio di base.

Sette anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 55 % del dazio di base.

Otto anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 44 % del dazio di base.

Nove anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 33 % del dazio di base.

Dieci anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 22 % del dazio di base.

Undici anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'11 % del dazio di base.

Dodici anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, i dazi rimanenti sono eliminati.

4. In caso di gravi difficoltà relative a un determinato prodotto, i calendari applicabili in conformità del paragrafo 3 possono essere sottoposti a revisione di comune accordo tra le parti a opera del comitato d'associazione, fermo restando che il calendario per il quale è stata chiesta la revisione non può essere prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione di dodici anni. Se il comitato non ha preso alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della richiesta di revisione del calendario presentata dalla Tunisia, quest'ultima può sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno.

5. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono apportare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 2 e 3 consiste nel dazio effettivamente applicato nei confronti della Comunità il 1° gennaio 1995.

6. Qualora successivamente al 1° gennaio 1995 si applichi una riduzione tariffaria erga omnes, il dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 5 a decorrere dalla data in cui si applica detta riduzione.

7. La Tunisia comunica alla Comunità i suoi dazi di base.

Articolo 12

Le disposizioni degli articoli 10, 11 e 19, lettera b) non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato 6. Il regime applicabile a tali prodotti sarà riesaminato dal Consiglio di associazione quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 13

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 14

1. La Tunisia può adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, maggiorando o reintroducendo dazi doganali.

Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà producano gravi problemi sociali.

I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Tunisia ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15 % del totale delle importazioni dalla Comunità di prodotti industriali nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.

Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore ai cinque anni, a meno che il comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo di transizione massimo di dodici anni.

Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o delle tasse o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.

La Tunisia informa il comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, su richiesta della Comunità, si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, la Tunisia presenta al comitato un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi a partire al più tardi dal termine del secondo anno dalla loro introduzione, a tassi annuali uniformi. Il comitato di associazione può decidere un calendario diverso.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quarto capoverso, il comitato di associazione può, a titolo eccezionale, per tener conto delle difficoltà attinenti alla creazione di una nuova industria, autorizzare la Tunisia a mantenere le misure già adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo di transizione di dodici anni.

CAPITOLO II PRODOTTI AGRICOLI E PRODOTTI DELLA PESCA

Articolo 15

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Tunisia elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 16

La Comunità e la Tunisia attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione nei reciproci scambi di prodotti agricoli e di prodotti della pesca.

Articolo 17

1. I prodotti agricoli e i prodotti della pesca originari della Tunisia beneficiano all'importazione nella Comunità delle disposizioni di cui rispettivamente ai protocolli n. 1 e 2.

2. I prodotti agricoli originari della Comunità beneficiano all'importazione in Tunisia delle disposizioni di cui al protocollo n. 3.

Articolo 18

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, la Comunità e la Tunisia esaminano la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunità e la Tunisia dovranno applicare a decorrere dal 1° gennaio 2001 conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 16.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo precedente e tenendo conto dei flussi di scambio dei prodotti agricoli tra le parti, nonché della particolare importanza di determinati prodotti, la Comunità e la Tunisia esaminano, nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi di reciprocità, la possibilità di accordarsi adeguate concessioni.

CAPITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 19

Fatte salve le disposizioni del GATT,

a) negli scambi tra la Comunità e la Tunisia non è introdotta alcuna nuova restrizione quantitativa all'importazione, né alcuna misura d'effetto equivalente;

b) le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicabili all'importazione negli scambi tra la Tunisia e la Comunità sono soppresse a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo;

c) la Comunità e la Tunisia non applicano alle reciproche esportazioni né dazi doganali e tasse d'effetto equivalente, né restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente.

Articolo 20

1. Qualora sia emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione delle loro politiche agricole o siano modificate le normative esistenti o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni relative all'attuazione delle loro politiche agricole, la Comunità e la Tunisia possono modificare, per i prodotti che ne costituiscono oggetto, il regime stabilito dall'accordo.

La parte che procede a tale modifica ne informa il comitato di associazione. Su richiesta dell'altra parte, il comitato di associazione si riunisce per tener conto, nel modo più opportuno, degli interessi di quest'ultima.

2. Qualora la Comunità o la Tunisia, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, esse concedono, per le importazioni originarie dell'altra parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.

3. La modifica del regime istituito dall'accordo costituirà oggetto, su richiesta dell'altra parte contraente, di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

Articolo 21

I prodotti originari della Tunisia non beneficiano all'importazione nella Comunità di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio di quelle di cui al regolamento (CEE) n. 1191/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie.

Articolo 22

1. Le due parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari dell'altra parte.

2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle due parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne indirette superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.

Articolo 23

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

2. Nell'ambito del comitato di associazione si tengono consultazioni tra le parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunità e della Tunisia sanciti dal presente accordo.

Articolo 24

Qualora una delle parti constati che negli scambi con l'altra parte si verificano pratiche di dumping, ai sensi dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essa può adottare le misure adeguate contro tali pratiche in conformità dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e della propria pertinente legislazione interna, alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 27.

Articolo 25

Qualora un prodotto sia importato in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

- pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle parti, o

- gravi problemi in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,

la Comunità o la Tunisia possono adottare le opportune misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 27.

Articolo 26

Qualora l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 19, lettera c) comporti:

i) la riesportazione verso un paese terzo di un prodotto oggetto nella parte esportatrice di restrizioni quantitative, di dazi all'esportazione o di misure o tasse d'effetto equivalente, o

ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest'ultima può adottare le opportune misure, alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 27. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono eliminate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento.

Articolo 27

1. Nel caso in cui la Comunità o la Tunisia assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficoltà di cui all'articolo 25 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, essa ne informa l'altra parte.

2. Nei casi specificati agli articoli 24, 25 e 26, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), il più rapidamente possibile la Comunità o la Tunisia fornisce al comitato di associazione tutte le informazioni utili per ricercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Nella scelta delle misure si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento del presente accordo.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al comitato di associazione dalla parte interessata e costituiscono oggetto di consultazioni periodiche, in particolare al fine di giungere alla loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

a) Per quanto riguarda l'articolo 24, la parte esportatrice dev'essere informata del caso di dumping non appena le autorità della parte importatrice aprono l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate.

b) Per quanto riguarda l'articolo 25, le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo sono notificate ai fini di un esame del comitato di associazione, che può prendere ogni decisione utile per porvi fine.

Qualora il comitato di associazione o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto è necessario per porre riparo alle difficoltà insorte.

c) Per quanto riguarda l'articolo 26, le difficoltà generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del comitato di associazione.

Il Consiglio di associazione può adottare qualsiasi decisione utile per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte esportatrice può applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato.

d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Comunità o la Tunisia può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 24, 25 e 26, le misure di salvaguardia strettamente necessarie per far fronte alla situazione. Essa ne informa immediatamente l'altra parte.

Articolo 28

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

Articolo 29

La nozione di «prodotti originari», ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa, è definita nel protocollo n. 4.

Articolo 30

Per classificare le merci negli scambi tra le parti si utilizza la nomenclatura combinata delle merci.

TITOLO III DIRITTO DI STABILIMENTO E SERVIZI

Articolo 31

1. Le parti convengono di estendere il campo di applicazione dell'accordo per comprendere il diritto di stabilimento delle società di una parte sul territorio dell'altra e la liberalizzazione della prestazione di servizi ad opera delle società di una parte a favore di destinatari dei servizi situati nell'altra parte.

2. Il Consiglio di associazione formula le raccomandazioni necessarie per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1.

Nel formulare dette raccomandazioni, il Consiglio di associazione tiene conto delle esperienze maturate applicando il reciproco riconoscimento del trattamento della nazione più favorita e i rispettivi obblighi delle parti conformemente all'Accordo generale sugli scambi di servizi allegato all'accordo che istituisce l'OMC, in appresso denominato GATS, in particolare quelle di cui all'articolo V di tale accordo.

3. Il perseguimento di detto obiettivo costituirà oggetto di un primo esame da parte del Consiglio di associazione entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 32

1. In una prima fase, le parti ribadiscono i loro rispettivi obblighi ai sensi del GATS, in particolare il reciproco riconoscimento del trattamento della nazione più favorita per i settori dei servizi contemplati da tale obbligo.

2. Conformemente al GATS, detto obbligo non si applica:

a) ai vantaggi accordati dall'una o dall'altra parte a norma delle disposizioni di un accordo quale definito all'articolo V del GATS o alle misure adottate sulla base di un siffatto accordo;

b) agli altri vantaggi accordati conformemente all'elenco delle esenzioni alla clausola della nazione più favorita allegata dall'una o dall'altra parte all'accordo GATS.

TITOLO IV PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE

CAPITOLO I PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTO DI CAPITALI

Articolo 33

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 35, le parti si impegnano ad autorizzare, in una moneta liberamente convertibile, tutti i pagamenti correnti relativi a operazioni correnti.

Articolo 34

1. Per quanto riguarda le operazioni in conto capitale, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo la Comunità e la Tunisia garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti in Tunisia effettuati da società costituite secondo la normativa in vigore, nonché la liquidazione e il rimpatrio dei profitti di detti investimenti e di qualsiasi beneficio che ne derivi.

2. Le parti si consultano reciprocamente per facilitare il movimento dei capitali tra la Comunità e la Tunisia e per liberalizzarlo integralmente quando ricorreranno le necessarie condizioni.

Articolo 35

Qualora uno o più Stati membri della Comunità o la Tunisia abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Tunisia, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e agli articoli VIII e XIV degli Statuti del Fondo monetario internazionale, misure restrittive di durata limitata alle operazioni correnti, la cui portata non deve eccedere quella strettamente necessaria per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o la Tunisia, secondo il caso, ne informa immediatamente l'altra parte e le presenta il più rapidamente possibile un calendario per l'abolizione di tali misure.

CAPITOLO II CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE

Articolo 36

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e la Tunisia:

a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

b) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Tunisia, o in una sua parte sostanziale;

c) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza, salvo deroga autorizzata ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle norme stabilite negli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità europea e, per i prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, delle norme di cui agli articoli 65 e 66 di tale trattato, nonché delle norme relative agli aiuti pubblici, ivi compreso il diritto derivato.

3. Entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione adotta le normative necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2.

Fino all'adozione delle normative di cui sopra, si applicano quali norme di attuazione del paragrafo 1, lettera c) e delle parti corrispondenti del paragrafo 2 le disposizioni dell'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

4. a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettera c) le parti convengono che durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Tunisia sia valutato tenendo conto del fatto che tale paese è assimilato alle regioni della Comunità di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea.

