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Document 02015D1814-20180408

Consolidated text: Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1814/2018-04-08

02015D1814 — IT — 08.04.2018 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE (UE) 2015/1814 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 2015

relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 264 dell'9.10.2015, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DIRETTIVA (UE) 2018/410 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 14 marzo 2018

  L 76

3

19.3.2018




▼B

DECISIONE (UE) 2015/1814 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 2015

relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Riserva stabilizzatrice del mercato

1.  È costituita una riserva stabilizzatrice del mercato nel 2018 nella quale le quote sono integrate a partire dal 1o gennaio 2019.

2.  La quantità di 900 milioni di quote dedotta dal volume d'asta durante il periodo 2014-2016, come determinato nel regolamento (UE) n. 176/2014 a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, non è aggiunta ai volumi da mettere all'asta nel 2019 e nel 2020 ma è integrata nella riserva.

3.  Le quote non assegnate agli impianti a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE e quelle non assegnate agli impianti in applicazione dell'articolo 10 bis, paragrafi 19 e 20, della citata direttiva sono integrate nella riserva nel 2020. La Commissione riesamina la direttiva 2003/87/CE in relazione a tali quote non assegnate e, se del caso, presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.  La Commissione pubblica il numero totale di quote di emissione in circolazione ogni anno entro il 15 maggio dell'anno successivo. Il numero totale di quote in circolazione in un dato anno corrisponde al numero complessivo di quote rilasciate nel periodo a partire dal 1o gennaio 2008, compresi le quote rilasciate nello stesso periodo a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE e i diritti di utilizzare crediti internazionali esercitati da impianti, a titolo dell'ETS dell'UE, sulle emissioni fino al 31 dicembre di tale anno, meno le tonnellate complessive di emissioni verificate utilizzate da impianti, a titolo dell'ETS dell'UE, fra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre di quello stesso anno, le quote cancellate a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e il numero di quote disponibili nella riserva. Non sono computate le emissioni comprese nel triennio 2005-2007 né le quote per esse rilasciate. La prima pubblicazione del numero totale di quote in circolazione ha luogo il 15 maggio 2017.

5.  Ogni anno, un numero di quote pari al 12 % del numero totale di quote in circolazione, quale determinato nella più recente pubblicazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, è dedotto dal volume di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE ed è integrato nella riserva in un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1o settembre di tale anno, salvo che il numero di quote da integrare nella riserva sia inferiore ai 100 milioni. Nel primo anno di attività della riserva, le integrazioni dovrebbero anche avere luogo tra il 1o gennaio e il 1o settembre di tale anno per una percentuale pari all'8 %, (il che equivale ad una percentuale dell'1 % per ogni mese civile), del numero totale di quote in circolazione quale determinato nella più recente pubblicazione. ►M1  In deroga alla prima e alla seconda frase, fino al 31 dicembre 2023, le percentuali e i 100 milioni di quote di cui a tali frasi sono raddoppiati. ◄

Fatto salvo il numero totale di quote di emissione da dedurre a norma del presente paragrafo, fino al 31 dicembre 2025, le quote di cui all'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva 2003/87/CE non sono computate nel determinare le percentuali con cui gli Stati membri contribuiscono a tale numero totale.

▼M1

bis.  A decorrere dal 2023 le quote detenute nella riserva che superano il numero totale di quote messe all'asta nel corso dell'anno precedente non sono più valide, salvo decisione contraria adottata nel primo riesame effettuato a norma dell'articolo 3.

▼B

6.  Qualora, in un anno, il numero totale di quote in circolazione sia inferiore a 400 milioni, 100 milioni di quote sono svincolate dalla riserva e aggiunte al volume di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE. Se le quote disponibili nella riserva sono meno di 100 milioni, ai fini del presente paragrafo sono svincolate tutte le quote della riserva.

7.  Qualora, in un dato anno, il paragrafo 6 del presente articolo non sia applicabile e siano adottate misure ai sensi dell'articolo 29 bis della direttiva 2003/87/CE, 100 milioni di quote sono svincolate dalla riserva e aggiunte al volume di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE. Se le quote disponibili nella riserva sono meno di 100 milioni, ai fini del presente paragrafo sono svincolate tutte le quote della riserva.

8.  In caso di interventi a norma dei paragrafi 5, 6 o 7, in seguito alla pubblicazione del numero totale di quote in circolazione, i calendari delle aste tengono conto delle quote che sono state integrate nella riserva o che devono essere svincolate dalla riserva. Le quote sono integrate nella riserva o svincolate dalla medesima per un periodo di 12 mesi. In caso di svincolo di quote a norma del paragrafo 6 o 7, indipendentemente dal periodo in cui avviene tale svincolo, sono rispettate le percentuali degli Stati membri applicabili al momento dell'integrazione delle quote nella riserva così come l'ordine in cui queste sono state inserite nella riserva.

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2003/87/CE

La direttiva 2003/87/CE è così modificata:

1) l'articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.  A decorrere dal 2019, gli Stati membri mettono all'asta tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente a norma degli articoli 10 bis e 10 quater e che non sono integrate nella riserva stabilizzatrice del mercato costituita con decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ).

b) dopo il paragrafo 1 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.  Laddove il volume delle quote che gli Stati membri devono mettere all'asta nell'ultimo anno di ciascun periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della presente direttiva superi di oltre il 30 % il volume medio di cui è prevista la messa all'asta nei primi due anni del periodo successivo, prima dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 5, della decisione (UE) 2015/1814, i due terzi della differenza fra detti volumi è sottratta dal volume d'asta dell'ultimo anno del periodo e aggiunta, in parti uguali, ai volumi che gli Stati membri devono mettere all'asta nei primi due anni del periodo successivo.»;

2) all'articolo 13, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri rilasciano, in via sostitutiva, quote di emissioni per il periodo in corso a persone le cui quote di emissioni siano state cancellate a norma del primo comma. Analogamente, le quote disponibili nella riserva stabilizzatrice del mercato che non sono più valide sono sostituite da quote valide nel periodo in corso.»

Articolo 3

Riesame

La Commissione monitora il funzionamento della riserva nel contesto della relazione di cui all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. La relazione dovrebbe esaminare i pertinenti effetti sulla competitività, in particolare nell'industria, anche riguardo al PIL, l'occupazione e gli indicatori di investimento. Entro tre anni dalla data di entrata in funzionamento della riserva stabilizzatrice del mercato e successivamente a intervalli quinquennali, la Commissione riesamina la riserva alla luce di un'analisi del regolare funzionamento del mercato europeo del carbonio e, se del caso, presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio. Ciascun riesame si sofferma in particolare sulla percentuale che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, della presente decisione determina il numero di quote da integrate nella riserva nonché sul valore numerico della soglia per il numero totale di quote in circolazione e per il numero di quote da svincolare dalla riserva a norma dell'articolo 1, paragrafo 6 o 7, della presente decisione. Nel riesame, la Commissione analizza altresì l'impatto della riserva sulla crescita, l'occupazione, la competitività industriale dell'Unione e sul rischio di rilocalizzazione delle emissioni.

Articolo 4

Disposizione transitoria

L'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), resta d'applicazione fino al 31 dicembre 2018.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



( *1 ) Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).»;

( 1 ) Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63).

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