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Document 21993A0202(01)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, e la repubblica d'Austria, la repubblica di Finlandia, la repubblica d'Islanda, il regno di norvegia, il regno di Svezia e la Confederazione svizzera sull'emendamento della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime di transito comune

GU L 25 del 2.2.1993, p. 27–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1993/69/oj

Related Council decision

21993A0202(01)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, e la repubblica d'Austria, la repubblica di Finlandia, la repubblica d'Islanda, il regno di norvegia, il regno di Svezia e la Confederazione svizzera sull'emendamento della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime di transito comune

Gazzetta ufficiale n. L 025 del 02/02/1993 pag. 0027 - 0033


ACCORDO in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione Svizzera sull'emendamento della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime di transito comune

Lettera n. 1

Bruxelles, addì 17 dicembre 1992

Signor Ambasciatore,

Il comitato congiunto CEE-EFTA « Transito comune » ha proposto, nella raccomandazione n. 1/91, del 19 settembre 1991, taluni emendamenti della convenzione CEE-EFTA del 20 maggio 1987, relativa ad un regime di transito comune. Il testo di questi emendamenti figura nell'allegato.

Mi pregio confermarLe l'accordo della Comunità su tali emendamenti e Le propongo che, fatta salva qualsiasi eventuale modifica, essi entrino in vigore il 1° gennaio 1993. Le sarei grato se volesse confermarmi che il Suo governo è d'accordo su tali emendamenti e sulla data prevista per la loro entrata in vigore.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio delle Comunità europee

Lettera n. 2

Bruxelles, addì 17 dicembre 1992

Signor . . . . .,

mi pregio accusare ricevuta della Sua lettera così redatta:

« Il comitato congiunto CEE-EFTA "Transito comune" ha proposto, nella raccomandazione n. 1/91, del 19 settembre 1991, taluni emendamenti della convenzione CEE-EFTA, del 20 maggio 1987, relativa ad un regime di transito comune. Il testo di questi emendamenti figura nell'allegato.

Mi pregio confermarLe l'accordo della Comunità su tali emendamenti e Le propongo che, fatta salva qualsiasi eventuale modifica, essi entrino in vigore il 1° gennaio 1993. Le sarei grato se volesse confermarmi che il Suo governo è d'accordo su tali emendamenti e sulla data prevista per la loro entrata in vigore. »

Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera e sulla data prevista per l'entrata in vigore degli emendamenti in questione.

Voglia gradire, Signor . . . . ., i sensi della mia più alta considerazione.

Für die Regierung der Republik Österreich

Suomen tasavallan hallituksen puolesta

Fyrir ríkisstjórn ly sveldisins Íslands

For Kongeriket Norges Regjering

För Konungariket Sveriges regering

Für die Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Pour le gouvernement de la Confédération suisse

Per il governo della Confederazione svizzera

ALLEGATO

RACCOMANDAZIONE n. 1/91 DEL COMITATO CONGIUNTO CEE-EFTA « TRANSITO COMUNE »

del 19 settembre 1991

recante emendamento della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime di transito comune

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987, relativa ad un regime di transito comune, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, lettera a),

considerando che la convenzione del 20 maggio 1987 riproduce, per ciò che concerne gli scambi tra la Comunità ed i paesi dell'EFTA, nonché tra questi stessi paesi, la parte essenziale della regolamentazione relativa al transito comunitario;

considerando che, in vista della realizzazione del Mercato interno al 1° gennaio 1993, sono state di recente apportate delle modifiche sostanziali alle disposizioni di base in vigore nella Comunità economica europea per ciò che concerne il regime del transito comunitario; che conviene adeguare la convenzione in conseguenza;

considerando che appare necessario prevedere una entrata in applicazione simultanea di questi adeguamenti e delle modifiche apportate al regime del transito comunitario;

RACCOMANDA alle parti contraenti della convenzione:

- di emendarla, con effetto dal 1° gennaio 1993, come suggerito nella proposta allegata alla presente raccomandazione,

- di riesaminare, prima del 1° novembre 1992, la presente raccomandazione sulla base di un rapporto della Commissione delle Comunità europee sull'armonizzazione delle disposizioni relative alla realizzazione del mercato interno,

- d'informarsi reciprocamente, mediante scambi di lettere, dell'accettazione di tale raccomandazione.

