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Document 02014R0640-20210903
Commission Delegated Regulation (EU) no 640/2014 of 11 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the integrated administration and control system and conditions for refusal or withdrawal of payments and administrative penalties applicable to direct payments, rural development support and cross compliance
Consolidated text: Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità
Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità
02014R0640 — IT — 03.09.2021 — 004.003
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 640/2014 DELLA COMMISSIONE dell’11 marzo 2014 (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1393 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2016 |
L 225 |
41 |
19.8.2016 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/723 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 2017 |
L 107 |
1 |
25.4.2017 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/841 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2021 |
L 186 |
12 |
27.5.2021 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1418 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2021 |
L 305 |
6 |
31.8.2021 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 640/2014 DELLA COMMISSIONE
dell’11 marzo 2014
che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce disposizioni che integrano taluni elementi non essenziali del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda:
le condizioni per il rifiuto o la revoca parziale o totale dell’aiuto o del sostegno,
la definizione della sanzione amministrativa e la fissazione del tasso specifico da imporre,
la definizione dei casi in cui non si applica la sanzione amministrativa,
le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini se l’ultimo giorno utile per la presentazione di domande o modifiche è un giorno festivo, un sabato o una domenica,
le definizioni specifiche necessarie per garantire un’attuazione armonizzata del sistema integrato,
gli elementi fondamentali e le norme tecniche concernenti il sistema di identificazione delle parcelle agricole e l’identificazione dei beneficiari,
gli aspetti essenziali, le norme tecniche e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto,
la base di calcolo dell’aiuto, comprese norme che disciplinino alcuni casi in cui le superfici ammissibili contengono elementi caratteristici del paesaggio o alberi,
norme supplementari concernenti gli intermediari (servizi, enti e organizzazioni) che intervengono nella procedura di concessione dell’aiuto o del sostegno,
il mantenimento dei pascoli permanenti in relazione alla condizionalità,
la base armonizzata per il calcolo delle sanzioni amministrative connesse alla condizionalità,
le condizioni per l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative connesse alla condizionalità,
aggiunte alle norme previste dal regolamento (UE) n. 1306/2013 per garantire la transizione ordinata dalle disposizioni abrogate alle nuove norme.
Articolo 2
Definizioni
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
«beneficiario», un agricoltore quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e di cui all’articolo 9 dello stesso regolamento, il beneficiario soggetto alla condizionalità ai sensi dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e/o il beneficiario di un sostegno allo sviluppo rurale di cui all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
«inadempienza»:
con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell’aiuto o del sostegno di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualsiasi inottemperanza a tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi; oppure
con riferimento alla condizionalità, l’inosservanza dei criteri di gestione obbligatori previsti dalla legislazione dell’Unione, delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali definite dagli Stati membri conformemente all’articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013 o del mantenimento dei pascoli permanenti di cui all’articolo 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento;
«domanda di sostegno», una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013;
«domanda di pagamento», una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013;
«altra dichiarazione», qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di aiuto o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
«misure di sviluppo rurale nell’ambito del sistema integrato», le misure di sostegno concesse conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e agli articoli da 28 a 31, 33, 34 e 40 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e se del caso all’articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, escluse le misure di cui all’articolo 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e le misure di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento per quanto riguarda i costi di impianto;
«sistema di identificazione e di registrazione degli animali», il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini stabilito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) e/o il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina stabilito dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio ( 3 ), rispettivamente;
«marchio auricolare», il marchio auricolare per l’identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all’articolo 3, lettera a), e all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3. dell’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
«banca dati informatizzata», la base di dati informatizzata di cui all’articolo 3, lettera b), e all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
«passaporto per gli animali», il passaporto per gli animali di cui all’articolo 3, lettera c), e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
«registro», in relazione agli animali, il registro tenuto dal detentore di animali di cui all’articolo 3, lettera d), e all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
«codice di identificazione», il codice di identificazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o i codici di cui al punto A.2. dell’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
«regime di aiuto per animali», una misura di sostegno accoppiato facoltativo previsto al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, in cui il pagamento annuo da concedere entro determinati limiti quantitativi si basa su un numero fisso di capi;
«misure di sostegno connesse agli animali», le misure di sviluppo rurale o i tipi di operazioni per le quali il sostegno si basa sul numero di capi o sul numero di unità di bestiame dichiarate;
«domanda di aiuto per animale», una domanda per il versamento di aiuti in cui il pagamento annuo da concedere entro determinati limiti quantitativi si basa su un numero fisso di animali nell’ambito del sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
«animali dichiarati», gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali o oggetto di una domanda di pagamento nell’ambito di una misura di sostegno connessa agli animali;
«animale potenzialmente ammissibile», un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l’aiuto nell’ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell’ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell’anno di domanda in questione;
«animale accertato»:
nell’ambito di un regime di aiuto per animali, l’animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti; oppure
nell’ambito di una misura di sostegno connessa agli animali, l’animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco;
«detentore», qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;
«regimi di aiuto per superficie», i pagamenti diretti per superficie ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, escluse le misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) e le misure specifiche nel settore agricolo a favore delle isole minori del Mar Egeo di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 );
«misure di sostegno connesse alla superficie», le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata;
«uso», in relazione alla superficie, l’uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura;
«superficie determinata»:
nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie, la superficie in ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle condizioni di concessione degli aiuti, indipendentemente dal numero di diritti all’aiuto di cui dispone il beneficiario, oppure
nell’ambito delle misure di sostegno per superficie, la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco;
«sistema di informazione geografica» (di seguito «SIG»), le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
«parcella di riferimento», superficie geograficamente delimitata avente un’identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
«materiale geografico», mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto o di sostegno e gli Stati membri.
