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Document 02013R1307-20220101

Consolidated text: Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1307/2022-01-01

02013R1307 — IT — 01.01.2022 — 010.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) N. 1310/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013

  L 347

865

20.12.2013

 M2

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 639/2014 DELLA COMMISSIONE dell’11 marzo 2014

  L 181

1

20.6.2014

 M3

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 994/2014 DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 2014

  L 280

1

24.9.2014

 M4

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1001/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 2014

  L 281

1

25.9.2014

 M5

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1378/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2014

  L 367

16

23.12.2014

►M6

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/851 DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 2015

  L 135

8

2.6.2015

 M7

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/142 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2015

  L 28

8

4.2.2016

►M8

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1155 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017

  L 167

1

30.6.2017

►M9

REGOLAMENTO (UE) 2017/2393 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2017

  L 350

15

29.12.2017

►M10

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/162 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2017

  L 30

6

2.2.2018

►M11

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/71 DELLA COMMISSIONE del 9 novembre 2018

  L 16

1

18.1.2019

►M12

REGOLAMENTO (UE) 2019/288 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 febbraio 2019

  L 53

14

22.2.2019

►M13

REGOLAMENTO (UE) 2020/127 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 gennaio 2020

  L 27

1

31.1.2020

►M14

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/756 DELLA COMMISSIONE del 1o aprile 2020

  L 179

1

9.6.2020

►M15

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1314 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2020

  L 307

1

22.9.2020

►M16

REGOLAMENTO (UE) 2020/2220 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 dicembre 2020

  L 437

1

28.12.2020

►M17

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1017 DELLA COMMISSIONE del 15 aprile 2021

  L 224

1

24.6.2021

►M18

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/42 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 2021

  L 9

3

14.1.2022


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 130, 19.5.2016, pag.  10 (1307/2013)

►C2

Rettifica, GU L 036, 7.2.2020, pag.  13 (2020/127)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio



TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento istituisce:

a) 

norme comuni sui pagamenti concessi direttamente agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I ("pagamenti diretti");

b) 

norme specifiche riguardanti:

i) 

un pagamento di base a favore degli agricoltori ("regime di pagamento di base" e un regime transitorio semplificato("regime di pagamento unico per superficie");

ii) 

un aiuto nazionale transitorio facoltativo per gli agricoltori;

iii) 

un pagamento ridistributivo facoltativo;

iv) 

un pagamento a favore degli agricoltori che applicano pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente;

v) 

un pagamento facoltativo a favore degli agricoltori delle zone soggette a vincoli naturali;

vi) 

un pagamento a favore dei giovani agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola;

vii) 

un regime di sostegno accoppiato facoltativo;

viii) 

un pagamento specifico per il cotone;

ix) 

un regime semplificato facoltativo a favore dei piccoli agricoltori;

x) 

un quadro nel quale Bulgaria, Croazia e Romania possono integrare i pagamenti diretti.

Articolo 2

Modifica dell'allegato I

Al fine di assicurare la certezza del diritto, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 riguardo alla modifica dell'elenco dei regimi di sostegno di cui all'allegato I nella misura necessaria a tener conto di eventuali nuovi atti legislativi su regimi di sostengo che possono essere adottati dopo l'adozione del presente regolamento.

Articolo 3

Applicazione alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo

L'articolo 11 non si applica alle regioni dell'Unione di cui all'articolo 349 TFUE (le "regioni ultraperiferiche"), né ai pagamenti diretti concessi nelle isole minori del Mar Egeo a norma del regolamento (UE) n. 229/2013.

I titoli III, IV e V del presente regolamento non si applicano alle regioni ultraperiferiche.

Articolo 4

Definizioni e relative disposizioni

1.  

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

"agricoltore" : una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola;

b)

"azienda" : tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;

c)

"attività agricola" :

i) 

la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,

ii) 

il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione, o

iii) 

lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;

d)

"prodotti agricoli" : i prodotti, esclusi i prodotti della pesca, elencati nell'allegato I dei trattati, nonché il cotone;

e)

"superficie agricola" : qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti;

f)

"seminativo" : terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;

g)

"colture permanenti" : le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;

▼M9

h)

"prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente") :

terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo, e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che producono foraggi, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. Gli Stati membri possono anche decidere di considerare prato permanente:

i) 

il terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio; e/o

ii) 

il terreno pascolabile, qualora nelle superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio;

▼B

i)

"erba o altre piante erbacee da foraggio" : tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;

j)

"vivai" :

le seguenti superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto:

— 
vivai viticoli e viti madri di portainnesti,
— 
vivai di alberi da frutto e piante da bacche,
— 
vivai ornamentali,
— 
vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda,
— 
vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle;

k)

"bosco ceduo a rotazione rapida" : le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41 , da individuare dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri;

l)

"vendita" : la vendita o qualsiasi altro trasferimento definitivo di proprietà del terreno o di diritti all’aiuto; non comprende i trasferimenti di terreni alle autorità pubbliche o per fini di utilità pubblica e i trasferimenti per fini non agricoli;

m)

"affitto" : un contratto di locazione o analoghe transazioni temporanee;

n)

"trasferimento" : l'affitto o la vendita o il trasferimento per successione effettiva o anticipata di terreni o di diritti all'aiuto o qualsiasi altro loro trasferimento definitivo; non è compreso il riversamento dei diritti alla scadenza di un affitto.

▼M9

Nonostante le lettere f) e h) del primo comma, gli Stati membri che, prima del 1o gennaio 2018, abbiano accettato parcelle di terreno lasciato a riposo quali seminativi possono continuare ad accettarle come tali dopo tale data. A decorrere dal 1o gennaio 2018 le parcelle di terreno lasciato a riposo che nel 2018 sono state accettate quali seminativi a norma del presente comma diventano prato permanente nel 2023 o successivamente, se sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera h).

▼B

2.  

Gli Stati membri:

a) 

stabiliscono i criteri che gli agricoltori devono soddisfare perché sia rispettato l'obbligo di mantenere una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c), punto ii);

b) 

se applicabile in uno Stato membro, definiscono le attività minime da svolgere sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato che le rende idonee al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c), punto iii);

c) 

definiscono le specie arboree che possono considerarsi coltivate in boschi cedui a rotazione rapida e determinano il ciclo produttivo massimo relativamente a tali specie arboree ai sensi del paragrafo 1, lettera k).

Gli Stati membri possono decidere che debbano essere considerate prato permanente ai sensi del paragrafo 1, lettera h), i terreni pascolabili che rientrano nell'ambito delle pratiche locali tradizionali, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio.

▼M9

Gli Stati membri possono decidere che:

a) 

siano considerati prato permanente ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettera h), i terreni non arati da cinque anni o più, purché siano utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non siano compresi nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più;

b) 

i prati permanenti possano comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che producono foraggi, in superfici in cui sono predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio; e/o

c) 

siano considerati prato permanente ai sensi del primo comma del paragrafo 1, primo comma, lettera h), i terreni pascolabili, qualora nelle superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio.

Gli Stati membri possono decidere, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, di applicare la loro decisione in conformità del terzo comma, lettere b) e/o c), del presente paragrafo, in tutto il loro territorio o parte di esso.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 marzo 2018, ogni decisione adottata a norma del terzo e quarto comma del presente paragrafo.

▼B

3.  

Per assicurare la certezza del diritto alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 che stabiliscano:

a) 

il quadro all'interno del quale gli Stati membri devono stabilire i criteri che gli agricoltori sono tenuti a soddisfare al fine di rispettare l'obbligo di mantenere una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c), punto ii);

b) 

il quadro all'interno del quale gli Stati membri definiscono le attività minime da svolgere sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c), punto iii);

c) 

i criteri per determinare la predominanza dell'erba e delle altre piante erbacee da foraggio e i criteri per determinare le pratiche locali consolidate di cui al paragrafo 1, lettera h).



TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PAGAMENTI DIRETTI



CAPO 1

Norme comuni relative ai pagamenti diretti

Articolo 5

Disposizioni generali della politica agricola comune

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 e le disposizioni adottate a norma del medesimo si applicano ai regimi previsti dal presente regolamento.

Articolo 6

Massimali nazionali

1.  
Nell'allegato II figurano i massimali nazionali, fissati per ciascuno Stato membro e per ogni anno, comprendenti il valore totale di tutti i diritti all'aiuto assegnati, della riserva nazionale o delle riserve regionali e dei massimali stabiliti a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53.

Se uno Stato membro si avvale della facoltà prevista all'articolo 22, paragrafo 2, il massimale nazionale stabilito nell'allegato II per tale Stato membro per l'anno rispettivo può essere superato di un importo calcolato conformemente a detto paragrafo.

2.  
In deroga al paragrafo 1, nell'allegato II figura il massimale nazionale, per ogni Stato membro che applichi il regime di pagamento unico per superficie e per ogni anno, compresi i massimali stabiliti a norma degli articoli 36, 42, 47, 49, 51 e 53.

▼M9

Se uno Stato membro si avvale della facoltà prevista all'articolo 36, paragrafo 4, secondo comma, il massimale nazionale stabilito nell'allegato II per tale Stato membro per l'anno rispettivo può essere superato di un importo calcolato conformemente a detto comma.

▼M1

3.  
Per tener conto dell’evoluzione degli importi totali massimi che possono essere concessi a titolo di pagamenti diretti, ivi compresi quelli derivanti dalle decisioni adottate dagli Stati membri conformemente all’articolo 136 bis del regolamento (CE) n. 73/2009 e all’articolo 14 del presente regolamento e quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 20, paragrafo 2, del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, a norma dell’articolo 70 del presente regolamento, che adattino i massimali nazionali di cui all’allegato II del presente regolamento.

▼B

Articolo 7

Massimali netti

1.  
Fatto salvo l'articolo 8, l'importo totale dei pagamenti diretti che possono essere concessi in uno Stato membro a norma dei titoli III, IV e V per un dato anno civile, previa applicazione dell'articolo 11, non può essere superiore al corrispondente massimale stabilito nell'allegato III.

Qualora l'importo totale dei pagamenti diretti da corrispondere in uno Stato membro sia superiore al massimale stabilito nell'allegato III, tale Stato membro pratica una riduzione lineare degli importi di tutti i pagamenti diretti, eccezion fatta per i pagamenti diretti concessi a norma del regolamento (UE) n. 228/2013 e del regolamento (UE) n. 229/2013.

▼M12

2.  
Per ogni Stato membro e per ogni anno civile, il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti di cui all'articolo 11 (che corrisponde alla differenza tra il massimale nazionale fissato nell'allegato II, più l'importo disponibile a norma dell'articolo 58, e il massimale netto fissato nell'allegato III) è reso disponibile come sostegno unionale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

▼B

3.  
Per tenere conto dell'evoluzione degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi, ivi comprese le modifiche conseguenti alle decisioni che gli Stati membri adottano in forza dell'articolo 14, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 70 che adeguino i massimali fissati nell'allegato III.

Articolo 8

Disciplina finanziaria

1.  
Il tasso di adattamento determinato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applica soltanto ai pagamenti diretti superiori a 2 000  EUR da concedere agli agricoltori nell'anno civile corrispondente.
2.  
A seguito dell'introduzione graduale dei pagamenti diretti di cui all'articolo 16, il paragrafo 1 del presente articolo si applica alla Bulgaria e alla Romania a decorrere dal 1o gennaio 2016.

A seguito dell'introduzione graduale dei pagamenti diretti di cui all'articolo 17, il paragrafo 1 del presente articolo si applica alla Croazia a decorrere dal 1o gennaio 2022.

3.  
Al fine di garantire la corretta applicazione degli adattamenti dei pagamenti diretti in relazione alla disciplina finanziaria, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 70 che definiscano le norme riguardanti la base di calcolo delle riduzioni che gli Stati membri sono tenuti ad applicare agli agricoltori ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
4.  
In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare il tasso di adattamento di cui al paragrafo 1 a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.

Articolo 9

Agricoltore in attività

1.  
Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, le cui superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l'attività minima definita dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b).
2.  
Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, che gestiscono aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti.

Ove opportuno, gli Stati membri possono, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, decidere di aggiungere all'elenco di cui al primo comma altre aziende o attività non agricole analoghe e possono successivamente decidere di ritirare tali aggiunte.

Una persona o un'associazione di persone che rientrano nell'ambito di applicazione del primo o del secondo comma è tuttavia considerata "agricoltore in attività" se fornisce prove verificabili, nella forma richiesta dagli Stati membri, che dimostrino una delle seguenti situazioni:

a) 

l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5 % dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;

b) 

le sue attività agricole non sono insignificanti;

c) 

la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola.

3.  

Oltre ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, che non saranno concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche:

a) 

le cui attività agricole costituiscono solo una parte insignificante delle loro attività economiche complessive; e/o

b) 

la cui attività principale o il cui oggetto sociale non è l'esercizio di un'attività agricola.

▼M9

bis.  
Oltre ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono decidere che non saranno concessi pagamenti diretti agli agricoltori che non sono iscritti, per le loro attività agricole, in un registro fiscale o previdenziale nazionale.

▼M9

4.  
I paragrafi 2, 3 e 3 bis non si applicano agli agricoltori che nell'anno precedente hanno ricevuto soltanto pagamenti diretti non superiori a un determinato importo. Tale importo è deciso dagli Stati membri in base a criteri oggettivi quali le caratteristiche nazionali o regionali e non è superiore a 5 000  EUR.

