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Document 12003TN02/12/A

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Allegato II: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione - 12. Energia - A. Parte generale

GU L 236 del 23.9.2003, p. 586–589 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

12003TN02/12/A

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Allegato II: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione - 12. Energia - A. Parte generale

Gazzetta ufficiale n. L 236 del 23/09/2003 pag. 0586 - 0589


A. PARTE GENERALE

1. 31958 Q 1101: Consiglio CEEA: Statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (GU 27 del 6.12.1958, pag. 534), modificato da:

- 31973 D 0045: Decisione 73/45/Euratom del Consiglio, dell' 8.3.1973, che modifica lo statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom in seguito all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità (GU L 83 del 30.3.1973, pag. 20),

- 11979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- 11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

- 31995 D 0001: Decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio dell'Unione europea, del 1o gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1).

a) I paragrafi 1 e 2 dell'articolo V sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il capitale dell'Agenzia è di 5440000 euro.

2. Il capitale è sottoscritto nel seguente modo:

Belgio | EUR 192000 |

Repubblica ceca | EUR 192000 |

Danimarca | EUR 96000 |

Germania | EUR 672000 |

Estonia | EUR 32000 |

Grecia | EUR 192000 |

Spagna | EUR 416000 |

Francia | EUR 672000 |

Irlanda | EUR 32000 |

Italia | EUR 672000 |

Cipro | EUR 32000 |

Lettonia | EUR 32000 |

Lituania | EUR 32000 |

Lussemburgo | — |

Ungheria | EUR 192000 |

Malta | — |

Paesi Bassi | EUR 192000 |

Austria | EUR 96000 |

Polonia | EUR 416000 |

Portogallo | EUR 192000 |

Slovenia | EUR 32000 |

Slovacchia | EUR 96000 |

Finlandia | EUR 96000 |

Svezia | EUR 192000 |

Regno Unito | EUR 672000" |

b) I paragrafi 5, 6 e 7 dell'articolo V sono sostituiti dal seguente:

"5. Ogni versamento è effettuato in euro."

.

c) I paragrafi 1 e 2 dell'articolo X sono sostituiti dai seguenti:

"1. E' istituito un Comitato consultivo dell'Agenzia composto di sessantanove membri.

2. I seggi sono ripartiti per nazionalità fra gli Stati membri nel modo seguente:

Belgio | 3 membri |

Repubblica ceca | 3 membri |

Danimarca | 2 membri |

Germania | 6 membri |

Estonia | 1 membro |

Grecia | 3 membri |

Spagna | 5 membri |

Francia | 6 membri |

Irlanda | 1 membro |

Italia | 6 membri |

Cipro | 1 membro |

Lettonia | 1 membro |

Lituania | 1 membro |

Lussemburgo | — |

Ungheria | 3 membri |

Malta | — |

Paesi Bassi | 3 membri |

Austria | 2 membri |

Polonia | 5 membri |

Portogallo | 3 membri |

Slovenia | 1 membro |

Slovacchia | 2 membri |

Finlandia | 2 membri |

Svezia | 3 membri |

Regno Unito | 6 membri" |

2. 31977 D 0270: Decisione del Consiglio, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88, del 6.4.1977, pag. 9), modificata da

- 31994 D 0179: Decisione del Consiglio 94/179/Euratom del 21.3.1994 (GU L 84, del 29.3.1994, pag. 41).

I seguenti termini sono cancellati dall'allegato:

"— Repubblica di Ungheria"

"— Repubblica di Lituania"

"— Repubblica di Slovenia"

"— Repubblica ceca"

"— Repubblica slovacca"

.

3. 31990 L 0377: Direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (GU L 185 del 17.7.1990, pag. 16), modificata da:

- 31993 L 0087: Direttiva 93/87/CEE della Commissione, del 22.10.1993 (GU L 277 del 10.11.1993, pag. 32).

- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21).

a) Nell'allegato I, punto 11, si inserisce:

"—Repubblica ceca | Praga" |

"—Estonia | Tallinn" |

"—Cipro | Nicosia" |

"—Lettonia | Riga" |

"—Lituania | Vilnius" |

"—Ungheria | Budapest" |

"—Malta | Valletta" |

"—Polonia | Varsavia" |

"—Slovenia | Lubiana" |

"—Slovacchia | Bratislava" |

;

b) Nell'allegato II, punto I.2, si inserisce:

"—Repubblica ceca | l'intero paese" |

"—Estonia | l'intero paese" |

"—Cipro | Nicosia" |

"—Lettonia | l'intero paese" |

"—Lituania | zona orientale, zona occidentale" |

"—Ungheria | l'intero paese" |

"—Malta | l'intero paese" |

"—Polonia | l'intero paese" |

"—Slovenia | l'intero paese" |

"—Slovacchia | l'intero paese" |

.