Inoltre, per «norme» si intendono le norme definite dagli Stati membri in conformità all’articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché gli obblighi relativi ai pascoli permanenti di cui all’articolo 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
Articolo 3
Applicazione di sanzioni penali
L’applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell’aiuto o del sostegno, previsti dal presente regolamento, non ostano all’applicazione di sanzioni penali nazionali, se previste dal diritto nazionale.
Articolo 4
Forza maggiore e circostanze eccezionali
Per quanto riguarda le misure di sostegno allo sviluppo rurale ai sensi degli articoli 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, se un beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. La revoca interessa soltanto le parti dell’impegno che non hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del verificarsi della forza maggiore o delle circostanze eccezionali. Non si applicano revoche in relazione ai criteri di ammissibilità e agli altri obblighi, né si applicano sanzioni amministrative.
Per quanto riguarda le altre misure di sostegno allo sviluppo rurale, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali gli Stati membri non richiedono il rimborso, né parziale né integrale. Nel caso di impegni o pagamenti pluriennali, non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l’impegno o il pagamento prosegue negli anni successivi, in conformità con la sua durata iniziale.
Se l’inadempienza derivante da tali cause di forza maggiore o circostanze eccezionali riguarda la condizionalità, non si applica la sanzione amministrativa corrispondente di cui all’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
TITOLO II
SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E DI CONTROLLO
CAPO I
REQUISITI DEL SISTEMA
Articolo 5
Identificazione delle parcelle agricole
Gli Stati membri delimitano la parcella di riferimento in modo da garantire che essa sia misurabile, che consenta la localizzazione univoca e inequivocabile di ciascuna parcella agricola dichiarata annualmente e che, in linea di principio, sia stabile nel tempo.
Gli Stati membri garantiscono inoltre l’identificazione attendibile delle parcelle agricole dichiarate. Essi esigono, in particolare, che le domande di aiuto e le domande di pagamento siano corredate di informazioni specifiche o accompagnate da documenti, indicati dall’autorità competente, che consentono di localizzare e misurare ciascuna parcella. Per ciascuna parcella di riferimento, gli Stati membri:
determinano una superficie massima ammissibile ai fini dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013;
determinano una superficie massima ammissibile ai fini delle misure connesse alla superficie di cui agli articoli da 28 a 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
determinano l’ubicazione e le dimensioni delle aree di interesse ecologico di cui all’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 che lo Stato membro ha deciso di considerare aree di interesse ecologico. A tale scopo gli Stati membri applicano, ove del caso, i fattori di conversione e/o di ponderazione di cui all’allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013;
determinano se si applicano le disposizioni per le zone di montagna, le zone soggette a vincoli naturali significativi e altre zone soggette a vincoli specifici di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, le zone Natura 2000, le zone oggetto della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ), i terreni agricoli autorizzati per la coltivazione di cotone ai sensi dell’articolo 57 del regolamento (UE) n. 1307/2013, le superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013, le aree designate dagli Stati membri per la costituzione, a livello regionale e/o collettivo, di aree di interesse ecologico a norma dell’articolo 46, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le superfici che sono state comunicate alla Commissione conformemente all’articolo 20 del regolamento (UE) n. 1307/2013, le superfici coperte da prati permanenti che sono sensibili dal punto di vista ambientale in zone contemplate dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio ( 7 ) o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio ( 8 ) e le altre zone sensibili di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e/o le aree designate dagli Stati membri conformemente all’articolo 48 del medesimo regolamento.