▼B

5.  

Per garantire la tutela dei diritti degli agricoltori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, che stabiliscano:

a) 

i criteri per determinare i casi in cui la superficie agricola di un agricoltore debba essere considerata principalmente superficie mantenuta naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;

b) 

i criteri per stabilire la distinzione tra entrate risultanti da attività agricole e non agricole;

c) 

i criteri per stabilire gli importi dei pagamenti diretti di cui ai paragrafi 2 e 4, in particolare nel primo anno di assegnazione di diritti all'aiuto, laddove il valore dei diritti all'aiuto non sia stato ancora fissato definitivamente, nonché nel caso dei nuovi agricoltori;

d) 

i criteri che gli agricoltori devono soddisfare per dimostrare, ai fini dei paragrafi 2 e 3, che le loro attività agricole non sono insignificanti e che la loro attività principale o il loro oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola.

▼M9

6.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o agosto 2014, ogni decisione di cui ai paragrafi 2, 3 o 4 e, entro il 31 marzo 2018, ogni decisione di cui al paragrafo 3 bis. In caso di modifiche di tali decisioni, gli Stati membri comunicano alla Commissione la decisione di recare modifiche entro due settimane dalla data in cui è stata adottata.

▼M9

7.  
A decorrere dal 2018 o da qualsiasi anno successivo, gli Stati membri possono decidere che solo uno o due dei tre criteri elencati al paragrafo 2, terzo comma, possono essere invocati da persone o associazioni di persone che rientrano nell'ambito di applicazione del primo o del secondo comma del paragrafo 2 per dimostrare che sono agricoltori in attività. Gli Stati membri comunicano tale decisione alla Commissione entro il 31 marzo 2018, se applicata a decorrere dal 2018, ovvero entro il 1o agosto dell'anno che precede la sua applicazione, se applicata a decorrere da un anno successivo.
8.  
Gli Stati membri possono decidere di non applicare più il paragrafo 2 a decorrere dal 2018 o da qualsiasi anno successivo. Essi comunicano tale decisione alla Commissione entro il 31 marzo 2018, se applicata a decorrere dal 2018, ovvero entro il 1o agosto dell'anno che precede la sua applicazione, se applicata a decorrere da un anno successivo.

▼B

Articolo 10

Requisiti minimi per beneficiare di pagamenti diretti

1.  

Gli Stati membri decidono di non concedere pagamenti diretti agli agricoltori in uno dei casi seguenti:

a) 

se l'importo totale dei pagamenti diretti richiesti o da concedere in un dato anno civile, prima dell'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013 è inferiore a 100 EUR;

b) 

se la superficie ammissibile dell'azienda per la quale sono richiesti o devono essere concessi i pagamenti diretti, prima dell'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013 è inferiore a un ettaro.

2.  
Per tenere conto della struttura delle rispettive economie agricole, gli Stati membri possono adattare le soglie di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), entro i limiti di cui all'allegato IV.
3.  
Qualora uno Stato membro abbia deciso di applicare la soglia basata sulla superficie a norma del paragrafo 1, lettera b), esso applica nondimeno la lettera a) di tale paragrafo agli agricoltori che ricevono il sostegno accoppiato per animale di cui al titolo IV e che detengono un numero di ettari inferiore alla soglia basata sulla superficie.
4.  
Gli Stati membri interessati possono decidere di non applicare il paragrafo 1 alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo.
5.  
In Bulgaria e in Romania, per l'anno 2015, l'importo richiesto o da concedere di cui al paragrafo 1, lettera a), è calcolato sulla base del pertinente importo stabilito nell'allegato V, punto A.

In Croazia, per gli anni 2015-2021, l'importo richiesto o da concedere di cui al paragrafo 1, lettera a), è calcolato sulla base del pertinente importo stabilito nell'allegato VI, punto A.

Articolo 11

Riduzione dei pagamenti

1.  
Gli Stati membri riducono l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, per un dato anno civile di almeno il 5 % per la parte dell'importo al di sopra di 150 000  EUR.
2.  
Prima di applicare il paragrafo 1, gli Stati membri possono sottrarre i salari e gli stipendi legati all'esercizio di un'attività agricola effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno civile precedente, compresi le imposte e gli oneri sociali sul lavoro, dall'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, in un dato anno civile. In mancanza di dati disponibili sui salari effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, si utilizzano i dati più recenti a disposizione.
3.  
Qualora uno Stato membro decida di concedere un pagamento ridistributivo agli agricoltori a norma del titolo III, capo 2, e di utilizzare più del 5 % del massimale nazionale annuo stabilito a tal fine nell'allegato II, esso può decidere di non applicare il presente articolo.

Qualora uno Stato membro decida di concedere un pagamento ridistributivo agli agricoltori ai sensi del titolo III, capo 2, e l'applicazione dei limiti massimi di cui all'articolo 41, paragrafo 4, non consenta a tale Stato membro di utilizzare più del 5 % del massimale nazionale annuo stabilito a tal fine all'allegato II, tale Stato membro può decidere di non applicare il presente articolo.

4.  
Nessun beneficio consistente nell'evitare riduzioni del pagamento è concesso a favore degli agricoltori che risultino aver creato artificialmente, dopo il 18 ottobre 2011, le condizioni per evitare gli effetti del presente articolo.
5.  
In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare la riduzione di cui al paragrafo 1 a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.

▼M9

6.  
Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere su base annua le rispettive decisioni relative a una riduzione dei pagamenti a norma del presente articolo, purché tale revisione non comporti una diminuzione degli importi disponibili per lo sviluppo rurale.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo e l'eventuale prodotto stimato delle riduzioni per gli anni fino al 2019 entro il 1o agosto dell'anno che precede l'applicazione di tali decisioni; l'ultima data possibile per tale comunicazione è il 1o agosto 2018.

▼M12

Per l'anno 2020 gli Stati membri comunicano alla Commissione la decisione adottata in conformità del presente articolo e l'eventuale prodotto stimato delle riduzioni entro il 31 dicembre 2019.

▼M16

Gli Stati membri comunicano alla Commissione la decisione adottata in conformità del presente articolo e l’eventuale prodotto stimato delle riduzioni per l’anno 2021 entro il 19 febbraio 2021 e per l’anno 2022 entro il 1o agosto 2021.

▼B

Articolo 12

Domande multiple

La superficie corrispondente al numero di ettari ammissibili per la quale un agricoltore ha presentato una domanda di pagamento di base a norma del titolo III, capo 1, può essere oggetto di una domanda di qualsiasi altro pagamento diretto, nonché di altri eventuali aiuti non contemplati dal presente regolamento, salvo espressa disposizione contraria del presente regolamento.

Articolo 13

Aiuti di Stato

In deroga all'articolo 211, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti concessi dagli Stati membri in conformità del presente regolamento.

Articolo 14

Flessibilità tra i pilastri

1.  
Prima del 31 dicembre 2013 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile, come sostegno supplementare per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale finanziate a titolo del FEASR a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, fino al 15 % dei loro massimali nazionali annui per l'anno civile 2014 stabiliti all'allegato VIII del regolamento (UE) n. 73/2009 e dei loro massimali nazionali annui per gli anni civili dal 2015 al 2019, fissati nell'allegato II del presente regolamento. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti.

La decisione di cui al primo comma è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre 2013. Tale decisione stabilisce la percentuale di cui a detto comma, che può variare per anno civile.

Gli Stati membri che non adottano la decisione di cui al primo comma rispetto all'anno civile 2014 possono, entro il 1o agosto 2014, adottare tale decisione rispetto agli anni civili dal 2015 al 2019. Entro tale data, essi comunicano eventuali tali decisioni alla Commissione.

Gli Stati membri possono decidere di rivedere le decisioni di cui al presente paragrafo con effetto a decorrere dall'anno civile 2018. Ogni decisione fondata su tale revisione non può dar luogo a una diminuzione della percentuale comunicata alla Commissione conformemente al primo, secondo e terzo comma. Gli Stati membri comunicano ogni decisione basata su tale revisione entro il 1o agosto 2017.

▼M9

Gli Stati membri possono decidere di rivedere le decisioni di cui al presente paragrafo con effetto a decorrere dall'anno civile 2019 e comunicano alla Commissione ogni decisione basata su tale revisione entro il 1o agosto 2018. Ogni decisione fondata su tale revisione non dà luogo a una diminuzione della percentuale comunicata alla Commissione conformemente al primo, secondo, terzo e quarto comma.

▼M12

Entro il 31 dicembre 2019 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile, come sostegno supplementare nell'ambito del FEASR nell'esercizio finanziario 2021, fino al 15 % dei loro massimali nazionali annui per l'anno civile 2020 fissati nell'allegato II del presente regolamento. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti. Tale decisione è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre 2019 e stabilisce la percentuale scelta.

▼M16

Gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile, come sostegno supplementare nell’ambito del FEASR negli esercizi finanziari 2022 e 2023, fino al 15 % dei loro massimali nazionali annui per gli anni civili 2021 e 2022 fissati nell’allegato II del presente regolamento. Di conseguenza, l’importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti. Tale decisione è comunicata alla Commissione per l’anno civile 2021 entro il 19 febbraio 2021 e per l’anno civile 2022 entro il 1o agosto 2021 e stabilisce la percentuale scelta.

▼B

2.  
Prima del 31 dicembre 2013 gli Stati membri che non adottano la decisione di cui al paragrafo 1 possono decidere di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti fino al 15 % o, nel caso di Bulgaria, Estonia, Spagna, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito, fino al 25 % dell'importo destinato al sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale finanziate a titolo del FEASR nel periodo 2015-2020, come specificato nel regolamento (UE) n. 1305/2013. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per il sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale.

La decisione di cui al primo comma è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre 2013. Tale decisione stabilisce la percentuale di cui a detto comma, che può variare per anno civile.

Gli Stati membri che non adottano la decisione di cui al primo comma rispetto all'esercizio finanziario 2015 possono, entro il 1o agosto 2014, adottare tale decisione rispetto al periodo 2016-2020. Entro tale data, essi comunicano eventuali tali decisioni alla Commissione.

Gli Stati membri possono decidere di rivedere le decisioni di cui al presente paragrafo con effetto a decorrere dagli esercizi finanziari 2019 e 2020. Ogni decisione basata su tale revisione non dà luogo a un aumento della percentuale comunicata alla Commissione conformemente al primo, secondo e terzo comma. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali tali decisioni basate su tale revisione entro il 1o agosto 2017.

▼M9

Gli Stati membri possono decidere di rivedere le decisioni di cui al presente paragrafo con effetto a decorrere dall'anno civile 2019 e comunicano alla Commissione ogni decisione basata su tale revisione entro il 1o agosto 2018. Ogni decisione fondata su tale revisione non dà luogo a un aumento della percentuale comunicata alla Commissione conformemente al primo, secondo, terzo e quarto comma.

▼M13

Entro l’8 febbraio 2020 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile per l’anno civile 2020, sotto forma di pagamenti diretti, un importo non superiore all’importo fissato all’allegato VI bis. Di conseguenza, l’importo corrispondente non è più disponibile per il sostegno finanziato a titolo del FEASR per l’esercizio finanziario 2021. Tale decisione è comunicata alla Commissione entro l’8 febbraio 2020 e stabilisce l’importo da trasferire.

▼M16

Gli Stati membri che non adottano la decisione di cui al paragrafo 1, settimo comma, per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 possono decidere di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti fino al 15 % o, nel caso di Bulgaria, Estonia, Spagna, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia e Svezia, fino al 25 % dell’importo destinato al sostegno finanziato a titolo del FEASR per l’esercizio finanziario 2022, conformemente al regolamento (UE) n. 1305/2013, e per l’esercizio finanziario 2023, conformemente alla normativa dell’Unione adottata dopo l’adozione del regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio ( 2 ) [QFP]. Di conseguenza, l’importo corrispondente non è più disponibile per il sostegno finanziato a titolo del FEASR. Tale decisione è comunicata alla Commissione per l’esercizio finanziario 2022 entro il 19 febbraio 2021 e per l’esercizio finanziario 2023 entro il 1o agosto 2021 e stabilisce la percentuale scelta.

▼B

Articolo 15

Riesame

I regimi di sostegno di cui all'allegato I si applicano fatto salvo un eventuale riesame in qualsiasi momento, in funzione dell'andamento dell'economia e della situazione di bilancio. Tale revisione può portare all'adozione di atti legislativi, atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE o atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 TFUE



CAPO 2

Disposizioni applicabili a Bulgaria, Croazia e Romania

Articolo 16

Introduzione progressiva dei pagamenti diretti in Bulgaria e Romania

Per il 2015, per la Bulgaria e per la Romania i massimali fissati ai sensi degli articoli 42, 47, 49, 51, 53 e 65 sono stabiliti sulla base dell'importo fissato all'allegato V, punto A.

Articolo 17

Introduzione progressiva dei pagamenti diretti in Croazia

In Croazia i pagamenti diretti sono introdotti in conformità del seguente schema di incrementi, espressi in percentuale del livello dei pagamenti diretti applicabili a decorrere dal 2022:

25 % nel 2013,
30 % nel 2014,
35 % nel 2015,
40 % nel 2016,
50 % nel 2017,
60 % nel 2018,
70 % nel 2019,
80 % nel 2020,
90 % nel 2021,
100 % a decorrere dal 2022.

