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Document 02014R0609-20161001

Consolidated text: Regolamento (UE, Euratom) n . 609/2014 del Consiglio del 26 maggio 2014 concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (Rifusione)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/609/2016-10-01

2014R0609 — IT — 01.10.2016 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE, Euratom) N. 609/2014 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 2014

concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria

(Rifusione)

(GU L 168 dell'7.6.2014, pag. 39)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2016/804 DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2016

  L 132

85

21.5.2016




▼B

REGOLAMENTO (UE, Euratom) N. 609/2014 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 2014

concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria

(Rifusione)



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla messa a disposizione della Commissione delle risorse proprie dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della decisione 2014/335/UE, Euratom.

Articolo 2

Data di accertamento delle risorse proprie tradizionali

1.  Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, un diritto dell'Unione sulle risorse proprie tradizionali di cui 1 all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom è accertato non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la registrazione dell'importo del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo.

2.  La data da considerare per l'accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della registrazione prevista dalla normativa doganale.

In quanto ai contributi ed altri diritti previsti nel quadro dell'organizzazione comune di mercato nel settore dello zucchero, la data da considerare per l'accertamento di cui al paragrafo 1 è quella della comunicazione prevista dalla normativa del settore zucchero.

Qualora tale comunicazione non sia esplicitamente prevista, la data da considerare è quella della liquidazione da parte degli Stati membri degli importi dovuti dai soggetti passivi, eventualmente a titolo di acconto o di pagamento del saldo.

3.  Nei casi di contenzioso, le autorità amministrative competenti devono poter calcolare, ai fini dell'accertamento di cui al paragrafo 1, l'importo del dazio dovuto al più tardi in occasione della prima decisione amministrativa che comunica l'obbligazione al soggetto passivo o in occasione della denuncia all'autorità giudiziaria, se tale denuncia interviene precedentemente.

La data da considerare per l'accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della decisione o quella del calcolo da effettuare consecutivamente a tale denuncia.

4.  Il paragrafo 1 si applica allorché la comunicazione deve essere rettificata.

Articolo 3

Conservazione dei documenti giustificativi

Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché i documenti giustificativi relativi all'accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie siano conservati per almeno tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno cui si riferiscono tali documenti giustificativi.

▼M1

I documenti giustificativi relativi alle procedure e alle basi statistiche di cui all'articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 sono conservati dagli Stati membri fino al 30 novembre del quarto anno successivo all'esercizio in questione. I documenti giustificativi relativi alla risorsa propria basata sull'IVA sono conservati per lo stesso periodo.

▼B

Qualora la verifica dei documenti giustificativi di cui al primo e al secondo comma, effettuata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 o dell'articolo 11 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio ( 1 ), palesi la necessità di procedere ad una rettifica, detti documenti giustificativi sono conservati oltre il termine di cui al primo comma per una durata che consenta di procedere alla rettifica e al suo controllo.

Qualora una controversia tra uno Stato membro e la Commissione in merito all'obbligo di mettere a disposizione un determinato importo di risorse proprie venga composta consensualmente o mediante pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, lo Stato membro trasmette alla Commissione i documenti giustificativi necessari per il seguito finanziario entro due mesi dalla composizione.

Articolo 4

Cooperazione amministrativa

1.  Ogni Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

a) la denominazione dei servizi o organismi responsabili dell'accertamento, della riscossione, della messa a disposizione e del controllo delle risorse proprie, nonché le disposizioni essenziali relative al ruolo e al funzionamento di questi servizi e organismi;

b) le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e contabili di carattere generale relative all'accertamento, alla riscossione, alla messa a disposizione e al controllo delle risorse proprie;

c) la denominazione esatta di tutti gli estratti amministrativi e contabili nei quali sono iscritti i diritti accertati, specificati all'articolo 2 del presente regolamento, in particolare quelli utilizzati per la tenuta delle contabilità previste all'articolo 6.

Ogni modifica di denominazioni o disposizioni è immediatamente comunicata alla Commissione.

