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Document 21996A0322(01)

    Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Canada e la Comunità europea

    GU L 74 del 22.3.1996, p. 26–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/04/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1996/219/oj

    Related Council decision

    21996A0322(01)

    Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Canada e la Comunità europea

    Gazzetta ufficiale n. L 074 del 22/03/1996 pag. 0026 - 0033


    ACCORDO di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Canada e la Comunità europea

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, a nome della Comunità europea, da una parte, e IL GOVERNO DEL CANADA, dall'altra, qui di seguito denominati le «parti»;

    CONSIDERANDO l'importanza che riveste la ricerca scientifica e tecnologica per il loro sviluppo economico e sociale;

    RICONOSCENDO che la Comunità europea, qui di seguito denominata «la Comunità», e il Canada stanno attuando programmi di ricerca e di sviluppo tecnologico in alcuni settori di interesse comune e che le parti possono trarre reciproco vantaggio agevolando ogni ulteriore cooperazione;

    PRESO ATTO dell'attiva cooperazione e dello scambio di informazioni che vi sono stati in alcuni settori scientifici e tecnologici nell'ambito dell'Accordo quadro tra le Comunità europee il Canada per la cooperazione commerciale ed economica sottoscritto nel 1976;

    VISTA la dichiarazione sulle relazioni Comunità europea-Canada, adottata il 22 novembre 1990, e

    DESIDEROSI di stabilire una base formale di cooperazione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica, che consentirà di estendere e rafforzare le attività di cooperazione svolte in settori di interesse comune e di promuovere l'applicazione dei risultati di tale cooperazione a vantaggio del loro sviluppo economico e sociale,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Obiettivo

    L'obiettivo del presente Accordo è promuovere e agevolare la cooperazione tra la Comunità e il Canada nei settori d'interesse comune in cui le parti sostengono attività di ricerca e sviluppo volte a dare impulso al progresso scientifico e/o tecnologico nei suddetti settori.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente Accordo, si intende per:

    a) «attività di cooperazione»: ogni attività svolta a norma del presente Accordo, ivi compresa la ricerca congiunta;

    b) «informazioni»: dati scientifici o tecnici, risultati di ricerca e sviluppo derivanti dalla ricerca congiunta e qualsiasi altra informazione che i partecipanti impegnati in una ricerca congiunta e, eventualmente, le parti stesse ritengano necessaria;

    c) «proprietà intellettuale»: la definizione che ne dà l'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967;

    d) «ricerca congiunta»: ricerca condotta con il contributo finanziario di una delle due parti o di entrambe e che comporti la collaborazione dei partecipanti della Comunità e del Canada;

    e) «partecipante»: qualsiasi persona fisica o giuridica, università, istituto di ricerca o altro organismo o impresa, ivi comprese le parti stesse, che partecipi ad una attività di cooperazione.

    Articolo 3

    Principi

    L'attività di cooperazione è svolta sulla base dei seguenti principi:

    a) la reciprocità dei vantaggi;

    b) lo scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sull'azione dei partecipanti nelle attività di cooperazione;

    c) nell'ambito delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, la tutela efficace della proprietà intellettuale e la distribuzione equa dei diritti di proprietà intellettuale, in conformità di quanto disposto nell'allegato che costituisce parte integrante del presente accordo; e

    d) l'equilibrio nella realizzazione di benefici economici e sociali da parte della Comunità e del Canada alla luce delle attività di cooperazione dei rispettivi partecipanti e/o delle parti.

    Articolo 4

    Settori di cooperazione

    a) La cooperazione può essere perseguita nei seguenti settori:

    1) agricoltura e pesca;

    2) ricerca medica e sanitaria;

    3) energia non nucleare;

    4) ambiente, ivi compresa l'osservazione della Terra;

    5) foreste;

    6) tecnologie dell'informazione;

    7) tecnologie della comunicazione;

    8) telematica applicata allo sviluppo economico e sociale;

    9) trattamento dei minerali.

    b) A questo elenco si possono aggiungere altri settori in seguito a riesame e su raccomandazione del comitato misto di cooperazione per la scienza e la tecnologia in conformità delle vigenti procedure di ciascuna delle parti.