Articolo 18

Pagamenti diretti nazionali integrativi e pagamenti diretti in Bulgaria e Romania

1.  
Nel 2015 la Bulgaria e la Romania hanno la facoltà di utilizzare pagamenti diretti nazionali per integrare i pagamenti concessi nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, sezioni 1, 2 e 3. L'importo complessivo di tali pagamenti non supera il pertinente importo di cui all'allegato V, punto B.
2.  
Nel 2015 la Bulgaria ha la facoltà di utilizzare pagamenti diretti nazionali per integrare i pagamenti concessi nell'ambito del pagamento specifico per il cotone di cui al titolo IV, capo 2. L'importo complessivo di tali pagamenti non supera l'importo di cui all'allegato V, parte C.
3.  
I pagamenti diretti nazionali integrativi sono concessi secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento degli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

Articolo 19

Pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia

1.  
Previa autorizzazione della Commissione, la Croazia può integrare uno dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I, ove pertinente.
2.  

L’importo del pagamento nazionale diretto integrativo che può essere concesso in un dato anno e per un dato regime di sostegno è limitato a una dotazione finanziaria specifica. Tale dotazione è pari alla differenza tra:

a) 

l’importo del sostegno diretto disponibile per un dato regime di sostegno dopo la piena introduzione dei pagamenti diretti a norma dell’articolo 17 per l’anno civile 2022, e

b) 

l’importo del sostegno diretto disponibile per un dato regime di sostegno dopo l’applicazione dello schema di incrementi a norma dell’articolo 17 nell’anno civile considerato.

3.  
L'importo complessivo dei pagamenti diretti nazionali integrativi concessi non supera il massimale fissato nell'allegato VI, punto B, per il corrispondente anno civile.
4.  
La Croazia può decidere, in base a criteri oggettivi e previa autorizzazione della Commissione, in merito agli importi dei pagamenti diretti nazionali integrativi da erogare.
5.  
La Commissione adotta atti di esecuzione, che autorizzano i pagamenti a norma del presente articolo, specificando il regime di sostegno a cui si riferisce e definisce il livello massimo per il quale possono essere versati i pagamenti diretti nazionali integrativi.

Per quanto riguarda i pagamenti diretti nazionali integrativi destinati a integrare il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, gli atti di esecuzione specificano anche i determinati tipi di agricoltura o i determinati settori agricoli di cui all’articolo 52, paragrafo 3, ai quali possono riferirsi i pagamenti diretti nazionali integrativi.

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 71, paragrafi 2 o 3.

6.  
Le condizioni di ammissibilità dei pagamenti diretti nazionali integrativi per la Croazia sono identiche a quelle applicabili al sostegno nell’ambito dei corrispondenti regimi di sostegno stabiliti dal presente regolamento.
7.  
I pagamenti diretti nazionali integrativi per la Croazia sono soggetti agli adeguamenti che possono rendersi necessari a motivo degli sviluppi della PAC. I pagamenti diretti nazionali integrativi sono concessi secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.
8.  

La Croazia presenta una relazione informativa sulle misure di applicazione dei pagamenti diretti nazionali integrativi entro il 30 giugno dell’anno successivo alla loro applicazione. Detta relazione contiene almeno i seguenti elementi:

a) 

qualsiasi modifica della situazione relativa ai pagamenti diretti nazionali integrativi;

b) 

per ciascun pagamento diretto nazionale integrativo, il numero di beneficiari e l’importo totale del pagamento nazionale diretto integrativo erogato nonché il numero di ettari, di animali o di altre unità per cui tale pagamento diretto nazionale integrativo è stato concesso;

c) 

una relazione sulle misure di controllo applicate in merito ai pagamenti diretti nazionali integrativi concessi.

Articolo 20

Riserva nazionale speciale per lo sminamento in Croazia

1.  
A partire dal 2015 la Croazia comunica alla Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, le superfici identificate in conformità dell’articolo 57 bis, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 73/2009 e che sono state restituite ad usi agricoli nell’anno civile precedente.

La Croazia comunica altresì alla Commissione il numero di diritti all’aiuto disponibili per gli agricoltori al 31 dicembre dell’anno civile precedente e l’importo residuo non speso della riserva nazionale speciale per lo sminamento a tale stessa data.

Se del caso, le comunicazioni di cui al primo e al secondo comma sono trasmesse per regione quale definita ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del presente regolamento.

2.  
Qualora adatti l'allegato II ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, la Commissione calcola su base annua l’importo da aggiungere agli importi stabiliti per la Croazia in tale allegato, per finanziare il sostegno da concedere nell’ambito dei regimi elencati nell’allegato I per le superfici di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il suddetto importo è calcolato in base ai dati comunicati dalla Croazia in virtù del paragrafo 1 del presente articolo e alla media stimata dei pagamenti diretti per ettaro in Croazia relativamente all’anno considerato.

L’importo massimo da aggiungere in virtù del primo comma, in base alle superfici comunicate dalla Croazia in virtù del paragrafo 1 del presente articolo fino al 2022, è pari a 9 600 000  EUR ed è soggetto all’applicazione dello schema di introduzione dei pagamenti diretti di cui all’articolo 17.Gli importi annui massimi conseguenti sono riportati nell'allegato VII.

3.  
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la percentuale dell’importo da aggiungere, in virtù del paragrafo 2, che la Croazia include nella riserva nazionale speciale per lo sminamento allo scopo di assegnare diritti all’aiuto alle superfici di cui al paragrafo 1. Tale percentuale è calcolata in base al rapporto tra il massimale per il regime di pagamento di base e il massimale nazionale fissato nell’allegato II prima dell’incremento del massimale nazionale in conformità del paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.
4.  

Per gli anni dal 2015 al 2022 la Croazia fa uso della riserva nazionale speciale per lo sminamento per assegnare diritti all’aiuto agli agricoltori in base alle superfici sminate da essi dichiarate nell’anno considerato qualora:

a) 

si tratti di ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 32, paragrafi da 2 a 5;

b) 

la superficie sia stata restituita ad usi agricoli nel corso dell’anno civile precedente; e

c) 

la superficie sia stata comunicata alla Commissione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

5.  
Il valore dei diritti all’aiuto fissato a norma del presente articolo è il valore medio nazionale o regionale dei diritti all’aiuto nell’anno dell’assegnazione, nei limiti dell’importo disponibile nella riserva nazionale speciale per lo sminamento.
6.  
Per tenere conto delle conseguenze della restituzione ad usi agricoli delle superfici sminate, comunicate dalla Croazia conformemente al presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 che adattino gli importi fissati nell'allegato VI.



TITOLO III

REGIME DI PAGAMENTO DI BASE, REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE E PAGAMENTI CONNESSI



CAPO 1

Regime di pagamento di base e regime di pagamento unico per superficie



Sezione 1

Istituzione del regime di pagamento di base

Articolo 21

Diritti all'aiuto

1.  

Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è corrisposto agli agricoltori:

a) 

che ottengono diritti all'aiuto a norma del presente regolamento mediante l'assegnazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, mediante la prima assegnazione a norma dell'articolo 24 o dell'articolo 39, dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali a norma dell'articolo 30 o per trasferimento a norma dell'articolo 34; o

b) 

che soddisfano i requisiti stabiliti all'articolo 9 e detengono, in proprietà o in affitto, diritti all'aiuto in uno Stato membro che ha deciso, a norma del paragrafo 3, di mantenere i suoi diritti all'aiuto esistenti.

2.  
I diritti all'aiuto ottenuti nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 scadono il 31 dicembre 2014.
3.  
In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri che hanno istituito il regime di pagamento unico a norma del titolo III, capo 5, sezione I, o del titolo III, capo 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o del titolo III, capo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, possono decidere, entro il 1o agosto 2014, di mantenere i diritti all'aiuto esistenti. Entro tale data, essi comunicano ogni decisione in tal senso alla Commissione.
4.  
Per quanto riguarda gli Stati membri che adottano la decisione di cui al paragrafo 3, se il numero di diritti all'aiuto, in proprietà o in affitto, stabilito a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 che un agricoltore detiene alla data di scadenza della presentazione delle domande, da stabilire conformemente all'articolo 78, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 supera il numero di ettari ammissibili che l'agricoltore dichiara nella sua domanda di aiuto a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 per il 2015 e che sono a sua disposizione alla data fissata dallo Stato membro, che non è successiva alla data fissata dal medesimo per la modifica di detta domanda di aiuto, il numero di diritti all'aiuto che supera il numero di ettari ammissibili scade a tale ultima data.

Articolo 22

Massimale del regime di pagamento di base

1.  
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono, per ciascuno Stato membro, il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

▼M16

2.  
Per ciascuno Stato membro l’importo calcolato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo può essere aumentato al massimo del 3 % del pertinente massimale nazionale annuo stabilito nell’allegato II dopo la deduzione dell’importo derivante dall’applicazione dell’articolo 47, paragrafo 1, per l’anno pertinente. Quando uno Stato membro applichi tale aumento, la Commissione tiene conto di tale aumento nel fissare il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. A tal fine, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1o agosto 2014 le percentuali annue entro le quali l’importo calcolato a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve essere aumentato. Entro il 19 febbraio 2021, gli Stati membri comunicano alla Commissione la percentuale annuale di aumento dell’importo calcolato a norma del paragrafo 1 del presente articolo per gli anni civili 2021 e 2022.

▼B

3.  
Gli Stati membri possono rivedere la loro decisione di cui al paragrafo 2 su base annua e comunicano alla Commissione qualsiasi decisione basata su tale revisione entro il 1o agosto dell'anno precedente la sua applicazione.
4.  
Per ogni Stato membro e per ogni anno, il valore totale di tutti i diritti all'aiuto e della riserva nazionale o delle riserve regionali è uguale al rispettivo massimale nazionale annuo stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 1.

▼M12

5.  
Se il massimale per uno Stato membro stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 1 del presente articolo è diverso da quello dell'anno precedente in conseguenza di qualsiasi decisione adottata da tale Stato membro a norma del paragrafo 3 del presente articolo, dell'articolo 14, paragrafi 1 o 2, dell'articolo 42, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, o dell'articolo 53, tale Stato membro pratica una riduzione o un aumento lineare del valore di tutti i diritti all'aiuto al fine di garantire l'osservanza del paragrafo 4 del presente articolo.

▼M16

Per gli anni civili 2021 e 2022, se il massimale per uno Stato membro stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 1 del presente articolo è diverso da quello dell’anno precedente in conseguenza di una modifica dell’importo figurante nell’allegato II o in conseguenza di qualsiasi decisione adottata da tale Stato membro a norma del presente articolo, dell’articolo 14, paragrafi 1 o 2, dell’articolo 42, paragrafo 1, dell’articolo 49, paragrafo 1, dell’articolo 51, paragrafo 1, o dell’articolo 53, tale Stato membro pratica una riduzione o un aumento lineare del valore di tutti i diritti all’aiuto e/o una riduzione o un aumento della riserva nazionale o delle riserve regionali al fine di garantire l’osservanza del paragrafo 4 del presente articolo.

▼B

Articolo 23

Assegnazione regionale dei massimali nazionali

1.  
Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, entro il 1o agosto 2014, di applicare il regime di pagamento di base a livello regionale. In tal caso essi definiscono le regioni secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le caratteristiche agronomiche e socio-economiche, il potenziale agricolo regionale o la struttura istituzionale o amministrativa.

Gli Stati membri che applicano l'articolo 36 possono adottare la decisione di cui al primo comma entro il 1o agosto dell'anno precedente al primo anno di applicazione del regime di pagamento di base.

2.  
Gli Stati membri suddividono tra le regioni il massimale nazionale per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.

Gli Stati membri che non applicano l'articolo 30, paragrafo 2, effettuano detta suddivisione dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1.

3.  
Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che i massimali regionali siano sottoposti a modifiche annue progressive, da attuarsi secondo tappe annue predefinite e criteri oggettivi e non discriminatori, quali il potenziale agricolo o criteri ambientali.
4.  
Nella misura necessaria a rispettare i massimali regionali pertinenti, determinati a norma dei paragrafi 2 o 3, gli Stati membri praticano una riduzione o un aumento lineare del valore dei diritti all'aiuto in ciascuna delle regioni pertinenti.
5.  
Gli Stati membri che applicano il paragrafo 1 possono decidere di porre fine all'applicazione del regime di pagamento di base a livello regionale a decorrere da una data che sarà stabilita dagli stessi Stati membri.
6.  
Entro il 1o agosto 2014 gli Stati membri che applicano il paragrafo 1, primo comma, comunicano alla Commissione la decisione di cui a detto comma e le misure adottate per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3.

Entro il 1o agosto dell'anno pertinente gli Stati membri che applicano il paragrafo 1, secondo comma, comunicano alla Commissione qualsiasi decisione di cui a detto comma, e le misure adottate per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3.

Gli Stati membri che applicano il paragrafo 1 comunicano alla Commissione qualsiasi decisione di cui al paragrafo 5 entro il 1o agosto dell'anno precedente al primo anno di applicazione della stessa decisione.

▼M16

Gli Stati membri che applicano il paragrafo 1, primo comma, comunicano alla Commissione le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3 entro il 19 febbraio 2021 per l’anno civile 2021 ed entro il 1o agosto 2021 per l’anno civile 2022.

▼B

Articolo 24

Prima assegnazione di diritti all'aiuto

1.  

