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Document 02014R0640-20210903

    Consolidated text: Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/640/2021-09-03

    02014R0640 — IT — 03.09.2021 — 004.003


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 640/2014 DELLA COMMISSIONE

    dell’11 marzo 2014

    che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità

    (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1393 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2016

      L 225

    41

    19.8.2016

    ►M2

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/723 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 2017

      L 107

    1

    25.4.2017

    ►M3

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/841 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2021

      L 186

    12

    27.5.2021

    ►M4

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1418 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2021

      L 305

    6

    31.8.2021


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 227, 20.8.2016, pag.  5 (2016/1393)

    ►C2

    Rettifica, GU L 018, 27.1.2022, pag.  131 (2021/841)




    ▼B

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 640/2014 DELLA COMMISSIONE

    dell’11 marzo 2014

    che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità



    TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Ambito di applicazione

    Il presente regolamento stabilisce disposizioni che integrano taluni elementi non essenziali del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda:

    a) 

    le condizioni per il rifiuto o la revoca parziale o totale dell’aiuto o del sostegno,

    b) 

    la definizione della sanzione amministrativa e la fissazione del tasso specifico da imporre,

    c) 

    la definizione dei casi in cui non si applica la sanzione amministrativa,

    d) 

    le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini se l’ultimo giorno utile per la presentazione di domande o modifiche è un giorno festivo, un sabato o una domenica,

    e) 

    le definizioni specifiche necessarie per garantire un’attuazione armonizzata del sistema integrato,

    f) 

    gli elementi fondamentali e le norme tecniche concernenti il sistema di identificazione delle parcelle agricole e l’identificazione dei beneficiari,

    g) 

    gli aspetti essenziali, le norme tecniche e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto,

    h) 

    la base di calcolo dell’aiuto, comprese norme che disciplinino alcuni casi in cui le superfici ammissibili contengono elementi caratteristici del paesaggio o alberi,

    i) 

    norme supplementari concernenti gli intermediari (servizi, enti e organizzazioni) che intervengono nella procedura di concessione dell’aiuto o del sostegno,

    j) 

    il mantenimento dei pascoli permanenti in relazione alla condizionalità,

    k) 

    la base armonizzata per il calcolo delle sanzioni amministrative connesse alla condizionalità,

    l) 

    le condizioni per l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative connesse alla condizionalità,

    m) 

    aggiunte alle norme previste dal regolamento (UE) n. 1306/2013 per garantire la transizione ordinata dalle disposizioni abrogate alle nuove norme.

    Articolo 2

    Definizioni

    1.  
    Ai fini del sistema integrato di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, si applicano le definizioni che figurano all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all’articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

    Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

    1) 

    «beneficiario», un agricoltore quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e di cui all’articolo 9 dello stesso regolamento, il beneficiario soggetto alla condizionalità ai sensi dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e/o il beneficiario di un sostegno allo sviluppo rurale di cui all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );

    2) 

    «inadempienza»:

    a) 

    con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell’aiuto o del sostegno di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualsiasi inottemperanza a tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi; oppure

    b) 

    con riferimento alla condizionalità, l’inosservanza dei criteri di gestione obbligatori previsti dalla legislazione dell’Unione, delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali definite dagli Stati membri conformemente all’articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013 o del mantenimento dei pascoli permanenti di cui all’articolo 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento;

    3) 

    «domanda di sostegno», una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013;

    4) 

    «domanda di pagamento», una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013;

    5) 

    «altra dichiarazione», qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di aiuto o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;

    6) 

    «misure di sviluppo rurale nell’ambito del sistema integrato», le misure di sostegno concesse conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e agli articoli da 28 a 31, 33, 34 e 40 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e se del caso all’articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, escluse le misure di cui all’articolo 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e le misure di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento per quanto riguarda i costi di impianto;

    7) 

    «sistema di identificazione e di registrazione degli animali», il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini stabilito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) e/o il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina stabilito dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio ( 3 ), rispettivamente;

    8) 

    «marchio auricolare», il marchio auricolare per l’identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all’articolo 3, lettera a), e all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3. dell’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;

    9) 

    «banca dati informatizzata», la base di dati informatizzata di cui all’articolo 3, lettera b), e all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;

    10) 

    «passaporto per gli animali», il passaporto per gli animali di cui all’articolo 3, lettera c), e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

    11) 

    «registro», in relazione agli animali, il registro tenuto dal detentore di animali di cui all’articolo 3, lettera d), e all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;

    12) 

    «codice di identificazione», il codice di identificazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o i codici di cui al punto A.2. dell’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;

    13) 

    «regime di aiuto per animali», una misura di sostegno accoppiato facoltativo previsto al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, in cui il pagamento annuo da concedere entro determinati limiti quantitativi si basa su un numero fisso di capi;

    14) 

    «misure di sostegno connesse agli animali», le misure di sviluppo rurale o i tipi di operazioni per le quali il sostegno si basa sul numero di capi o sul numero di unità di bestiame dichiarate;

    15) 

    «domanda di aiuto per animale», una domanda per il versamento di aiuti in cui il pagamento annuo da concedere entro determinati limiti quantitativi si basa su un numero fisso di animali nell’ambito del sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

    16) 

    «animali dichiarati», gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali o oggetto di una domanda di pagamento nell’ambito di una misura di sostegno connessa agli animali;

    17) 

    «animale potenzialmente ammissibile», un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l’aiuto nell’ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell’ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell’anno di domanda in questione;

    18) 

    «animale accertato»:

    a) 

    nell’ambito di un regime di aiuto per animali, l’animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti; oppure

    b) 

    nell’ambito di una misura di sostegno connessa agli animali, l’animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco;

    19) 

    «detentore», qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;

    20) 

    «regimi di aiuto per superficie», i pagamenti diretti per superficie ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, escluse le misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) e le misure specifiche nel settore agricolo a favore delle isole minori del Mar Egeo di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 );

    21) 

    «misure di sostegno connesse alla superficie», le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata;

    22) 

    «uso», in relazione alla superficie, l’uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura;

    23) 

    «superficie determinata»:

    a) 

    nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie, la superficie in ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle condizioni di concessione degli aiuti, indipendentemente dal numero di diritti all’aiuto di cui dispone il beneficiario, oppure

    b) 

    nell’ambito delle misure di sostegno per superficie, la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco;

    24) 

    «sistema di informazione geografica» (di seguito «SIG»), le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

    25) 

    «parcella di riferimento», superficie geograficamente delimitata avente un’identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

    26) 

    «materiale geografico», mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto o di sostegno e gli Stati membri.

    2.  
    Ai fini del titolo IV del presente regolamento si applicano le definizioni del titolo VI del regolamento (UE) n. 1306/2013.

    Inoltre, per «norme» si intendono le norme definite dagli Stati membri in conformità all’articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché gli obblighi relativi ai pascoli permanenti di cui all’articolo 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

    Articolo 3

    Applicazione di sanzioni penali

    L’applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell’aiuto o del sostegno, previsti dal presente regolamento, non ostano all’applicazione di sanzioni penali nazionali, se previste dal diritto nazionale.

    Articolo 4

    Forza maggiore e circostanze eccezionali

    1.  
    Per quanto riguarda i pagamenti diretti, qualora non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario continua a godere del diritto all’aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

    Per quanto riguarda le misure di sostegno allo sviluppo rurale ai sensi degli articoli 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, se un beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. La revoca interessa soltanto le parti dell’impegno che non hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del verificarsi della forza maggiore o delle circostanze eccezionali. Non si applicano revoche in relazione ai criteri di ammissibilità e agli altri obblighi, né si applicano sanzioni amministrative.

    Per quanto riguarda le altre misure di sostegno allo sviluppo rurale, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali gli Stati membri non richiedono il rimborso, né parziale né integrale. Nel caso di impegni o pagamenti pluriennali, non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l’impegno o il pagamento prosegue negli anni successivi, in conformità con la sua durata iniziale.