Articolo 6
Valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole
La prima categoria di conformità include i seguenti elementi al fine di valutare la qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole:
la corretta quantificazione della superficie massima ammissibile;
la percentuale e la distribuzione delle parcelle di riferimento per le quali la superficie massima ammissibile tiene conto di superfici non ammissibili o per le quali non tiene conto della superficie agricola;
la presenza di parcelle di riferimento con difetti critici.
La seconda categoria di conformità include i seguenti elementi qualitativi al fine di identificare possibili carenze del sistema di identificazione delle parcelle agricole:
la categorizzazione delle parcelle di riferimento per le quali la superficie massima ammissibile tiene conto di superfici non ammissibili, per le quali non tiene conto della superficie agricola o rivela un difetto critico;
il rapporto tra superficie dichiarata e superficie massima ammissibile all’interno delle parcelle di riferimento;
la percentuale di parcelle di riferimento oggetto di modifiche, accumulatesi nel corso degli anni.
Qualora i risultati della valutazione qualitativa rivelino carenze nel sistema, lo Stato membro adotta i provvedimenti necessari per porvi rimedio.
Articolo 7
Identificazione e registrazione dei diritti all’aiuto
Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) n. 1306/2013 è costituito da un registro elettronico a livello di Stato membro, atto a garantire, in particolare ai fini delle verifiche incrociate di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, la tracciabilità effettiva dei diritti all’aiuto con riguardo ai seguenti elementi:
il titolare;
i valori annuali;
la data di costituzione;
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l’origine, con particolare riguardo alle modalità di acquisizione dei diritti (originari o provenienti dalla riserva nazionale o regionale, acquistati, affittati o ereditati);
qualora si applichi l’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i diritti mantenuti in virtù di tale disposizione;
se del caso, i limiti regionali.
Detto registro elettronico contiene tutte le informazioni necessarie per alimentare la riserva nazionale o la riserva regionale a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Articolo 8
Identificazione dei beneficiari
Fatto salvo l’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il sistema unico di registrazione dell’identità dei beneficiari di cui all’articolo 73 dello stesso regolamento garantisce un’identificazione unica per tutte le domande di aiuto e di pagamento o le altre dichiarazioni presentate dallo stesso beneficiario.
CAPO II
PARCELLE AGRICOLE CON ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO E ALBERI
Articolo 9
Determinazione delle superfici in cui la parcella agricola contiene elementi caratteristici del paesaggio e alberi
Tuttavia, se gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione anteriormente al 9 dicembre 2009 una larghezza superiore a due metri ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione ( 10 ), può continuare ad applicarsi tale larghezza.
Il primo e il secondo comma non si applicano ai prati permanenti con elementi caratteristici del paesaggio e alberi sparsi se lo Stato membro interessato ha deciso di applicare il sistema proporzionale previsto dall’articolo 10.
Una parcella agricola contenente alberi sparsi è considerata superficie ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni:
le attività agricole si possono praticare in condizioni comparabili a quelle delle parcelle non arborate della stessa superficie, e
il numero di alberi per ettaro ammissibile non supera la densità massima.
La densità massima di cui al primo comma, lettera b), è definita dagli Stati membri e comunicata sulla base delle pratiche colturali tradizionali, delle condizioni naturali e delle ragioni ambientali. Essa non supera i 100 alberi per ettaro. Tale limitazione non si applica tuttavia in relazione alle misure di cui agli articoli 28 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Il presente paragrafo non si applica agli alberi da frutto sparsi che producono raccolti ripetuti, né agli alberi sparsi brucabili situati su prati permanenti, né ai prati permanenti su cui siano presenti elementi caratteristici del paesaggio e alberi sparsi ove lo Stato membro interessato abbia deciso di applicare un sistema proporzionale a norma dell’articolo 10.
Articolo 10
Sistema proporzionale per i prati permanenti che contengono elementi caratteristici del paesaggio e alberi
Il sistema proporzionale di cui al primo comma è composto di varie categorie di copertura omogenea del terreno alle quali si applica un coefficiente di riduzione fisso basato sulla percentuale della superficie inammissibile. La categoria che rappresenta la percentuale più bassa non supera il 10 % della superficie inammissibile e non le si applica alcun coefficiente di riduzione.