I diritti all'aiuto sono assegnati agli agricoltori aventi diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9 del presente regolamento, a condizione che:

a) 

presentino domanda di assegnazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro la data di scadenza per la presentazione delle domande da stabilire conformemente all'articolo 78, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali; e

b) 

avessero diritto a percepire pagamenti, prima delle riduzioni o esclusioni di cui al titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, in relazione a una domanda di aiuto per pagamenti diretti, per aiuti nazionali transitori o per pagamenti diretti nazionali integrativi, conformemente al regolamento (CE) n. 73/2009 per il 2013.

Il primo comma non si applica negli Stati membri che applicano l'articolo 21, paragrafo 3 del presente regolamento.

Gli Stati membri possono assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che hanno diritto a ottenere dei pagamenti diretti a norma dell'articolo 9 del presente regolamento, che soddisfano la condizione di cui alla lettera a) del primo comma e che:

a) 

non hanno percepito pagamenti per il 2013 in relazione alla domanda di aiuto di cui al presente paragrafo, primo comma, e che, alla data fissata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione ( 3 ) per l'anno di domanda 2013:

i) 

negli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico che:

— 
producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme o piante ornamentali su una superficie minima espressa in ettari, ove lo Stato membro interessato decida di adottare tale requisito, o
— 
coltivavano vigneti; o
ii) 

negli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie, possedevano solo terreni agricoli che non erano mantenuti in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009;

b) 

nel 2014, sono stati assegnati diritti all'aiuto dalla riserva nazionale nell'ambito del regime di pagamento unico a norma degli articoli 41 o 57 del regolamento (CE) n. 73/2009; o

c) 

non hanno mai avuto, in proprietà o in affitto, diritti all'aiuto stabiliti dal regolamento (CE) n. 73/2009 o dal regolamento (CE) n. 1782/2003 e che forniscono prove verificabili che dimostrino che, alla data fissata dallo Stato membro a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 per l'anno di domanda 2013, essi esercitavano le attività di produzione, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli, anche attraverso la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli. Per questa categoria di agricoltori gli Stati membri possono stabilire i propri criteri aggiuntivi di ammissibilità oggettivi e non discriminatori in termini di competenze adeguate, esperienza o istruzione.

2.  
Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, il numero di diritti all'aiuto assegnati a ciascun agricoltore nel 2015 è pari al numero di ettari ammissibili che l'agricoltore dichiara nella sua domanda di aiuto a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 per il 2015 e che sono a sua disposizione alla data fissata dallo Stato membro. Tale data non è successiva alla data fissata dal medesimo Stato membro per la modifica della domanda di aiuto.
3.  
Gli Stati membri possono applicare una o più delle limitazioni di cui ai paragrafi da 4 a 7, riguardo al numero di diritti all'aiuto da assegnare ai sensi del paragrafo 2.
4.  
Gli Stati membri possono decidere che il numero di diritti all'aiuto da assegnare sia pari al numero di ettari ammissibili che l'agricoltore ha dichiarato a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 nel 2013 o, se inferiore, al numero di ettari di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Per la Croazia l'esercizio di tale opzione si applica fatti salvi gli ettari sottoposti a sminamento per i quali sono assegnati diritti all’aiuto a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del presente regolamento;
5.  
Qualora il numero totale di ettari ammissibili di cui al paragrafo 2 del presente articolo dichiarati in uno Stato membro comporti un aumento di oltre il 35 % del numero totale di ettari ammissibili dichiarati ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 73/2009 nel 2009, o nel caso della Croazia nel 2013, gli Stati membri possono limitare il numero di diritti all'aiuto da assegnare nel 2015 ad un minimo pari al 135 % o al 145 % del numero totale di ettari dichiarati nel 2009, o nel caso della Croazia del numero totale di ettari ammissibili dichiarati nel 2013, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Quando si avvalgono di tale opzione gli Stati membri assegnano un numero ridotto di diritti all'aiuto agli agricoltori. Tale numero è calcolato applicando una riduzione proporzionale al numero addizionale di ettari ammissibili dichiarati da ciascun agricoltore nel 2015 rispetto al numero di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 che tale agricoltore ha dichiarato nella sua domanda di aiuto nel 2011, o nel caso della Croazia, nel 2013, fatti salvi gli ettari sottoposti a sminamento per i quali saranno assegnati diritti all'aiuto a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del presente regolamento;

6.  
Gli Stati membri possono decidere, ai fini della determinazione del numero di diritti all'aiuto da assegnare ad un agricoltore, di applicare un coefficiente di riduzione agli ettari ammissibili di cui al paragrafo 2 che sono costituiti da prato permanente situato in zone con condizioni climatiche difficili, specie a motivo dell'altitudine, e con altri vincoli naturali quali la cattiva qualità, la pendenza e l'approvvigionamento idrico dei terreni;
7.  
Gli Stati membri possono decidere che il numero di diritti all'aiuto da assegnare ad un agricoltore sia pari al numero di ettari ammissibili di cui al paragrafo 2 del presente articolo che non erano ettari di vigneti entro la data fissata dallo Stato membro a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 per l'anno di domanda 2013 o ettari a seminativo adibiti a coltivazioni in serre permanenti.
8.  
In caso di vendita o affitto della loro azienda o di parte di essa, le persone fisiche o giuridiche che soddisfano i requisiti stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo hanno la facoltà, con un contratto firmato anteriormente alla data di scadenza per la presentazione delle domande nel 2015 da stabilire conformemente all'articolo 78, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, di trasferire i diritti all'aiuto ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo a uno o più agricoltori, purché questi ultimi soddisfino le condizioni stabilite all'articolo 9 del presente regolamento.
9.  
Gli Stati membri possono decidere di stabilire una dimensione minima per azienda, espressa in ettari ammissibili, in relazione alla quale l'agricoltore può presentare domanda per l'assegnazione di diritti all'aiuto. Tale dimensione minima non supera la soglia stabilita all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con il paragrafo 2 di detto articolo.
10.  
Entro il 1o agosto 2014 gli Stati membri comunicano, se del caso, alla Commissione le decisioni di cui al presente articolo.
11.  
La Commissione adotta di esecuzione che stabiliscono le norme relative alle domande di assegnazione di diritti all'aiuto presentate nell'anno di assegnazione di tali diritti laddove non sia ancora possibile fissarli definitivamente e laddove tale assegnazione sia influenzata da circostanze specifiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

Articolo 25

Valore dei diritti all'aiuto e convergenza

1.  
Nel 2015 gli Stati membri calcolano il valore unitario dei diritti all'aiuto dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale stabilito nell'allegato II per ogni anno pertinente per il numero di diritti all'aiuto nel 2015 a livello nazionale o regionale, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o regionale nel 2015.

La percentuale fissa di cui al primo comma è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base, da determinare in conformità, rispettivamente, dell'articolo 22, paragrafo 1 o dell'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento per il 2015, dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, o, se del caso, all'articolo 30, paragrafo 2, per il massimale nazionale stabilito per il 2015 nell'allegato II. I diritti all'aiuto sono espressi da un numero che corrisponde ad un numero di ettari.

2.  
In deroga al metodo di calcolo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di differenziare il valore dei diritti all'aiuto nel 2015, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o regionale nel 2015, per ogni anno pertinente, sulla base del loro valore unitario iniziale, come calcolato ai sensi dell'articolo 26.
3.  
Al più tardi a decorrere dall'anno di domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un determinato Stato membro o, in caso di applicazione dell'articolo 23, di una determinata regione, hanno un valore unitario uniforme.
4.  
In deroga al paragrafo 3, uno Stato membro può decidere che, al più tardi per l'anno di domanda 2019, per i diritti all'aiuto aventi un valore unitario iniziale inferiore al 90 % del valore unitario nazionale o regionale nel 2019, calcolato a norma dell'articolo 26, sia aumentato il valore unitario di almeno un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il 90 % del valore unitario nazionale o regionale nel 2019.

Gli Stati membri possono decidere di fissare la percentuale di cui al primo comma a un livello superiore al 90 % ma non oltre il 100 %.

Inoltre, gli Stati membri stabiliscono che, al più tardi per l'anno di domanda 2019, nessun diritto all'aiuto abbia un valore unitario inferiore al 60 % del valore unitario nazionale o regionale nel 2019, a meno che ciò dia luogo, negli Stati membri che applicano la soglia di cui al paragrafo 7, a una diminuzione massima che supera tale soglia. In tal caso, il valore unitario minimo è fissato al livello necessario per rispettare tale soglia.

5.  
Il valore unitario nazionale o regionale nel 2019 di cui al paragrafo 4 è calcolato dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale di cui all'allegato II o del massimale regionale per l'anno civile 2019 per il numero dei diritti all'aiuto nel 2015 nello Stato membro o regione interessata, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali nel 2015. Tale percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base da stabilire, rispettivamente a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, o dell'articolo 23, paragrafo 2, per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, o, se applicabile, all'articolo 30, paragrafo 2, per il massimale nazionale stabilito nell'allegato II, o il massimale regionale, per il 2015.
6.  
I massimali regionali di cui al paragrafo 5 sono calcolati applicando una percentuale fissa al massimale nazionale stabilito nell'allegato II per l'anno 2019. Tale percentuale fissa è calcolata dividendo i rispettivi massimali regionali stabiliti a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, per l'anno 2015, per il massimale nazionale da determinare a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, qualora si applichi l'articolo 23, paragrafo 2, secondo comma.
7.  
Al fine di finanziare gli aumenti del valore dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 4, è ridotta, in base a criteri oggettivi e non discriminatori che saranno stabiliti dagli Stati membri, la differenza tra il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto aventi un valore unitario iniziale superiore al valore unitario nazionale o regionale nel 2019 e il valore unitario nazionale o regionale nel 2019. Tali criteri possono comprendere la fissazione di una diminuzione massima del valore unitario iniziale del 30 %.
8.  
Nell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, la transizione dal valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto calcolato a norma dell'articolo 26 al loro valore unitario finale nel 2019 stabilito a norma del paragrafo 3 o dei paragrafi da 4 a 7 del presente articolo avviene secondo una gradualità uniforme a decorrere dal 2015.

Per garantire l'osservanza della percentuale fissa di cui al paragrafo 1 del presente articolo per ogni anno, è adeguato il valore dei diritti all'aiuto aventi valore unitario iniziale superiore nazionale o regionale nel 2019.

9.  
In deroga al paragrafo 8 del presente articolo, qualora uno Stato membro decida, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, di mantenere i suoi diritti all'aiuto esistenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la transizione dal valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto stabilito a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, al loro valore unitario finale nel 2019 stabilito ai sensi del paragrafo 3 o dei paragrafi da 4 a 7 del presente articolo avviene, se applicabile, secondo una gradualità stabilita a livello nazionale in conformità dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Per garantire l'osservanza della percentuale fissa di cui al paragrafo 1 del presente articolo per ogni anno, il valore di tutti i diritti all'aiuto è adeguato linearmente.

10.  
Nel 2015 gli Stati membri informano gli agricoltori del valore dei loro diritti all'aiuto calcolato conformemente al presente articolo e agli articoli 26 e 27 per ogni anno del periodo oggetto del presente regolamento.

▼M16

11.  

Dopo aver applicato l’adeguamento di cui all’articolo 22, paragrafo 5, gli Stati membri che si sono avvalsi della deroga di cui al paragrafo 4 del presente articolo possono decidere che il valore unitario dei diritti all’aiuto detenuti dagli agricoltori al 31 dicembre 2019 che hanno un valore inferiore al valore unitario nazionale o regionale nel 2020, calcolati conformemente al secondo comma del presente paragrafo, sia aumentato fino a concorrenza del valore unitario nazionale o regionale nel 2020. L’aumento è calcolato tenendo conto delle condizioni seguenti:

a) 

il metodo di calcolo dell’aumento deciso dallo Stato membro interessato si basa su criteri oggettivi e non discriminatori;

b) 

per finanziare l’aumento, tutti o parte dei diritti all’aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dagli agricoltori al 31 dicembre 2019 che hanno un valore superiore al valore unitario nazionale o regionale nel 2020, calcolato conformemente al secondo comma, sono ridotti; tale riduzione si applica alla differenza tra il valore di tali diritti e il valore unitario nazionale o regionale nel 2020; l’applicazione di tale riduzione si basa su criteri oggettivi e non discriminatori, che possono includere la fissazione di una riduzione massima.

Il valore unitario nazionale o regionale nel 2020 di cui al primo comma del presente paragrafo è calcolato dividendo il massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base fissato conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, o all’articolo 23, paragrafo 2, per il 2020, escluso l’importo delle riserve nazionali o regionali, per il numero di diritti all’aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dagli agricoltori al 31 dicembre 2019.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri che si sono avvalsi della deroga di cui al paragrafo 4 del presente articolo possono decidere di mantenere il valore dei diritti all’aiuto calcolato conformemente a tale paragrafo, fatto salvo l’adeguamento di cui all’articolo 22, paragrafo 5.

Gli Stati membri informano gli agricoltori a tempo debito del valore dei loro diritti all’aiuto calcolato conformemente al presente paragrafo.

12.  
Per gli anni civili 2021 e 2022 gli Stati membri possono decidere di operare una nuova convergenza interna applicando il paragrafo 11 all’anno in questione.