    Se l’inadempienza derivante da tali cause di forza maggiore o circostanze eccezionali riguarda la condizionalità, non si applica la sanzione amministrativa corrispondente di cui all’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

    2.  
    I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell’autorità competente, devono essere comunicati a quest’ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.



    TITOLO II

    SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E DI CONTROLLO



    CAPO I

    REQUISITI DEL SISTEMA

    Articolo 5

    Identificazione delle parcelle agricole

    1.  
    Il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013 funziona a livello di parcella di riferimento. Una parcella di riferimento contiene un’unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1307/2013. Ove opportuno, essa comprende inoltre le superfici di cui all’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e i terreni agricoli di cui all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

    Gli Stati membri delimitano la parcella di riferimento in modo da garantire che essa sia misurabile, che consenta la localizzazione univoca e inequivocabile di ciascuna parcella agricola dichiarata annualmente e che, in linea di principio, sia stabile nel tempo.

    2.  

    Gli Stati membri garantiscono inoltre l’identificazione attendibile delle parcelle agricole dichiarate. Essi esigono, in particolare, che le domande di aiuto e le domande di pagamento siano corredate di informazioni specifiche o accompagnate da documenti, indicati dall’autorità competente, che consentono di localizzare e misurare ciascuna parcella. Per ciascuna parcella di riferimento, gli Stati membri:

    a) 

    determinano una superficie massima ammissibile ai fini dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013;

    b) 

    determinano una superficie massima ammissibile ai fini delle misure connesse alla superficie di cui agli articoli da 28 a 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

    c) 

    determinano l’ubicazione e le dimensioni delle aree di interesse ecologico di cui all’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 che lo Stato membro ha deciso di considerare aree di interesse ecologico. A tale scopo gli Stati membri applicano, ove del caso, i fattori di conversione e/o di ponderazione di cui all’allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013;

    d) 

    determinano se si applicano le disposizioni per le zone di montagna, le zone soggette a vincoli naturali significativi e altre zone soggette a vincoli specifici di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, le zone Natura 2000, le zone oggetto della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ), i terreni agricoli autorizzati per la coltivazione di cotone ai sensi dell’articolo 57 del regolamento (UE) n. 1307/2013, le superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013, le aree designate dagli Stati membri per la costituzione, a livello regionale e/o collettivo, di aree di interesse ecologico a norma dell’articolo 46, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le superfici che sono state comunicate alla Commissione conformemente all’articolo 20 del regolamento (UE) n. 1307/2013, le superfici coperte da prati permanenti che sono sensibili dal punto di vista ambientale in zone contemplate dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio ( 7 ) o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio ( 8 ) e le altre zone sensibili di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e/o le aree designate dagli Stati membri conformemente all’articolo 48 del medesimo regolamento.

    3.  
    Gli Stati membri garantiscono che la superficie massima ammissibile per parcella di riferimento di cui al paragrafo 2, lettera a), sia quantificata correttamente, con una tolleranza massima del 2 %, per tener conto della configurazione e delle condizioni della parcella di riferimento.
    4.  
    Per le misure di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli Stati membri possono istituire sistemi alternativi adeguati per l’identificazione univoca dei terreni che beneficiano del sostegno qualora tali terreni siano coperti da foreste.
    5.  
    Il SIG funziona sulla base di un sistema nazionale di riferimenti basato su coordinate conforme alla definizione contenuta nella direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ) che permette la misurazione standardizzata e l’identificazione unica delle parcelle agricole in tutto lo Stato membro interessato. Qualora vengano utilizzati diversi sistemi di coordinate, tali sistemi sono reciprocamente esclusivi e ciascuno di essi garantisce la coerenza tra gli elementi di informazione che si riferiscono alla stessa ubicazione.

    Articolo 6

    Valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole

    1.  
    Gli Stati membri valutano annualmente la qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole ai fini del regime di pagamento di base e del regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Tale valutazione comprende due categorie di conformità.

    La prima categoria di conformità include i seguenti elementi al fine di valutare la qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole:

    a) 

    la corretta quantificazione della superficie massima ammissibile;

    b) 

    la percentuale e la distribuzione delle parcelle di riferimento per le quali la superficie massima ammissibile tiene conto di superfici non ammissibili o per le quali non tiene conto della superficie agricola;

    c) 

    la presenza di parcelle di riferimento con difetti critici.

    La seconda categoria di conformità include i seguenti elementi qualitativi al fine di identificare possibili carenze del sistema di identificazione delle parcelle agricole:

    a) 

    la categorizzazione delle parcelle di riferimento per le quali la superficie massima ammissibile tiene conto di superfici non ammissibili, per le quali non tiene conto della superficie agricola o rivela un difetto critico;

    b) 

    il rapporto tra superficie dichiarata e superficie massima ammissibile all’interno delle parcelle di riferimento;

    c) 

    la percentuale di parcelle di riferimento oggetto di modifiche, accumulatesi nel corso degli anni.

    Qualora i risultati della valutazione qualitativa rivelino carenze nel sistema, lo Stato membro adotta i provvedimenti necessari per porvi rimedio.

    2.  
    Gli Stati membri svolgono la valutazione di cui al paragrafo 1 sulla base di un campione di parcelle di riferimento che la Commissione seleziona e fornisce loro. Essi utilizzano dati che consentono di valutare la situazione attuale in loco.
    3.  
    Una relazione di valutazione, accompagnata se del caso dall’indicazione delle azioni correttive e dal relativo calendario di attuazione, è inviata alla Commissione entro il 31 gennaio successivo all’anno civile di cui trattasi.

    Articolo 7

    Identificazione e registrazione dei diritti all’aiuto

    1.  

    Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) n. 1306/2013 è costituito da un registro elettronico a livello di Stato membro, atto a garantire, in particolare ai fini delle verifiche incrociate di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, la tracciabilità effettiva dei diritti all’aiuto con riguardo ai seguenti elementi:

    a) 

    il titolare;

    b) 

    i valori annuali;

    c) 

    la data di costituzione;

    ▼M1 —————

    ▼B

    e) 

    l’origine, con particolare riguardo alle modalità di acquisizione dei diritti (originari o provenienti dalla riserva nazionale o regionale, acquistati, affittati o ereditati);

    f) 

    qualora si applichi l’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i diritti mantenuti in virtù di tale disposizione;

    g) 

    se del caso, i limiti regionali.

    ▼M1

    Detto registro elettronico contiene tutte le informazioni necessarie per alimentare la riserva nazionale o la riserva regionale a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

    ▼B

    2.  
    Gli Stati membri che hanno più di un organismo pagatore possono decidere di gestire il registro elettronico a livello degli organismi pagatori. In tal caso, lo Stato membro provvede affinché i vari registri siano compatibili tra loro.

    Articolo 8

    Identificazione dei beneficiari

    Fatto salvo l’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il sistema unico di registrazione dell’identità dei beneficiari di cui all’articolo 73 dello stesso regolamento garantisce un’identificazione unica per tutte le domande di aiuto e di pagamento o le altre dichiarazioni presentate dallo stesso beneficiario.



    CAPO II

    PARCELLE AGRICOLE CON ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO E ALBERI

    Articolo 9

    Determinazione delle superfici in cui la parcella agricola contiene elementi caratteristici del paesaggio e alberi

    1.  
    Laddove determinati elementi caratteristici del paesaggio, in particolare siepi, fossati e muretti, rientrano per tradizione nelle buone pratiche agricole di coltivazione od uso del suolo sulle superfici agricole di talune regioni, gli Stati membri possono decidere che la superficie corrispondente è considerata facente parte della superficie ammissibile di una parcella agricola ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013, a condizione che non superi una larghezza totale definita da ciascuno Stato membro. Tale larghezza corrisponde alla larghezza tradizionale nella regione interessata e non supera i due metri.