Nel corso di tale periodo, la Tunisia è autorizzata in via eccezionale, per quanto riguarda i prodotti di acciaio contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, a concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che:

- gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, alla fine del periodo di ristrutturazione;

- l'importo e la consistenza degli aiuti siano limitati alla misura strettamente necessaria per ripristinare tale vitalità e siano progressivamente ridotti;

- il programma di ristrutturazione sia connesso ad un piano globale di razionalizzazione della capacità in Tunisia.

Il Consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica della Tunisia, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi quinquennali.

b) Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra parte sull'importo totale e sulla distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico.

5. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo II:

- il paragrafo 1, lettera c) non si applica;

- le pratiche contrarie al paragrafo 1, lettera a) devono essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26/1962 del Consiglio.

6. Se la Comunità o la Tunisia ritengono che una pratica sia incompatibile con il paragrafo 1 del presente articolo, e

- tale pratica non è adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o

- in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno all'altra parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi,

esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione al comitato di associazione.

Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, tali misure opportune possono, qualora si applichi in materia l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essere adottate soltanto in conformità delle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le parti.

7. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate in conformità del paragrafo 3, le parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale e dal segreto aziendale.

Articolo 37

Gli Stati membri e la Tunisia adeguano progressivamente, senza pregiudizio degli impegni assunti in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano più discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e della Tunisia rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il comitato di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

Articolo 38

Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinché, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottata né mantenuta alcuna misura che possa ripercuotersi sugli scambi tra la Comunità e la Tunisia in senso contrario agli interessi delle parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, di compiti particolari assegnati a tali imprese.

Articolo 39

1. Le parti assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti.

2. L'attuazione del presente articolo e dell'allegato 7 è periodicamente esaminata dalle parti. In caso di difficoltà nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale che si ripercuotano sugli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Articolo 40

1. Le parti adottano le disposizioni atte a promuovere l'utilizzo, da parte della Tunisia, delle normative tecniche della Comunità e delle norme europee relative alla qualità dei prodotti industriali e agroalimentari, nonché le procedure di certificazione.

2. Sulla base dei principi di cui al paragrafo 1, le parti concludono accordi di reciproco riconoscimento delle certificazioni, quando ricorrono le necessarie condizioni.

Articolo 41

1. Le parti si prefiggono l'obiettivo della reciproca e progressiva liberalizzazione degli appalti pubblici.

2. Il Consiglio di associazione adotta le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

TITOLO V COOPERAZIONE ECONOMICA

Articolo 42 Obiettivi

1. Le parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica, nel reciproco interesse e nello spirito di partenariato cui si ispira il presente accordo.

2. Obiettivo della cooperazione economica è sostenere l'azione della Tunisia per favorirne un duraturo sviluppo economico e sociale.

Articolo 43 Ambito di applicazione

1. La cooperazione interesserà in via prioritaria i settori di attività in cui sono presenti condizionamenti o difficoltà interne, o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'insieme dell'economia tunisina e specialmente degli scambi tra la Tunisia e la Comunità.

2. La cooperazione, inoltre, privilegerà i settori che possono favorire il ravvicinamento dell'economia della Tunisia e della Comunità, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro.

3. La cooperazione promuoverà l'integrazione economica intramagrebina attraverso l'attuazione di qualsiasi misura che possa concorrere allo sviluppo di tali relazioni intramagrebine.

4. Della cooperazione costituirà parte integrante, nel quadro dell'attuazione dei diversi aspetti della cooperazione economica, la tutela dell'ambiente e degli equilibri ecologici.

5. Se del caso, le parti determinano, di comune accordo, altri settori di cooperazione economica.

Articolo 44 Strumenti e modalità

La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso:

a) un dialogo economico a scadenze regolari tra le due parti, che copre tutti i settori della politica macroeconomica;

b) scambi di informazioni e comunicazioni;

c) iniziative di consulenza, scambi di esperti e formazione;

d) l'esecuzione di iniziative congiunte;

e) l'assistenza tecnica, amministrativa e regolamentare.

Articolo 45 Cooperazione regionale

Al fine di consentire al presente accordo di sviluppare appieno i suoi effetti, le parti si impegnano a favorire ogni tipo di iniziativa a impatto regionale o che associ altri paesi terzi e che riguardi in particolare

a) il commercio intraregionale a livello del Magreb;

b) il settore dell'ambiente;

c) lo sviluppo delle infrastrutture economiche;

d) la ricerca scientifica e tecnologica;

e) il settore della cultura;

f) le questioni doganali;

g) le istituzioni regionali e l'attuazione di programmi e politiche comuni o armonizzati.

Articolo 46 Istruzione e formazione

La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

a) definire gli strumenti per giungere a un sostanziale miglioramento della situazione nel settore dell'istruzione e della formazione, fra cui la formazione professionale;

b) più in particolare, promuovere l'accesso della popolazione femminile all'istruzione, ivi compreso l'insegnamento tecnico e superiore e la formazione professionale;

c) favorire l'instaurazione di vincoli duraturi tra organismi specializzati delle parti al fine di mettere in comune e scambiare esperienze e risorse.

Articolo 47 Cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica

La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

a) favorire l'instaurazione di vincoli permanenti tra le comunità scientifiche delle due parti, in particolare attraverso:

- l'accesso della Tunisia ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico, conformemente alle disposizioni comunitarie relative alla partecipazione di paesi terzi a detti programmi;

- la partecipazione della Tunisia alle reti di cooperazione decentrata;

- la promozione delle sinergie tra la formazione e la ricerca;

b) consolidare la capacità di ricerca della Tunisia;

c) stimolare l'innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove tecnologie e di know-how;

d) promuovere tutte le iniziative finalizzate a creare sinergie d'impatto regionale.

Articolo 48 Ambiente

La cooperazione punta a prevenire il degrado dell'ambiente e a migliorare la sua qualità, a tutelare la salute umana e a favorire l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo duraturo.

Le parti convengono di cooperare in particolare nei seguenti settori:

a) qualità del suolo e delle acque;

b) conseguenze dello sviluppo, in particolare dello sviluppo industriale (sicurezza degli impianti, segnatamente per quanto riguarda i rifiuti);

c) controllo e prevenzione dell'inquinamento marino.

Articolo 49 Cooperazione industriale

La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

a) promuovere la cooperazione tra gli operatori economici delle parti, anche nel quadro dell'accesso della Tunisia a delle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese o a delle reti di cooperazione decentrata;

b) sostenere i programmi di ammodernamento e di ristrutturazione dell'industria, ivi compresa l'industria agroalimentare, intrapresi dal settore pubblico e privato tunisini;

c) promuovere lo sviluppo di un clima favorevole all'iniziativa privata per stimolare e diversificare le produzioni destinate ai mercati locali e di esportazione;

d) valorizzare le risorse umane e il potenziale industriale della Tunisia attraverso un migliore utilizzo delle politiche di innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico;

e) facilitare l'accesso al credito per il finanziamento degli investimenti:

Articolo 50 Promozione e tutela degli investimenti

La cooperazione punta a creare un clima favorevole ai flussi di investimenti e si realizza in particolare attraverso:

a) l'istituzione di procedure armonizzate e semplificate, di meccanismi di investimento congiunto (soprattutto tra piccole e medie imprese), nonché di dispositivi atti a individuare le opportunità di investimento e a fornire informazioni al riguardo;

b) se del caso, la definizione di un quadro giuridico che favorisca gli investimenti, in particolare attraverso la conclusione, tra la Tunisia e gli Stati membri, di accordi di tutela degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione.

Articolo 51 Cooperazione in materia di normalizzazione e di valutazione della conformità

Le parti cooperano al fine di sviluppare:

a) l'utilizzo delle norme comunitarie nel settore della normalizzazione, della metrologia, della gestione e della garanzia della qualità e della valutazione della conformità;

b) l'adeguamento dei laboratori tunisini che consenta di concludere, in futuro, accordi di reciproco riconoscimento nel campo della valutazione della conformità;

c) le strutture tunisine responsabili della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, della normalizzazione e della qualità.

Articolo 52 Ravvicinamento delle legislazioni

Obiettivo della cooperazione è aiutare la Tunisia a ravvicinare la sua legislazione a quella della Comunità nei settori contemplati dal presente accordo.

Articolo 53 Servizi finanziari

Obiettivo della cooperazione è favorire il ravvicinamento di regole e norme comuni, tra l'altro al fine di:

a) consolidare e ristrutturare i settori finanziari della Tunisia;

b) migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti, di vigilanza, di regolamentazione dei servizi finanziari e di controllo finanziario della Tunisia.

Articolo 54 Agricoltura e pesca

La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

a) l'ammodernamento e la ristrutturazione dei settori dell'agricoltura e della pesca, anche attraverso l'ammodernamento delle infrastrutture e delle attrezzature, lo sviluppo di tecniche di confezionamento e immagazzinamento e il miglioramento dei circuiti di distribuzione e di commercializzazione privati;

b) la diversificazione delle produzioni e degli sbocchi all'estero;

c) la cooperazione in campo sanitario e fitosanitario e nel settore delle tecniche di coltura.

Articolo 55 Trasporti

La cooperazione si prefigge:

a) la ristrutturazione e l'ammodernamento delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali di comune interesse in relazione con le grandi direttrici di comunicazione transeuropee;

b) la definizione e l'applicazione di standard di funzionamento paragonabili a quelli in vigore nella Comunità;

c) il rinnovamento delle attrezzature tecniche in linea con tali standard comunitari, più in particolare per quanto riguarda il trasporto multimodale, la containerizzazione e il trasbordo;

d) il progressivo miglioramento delle condizioni di transito stradale e della gestione degli aeroporti, del traffico aereo e delle ferrovie.

Articolo 56 Telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione

Le iniziative di cooperazione si orientano in particolare verso:

a) il contesto generale delle telecomunicazioni;

b) la normalizzazione, i collaudi di conformità e la certificazione in materia di tecnologia dell'informazione e di telecomunicazioni;

c) la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione, in particolare nel campo delle reti e delle loro interconnessioni (Reti digitali di servizi integrati, ISDN, Interscambio di dati elettronici, EDI);

d) lo stimolo della ricerca e della definizione di nuovi mezzi di comunicazione e di tecnologie dell'informazione al fine di sviluppare il mercato delle attrezzature, dei servizi e delle applicazioni connesse alle tecnologie dell'informazione e alle comunicazioni, ai servizi e alle installazioni.

Articolo 57 Energia

Le iniziative di cooperazione riguardano in particolare:

a) le energie rinnovabili;

b) la promozione del risparmio energetico;

c) la ricerca applicata relativa alle reti di banche-dati tra operatori economici e sociali delle due parti;

d) il sostegno ai programmi di ammodernamento e di sviluppo delle reti energetiche e delle loro interconnessioni con le reti della Comunità.