▼B

Articolo 26

Calcolo del valore unitario iniziale

1.  
Il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 25, paragrafo 2, negli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per l'anno 2014 e che non hanno deciso di mantenere i diritti all'aiuto esistenti conformemente all'articolo 21, paragrafo 3 è stabilito conformemente a uno dei metodi stabiliti nei paragrafi 2 o 3.
2.  
Una percentuale fissa dei pagamenti percepiti dall'agricoltore per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico, a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, prima delle riduzioni ed esclusioni previste nel titolo II, capo 4, di detto regolamento, è divisa per il numero dei diritti all'aiuto assegnatigli nel 2015, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali nel 2015.

Tale percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale del regime di pagamento di base da stabilire, rispettivamente, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, o dell'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, o, se applicabile, all'articolo 30, paragrafo 2, del presente regolamento, per l'importo dei pagamenti per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico nello Stato membro o nella regione interessati, prima delle riduzioni ed esclusioni di cui al titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009.

3.  
Una percentuale fissa del valore dei diritti, compresi i diritti speciali, detenuti dall'agricoltore alla data di presentazione della sua domanda per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, è divisa per il numero dei diritti all'aiuto assegnatigli nel 2015, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali nel 2015.

Tale percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale del regime di pagamento di base da stabilire, rispettivamente, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, o dell'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, o, se applicabile, all'articolo 30, paragrafo 2, del presente regolamento, per il valore complessivo di tutti i diritti, compresi i diritti speciali, nello Stato membro o nella regione interessati per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico.

Ai fini del presente paragrafo, un agricoltore è considerato detentore di diritti all'aiuto alla data di presentazione della sua domanda per il 2014 se gli sono stati assegnati o definitivamente trasferiti diritti all'aiuto entro tale data.

4.  
Gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie per l'anno 2014, calcolano il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento dividendo una percentuale fissa del valore complessivo degli aiuti ricevuti dall'agricoltore per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie a norma del regolamento (CE) n. 73/2009 e a titolo degli articoli 132 e 133 bis di tale regolamento prima delle riduzioni ed esclusioni previste nel titolo II, capo 4, di detto regolamento, per il numero dei diritti all'aiuto assegnatigli nel 2015, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali nel 2015.

Tale percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale del regime di pagamento di base da stabilire, rispettivamente, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, o dell'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, o, se applicabile, all'articolo 30, paragrafo 2, del presente regolamento, per il valore complessivo degli aiuti concessi nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e degli articoli 132e 133 bis di detto regolamento per il 2014 nello Stato membro o nella regione interessati, prima delle riduzioni ed esclusioni di cui al titolo II, capo 4 di tale regolamento.

5.  
Gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per l'anno 2014 e che, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, del presente regolamento decidono di mantenere i loro diritti all'aiuto esistenti calcolano il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento moltiplicando l'unità valore dei diritti per una percentuale fissa. Tale percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base da stabilire, rispettivamente, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, o dell'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, o, se applicabile, all'articolo 30, paragrafo 2, del presente regolamento, per l'importo dei pagamenti per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico dello Stato membro o della regione interessati, prima delle riduzioni ed esclusioni di cui al titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009.
6.  
Ai fini dei metodi di calcolo di cui al presente articolo, a condizione che i settori pertinenti non ricevano il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del presente regolamento, gli Stati membri possono tenere conto anche del sostegno concesso per l'anno civile 2014 nell'ambito di uno o più dei regimi previsti all'articolo 52, all'articolo 53, paragrafo 1, e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 73/2009 nonché, per quanto riguarda gli Stati membri che abbiano applicato il regime di pagamento unico per superficie ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009, previsti all'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), e agli articoli 126, 127 e 129 di tale regolamento.

Gli Stati membri che decidono di applicare il regime di sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del presente regolamento, possono tenere conto delle differenze tra il livello del sostegno concesso nell'anno civile 2014 e il livello del sostegno da concedere a norma del titolo IV del presente regolamento applicando un metodo di calcolo di cui al presente articolo, purché:

a) 

il regime di sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del presente regolamento sia concesso a un settore al quale era stato concesso sostegno nell'anno civile 2014 a norma dell'articolo 52, dell'articolo 53, paragrafo 1, e dell'articolo 68, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché, per gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie, a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), e degli articoli 126, 127 e 129 del regolamento (CE) n. 73/2009; e

b) 

l'importo per unità del sostegno accoppiato facoltativo sia inferiore rispetto all'importo per unità del sostegno nel 2014.

▼M1

Ai fini dei metodi di calcolo di cui al presente articolo, gli Stati membri possono tenere pienamente conto, a condizione che non sia applicato il pagamento ridistributivo a norma dell'articolo 41, del sostegno concesso per l'anno civile 2014 a norma degli articoli 72 bis e 125 bis del regolamento (CE) n. 73/2009.

▼B

Articolo 27

Inclusione della riserva nazionale speciale per lo sminamento

Per la Croazia, i riferimenti negli articoli 25 e 26 alla riserva nazionale si intendono comprendenti la riserva nazionale speciale per lo sminamento di cui all'articolo 20.

Inoltre, l'importo proveniente dalla riserva nazionale speciale per lo sminamento è dedotto dai massimali del regime di pagamento di base di cui all'articolo 25, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 25, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 26.

Articolo 28

Guadagno insperato

Ai fini dell'articolo 25, paragrafi da 4 a 7, e dell'articolo 26 uno Stato membro può stabilire, sulla base di criteri oggettivi, che in caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un affitto di superfici agricole dopo la data fissata a norma dell'articolo 35 o dell'articolo 124, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 e prima della data fissata a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, del presente regolamento, l'aumento del valore dei diritti all'aiuto che sarebbero assegnati all'agricoltore interessato debba essere riversato, in tutto o in parte, nella riserva nazionale o nelle riserve regionali qualora l'aumento sia tale da determinare un guadagno insperato per l'agricoltore interessato.

I suddetti criteri oggettivi sono stabiliti in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza e comprendono almeno gli elementi seguenti:

a) 

una durata di affitto minima; e

b) 

la percentuale del pagamento ricevuto da riversare nella riserva nazionale o nelle riserve regionali.

Articolo 29

Comunicazioni riguardanti il valore dei diritti all'aiuto e la convergenza

Entro il 1o agosto 2014 gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni decisione di cui agli articoli 25, 26 e 28.

▼M16

Per gli anni civili 2020 e 2021, gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni di cui all’articolo 25, paragrafi 11 e 12, entro il 19 febbraio 2021.

Gli Stati membri comunicano le decisioni di cui all’articolo 25, paragrafo 12, entro il 1o agosto 2021 per l’anno civile 2022.

▼B



Sezione 2

Riserva nazionale e riserve regionali

Articolo 30

Costituzione e uso della riserva nazionale o delle riserve regionali

1.  
Ogni Stato membro costituisce una riserva nazionale. A tal fine, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri praticano una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base a livello nazionale.
2.  
In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che esercitano l'opzione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, possono costituire riserve regionali. A tal fine, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri praticano una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base a livello regionale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, primo comma.
3.  
La riduzione di cui ai paragrafi 1 e 2 non supera il 3 % salvo ove una percentuale più elevata sia necessaria per coprire eventuali esigenze di assegnazione ai sensi del paragrafo 6 o del paragrafo 7, lettere a) e b), per l'anno 2015 o, per gli Stati membri che applicano l'articolo 36, per il primo anno di applicazione del regime di pagamento di base.
4.  
Gli Stati membri assegnano i diritti all'aiuto dalle loro riserve nazionali o regionali secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento degli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.
5.  
I diritti all'aiuto di cui al paragrafo 4 sono assegnati unicamente agli agricoltori che abbiano diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9.
6.  
Gli Stati membri utilizzano le loro riserve nazionali o regionali per assegnare diritti all'aiuto, in via prioritaria, ai giovani agricoltori e agli agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola.
7.  

Gli Stati membri possono utilizzare le loro riserve nazionali o regionali per:

a) 

assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate, comprese le zone soggette a programmi di ristrutturazione o sviluppo connessi a una forma di intervento pubblico;

b) 

assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori al fine di compensarli per svantaggi specifici;

c) 

assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori ai quali è stata negata l'assegnazione di diritti all'aiuto a norma del presente capo per cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali;

d) 

assegnare, qualora applichino l'articolo 21, paragrafo 3, del presente regolamento, diritti all'aiuto agli agricoltori il cui numero di ettari ammissibili che hanno dichiarato nel 2015 a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e che sono a loro disposizione alla data fissata dallo Stato membro, che non è successiva alla data fissata dal medesimo per la modifica della domanda di aiuto, è superiore al numero di diritti all'aiuto di proprietà o in affitto stabilito a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 da essi detenuti alla data finale per la presentazione delle domande da stabilire conformemente all'articolo 78, lettera b), primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013;

e) 

praticare un aumento lineare su base permanente del valore di tutti i diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base, a livello nazionale o regionale, se la pertinente riserva nazionale o le riserve regionali superano lo 0,5 % del massimale nazionale o regionale annuo del regime di pagamento di base, purché restino disponibili importi sufficienti per le assegnazioni a norma del paragrafo 6, a norma delle lettere a) e b) del presente paragrafo e a norma del paragrafo 9 del presente articolo;

f) 

coprire il fabbisogno annuale per i pagamenti da concedere ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2, e dell'articolo 65, paragrafi 1, 2 e 3 del presente regolamento.

Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri decidono le priorità tra le possibili utilizzazioni ivi stabilite.

8.  
Nell'applicare il paragrafo 6 e il paragrafo 7, lettere a), b) e c), gli Stati membri stabiliscono il valore dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori secondo il valore medio nazionale o regionale dei diritti all'aiuto nell'anno di assegnazione.

La media del valore nazionale o regionale è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base stabilito, rispettivamente ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, o dell'articolo 23, paragrafo 2, per l'anno di assegnazione, escluso l'importo della riserva nazionale o dalle riserve regionali e, nel caso della Croazia, la riserva speciale per lo sminamento, per il numero di diritti all'aiuto assegnati.

Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni per le modifiche annue progressive del valore dei diritti all'aiuto assegnati dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali, tenendo conto delle modifiche del massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base stabilito, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, e dell'articolo 23, paragrafo 2, conseguenti alle variazioni del livello dei massimali nazionali stabiliti nell'allegato II.

▼M16

Per le assegnazioni dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali nel 2021 e nel 2022, l’importo della riserva nazionale o delle riserve regionali da escludere conformemente al secondo comma del presente paragrafo è adeguato in conformità dell’articolo 22, paragrafo 5, secondo comma. Per le assegnazioni dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali nel 2021 e nel 2022, il terzo comma del presente paragrafo non si applica.

▼B

9.  
Nel caso in cui un agricoltore abbia titolo a ricevere diritti all'aiuto o ad accrescere il valore dei diritti esistenti in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità di uno Stato membro, il numero e il valore dei diritti all'aiuto stabiliti dalla decisione o dal provvedimento sono corrisposti all'agricoltore entro una data fissata dallo Stato membro. Tale data non è tuttavia posteriore al termine ultimo per la presentazione delle domande nell'ambito del regime di pagamento di base successivo alla data della decisione giudiziaria o del provvedimento amministrativo, tenuto conto dell'applicazione degli articoli 32 e 33.
10.  
Nell'applicare il paragrafo 6, il paragrafo 9, lettere a) e b), e il paragrafo 9, gli Stati membri possono assegnare nuovi diritti o aumentare il valore unitario di tutti i diritti esistenti di un agricoltore fino al valore della media nazionale o regionale.
11.  

Ai fini del presente articolo si intende per:

a)

"giovane agricoltore" : un agricoltore che soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 50, paragrafo 2, e se pertinente, le condizioni di cui all'articolo 50, paragrafi 3 e 11;

b)

"agricoltore che inizia a esercitare l'attività agricola" : una persona fisica o giuridica che, nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola, non ha praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola. Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono avere praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né avere esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola della persona giuridica. Gli Stati membri possono stabilire, per tale categoria di agricoltori, propri criteri aggiuntivi di ammissibilità, oggettivi e non discriminatori, in termini di competenze adeguate, esperienza o istruzione.

Articolo 31

Alimentazione della riserva nazionale o delle riserve regionali

1.  

La riserva nazionale o le riserve regionali sono alimentate dagli importi corrispondenti:

a) 

ai diritti all'aiuto che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi in seguito all'applicazione:

i) 

dell'articolo 9,

ii) 

dell'articolo 10, paragrafo 1, o

iii) 

dell'articolo 11, paragrafo 4; del presente regolamento

b) 

a un numero di diritti all'aiuto equivalente al numero totale di diritti all'aiuto non attivati dagli agricoltori a norma dell'articolo 32 del presente regolamento per un periodo di due anni consecutivi, salvo nel caso in cui la loro attivazione sia impedita per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali; nel determinare quali diritti, di proprietà o in affitto, detenuti da un agricoltore sono riversati nella riserva nazionale o nelle riserve regionali, si dà priorità ai diritti di valore più basso;

c) 

ai diritti all'aiuto restituiti volontariamente dagli agricoltori;

d) 

all'applicazione dell'articolo 28 del presente regolamento;

e) 

ai diritti all'aiuto indebitamente assegnati ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

▼C1

f) 

a una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale o regionale se la riserva nazionale o le riserve regionali non sono sufficienti a soddisfare i casi di cui all'articolo 30, paragrafo 9, del presente regolamento;

▼M9

g) 

qualora gli Stati membri lo ritengano necessario, a una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale o regionale per soddisfare i casi di cui all'articolo 30, paragrafo 6, del presente regolamento. Inoltre, gli Stati membri che già si avvalgono di tale riduzione lineare possono applicare, nel medesimo anno, anche una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale o regionale per soddisfare i casi di cui all'articolo 30, paragrafo 7, primo comma, lettere a) e b), del presente regolamento;

▼B

h) 

all'applicazione dell'articolo 34, paragrafo 4, del presente regolamento.