CAPO III
DOMANDE DI AIUTO E DOMANDE DI PAGAMENTO
Articolo 11
Domanda unica
La domanda unica riguarda almeno la domanda di pagamenti diretti di cui all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 con riferimento al regime di pagamento di base o al regime di pagamento unico per superficie e agli altri regimi di aiuto per superficie.
Articolo 12
Deroga al termine ultimo per la presentazione e la comunicazione
In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio ( 11 ), se una delle seguenti date è un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno lavorativo successivo:
il termine ultimo per la presentazione di una domanda di aiuto, domanda di sostegno, domanda di pagamento o altre dichiarazioni o documenti giustificativi o contratti, oppure il termine ultimo per la modifica della domanda unica o della domanda di pagamento;
l'ultimo termine utile per la presentazione tardiva di cui all'articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, nonché l'ultimo termine utile per la presentazione tardiva, da parte dei beneficiari, delle domande di assegnazione o di aumento dei diritti all'aiuto, di cui all'articolo 14, secondo comma;
l'ultimo termine utile per la comunicazione al beneficiario dei risultati dei controlli preliminari di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione ( 12 );
l'ultimo termine utile per la comunicazione, da parte del beneficiario all'autorità competente, delle modifiche in seguito ai controlli preliminari di cui all'articolo 15, paragrafo 2 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
Tuttavia, se l'ultimo termine utile per la presentazione tardiva di cui alla lettera b) del primo comma è già rinviato al primo giorno lavorativo successivo, l'ultimo termine utile per la comunicazione di cui alla lettera c) dello stesso comma si considera rinviato al secondo giorno lavorativo successivo.
Articolo 13
Presentazione tardiva
Fatte salve eventuali misure particolari adottate dagli Stati membri per garantire che i documenti giustificativi siano presentati in tempo utile affinché possano essere programmati ed eseguiti controlli efficaci, il primo comma si applica anche alle domande di aiuto, ai documenti, ai contratti o ad altre dichiarazioni che devono essere trasmessi all’autorità competente qualora tali domande, documenti, contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell’ammissibilità all’aiuto o al sostegno in questione. In tal caso, la riduzione si applica all’importo dovuto per l’aiuto o il sostegno in questione.
Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda o richiesta è considerata irricevibile e all’interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.
Le modifiche della domanda unica o della domanda di pagamento non sono più ricevibili oltre l’ultima data possibile per la presentazione tardiva della domanda unica o della domanda di pagamento, secondo il disposto del paragrafo 1, terzo comma. Se, tuttavia, tale data è anteriore o coincide con l’ultimo giorno utile per la presentazione di una modifica della domanda unica o della domanda di pagamento di cui al primo comma del presente paragrafo, le modifiche della domanda unica o della domanda di pagamento sono considerate irricevibili oltre tale data.
Articolo 14
Presentazione tardiva delle domande relative ai diritti all’aiuto
Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 4, la presentazione di una domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento del valore dei diritti all’aiuto oltre l’ultimo giorno utile fissato a tal fine dalla Commissione in base all’articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 comporta una riduzione, pari al 3 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi da versare al beneficiario come corrispettivo dei diritti all’aiuto o, se del caso, dell’aumento del valore dei diritti all’aiuto.
Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è considerata irricevibile e all’interessato non è assegnato alcun diritto all’aiuto ovvero, se del caso, nessun aumento del valore dei diritti all’aiuto.
CAPO IV
CALCOLO DELL’AIUTO E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI AI REGIMI DI PAGAMENTI DIRETTI E ALLE MISURE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE NELL’AMBITO DEL SISTEMA INTEGRATO
SEZIONE 1
Norme generali
Articolo 15
Deroghe all’applicazione di sanzioni amministrative
Articolo 15 bis
Limite o massimale individuale
Se un limite o un massimale individuale è applicabile nell'ambito di un regime di aiuto o di una misura di sostegno e la superficie o il numero di animali dichiarati dal beneficiario supera il limite o il massimale individuale, la superficie dichiarata o il numero di animali dichiarati corrispondenti sono adeguati al limite o al massimale fissato per il beneficiario in questione.
Articolo 16
Mancata dichiarazione di tutte le superfici
La sanzione calcolata conformemente al primo comma è ridotta dell’importo dell’eventuale sanzione amministrativa applicata a norma dell’articolo 28, paragrafo 2.