Articolo 58 Turismo

La cooperazione mira a sviluppare il settore turistico, in particolare per quanto riguarda:

a) la gestione degli alberghi e la qualità delle prestazioni nei vari mestieri legati al settore alberghiero;

b) lo sviluppo del marketing;

c) il potenziamento del turismo giovanile.

Articolo 59 Cooperazione nel settore doganale

1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza delle disposizioni relative al settore degli scambi e della correttezza commerciale e riguarda in particolare:

a) la semplificazione dei controlli e delle procedure doganali;

b) l'introduzione del documento amministrativo unico e di una connessione tra i regimi di transito della Comunità e della Tunisia.

2. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare agli articoli 61 e 62, le autorità amministrative delle parti contraenti si prestano reciproca assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 5.

Articolo 60 Cooperazione nel settore statistico

La cooperazione è finalizzata al ravvicinamento delle metodologie utilizzate dalle parti e all'impiego dei dati statistici relativi a tutti i settori contemplati dal presente accordo che si prestino all'elaborazione di statistiche.

Articolo 61 Riciclaggio del denaro

1. Le parti convengono della necessità di adoperarsi e di cooperare per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività criminali in generale e dal traffico illecito di stupefacenti in particolare.

2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica finalizzata all'adozione di norme adeguate per combattere il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, ivi compresa la Task Force internazionale «Azione finanziaria» (FATF).

Articolo 62 Lotta contro gli stupefacenti

1. La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

a) rendere più efficaci le politiche e le misure applicative destinate a contrastare la produzione, l'offerta e il traffico illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope;

b) eliminare ogni consumo illecito di tali prodotti.

2. Le parti definiscono congiuntamente, conformemente alla rispettiva legislazione, le strategie e i metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, costituiscono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento.

Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private competenti, le organizzazioni internazionali in collaborazione con il governo della Repubblica tunisina e le istanze interessate della Comunità e dei suoi Stati membri.

3. La cooperazione riguarda, in particolare, i seguenti settori:

a) creazione o rafforzamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e il reinserimento dei tossicodipendenti;

b) attuazione di progetti di prevenzione, di informazione, di formazione e di ricerca epidemiologica;

c) definizione di norme relative alla prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, equivalenti a quelle adottate dalla Comunità e dagli organismi internazionali competenti, in particolare la «Chemical Action Task Force» (CATF).

Articolo 63

Le due parti determinano congiuntamente le modalità necessarie per l'attuazione della cooperazione nei settori di cui al presente titolo.

TITOLO VI COOPERAZIONE SOCIALE E CULTURALE

CAPITOLO I DISPOSIZIONI RELATIVE AI LAVORATORI

Articolo 64

1. Ogni Stato membro concede ai lavoratori di cittadinanza tunisina occupati nel suo territorio un regime che, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento, è caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità rispetto ai propri cittadini.

2. Ogni lavoratore tunisino, autorizzato a svolgere un'attività professionale salariata sul territorio di uno Stato membro a titolo temporaneo, beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione.

3. La Tunisia concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio.

Articolo 65

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza tunisina ed i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati.

L'espressione «previdenza sociale» copre gli aspetti della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di malattia e di maternità, di invalidità, di vecchiaia, di reversibilità, le prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennità in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e le prestazioni familiari.

La presente disposizione, tuttavia, non può avere l'effetto di rendere applicabili le altre norme sul coordinamento previste dalla normativa comunitaria basata sull'articolo 51 del trattato CE, se non alle condizioni stabilite nell'articolo 67 del presente accordo.

2. Detti lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, d'invalidità e di reversibilità, le prestazioni familiari, le prestazioni in caso di malattia e di maternità, nonché delle cure per loro e per i loro familiari che risiedono nella Comunità.

3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all'interno della Comunità.

4. Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Tunisia, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e delle rendite di vecchiaia, di reversibilità e per infortuni sul lavoro o malattia professionale, nonché di invalidità, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, fatta eccezione per le prestazioni speciali a carattere non contributivo.

5. La Tunisia concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati sul suo territorio e ai loro familiari un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.

Articolo 66

Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai cittadini di una delle parti che risiedono o lavorano illegalmente nel territorio del paese ospite.

Articolo 67

1. Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione adotta le disposizioni per l'applicazione dei principi enunciati nell'articolo 65.

2. Il Consiglio di associazione precisa le modalità di una cooperazione amministrativa che offra le garanzie di gestione e di controllo necessarie all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 68

Le disposizioni emanate dal Consiglio di associazione a norma dell'articolo 67 non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano la Tunisia e gli Stati membri, qualora essi prevedano un regime più favorevole per i cittadini tunisini o per i cittadini degli Stati membri.

CAPITOLO II DIALOGO IN CAMPO SOCIALE

Articolo 69

1. Tra le parti si instaura un dialogo periodico su tutti gli aspetti del settore sociale cui esse siano interessate.

2. Tale dialogo serve a ricercare gli strumenti e le modalità attraverso i quali realizzare dei progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parità di trattamento e l'integrazione sociale dei cittadini della Tunisia e della Comunità che risiedono legalmente sul territorio degli Stati ospiti.

3. Il dialogo riguarda in particolare tutti i problemi relativi:

a) alle condizioni di vita e di lavoro delle comunità immigrate;

b) all'emigrazione;

c) all'immigrazione clandestina e alle condizioni di rimpatrio delle persone la cui situazione è irregolare rispetto alla legislazione in materia di soggiorno e di stabilimento di applicazione nel paese ospite;

d) alle azioni e ai programmi per la promozione della parità di trattamento tra cittadini della Tunisia e della Comunità, della reciproca conoscenza delle culture e delle civilità, dello sviluppo della tolleranza e dell'abolizione delle discriminazioni.

Articolo 70

Il dialogo nel settore sociale avviene agli stessi livelli e secondo le stesse modalità di quelli previsti al titolo I del presente accordo, che può anche essere utilizzato come quadro di riferimento.

CAPITOLO III AZIONI DI COOPERAZIONE IN CAMPO SOCIALE

Articolo 71

Per consolidare la cooperazione tra le parti in campo sociale, si istituiscono azioni e programmi relativi a qualsiasi argomento di interesse per esse.

Rivestono a questo proposito carattere prioritario le seguenti azioni:

a) la riduzione della pressione migratoria, in particolare attraverso la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo della formazione nelle zone di emigrazione;

b) il reinserimento delle persone rimpatriate a causa del carattere illegale della loro situazione rispetto alla legislazione dello Stato in questione;

c) la promozione del ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, in particolare attraverso l'istruzione e i media, nel contesto della relativa politica tunisina;

d) lo sviluppo e consolidamento dei programmi tunisini di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino;

e) il miglioramento del sistema di protezione sociale;

f) il miglioramento del sistema di copertura sanitaria;

g) il miglioramento delle condizioni di vita nelle zone svantaggiate a forte concentrazione demografica;

h) l'attuazione e il finanziamento di programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani d'origine europea e tunisina residenti negli Stati membri per promuovere la reciproca conoscenza delle culture e favorire la tolleranza.

Articolo 72

Le azioni di cooperazione possono essere realizzate in coordinamento con gli Stati membri e con gli organismi internazionali competenti.

Articolo 73

Entro il termine del primo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione crea un gruppo di lavoro incaricato di valutare in modo permanente e a scadenze regolari l'attuazione delle disposizioni dei capitoli I-III.

CAPITOLO IV COOPERAZIONE IN CAMPO CULTURALE

Articolo 74

1. Al fine di migliorare la reciproca conoscenza e comprensione, e tenendo conto delle azioni già svolte, le parti si impegnano nel rispetto reciproco delle culture a definire meglio le condizioni di un dialogo culturale duraturo e a promuovere tra loro una cooperazione culturale continuativa, dalla quale non sia escluso a priori alcun settore di attività.

2. Nella definizione delle azioni e dei programmi di cooperazione, nonché delle attività congiunte, le parti dedicano particolare attenzione al pubblico giovanile e agli strumenti di espressione e di comunicazione scritti e audiovisivi, alle questioni attinenti alla tutela del patrimonio e alla diffusione della produzione culturale.

3. Le parti convengono che i programmi di cooperazione culturale esistenti nella Comunità o in uno o più Stati membri possano essere estesi alla Tunisia.

TITOLO VII COOPERAZIONE FINANZIARIA

Articolo 75

Al fine di contribuire alla piena attuazione degli obiettivi dell'accordo, si istituisce una cooperazione finanziaria a favore della Tunisia secondo le modalità e con gli strumenti finanziari adeguati.

Dette modalità sono stabilite di comune accordo tra le parti tramite gli strumenti più opportuni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.

Gli ambiti di applicazione di tale cooperazione, oltre agli aspetti contemplati ai titoli V e VI del presente accordo, sono, più in particolare, i seguenti:

- agevolazione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia;

- adeguamento delle infrastrutture economiche;

- promozione degli investimenti privati e delle attività generatrici di posti di lavoro;

- adeguamento alle conseguenze sull'economia tunisina della progressiva istituzione di una zona di libero scambio, in particolare per quanto riguarda l'adeguamento e la riconversione dell'industria;

- misure di accompagnamento delle politiche istituite nei settori sociali.

Articolo 76

Nel quadro degli strumenti comunitari destinati a sostenere il programma di adeguamento strutturale nei paesi mediterranei, e in stretto coordinamento con le autorità tunisine e gli altri donatori, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali, la Comunità studierà gli strumenti più adeguati per sostenere le politiche strutturali della Tunisia finalizzate a ristabilire i grandi equilibri finanziari e a creare un ambiente economico propizio all'accelerazione della crescita, assicurandosi nel contempo di migliorare il benessere sociale della popolazione.

Articolo 77

Per garantire un'impostazione coordinata nei confronti dei problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che potrebbero derivare dalla progressiva attuazione delle disposizioni dell'accordo, le parti seguono con particolare attenzione l'evoluzione dei reciproci scambi commerciali e delle relazioni finanziarie tra la Comunità e la Tunisia nel quadro del dialogo economico continuativo istituito ai sensi del titolo V.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 78

È istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedono, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno.

Esso esamina le questioni importanti inerenti al presente accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Articolo 79

1. Il Consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da membri del governo della Repubblica tunisina, dall'altra.

2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno.

3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.

4. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo della Repubblica tunisina, secondo le disposizioni da stabilirsi nel suo regolamento interno.

Articolo 80

Ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti dal presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni.

Le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

Le decisioni e raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le parti.

Articolo 81

1. È istituito un comitato di associazione, incaricato della gestione dell'accordo fatte salve le competenze attribuite al Consiglio.