2.  
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per il versamento nella riserva nazionale o nelle riserve regionali dei diritti all'aiuto non attivati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.



Sezione 3

Attuazione del regime di pagamento di base

Articolo 32

Attivazione dei diritti all'aiuto

1.  
Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori, tramite dichiarazione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, previa attivazione di un diritto all'aiuto per ettaro ammissibile nello Stato membro nel quale il diritto è stato assegnato. I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi ivi indicati, fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, della riduzione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 11 e delle riduzioni lineari ai sensi dell'articolo 7, dell'articolo 51, paragrafo 2, e dell'articolo 65, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento nonché l'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2.  

Ai fini del presente titolo, per "ettaro ammissibile" si intende:

a) 

qualsiasi superficie agricola dell'azienda, comprese le superfici che non erano in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003 negli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1o maggio 2004 i quali avevano optato al momento dell'adesione a favore dell'applicazione del regime di pagamento unico per superficie, utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole; oppure

b) 

qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie, di cui, rispettivamente, ai titoli III e IV BIS del regolamento (CE) n. 1782/2003 e che:

i) 

non risponde più alla definizione di "ettaro ammissibile" di cui alla lettera a) in seguito all'attuazione della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2000/60/CE del e della direttiva 2009/147/CE;

ii) 

per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013; oppure

iii) 

per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

3.  

Ai fini del paragrafo 2, lettera a):

a) 

quando la superficie agricola di un'azienda è utilizzata anche per attività non agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l'esercizio di tali attività agricole non è seriamente ostacolato dall'intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario delle attività non agricole;

b) 

gli Stati membri possono predisporre un elenco delle superfici che sono utilizzate prevalentemente per attività non agricole.

Gli Stati membri definiscono i criteri per l’applicazione del presente paragrafo sul loro territorio.

4.  
Sono considerate quali ettari ammissibili solo le superfici conformi alla definizione di ettaro ammissibile nel corso dell'intero anno civile, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.
5.  
Ai fini della determinazione degli "ettari ammissibili", gli Stati membri che hanno adottato la decisione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, possono applicare un coefficiente di riduzione per convertire tali superfici interessate in "ettari ammissibili".
6.  
Le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2 %.

Articolo 33

Dichiarazione degli ettari ammissibili

1.  
Ai fini dell'attivazione dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 32, paragrafo 1, l'agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili abbinati a ciascun diritto all'aiuto. Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, le parcelle dichiarate sono quelle a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non è posteriore alla data fissata nel medesimo Stato membro per la modifica della domanda di aiuto a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2.  
In circostanze debitamente motivate, gli Stati membri possono autorizzare l'agricoltore a modificare la sua dichiarazione purché mantenga almeno il numero di ettari corrispondenti ai suoi diritti all'aiuto e osservi le condizioni per la concessione del pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base per la superficie interessata.

Articolo 34

Trasferimento di diritti all'aiuto

1.  
I diritti all'aiuto possono essere trasferiti unicamente a un agricoltore che abbia diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9 stabilito nello stesso Stato membro, tranne in caso di successione effettiva o anticipata.

I diritti all'aiuto, compreso in caso di successione effettiva o anticipata, possono essere attivati soltanto nello Stato membro in cui sono stati assegnati.

2.  
Qualora gli Stati membri esercitino l'opzione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, i diritti all'aiuto possono essere trasferiti o attivati soltanto all'interno della stessa regione.

I diritti all'aiuto, compreso in caso di successione effettiva o anticipata, possono essere attivati soltanto nella regione in cui sono stati assegnati.

3.  
Gli Stati membri che non esercitano l'opzione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, possono decidere che i diritti all'aiuto possono essere trasferiti o attivati soltanto all'interno della medesima regione, salvo in caso di successione effettiva o anticipata.

Tali regioni sono definite al livello territoriale appropriato, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento degli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

4.  
Laddove i diritti all'aiuto siano trasferiti senza terra, gli Stati membri possono, ottemperando ai principi generali del diritto dell'Unione, decidere che una parte dei diritti all'aiuto trasferiti debbano essere riversati nella riserva nazionale o nelle riserve regionali o che il loro valore unitario sia ridotto a favore della riserva nazionale o delle riserve regionali. Tale riduzione può essere applicata a uno o più tipi di trasferimento.
5.  
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono regole dettagliate disciplinanti la comunicazione del trasferimento di diritti all'aiuto alle autorità nazionali e i termini entro i quali deve avvenire tale comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

Articolo 35

Poteri delegati

1.  

Per garantire la certezza del diritto e per chiarire le situazioni specifiche che possono presentarsi nell'applicazione del regime di pagamento di base, alla Commissione è conferito il potere di adottare att idelegati conformemente all'articolo 70 riguardo a:

a) 

le norme sull'ammissibilità e sull'accesso degli agricoltori al regime di pagamento di base in caso di successione effettiva o anticipata, di subentro in un contratto di affitto per successione, di cambiamento della forma giuridica o della denominazione, di trasferimento di diritti all'aiuto, di fusione o scissione dell'azienda, nonché dell'applicazione della clausola contrattuale di cui all'articolo 24, paragrafo 8;

b) 

le norme in merito al calcolo del valore e del numero o in merito all'aumento o alla riduzione del valore dei diritti all'aiuto ai fini della loro assegnazione nell'ambito di una delle disposizioni del presente titolo, comprese le norme:

i) 

sulla possibilità di fissazione provvisoria del valore e del numero o di un aumento provvisorio dei diritti all'aiuto assegnati in base alla domanda presentata dall'agricoltore;

ii) 

sulle condizioni per la fissazione del valore e del numero provvisori e definitivi dei diritti all'aiuto;

iii) 

sui casi in cui un contratto di vendita o un contratto di affitto può avere ripercussioni sull'assegnazione di diritti all'aiuto;

c) 

le norme sulla fissazione e il calcolo del valore e del numero dei diritti all'aiuto ricevuti dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali;

d) 

le norme in merito alla variazione del valore unitario dei diritti all'aiuto nel caso di frazioni di diritti all'aiuto e in caso di trasferimento di diritti all'aiuto di cui all'articolo 34, paragrafo 4;

e) 

i criteri per l'applicazione delle opzioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, terzo comma, lettere a), b) e c);

f) 

i criteri per l'applicazione delle limitazioni riguardo al numero di diritti all'aiuto da assegnare ai sensi dell'articolo 24, paragrafi da 4 a 7;

g) 

i criteri per l'assegnazione di diritti all'aiuto a norma dell'articolo 30, paragrafi 6 e 7;

h) 

i criteri per la fissazione del coefficiente di riduzione di cui all'articolo 32, paragrafo 5.

2.  
Al fine di garantire la corretta gestione dei diritti all'aiuto, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 per stabilire le norme in merito al contenuto della dichiarazione e alle condizioni per l'attivazione dei diritti all'aiuto.
3.  
Al fine di tutelare la salute pubblica, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 per stabilire le norme che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo in conformità dell'articolo 32, paragrafo 6.



Sezione 4

Regime di pagamento unico per superficie

Articolo 36

Regime di pagamento unico per superficie

1.  
Gli Stati membri che nel 2014 applicano il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo V, capo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 possono, alle condizioni stabilite nel presente regolamento, decidere di continuare ad applicare il regime al più tardi fino al 31 dicembre 2020. Essi comunicano alla Commissione la loro decisione e la data finale di applicazione di tale regime entro il 1o agosto 2014.

Nel periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie non si applicano a tali Stati membri le sezioni 1, 2 e 3 del presente capo, ad eccezione dell'articolo 23, paragrafi 1 e 6, secondo comma, e dell'articolo 32, paragrafi da 2 a 6.

▼M16

Gli Stati membri che nel 2020 applicano il regime di pagamento unico per superficie continuano ad applicarlo dopo il 31 dicembre 2020.

▼B

2.  
Il pagamento unico per superficie è concesso su base annuale per ogni ettaro ammissibile dichiarato dall'agricoltore conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.Esso è calcolato ogni anno dividendo la dotazione finanziaria annuale stabilita a norma del paragrafo 4 del presente articolo per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati nello Stato membro interessato conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
3.  
In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri che decidono di applicare l'articolo 38 del presente regolamento al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2018 possono utilizzare, per il periodo in cui applicano il presente articolo, sino al 20 % della dotazione finanziaria annuale di cui al paragrafo 2 del presente articolo per differenziare il pagamento unico per superficie per ettaro.

Essi tengono conto del sostegno concesso per l'anno civile 2014 nell'ambito di uno o più regimi a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e degli articoli 126, 127 e 129 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Cipro può differenziare l'aiuto tenendo conto delle dotazioni finanziarie specifiche per settore di cui all'allegato XVII bis del regolamento (CE) n. 73/2009, ridotte degli eventuali aiuti concessi allo stesso settore a norma dell'articolo 37 del presente regolamento.

▼M1

Al fine di differenziare il regime di pagamento unico per superficie, gli Stati membri possono tenere pienamente conto, a condizione che non sia applicato il pagamento ridistributivo a norma dell'articolo 41, del sostegno concesso per l'anno civile 2014 a norma dell'articolo 125 bis del regolamento (CE) n. 73/2009.

▼B

4.  
La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano, per ciascuno Stato membro, il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento unico per superficie deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

▼M16

Per ciascuno Stato membro l’importo calcolato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo può essere aumentato al massimo del 3 % del pertinente massimale nazionale annuo stabilito nell’allegato II dopo la deduzione dell’importo derivante dall’applicazione dell’articolo 47, paragrafo 1, per l’anno pertinente. Quando uno Stato membro applichi tale aumento, la Commissione tiene conto di tale aumento nel fissare il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. A tal fine, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 gennaio 2018 le percentuali annue entro le quali l’importo calcolato a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve essere aumentato ogni anno civile a decorrere dal 2018. Entro il 19 febbraio 2021, gli Stati membri comunicano alla Commissione la percentuale annuale di aumento dell’importo calcolato a norma del paragrafo 1 del presente articolo per gli anni civili 2021 e 2022.

▼M9

Gli Stati membri possono rivedere la loro decisione di cui al secondo comma del presente paragrafo su base annua e comunicano alla Commissione qualsiasi decisione basata su tale revisione entro il 1o agosto dell'anno che precede la sua applicazione.

▼B

5.  
Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, gli ettari di cui al paragrafo 2 sono a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non è posteriore alla data fissata nel medesimo Stato membro per la modifica della domanda di cui all'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
6.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 riguardo alle norme sull'ammissibilità e sull'accesso degli agricoltori al regime di pagamento unico per superficie.

Articolo 37

Aiuti nazionali transitori

1.  
Gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie conformemente all'articolo 36 possono decidere di concedere aiuti nazionali transitori nel periodo 2015-2020.

▼M16

Gli Stati membri che concedono aiuti nazionali transitori nel periodo 2015-2020 possono decidere di concedere aiuti nazionali transitori nel 2021 e nel 2022.

▼B

2.  
Gli aiuti nazionali transitori possono essere concessi agli agricoltori nei settori per i quali tali aiuti o, nel caso della Bulgaria e della Romania, pagamenti diretti nazionali integrativi sono stati concessi nel 2013.
3.  
Le condizioni per la concessione degli aiuti nazionali transitori sono identiche a quelle autorizzate per la concessione dei pagamenti per il 2013 ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 7, o dell'articolo 133 bis del regolamento (CE) n. 73/2009, ad eccezione della riduzione dei pagamenti risultante dall'articolo 132, paragrafo 2, in combinato disposto con gli articoli 7 e 10 di detto regolamento.
4.  

L'importo totale degli aiuti nazionali transitori che possono essere concessi agli agricoltori in ciascuno dei settori di cui al paragrafo 2 è limitato alle seguenti percentuali delle specifiche dotazioni finanziarie settoriali autorizzate dalla Commissione nel 2013 ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 7, o dell'articolo 133 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009:

— 
75 % nel 2015,
— 
70 % nel 2016,
— 
65 % nel 2017,
— 
60 % nel 2018,
— 
55 % nel 2019,

▼M16

— 
50 % nel 2020, nel 2021 e nel 2022.

▼B

Per Cipro la percentuale è calcolata sulla base delle dotazioni finanziarie specifiche per settore di cui all'allegato XVII bis del regolamento (CE) n. 73/2009.

5.  
I paragrafi 2 e 3 non si applicano a Cipro.
6.  

Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni decisione di cui al paragrafo 1 entro il 31 marzo di ogni anno. La comunicazione comprende le informazioni seguenti:

a) 

la specifica dotazione settoriale;

b) 

se del caso, il tasso massimo di aiuti nazionali transitori.

7.  
Gli Stati membri possono decidere, in base a criteri oggettivi e nei limiti stabiliti al paragrafo 4, in merito agli importi degli aiuti nazionali transitori da erogare.



Sezione 5

Attuazione del regime di pagamento unico negli stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie

Articolo 38

Introduzione del regime di pagamento unico negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie

Salvo se altrimenti disposto nella presente sezione, il presente titolo si applica agli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie previsto nella sezione 4 del presente capo.