    Articolo 5

    Modalità della cooperazione

    a) La cooperazione può comprendere le attività seguenti:

    1) la partecipazione di persone fisiche e giuridiche, comprese le parti stesse, università, istituti di ricerca, imprese ed altri organismi, a progetti di ricerca nella Comunità o nel Canada, conformemente alle procedure vigenti di ciascuna delle parti;

    2) l'utilizzazione in comune delle infrastrutture di ricerca;

    3) le visite e gli scambi di scienziati, ingegneri o altro personale qualificato, ai fini della partecipazione a seminari, simposi e corsi pratici che rientrano nell'ambito della cooperazione prevista dal presente accordo;

    4) lo scambio di informazioni sulle prassi, le leggi, i regolamenti e i programmi che rientrano nell'ambito della cooperazione prevista dal presente accordo;

    5) altre attività, che possono essere decise di comune accordo dal comitato misto di cooperazione per la scienza e la tecnologia, conformemente alle politiche ed ai programmi delle parti.

    b) I progetti di ricerca congiunta saranno attuati nell'ambito del presente accordo solo dopo l'approvazione da parte dei partecipanti di un piano congiunto di gestione tecnologica, come indicato nell'allegato al presente accordo.

    Articolo 6

    Comitato misto di cooperazione per la scienza e la tecnologia

    a) Il presente accordo è gestito dal comitato misto di cooperazione per la scienza e la tecnologia, in appresso, per brevità «il comitato», composto da rappresentanti di ciascuna delle parti.

    b) i compiti del comitato consistono nel:

    1) promuovere e sottoporre a verifica le attività previste dal presente accordo;

    2) formulare raccomandazioni ai sensi dell'articolo 4, lettera b);

    3) autorizzare le attività di cui all'articolo 5, lettera a), punto 5, del presente Accordo in quanto attività di cooperazione da esso disciplinate;

    4) consigliare le parti sui mezzi atti ad intensificare la cooperazione secondo i principi enunciati nel presente Accordo;

    5) redigere una relazione annuale, destinata alle parti, relativa al livello, allo stato di avanzamento e all'efficacia delle attività di cooperazione intraprese in virtù del presente Accordo;

    6) verificare se l'Accordo funziona in maniera efficace ed efficiente;

    c) il comitato si riunisce approssimativamente una volta all'anno, alternativamente nella Comunità e nel Canada. Riunioni straordinarie possono essere convocate di comune accordo.

    d) Le decisioni del comitato sono adottate per consensus. È redatto un verbale di ogni riunione che comprende l'elenco delle decisioni e dei principali punti discussi. Tale verbale è approvato dalle persone che le parti hanno designato per presiedere in comune la riunione. La relazione annuale del comitato è tenuta a disposizione del comitato misto di cooperazione istituito dall'Accordo quadro Comunità europee-Canada per la cooperazione commerciale ed economica sottoscritto nel 1976 e dei competenti ministri delle due parti.

    Articolo 7

    Finanziamento

    a) Le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità di fondi e alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, alle politiche e ai programmi della Comunità e del Canada.

    b) Le spese sostenute dai partecipanti per le attività di cooperazione disciplinate dal presente accordo non richiedono alcun trasferimento di fondi da una parte all'altra.

    Articolo 8

    Circolazione del personale e delle attrezzature

    Ogni parte adotta le ragionevoli misure e si adopera al meglio, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, al fine di agevolare l'entrata e l'uscita dal suo territorio del personale, del materiale e delle attrezzature dell'altra parte impiegati nelle attività di cooperazione a norma del presente Accordo.

    Articolo 9

    Divulgazione ed utilizzazione delle informazioni

    La divulgazione e l'utilizzazione delle informazioni, nonché la gestione, l'attribuzione e l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla ricerca congiunta promossa in virtù del presente accordo, sono assoggettati alle condizioni stabilite nell'allegato del presente Accordo.