2. Il Consiglio di associazione può delegare al comitato la totalità o una parte delle proprie competenze.

Articolo 82

1. Il comitato di associazione che si riunisce a livello di funzionari è composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da rappresentanti del governo della Repubblica tunisina, dall'altra.

2. Il comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno.

3. Il comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della presidenza del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante del governo della Repubblica tunisina.

In linea di massima, il comitato di associazione si riunisce a turni alterni nella Comunità e in Tunisia.

Articolo 83

Il comitato di associazione è abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonché nei settori per i quali il Consiglio gli ha delegato le proprie competenze.

Le decisioni sono adottate di comune accordo tra le parti e sono vincolanti per le parti, che sono tenute ad adottare le misure necessarie per la loro esecuzione.

Articolo 84

Il Consiglio di associazione può decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione dell'accordo.

Articolo 85

Il Consiglio di associazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e la Camera dei Deputati della Repubblica tunisina, nonché tra il Comitato economico e sociale della Comunità e il Consiglio economico e sociale della Repubblica tunisina.

Articolo 86

1. Ciascuna delle parti può sottoporre al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. Il Consiglio di associazione può risolvere la controversia mediante una decisione.

3. Ciascuna delle parti è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.

4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle parti della controversia.

Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale.

Articolo 87

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte contraente di adottare qualsiasi misura:

a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;

b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

c) ritenute essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 88

Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- il regime applicato dalla Repubblica tunisina nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società;

- il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Repubblica tunisina non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra i cittadini tunisini o le loro società.

Articolo 89

Nessuna disposizione dell'accordo avrà come effetto:

- di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle parti in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta parte sia tenuta;

- di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle parti, di qualsiasi misura destinata a evitare la frode o l'evasione fiscale;

- di ostacolare il diritto di una parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica per quanto riguarda la loro residenza.

Articolo 90

1. Le parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.

2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, essa può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento del presente accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

Articolo 91

I protocolli 1-5 e gli allegati 1-7, nonché le dichiarazioni, costituiscono parte integrante dell'accordo.

Articolo 92

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 298A0330(01).1

Ai fini del presente accordo, per «parti» si intende la Comunità, gli Stati membri, o la Comunità e i suoi Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, da una parte, e la Tunisia, dall'altra.

Articolo 93

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra parte. L'accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di tale notifica.

Articolo 94

Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, da una parte, e al territorio della Repubblica tunisina, dall'altra.

Articolo 95

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 96

1. Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le loro rispettive procedure.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

2. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, nonché l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica tunisina, firmati a Tunisi il 25 aprile 1976.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende juli nitten hundrede og fem og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá åöôÜ Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ðÝíôå.

Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli nittonhundranittiofem.

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Für die Bundesrepublik Deutschland

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Por el Reino de España

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Pour la République française

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Thar ceann na hÉireann

For Ireland

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Per la Repubblica italiana

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Für die Republik Österreich

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Pela República Portuguesa

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Suomen tasavallan puolesta

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

För Konungariket Sverige

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

ALLEGATO 1

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO 2

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO 3

Codici NC

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8413812

8413819

8415100

8415811

8415820

8418100

8418210

8418220

8418300

8418400

8418500

8418610

8418691

8418692

8418693

8418910

8419811

8421230

8421310

8422400

8423810

8423820

8424100

8424811

8424819

8425421

8425429

8426110

8428100

8432100

8432210

8432290

8432401

8432409

8433400

8436210

8450110

8450120

8450190

8452400

8462390

8465100

8465910

8465920

8465950

8474311

8481102

8481809

8484901

8501201

8501209

8501400

8501519

8501521

8501529

8502110

8502120

8502130

8504100

8504210

8504220

8504319

8504320

8504330

8504340

8504401

8506110

8506120

8506130

8506190

8507100

8507200

8507903

8515390

8516102

8516290

8516601

8517109

8528100

8528200

8529101

8529102

8529901

8529904

8531100

8536201

8536300

8536491

8536501

8536509

8536611

8536691

8536901

8536902

8537100

8537200

8539221

8544112

8544201

8544209

8544410

8544491

8544499

8544511

8544519

8544593

8544599

8544603

8544609

8607110

8609001

8609009

8701200

8702100

8704212

8704219

8704230

8704311

8708310

8708800

8708910

8708920

8708992

8708993

8711101

8711109

8711201

8711209

8712001

8712009

8714110

8714191

8714192

8714193

8714194

8714195

8714200

8714910

8714920

8714950

8714991

8714992

8715001

8716100

8716200

8716310

8716390

8716400

8716800

9003110

9003191

9003199

9003900

9004109

9004902

9004909

9017101

9018310

9028202

9028301

9102110

9102120

9102190

9102210

9102290

9102910

9102990

9401200

9401300

9401400

9401500

9401610

9401690

9401710

9401790

9401809

9402101

9403100

9403201

9403202

9403209

9403300

9403400

9403500

9403600

9403700

9403800

9404100

9404210

9404290

9404300

9404900

9502100

9503410

9503490

9503500

9503600

9503700

9503800

9503900

9506620

9608102

9608109

9608202

9608399

9608509

9608991

9609100

9612100

ALLEGATO 6

Codici NC

0403900

0403100

1902110

1902190

1902200

1902300

1902400

1905100

1905200

1905300

1905400

1905901

1905902

1905909

2102100

2102200

2102300

2201100

2201900

5701101

5701102

5701103

5701109

5701901

5701902

5701903

5701909

5702100

5702310

5702320

5702390

5702410

5702420

5702490

5702510

5702520

5702590

5702910

5702920

5702990

5705000

5804300

5805000

6307100

6309000

ALLEGATO 7 relativo alla proprietà intellettuale, industriale e commerciale

1. Entro il termine del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, la Tunisia aderirà alle seguenti convenzioni multilaterali sulla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale:

- Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);

- Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);

- Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);

- Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (atto di Ginevra, 1991);

- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977).

2. Il consiglio di associazione può decidere che il paragrafo 1 del presente allegato si applichi ad altre convenzioni multilaterali in questo settore. In questo contesto, la Tunisia si adopererà per aderire, in particolare, alle convenzioni delle quali sono parti gli Stati membri della Comunità.

3. Le parti contraenti confermano l'importanza da esse riconosciuta al rispetto degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

- Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967 - Unione di Parigi);

- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi del 24 luglio 1971).

PROTOCOLLO N. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Tunisia

Articolo 1

1. I prodotti figuranti in allegato originari della Tunisia sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e in allegato.

2. I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti, secondo i prodotti, nelle proporzioni indicate per ciascun prodotto nella colonna a).

Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna a) e nella colonna c) di cui al paragrafo 3 si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem.

3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti di contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto nella colonna b).

Per i quantitativi importati in eccesso ai contingenti, i dazi della tariffa doganale comune sono ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna c).

4. Per alcuni altri prodotti esenti da dazi doganali, si fissano dei quantitativi di riferimento, indicati nella colonna d).

Se le importazioni di un prodotto superano il quantitativo di riferimento, la Comunità può, tenendo conto del bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, assoggettare il prodotto in questione a contingente tariffario comunitario per un volume pari al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, il dazio della tariffa doganale comune è, secondo i prodotti, applicato nella sua totalità o ridotto nelle proporzioni indicate alla colonna c) per i quantitativi importati eccedenti il contingente.

5. Per alcuni prodotti di cui ai paragrafi 3 e 4 e indicati alla colonna e), agli importi dei contingenti o dei quantitativi di riferimento sono apportati quattro aumenti uguali, pari al 3 % di detti importi, ogni anno, dal 1° gennaio 1997 al 1° gennaio 2000.

6. Per alcuni prodotti diversi da quelli di cui ai paragrafi 3 e 4 e indicati alla colonna e), la Comunità può fissare un quantitativo di riferimento ai sensi del paragrafo 4 se, in base al bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, constata che i quantitativi importati rischiano di creare difficoltà sul mercato comunitario. Se successivamente il prodotto è assoggettato a un contingente tariffario, nelle condizioni indicate al paragrafo 4, il dazio della tariffa doganale comune è, secondo i prodotti, applicato nella sua totalità o ridotto nelle proporzioni indicate alla colonna c) per i quantitativi importati eccedenti il contingente.

Articolo 2

Per i vini di uve fresche della voce 2204 della nomenclatura combinata originari della Tunisia che beneficiano di una denominazione d'origine, le disposizioni dell'articolo 1 si applicano ai vini presentati in recipienti contenenti non più di due litri e che hanno un titolo alcolometrico acquisito non superiore a 15 % vol.

Conformemente alla legislazione tunisina, questi vini portano le denominazioni seguenti: Coteaux de Teboura, Coteaux d'Utique, Sidi Salem, Kelibia, Thibar, Mornag, Grand cru Mornag.

Articolo 3

1. Per ogni campagna, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 1999, e nel limite di un quantitativo di 46 000 tonnellate per campagna, si percepisce un dazio doganale di 7,81 ECU/100 kg all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato, delle sottovoci 1509 10 10 e 1509 10 90 della nomenclatura combinata, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità.

2. Se le importazioni di olio d'oliva effettuate nel quadro di questo regime rischiano di arrecare pregiudizio all'equilibrio del mercato della Comunità europea, in particolare a causa degli obblighi assunti dalla Comunità in relazione a questo prodotto nel quadro della OMC, l'Unione europea può adottare le misure opportune per porre rimedio a tale situazione.

3. Le parti riesamineranno la situazione nel corso del secondo semestre del 1999 al fine di fissare il regime da adottare a decorrere dal 1° gennaio 2000.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

PROTOCOLLO N. 2 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti della pesca originari della Tunisia

Articolo unico

I prodotti elencati qui di seguito originari della Tunisia sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali.

>SPAZIO PER TABELLA>

PROTOCOLLO N. 3 relativo al regime applicabile all'importazione in Tunisia di prodotti agricoli originari della Comunità

Articolo unico

Per i prodotti originari della Comunità elencati in allegato, i dazi doganali all'importazione in Tunisia non sono superiori a quelli indicati alla colonna a) nei limiti dei contingenti tariffari indicati alla colonna b).