Gli articoli da 24 a 29 non si applicano a tali Stati membri.

Articolo 39

Prima assegnazione di diritti all'aiuto

1.  

I diritti all'aiuto sono assegnati agli agricoltori aventi diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9 del presente regolamento, a condizione che:

a) 

presentino domanda di assegnazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro la data di scadenza per la presentazione delle domande da stabilire conformemente all'articolo 78, lettera b), primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali; e

b) 

avessero diritto a percepire pagamenti, prima delle riduzioni o esclusioni di cui al titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, in relazione a una domanda di aiuto a titolo di pagamenti diretti, di aiuti nazionali transitori o di pagamenti diretti nazionali integrativi conformemente al regolamento (CE) n. 73/2009 per il 2013.

Gli Stati membri possono assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che hanno diritto alla concessione dei pagamenti diretti a norma dell'articolo 9 del presente regolamento, che soddisfano la condizione di cui al primo comma, lettera a) e che, per il 2013, non hanno percepito pagamenti in relazione a una domanda di aiuto di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo e che, alla data fissata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 per l'anno di domanda 2013, possedevano solo terreni agricoli che non erano in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

2.  
Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, il numero di diritti all'aiuto assegnati a ciascun agricoltore nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base è pari al numero di ettari ammissibili che l'agricoltore dichiara nella sua domanda di aiuto a norma dell'articolo 72, paragrafo 1,primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 per il primo anno di attuazione del regime di pagamento di base e che sono a sua disposizione alla data fissata dallo Stato membro. Tale data non è successiva alla data fissata dal medesimo per la modifica di detta domanda di aiuto.
3.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 che stabiliscono ulteriori norme concernenti l'introduzione del regime di pagamento di base negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie.
4.  
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative alle domande di assegnazione di diritti all'aiuto presentate nell'anno di assegnazione di tali diritti laddove non sia ancora possibile fissarli definitivamente e laddove tale assegnazione sia influenzata da circostanze specifiche.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

Articolo 40

Valore dei diritti all'aiuto

1.  
Nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri calcolano il valore unitario dei diritti all'aiuto dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale di cui all'allegato II per ogni anno pertinente per il numero di diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o delle riserve regionali.

La percentuale fissa di cui al primo comma è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base, da determinare in conformità, rispettivamente, dell'articolo 22, paragrafo 1 o dell'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento per il primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, previa applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, o, se applicabile, paragrafo 2, per il massimale nazionale di cui all'allegato II per il primo anno di applicazione del regime di pagamento di base. Il diritto all'aiuto è espresso in un numero corrispondente al numero di ettari.

2.  
In deroga al metodo di calcolo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di differenziare il valore dei diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o delle riserve regionali, per ogni anno pertinente, sulla base del loro valore unitario iniziale.
3.  
Il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 2 è fissato dividendo una percentuale fissa del valore complessivo degli aiuti, esclusi gli aiuti ai sensi degli articoli 41, 43, 48 e 50 e del titolo IV del presente regolamento, ricevuti da un agricoltore conformemente al presente regolamento per l'anno civile precedente l'attuazione del regime di pagamento di base prima dell'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per il numero di diritti all'aiuto che sono stati assegnati a detto agricoltore nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali.

Detta percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale del regime di pagamento di base da fissare, rispettivamente, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, o dell'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento per il primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, previa applicazione della riduzione lineare prevista dall'articolo 30, paragrafo 1, o, se applicabile, paragrafo 2, per il valore complessivo degli aiuti, esclusi gli aiuti ai sensi degli articoli 41, 43, 48 e 50 e del titolo IV del presente regolamento, concessi per l'anno civile precedente l'attuazione regime di pagamento di base nello Stato membro o nella regione interessati, prima dell'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

4.  
Quando applicano il paragrafo 2, gli Stati membri, in ottemperanza ai principi generali del diritto unionale, procedono al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto a livello nazionale o regionale. A tal fine gli Stati membri stabiliscono le disposizioni da adottare e il metodo di calcolo da utilizzare e li comunicano alla Commissione entro il 1o agosto dell'anno precedente l'attuazione del regime di pagamento di base. Tali disposizioni comprendono modifiche annue progressive del valore iniziale dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 3 secondo criteri oggettivi e non discriminatori, a decorrere dal primo anno di applicazione del regime di pagamento di base.

Nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri informano gli agricoltori del valore dei loro diritti calcolato conformemente al presente articolo per ogni anno del periodo contemplato dal presente regolamento.

5.  
Ai fini del paragrafo 3, sulla base di criteri oggettivi uno Stato membro può prevedere che, in caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un affitto di superfici agricole dopo la data fissata a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, e prima della data fissata a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, l'aumento del valore dei diritti all'aiuto che sarebbero assegnati all'agricoltore interessato sia riversato, in tutto o in parte, nella riserva nazionale o nelle riserve regionali qualora l'aumento sia tale da determinare un guadagno insperato per l'agricoltore interessato.

I suddetti criteri oggettivi sono stabiliti in modo da assicurare la parità di trattamento degli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza e comprendono almeno gli elementi seguenti:

a) 

una durata di affitto minima;

b) 

la percentuale del pagamento ricevuto che deve essere riversato nella riserva nazionale o nelle riserve regionali.



CAPO 2

Pagamento ridistributivo

Articolo 41

Norme generali

▼M16

1.  
Gli Stati membri possono decidere, entro il 1o agosto di un dato anno, di concedere a decorrere dall’anno successivo un pagamento annuo agli agricoltori che abbiano diritto a un pagamento nell’ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1, sezioni 1, 2, 3 e 5 o del regime di pagamento unico per superficie di cui al capo 1, sezione 4 («pagamento ridistributivo»). Gli Stati membri possono adottare tale decisione entro il 19 febbraio 2021 per l’anno civile 2021 ed entro il 1o agosto 2021 per l’anno civile 2022.. Gli Stati membri che già applicano il pagamento ridistributivo possono riesaminare la loro decisione di concedere tali pagamenti o i dettagli di tale regime entro il 19 febbraio 2021 per l’anno civile 2021 ed entro il 1o agosto 2021 per l’anno civile 2022.

Entro la data pertinente di cui al primo comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali decisioni in tal senso.

▼B

2.  
Gli Stati membri che abbiano deciso di applicare il regime di pagamento di base a livello regionale a norma dell'articolo 23 possono applicare il pagamento ridistributivo a livello regionale.
3.  
Fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, della riduzione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 11, delle riduzioni lineari di cui all'articolo 7 del presente regolamento e dell'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il pagamento ridistributivo è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore o, negli Stati membri che applicano l'articolo 36 del presente regolamento, previa dichiarazione degli ettari ammissibili da parte dell'agricoltore.
4.  
Il pagamento ridistributivo è calcolato ogni anno dagli Stati membri moltiplicando una cifra stabilita dallo Stato membro che non sia superiore al 65 % del pagamento medio nazionale o regionale per ettaro per il numero di diritti all'aiuto che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o per il numero di ettari ammissibili dichiarati dall'agricoltore ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2. Il numero di tali diritti all'aiuto o di tali ettari non può essere superiore ad un massimo stabilito dagli Stati membri che non supera i 30 ettari o alle dimensioni medie delle aziende agricole riportate nell'allegato VIII se le dimensioni medie sono superiori a 30 ettari nello Stato membro interessato.
5.  
Purché siano rispettati i limiti massimi di cui al paragrafo 4, gli Stati membri possono stabilire a livello nazionale una graduazione entro il numero di ettari fissato a norma di detto paragrafo che si applichi in modo identico a tutti gli agricoltori.
6.  
Il pagamento medio nazionale per ettaro di cui al paragrafo 4 del presente articolo è stabilito dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 2, nel 2015.

Il pagamento medio regionale per ettaro di cui al paragrafo 4 del presente articolo è stabilito dagli Stati membri prendendo una quota del massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e il numero di ettari ammissibili dichiarati nella regione interessata a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, nel 2015. Per ciascuna regione tale quota è calcolata dividendo il rispettivo massimale regionale stabilito a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, per il massimale nazionale stabilito a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 22, paragrafo 1, qualora l'articolo 30, paragrafo 2, non sia applicato.

7.  
Gli Stati membri provvedono affinché non sia concesso alcun beneficio di cui al presente capo agli agricoltori che risultino aver diviso la propria azienda, dopo il 18 ottobre 2011, al solo scopo di beneficiare del pagamento ridistributivo. Tale disposizione si applica anche agli agricoltori le cui aziende sono il risultato di tale divisione.
8.  
In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare il numero massimo di diritti all'aiuto o ettari di cui al paragrafo 4 a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.

Articolo 42

Disposizioni finanziarie

1.  
Per finanziare il pagamento ridistributivo, gli Stati membri possono decidere entro la data di cui all'articolo 41, paragrafo 1, di usare fino al 30 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II. Essi comunicano alla Commissione le eventuali decisioni entro tale data.

▼M16

Gli Stati membri comunicano alla Commissione la percentuale di cui al primo comma per l’anno civile 2021 entro il 19 febbraio 2021 e per l’anno civile 2022 entro il 1o agosto 2021.

▼B

2.  
In base alla percentuale del massimale nazionale utilizzata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano per ogni anno i corrispondenti massimali per il pagamento ridistributivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.



CAPO 3

Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

Articolo 43

Norme generali

1.  
Gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie sono tenuti ad applicare, su tutti i loro ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 32, paragrafi da 2 a 5, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al paragrafo 2 del presente articolo o le pratiche equivalenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
2.  

Le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente sono le seguenti:

a) 

diversificare le colture,

b) 

mantenere il prato permanente esistente; e

c) 

avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola.

3.  

Le pratiche equivalenti sono quelle che comprendono pratiche analoghe che generano un beneficio per il clima e l'ambiente di livello equivalente o superiore rispetto a quello generato da una o più delle pratiche di cui al paragrafo 2. Tali pratiche equivalenti e la pratica o le pratiche di cui al paragrafo 2 alle quali esse equivalgono sono elencate nell'allegato IX e sono contemplate da:

a) 

impegni assunti ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

b) 

sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali, compresi i sistemi per la certificazione del rispetto della legislazione ambientale nazionale, al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, che mirano a conseguire gli obiettivi relativi alla qualità del suolo e delle acque, alla biodiversità, alla salvaguardia del paesaggio e alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi. Tali sistemi di certificazione possono comprendere le pratiche elencate nell'allegato IX del presente regolamento, le pratiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo o una combinazione di tali pratiche.

4.  
Le pratiche equivalenti di cui al paragrafo 3 non formano oggetto di doppio finanziamento.
5.  
Gli Stati membri possono decidere, se del caso anche a livello regionale, di limitare la scelta degli agricoltori di utilizzare le opzioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).
6.  
Gli Stati membri possono decidere, se del caso anche a livello regionale, che gli agricoltori debbano assolvere tutti i loro pertinenti obblighi di cui al paragrafo 1 conformemente ai sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali di cui al paragrafo 3, lettera b).
7.  
Alle condizioni di cui alle decisioni degli Stati membri di cui ai paragrafi 5 e 6, un agricolture può osservare una o più delle pratiche di cui al paragrafo 3, lettera a), solo se queste sostituiscono pienamente la pratica o le pratiche correlate di cui al paragrafo 2. Un agricoltore può avvalersi dei sistemi di certificazione di cui al paragrafo 3, lettera b), solo se contemplano l'intero obbligo di cui al paragrafo 1.
8.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni di cui ai paragrafi 5 e 6 e gli specifici impegni o sistemi di certificazione che intendono applicare come pratiche equivalenti ai sensi del paragrafo 3.

La Commissione valuta se le pratiche incluse negli specifici impegni o sistemi di certificazione sono contemplate nell'elenco di cui all'allegato IX e, in caso contrario, ne dà comunicazione agli Stati membri mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 71, paragrafo 2, o paragrafo 3. Se la Commissione comunica a uno Stato membro che tali pratiche non sono contemplate nell'elenco di cui all'allegato IX, tale Stato membro non riconosce quali pratiche equivalenti, ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, gli specifici impegni o sistemi di certificazione oggetto della comunicazione della Commissione.

9.  
Fatti salvi i paragrafi 10 e 11 del presente articolo, l'applicazione della disciplina finanziaria e delle riduzioni lineari conformemente all'articolo 7 del presente regolamento e dell'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013 gli Stati membri concedono il pagamento di cui al presente capo agli agricoltori che applicano, tra le pratiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo, quelle che sono pertinenti per loro, nonché nella misura in cui i detti agricoltori si conformano agli articoli 44, 45 e 46 del presente regolamento.

Tale pagamento assume la forma di un pagamento annuo per ettaro ammissibile dichiarato a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 2, di un pagamento annuo per ettaro ammissibile dichiarato nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie, la cui entità è calcolata ogni anno dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 47 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati, conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, o all'articolo 36, paragrafo 2, nello Stato membro o nella regione interessati.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri che decidano di applicare l'articolo 25, paragrafo 2, possono decidere di concedere il pagamento di cui al presente paragrafo come percentuale del valore totale dei diritti di pagamento che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, per ciascun anno pertinente.

Per ogni anno e per ogni Stato membro o regione, tale percentuale è calcolata dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 47 per il valore totale di tutti i diritti all'aiuto attivati a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, in tale Stato membro o regione.