    Tuttavia, se gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione anteriormente al 9 dicembre 2009 una larghezza superiore a due metri ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione ( 10 ), può continuare ad applicarsi tale larghezza.

    Il primo e il secondo comma non si applicano ai prati permanenti con elementi caratteristici del paesaggio e alberi sparsi se lo Stato membro interessato ha deciso di applicare il sistema proporzionale previsto dall’articolo 10.

    2.  
    Gli elementi caratteristici del paesaggio soggetti alle condizioni e norme figuranti all’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 che fanno parte della superficie totale di una parcella agricola sono considerati parte della superficie ammissibile della parcella agricola in questione.
    3.  

    Una parcella agricola contenente alberi sparsi è considerata superficie ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni:

    a) 

    le attività agricole si possono praticare in condizioni comparabili a quelle delle parcelle non arborate della stessa superficie, e

    ▼M1

    b) 

    il numero di alberi per ettaro ammissibile non supera la densità massima.

    ▼B

    La densità massima di cui al primo comma, lettera b), è definita dagli Stati membri e comunicata sulla base delle pratiche colturali tradizionali, delle condizioni naturali e delle ragioni ambientali. Essa non supera i 100 alberi per ettaro. Tale limitazione non si applica tuttavia in relazione alle misure di cui agli articoli 28 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

    Il presente paragrafo non si applica agli alberi da frutto sparsi che producono raccolti ripetuti, né agli alberi sparsi brucabili situati su prati permanenti, né ai prati permanenti su cui siano presenti elementi caratteristici del paesaggio e alberi sparsi ove lo Stato membro interessato abbia deciso di applicare un sistema proporzionale a norma dell’articolo 10.

    Articolo 10

    Sistema proporzionale per i prati permanenti che contengono elementi caratteristici del paesaggio e alberi

    1.  
    Per quanto riguarda i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, quali elementi caratteristici del paesaggio e alberi, gli Stati membri possono decidere di applicare un sistema proporzionale per determinare la superficie ammissibile all’interno della parcella di riferimento.

    Il sistema proporzionale di cui al primo comma è composto di varie categorie di copertura omogenea del terreno alle quali si applica un coefficiente di riduzione fisso basato sulla percentuale della superficie inammissibile. La categoria che rappresenta la percentuale più bassa non supera il 10 % della superficie inammissibile e non le si applica alcun coefficiente di riduzione.

    2.  
    Gli elementi caratteristici del paesaggio soggetti alle condizioni e norme figuranti all’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 che fanno parte della superficie totale di una parcella agricola sono considerati parte della superficie ammissibile.
    3.  
    Il presente articolo non si applica ai prati permanenti contenenti alberi da frutto che producono raccolti ripetuti.



    CAPO III

    DOMANDE DI AIUTO E DOMANDE DI PAGAMENTO

    Articolo 11

    Domanda unica

    La domanda unica riguarda almeno la domanda di pagamenti diretti di cui all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 con riferimento al regime di pagamento di base o al regime di pagamento unico per superficie e agli altri regimi di aiuto per superficie.

    ▼M1

    Articolo 12

    Deroga al termine ultimo per la presentazione e la comunicazione

    In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio ( 11 ), se una delle seguenti date è un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno lavorativo successivo:

    a) 

    il termine ultimo per la presentazione di una domanda di aiuto, domanda di sostegno, domanda di pagamento o altre dichiarazioni o documenti giustificativi o contratti, oppure il termine ultimo per la modifica della domanda unica o della domanda di pagamento;

    b) 

    l'ultimo termine utile per la presentazione tardiva di cui all'articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, nonché l'ultimo termine utile per la presentazione tardiva, da parte dei beneficiari, delle domande di assegnazione o di aumento dei diritti all'aiuto, di cui all'articolo 14, secondo comma;

    c) 

    l'ultimo termine utile per la comunicazione al beneficiario dei risultati dei controlli preliminari di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione ( 12 );

    d) 

    l'ultimo termine utile per la comunicazione, da parte del beneficiario all'autorità competente, delle modifiche in seguito ai controlli preliminari di cui all'articolo 15, paragrafo 2 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

    Tuttavia, se l'ultimo termine utile per la presentazione tardiva di cui alla lettera b) del primo comma è già rinviato al primo giorno lavorativo successivo, l'ultimo termine utile per la comunicazione di cui alla lettera c) dello stesso comma si considera rinviato al secondo giorno lavorativo successivo.

    ▼B

    Articolo 13

    Presentazione tardiva

    1.  
    Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 4, la presentazione di una domanda di aiuto o di una domanda di pagamento a norma del presente regolamento oltre l’ultimo giorno utile per tale presentazione fissato dalla Commissione in base all’articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 comporta una riduzione, pari all’1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile.

    Fatte salve eventuali misure particolari adottate dagli Stati membri per garantire che i documenti giustificativi siano presentati in tempo utile affinché possano essere programmati ed eseguiti controlli efficaci, il primo comma si applica anche alle domande di aiuto, ai documenti, ai contratti o ad altre dichiarazioni che devono essere trasmessi all’autorità competente qualora tali domande, documenti, contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell’ammissibilità all’aiuto o al sostegno in questione. In tal caso, la riduzione si applica all’importo dovuto per l’aiuto o il sostegno in questione.

    Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda o richiesta è considerata irricevibile e all’interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

    2.  
    Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 4, ove il beneficiario dei regimi previsti agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ) che sia anche tenuto a rispettare obblighi di condizionalità a norma dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 non presenti la domanda unica entro l’ultimo giorno utile di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo si applica una riduzione pari all’1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo. La riduzione massima è limitata al 25 %. La percentuale di riduzione è applicata all’importo complessivo dei pagamenti connessi alle misure di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, diviso per 3 nel caso della ristrutturazione e riconversione.
    3.  
    Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 4, la presentazione di una modifica della domanda unica o della domanda di pagamento oltre l’ultimo giorno utile per tale presentazione fissato dalla Commissione in base all’articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 comporta una riduzione, pari all’1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi corrispondenti all’uso effettivo delle parcelle agricole in questione.

    Le modifiche della domanda unica o della domanda di pagamento non sono più ricevibili oltre l’ultima data possibile per la presentazione tardiva della domanda unica o della domanda di pagamento, secondo il disposto del paragrafo 1, terzo comma. Se, tuttavia, tale data è anteriore o coincide con l’ultimo giorno utile per la presentazione di una modifica della domanda unica o della domanda di pagamento di cui al primo comma del presente paragrafo, le modifiche della domanda unica o della domanda di pagamento sono considerate irricevibili oltre tale data.

    Articolo 14

    Presentazione tardiva delle domande relative ai diritti all’aiuto

    Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 4, la presentazione di una domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento del valore dei diritti all’aiuto oltre l’ultimo giorno utile fissato a tal fine dalla Commissione in base all’articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 comporta una riduzione, pari al 3 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi da versare al beneficiario come corrispettivo dei diritti all’aiuto o, se del caso, dell’aumento del valore dei diritti all’aiuto.

    Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è considerata irricevibile e all’interessato non è assegnato alcun diritto all’aiuto ovvero, se del caso, nessun aumento del valore dei diritti all’aiuto.



    CAPO IV

    CALCOLO DELL’AIUTO E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI AI REGIMI DI PAGAMENTI DIRETTI E ALLE MISURE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE NELL’AMBITO DEL SISTEMA INTEGRATO



    SEZIONE 1

    Norme generali

    Articolo 15

    Deroghe all’applicazione di sanzioni amministrative

    1.  
    Le sanzioni amministrative di cui al presente capo non si applicano alla parte della domanda di aiuto o di pagamento in ordine alla quale il beneficiario comunica per iscritto all’autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla sua presentazione, a condizione che il beneficiario non sia stato informato dell’intenzione dell’autorità competente di effettuare un controllo in loco e che l’autorità competente non lo abbia già informato di inadempienze riscontrate nella domanda.
    2.  
    Le informazioni di cui al paragrafo 1, una volta fornite dal beneficiario, hanno per effetto l’adeguamento della domanda di aiuto o pagamento alla situazione reale.