2.  La Commissione comunica a tutti gli Stati membri, su richiesta di uno di loro, i dati di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

Aliquote da applicare

L'aliquota uniforme di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2014/335/UE, Euratom è stabilita nel corso della procedura di bilancio, calcolandola come percentuale della somma dei redditi nazionali lordi (RNL) previsionali degli Stati membri, in modo da coprire integralmente quella parte del bilancio non finanziata mediante le entrate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2014/335/UE, Euratom, mediante contributi finanziari a programmi supplementari di ricerca e sviluppo tecnologico e altre entrate.

Questa aliquota è espressa nel bilancio da una cifra contenente tanti decimali quanti necessari per ripartire integralmente tra gli Stati membri la risorsa basata sull'RNL.



CAPO II

CONTABILIZZAZIONE DELLE RISORSE PROPRIE

Articolo 6

Iscrizione nella contabilità e comunicazioni

▼M1

1.  Presso il Tesoro di ogni Stato membro o altro ente pubblico che svolge funzioni analoghe («Tesoro») o presso la banca centrale nazionale di ogni Stato membro viene tenuta una contabilità delle risorse proprie. Tale contabilità è ripartita secondo la natura delle risorse.

▼B

2.  Per le esigenze della contabilità delle risorse proprie, la chiusura contabile è effettuata non prima delle ore tredici dell'ultimo giorno feriale del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

3.  Con riserva del secondo comma del presente paragrafo, i diritti accertati conformemente all'articolo 2 sono riportati nella contabilità al più tardi il primo giorno feriale dopo il diciannovesimo giorno del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l'accertamento.

I diritti accertati e non riportati nella contabilità di cui al primo comma, poiché non sono stati ancora riscossi e non è stata fornita alcuna garanzia, sono iscritti in una contabilità separata entro il termine previsto al primo comma. Gli Stati membri possono procedere nello stesso modo allorché i diritti accertati e coperti da garanzie formano oggetto di contestazione e possono subire variazioni in seguito alle controversie sorte.

Tuttavia, tenuto conto dell'effetto che la correzione accordata al Regno unito per gli squilibri di bilancio e la riduzione lorda concessa alla Danimarca, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia hanno sulla risorsa propria basata sull'IVA e sulla risorsa propria basata sull'RNL, tali risorse sono iscritte nella contabilità di cui al primo comma come segue:

 il primo giorno feriale di ogni mese, in ragione del dodicesimo di cui all' ►M1  articolo 10 bis, paragrafo 1, ◄

▼M1

 annualmente per quanto riguarda il risultato del calcolo di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 5, primo comma, a eccezione delle rettifiche particolari previste dall'articolo 10 ter, paragrafo 2, lettera b), le quali sono iscritte nella contabilità il primo giorno feriale del mese successivo a quello in cui è intervenuto l'accordo tra lo Stato membro interessato e la Commissione.

▼B

I diritti accertati relativi ai contributi e altri diritti previsti nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero sono riportati nella contabilità di cui al primo comma. Qualora, successivamente, tali diritti non siano riscossi entro i termini previsti, gli Stati membri possono rettificare l'iscrizione effettuata e procedere a titolo eccezionale alla loro iscrizione nella contabilità separata.

4.  Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro il termine di cui al paragrafo 3:

a) un estratto mensile della sua contabilità relativa ai diritti di cui al paragrafo 3, primo comma;

b) un estratto trimestrale della contabilità separata di cui al paragrafo 3, secondo comma.

A sostegno degli estratti mensili in questione, gli Stati membri interessati comunicano le indicazioni o gli estratti relativi alle detrazioni apportate alle risorse proprie sulla base delle disposizioni riguardanti i territori a statuto speciale.

Gli Stati membri trasmettono, con l'ultimo estratto trimestrale relativo ad un determinato esercizio, una stima della somma totale dei diritti iscritti nella contabilità separata alla data del 31 dicembre del suddetto esercizio ed il cui recupero risulta improbabile.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità degli estratti mensili e trimestrali. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 7

Rettifiche contabili

Dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo a un determinato esercizio, la somma degli estratti mensili comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, e relativa a tale esercizio, non è più rettificata, salvo per i punti notificati prima di tale scadenza, sia dalla Commissione sia dallo Stato membro interessato.