    Articolo 10

    Altri accordi e disposizioni transitorie

    a) Il presente Accordo sostituisce le disposizioni dell'Accordo quadro Comunità europee-Canada per la cooperazione commerciale ed economica che disciplinano le attività di collaborazione scientifica e tecnologica esistenti.

    b) Le parti si adoperano per ricondurre nei termini del presente Accordo le intese esistenti in materia di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità e il Canada che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 4.

    c) Fatto salvo l'articolo 10, lettera a), il presente Accordo non pregiudica l'applicazione di altri accordi o intese esistenti tra le parti, né di altri accordi o intese tra le parti e terze parti.

    Articolo 11

    Ambito di applicazione territoriale

    Il presente Accordo si applica, da una parte, al territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, e dall'altra, al territorio del Canada.

    Articolo 12

    Entrata in vigore e denuncia

    a) Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano per iscritto che sono state soddisfatte le condizioni giuridiche richieste dal loro ordinamento per l'entrata in vigore dell'Accordo stesso.

    b) L'Accordo può essere modificato dalle parti di comune accordo. Le modificazioni entrano in vigore alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto che le proprie condizioni giuridiche sono state soddisfatte.

    c) Il presente Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di 12 mesi. La scadenza o la denuncia del presente Accordo non pregiudica la validità e la durata delle intese concordate nel quadro dello stesso, né i diritti e gli obblighi specifici maturati in conformità dell'allegato.

    Articolo 13

    Il presente Accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

    IN FEDE DI CHE, i sottoscritti hanno firmato il presente accordo.

    Hecho en Halifax, el diecisiete de junio de mil novecientos noventa y cinco.

    Udfærdiget i Halifax den syttende juni nittenhundrede og femoghalvfems.

    Geschehen zu Halifax am siebzehnten Juni neunzehnhundertfünfundneunzig.

    ¸ãéíå óôï ×Üëéöáî, óôéò äÝêá åðôÜ Éïõíßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ðÝíôå.

    Done at Halifax on the seventeenth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

    Fait à Halifax, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

    Fatto a Halifax, addì diciassette giugno millenovecentonovantacinque.

    Gedaan te Halifax, de zeventiende juni negentienhonderd vijfennegentig.

    Feito em Halifax, em dezassete de Junho de mil novecentos e noventa e cinco.

    Tehty Halifaxissa seitsemäntenätoista päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

    Som skedde i Halifax den sjuttonde juni nittonhundranittiofem.

    Por la Comunidad Europea

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Voor de Europese Gemeenschap

    Pela Comunidade Europeia

    Euroopan yhteisön puolesta

    På Europeiska gemenskapens vägnar

    >RIFERIMENTO A UN FILM>

    Por el Gobierno de Canadá

    For Canadas regering

    Für die Regierung Kanadas

    Ãéá ôçí ÊõâÝñíçóç ôïõ ÊáíáäÜ

    For the Government of Canada

    Pour le gouvernement du Canada

    Per il governo del Canada

    Voor de Regering van Canada

    Pelo Governo do Canadá

    Kanadan hallituksen puolesta

    På Canadas regerings vägnar

    >RIFERIMENTO A UN FILM>

    ALLEGATO

    DIVULGAZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI, NONCHÉ GESTIONE, ATTRIBUZIONE E ESERCIZIO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

    I. PROPRIETÀ, ATTRIBUZIONE ED ESERCIZIO DEI DIRITTI

    1. L'attività di ricerca svolta in conformità del presente Accordo è «attività di ricerca congiunta». I partecipanti elaborano congiuntamente programmi comuni di gestione della tecnologia, in appresso, per brevità «PCGT» (1) che contengono, almeno, i principi applicabili in materia di proprietà ed utilizzazione, inclusa la pubblicazione, delle informazioni e della proprietà intellettuale (PI) derivanti dalla ricerca congiunta. Tali programmi possono essere riesaminati dalle parti e devono essere approvati dall'organismo finanziatore della parte che partecipa al finanziamento della ricerca prima che sia concluso qualsiasi contratto specifico di ricerca e sviluppo cui essi si riferiscono. I PCGT sono elaborati tenendo conto degli obiettivi della ricerca congiunta, dei contributi dei singoli partecipanti, dei vantaggi e degli svantaggi della concessione di licenze per territorio o campo di utilizzazione, dei requisiti imposti dalle norme legislative applicabili in materia, nonché della necessità di stabilire procedure di soluzione delle controversie e, infine, di altri fattori considerati rilevanti dai partecipanti. I PCGT disciplinano anche i diritti e gli obblighi in materia di PI relativi alle attività di ricerca svolte dai ricercatori ospiti.