    ▼M1

    Articolo 15 bis

    Limite o massimale individuale

    Se un limite o un massimale individuale è applicabile nell'ambito di un regime di aiuto o di una misura di sostegno e la superficie o il numero di animali dichiarati dal beneficiario supera il limite o il massimale individuale, la superficie dichiarata o il numero di animali dichiarati corrispondenti sono adeguati al limite o al massimale fissato per il beneficiario in questione.

    ▼B

    Articolo 16

    Mancata dichiarazione di tutte le superfici

    1.  
    Se, per un dato anno, un beneficiario non dichiara tutte le parcelle agricole relative alle superfici di cui all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda unica e/o domanda di pagamento, da un lato, e la somma della superficie dichiarata e della superficie totale delle parcelle non dichiarate, dall’altro, è superiore al 3 % della superficie dichiarata, l’importo complessivo dei pagamenti diretti per superficie e/o del sostegno nell’ambito delle misure di sostegno per superficie che gli spettano per l’anno considerato è ridotto fino al 3 % in funzione della gravità dell’omissione.

    La sanzione calcolata conformemente al primo comma è ridotta dell’importo dell’eventuale sanzione amministrativa applicata a norma dell’articolo 28, paragrafo 2.

    2.  
    Per i beneficiari tenuti a rispettare obblighi di condizionalità a norma dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il paragrafo 1 si applica anche ai pagamenti connessi ai regimi di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La percentuale di riduzione è applicata all’importo complessivo dei pagamenti connessi alle misure di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, diviso per 3 nel caso della ristrutturazione e riconversione.
    3.  
    Il disposto del paragrafo 1 non si applica ai pagamenti nell’ambito del regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013.



    SEZIONE 2

    Regimi di aiuti per superficie, escluso il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, e misure di sostegno connesse alla superficie

    Articolo 17

    Principi generali

    ▼M1

    1.  

    Ai fini della presente sezione si distinguono i seguenti gruppi di colture:

    a) 

    le superfici dichiarate ai fini dell'attivazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base o ai fini del beneficio del regime di pagamento unico per superficie;

    b) 

    le superfici che danno diritto al pagamento ridistributivo;

    c) 

    le superfici che danno diritto a pagamenti nell'ambito del regime per i giovani agricoltori;

    d) 

    le superfici dichiarate per misure di sostegno accoppiato facoltativo;

    e) 

    un gruppo per ciascuna delle superfici dichiarate ai fini di qualsiasi altro regime di aiuto o misura di sostegno per superficie a cui si applica un diverso tasso di aiuto;

    f) 

    le superfici dichiarate nella rubrica «altri usi».

    Ai fini della lettera e) del primo comma, per quanto riguarda le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013, se gli importi dell'aiuto sono decrescenti, è presa in considerazione la media di tali importi in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

    ▼B

    2.  
    Qualora la stessa superficie serva da base per una domanda di aiuto e/o di pagamento nell’ambito di più di un regime di aiuti o misure di sostegno per superficie, tale superficie viene presa in considerazione separatamente per ciascuno di tali regimi o misure di sostegno.

    Articolo 18

    Base di calcolo in relazione ai pagamenti per superficie

    1.  

    Per quanto riguarda le domande di aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base, del regime per i piccoli agricoltori, del pagamento ridistributivo, del pagamento per le zone soggette a vincoli naturali e, se applicabile, del regime per i giovani agricoltori, negli Stati membri che applicano il regime di pagamento di base si applicano le disposizioni seguenti:

    a) 

    se il numero di diritti all’aiuto dichiarati è superiore al numero di diritti all’aiuto di cui dispone il beneficiario, il numero di diritti all’aiuto dichiarati è ridotto al numero di diritti all’aiuto a disposizione del beneficiario;

    b) 

    se vi è una differenza tra il numero di diritti all’aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, la superficie dichiarata è ridotta al valore inferiore.

    Il presente paragrafo non si applica nel primo anno di assegnazione di diritti all’aiuto.

    2.  
    Nel caso del pagamento a favore dei giovani agricoltori e se lo Stato membro opta per il metodo di pagamento stabilito dall’articolo 50, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013, se la superficie dichiarata nell’ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie supera il limite fissato da detto Stato membro in forza dell’articolo 50, paragrafo 9, del medesimo regolamento, la superficie dichiarata è ridotta fino a tale limite.
    3.  
    Nel caso del pagamento ridistributivo, se la superficie dichiarata nell’ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie supera il limite fissato dallo Stato membro in forza dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la superficie dichiarata è ridotta fino a tale limite.
    4.  
    Nel caso del pagamento per superficie per le zone soggette a vincoli naturali e se lo Stato membro opta per il metodo di pagamento stabilito dall’articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, se la superficie dichiarata nell’ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie supera il numero massimo di ettari fissato da detto Stato membro, la superficie dichiarata è ridotta fino a tale numero.
    5.  
    Per le domande di aiuto e/o di pagamento nell’ambito di regimi di aiuti o misure di sostegno connessi alle superfici, se si accerta che la superficie occupata da un gruppo di colture determinato è superiore alla superficie dichiarata nella domanda di aiuto, ai fini del calcolo dell’aiuto è utilizzata la superficie dichiarata.
    6.  
    Fatte salve le sanzioni amministrative previste all’articolo 19, per le domande di aiuto e/o di pagamento nell’ambito di regimi di aiuti o misure di sostegno connessi alle superfici, se la superficie dichiarata supera la superficie determinata per un gruppo di colture ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, l’aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata per quel gruppo di colture.

    Tuttavia, fatto salvo l’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell’ambito dei regimi di pagamenti diretti previsti dai titoli III, IV e V del regolamento (UE) n. 1307/2013 o se la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell’ambito di una misura di sostegno per superficie è inferiore o uguale a 0,1 ha, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Ai fini del suddetto calcolo si tiene conto soltanto delle sovradichiarazioni di superfici a livello di gruppo di colture ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1.

    Il secondo comma non si applica se la differenza rappresenta più del 20 % della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

    7.  
    Ai fini del calcolo dell’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base, viene presa in considerazione la media dei valori dei diversi diritti all’aiuto in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

    Articolo 19

    Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione

    1.  
    Se per un gruppo di colture ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, la superficie dichiarata ai fini di un regime di aiuti o di una misura di sostegno connessi alla superficie supera la superficie determinata a norma dell’articolo 18, l’aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, dalla quale è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari, ma non superiore al 20 % della superficie determinata.

    Se la differenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto o sostegno connesso alla superficie per il gruppo di colture di cui trattasi.

    2.  
    Se la differenza constatata è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all’importo dell’aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all’articolo 18.

    ▼M1

    3.  
    Se l'importo calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1 e 2 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ( 14 ), il saldo restante è azzerato.

    ▼M1

    Articolo 19 bis

    Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione di superfici per il regime di pagamento di base, il regime di pagamento unico per superficie, il pagamento ridistributivo, il regime per i giovani agricoltori, il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, il regime per i piccoli agricoltori, le indennità Natura 2000 e le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque e le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

    1.  
    Se per un gruppo di colture di cui all'articolo 17, paragrafo 1, la superficie dichiarata per i regimi di aiuto di cui al titolo III, capi 1, 2, 4 e 5, e al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e le misure di sostegno di cui agli articoli 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 è superiore alla superficie determinata in conformità all'articolo 18 del presente regolamento, l'aiuto o il sostegno è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di 1,5 volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % della superficie determinata o a 2 ettari.

    La sanzione amministrativa non supera il 100 % degli importi calcolati sulla base della superficie dichiarata.