Articolo 8

Rettifiche degli accertamenti

Le rettifiche effettuate a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, vengono aggiunte o detratte dall'importo totale dei diritti accertati. Esse vengono riportate nelle contabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo e secondo comma, nonché negli estratti di cui all'articolo 6, paragrafo 4, corrispondenti alle date delle rettifiche stesse.



CAPO III

MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE PROPRIE

Articolo 9

Disposizioni di tesoreria e contabili

▼M1

1.  Secondo le modalità definite dagli articoli 10, 10 bis e 10 ter, le risorse proprie vengono accreditate da ogni Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o la banca centrale nazionale. Fatta salva l'applicazione degli interessi negativi di cui al terzo comma, possono essere operati addebiti su tale conto soltanto dietro istruzione della Commissione.

Tale conto è espresso nella moneta nazionale ed è esente da spese e interessi.

▼M1

Qualora a detto conto si applichino interessi negativi, lo Stato membro interessato accredita sul conto un importo corrispondente all'importo di tali interessi negativi applicati al più tardi il primo giorno feriale del secondo mese successivo all'applicazione di tali interessi negativi.

▼M1

2.  Gli Stati membri o le rispettive banche centrali nazionali trasmettono alla Commissione, per via elettronica:

a) il giorno feriale in cui le risorse proprie vengono accreditate sul conto della Commissione, un estratto conto o un avviso di accredito che indichi l'iscrizione delle risorse proprie;

b) fatta salva la lettera a), al più tardi il secondo giorno feriale successivo all'accredito, un estratto conto che indichi l'iscrizione delle risorse proprie.

▼B

3.  Le somme iscritte sono contabilizzate in euro ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) («regolamento finanziario») e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione ( 3 ).

▼M1

Articolo 10

Messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali

1.  Dopo la deduzione delle spese di riscossione in applicazione degli articoli 2, paragrafo 3, e 10, paragrafo 3, della decisione 2014/335/UE, Euratom, l'iscrizione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della summenzionata decisione ha luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato accertato a norma dell'articolo 2 del presente regolamento.

Tuttavia, per i diritti contemplati nella contabilità separata conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, l'iscrizione deve aver luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello della riscossione dei diritti.

2.  Se necessario, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare di un mese l'iscrizione delle risorse diverse dalla risorsa propria basata sull'IVA e dalla risorsa propria basata sull'RNL sulla scorta delle informazioni di cui dispongono al 15 dello stesso mese.

La regolarizzazione di ciascuna iscrizione anticipata viene effettuata il mese successivo in occasione dell'iscrizione menzionata nel paragrafo 1. Essa consiste nell'iscrizione negativa di un importo pari a quello che ha formato oggetto dell'iscrizione anticipata.

Articolo 10 bis

Messa a disposizione delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL

1.  L'iscrizione della risorsa propria basata sull'IVA e della risorsa propria basata sull'RNL, tenuto conto dell'effetto che hanno su tali risorse la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e la riduzione lorda concessa alla Danimarca, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia, è effettuata il primo giorno feriale di ogni mese, e ciò in ragione di un dodicesimo dei pertinenti importi del bilancio, convertito nelle rispettive monete nazionali ai tassi di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario, quali pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

2.  Per le esigenze specifiche del pagamento delle spese del FEAGA nell'ambito del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) e in funzione della tesoreria dell'Unione, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare al massimo di due mesi, nel primo trimestre dell'esercizio finanziario, l'iscrizione di un dodicesimo, o sua frazione, degli importi previsti in bilancio a titolo della risorsa propria basata sull'IVA e della risorsa propria basata sull'RNL, tenuto conto dell'effetto che hanno su tali risorse la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e la riduzione lorda concessa alla Danimarca, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia.