>SPAZIO PER TABELLA>

PROTOCOLLO n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente protocollo

a) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, inclusi il montaggio e le operazioni specifiche;

b) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente, parte ecc. impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d) per «merci» si intendono sia i materiali, sia i prodotti;

e) per «valore in dogana» si intende il valore determinato in conformità dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo sul valore in dogana dell'OMC);

f) per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, ivi compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate in caso di esportazione del prodotto ottenuto;

g) per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione;

h) per «valore dei materiali originari» si intende il valore in dogana di detti materiali, come definito alla lettera g), che si applica mutatis mutandis;

i) per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (qui di seguito denominato «sistema armonizzato» o «SA»);

j) con il termine «classificato» si intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

k) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un titolo di trasporto unico che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura

TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2 Criteri d'origine

Ai fini dell'applicazione dell'accordo e fatte salve le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 del presente protocollo, si considerano:

1) prodotti originari della Comunità:

a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo;

b) i prodotti ottenuti nella Comunità contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del presente protocollo;

2) prodotti originari della Tunisia:

a) i prodotti totalmente ottenuti in Tunisia ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo;

b) i prodotti ottenuti in Tunisia contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Tunisia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del presente protocollo.

Articolo 3 Cumulo bilaterale

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i prodotti originari della Tunisia ai sensi del presente protocollo sono considerati prodotti originari della Comunità e non si richiede che tali prodotti siano stati oggetto, nella Comunità, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 8 del presente protocollo.

2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i prodotti originari della Comunità ai sensi del presente protocollo sono considerati prodotti originari della Tunisia e non si richiede che tali prodotti siano stati oggetto, in Tunisia, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 8 del presente protocollo.

Articolo 4 Cumulo con materiali originari dell'Algeria o del Marocco

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, i materiali originari dell'Algeria o del Marocco ai sensi del protocollo n. 2 allegato agli accordi tra la Comunità e questi paesi si considerano materiali originari della Comunità e non è necessario che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle di cui all'articolo 8 del presente protocollo.

2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, i materiali originari dell'Algeria o del Marocco ai sensi del protocollo n. 2 allegato agli accordi tra la Comunità e questi paesi si considerano materiali originari della Tunisia e non è necessario che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle di cui all'articolo 8 del presente protocollo.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 relative ai materiali originari dell'Algeria si applicano unicamente a condizione che gli scambi effettuati tra la Comunità e l'Algeria e quelli tra la Tunisia e l'Algeria siano disciplinati da norme d'origine identiche.

4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 relative ai materiali originari del Marocco si applicano unicamente a condizione che gli scambi effettuati tra la Comunità e il Marocco e quelli tra la Tunisia e il Marocco siano disciplinati da norme d'origine identiche.

Articolo 5 Cumulo della lavorazione o delle trasformazioni

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Tunisia oppure, qualora siano soddisfatte le condizioni specificate all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, in Algeria o in Marocco, si considerano effettuate nella Comunità se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni nella Comunità.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità oppure, qualora ricorrano le condizioni specificate all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, in Algeria o in Marocco, si considerano effettuate in Tunisia se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni in Tunisia.

3. Qualora, in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i prodotti originari siano ottenuti in due o più degli Stati di cui alle presenti disposizioni o nella Comunità, tali prodotti si considerano originari dello Stato o della Comunità dove è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che detta lavorazione o trasformazione vada al di là di quelle di cui all'articolo 8.

Articolo 6 Prodotti totalmente ottenuti

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a), si considerano «totalmente ottenuti» nella Comunità o in Tunisia:

a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino o oceanico;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali ivi allevati;

e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;

g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);

h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manufatturiere ivi effettuate;

j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k) le merci ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a j).

2. Le espressioni «loro navi» e «loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

- che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro o in Tunisia,

- che battono bandiera di uno Stato membro o della Tunisia,

- che appartengono almeno per metà a cittadini degli Stati membri o della Tunisia o ad una società la cui sede principale è situata in uno Stato membro o in Tunisia, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati membri o della Tunisia e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a Stati membri, alla Tunisia, a loro enti pubblici o cittadini,

- il cui comandante ed i cui ufficiali sono tutti cittadini degli Stati membri o della Tunisia,

- e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini degli Stati membri o della Tunisia.

3. Nella misura in cui gli scambi tra la Tunisia o la Comunità e l'Algeria o il Marocco sono retti da norme d'origine identiche, le espressioni «loro navi» e «loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si applicano anche alle navi e alle navi officina algerine e marocchine ai sensi delle disposizioni del paragrafo 2.

4. Le espressioni «la Tunisia» e «la Comunità» comprendono anche le acque territoriali della Tunisia e degli Stati membri della Comunità.

Le navi operanti in alto mare, comprese le «navi officina» a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunità o della Tunisia, purché ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 7 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2 e all'articolo 8.

2. Per i prodotti che figurano nelle colonne 1 e 2 dell'elenco di cui all'allegato II, le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 si applicano in luogo della regola di cui al paragrafo 1.

Per i prodotti di cui ai capitoli 84-91, l'esportatore può optare, in alternativa alle condizioni stabilite nella colonna 3, per quelle indicate nella colonna 4.

Quando, nell'elenco dell'allegato II, viene applicata una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto nella Comunità o in Tunisia, il valore aggiunto mediante le lavorazione o la trasformazione corrisponde alla differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto e il valore dei materiali importati da paesi terzi nella Comunità o in Tunisia.

3. Le suddette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di questi prodotti, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario, perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco per detto prodotto, è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si prendono in considerazione i materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

Articolo 8 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale:

a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;

ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari;

e) le semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o della Tunisia;

f) la semplice riunione di parti allo scopo di formare un prodotto completo;

g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f);

h) la macellazione degli animali.

Articolo 9 Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è il prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a) quando un prodotto composto da un gruppo o da una serie di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b) quando una spedizione consiste in vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 10 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, pezzi di ricambio e utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, fanno parte del loro normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso in quello di questi ultimi o non è fatturato a parte sono considerati un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 11 Assortimenti

Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, sono considerati originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme, a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 12 Elementi neutri

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o della Tunisia, non è necessario accertare l'origine dell'energia elettrica, del combustibile, degli impianti, delle macchine e degli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto, né delle merci impiegate nel corso della produzione ma che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 13 Principio della territorialità

Le condizioni stabilite nel titolo II, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nella Comunità o in Tunisia, fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5.

Articolo 14 Reimportazione delle merci

I prodotti originari esportati dalla Comunità o dalla Tunisia verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati, salvo il disposto degli articoli 4 e 5, non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a) che le merci reimportate sono le stesse che erano state esportate, e

b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

Articolo 15 Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti e ai materiali trasportati tra i territori della Comunità e della Tunisia oppure, in caso di applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5, dell'Algeria o del Marocco, senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari della Tunisia o della Comunità in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quelli della Comunità o della Tunisia oppure, in caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, dell'Algeria o del Marocco, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari della Tunisia o della Comunità possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o della Tunisia.

2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

a) una polizza di carico cumulativa rilasciata nel paese di esportazione con il quale è effettuato l'attraversamento del paese di transito; oppure

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

i) una descrizione esatta delle merci;

ii) la data di scarico o di ricarico delle merci e, se del caso, il nome delle navi utilizzate, e

iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito,

ovvero,

c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 16 Esposizioni

1. I prodotti spediti da una delle parti contraenti per un'esposizione in un paese terzo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in un'altra parte contraente beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché soddisfino le condizioni stabilite dal presente protocollo per riconoscere loro l'origine comunitaria o tunisina e purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a) un esportatore ha spedito detti prodotti da una delle parti contraenti nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b) l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a una persona in un'altra parte contraente;

c) i prodotti sono stati spediti in quest'ultima parte contraente durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata normalmente una prova d'origine rilasciata o redatta conformemente alle disposizioni del titolo IV, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale della natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 17 Certificato di circolazione EUR.1

Il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, viene dimostrato mediante un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III del presente protocollo.

Articolo 18 Normale procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compilano il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III.

Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui l'accordo è redatto conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti deve essere effettuata senza spaziature. Qualora lo spazio non sia completamente utilizzato, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui è rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo.

Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della Tunisia se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Tunisia ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente protocollo.

5. Qualora si applichino le disposizioni degli articoli da 2 a 5 sul cumulo, le autorità doganali degli Stati membri della Comunità o della Tunisia sono inoltre abilitate a rilasciare i certificati EUR.1 secondo le condizioni fissate dal presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità o della Tunisia ai sensi del presente protocollo e purché le merci a cui i certificati EUR.1 si riferiscono si trovino nella Comunità o in Tunisia.

In questi casi, il rilascio dei certificati EUR.1 è subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata, che deve essere conservata per almeno tre anni dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

6. Le autorità doganali che rilasciano un certificato EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.

Spetta inoltre alle autorità doganali che rilasciano il certificato accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

7. La data del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella parte del certificato riservata alle autorità doganali.

8. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese d'esportazione al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 19 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 8, il certificato EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, anche dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se

b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che il certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda luogo e data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DELIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITADO A POSTERIORI», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UTFÄRDAT I EFTERHAND», «>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

».

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione delle merci EUR.1

Articolo 20 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere, alle autorità doganali che l'hanno rilasciato, un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «KAKSOISKAPPALE», «>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

».

3. Le diciture di cui al paragrafo 2, la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale vengono riportati nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4. Il duplicato, su cui deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da questa data.

Articolo 21 Sostituzione dei certificati

1. La sostituzione di uno o più certificati EUR.1 con uno o più certificati EUR.1 è sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale cui spetta la responsabilità del controllo delle merci.

2. Il certificato sostitutivo rilasciato in applicazione del presente articolo è considerato come il certificato EUR.1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni del presente articolo.

3. Il certificato sostitutivo è rilasciato in base a una domanda scritta del riesportatore, previa verifica da parte delle autorità competenti delle informazioni fornite nella domanda. La data di rilascio e il numero di serie del certificato EUR.1 originario devono figurare nella casella n. 7.

Articolo 22 Procedura semplificata per il rilascio dei certificati

1. In deroga agli articoli 18, 19 e 20 del presente protocollo, si può applicare, secondo le disposizioni seguenti, una procedura semplificata per il rilascio dei certificati EUR.1

2. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti esportazioni di merci per cui possono essere rilasciati certificati EUR.1 e che offra alle autorità doganali tutte le garanzie in merito al controllo del carattere originario dei prodotti, a non presentare all'ufficio doganale dello Stato o del territorio di esportazione, al momento dell'esportazione, né la merce, né la domanda di certificato EUR.1 relativo alla merce, allo scopo di consentire il rilascio di un certificato EUR.1 alle condizioni previste all'articolo 18 del presente protocollo.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 specifica, a scelta delle autorità competenti, che la casella n. 11 «Visto della dogana» del certificato EUR.1 deve:

a) essere munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato d'esportazione nonché della firma, a mano o meno, di un funzionario del predetto ufficio;

b) oppure essere stampigliata dall'esportatore autorizzato con l'impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione e conforme al modello che figura nell'allegato V del presente protocollo; questa impronta può essere stampata sui moduli.

Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera a), la casella n. 7 «Osservazioni» del certificato EUR.1 reca una delle seguenti diciture:

«PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO», «FORENKLET PROCEDURE», «VEREINFACHTES VERFAHREN», «ÁÐËÏÕÓÔÅÕÌÅÍÇ ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ», «SIMPLIFIED PROCEDURE», «PROCÉDURE SIMPLIFIÉE», «PROCEDURA SEMPLIFICATA,», «VEREENVOUDIGDE PROCEDURE», «PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO», «YKSINKERTAISTETTU MENETTELY», «FÖRENKLAT FÖRFARANDE», «>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

».

5. La casella n. 11 «Visto della dogana» del certificato EUR.1 viene eventualmente compilata dall'esportatore autorizzato.

6. L'esportatore autorizzato indica, all'occorrenza, nella casella n. 13 «Richiesta di controllo» del certificato EUR.1 il nome e l'indirizzo dell'autorità doganale competente ad effettuare il controllo del certificato EUR.1.

7. Nel caso della procedura semplificata, le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli.

8. Nelle autorizzazioni di cui al paragrafo 2, le autorità doganali precisano in particolare:

a) le condizioni secondo cui sono redatte le domande di certificati EUR.1;

b) le condizioni secondo cui tali domande vengono conservate per almeno tre anni;

c) nei casi di cui al paragrafo 3, lettera b), l'autorità che è competente ad effettuare il controllo a posteriori di cui all'articolo 33 del presente protocollo.

9. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono escludere alcune categorie di merci dal trattamento speciale di cui al paragrafo 2.

10. Le autorità doganali rifiutano le autorizzazioni di cui al paragrafo 2 agli esportatori che non offrono tutte le garanzie da esse ritenute utili. Le autorità competenti possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse devono farlo se non ricorrono più le condizioni di rilascio dell'autorizzazione o se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie suddette.

11. L'esportatore autorizzato può essere tenuto a informare le autorità competenti, secondo modalità da esse determinate, delle merci che intende spedire, per consentire all'ufficio doganale competente di procedere a un eventuale controllo prima della partenza delle merci.

12. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono procedere a tutti i controlli che ritengono utili presso gli esportatori autorizzati; gli esportatori devono sottostarvi.

13. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle norme della Comunità, degli Stati membri e della Tunisia relative alle formalità doganali e all'uso dei documenti doganali.

Articolo 23 Scheda informativa e dichiarazione

1. Quando ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 si applicano gli articoli 3, 4 e 5, l'ufficio doganale competente dello Stato in cui si chiede il rilascio del certificato suddetto per merci per la cui fabbricazione sono stati utilizzati prodotti provenienti dall'Algeria, dal Marocco o dalla Comunità, prende in considerazione la dichiarazione il cui modello figura nell'allegato VI, che dev'essere fornita dall'esportatore dello Stato di provenienza sulla fattura commerciale relativa a detti prodotti, o su un allegato della medesima.

2. L'ufficio doganale competente può tuttavia chiedere all'esportatore di presentare la scheda informativa rilasciata alle condizioni di cui al paragrafo 3, il cui modello figura all'allegato VII, per controllare l'autenticità e la regolarità dei dati indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 1, o per ottenere informazioni complementari.

3. La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati è rilasciata a richiesta dell'esportatore dei medesimi, nei casi di cui al paragrafo 2 o, su iniziativa di detto esportatore, dall'ufficio doganale competente dello Stato da cui detti prodotti sono stati esportati. Essa è redatta in due esemplari, uno dei quali è rilasciato al richiedente, cui compete farlo pervenire all'esportatore dei prodotti finali o all'ufficio doganale al quale si richiede il certificato di circolazione delle merci EUR.1 per tali prodotti. Il secondo esemplare è conservato per almeno tre anni dall'ufficio che l'ha rilasciato.

Articolo 24 Validità della prova d'origine

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentato entro detto termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 presentati alle autorità doganali del paese importatore dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

3. A parte tali casi, le autorità doganali del paese importatore possono accettare i certificati di circolazione EUR.1 se i prodotti sono stati presentati loro prima della scadenza di detto termine.

Articolo 25 Presentazione della prova d'origine

I certificati di circolazione delle merci EUR.1 sono presentati alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione del certificato EUR.1. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale per i prodotti ricorrono le condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

Articolo 26 Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, i prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui ai capitoli 84 e 85 del sistema armonizzato, sono importati con spedizioni scaglionate, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 27 Dichiarazione su fattura

1. Fatto salvo l'articolo 17, il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, nel caso di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore a 5 110 ECU può essere dimostrato mediante una dichiarazione, il cui testo figura nell'allegato IV, riportata dall'esportatore su una fattura, un certificato di consegna o qualsiasi altro documento commerciale in cui si descrivano i prodotti in questione in modo abbastanza particolareggiato da poterli identificare (in appresso denominato «dichiarazione su fattura»).

2. La dichiarazione su fattura è compilata e firmata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, conformemente al presente protocollo.

3. Viene compilata una dichiarazione su fattura per ogni spedizione.

4. L'esportatore che ha redatto una dichiarazione su fattura fornisce, su richiesta, alle autorità doganali dello Stato di esportazione tutti i documenti giustificati relativi all'uso di tale dichiarazione.

5. Le disposizioni degli articoli 24 e 25 si applicano mutatis mutandis alla dichiarazione su fattura.

Articolo 28 Esonero dalla prova formale dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova formale dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti di cui al presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità della dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 o su un foglio ad essa allegato.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente i prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 ECU se si tratta di piccole spedizioni oppure 1 200 ECU se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 29 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che presenta domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3.

2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione nonché i documenti di cui all'articolo 27, paragrafo 1.

3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato EUR.1 conservano per almeno tre anni il formulario di domanda di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

4. Le autorità doganali del paese importatore conservano per almeno tre anni i certificati EUR.1 che sono stati loro presentati.

Articolo 30 Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato EUR.1 o su una dichiarazione su fattura e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta ipso facto l'invalidità del certificato EUR.1 o della dichiarazione su fattura se viene regolarmente accertato che questi documenti corrispondono ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sul certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sull'esattezza delle diciture in esso contenute.

Articolo 31 Importi espressi in ECU

1. Gli importi nella moneta nazionale del paese esportatore equivalenti a quelli espressi in ECU sono fissati dal paese esportatore e comunicati alle altre parti contraenti. Qualora gli importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione o di un altro paese citato all'articolo 4 del presente protocollo.

Quando la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunità, lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.

2. Fino al 30 aprile 2000 compreso, gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in ECU al 1° ottobre 1994.

Per ciascuno dei quinquenni successivi, gli importi espressi in ECU e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati vengono riveduti dal consiglio di associazione in base ai tassi di cambio dell'ECU in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto quinquennio.

Nel procedere a detta revisione, il consiglio di associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa può decidere di modificare gli importi espressi in ECU.

TITOLO V MODALITÀ DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 32 Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi

Le autorità doganali degli Stati membri e della Tunisia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per il rilascio dei certificati EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati EUR.1 e per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

Articolo 33 Controllo dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, delle dichiarazioni su fattura e delle schede informative

1. Il controllo a posteriori dei certificati EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano fondati dubbi sull'autenticità del documento, sul carattere originario dei prodotti o sull'adempimento delle altre condizioni richieste dal presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1, la dichiarazione su fattura o una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta.

Esse forniscono, a sostegno della richiesta di controllo a posteriori, ogni documento o informazione che hanno potuto ottenere e che fa ritenere che le indicazioni riportate sul certificato di circolazione delle merci EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura siano inesatte.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengono utili.

4. Qualora le autorità doganali del paese di importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto, e comunque entro dieci mesi, alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono identici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari e se rispondono agli altri requisiti del presente protocollo.

6. Qualora, in caso di dubbi fondati, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, a meno che si tratti di casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

7. Il controllo a posteriori delle schede informative di cui all'articolo 23 è effettuato nei casi previsti al paragrafo 1 e con modalità analoghe a quelle stabilite ai paragrafi da 2 a 6.

Articolo 34 Soluzione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 33, che non sia possibile risolvere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, o che sollevano problemi di interpretazione del presente protocollo, sono sottoposte al comitato di cooperazione doganale.

Per la soluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato di importazione si applica comunque la legislazione di tale Stato.

Articolo 35 Sanzioni

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.

Articolo 36 Zone franche

1. Gli Stati membri e la Tunisia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni usuali destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o della Tunisia importati in una zona franca sotto la scorta di un certificato EUR.1 siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti devono rilasciare, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VI CEUTA E MELILLA

Articolo 37 Applicazione del protocollo

1. Nell'espressione «Comunità» utilizzata nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione «prodotti originari della Comunità» non rientrano i prodotti originari di queste zone.

2. Il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 38.

Articolo 38 Condizioni particolari

1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione degli articoli da 2 a 4, paragrafi 1 e 2 e i riferimenti a detti articoli si applicano mutatis mutandis al presente articolo.

2. Purché siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 15, sono considerati:

1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a) i prodotti totalmente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del presente protocollo,

oppure

ii) che tali prodotti siano originari, ai sensi del presente protocollo, della Tunisia o della Comunità oppure, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell'Algeria o del Marocco, e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 8;

2) prodotti originari della Tunisia:

a) i prodotti totalmente ottenuti in Tunisia;

b) i prodotti ottenuti in Tunisia nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del presente protocollo,

oppure

ii) che tali prodotti siano originari, ai sensi del presente protocollo, di Ceuta e Melilla o della Comunità oppure, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell'Algeria o del Marocco, e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 8.

3. Ceuta a Melilla sono considerate un unico territorio.

4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le diciture «Tunisia» e «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato EUR.1. Inoltre, quando trattasi di «prodotti originari di Ceuta e Melilla», il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR.1.

5. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di far applicare il presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39 Modifiche del protocollo

Il consiglio di associazione può decidere di modificare, a richiesta di una delle due parti o del comitato di cooperazione doganale, l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 40 Comitato di cooperazione doganale

1. È istituito un comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.

2. Il comitato è composto, da un lato, da esperti degli Stati membri e da funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee che si occupano di problemi doganali e, dall'altro, da esperti in materia doganale della Tunisia.

Articolo 41 Allegati

Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 42 Esecuzione del protocollo

La Comunità e la Tunisia prendono, ciascuna per quanto la riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

Articolo 43 Intese con l'Algeria e il Marocco

Le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie per la conclusione di intese con l'Algeria e il Marocco ai fini dell'applicazione del presente protocollo. Esse si notificano reciprocamente le misure prese a tal fine.