    2. Le informazioni o la PI derivanti da attività di ricerca congiunta e non disciplinate da un determinato PCGT sono attribuite in base alla procedura descritta alla sezione I, punto 1, applicando i principi stabiliti nel medesimo PCGT. In caso di disaccordo che non possa essere risolto con la procedura di soluzione delle controversie concordata, le informazioni o la PI diventano di proprietà comune di tutti i partecipanti alla ricerca congiunta di cui esse sono il risultato e ciascun partecipante cui si applica questa disposizione ha il diritto di utilizzare in proprio le informazioni o la PI a scopi commerciali, senza limiti geografici.

    3. Conformemente alla normativa applicabile in materia, ciascuna parte provvede affinché l'altra parte e i suoi partecipanti possano disporre dei diritti relativi alla PI loro attribuiti conformemente ai principi enunciati nella sezione I del presente allegato.

    4. Pur mantenendo le condizioni di concorrenza nei settori oggetto all'Accordo, ciascuna parte si adopera per garantire che i diritti acquisiti in virtù del presente Accordo e delle intese stabilite nel quadro dello stesso siano esercitati in modo tale da promuovere in particolare:

    i) la divulgazione e l'utilizzazione delle informazioni create, divulgate o altrimenti rese disponibili nell'ambito del presente Accordo;

    ii) l'adozione e l'applicazione di norme internazionali.

    II. OPERE OGGETTO DI DIRITTO D'AUTORE

    Per i diritti d'autore appartenenti alle parti o ai loro partecipanti si applica una disciplina conforme alla Convenzione di Berna (Atto di Parigi del 1971).

    III. PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

    Fatta salva la sezione IV, se non altrimenti convenuto nel PCGT, i risultati della ricerca sono pubblicati congiuntamente dai partecipanti. Oltre a questa norma generale, si applica la seguente procedura:

    1. Nell'eventualità che una parte o un ente pubblico di tale parte pubblichi opere di carattere scientifico e tecnico (giornali, articoli, relazioni, libri, nonché cassette video e software) risultanti da una ricerca congiunta ai sensi del presente Accordo, l'altra parte ha diritto, previa autorizzazione scritta rilasciata dall'editore, ad una licenza mondiale, non esclusiva, irrevocabile e gratuita, per la traduzione, la riproduzione, l'adattamento, la trasmissione e la divulgazione di tali pubblicazioni al pubblico.

    2. Le parti si adoperano affinché sia data la massima divulgazione alle pubblicazioni scientifiche risultanti dalla ricerca congiunta svolta ai sensi del presente Accordo e realizzate da editori indipendenti.

    3. Tutte le copie di un'opera tutelata dai diritti d'autore, destinata alla divulgazione al pubblico e redatta in base alla presente clausola, devono riportare i nomi dell'autore o degli autori, a meno che l'autore o gli autori non abbiano richiesto espressamente di non essere menzionati. Esse devono menzionare anche, in modo chiaramente visibile, il sostegno dato congiuntamente dalle Parti.

    IV. INFORMAZIONI NON DIVULGABILI

    A. Informazioni documentarie non divulgabili

    1. Ciascuna parte o i partecipanti individuano al più presto, e preferibilmente in sede di elaborazione del PCGT, le informazioni che essi desiderano non vengano divulgate nel quadro del presente Accordo, tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti criteri:

    - la segretezza dell'informazione, nel senso che l'informazione non è, nell'insieme o nella particolare configurazione o combinazione delle sue componenti, generalmente nota, o facilmente accessibile con mezzi leciti, agli esperti del settore;

    - il valore commerciale reale e potenziale dell'informazione in virtù della sua segretezza;

    - i precedenti provvedimenti di tutela dell'informazione, adeguati in rapporto alle circostanze, adottati dalla persona che ne aveva legalmente il controllo per mantenerne la segretezza.