SEZIONE 2
Regimi di aiuti per superficie, escluso il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, e misure di sostegno connesse alla superficie
Articolo 17
Principi generali
Ai fini della presente sezione si distinguono i seguenti gruppi di colture:
le superfici dichiarate ai fini dell'attivazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base o ai fini del beneficio del regime di pagamento unico per superficie;
le superfici che danno diritto al pagamento ridistributivo;
le superfici che danno diritto a pagamenti nell'ambito del regime per i giovani agricoltori;
le superfici dichiarate per misure di sostegno accoppiato facoltativo;
un gruppo per ciascuna delle superfici dichiarate ai fini di qualsiasi altro regime di aiuto o misura di sostegno per superficie a cui si applica un diverso tasso di aiuto;
le superfici dichiarate nella rubrica «altri usi».
Ai fini della lettera e) del primo comma, per quanto riguarda le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013, se gli importi dell'aiuto sono decrescenti, è presa in considerazione la media di tali importi in relazione alle rispettive superfici dichiarate.
Articolo 18
Base di calcolo in relazione ai pagamenti per superficie
Per quanto riguarda le domande di aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base, del regime per i piccoli agricoltori, del pagamento ridistributivo, del pagamento per le zone soggette a vincoli naturali e, se applicabile, del regime per i giovani agricoltori, negli Stati membri che applicano il regime di pagamento di base si applicano le disposizioni seguenti:
se il numero di diritti all’aiuto dichiarati è superiore al numero di diritti all’aiuto di cui dispone il beneficiario, il numero di diritti all’aiuto dichiarati è ridotto al numero di diritti all’aiuto a disposizione del beneficiario;
se vi è una differenza tra il numero di diritti all’aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, la superficie dichiarata è ridotta al valore inferiore.
Il presente paragrafo non si applica nel primo anno di assegnazione di diritti all’aiuto.
Tuttavia, fatto salvo l’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell’ambito dei regimi di pagamenti diretti previsti dai titoli III, IV e V del regolamento (UE) n. 1307/2013 o se la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell’ambito di una misura di sostegno per superficie è inferiore o uguale a 0,1 ha, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Ai fini del suddetto calcolo si tiene conto soltanto delle sovradichiarazioni di superfici a livello di gruppo di colture ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1.
Il secondo comma non si applica se la differenza rappresenta più del 20 % della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.
Articolo 19
Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione
Se la differenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto o sostegno connesso alla superficie per il gruppo di colture di cui trattasi.
Articolo 19 bis
Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione di superfici per il regime di pagamento di base, il regime di pagamento unico per superficie, il pagamento ridistributivo, il regime per i giovani agricoltori, il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, il regime per i piccoli agricoltori, le indennità Natura 2000 e le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque e le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
La sanzione amministrativa non supera il 100 % degli importi calcolati sulla base della superficie dichiarata.
Articolo 20
Sanzioni amministrative in relazione al pagamento specifico per il cotone
Ferme restando le sanzioni amministrative applicabili a norma dell’articolo 19 del presente regolamento, qualora si constati che il beneficiario non rispetta gli obblighi derivanti dall’articolo 61, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione ( 15 ), tale beneficiario perde il diritto alla maggiorazione dell’aiuto prevista all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Inoltre, l’aiuto per il cotone, per ettaro ammissibile, a norma dell’articolo 57 del regolamento (UE) n. 1307/2013 è ridotto di un importo pari alla maggiorazione che il beneficiario avrebbe altrimenti ottenuto a norma dell’articolo 60, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
Articolo 21
Sanzioni amministrative, per casi diversi dalle sovradichiarazioni di superfici, relative ai pagamenti per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013
SEZIONE 3
Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente
Articolo 22
Principi generali
Ai fini della presente sezione, se la stessa superficie è determinata per più di una delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tale superficie è presa in considerazione separatamente per ciascuna di tali pratiche ai fini del calcolo del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, di seguito denominato «il pagamento di inverdimento».
Articolo 23
Base di calcolo del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente per quanto riguarda gli ettari ammissibili dichiarati nell’ambito del regime di pagamento di base o di pagamento unico per superficie
Quando gli Stati membri applicano il regime di pagamento di base, si applicano le disposizioni seguenti:
se il numero di diritti all’aiuto dichiarati è superiore al numero di diritti all’aiuto di cui dispone il beneficiario, il numero di diritti all’aiuto dichiarati è ridotto al numero di diritti all’aiuto a disposizione del beneficiario;
se vi è una differenza tra il numero di diritti all’aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, la superficie dichiarata è ridotta al valore inferiore.