Fatto salvo il terzo comma, per le esigenze specifiche del pagamento delle spese dei fondi strutturali e di investimento europei nell'ambito del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) e in funzione della tesoreria dell'Unione, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare, nel primo semestre dell'esercizio finanziario, l'iscrizione fino a una metà supplementare di un dodicesimo degli importi previsti in bilancio a titolo della risorsa propria basata sull'IVA e della risorsa propria basata sull'RNL, tenuto conto dell'effetto che hanno su tali risorse la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e la riduzione lorda concessa alla Danimarca, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia.

L'importo totale che gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare lo stesso mese a norma del primo e secondo comma non può in alcun caso superare un importo corrispondente a due dodicesimi supplementari.

Trascorso il primo semestre, l'iscrizione mensile richiesta non può superare un dodicesimo delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, sempre nei limiti degli importi iscritti in bilancio a questo titolo.

La Commissione ne informa preventivamente gli Stati membri al più tardi due settimane prima dell'iscrizione richiesta a norma del primo e del secondo comma.

La Commissione comunica agli Stati membri con largo anticipo e al più tardi sei settimane prima dell'iscrizione richiesta a norma del primo e del secondo comma, che ha l'intenzione di richiedere tale iscrizione.

Alle iscrizioni anticipate si applicano le disposizioni relative all'iscrizione del mese di gennaio di ogni anno, di cui al paragrafo 4, e le disposizioni applicabili quando il bilancio non è stato definitivamente adottato prima dell'inizio dell'esercizio, di cui al paragrafo 5.

3.  Ogni modifica del tasso uniforme della risorsa propria basata sull'IVA, del tasso della risorsa propria basata sull'RNL, della correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e del suo finanziamento di cui agli articoli 4 e 5 della decisione 2014/335/UE, Euratom, nonché del finanziamento della riduzione lorda concessa alla Danimarca, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia, deve essere motivata dall'adozione definitiva di un bilancio rettificativo e dà luogo a ritocchi dei dodicesimi iscritti dopo l'inizio dell'esercizio.

Questi ritocchi sono effettuati in occasione della prima iscrizione successiva all'adozione definitiva del bilancio rettificativo, se tale adozione è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, i ritocchi vengono effettuati in occasione della seconda iscrizione successiva all'adozione definitiva di cui sopra. In deroga all'articolo 11 del regolamento finanziario, questi ritocchi sono contabilizzati a titolo dell'esercizio del bilancio rettificativo in questione.

4.  I dodicesimi relativi all'iscrizione del mese di gennaio di ciascun esercizio sono calcolati in base alle somme previste dal progetto di bilancio di cui all'articolo 314, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), convertiti in moneta nazionale ai tassi di cambio del primo giorno di quotazione dopo il 15 dicembre dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario; la rettifica viene effettuata in occasione dell'iscrizione relativa al mese successivo.

5.  Qualora il bilancio non sia stato adottato definitivamente entro le due settimane precedenti l'iscrizione relativa al mese di gennaio dell'esercizio successivo, il primo giorno feriale di ogni mese, compreso il mese di gennaio, gli Stati membri iscrivono un dodicesimo degli importi della risorsa propria basata sull'IVA e della risorsa propria basata sull'RNL, tenuto conto dell'effetto che hanno su tali risorse la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e la riduzione lorda concessa alla Danimarca, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia, iscritte nell'ultimo bilancio definitivamente adottato; la rettifica viene effettuata al momento della prima scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio se questa è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, essa viene effettuata alla seconda scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio.

6.  Non è prevista alcuna revisione successiva del finanziamento della riduzione lorda concessa alla Danimarca, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia in caso di modifiche dei dati relativi all'RNL a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003.