    ▼C1

    2.  
    Se al beneficiario non è ancora stata irrogata alcuna sanzione amministrativa a norma del paragrafo 1 a seguito della sovradichiarazione delle superfici per il regime di aiuto o la misura di sostegno in questione, la sanzione amministrativa di cui al suddetto paragrafo è ridotta del 50 % se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata non supera il 10 % della superficie determinata.

    ▼M1

    3.  
    Se la sanzione amministrativa di un beneficiario è stata ridotta conformemente al paragrafo 2 e un'altra sanzione amministrativa di cui al presente articolo e all'articolo 21 deve essere irrogata nei suoi confronti nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno di cui trattasi per l'anno di domanda successivo, tale beneficiario paga la piena sanzione amministrativa per l'anno di domanda successivo e versa l'importo di cui la sanzione amministrativa calcolata in conformità al paragrafo 1 è stata ridotta a norma del paragrafo 2.
    4.  
    Se l'importo calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1, 2 e 3 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.

    ▼B

    Articolo 20

    Sanzioni amministrative in relazione al pagamento specifico per il cotone

    Ferme restando le sanzioni amministrative applicabili a norma dell’articolo 19 del presente regolamento, qualora si constati che il beneficiario non rispetta gli obblighi derivanti dall’articolo 61, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione ( 15 ), tale beneficiario perde il diritto alla maggiorazione dell’aiuto prevista all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Inoltre, l’aiuto per il cotone, per ettaro ammissibile, a norma dell’articolo 57 del regolamento (UE) n. 1307/2013 è ridotto di un importo pari alla maggiorazione che il beneficiario avrebbe altrimenti ottenuto a norma dell’articolo 60, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

    Articolo 21

    Sanzioni amministrative, per casi diversi dalle sovradichiarazioni di superfici, relative ai pagamenti per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013

    1.  
    Fatte salve le sanzioni amministrative applicabili a norma dell’articolo 19, ove si constati che il beneficiario non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all’articolo 49 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, l’aiuto per i giovani agricoltori non è concesso o è revocato integralmente. Inoltre, ove si constati che il beneficiario ha fornito prove false per comprovare il rispetto degli obblighi, si applica una sanzione pari al 20 % dell’importo che il beneficiario ha, o avrebbe altrimenti, ricevuto come pagamento per i giovani agricoltori a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

    ▼M1

    2.  
    Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative di cui al paragrafo 1 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.

    ▼B



    SEZIONE 3

    Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente

    ▼M2

    Articolo 22

    Principi generali

    Ai fini della presente sezione, se la stessa superficie è determinata per più di una delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tale superficie è presa in considerazione separatamente per ciascuna di tali pratiche ai fini del calcolo del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, di seguito denominato «il pagamento di inverdimento».

    ▼B

    Articolo 23

    Base di calcolo del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente per quanto riguarda gli ettari ammissibili dichiarati nell’ambito del regime di pagamento di base o di pagamento unico per superficie

    1.  

    Quando gli Stati membri applicano il regime di pagamento di base, si applicano le disposizioni seguenti:

    a) 

    se il numero di diritti all’aiuto dichiarati è superiore al numero di diritti all’aiuto di cui dispone il beneficiario, il numero di diritti all’aiuto dichiarati è ridotto al numero di diritti all’aiuto a disposizione del beneficiario;

    b) 

    se vi è una differenza tra il numero di diritti all’aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, la superficie dichiarata è ridotta al valore inferiore.

    ▼M2

    2.  
    Fatte salve le sanzioni amministrative applicabili a norma dell'articolo 28, se la superficie dichiarata in una domanda unica ai fini del pagamento di base o del pagamento unico per superficie supera la superficie determinata, per il calcolo del pagamento di inverdimento si usa la superficie determinata.

    ▼B

    Tuttavia, se si riscontra che la superficie determinata per il regime del pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie è superiore alla superficie dichiarata nella domanda di aiuto, per il calcolo del pagamento di inverdimento si usa la superficie dichiarata.

    ▼M2

    Articolo 24

    Riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza rispetto alla diversificazione delle colture

    1.  
    Con riguardo alle superfici a seminativo per le quali l'articolo 44, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 richiede la presenza di almeno due colture diverse e che la coltura principale non occupi più del 75 % del totale della superficie a seminativo, ma la superficie determinata per la coltura principale occupa più del 75 % del totale della superficie a seminativo determinata, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23 del presente regolamento è ridotta in misura pari a 2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata.
    2.  
    Con riguardo alle superfici a seminativo per le quali l'articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 richiede la presenza di almeno tre colture diverse e che la coltura principale non occupi più del 75 % del totale della superficie a seminativo, ma la superficie determinata per la coltura principale occupa più del 75 % del totale della superficie a seminativo determinata, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23 del presente regolamento è ridotta della superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata.
    3.  
    Con riguardo alle superfici a seminativo per le quali l'articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 richiede la presenza di almeno tre colture diverse e che le due colture principali non occupino più del 95 % del totale della superficie a seminativo, ma la superficie determinata per le due colture principali occupa più del 95 % del totale della superficie a seminativo determinata, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23 del presente regolamento è ridotta in misura pari a 5 volte la superficie delle due colture principali che supera il 95 % del totale della superficie a seminativo determinata.
    4.  
    Con riguardo alle aziende per le quali l'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 richiede che la coltura principale sulla rimanente superficie a seminativo non occupi più del 75 % di tale rimanente superficie a seminativo, ma la superficie determinata per la coltura principale sulla rimanente superficie a seminativo determinata occupa più del 75 %, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23 del presente regolamento è ridotta in misura pari a 2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % di tale rimanente superficie a seminativo determinata.
    5.  
    Ove si constati per tre anni l'inadempienza di un beneficiario rispetto alla diversificazione delle colture stabilita dal presente articolo, la superficie da sottrarre per gli anni successivi conformemente ai paragrafi da 1 a 4 dalla superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è moltiplicata per 2.

    ▼B

    Articolo 25

    Riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza dei requisiti relativi ai prati permanenti

    1.  
    Ove sia stata determinata l’inadempienza dell’articolo 45, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’articolo 23 del presente regolamento è ridotta della superficie determinata come non conforme ai requisiti di cui all’articolo 45, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
    2.  
    Ove sia stata determinata l’inadempienza degli obblighi di cui all’articolo 44 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’articolo 23 del presente regolamento è ridotta della superficie determinata come non conforme agli obblighi previsti dall’articolo 44 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.
    3.  
    I casi di inadempienza si considerano «determinati» se sono constatati in esito a controlli di qualsiasi tipo compiuti in applicazione dell’articolo 74 del regolamento (UE) n. 1306/2013 oppure portati a conoscenza dell’autorità di controllo o dell’organismo pagatore competenti in qualsiasi altro modo.

    Articolo 26

    Riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza dei requisiti relativi alle aree di interesse ecologico

    1.  
    Le aree di interesse ecologico imposte in virtù dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, in seguito denominate «aree di interesse ecologico obbligatorie», si calcolano in base alla superficie totale a seminativo determinata, comprese, ove previsto dall’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le superfici determinate di cui all’articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettere c), d), g) e h), del medesimo regolamento.

    ▼M2

    2.  
    Se l'area di interesse ecologico richiesta supera l'area di interesse ecologico determinata tenendo conto della ponderazione delle aree di interesse ecologico prevista all'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23 del presente regolamento è ridotta in misura pari a 10 volte l'area di interesse ecologico non trovata.

    Ai fini del primo comma, l'area di interesse ecologico determinata non supera la percentuale delle aree di interesse ecologico dichiarate nell'ambito della superficie a seminativo totale dichiarata.

    3.  
    Ove si constati per tre anni la mancata osservanza da parte di un beneficiario dei requisiti relativi alle aree di interesse ecologico stabiliti dal presente articolo, la superficie da sottrarre per gli anni successivi conformemente al paragrafo 2 dalla superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è moltiplicata per 2.