Tuttavia, se si riscontra che la superficie determinata per il regime del pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie è superiore alla superficie dichiarata nella domanda di aiuto, per il calcolo del pagamento di inverdimento si usa la superficie dichiarata.
Articolo 24
Riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza rispetto alla diversificazione delle colture
Articolo 25
Riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza dei requisiti relativi ai prati permanenti
Articolo 26
Riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza dei requisiti relativi alle aree di interesse ecologico
Ai fini del primo comma, l'area di interesse ecologico determinata non supera la percentuale delle aree di interesse ecologico dichiarate nell'ambito della superficie a seminativo totale dichiarata.
Articolo 27
Riduzione massima del pagamento di inverdimento
Articolo 28
Sanzioni amministrative relative al pagamento di inverdimento
Se la differenza supera il 20 % non è concesso alcun aiuto.
Se la differenza supera il 50 % non è concesso alcun aiuto. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all’importo dell’aiuto corrispondente alla differenza tra la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’articolo 23 e la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l’applicazione degli articoli da 24 a 27.
Articolo 29
Norme applicabili alle pratiche equivalenti
La presente sezione si applica mutatis mutandis alle pratiche equivalenti di cui all’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
SEZIONE 4
Sostegno accoppiato facoltativo in base alle domande di aiuto per animale nell’ambito dei regimi di aiuti per animali o nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale in base alle domande di pagamento per le misure di sostegno connesse agli animali
Articolo 30
Base di calcolo
Qualora vengano riscontrati casi di inadempienze in relazione al sistema di identificazione e di registrazione dei capi bovini, ovini e caprini, si applicano le disposizioni seguenti:
un capo bovino presente nell’azienda che ha perso uno dei due mezzi di identificazione è considerato accertato purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, a norma dell’articolo 3, primo comma, lettere b), c) e d), del regolamento (CE) n. 1760/2000;
un capo ovino o caprino presente nell’azienda che ha perso uno dei due mezzi di identificazione è considerato accertato purché sia comunque possibile identificarlo mediante un primo mezzo di identificazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 21/2004 e purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni previste per il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina;
se un solo capo bovino, ovino o caprino presente nell’azienda ha perso due mezzi di identificazione, l’animale è considerato accertato purché sia comunque possibile identificarlo individualmente per mezzo del registro, del passaporto per gli animali, ove pertinente, della banca dati o con altri mezzi previsti, rispettivamente, dal regolamento (CE) n. 1760/2000 o dal regolamento (CE) n. 21/2004, e purché il detentore sia in grado di comprovare di aver già preso provvedimenti per porre rimedio alla situazione prima dell’annuncio del controllo in loco;
se le inadempienze constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro, nei passaporti per gli animali o nella banca dati informatizzata degli animali, ma non sono pertinenti per la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità diverse da quelle di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno di cui trattasi, l’animale in questione è considerato non accertato se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell’arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità;
se le inadempienze riscontrate riguardano comunicazioni tardive di eventi riguardanti gli animali alla banca dati informatizzata, l’animale in questione si considera accertato se la comunicazione ha avuto luogo prima dell’inizio del periodo di detenzione o prima della data di riferimento stabilita a norma dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.
I dati inseriti nel sistema di identificazione e di registrazione dei capi bovini, ovini e caprini e le comunicazioni effettuate nell’ambito di tale sistema possono essere corretti in qualsiasi momento in caso di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente.
▼M3 —————
Articolo 31
Sanzioni amministrative per animali nell’ambito dei regimi di aiuto per animali o delle misure di sostegno connesse agli animali
L’importo totale dell’aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto nell’ambito di un regime di aiuti per animale, di una misura di sostegno connessa agli animali o di un tipo di operazione nell’ambito di tale misura di sostegno per l’anno di domanda considerato è versato in base al numero di animali accertati in conformità all’articolo 30, paragrafo 3, a condizione che, in seguito a controlli amministrativi o in loco:
non si riscontrino più di tre animali non accertati, e
i bovini, gli ovini e i caprini non accertati possano essere identificati individualmente con qualsiasi mezzo previsto dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali.
►M4 Nel caso di più di tre animali non accertati o di bovini, ovini e caprini non accertati che non possono essere identificati individualmente con i mezzi previsti dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali, l’importo totale dell’aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno di cui al paragrafo 1 per l’anno di domanda considerato è ridotto: ◄
di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 3, se essa non è superiore al 20 %, o
di due volte la percentuale da determinare a norma del paragrafo 3, se essa è superiore al 20 % ma non al 30 %.
Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 30 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno cui il beneficiario avrebbe avuto diritto ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l’anno di domanda considerato.
Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno cui il beneficiario avrebbe avuto diritto ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l’anno di domanda considerato. Al beneficiario è inoltre irrogata una sanzione supplementare, pari all’importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all’articolo 30, paragrafo 3. Se tale importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, in conformità all’articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 il saldo restante è azzerato.
Per specie diverse da quelle di cui all’articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento, gli Stati membri possono decidere di determinare un numero di animali diverso dalla soglia di tre animali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Nel determinare tale numero gli Stati membri si accertano che esso sia equivalente nella sostanza a tale soglia, tenendo conto fra l’altro delle unità di bestiame e/o dell’importo dell’aiuto o del sostegno concesso.
Articolo 32
Deroghe all’applicazione di sanzioni amministrative in caso di circostanze naturali
Le sanzioni amministrative previste all’articolo 31 non si applicano nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di adempiere i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi a causa dell’impatto di circostanze naturali sulla mandria o sul gregge, purché ne abbia informato per iscritto l’autorità competente entro i 10 giorni lavorativi successivi alla constatazione della diminuzione del numero di animali.
Fatte salve le circostanze particolari da prendere in considerazione nei singoli casi, le autorità competenti possono riconoscere come circostanza naturale che ha un impatto sulla mandria o sul gregge:
il decesso di un animale a seguito di una malattia, oppure
il decesso di un animale a seguito di un incidente non imputabile alla responsabilità del beneficiario.
Articolo 33
Sanzioni e misure supplementari
Articolo 34
Modifica e adeguamento di dati nella banca dati informatizzata degli animali
Per quanto riguarda gli animali dichiarati, agli errori e alle omissioni riguardanti i dati della banca dati informatizzata degli animali commessi a decorrere dalla presentazione della domanda di aiuto o della domanda di pagamento si applica l'articolo 15.
TITOLO III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE MISURE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE
Articolo 35
Inadempienza dei criteri di ammissibilità diversi dalla dimensione della superficie o dal numero di animali, a impegni o altri obblighi
Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi seguenti:
impegni previsti dal programma di sviluppo rurale; oppure
se pertinente, altri obblighi dell’operazione stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori.
La gravità dell’inadempienza dipende, in particolare, dalla rilevanza delle conseguenze dell’inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.
L’entità di un’inadempienza dipende, in particolare, dai suoi effetti sull’operazione nel suo insieme.
La durata di un’inadempienza dipende, in particolare, dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l’effetto o dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli.
La ripetizione di un’inadempienza dipende dal fatto che siano state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l’intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga.
Articolo 36
Sospensione del sostegno
L’organismo pagatore può sospendere il sostegno relativo a determinate spese qualora venga rilevata un’inadempienza che comporta una sanzione amministrativa. La sospensione è annullata dall’organismo pagatore non appena il beneficiario dimostra, con soddisfazione dell’autorità competente, di aver rimediato alla situazione. Il periodo massimo di sospensione non può superare i tre mesi. Gli Stati membri possono inoltre stabilire periodi massimi di sospensione più brevi, a seconda della tipologia delle operazioni e degli effetti dell’inadempienza in questione.
L’organismo pagatore può sospendere il sostegno soltanto nei casi in cui l’inadempienza non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell’operazione in questione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro il periodo massimo definito.
TITOLO IV
SISTEMA DI CONTROLLO E SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA CONDIZIONALITÀ
CAPO I
MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI
Articolo 37
Obblighi in materia di pascoli permanenti
Ove si constati che tale proporzione è diminuita di oltre il 5 % nel 2014, lo Stato membro in questione impone tale obbligo.
Se l’autorizzazione di cui al primo e al secondo comma è subordinata alla condizione che una determinata superficie sia investita a pascolo permanente, questa superficie è considerata pascolo permanente a decorrere dal primo giorno della conversione, in deroga alla definizione contenuta all’articolo 2, secondo comma, punto 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009. Tale superficie è adibita alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data di conversione.
Il primo comma si applica soltanto ai beneficiari che dispongono di superfici già convertite in passato da pascolo permanente ad altri usi.
Il primo comma riguarda le superfici convertite ad altri usi a partire dall’inizio del periodo di 24 mesi precedente l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda unica fissato nello Stato membro interessato a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009.