Articolo 44 Merci in transito o in deposito

Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito, nel territorio della Comunità o della Tunisia oppure, laddove si applicano le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca in Algeria o in Marocco, a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stati di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.

ALLEGATO I

NOTE

PREMESSA

Le seguenti note si applicano, ove necessario, a tutti i manufatti che contengono materiali non originari, anche se non soggetti alle condizioni specifiche elencate nell'allegato II, ma alla regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Nota 1

1.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. Ove tuttavia la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex», ciò significa che la regola delle colonne 3 o 4 si applica soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

1.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la designazione delle merci nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola delle colonne 3 o 4 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

Nota 2

2.1. Quando una voce o parte di voce non è compresa nell'elenco, ad essa si applica la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 7, paragrafo 1. Se un prodotto citato nell'elenco è soggetto alla condizione del cambiamento di voce, tale condizione è menzionata nella regola della colonna 3.

2.2. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.

2.3. Quando una regola prescrive che possono essere utilizzati «materiali di qualsiasi voce», è ammesso l'impiego anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce . . .» significa che possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché diversi da quelli indicati nella descrizione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

2.4. Se un prodotto fabbricato con materiali non originari che ha ottenuto il carattere di prodotto originario in base alla regola del cambiamento di voce, oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola dell'elenco applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato non gli si applica.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia» della voce 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce ex 7224 nella lista. Pertanto esso è considerato originario nel calcolo basato sul valore per il motore, a prescindere dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o no. Perciò il valore del lingotto non originario non viene preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati.

2.5. Anche se la regola del cambiamento di voce o le altre regole che figurano nell'elenco sono state osservate, il prodotto non acquisisce il carattere originario se la trasformazione eseguita, considerata globalmente, è insufficiente ai sensi dell'articolo 6.

Nota 3

3.1. La regola dell'elenco rappresenta la lavorazione o trasformazione minima richiesta; l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse è anch'essa idonea a conferire il carattere di prodotto originario, contrariamente all'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario ad un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di questo materiale è autorizzato negli stadi di fabbricazione precedenti ma non in quelli successivi.

3.2. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati.

Ad esempio:

La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensì che si può usare un materiale o l'altro, oppure entrambi.

Se, tuttavia, una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali nell'ambito della medesima regola, in tal caso le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati.

Ad esempio:

Secondo la regola per le macchine da cucire, il meccanismo per la tensione del filo e il meccanismo detto «zigzag» devono essere prodotti originari; queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire.

3.3. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola.

Ad esempio:

La regola per la voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Ad esempio:

Nel caso di un prodotto fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

Cfr. anche la nota 6.3 per quanto riguarda i tessili.

3.4. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o più percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4

4.1. Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; inoltre, se non altrimenti specificato, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

4.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

4.3. Nell'elenco, con i termini «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta oppure filati.

4.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5

5.1. Nel caso dei prodotti classificati nelle voci che figurano nell'elenco e per cui si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ai materiali tessili di base utilizzati nella fabbricazione che rappresentano globalmente il 10 % o meno del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche note 5.3 e 5.4).

5.2. Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;

- lana;

- peli grossolani di animali;

- peli fini di animali;

- crine di cavallo;

- cotone;

- materiali per la fabbricazione della carta e carta;

- lino;

- canapa;

- iuta ed altre fibre tessili liberiane;

- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;

- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;

- filamenti sintetici;

- filamenti artificiali,

- fibre sintetiche in fiocco;

- fibre artificiali in fiocco.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. Perciò, le fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiale chimico o da pasta tessile) possono essere usati fino a un massimo del 10 % del peso del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Perciò, i filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da pasta tessile) o i filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura) o una combinazione di entrambi possono essere utilizzati fino a un massimo del 10 % del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fossa stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due diversi materiali tessili di base.

Ad esempio:

Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone ed il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. È quindi ammesso qualsiasi materiale non originario utilizzato ad uno stadio di fabbricazione superiore a quello consentito dalla regola, a condizione che il suo peso globale non superi il 10 % del peso del materiale tessile nel tappeto. Perciò, il dorso di iuta, i filati artificiali e/o filati di cotone potrebbero essere importati in questa fase di fabbricazione a condizione che siano rispettati i limiti di peso.

5.3. Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.

5.4. Nel caso di tessuti nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, la tolleranza è del 30 % per tale nastro.

Nota 6

6.1. Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota, i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione possono essere usati, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6.2. I materiali non classificati nei capitoli da 50 e 63 possono essere utilizzati liberamente, anche se non contengono tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di chiusure lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

6.3. Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore dei materiali che non sono stati classificati nei capitoli da 50 a 63 deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.

Nota 7

7.1. Per «trattamento specifico» ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403 si intendono le seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (1);

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

i) isomerizzazione.

7.2. Per «trattamento specifico» ai sensi delle voci 2710, 2711 e 2712 si intendono le seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

ij) isomerizzazione;

k) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

l) (solo per i prodotti della voce 2710) deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

m) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);

n) (solo per gli combustibili della voce ex 2710) distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;

o) (solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710) voltolizzazione ad alta frequenza.

7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2901 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

(1) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI DI CUI DEVONO ESSERE OGGETTO I MATERIALI NON ORIGINARI PER CONFERIRE UN CARATTERE ORIGINARIO AL PRODOTTO FINITO

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1

1. Il certificato EUR.1 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il certificato EUR.1 viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere iscritto in inchiostro e in carattere stampatello.

2. Il certificato EUR.1 deve avere il formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e della Tunisia possono riservarsi la stampa dei certificati EUR.1 oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

ALLEGATO IV

DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 27

>INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO V

Modello dell'impronta del timbro di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera b)

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO VI

MODELLO DI DICHIARAZIONE

>INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO VII

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

ALLEGATO VIII

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 1

Le parti convengono che le disposizioni dell'articolo 1, lettera e) del protocollo lasciano impregiudicato il diritto della Tunisia a beneficiare del trattamento speciale e differenziato e di tutte le altre deroghe accordate ai paesi in via di sviluppo dall'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AGLI ARTICOLI 19 E 33

Le parti convengono della necessità di elaborare delle note esplicative per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 33, paragrafi 1 e 2 del protocollo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 39

Per l'applicazione dell'articolo 39 del protocollo, la Comunità si dichiara disposta a iniziare l'esame delle domande della Tunisia intese alla previsione di deroghe alle norme di origine fin dalla firma dell'accordo.

PROTOCOLLO N. 5 relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

a) «legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o normative applicabili sul territorio delle parti contraenti che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette parti;

b) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;

c) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale;

d) «dati a carattere personale»: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo ai fini della prevenzione, dell'individuazione e della constatazione delle operazioni contrarie alla legislazione doganale.

2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

Articolo 3 Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state regolarmente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata esercita, nel quadro della propria legislazione, una sorveglianza particolare su:

a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione delle altre parti contraenti;

c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a operazioni contrarie alla legislazione doganale;

d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 4 Assistenza spontanea

Le parti contraenti si prestano assistenza reciproca, in conformità delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare quando ricevono informazioni riguardanti:

- operazioni che sono e che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare altre parti contraenti;

- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;

- merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale.

- persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

- mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;

Articolo 5 Comunicazione/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per

- fornire tutti i documenti e

- notificare tutte le decisioni

che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti ritenuti utili per permettere di dare loro risposta. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:

a) l'autorità richiedente che presenta la domanda;

b) la misura richiesta;

c) l'oggetto e il motivo della domanda;

d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;

e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti se ne può richiedere la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7 Adempimento delle domande

1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche al servizio amministrativo cui è stata rivolta la domanda dall'autorità interpellata qualora quest'ultima non possa procedere direttamente.

2. Le domande di assistenza sono adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della parte contraente interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari di una parte contraente, d'intesa con l'altra parte contraente interessata e alle condizioni stabilite da quest'ultima, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Articolo 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.

2. La consegna dei documenti di cui al paragrafo 1 può essere sostituita dalla fornitura di informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

Articolo 9 Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. Le parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò:

a) possa pregiudicare la sovranità della Tunisia o di uno Stato membro della Comunità richiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo; o

b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o

c) faccia intervenire una normativa diversa dalla legislazione doganale; ovvero

d) implichi una violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. In tal caso, spetta all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

3. Se l'assistenza è rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10 Obbligo di osservare la riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, in applicazione del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto professionale e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili in materia nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2. La comunicazione di dati a carattere personale può avvenire unicamente se il livello di tutela delle persone previsto dalla legislazione delle parti contraenti è equivalente. Le Parti contraenti devono quantomeno garantire un livello di tutela che si ispiri ai principi delle disposizioni riportate in allegato al presente protocollo.

Articolo 11 Uso delle informazioni

1. Le informazioni ottenute, ivi comprese quelle a carattere personale, possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo; le parti contraenti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e dette informazioni sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. Queste disposizioni non si applicano quando le informazioni raccolte ai fini del presente protocollo possono essere usate anche per combattere il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. Dette informazioni possono essere comunicate ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, nei limiti dell'articolo 2.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso di informazioni in procedimenti giudiziari o amministrativi promossi a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorità competente che ha fornito tali informazioni è informata senza indugio di detto uso.

3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi agli organi giurisdizionali, le parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 12 Esperti e testimoni

1. Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

2. Il funzionario autorizzato beneficia, sul territorio dell'autorità richiedente, della tutela accordata ai suoi funzionari dalla legislazione in vigore.

Articolo 13 Spese di assistenza

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 298A0330(01).4

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù dell'applicazione del presente protocollo, escluse, se del caso, le spese per esperti, testimoni, interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 14 Esecuzione

1. L'applicazione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali nazionali della Tunisia, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme in vigore in materia di protezione dei dati. Essi possono, attraverso il comitato di cooperazione doganale istituito dall'articolo 40 del protocollo n. 4, proporre al Consiglio di associazione le modifiche del presente protocollo che ritengono necessarie.

2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di applicazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 15 Complementarità

1. Il presente protocollo integra gli accordi di assistenza reciproca conclusi o che si concluderanno tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e la Tunisia e non ne pregiudica l'applicazione. Inoltre esso non osta alla fornitura di un'assistenza reciproca più vasta ai sensi di detti accordi.

2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni raccolte in materia doganale che possano interessare la Comunità.