4. 31990 L 0547: Direttiva del Consiglio 90/547/CEE del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti (GU L 313, del 13.11.1990, pag. 30), modificata da:

- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21)

- 31994 D 0559: Decisione 94/559/CE della Commissione del 26.7.1994 (GU L 214 del 19.8.1994, pag. 14),

- 31995 D 0162: Decisione 95/162/CE della Commissione del 20.4.1995 (GU L 107 del 12.5.1995, pag. 53),

- 31998 L 0075: Direttiva 98/75/CE della Commissione del 1o.10.1998 (GU L 276 del 13.10.1998, pag. 9).

Nell'allegato si inserisce:

"Repubblica ceca | ČEPS, a. s." |

"Estonia | AS Eesti Energia" |

"Cipro | —" |

"Lettonia | Latvenergo" |

"Lituania | AB "Lietuvos energija"" |

"Ungheria | Magyar Villamos Művek Részvénytársaság (MVM Rt.)" |

"Malta | Korporazzjoni Enemalta" |

"Polonia | Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA" |

"Slovenia | ELES" |

"Slovacchia | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s." |

5. 31991 L 0296: Direttiva 91/296/CEE del Consiglio, del 31 maggio 1991, concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti (GU L 147 del 12.6.1991, pag. 37), modificata da:

- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

- 31994 L 0049: Direttiva della Commissione 94/49/CEE dell' 11.11.1994 (GU L 295 del 16.11.1994, pag. 16),

- 31995 L 0049: Direttiva 95/49/CE della Commissione del 26.9.1995 (GU L 233 del 30.9.1995, pag. 86).

Nell'allegato si inserisce:

"Repubblica ceca | Transgas, a. s." |

"Estonia | AS Eesti Gaas" |

"Cipro | —" |

"Lettonia | Latvijas Gāze" |

"Lituania | AB "Lietuvos dujos"" |

"Ungheria | Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság (MOL Rt.)" |

"Malta | —" |

"Polonia | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo EuRoPol Gaz S.A." |

"Slovenia | Geoplin" |

"Slovacchia | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (SPP) Pozagas, a. s. Malacky" |

6. 31992 D 0167: Decisione 92/167/CEE della Commissione, del 4 marzo 1992, riguardante l'istituzione di un comitato di esperti per il transito di elettricità sulle grandi reti (GU L 74 del 20.3.1992, pag. 43), modificata da:

- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

- 31997 D 0559: Decisione della Commissione 97/559/CE del 24.7.1997 (GU L 230 del 21.8.1997, pag. 18).

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Composizione

1. Il comitato è composto di trenta membri ossia:

- venticinque rappresentanti delle reti ad alta tensione che operano nella Comunità (un rappresentante per Stato membro interessato),

- tre esperti indipendenti la cui esperienza professionale e la cui competenza in materia di transito di elettricità nella Comunità siano ampiamente riconosciute,

- un rappresentante di Eurelectric,

- un rappresentante della Commissione.

2. I membri del comitato sono nominati dalla Commissione. I 25 rappresentanti delle reti e il rappresentante di Eurelectric sono nominati, previa consultazione degli ambienti interessati, in base ad un elenco comprendente almeno due nominativi per ogni posto da occupare."

7. 31995 D 0539: decisione 95/539/CE della Commissione dell' 8 dicembre 1995, riguardante l'istituzione di un comitato di esperti per il transito di gas naturale sulle grandi reti (GU L 304, del 16.12.1995, pag. 57), modificata da:

- 31998 D 0285: Decisione 98/285/CE della Commissione del 23.4.1998 (GU L 128, del 30.4.1998, pag. 70).

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Composizione

1. Il comitato è composto di un massimo di 30 membri, ossia:

- fino a 25 rappresentanti delle reti di gas naturale ad alta pressione che operano nella Comunità (un rappresentante per Stato membro interessato),

- tre esperti indipendenti la cui esperienza professionale e la cui competenza in materia di transito di gas naturale nella Comunità siano ampiamente riconosciute,

- un rappresentante di Eurogas,

- un rappresentante della Commissione.

2. I membri del comitato sono nominati dalla Commissione. I rappresentanti delle reti e il rappresentante di Eurogas sono nominati, previa consultazione degli ambienti interessati, in base ad un elenco comprendente almeno due nominativi per ogni posto da occupare."