In tal caso, gli agricoltori riconvertono in pascolo permanente una percentuale delle superfici suddette, oppure investono a pascolo permanente una superficie equivalente. La percentuale di cui sopra è calcolata sulla base della superficie precedentemente convertita dall’agricoltore e della superficie necessaria a ripristinare l’equilibrio.
Tuttavia, se le superfici in questione, dopo essere state convertite ad altri usi, sono state oggetto di cessione, il primo comma si applica soltanto se la cessione ha avuto luogo dopo il 6 maggio 2004.
In deroga all’articolo 2, secondo comma, punto 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009, le superfici riconvertite o investite a pascolo permanente sono considerate «pascolo permanente» a datare dal primo giorno della riconversione o dell’investimento a pascolo permanente. Tali superfici sono adibite alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data di conversione.
CAPO II
CALCOLO E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Articolo 38
Disposizioni generali relative alle inadempienze
Articolo 39
Calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative in caso di negligenza
Tuttavia, sulla scorta della valutazione della gravità dell’inadempienza fornita dall’autorità di controllo competente nell’apposita parte della relazione di controllo tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 38, paragrafi da 1 a 4, l’organismo pagatore può decidere di ridurre tale percentuale all’1 % o di aumentarla al 5 % dell’importo totale di cui al primo comma oppure, qualora le disposizioni relative alla condizione o alla norma in questione consentano di non sanzionare ulteriormente l’inadempienza accertata o nei casi in cui l’aiuto sia concesso conformemente all’articolo 17, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013, di non imporre alcuna riduzione.
Il termine fissato dall’autorità competente non è posteriore alla fine dell’anno successivo a quello in cui è stata rilevata l’inadempienza.
Il termine fissato dall’autorità competente non è posteriore alla fine dell’anno successivo a quello in cui è stata rilevata l’inadempienza.
Un’inadempienza che è stata sanata dal beneficiario entro il termine fissato non è considerata inadempienza al fine di stabilire la ripetizione conformemente al paragrafo 4.
In caso di ulteriori ripetizioni, il risultato della riduzione fissata per la ripetizione precedente è moltiplicato ogni volta per tre. Tuttavia, la riduzione massima non può superare il 15 % dell’importo totale di cui al paragrafo 1.
Una volta raggiunta la percentuale massima del 15 %, l’organismo pagatore informa il beneficiario in questione del fatto che, in caso di ulteriore accertamento della stessa inadempienza, si riterrà che questi abbia agito intenzionalmente ai sensi dell’articolo 40.
Articolo 40
Calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative in caso di inadempienza intenzionale
Se l’inadempienza accertata è stata commessa intenzionalmente dal beneficiario, la riduzione da applicare all’importo totale di cui all’articolo 39, paragrafo 1, è di norma pari al 20 % di tale importo.
Tuttavia, sulla scorta della valutazione della rilevanza dell’inadempienza fornita dall’autorità di controllo competente nell’apposita parte della relazione di controllo tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 38, paragrafi da 1 a 4, l’organismo pagatore può decidere di ridurre tale percentuale a un livello non inferiore al 15 % o di aumentarla fino al 100 % di tale importo totale.
Articolo 41
Cumulo delle sanzioni amministrative
Se un caso di inadempienza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 2, lettera b), costituisce anche un’ inadempienza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 2, lettera a), le sanzioni amministrative sono applicate in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all’articolo 77, paragrafo 8, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 42
Norme transitorie in materia di condizionalità
Articolo 43
Abrogazione
I regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011 sono abrogati con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Tuttavia, detti regolamenti continuano ad applicarsi:
alle domande di aiuto concernenti i pagamenti diretti presentate per periodi di erogazione del premio che iniziano anteriormente al 1o gennaio 2015,
alle domande di pagamento presentate e alle domande di sostegno relative al 2014 e agli anni precedenti e alle domande di pagamento relative all'anno 2015 a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005; e
al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative inerenti agli obblighi di condizionalità degli agricoltori ai sensi degli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 18 ).
Articolo 44
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica alle domande di aiuto, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
( 1 ) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
( 2 ) Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).
( 4 ) Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).
( 5 ) Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).
( 6 ) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
( 7 ) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
( 8 ) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
( 9 ) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
( 10 ) Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e stabilisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18).
( 11 ) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).
( 12 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).
( 13 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
( 14 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).
( 15 ) Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).
( 16 ) Regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell’ambiente e con la cura dello spazio naturale (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85).
( 17 ) Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).
( 18 ) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).