    2. Di norma, ai partecipanti non è richiesto di fornire alle parti informazioni non divulgabili. Tuttavia, qualora queste ultime dovessero venire a conoscenza di tali informazioni, le parti ne rispettano il carattere particolare e non le rivelano né all'esterno, né al loro interno, né tra di loro senza il consenso scritto del partecipante, o dei partecipanti, cui appartengono le informazioni. Queste limitazioni cessano automaticamente allorché le informazioni sono divulgate dal proprietario senza restrizioni agli esperti del settore.

    3. Ciascuna parte provvede affinché le informazioni non divulgabili, scambiate tra di esse in applicazione del presente Accordo e il loro carattere particolare siano facilmente riconoscibili in quanto tali dall'altra parte, ad esempio apponendovi un particolare contrassegno o una prescrizione restrittiva. La stessa disposizione si applica a qualsiasi riproduzione, totale o parziale, delle suddette informazioni.

    4. Le informazioni non divulgabili comunicate ai sensi del presente accordo possono essere rivelate dalla parte che le riceve a personale interno o da essa assunto, nonché ad altri suoi dipartimenti o uffici autorizzati ai fini specifici della ricerca congiunta in corso, a condizione che le informazioni non divulgabili così comunicate siano regolate da un accordo scritto sulla riservatezza e siano rese facilmente riconoscibili in quanto tali nel modo sopra indicato.

    5. Previo assenso scritto della parte che fornisce le informazioni non divulgabili ai sensi del presente Accordo, la parte che le riceve può darvi divulgazione più ampia di quella consentita dal paragrafo 3. Le parti cooperano nell'istituire apposite procedure per richiedere e ottenere il suddetto assenso preliminare scritto. Ciascuna parte concede il suo assenso nei limiti consentiti dalle rispettive politiche, dai regolamenti e dalle legislazioni nazionali.

    B. Informazioni non documentarie non divulgabili

    Le informazioni non documentarie non divulgabili, le altre informazioni riservate o confidenziali fornite in occasione di seminari e riunioni organizzati nel quadro del presente Accordo o le informazioni raccolte in seguito al distacco di personale, all'utilizzazione di attrezzature o all'esecuzione di progetti comuni, sono trattate dalle parti o dai partecipanti conformemente ai principi stabiliti alla lettera A del presente allegato, a condizione tuttavia che chi riceve tali informazioni non divulgabili, riservate o confidenziali, sia informato del loro carattere particolare in anticipo e per iscritto.

    C. Controllo

    Ciascuna parte si adopera per garantire che le informazioni non divulgabili da essa ricevute in virtù del presente Accordo siano sottoposte a controllo nel modo ivi previsto. Se una parte si rende conto che non è, o con molta probabilità non sarà, in grado di conformarsi alle disposizioni sulla non divulgabilità di cui alle lettere A o B, ne informa immediatamente l'altra parte che può essere lesa da tale divulgazione. Le parti, quindi, si consultano per definire una linea d'azione appropriata.

    Appendice

    CARATTERISTICHE INDICATIVE DEI PROGRAMMI COMUNI DI GESTIONE DELLA TECNOLOGIA (PCGT)

    Il PCGT è un contratto specifico che i partecipanti concludono per eseguire la ricerca congiunta e stabilire i rispettivi diritti ed obblighi. Riguardo ai diritti di proprietà intellettuale, il PCGT, di norma, disciplina, tra l'altro, la proprietà, la tutela, i diritti d'uso ai fini della ricerca e dello sviluppo, lo sfruttamento e la divulgazione, ivi compresi le intese per la pubblicazione comune dei risultati, nonché i diritti e gli obblighi dei ricercatori ospiti e le procedure per la soluzione delle controversie. Il PCGT può inoltre contenere disposizioni sulle conoscenze acquisite, sulle conoscenze di base, sulle norme che regolano la comunicazione di informazioni non divulgabili, sulla concessione di licenze e sulla consegna dei risultati finali.

    (1) Le caratteristiche indicative dei PCGT sono esposte nell'appendice.

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