    ▼B

    Articolo 27

    Riduzione massima del pagamento di inverdimento

    1.  
    La somma delle riduzioni, in ettari, calcolate conformemente agli articoli 24 e 26 non supera il numero totale di ettari della superficie a seminativo determinata, comprese, ove previsto dall’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le superfici determinate di cui all’articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettere c), d), g) e h), del medesimo regolamento.
    2.  
    Fatta salva l’applicazione di sanzioni amministrative a norma dell’articolo 28, la riduzione totale calcolata in applicazione degli articoli da 24 a 26 non supera il pagamento di inverdimento calcolato a norma dell’articolo 23.

    Articolo 28

    Sanzioni amministrative relative al pagamento di inverdimento

    1.  
    Se la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’articolo 23 differisce dalla superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l’applicazione degli articoli da 24 a 27, il pagamento di inverdimento è calcolato su quest’ultima superficie, cui è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari ma non superiore al 20 % della superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l’applicazione degli articoli da 24 a 27.

    Se la differenza supera il 20 % non è concesso alcun aiuto.

    Se la differenza supera il 50 % non è concesso alcun aiuto. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all’importo dell’aiuto corrispondente alla differenza tra la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’articolo 23 e la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l’applicazione degli articoli da 24 a 27.

    2.  
    Se il beneficiario non dichiara tutte le sue superfici a seminativo, determinando così la sua esenzione dagli obblighi previsti dagli articoli 44, 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013, e/o non dichiara tutti i suoi prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, del medesimo regolamento, e se la superficie non dichiarata supera 0,1 ha, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l’applicazione degli articoli da 24 a 27 del presente regolamento è ulteriormente ridotta del 10 %.
    3.  
    A norma dell’articolo 77, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la sanzione amministrativa calcolata in applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applica negli anni di domanda 2015 e 2016. La sanzione amministrativa calcolata in applicazione dei paragrafi 1 e 2 è divisa per 5 e limitata al 20 % dell’importo del pagamento di inverdimento a cui l’agricoltore interessato avrebbe avuto diritto a norma dell’articolo 23 per l’anno di domanda 2017, e divisa per 4 e limitata al 25 % dello stesso importo a partire dall’anno di domanda 2018.

    ▼M1

    4.  
    Se l'importo delle sanzioni amministrative calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1, 2 e 3 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.

    ▼B

    Articolo 29

    Norme applicabili alle pratiche equivalenti

    La presente sezione si applica mutatis mutandis alle pratiche equivalenti di cui all’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.



    SEZIONE 4

    Sostegno accoppiato facoltativo in base alle domande di aiuto per animale nell’ambito dei regimi di aiuti per animali o nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale in base alle domande di pagamento per le misure di sostegno connesse agli animali

    Articolo 30

    Base di calcolo

    1.  
    Non è concesso in nessun caso un aiuto o un sostegno per un numero di animali eccedente quello indicato nella domanda di aiuto o di pagamento.
    2.  
    Gli animali presenti nell’azienda sono considerati accertati solo se si tratta di quelli identificati nella domanda di aiuto o di sostegno. Gli animali identificati possono essere sostituiti senza che ciò comporti la perdita del diritto al pagamento dell’aiuto o del sostegno richiesto a condizione che l’autorità competente non abbia già informato il beneficiario di inadempienze riscontrate nella domanda di aiuto o di pagamento o non gli abbia già comunicato l’intenzione di svolgere un controllo in loco. Gli Stati membri che non si avvalgano della facoltà di istituire un sistema senza onere di domanda, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all’articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, si accertano con ogni mezzo che non vi siano dubbi quanto agli animali oggetto delle domande del beneficiario.
    3.  
    Fermo restando l’articolo 31, se il numero di animali dichiarati in una domanda di aiuto o di pagamento supera il numero di animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l’importo dell’aiuto ovvero del sostegno è calcolato in base al numero di animali accertati.

    ▼M1

    3 bis.  
    Se gli animali sono stati trasferiti in luoghi diversi da quelli comunicati a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 nel corso del periodo determinato dallo Stato membro di cui a tale lettera, essi si considerano accertati se durante il controllo in loco tali animali sono stati immediatamente localizzati all'interno dell'azienda.

    ▼M3

    4.  

    Qualora vengano riscontrati casi di inadempienze in relazione al sistema di identificazione e di registrazione dei capi bovini, ovini e caprini, si applicano le disposizioni seguenti:

    a) 

    un capo bovino presente nell’azienda che ha perso uno dei due mezzi di identificazione è considerato accertato purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, a norma dell’articolo 3, primo comma, lettere b), c) e d), del regolamento (CE) n. 1760/2000;

    b) 

    un capo ovino o caprino presente nell’azienda che ha perso uno dei due mezzi di identificazione è considerato accertato purché sia comunque possibile identificarlo mediante un primo mezzo di identificazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 21/2004 e purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni previste per il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina;

    c) 

    se un solo capo bovino, ovino o caprino presente nell’azienda ha perso due mezzi di identificazione, l’animale è considerato accertato purché sia comunque possibile identificarlo individualmente per mezzo del registro, del passaporto per gli animali, ove pertinente, della banca dati o con altri mezzi previsti, rispettivamente, dal regolamento (CE) n. 1760/2000 o dal regolamento (CE) n. 21/2004, e purché il detentore sia in grado di comprovare di aver già preso provvedimenti per porre rimedio alla situazione prima dell’annuncio del controllo in loco;

    d) 

    se le inadempienze constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro, nei passaporti per gli animali o nella banca dati informatizzata degli animali, ma non sono pertinenti per la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità diverse da quelle di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno di cui trattasi, l’animale in questione è considerato non accertato se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell’arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità;

    e) 

    se le inadempienze riscontrate riguardano comunicazioni tardive di eventi riguardanti gli animali alla banca dati informatizzata, l’animale in questione si considera accertato se la comunicazione ha avuto luogo prima dell’inizio del periodo di detenzione o prima della data di riferimento stabilita a norma dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.

    I dati inseriti nel sistema di identificazione e di registrazione dei capi bovini, ovini e caprini e le comunicazioni effettuate nell’ambito di tale sistema possono essere corretti in qualsiasi momento in caso di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente.

    ▼M3 —————

    ▼M3

    Articolo 31

    Sanzioni amministrative per animali nell’ambito dei regimi di aiuto per animali o delle misure di sostegno connesse agli animali

    1.  

    L’importo totale dell’aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto nell’ambito di un regime di aiuti per animale, di una misura di sostegno connessa agli animali o di un tipo di operazione nell’ambito di tale misura di sostegno per l’anno di domanda considerato è versato in base al numero di animali accertati in conformità all’articolo 30, paragrafo 3, a condizione che, in seguito a controlli amministrativi o in loco:

    a) 

    non si riscontrino più di tre animali non accertati, e

    ▼M4

    b) 

    i bovini, gli ovini e i caprini non accertati possano essere identificati individualmente con qualsiasi mezzo previsto dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali.

    ▼M3

    2.  

    ►M4  Nel caso di più di tre animali non accertati o di bovini, ovini e caprini non accertati che non possono essere identificati individualmente con i mezzi previsti dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali, l’importo totale dell’aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno di cui al paragrafo 1 per l’anno di domanda considerato è ridotto: ◄

    a) 

    di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 3, se essa non è superiore al 20 %, o

    b) 

    di due volte la percentuale da determinare a norma del paragrafo 3, se essa è superiore al 20 % ma non al 30 %.

    Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 30 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno cui il beneficiario avrebbe avuto diritto ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l’anno di domanda considerato.

    Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno cui il beneficiario avrebbe avuto diritto ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l’anno di domanda considerato. Al beneficiario è inoltre irrogata una sanzione supplementare, pari all’importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all’articolo 30, paragrafo 3. Se tale importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, in conformità all’articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 il saldo restante è azzerato.