Articolo 10 ter

Rettifiche delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL degli esercizi precedenti

1.  Sulla base dell'estratto annuo della base della risorsa propria basata sull'IVA di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, a ciascuno Stato membro è addebitato, nell'anno successivo a quello in cui l'estratto è stato trasmesso, l'importo risultante dall'applicazione ai dati che figurano in tale estratto del tasso uniforme adottato per l'esercizio cui si riferisce l'estratto e sono accreditati i dodici pagamenti effettuati per detto esercizio. Tuttavia, la base della risorsa propria basata sull'IVA di uno Stato membro alla quale è applicato il suddetto tasso non può superare la percentuale determinata all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2014/335/UE, Euratom del suo RNL di cui al paragrafo 7, primo comma, del suddetto articolo.

2.  Le eventuali rettifiche della base della risorsa propria basata sull'IVA di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 danno luogo, per ciascuno Stato membro interessato la cui base non superi le percentuali fissate all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 10, paragrafo 2, della decisione 2014/335/UE, Euratom, tenuto conto di queste rettifiche, a una rettifica del saldo calcolato in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, alle seguenti condizioni:

a) le rettifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 effettuate entro il 31 luglio danno luogo a una rettifica globale l'anno successivo;

b) una rettifica particolare può essere iscritta in qualsiasi momento, a condizione che lo Stato membro e la Commissione siano d'accordo, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89;

c) quando le misure adottae dalla Commissione per la rettifica della base, quali sono previste dall'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, portano a una rettifica particolare delle iscrizioni al conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento, tale rettifica viene effettuata alla scadenza fissata dalla Commissione nel quadro dell'applicazione di dette misure.

Le modifiche dell'RNL di cui al paragrafo 4 del presente articolo danno parimenti luogo a una rettifica del saldo di ogni Stato membro la cui base della risorsa propria basata sull'IVA, tenuto conto delle rettifiche di cui al primo comma del presente paragrafo, si riduca alle percentuali fissate all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 10, paragrafo 2, della decisione 2014/335/UE, Euratom.

3.  Sulla base dei dati per l'aggregato RNL ai prezzi di mercato e per i suoi componenti per l'esercizio precedente forniti dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, a ciascuno Stato membro è addebitato, nell'esercizio successivo a quello in cui i dati sono stati trasmessi, l'importo risultante dall'applicazione al proprio RNL del tasso utilizzato per l'esercizio precedente quello di trasmissione dei dati e sono accreditati i pagamenti effettuati nel corso di questo esercizio.

4.  Le eventuali modifiche apportate all'RNL degli esercizi precedenti in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, fatto salvo l'articolo 5 dello stesso regolamento, danno luogo per ogni Stato membro interessato a una rettifica del saldo calcolato in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo. Dopo il 30 novembre del quarto anno successivo a un esercizio determinato, le eventuali modifiche dell'RNL non sono più prese in considerazione, tranne che per i punti notificati prima di tale scadenza dalla Commissione o dallo Stato membro.

5.  Per ciascuno Stato membro, la Commissione procede al calcolo della differenza tra gli importi risultanti dalle rettifiche di cui ai paragrafi da 1 a 4, tranne le rettifiche particolari a norma del paragrafo 2, lettere b) e c), e il prodotto della moltiplicazione degli importi totali delle rettifiche per la percentuale che rappresenta l'RNL dello Stato membro in questione rispetto all'RNL dell'insieme degli Stati membri, applicabile il 15 gennaio al bilancio in vigore per l'anno successivo a quello in cui sono stati trasmessi i dati ai fini delle rettifiche («importo netto»).

Ai fini del calcolo, la conversione tra valuta nazionale ed euro è effettuata al tasso di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile che precede quello di contabilizzazione, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

La Commissione comunica agli Stati membri gli importi risultanti da detto calcolo anteriormente al 1o febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono stati trasmessi i dati ai fini delle rettifiche. Ciascuno Stato membro iscrive l'importo netto al conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, il primo giorno feriale del mese di giugno dello stesso anno.

6.  Le operazioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo costituiscono operazioni di entrata dell'esercizio nel corso del quale devono essere iscritte al conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

▼B

Articolo 11

Rettifica per la non partecipazione

1.  Quando in applicazione del TFUE e dei protocolli 21 e 22 dello stesso uno Stato membro non partecipa al finanziamento di azioni o politiche specifiche dell'Unione, ha diritto ad una rettifica, calcolata a norma del paragrafo 2 del presente articolo, di quanto ha versato come risorse proprie per ogni esercizio in cui non partecipa.