Allegato al protocollo

PRINCIPI FONDAMENTALI APPLICABILI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

1. I dati a carattere personale oggetto di trattamento informatico devono:

a) essere ottenuti e trattati in maniera corretta e conforme alla legge;

b) essere conservati a fini precisi e legittimi e non essere utilizzati in modi incompatibili con tali fini;

c) essere adeguati, pertinenti e ragionevoli alla luce dei fini per i quali sono stati conservati;

d) essere precisi e, se del caso, aggiornati;

e) essere conservati in una forma che consenta di individuare la persona incriminata entro un arco di tempo non superiore a quello necessario per la procedura ai fini della quale i dati sono conservati;

2. I dati a carattere personale che forniscono indicazioni sull'origine razziale, le opinioni politiche o religiose o altre convinzioni, nonché quelli relativi alla salute o alla vita sessuale di chiunque non possono essere assoggettati a trattamento informatico, a meno che la legislazione nazionale non conceda garanzie sufficienti. Le presenti disposizioni si applicano anche ai dati a carattere personale relativi alle condanne inflitte in campo penale.

3. Si devono adottare adeguate misure di sicurezza affinché i dati a carattere personale registrati in schedari informatici siano protetti da ogni forma di distruzione non autorizzata e di accesso, modifica o divulgazione non autorizzata.

4. Ogni persona deve essere abilitata:

a) a sapere se i dati a carattere personale che la riguardano sono contenuti in uno schedario informatico, i fini per i quali essi sono principalmente utilizzati e l'identità, nonché il luogo di residenza abituale o il luogo di lavoro della persona responsabile di tale schedario;

b) a ricevere a scadenze regolari e senza spese o ritardi eccessivi la conferma dell'eventuale esistenza di uno schedario informatico contenente i dati a carattere personale che la riguardano, nonché la comunicazione di tali dati in forma comprensibile;

c) a ottenere, a seconda dei casi, la rettifica o la soppressione di tali dati se essi sono stati sottoposti a trattamenti che violano le disposizioni previste dalla legislazione nazionale che consentono l'applicazione dei principi fondamentali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente allegato;

d) a disporre di mezzi di ricorso qualora non si dia seguito a una domanda di comunicazione o, se del caso, alla comunicazione, alla rettifica o alla soppressione di cui alle lettere b) e c).

5.1. Alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato si può derogare unicamente nei casi seguenti.

5.2. Si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato quando ciò è previsto dalla legislazione della parte contraente e quando tale deroga costituisce una misura indispensabile in una società democratica e mira a:

a) proteggere la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico, nonché gli interessi monetari dello Stato, o a combattere illeciti penali;

b) proteggere le persone cui i dati in questione si riferiscono o i diritti e le libertà di altre persone.

5.3. La legge può prevedere limitazioni dei diritti di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d) del presente allegato per quanto riguarda gli schedari informatici contenenti dati a carattere personale utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica qualora sia chiaro che tale utilizzo non rischia di pregiudicare la vita privata delle persone cui si riferiscono i dati in questione.

6. Nessuna disposizione del presente allegato dev'essere interpretata come una limitazione o un ostacolo alla possibilità, per una parte contraente, di accordare alle persone cui si riferiscono i dati in questione una tutela superiore a quella prevista dal presente allegato.

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

del REGNO DEL BELGIO,

del REGNO DI DANIMARCA,

della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

della REPUBBLICA ELLENICA,

del REGNO DI SPAGNA,

della REPUBBLICA FRANCESE,

dell'IRLANDA,

della REPUBBLICA ITALIANA,

del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

del REGNO DEI PAESI BASSI,

della REPUBBLICA D'AUSTRIA,

della REPUBBLICA PORTOGHESE,

della REPUBBLICA DI FINLANDIA,

del REGNO DI SVEZIA,

del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

qui di seguito denominati «Stati membri», e

della COMUNITÀ EUROPEA e della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

qui di seguito denominate «Comunità»,

da una parte, e

i plenipotenziari della REPUBBLICA DI TUNISIA, qui di seguito denominata «Tunisia»,

dall'altra,

riuniti a Bruxelles, il diciasette luglio millenovecentonovantacinque per la firma dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte e la Repubblica di Tunisia, dall'altra, qui di seguito denominato «accordo euromediterraneo», hanno adottato i testi elencati in appresso:

l'accordo euromediterraneo, nonché i seguenti protocolli:

>SPAZIO PER TABELLA>

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari della Tunisia hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale:

Dichiarazione comune relativa all'articolo 5 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 10 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 39 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 42 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 49 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 50 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 64 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 64, paragrafo 1 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 65 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa agli articoli 34, 35, 76 e 77 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa ai prodotti tessili

I plenipotenziari della Tunisia hanno preso atto della seguente dichiarazione della Comunità europea, allegata al presente atto finale:

Dichiarazione relativa all'articolo 29 dell'accordo

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità hanno preso atto delle seguenti dichiarazioni della Tunisia, allegate al presente atto finale:

Dichiarazione relativa alla salvaguardia degli interessi della Tunisia

Dichiarazione relativa all'articolo 69 dell'accordo

Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende juli nitten hundrede og fem og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá åöôÜ Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ðÝíôå.

Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli nittonhundranittiofem.

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Für die Bundesrepublik Deutschland

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Por el Reino de España

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Pour la République française

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Thar ceann na hÉireann

For Ireland

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Per la Repubblica italiana

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Für die Republik Österreich

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Pela República Portuguesa

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Suomen tasavallan puolesta

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

För Konungariket Sverige

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

DICHIARAZIONI COMUNI

Dichiarazione comune relativa all'articolo 5 dell'accordo

1. Le parti convengono che il dialogo politico a livello ministeriale dovrebbe avere una cadenza perlomeno annuale.

2. Le parti ritengono che dovrebbe instaurarsi un dialogo politico tra il Parlamento europeo e la Camera dei deputati tunisina.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 10 dell'accordo

Le parti convengono di stabilire di comune accordo la separazione, da parte della Tunisia, di un elemento agricolo nei dazi in vigore applicabili all'importazione di merci originarie della Comunità prima dell'entrata in vigore dell'accordo per i prodotti figuranti nell'elenco 2 dell'allegato 2 dell'accordo.

Tale principio si applicherà anche ai prodotti di cui all'elenco 3 dell'allegato 2 dell'accordo fino a quando sarà avviato lo smantellamento dell'elemento industriale.

Qualora la Tunisia dovesse aumentare i dazi in vigore al 1° gennaio 1995 a causa dell'elemento agricolo, per i prodotti sopra indicati essa accorderà alla Comunità una riduzione del 25 % sull'aumento dei dazi.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 39 dell'accordo

Nel quadro dell'accordo, le parti convengono che la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i marchi di fabbrica e i marchi commerciali, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i disegni e modelli industriali, i brevetti, le topografie di circuiti integrati, la tutela delle informazioni riservate nonché la protezione contro la concorrenza sleale conformemente all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale - Atto di Stoccolma del 1967 (Unione di Parigi).

Dichiarazione comune relativa all'articolo 42 dell'accordo

Le parti riaffermano l'importanza che annettono ai programmi di cooperazione decentrati quale strumento complementare per promuovere gli scambi di esperienze e il trasferimento di conoscenze specialistiche nella regione mediterranea e tra la Comunità europea e i suoi partner.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 49 dell'accordo

Le parti riconoscono la necessità di ammodernare il settore produttivo tunisino per meglio adeguarlo alla realtà dell'economia internazionale ed europea.

La Comunità si adopererà per sostenere la Tunisia nell'attuazione di un programma a favore dei settori industriali che potranno beneficiare della loro ristrutturazione e del loro adeguamento per affrontare le difficoltà che potranno insorgere a seguito della liberalizzazione degli scambi e in particolare dello smantellamento delle tariffe.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 50 dell'accordo

Le parti contraenti ritengono importante l'espansione dei flussi di investimenti diretti in Tunisia.

Esse concordano di sviluppare l'accesso della Tunisia agli strumenti comunitari di promozione degli investimenti, in conformità delle relative disposizioni comunitarie.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 64 dell'accordo

Fatte salve le condizioni e le modalità applicabili in ciascuno Stato membro, le parti esaminano la questione dell'accesso al mercato del lavoro di uno Stato membro del coniuge e dei figli legalmente residenti in virtù della riunificazione familiare di un lavoratore tunisino legalmente occupato sul territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali, distaccati o apprendisti, per la durata del soggiorno lavorativo autorizzato del lavoratore.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 64, paragrafo 1 dell'accordo

Non si potrà invocare l'articolo 64, paragrafo 1 per quanto riguarda l'assenza di discriminazioni in materia di licenziamenti, per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. Il rilascio, il rinnovo o il rifiuto del permesso di soggiorno è disciplinato unicamente dalla legislazione di ciascuno Stato membro, nonché dagli accordi e dalle convenzioni bilaterali i vigore tra la Tunisia e detto Stato membro.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 65 dell'accordo

Resta inteso che l'espressione «loro familiari» è definita in base alla legislazione nazionale del paese ospite in questione.

Dichiarazione comune relativa agli articoli 34, 35, 76 e 77 dell'accordo

Qualora nel corso della progressiva attuazione delle disposizioni dell'accordo la Tunisia dovesse incontrare gravi difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti, si potranno tenere consultazioni tra la Tunisia e la Comunità per definire gli strumenti e le modalità più adeguate per aiutare la Tunisia e far fronte a tali difficoltà.

Dette consultazioni si svolgeranno in collaborazione con il Fondo monetario internazionale.

Dichiarazione comune relativa ai prodotti tessili

Resta inteso che il regime da definirsi per i prodotti tessili sarà oggetto di un protocollo specifico, da concludersi entro il 31 dicembre 1995, che riprenderà le disposizioni dell'intesa in vigore nel 1995.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ

Dichiarazione relativa all'articolo 29 dell'accordo

Qualora la Tunisia concludesse accordi finalizzati all'istituzione del libero scambio con altri paesi mediterranei, la Comunità è disposta a considerare l'introduzione del cumulo dell'origine nei suoi scambi con tali paesi.

DICHIARAZIONI DELLA TUNISIA

Dichiarazioni relative alla salvaguardia degli interessi della Tunisia

La parte tunisina chiede che si tenga conto degli interessi della Tunisia in relazione alle concessioni e ai vantaggi che dovessero essere accordati ad altri paesi terzi mediterranei nel quadro dei futuri accordi che saranno conclusi tra detti paesi e la Comunità.

Dichiarazione relativa all'articolo 69 dell'accordo

- Considerando la riunificazione familiare un diritto fondamentale dei lavoratori tunisini residenti all'estero.,

- tenuto conto dell'importanza di tale diritto quale fattore determinante dell'equilibrio della famiglia e garanzia del buon andamento scolastico e dell'integrazione sociale e professionale dei figli,

- nonostante gli accordi bilaterali conclusi tra la Tunisia e alcuni paesi membri dell'Unione europea,

La Tunisia auspica che la questione della riunificazione familiare costituisca oggetto di discussioni approfondite con la Comunità finalizzate a migliorare e agevolare le condizioni per la riunificazione familiare.

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