    Per specie diverse da quelle di cui all’articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento, gli Stati membri possono decidere di determinare un numero di animali diverso dalla soglia di tre animali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Nel determinare tale numero gli Stati membri si accertano che esso sia equivalente nella sostanza a tale soglia, tenendo conto fra l’altro delle unità di bestiame e/o dell’importo dell’aiuto o del sostegno concesso.

    ▼C2

    3.  
    Al fine di stabilire le percentuali di cui al paragrafo 2, il numero di animali risultati non accertati nell’ambito di un regime di aiuti o di una misura di sostegno o di un tipo di intervento viene diviso per il numero di animali accertati per tale regime di aiuti o misura di sostegno o tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l’anno di domanda considerato.

    ▼M3

    4.  
    Se il calcolo dell’importo totale dell’aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto nell’ambito di un regime di aiuti o di una misura di sostegno o di un tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l’anno di domanda considerato è basato sul numero di giorni in cui gli animali che soddisfano le condizioni di ammissibilità sono presenti nell’azienda, anche il calcolo del numero di animali risultati non accertati di cui al paragrafo 2 sarà basato sul numero di giorni in cui tali animali sono presenti nell’azienda.

    ▼B

    Articolo 32

    Deroghe all’applicazione di sanzioni amministrative in caso di circostanze naturali

    Le sanzioni amministrative previste all’articolo 31 non si applicano nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di adempiere i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi a causa dell’impatto di circostanze naturali sulla mandria o sul gregge, purché ne abbia informato per iscritto l’autorità competente entro i 10 giorni lavorativi successivi alla constatazione della diminuzione del numero di animali.

    Fatte salve le circostanze particolari da prendere in considerazione nei singoli casi, le autorità competenti possono riconoscere come circostanza naturale che ha un impatto sulla mandria o sul gregge:

    a) 

    il decesso di un animale a seguito di una malattia, oppure

    b) 

    il decesso di un animale a seguito di un incidente non imputabile alla responsabilità del beneficiario.

    Articolo 33

    Sanzioni e misure supplementari

    1.  
    Gli Stati membri possono prevedere sanzioni nazionali supplementari applicabili agli intermediari che intervengono nella procedura volta a ottenere l’aiuto o il sostegno, al fine di garantire l’osservanza delle prescrizioni in materia di controllo, come il rispetto degli obblighi di comunicazione.
    2.  
    Per quanto riguarda le prove fornite da servizi, organizzazioni o enti diversi dalle autorità competenti, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all’articolo 78, lettera c), del regolamento (UE) n. 1306/2013, ove si accerti che sono state fornite prove inesatte per negligenza o intenzionalmente, lo Stato membro interessato applica adeguate sanzioni a norma della legislazione nazionale. Se tali inadempienze sono constatate una seconda volta, il servizio, l’ente o l’organizzazione in questione viene privato, per un periodo minimo di un anno, del diritto di fornire prove ai fini del pagamento del sostegno.

    ▼M1

    Articolo 34

    Modifica e adeguamento di dati nella banca dati informatizzata degli animali

    Per quanto riguarda gli animali dichiarati, agli errori e alle omissioni riguardanti i dati della banca dati informatizzata degli animali commessi a decorrere dalla presentazione della domanda di aiuto o della domanda di pagamento si applica l'articolo 15.

    ▼B



    TITOLO III

    DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE MISURE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE

    Articolo 35

    Inadempienza dei criteri di ammissibilità diversi dalla dimensione della superficie o dal numero di animali, a impegni o altri obblighi

    1.  
    Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.
    2.  

    Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi seguenti:

    a) 

    impegni previsti dal programma di sviluppo rurale; oppure

    b) 

    se pertinente, altri obblighi dell’operazione stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori.

    3.  
    Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno a seguito dell’inadempienza agli impegni o altri obblighi di cui al paragrafo 2, lo Stato membro tiene conto della gravità, dell’entità, della durata e della ripetizione dell’inadempienza riguardante le condizioni per il sostegno di cui al paragrafo 2.

    La gravità dell’inadempienza dipende, in particolare, dalla rilevanza delle conseguenze dell’inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

    L’entità di un’inadempienza dipende, in particolare, dai suoi effetti sull’operazione nel suo insieme.

    La durata di un’inadempienza dipende, in particolare, dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l’effetto o dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli.

    La ripetizione di un’inadempienza dipende dal fatto che siano state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l’intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga.

    4.  
    In caso di impegni o pagamenti pluriennali, le revoche fondate sui criteri di cui al paragrafo 3 si applicano anche agli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa operazione.
    5.  
    Qualora in esito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui al paragrafo 3 sia accertata un’inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo.
    6.  
    Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo.

    ▼M1

    7.  
    Se le revoche e le sanzioni amministrative di cui ai paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6 non possono essere dedotte integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.

    ▼B

    Articolo 36

    Sospensione del sostegno

    L’organismo pagatore può sospendere il sostegno relativo a determinate spese qualora venga rilevata un’inadempienza che comporta una sanzione amministrativa. La sospensione è annullata dall’organismo pagatore non appena il beneficiario dimostra, con soddisfazione dell’autorità competente, di aver rimediato alla situazione. Il periodo massimo di sospensione non può superare i tre mesi. Gli Stati membri possono inoltre stabilire periodi massimi di sospensione più brevi, a seconda della tipologia delle operazioni e degli effetti dell’inadempienza in questione.

    L’organismo pagatore può sospendere il sostegno soltanto nei casi in cui l’inadempienza non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell’operazione in questione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro il periodo massimo definito.



    TITOLO IV

    SISTEMA DI CONTROLLO E SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA CONDIZIONALITÀ



    CAPO I

    MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI

    Articolo 37

    Obblighi in materia di pascoli permanenti

    1.  
    Ove si constati che la proporzione di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1122/2009 è diminuita nel 2014 a livello nazionale o regionale, lo Stato membro in questione può imporre ai beneficiari che presentano domanda di aiuti nel quadro dei regimi di pagamento diretto nel 2015 l’obbligo di non convertire ad altri usi senza previa autorizzazione le superfici investite a pascolo permanente.

    Ove si constati che tale proporzione è diminuita di oltre il 5 % nel 2014, lo Stato membro in questione impone tale obbligo.

    Se l’autorizzazione di cui al primo e al secondo comma è subordinata alla condizione che una determinata superficie sia investita a pascolo permanente, questa superficie è considerata pascolo permanente a decorrere dal primo giorno della conversione, in deroga alla definizione contenuta all’articolo 2, secondo comma, punto 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009. Tale superficie è adibita alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data di conversione.

    2.  
    L’obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica se i beneficiari hanno investito superfici a pascolo permanente conformemente ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92 ( 16 ), (CE) n. 1257/1999 ( 17 ) e (CE) n. 1698/2005.
    3.  
    Ove si constati l’impossibilità di adempiere nel 2014 all’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009, oltre a quanto disposto al paragrafo 1 del presente articolo lo Stato membro interessato impone, a livello nazionale o regionale, ai beneficiari che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi di pagamenti diretti nel 2015 l’obbligo di riconvertire le superfici in pascolo permanente.

    Il primo comma si applica soltanto ai beneficiari che dispongono di superfici già convertite in passato da pascolo permanente ad altri usi.

    Il primo comma riguarda le superfici convertite ad altri usi a partire dall’inizio del periodo di 24 mesi precedente l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda unica fissato nello Stato membro interessato a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009.

    In tal caso, gli agricoltori riconvertono in pascolo permanente una percentuale delle superfici suddette, oppure investono a pascolo permanente una superficie equivalente. La percentuale di cui sopra è calcolata sulla base della superficie precedentemente convertita dall’agricoltore e della superficie necessaria a ripristinare l’equilibrio.