▼M1

2.  La Commissione procede al calcolo della rettifica nel corso dell'anno che segue l'esercizio considerato.

Il calcolo è effettuato sulla base dei seguenti dati relativi al pertinente esercizio:

a) dell'aggregato RNL ai prezzi di mercato e dei suoi componenti, forniti dagli Stati membri conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003;

b) dell'esecuzione di bilancio delle spese operative corrispondenti all'azione o alla politica in questione.

Per il calcolo della rettifica, l'importo totale delle spese in questione, a eccezione delle spese finanziate da paesi terzi partecipanti, è moltiplicato per la percentuale che rappresenta l'RNL dello Stato membro che ha diritto alla rettifica rispetto all'RNL dell'insieme degli Stati membri. La rettifica è finanziata dagli Stati membri partecipanti. Per determinare la parte di finanziamento di ogni Stato membro, il suo RNL è diviso per l'RNL dell'insieme degli Stati membri partecipanti. Ai fini del calcolo della rettifica, la conversione tra valuta nazionale ed euro è effettuata al tasso di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile che precede l'esercizio finanziario considerato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

La rettifica relativa a ciascun esercizio pertinente ha carattere unico e definitivo, indipendentemente da una modifica successiva dell'RNL preso in considerazione.

▼B

3.  La Commissione comunica l'importo della rettifica agli Stati membri in tempo utile perché possano iscriverlo sul conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento, il primo giorno feriale del mese di dicembre.

▼M1

Articolo 12

Interessi sugli importi messi a disposizione tardivamente

1.  Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di interessi di mora.

2.  Per le risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, gli interessi sono dovuti solo in relazione ai ritardi nell'iscrizione degli importi:

a) di cui all'articolo 10 bis;

b) risultanti dal calcolo di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 5, primo comma, al momento specificato nel terzo comma di suddetto paragrafo;

c) risultanti dalle rettifiche particolari della risorsa propria basata sull'IVA ai sensi dell'articolo 10 ter, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento alla data stabilita dalla Commissione in virtù delle misure da essa adottate a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89;

d) risultanti dall'omessa comunicazione da parte di uno Stato membro delle rettifiche dei dati relativi all'RNL necessarie per prendere in considerazione i punti notificati dalla Commissione o da uno Stato membro, di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 4, entro il termine esplicito stabilito dalla Commissione. Gli interessi sulle rettifiche derivanti da tali correzioni sono calcolati a partire dal primo giorno feriale del mese di giugno dell'anno successivo a quello in cui scadeva il termine esplicito stabilito dalla Commissione.

3.  Si rinuncia a recuperare interessi di importo inferiore a 500 EUR.

4.  Per gli Stati membri che partecipano all'Unione economica e monetaria il tasso d'interesse è pari al tasso del primo giorno del mese della scadenza applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, o allo zero per cento, a seconda del tasso più elevato, maggiorato di 2,5 punti percentuali.

Tale tasso è aumentato di 0,25 punti percentuali per ogni mese di ritardo.

La maggiorazione totale a norma del primo e secondo comma non supera 16 punti percentuali. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora.

5.  Per gli Stati membri che non partecipano all'Unione economica e monetaria il tasso d'interesse è pari al tasso del primo giorno del mese in questione applicato dalle banche centrali alle loro operazioni principali di rifinanziamento o allo zero per cento, a seconda del tasso più elevato, maggiorato di 2,5 punti percentuali. Per gli Stati membri per i quali il tasso della banca centrale non è disponibile, il tasso d'interesse è pari al tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri o allo zero per cento, a seconda del tasso più elevato, maggiorato di 2,5 punti percentuali.

Tale tasso è aumentato di 0,25 punti percentuali per ogni mese di ritardo.

La maggiorazione totale a norma del primo e secondo comma non supera 16 punti percentuali. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora.

