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Document 21994D0602(01)

    Decisione del Consiglio SEE n. 1/94 del 17 maggio 1994 relativa all'adozione del regolamento interno del Consiglio SEE

    GU L 138 del 2.6.1994, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/2(5)/oj

    21994D0602(01)

    Decisione del Consiglio SEE n. 1/94 del 17 maggio 1994 relativa all'adozione del regolamento interno del Consiglio SEE

    Gazzetta ufficiale n. L 138 del 02/06/1994 pag. 0039 - 0040


    DECISIONE DEL CONSIGLIO SEE N. 1/94 del 17 maggio 1994 relativa all'adozione del regolamento interno del Consiglio SEE

    IL CONSIGLIO SEE,

    visto l'accordo sulle Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 89, adattato dal protocollo di adattamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato « accordo »,

    DECIDE:

    Articolo 1

    1. Il Consiglio SEE è convocato due volte all'anno dal proprio presidente conformemente all'articolo 91, paragrafo 2 dell'accordo.

    2. Il Consiglio SEE è inoltre convocato dal presidente, di sua iniziativa o a richiesta di un membro, quando le circostanze lo richiedono e quando un membro desidera sottoporre questioni che possono creare difficoltà, conformemente all'articolo 89, paragrafo 2 dell'accordo.

    3. Quando un membro del Consiglio SEE ne chiede la convocazione il presidente, dopo aver consultato gli altri membri del Consiglio, fissa una data per la sessione. In casi di eccezionale urgenza il Consiglio è convocato immediatamente.

    Articolo 2

    1. Il presidente compila un ordine del giorno provvisorio per ciascuna sessione. L'invito a partecipare alla sessione e l'ordine del giorno provvisorio sono inviati ai membri del Consiglio SEE al più tardi venti giorni prima dell'inizio della sessione.

    2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto da un membro del Consiglio SEE la richiesta di iscrizione con la relativa documentazione almeno venticinque giorni prima della data della sessione.

    3. Possono essere iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto i punti per i quali la documentazione è stata inviata ai membri del Consiglio SEE non oltre la data di spedizione di detto ordine del giorno.

    4. Il limite di tempo di cui ai precedenti paragrafi non si applica alle sessioni convocate in conformità dell'ultima frase dell'articolo 1, paragrafo 3.

    5. L'ordine del giorno è approvato dal Consiglio SEE all'inizio di ciascuna sessione. È possibile inserire all'ordine del giorno un punto non compreso nell'ordine del giorno provvisorio, previo accordo della Comunità e degli Stati membri da un lato e degli Stati AELS (EFTA) dall'altro. I punti sottoposti conformemente all'articolo 89, paragrafo 2 dell'accordo sono inseriti nell'ordine del giorno.

    Articolo 3

    1. Qualora si trovi nell'impossibilità di partecipare ad una sessione, un membro del Consiglio SEE può farsi rappresentare. Egli informa in tal caso il presidente indicando la persona autorizzata a rappresentarlo. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro accreditato.

    2. I membri del Consiglio SEE possono essere accompagnati da funzionari in qualità di assistenti. Il numero di tali funzionari può essere stabilito dal Consiglio.

    3. La composizione di ciascuna delegazione viene comunicata al presidente prima dell'inizio di ogni sessione.

    4. Un rappresentante dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) è di solito invitato ad assistere alle sessioni del Consiglio SEE in qualità di osservatore.

    5. La Banca europea per gli investimenti è invitata ad assistere alle sessioni del Consiglio SEE in qualità di osservatore quando figurano all'ordine del giorno argomenti di cui all'articolo 6 del protocollo 38 dell'accordo.

    6. A richiesta di uno dei suoi membri, il Consiglio SEE può decidere di ammettere alle proprie sessioni altre persone in qualità di osservatori.

    7. Salvo diversa decisione, le sessioni del Consiglio SEE non sono aperte al pubblico.

    Articolo 4

    Le decisioni del Consiglio SEE sono prese mediante accordo fra la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), che si esprimono con una sola voce, dall'altra.

    Articolo 5

    Per quanto riguarda le questioni urgenti, o quando ciò venga deciso in altri casi, le decisioni possono essere prese mediante procedura scritta conformemente all'articolo 4 e previo accordo di tutte le parti contraenti.

    Articolo 6

    1. Per ciascuna sessione si compila tempestivamente un progetto di verbale.

    In generale, tale verbale indica per ciascuno dei punti all'ordine del giorno:

    - i documenti presentati al Consiglio SEE;

    - le dichiarazioni verbalizzate su richiesta di un membro del Consiglio;

    - le decisioni prese, le dichiarazioni concordate e le conclusione raggiunte.

    Ciascun membro del Consiglio può chiedere la redazione più particolareggiata del verbale su un punto all'ordine del giorno.

    2. Il progetto di verbale è sottoposto all'approvazione del Consiglio SEE. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente in carica al momento dell'approvazione e dai due segretari.

    3. Le decisioni prese dal Consiglio SEE sono allegate al verbale.

    4. A ciascun membro del Consiglio SEE è trasmessa copia del verbale.

    Articolo 7

    Le decisioni del Consiglio SEE sono adottate in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, islandese, italiana, olandese, norvegese, portoghose, spagnola, svedese e tedesca. Esse fanno ugualmente fede in tutte queste lingue.

    Articolo 8

    I testi delle decisioni adottate dal Consiglio SEE sono firmati dal presidente in carica al momento della loro adozione e dai due segretari.

    Articolo 9

    Il Consiglio SEE decide in merito all'eventuale pubblicazione delle decisioni.

    Articolo 10

    1. Tutte le comunicazioni contemplate nel presente regolamento interno sono indirizzate alle Rappresentanze permanenti degli Stati membri presso le Comunità europee e alle Missioni degli Stati AELS (EFTA) presso le Comunità europee, alla Commissione delle Comunità europee e al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

    2. La corrispondenza per il Consiglio SEE è indirizzata al suo presidente.

    Articolo 11

    Il Consiglio SEE può decidere di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro che lo assistono nello svolgimento delle sue attività. La composizione, le modalità di funzionamento e i compiti di tali comitati o gruppi di lavoro sono decisi dal Consiglio caso per caso.

    Articolo 12

    1. Le funzioni di segreteria del Consiglio SEE sono di competenza della presidenza.

    2. Un funzionario della Comunità e un funzionario designato dagli Stati AELS (EFTA) fungono congiuntamente da segretari del Consiglio SEE. Detti segretari sono nominati da ciascuna parte previa consultazione congiunta.

    Articolo 13

    Fatte salve le altre disposizioni applicabili, le delibere del Consiglio SEE sono coperte dal segreto professionale, salvo diversa decisione del Consiglio.

    Articolo 14

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1994.

    Per il Consiglio SEE

    Il Presidente

    Th. PANGALOS

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