    Tuttavia, se le superfici in questione, dopo essere state convertite ad altri usi, sono state oggetto di cessione, il primo comma si applica soltanto se la cessione ha avuto luogo dopo il 6 maggio 2004.

    In deroga all’articolo 2, secondo comma, punto 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009, le superfici riconvertite o investite a pascolo permanente sono considerate «pascolo permanente» a datare dal primo giorno della riconversione o dell’investimento a pascolo permanente. Tali superfici sono adibite alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data di conversione.

    4.  
    I paragrafi 1 e 3 si applicano soltanto durante il 2015.
    5.  
    Gli Stati membri eseguono controlli nel 2015 e nel 2016 per garantire il rispetto del disposto dei paragrafi 1 e 3.



    CAPO II

    CALCOLO E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

    Articolo 38

    Disposizioni generali relative alle inadempienze

    1.  
    Per «ripetizione» di un’inadempienza si intende l’inadempienza accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi a una stessa condizione o norma, purché il beneficiario sia stato informato di un’inadempienza anteriore e, se del caso, abbia avuto l’opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inadempienza. Al fine di stabilire la ripetizione di un’inadempienza, sono prese in considerazione le inadempienze determinate in conformità del regolamento (CE) n. 1122/2009; in particolare, la norma BCAA 3, indicata nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013, è considerata equivalente al CGO 2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 nella sua versione in vigore il 21 dicembre 2013.
    2.  
    La «portata» di un’inadempienza è determinata tenendo conto in particolare dell’impatto dell’inadempienza stessa, che può essere limitato all’azienda oppure più ampio.
    3.  
    La «gravità» di un’inadempienza dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell’inadempienza medesima alla luce degli obiettivi del criterio o della norma di cui trattasi.
    4.  
    La «persistenza» di un’inadempienza dipende in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l’effetto e dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli.
    5.  
    Ai fini del presente capo, un’inadempienza si considera «accertata» se è constatata a seguito di uno qualsiasi dei controlli effettuati in conformità al presente regolamento o dopo essere stata portata a conoscenza dell’autorità di controllo competente o, se del caso, dell’organismo pagatore, in qualsiasi altro modo.

    Articolo 39

    Calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative in caso di negligenza

    1.  
    Se un’inadempienza è dovuta alla negligenza del beneficiario, si applica una riduzione. Di norma tale riduzione corrisponde al 3 % dell’importo complessivo risultante dai pagamenti e dai premi annuali di cui all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

    Tuttavia, sulla scorta della valutazione della gravità dell’inadempienza fornita dall’autorità di controllo competente nell’apposita parte della relazione di controllo tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 38, paragrafi da 1 a 4, l’organismo pagatore può decidere di ridurre tale percentuale all’1 % o di aumentarla al 5 % dell’importo totale di cui al primo comma oppure, qualora le disposizioni relative alla condizione o alla norma in questione consentano di non sanzionare ulteriormente l’inadempienza accertata o nei casi in cui l’aiuto sia concesso conformemente all’articolo 17, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013, di non imporre alcuna riduzione.

    2.  
    Qualora uno Stato membro decida, a norma dell’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, di non applicare una sanzione amministrativa e il beneficiario interessato non abbia provveduto a sanare la situazione entro il termine fissato dall’autorità competente, si applica la sanzione amministrativa.

    Il termine fissato dall’autorità competente non è posteriore alla fine dell’anno successivo a quello in cui è stata rilevata l’inadempienza.

    3.  
    Qualora uno Stato membro decida di avvalersi dell’opzione prevista all’articolo 99, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e il beneficiario interessato non abbia provveduto a sanare la situazione entro il termine fissato dall’autorità competente, si applica retroattivamente una riduzione non inferiore all’1 % a norma del paragrafo 1 del presente articolo in relazione all’anno della prima constatazione durante l’applicazione del sistema di allerta precoce, se risulta che l’inadempienza non è stata sanata entro un periodo massimo di tre anni civili consecutivi a decorrere dall’anno della prima constatazione.

    Il termine fissato dall’autorità competente non è posteriore alla fine dell’anno successivo a quello in cui è stata rilevata l’inadempienza.

    Un’inadempienza che è stata sanata dal beneficiario entro il termine fissato non è considerata inadempienza al fine di stabilire la ripetizione conformemente al paragrafo 4.

    4.  
    Fatti salvi i casi di inadempienze intenzionali, la riduzione da applicare in relazione alla prima ripetizione della stessa inadempienza conformemente al paragrafo 1 è moltiplicata per tre.

    In caso di ulteriori ripetizioni, il risultato della riduzione fissata per la ripetizione precedente è moltiplicato ogni volta per tre. Tuttavia, la riduzione massima non può superare il 15 % dell’importo totale di cui al paragrafo 1.

    Una volta raggiunta la percentuale massima del 15 %, l’organismo pagatore informa il beneficiario in questione del fatto che, in caso di ulteriore accertamento della stessa inadempienza, si riterrà che questi abbia agito intenzionalmente ai sensi dell’articolo 40.

    Articolo 40

    Calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative in caso di inadempienza intenzionale

    Se l’inadempienza accertata è stata commessa intenzionalmente dal beneficiario, la riduzione da applicare all’importo totale di cui all’articolo 39, paragrafo 1, è di norma pari al 20 % di tale importo.

    Tuttavia, sulla scorta della valutazione della rilevanza dell’inadempienza fornita dall’autorità di controllo competente nell’apposita parte della relazione di controllo tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 38, paragrafi da 1 a 4, l’organismo pagatore può decidere di ridurre tale percentuale a un livello non inferiore al 15 % o di aumentarla fino al 100 % di tale importo totale.

    Articolo 41

    Cumulo delle sanzioni amministrative

    Se un caso di inadempienza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 2, lettera b), costituisce anche un’ inadempienza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 2, lettera a), le sanzioni amministrative sono applicate in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all’articolo 77, paragrafo 8, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.



    TITOLO V

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Articolo 42

    Norme transitorie in materia di condizionalità

    1.  
    In relazione agli obblighi di condizionalità dei beneficiari delle misure attuate a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, si applicano le norme relative al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative stabilite dal presente regolamento e dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione in base al regolamento (UE) n. 1306/2013.
    2.  
    In ordine alle inadempienze agli obblighi di condizionalità che non sono state oggetto di sanzioni amministrative in quanto rientranti nel campo di applicazione della norma de minimis di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 ovvero all’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, si applica l’articolo 97, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 relativamente all’obbligo per l’autorità di controllo di adottare i provvedimenti necessari per verificare che il beneficiario abbia posto rimedio all’inadempienza accertata.

    Articolo 43

    Abrogazione

    I regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011 sono abrogati con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2015.

    Tuttavia, detti regolamenti continuano ad applicarsi:

    a) 

    alle domande di aiuto concernenti i pagamenti diretti presentate per periodi di erogazione del premio che iniziano anteriormente al 1o gennaio 2015,

    ▼M1

    b) 

    alle domande di pagamento presentate e alle domande di sostegno relative al 2014 e agli anni precedenti e alle domande di pagamento relative all'anno 2015 a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005; e

    ▼B

    c) 

    al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative inerenti agli obblighi di condizionalità degli agricoltori ai sensi degli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 18 ).

    Articolo 44

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    ▼M1

    Esso si applica alle domande di aiuto, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2015.

    ▼B

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



    ( 1 ) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

    ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1).

    ( 3 ) Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

    ( 4 ) Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

    ( 5 ) Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

    ( 6 ) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

    ( 7 ) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

    ( 8 ) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

    ( 9 ) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

    ( 10 ) Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e stabilisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18).

    ( 11 ) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

    ( 12 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).

    ( 13 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

    ( 14 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).

    ( 15 ) Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

    ( 16 ) Regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell’ambiente e con la cura dello spazio naturale (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85).

    ( 17 ) Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

    ( 18 ) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

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