6.  Per il pagamento degli interessi di mora di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applica, mutatis mutandis, l'articolo 9, paragrafi 2 e 3.

▼B

Articolo 13

Importi irrecuperabili

1.  Gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie affinché gli importi corrispondenti ai diritti accertati in conformità dell'articolo 2 siano messi a disposizione della Commissione alle condizioni previste dal presente regolamento.

2.  Gli Stati membri sono dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati a norma dell'articolo 2 che risultano irrecuperabili per uno dei seguenti motivi:

a) per cause di forza maggiore;

b) per altri motivi che non sono loro imputabili.

▼M1

Gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati a norma dell'articolo 2, qualora tali diritti risultino irrecuperabili a causa della differita contabilizzazione o differita notifica dell'obbligazione doganale al fine di non pregiudicare indagini penali riguardanti gli interessi finanziari dell'Unione.

▼B

Gli importi di diritti accertati sono dichiarati irrecuperabili con decisione dell'autorità amministrativa competente che constata l'impossibilità del recupero.

Gli importi di diritti accertati sono considerati irrecuperabili al più tardi dopo un periodo di cinque anni dalla data alla quale l'importo è stato accertato a norma dell'articolo 2 oppure, in caso di ricorso amministrativo o giudiziario, dalla pronuncia dalla notifica o dalla pubblicazione della decisione definitiva.

In caso di pagamento scaglionato, il periodo massimo di cinque anni inizia a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento effettivo nella misura in cui quest'ultimo non saldi il debito.

Gli importi dichiarati o considerati irrecuperabili sono ritirati definitivamente dalla contabilità separata di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma. Sono segnalati nell'allegato dell'estratto trimestrale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, e, se del caso, nelle descrizioni trimestrali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014.

▼M1

3.  Nei tre mesi che seguono la decisione amministrativa di cui al paragrafo 2 o secondo la scadenza di cui allo stesso paragrafo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una comunicazione contenente gli elementi d'informazione che riguardano i casi d'applicazione del paragrafo 2, sempre che l'importo dei diritti accertati in causa superi 100 000 EUR.

▼B

Tale comunicazione contiene tutte le informazioni atte a permettere un esame approfondito dei motivi, di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo, che hanno impedito allo Stato membro interessato di mettere a disposizione gli importi in causa e le misure adottate da quest'ultimo per garantire il recupero nel caso o nei casi in questione.

Tale comunicazione è effettuata su un modello stabilito dalla Commissione. A tal fine la Commissione adotta atti di esecuzione conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

4.  La Commissione comunica entro sei mesi, a decorrere dalla ricezione della comunicazione di cui al paragrafo 3, le sue osservazioni allo Stato membro interessato.

Quando la Commissione ritiene necessario chiedere informazioni complementari, il termine di sei mesi inizia a decorrere dalla ricezione delle informazioni complementari richieste.



CAPO IV

GESTIONE DELLA TESORERIA

Articolo 14

Esigenze in materia di gestione della tesoreria

1.  La Commissione dispone delle somme accreditate sui conti previsti all'articolo 9, paragrafo 1, nella misura necessaria per coprire i bisogni di tesoreria derivanti dall'esecuzione del bilancio.

2.  Qualora i bisogni di tesoreria superino gli averi dei conti, la Commissione può effettuare prelievi al di là di tali averi complessivi, sempreché delle somme a credito siano disponibili in bilancio ed entro i limiti delle risorse proprie previste nel bilancio. In questo caso essa informa preliminarmente gli Stati membri dei superamenti prevedibili.

▼M1

3.  Soltanto in caso di mancato pagamento da parte del beneficiario di un prestito contratto o garantito in applicazione dei regolamenti e delle decisioni adottati dal Consiglio, ovvero dal Parlamento europeo e dal Consiglio, in circostanze in cui la Commissione non possa porre in atto altre misure previste dalle disposizioni finanziarie applicabili a siffatti prestiti in tempo utile per garantire l'adempimento degli obblighi legali dell'Unione nei confronti dei mutuanti, le disposizioni dei paragrafi 2 e 4 possono essere temporaneamente applicate senza tener conto delle condizioni di cui al paragrafo 2, per provvedere al servizio dei debiti dell'Unione.