Fatto al Helsinki, addì 19 settembre 1991.

Per il comitato congiunto

Il Presidente

Allegato all'allegato

Progetto di emendamento della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa ad un regime di transito comune

La convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa ad un regime di transito comune è modificata come segue:

A. L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 2

1. Il regime di transito comunitario è qui di seguito definito "regime T" o "regime T2", secondo il caso.

2. Il regime può essere applicato a qualsiasi merce trasportata in conformità dell'articolo 1, paragrafo 1.

3. Il regime T 2 si applica alle merci trasportate conformemente all'articolo 1, paragrafo 1:

a) nella Comunità:

soltanto quando le merci sono comunitarie. A tale scopo per merci comunitarie si intendono le merci:

- interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità senza aggiunta di merci provenienti da paesi terzi o da territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità,

- provenienti da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e che sono in libera pratica in uno Stato membro,

- ottenute nel territorio doganale della Comunità esclusivamente da merci di cui al secondo trattino o da merci di cui al primo ed al secondo trattino;

tuttavia fatti salvi la presente convenzione e altri accordi conclusi della Comunità non sono considerate comunitarie le merci che pur soddisfacendo alle condizioni previste dall'uno dei tre trattini di cui sopra sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunità dopo essere state da questo esportate;

b) in un paese EFTA:

soltanto quando le merci sono arrivate in detto paese in regime T 2 e vengono rispedite in osservanza delle condizioni particolari di cui all'articolo 9.

4. Le disposizioni particolari stabilite nella presente convenzione e relative al vincolo delle merci al regime T 2 si applicano anche al rilascio dei documenti che attestano il carattere comunitario delle merci, e le merci accompagnate da un documento di questo tipo saranno trattate alla stessa stregua delle merci trasportate in regime T 2, rimanendo tuttavia inteso che il documento che attesta il carattere comunitario delle merci non accompagna necessariamente le medesime. »

B. L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 3

1. Ai fini della presente convenzione, con il termine:

a) "transito", si intende una procedura di circolazione secondo la quale le merci vengono trasportate, sotto controllo delle autorità competenti, da un ufficio di una parte contraente ad un ufficio della medesima o di un'altra parte contraente attraverso almeno una frontiera;

b) "paese", si intende qualsiasi paese EFTA e qualsiasi Stato membro della Comunità;

c) "paese" terzo, si intende qualsiasi Stato che non sia un paese EFTA né uno Stato membro della Comunità.

2. Ai fini dell'applicazione delle norme stabilite nella presente convenzione relativa al regime T 1 o T 2, i paesi EFTA e la Comunità, e gli Stati membri della Comunità godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi obblighi. »

C. L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 4

1. La presente convenzione non pregiudica l'applicazione di eventuali altri accordi internazionali relativi ad un regime di transito, fatte salve le restrizioni a tale applicazione per quanto riguarda il trasporto di merci tra due luoghi situati nella Comunità, nonché le restrizioni al rilascio del documento che serve ad attestare il carattere comunitario delle merci.

2. La presente convenzione non pregiudica inoltre:

a) la circolazione delle merci in regime di ammissione temporanea, né

b) gli accordi relativi al traffico frontaliero. »

D. L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 6

A condizione che sia garantita l'applicazione delle misure cui le merci sono assoggettate, i paesi hanno la facoltà di porre in atto tra loro, mediante accordi bilaterali o multilaterali nel quadro del regime T 1 o T 2, procedure semplificate conformi a criteri da stabilire se necessario nell'appendice II ed applicabili a taluni traffici o a determinate imprese. Tali accordi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee e agli altri paesi. »

Modalità di applicazione della procedura di transito

E. L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 7

1. Gli uffici competenti dei paesi EFTA sono autorizzati ad espletare le funzioni di ufficio di partenza, di passaggio, di destinazione e di garanzia, fatte salve le disposizioni particolari della presente convenzione.