8. 32001 L 0077: Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (GU L 283 del 27.10.2001 pag. 33).

a) All'allegato si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Danimarca:

"Repubblica ceca | 2,36 | 3,8 | 8 (*)" |

e, tra le voci relative a Germania e Grecia:

"Estonia | 0,02 | 0,2 | 5,1" |

e, tra le voci relative a Italia e Lussemburgo:

"Cipro | 0,002 | 0,05 | 6 |

Lettonia | 2,76 | 42,4 | 49,3 |

Lituania | 0,33 | 3,3 | 7" |

e, tra le voci relative a Lussemburgo e Paesi Bassi:

"Ungheria | 0,22 | 0,7 | 3,6 |

Malta | 0 | 0 | 5" |

e, tra le voci relative ad Austria e Portogallo:

"Polonia | 2,35 | 1,6 | 7,5" |

e, tra le voci relative a Portogallo e Finlandia:

"Slovenia | 3,66 | 29,9 | 33,6 |

Slovacchia | 5,09 | 17,9 | 31" |

b) Nell'allegato la voce relativa alla Comunità è sostituita dalla seguente:

"Comunità | 355,2 | 12,9 | 21" |

c) Nell'allegato, le note in calce (**) e (***) sono sostituite dalle seguenti:

"(**) I dati si riferiscono alla produzione nazionale di elettricità FER nel 1997, eccetto per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, per i quali i dati si riferiscono al 1999.

(***) Le percentuali relative all'elettricità FER nel 1997 (nel 1999-2000 per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia) e nel 2010 si basano sulla produzione nazionale di elettricità FER divisa per il consumo interno lordo di elettricità. Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia il consumo interno lordo di elettricità si basa sui dati del 2000. In caso di scambi interni di elettricità FER (con certificazione riconosciuta od origine registrata), il calcolo di tali percentuali inciderà sui dati per il 2010 relativi ai singoli Stati membri, ma non sul totale per la Comunità."

.

d) Nell'allegato, è aggiunta la seguente nota relativa alla voce per la Repubblica ceca:

"(*) Nel tener conto dei valori di riferimento enunciati nell'allegato della presente direttiva, la Repubblica ceca rileva che la capacità di conseguire l'obiettivo dipende pesantemente dai fattori climatici che incidono notevolmente sul livello della produzione idroelettrica e l'utilizzazione dell'energia solare ed eolica.

Il programma nazionale per la gestione economica dell'energia e l'uso delle fonti di energia rinnovabile è stato approvato dal governo nell'ottobre 2001 ed indica un obiettivo di quota di elettricità ricavata da FER nel consumo di elettricità lorda del 3,0 % (escluse le grandi centrali idroelettriche con potenza superiore a 10 MW) e del 5,1 % (incluse le grandi centrali idroelettriche con potenza superiore a 10 MW) entro il 2005.

In assenza di risorse naturali è esclusa un'ulteriore sostanziale estensione dell'output di grandi e di piccole stazioni idroelettriche."

9. 42002 D 0234: Decisione 2002/234/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 27 febbraio 2002, in merito alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio (GU L 79 del 22.3.2002, pag. 42).

All'allegato III, scheda, appendice A, punto 1, dopo "f) Coke e semi-coke derivati dalla lignite" si aggiunge:

"g) Argillite petrolifera."

.

10. 32002 R 1407: Regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera (GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1).

a) All'articolo 6, paragrafo 2 si aggiunge il seguente comma:

"In deroga al precedente comma, per gli Stati membri che aderiscono all'Unione europea il 1o maggio 2004 il volume complessivo degli aiuti all'industria carboniera concessi ai sensi degli articoli 4 e 5 non deve superare, nell'esercizio di qualsiasi anno dopo il 2004, l'importo autorizzato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10 per l'esercizio 2004."

b) All'articolo 9, dopo il paragrafo 6, si aggiunge il seguente paragrafo:

"6 bis. Gli Stati membri che aderiscono all'Unione il 1o maggio 2004 presentano non appena possibile dopo l'adesione e in ogni caso non oltre il 31 agosto 2004 i piani di cui ai paragrafi 4, 5 e 6."

c) All'articolo 9, paragrafo 8 si aggiunge la seguente frase:

"Gli Stati Membri che aderiscono all'Unione il 1o maggio 2004, possono effettuare la notifica dopo l'adesione e in ogni caso non oltre il 31 agosto 2004."

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