4.  Fatto salvo il secondo comma, la differenza tra gli averi globali e i bisogni di tesoreria è ripartita tra gli Stati membri, per quanto possibile proporzionalmente alla previsione delle entrate del bilancio provenienti da ciascuno Stato membro.

La Commissione, nel coprire i bisogni di tesoreria, mira a ridurre l'incidenza dell'obbligo per gli Stati membri di accreditare gli importi degli interessi negativi ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, disponendo in via prioritaria delle somme accreditate sui conti in questione.

Articolo 15

Esecuzione degli ordini di pagamento

1.  Gli Stati membri o le rispettive banche centrali nazionali eseguono gli ordini di pagamento della Commissione conformemente alle sue istruzioni e non oltre il terzo giorno feriale successivo alla ricezione degli ordini. Per le operazioni relative a movimenti di tesoreria, gli Stati membri o le rispettive banche centrali nazionali eseguono gli ordini entro i termini chiesti dalla Commissione la quale, salvo in casi eccezionali, ne dà loro notifica almeno un giorno prima della data in cui l'ordine deve essere eseguito.

2.  Gli Stati membri o le rispettive banche centrali nazionali trasmettono alla Commissione, per via elettronica e al più tardi il secondo giorno feriale dalla realizzazione di ciascuna operazione, un estratto conto in cui figurano i movimenti connessi.

▼B



CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato consultivo delle risorse proprie istituito di cui all'articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 17

Disposizione transitoria concernente il tasso d'interesse

Il tasso di cui all'articolo 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, nella versione precedente l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio ( 6 ) resta d'applicazione per il calcolo degli interessi di mora nei casi in cui la data della scadenza è precedente al 1o dicembre 2004.

▼M1

Articolo 18

Abrogazione

1.  Fatto salvo il paragrafo 2, il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2014.

2.  L'articolo 10, paragrafo 7 bis, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.  I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata nell'allegato II.

▼B

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore della decisone 2014/335/UE, Euratom.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE



Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio

(GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

Regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio

(GU L 352 del 27.11.2004, pag. 1).

Regolamento (CE, Euratom) n. 105/2009 del Consiglio

(GU L 36 del 5.2.2009, pag. 1).




ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA



Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3, primo, secondo e terzo comma

Articolo 3, primo, secondo e terzo comma

Articolo 3, quarto comma

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Articolo 6, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 3, primo comma

Articolo 6, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 6, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 6, paragrafo 3, quarto comma

Articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettera a), prima frase

Articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettera a), seconda frase

Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettera b), prima frase

Articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettera b), seconda frase

Articolo 6, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 4, quarto comma

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8, primo comma

Articolo 8

Articolo 8, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1 bis

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

Articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

Articolo 10, paragrafo 8

Articolo 10, paragrafo 8, primo comma

Articolo 10, paragrafo 9

Articolo 10, paragrafo 9

Articolo 10, paragrafo 10

Articolo 10 bis

Articolo 11

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1, primo comma

Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 12, paragrafi 1, 2, 3 e 4

Articolo 14

Articolo 12, paragrafo 5, primo comma

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 15

Articolo 16, primo e secondo comma

Articolo 16, terzo comma

Articolo 10, paragrafo 8, secondo comma

Articolo 17, paragrafi 1 e 2

Articolo 13, paragrafi 1 e 2

Articolo 17, paragrafo 3, primo comma

Articolo 13, paragrafo 3, primo comma

Articolo 17, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 17, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 13, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 5

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 16

Articolo 21 bis

Articolo 17

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 18

Articolo 19

Allegato

 

 

Allegato I

Allegato II



( 1 ) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).

( 2 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

( 3 ) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

( 4 ) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

( 5 ) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

( 6 ) Regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 352 del 27.11.2004, pag. 1).

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