2. Gli uffici competenti degli Stati membri della Comunità sono abilitati a rilasciare documenti T 1 o T 2 per il transito fino ad un ufficio di destinazione situato in un paese EFTA. Fatte salve le disposizioni della presente convenzione, tali uffici sono ugualmente autorizzati a rilasciare, per merci spedite a destinazione di un paese EFTA, documenti attestanti il carattere comunitario delle merci in causa.

3. Quando parecchie spedizioni di merci vengono raggruppate e caricate su un unico mezzo di trasporto, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2 dell'appendice I, e vengono spedite come collettame da un medesimo obbligato principale, nell'ambito di un'unica operazione T 1 o T 2, da un ufficio di partenza ad un ufficio di destinazione, per un medesimo destinatario, una parte contraente può richiedere che tali spedizioni siano, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, annotate su un'unica dichiarazione T 1 o T 2 ed essere scortate dalle relative distinte di carico.

4. Nonostante l'obbligo di attestare il carattere comunitario delle merci, se del caso, la persona che assolve le formalità di esportazione presso l'ufficio doganale di frontiera di una parte contraente non è tenuta a vincolare le merci consegnate ad un regime T 1o T 2, indipendentemente dal regime doganale cui vengono vincolate le merci presso l'ufficio doganale di frontiera limitrofo.

5. Nonostante l'obbligo di attestare il carattere comunitario delle merci, se del caso, l'ufficio doganale di frontiera della parte contraente dove vengono espletate le formalità doganali può rifiutare di vincolare le merci al regime T 1 o T 2 se tale regime deve concludersi presso l'ufficio doganale di frontiera limitrofo. »

F. L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 9

1. Le merci che sono introdotte in un paese EFTA con un documento T 2 e che sono suscettibili di essere rispedite secondo detto regime, restano sotto controllo permanente dell'amministrazione doganale di detto paese, le quali ne garantiscono l'identità e l'integrità.

2. Quando tali merci sono rispedite da un paese EFTA dopo essere state vincolate, in detto paese EFTA, ad un regime doganale diverso da quello del transito o del deposito, non si può applciare il regime T 2.

Tuttavia, la presente disposizione non si applica alle merci che sono state temporaneamente importate per esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe e che non sono state oggetto di manipolazioni diverse da quelle necessarie alla loro conservazione nello stato originario o da quelle consistenti nel frazionamento delle spedizioni.

3. Per le merci che sono rispedite da un paese EFTA previo regime di magazzinaggio può essere applicato il regime T 2 soltanto alle condizioni seguenti:

- la durata del deposito non deve aver superato cinque anni: tuttavia, per quanto riguarda le merci comprese nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali (convenzione internazionale sulla designazione armonizzata dei prodotti e sul sistema di codificazione, del 14 giugno 1993), tale durata è limitata a sei mesi;

- le merci devono essere state depositate in aree speciali e non aver subito manipolazioni diverse da quelle necessarie per la loro conservazione nello stato originario o da quelle consistenti nel frazionamento delle spedizioni senza sostituzione dell'imballaggio;

- le manipolazioni devono essere state effettuate sotto sorveglianza doganale.

4. I documenti T 2 o i documenti attestanti il carattere comunitario delle merci rilasciati da un ufficio competente di un paese EFTA devono fare riferimento ai corrispondenti documenti T 2 o ai documenti attestanti il carattere comunitario delle merci in base ai quali le medesime sono entrate in detto paese EFTA e recare tutte le menzioni particolari figuranti su questi ultimi. »

G. L'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 10

1. Salvo altrimenti disposto nel paragrafo 2 o nelle appendici, tutte le operazioni T 1 o T 2 formano oggetto di una garanzia valida per tutte le parti contraenti che intervengono nell'operazione in causa.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto:

a) delle parti contraenti di convenire fra loro di soprassedere alla garanzia per operazioni T 1 o T 2 che riguardano solo i loro territori;

b) di una parte contraente di non esigere la garanzia per la parte di un'operazione T 1 o T 2 tra l'ufficio di partenza ed il primo ufficio di passaggio.

3. Ai fini della garanzia forfettaria di cui alle appendici I e II della presente convenzione, si intende per "ecu" la somma dei seguenti importi:

0,6242 marchi tedeschi,

0,08784 sterline inglesi,

1,332 franchi francesi,

151,8 lire italiane,

0,2198 fiorini olandesi,

3,301 franchi belgi,

0,130 franchi lussemburghesi,

0,1976 corone danesi,

0,008552 sterline irlandesi,

1,440 dracme greche,

6,885 pesete spagnole,

1,393 scudi portoghesi.

