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Document 21996D0214(02)

Raccomandazione n. 1/93 del Comitato congiunto CEE-EFTA «Transito comune» del 23 settembre 1993 che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

GU L 36 del 14.2.1996, p. 32–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1996/1214(2)/oj

21996D0214(02)

Raccomandazione n. 1/93 del Comitato congiunto CEE-EFTA «Transito comune» del 23 settembre 1993 che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

Gazzetta ufficiale n. L 036 del 14/02/1996 pag. 0032 - 0034


ALLEGATO

RACCOMANDAZIONE N. 1/93 DEL COMITATO CONGIUNTO CEE-EFTA « TRANSITO COMUNE » del 23 settembre 1993 che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, lettera a),

considerando che tale convenzione contiene la normativa in materia di transito comune per quanto concerne gli scambi tra la Comunità europea e i paesi dell'associazione europea di libero scambio (EFTA) nonché tra questi stessi paesi;

considerando che è opportuno modificare la convenzione per consentire l'adesione di paesi terzi,

RACCOMANDA alle parti contraenti della convenzione:

- di apportarvi, con effetto al 1° luglio 1994, le modifiche suggerite nella proposta allegata alla presente raccomandazione,

- di comunicarsi reciprocamente, mediante scambio di lettere, l'accettazione della raccomandazione.

Fatto a Oslo, addì 23 settembre 1993.

Per il Comitato congiunto

Il Presidente

Jan SOLBERG

ALLEGATO ALL'ALLEGATO

Progetto di modifica della convenzione tra la Comunità europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa ad un regime comune di transito

La convenzione tra la Comunità europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa ad un regime comune di transito è così modificata:

A. L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 3

1. Ai fini della presente convenzione, con il termine:

a) "transito" s'intende un regime di circolazione in virtù del quale le merci vengono trasportate, sotto il controllo delle autorità competenti, da un ufficio di una parte contraente ad un ufficio della stessa parte contraente oppure di un'altra parte contraente attraversando almeno una frontiera;

b) "paese" s'intende qualsiasi paese EFTA, qualsiasi Stato membro della Comunità o qualsiasi altro Stato che abbia aderito alla presente convenzione;

c) "paese terzo" s'intende qualsiasi Stato che non sia parte contraente della presente convenzione.

2. A decorrere dalla data in cui, a norma dell'articolo 15 bis, un paese aderisce alla convenzione come nuova parte contraente, tutti i riferimenti ai paesi EFTA contenuti nella convenzione si applicano mutatis mutandis a questo paese, unicamente ai fini della convenzione stessa.

3. Per l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione relative alle procedure "T1" o "T2", i paesi EFTA, la Comunità e i suo Stati membri godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi obblighi. »

B. All'articolo 15, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

« 3. Il comitato congiunto adotta, mediante decisione:

a) le modifiche alle appendici;

b) gli adeguamenti della definizione dell'ECU che figura all'articolo 10, paragrafo 3;

c) le altre modifiche alla presente convenzione rese necessarie dalle modifiche della appendici;

d) le misure da prendere a norma dell'articolo 28, paragrafo 2 dell'appendice 1;

e) le misure transitorie necessarie in caso di adesione di nuovi Stati membri alla Comunità;

f) l'invito a paesi terzi, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), ad aderire alla presente convenzione secondo la procedura di cui all'articolo 15 bis.

Le decisioni di cui alle lettere da a) ad e) vengono messe in vigore dalle parti contraenti in conformità delle rispettive legislazioni. »

C. All'articolo 15, è aggiunto il testo seguente:

« 5. La decisione del comitato congiunto di cui al paragrafo 3, lettera f), che invita un paese terzo ad aderire alla presente convenzione, è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee, che la comunica al paese terzo interessato unitamente al testo della convenzione in vigore a quella data.

6. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 5, il paese terzo in questione può essere rappresentato da osservatori nel comitato congiunto, nei sottocomitati o nei gruppi di lavoro. »

D. Dopo l'articolo 15, sono inseriti il sottotitolo e l'articolo 15 bis :seguenti

« Adesione dei paesi terzi

Articolo 15 bis

1. Qualsiasi paese terzo a cui, previa decisione del comitato congiunto, il depositario della convenzione rivolga un invito in tal senso può diventare parte contraente della convenzione.

2. Il paese terzo invitato diventa parte contraente della presente convenzione depositando uno strumento di adesione presso il segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Allo strumento è acclusa una traduzione della convenzione nella(e) lingua(e) ufficiale(i) del paese terzo che aderisce.

3. L'adesione ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento di adesione.

4. Il depositario notifica a tutte le parti contraenti la data di deposito dello strumento di adesione e la data in cui entra in vigore l'adesione.

5. Le raccomandazioni e decisioni di cui all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, adottate dal comitato congiunto tra la data di cui al paragrafo 1 di tale articolo e la data di entrata in vigore di un'adesione, vengono comunicate anche al paese terzo invitato tramite il segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee.

L'accettazione di questi atti viene dichiarata nello strumento di adesione o in uno strumento a parte, depositato presso il segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee entro sei mesi dalla comunicazione. Qualora la dichiarazione non venga presentata entro questo termine, l'adesione viene considerata non valida. »

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