Il valore dell'ecu in una moneta qualsiasi è pari alla somma controvalore in tale moneta degli importi in divise sopra elencati. »

H. L'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 11

1. L'identificazione delle merci è effettuata, di regola, mediante suggellamento.

2. Il suggellamento è effettuato:

a) per volume, quando il mezzo di trasporto è stato approvato in applicazione di altre disposizioni o riconosciuto dall'ufficio di partenza come idoneo al suggellamento;

b) per collo, negli altri casi.

3. Sono suscettibili di essere considerati idonei al suggellamento i mezzi di trasporto che:

a) possono essere suggellati in maniera semplice ed efficace;

b) sono costruiti in modo da precludere la possibilità di estrazioni o introduzioni di merci, senza lasciare tracce visibili di effrazione o senza rottura dei suggelli;

c) non presentano spazi idonei all'occultamento delle merci;

d) presentano gli spazi riservati al carico facilmente accessibili per le visite delle autorità competenti.

4. L'ufficio di partenza può rinunciare al suggellamento quando, tenuto conto di altre eventuali misure di identificazione, la descrizione delle merci nella dichiarazione T 1 o T 2 o nei documenti complementari permette la loro identificazione. »

I. Nella versione tedesca, all'articolo 12, paragrafo 1, a) e b), la parola « GRENZÜBERGANGSSTELLE » è sostituita dalla parola « DURCHGANGSZOLLSTELLE ».

J. L'articolo 13 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 13

1. Le autorità competenti dei paesi interessati si comunicano reciprocamente qualsiasi informazione di cui dispongono e che sia importante per verificare la corretta applicazione della presente convenzione.

2. Ove occorra, le autorità competenti dei paesi interessati si comunicano reciprocamente le constatazioni, i documenti, i rapporti, i processi verbali e le informazioni relative alle operazioni di trasporto effettuate in regime T 1 o T 2 nonché alle irregolarità o infrazioni avvenute in relazione a dette operazioni.

Inoltre, ove occorra, esse si comunicano reciprocamente le constatazioni fatte nei confronti di merci per le quali è prevista l'assistenza amministrativa e che sono state oggetto di deposito doganale.

3. In caso di sospetta irregolarità o sospetta infrazione riguardante merci introdotte in un paese in provenienza da un altro paese o che hanno attraversato un paese o hanno formato oggetto di deposito, le amministrazioni competenti dei paesi interessati si comunicano reciprocamente, su richiesta, tutte le informazioni concernenti:

a) le condizioni in cui le merci sono state spedite:

- quando esse sono arrivate nel paese cui è rivolta la richiesta scortate da un documento T 1, T 2 o da un documento attestante il carattere comunitario, qualunque sia il modo di rispedizione, oppure

- quando esse sono state rispedite da questo paese, scortate da un documento T 1, T 2 o da un documento attestante il carattere comunitario, qualunque sia il modo d'introduzione;

b) le condizioni di deposito di queste merci quando esse sono arrivate nel paese cui è rivolta la richiesta scortate da un documento T 2 o da un documento attestante il carattere comunitario, oppure quando esse sono state rispedite da questo paese scortate da un documento T 2 o da un documento attestante il carattere counitario.

4. Le richieste formulate ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 devono indicare il(i) caso(i) cui si riferiscono.

5. Se le autorità competenti di un paese chiedono un tipo di assistenza che a loro volta non potrebbero fornire, esse devono porre in rilievo tale impossibilità nella loro richiesta. Le autorità competenti interpellate possono accogliere o respingere la richiesta.

6. Le informazioni ottenute in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 sono impiegate unicamente per gli scopi della presente convenzione e ad esse viene riconosciuta dal paese ricevente la stessa protezione di cui beneficiano le informazioni dello stesso genere a norma delle leggi di detto paese. Tali informazioni possono essere impiegate per altri scopi soltanto con il consenso scritto dell'autorità competente che le fornisce e sono sottoposte alle restrizioni stabilite da tale autorità. »

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