10.  
Gli agricoltori le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE o 2009/147/CE hanno diritto al pagamento di cui al presente capo purché applichino le pratiche di cui al presente capo, nella misura in cui tali pratiche siano compatibili, nell'azienda in questione, con gli obiettivi di tali direttive.
11.  
Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda l'agricoltura biologica hanno diritto ipso facto al pagamento di cui al presente capo.

Il primo comma si applica solo alle unità dell'azienda dedite alla produzione biologica a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007.

12.  

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, per:

a) 

aggiungere pratiche equivalenti all'elenco di cui all'allegato IX;

b) 

stabilire requisiti appropriati applicabili ai sistemi di certificazione nazionali o regionali di cui al paragrafo 3, lettera b) del presente regolamento, compreso il livello di garanzia che tali sistemi di certificazione devono fornire;

c) 

stabilire regole dettagliate per il calcolo dell'importo di cui all'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le pratiche di cui all'allegato IX, sezione I, punti 3 e 4, e sezione III, punto 7 del presente regolamento, e ogni ulteriore pratica equivalente aggiunta a tale allegato a norma della lettera a) del presente paragrafo per cui è necessario un calcolo specifico al fine di evitare un doppio finanziamento.

13.  
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme sulla procedura per le comunicazioni, compreso un calendario per la loro presentazione, e la valutazione da parte della Commissione di cui al paragrafo 8. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

Articolo 44

Diversificazione delle colture

1.  
Se i seminativi dell'agricoltore occupano dai 10 ai 30 ettari, e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale, su tali seminativi vi devono essere almeno due colture diverse. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi.

Se i seminativi dell'agricoltore occupano oltre 30 ettari e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale, su tali seminativi vi devono essere almeno tre colture diverse. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.

▼M9

2.  
Fatto salvo il numero di colture richieste a norma del paragrafo 1, i limiti massimi ivi stabiliti non si applicano alle aziende qualora l'erba o le altre piante erbacee da foraggio o i terreni lasciati a riposo o investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale occupino più del 75 % dei seminativi. In tali casi, la coltura principale sui seminativi rimanenti non occupa più del 75 % di tali seminativi rimanenti, salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo.

▼B

3.  

I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle aziende:

▼M9

a) 

i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, investiti a colture di leguminose, costituiti da terreni lasciati a riposo o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

b) 

la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;

▼B

c) 

i cui seminativi non sono stati dichiarati per più del 50 % dall'agricoltore nella sua domanda di aiuto dell'anno precedente e i cui seminativi, in esito a un raffronto delle domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, sono coltivati nella loro totalità con una coltura diversa rispetto a quella dell'anno civile precedente;

d) 

che sono situate in zone a nord del 62o parallelo o in alcune zone contigue. Se i seminativi di tali aziende occupano oltre 10 ettari, su tali seminativi vi devono essere almeno due colture e nessuna di queste colture occupa più del 75 % della superficie a seminativo, a meno che la coltura principale sia costituita da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo.

4.  

Ai fini del presente articolo, si intende per "coltura":

a) 

una coltura appartenente a uno qualsiasi dei differenti generi definiti nella classificazione botanica delle colture;

b) 

una coltura appartenente a una qualsiasi delle specie nel caso delle brassicacee, solanacee e cucurbitacee;

c) 

i terreni lasciati a riposo;

d) 

erba o altre piante erbacee da foraggio.

▼M9

La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate colture distinte anche se appartengono allo stesso genere. Il Triticum spelta è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere.

▼B

5.  

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, per:

a) 

riconoscere altri tipi di generi e specie diversi da quelli di cui al paragrafo 4 del presente articolo e

b) 

stabilire le norme in merito all'applicazione del calcolo preciso delle quote di diverse colture.

Articolo 45

Prato permanente

1.  
Gli Stati membri designano prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale in zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, incluse le torbiere e le zone umide ivi situate, e che richiedono una protezione rigorosa per conseguire gli obiettivi di dette direttive.

Al fine di assicurare la protezione dei prati permanenti di valore ambientale, gli Stati membri possono decidere di designare altre zone sensibili situate al di fuori delle zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, compresi prati permanenti su terreni ricchi di carbonio.

Gli agricoltori non convertono o arano prati permanenti situati in zone designate dagli Stati membri a norma del primo comma e, se del caso, del secondo comma.

2.  
Gli Stati membri assicurano che il rapporto tra superfici investite a prato permanente e superficie agricola totale dichiarata dagli agricoltori a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 non diminuisca in misura superiore al 5 % rispetto a una proporzione di riferimento determinata dagli Stati membri nel 2015 dividendo le superfici investite a prato permanente di cui al presente paragrafo, secondo comma, lettera a), per la superficie agricola totale di cui alla lettera b) di tale comma.

Al fine di stabilire la quota di riferimento di cui al primo comma:

a) 

la superficie investita a prato permanente è la superficie investita a pascolo permanente dichiarata nel 2012 o nel 2013, nel caso della Croazia, a norma del regolamento (CE) n. 73/2009 dagli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al presente capo, nonché la superficie investita a prato permanente dichiarata nel 2015 a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 dagli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al presente capo che non è stata dichiarata pascolo permanente nel 2012 o, nel caso della Croazia, nel 2013;

b) 

la superficie agricola totale è la superficie agricola dichiarata nel 2015 a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 dagli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al presente capo.

La quota di riferimento relativa ai terreni a prato permanente è ricalcolata qualora gli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al presente capo abbiano l'obbligo di riconvertire superfici in prato permanente nel 2015 o nel 2016 a norma dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013. In tali casi le dette superfici sono aggiunte ai terreni a prato permanente di cui al secondo comma, lettera a), del presente paragrafo.

Il rapporto relativo ai prati permanenti è stabilito ogni anno sulla base delle superfici dichiarate dagli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al presente capo per tale anno in questione a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

L'obbligo di cui al presente paragrafo si applica a livello nazionale, regionale o all'opportuno livello subregionale. Gli Stati membri possono decidere di applicare l'obbligo di mantenere prati permanenti a livello di azienda al fine di assicurare che il rapporto relativo ai prati permanenti non diminuisca in misura superiore al 5 %. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'eventuale decisione entro il 1o agosto 2014.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione la quota di riferimento e il rapporto di cui al presente paragrafo.

3.  
Se è accertato che il rapporto di cui al paragrafo 2 è diminuito in misura superiore al 5 % a livello regionale o subregionale o, se del caso, a livello nazionale, lo Stato membro interessato impone a livello aziendale l'obbligo di riconvertire superfici in superfici investite a prato permanente per gli agricoltori che dispongono di superfici convertite da superfici investite a pascolo permanente o prato permanente ad altri usi durante un periodo nel passato.

Tuttavia, se la superficie a prato permanente in termini assoluti stabiliti conformemente al paragrafo 2, secondo comma, lettera a), è mantenuta entri determinati limiti, l'obbligo di cui al paragrafo2, primo comma, si considera soddisfatto.

4.  
Il paragrafo 3 non si applica quando la diminuzione inferiore alla soglia derivi dall'imboschimento, che è compatibile con l'ambiente e che non include impianti di bosco ceduo a rotazione rapida, alberi di natale o specie a rapido accrescimento per uso energetico.
5.  
Affinché sia mantenuto il rapporto relativo ai prati permanenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, per stabilire norme dettagliate riguardanti il mantenimento dei prati permanenti, comprese norme riguardanti la riconversione in caso di non osservanza dell'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, norme applicabili agli Stati membri ai fini dell'istituzione a livello di azienda dell'obbligo di mantenimento dei prati permanenti di cui ai paragrafi 2 e 3 e ogni eventuale adeguamento della quota di riferimento di cui al paragrafo 2 che possa rendersi necessario.
6.  

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70:

a) 

per stabilire il quadro nell'ambito del quale sono effettuate le designazioni di altre zone sensibili di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b) 

per definire metodi particolareggiati per la determinazione del rapporto tra prato permanente e superficie agricola totale da mantenere a norma del paragrafo 2 del presente articolo;

c) 

per definire il periodo nel passato di cui al paragrafo 2 bis del presente articolo.

7.  
La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono i limiti di cui al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

Articolo 46

Aree di interesse ecologico

▼M9

1.  
Quando i seminativi di un'azienda coprono più di 15 ettari, l'agricoltore provvede affinché, a decorrere dal 1o gennaio 2015, una superficie corrispondente ad almeno il 5 % dei seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e, se considerate aree di interesse ecologico dallo Sato membro ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, comprendente le superfici di cui a detto paragrafo, lettere c), d), g), h), k) e l), sia costituita da aree di interesse ecologico.

▼B

La percentuale di cui al primo comma del presente paragrafo può essere aumentata dal 5 % al 7 % alle condizioni di cui ad un atto legislativo del Parlamento europeo e del Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE.

Entro il 31 marzo 2017 la Commissione presenta una relazione di valutazione sull'attuazione del primo comma del presente paragrafo corredata, se del caso, di una proposta relativa all'atto legislativo di cui al secondo comma.

2.  

Entro il 1o agosto 2014, gli Stati membri decidono che una o più delle seguenti superfici siano considerate aree di interesse ecologico:

a) 

terreni lasciati a riposo;

b) 

terrazze;

c) 

elementi caratteristici del paesaggio, compresi gli elementi adiacenti ai seminativi dell'azienda, in deroga all'articolo 43, paragrafo 1, del presente regolamento, tra questi possono rientrare elementi caratteristici del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile a norma dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1306/2013;

d) 

fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti, a condizione che queste siano distinte dalla superficie agricola ammissibile adiacente;

e) 

ettari agroforestali che ricevono, o che hanno ricevuto, sostegno a norma dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e/o dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

f) 

fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste;

g) 

superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, senza impiego di concime minerale e/o prodotti fitosanitari;

h) 

superfici oggetto di imboschimento ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del presente regolamento;

i) 

superfici con colture intercalari o manto vegetale ottenuto mediante l'impianto o la germinazione di sementi, alle condizioni di cui all'applicazione dei fattori di ponderazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo;

j) 

superfici con colture azotofissatrici;

▼M9

k) 

superfici con Miscanthus;

l) 

superfici con Silphium perfoliatum;

m) 

terreni a riposo con specie mellifere (composti da specie ricche di polline e nettare).

▼M9

A eccezione delle superfici dell'azienda di cui al primo comma, lettere g), h), k) e l), del presente paragrafo, l'area di interesse ecologico è situata sui seminativi dell'azienda. Nel caso delle aree di cui al primo comma, lettere c) e d), del presente paragrafo, l'area di interesse ecologico può altresì essere adiacente ai seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

▼B

3.  
Per semplificare l'amministrazione e tener conto delle caratteristiche dei tipi di aree di interesse ecologico elencate nel paragrafo 2, primo comma, nonché per facilitarne la misurazione, gli Stati membri possono avvalersi, quando calcolano gli ettari totali rappresentati dall'area di interesse ecologico dell'azienda, dei fattori di conversione e/o di ponderazione che figurano nell'allegato X. Qualora uno Stato membro decida di considerare area di interesse ecologico l'area di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera i), o qualsiasi altra area sottoposta a una ponderazione inferiore a 1, è tenuto ad avvalersi dei fattori di ponderazione che figurano nell'allegato X.
4.  

Il paragrafo 1 non si applica alle aziende:

▼M9

a) 

i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

b) 

la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi.

▼B

5.  
Gli Stati membri possono decidere di applicare fino alla metà dei punti percentuali delle aree di interesse ecologico di cui al paragrafo 1 a livello regionale al fine di ottenere aree di interesse ecologico adiacenti. Gli Stati membri designano le aree e gli obblighi degli agricoltori o dei gruppi di agricoltori partecipanti. Lo scopo della designazione delle aree e degli obblighi è supportare l'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, clima e biodiversità.
6.  
Gli Stati membri possono decidere di consentire agli agricoltori le cui aziende si trovano nelle immediate vicinanze di ottemperare collettivamente all'obbligo di cui al paragrafo 1 ("attuazione collettiva"), purché le aree di interesse ecologico interessate siano adiacenti. Per supportare l'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, clima e biodiversità, gli Stati membri possono designare le aree sulle quali l'attuazione collettiva è possibile e possono imporre ulteriori obblighi agli agricoltori o ai gruppi di agricoltori partecipanti a tale realizzazione collettiva.

Ciascun agricoltore che partecipa a tale attuazione collettiva provvede affinché almeno il 50 % della superficie soggetta all'obbligo di cui al paragrafo 1 sia situata sul terreno della sua azienda e in conformità al paragrafo 2, secondo comma. Il numero degli agricoltori che partecipano a tale attuazione collettiva non è superiore a dieci.

7.  
Gli Stati membri la cui superficie di terreno complessiva è occupata per oltre il 50 % da foreste possono decidere che il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle aziende situate nelle zone designate dagli Stati membri quali zone soggette a vincoli naturali a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE) n. 1305/2013, a condizione che oltre il 50 % della superficie di terreno dell'unità di cui al secondo comma del presente paragrafo sia occupato da foreste e che il rapporto tra terreni forestali e terreni agricoli sia superiore a 3:1.

La superficie occupata da foreste e il rapporto fra terreni forestali e terreni agricoli sono valutati a livello di area equivalente al livello LAU2 o a livello di altra unità chiaramente delimitata che copra un'unica e ben definita area geografica contigua avente condizioni agricole simili.

8.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni di cui al paragrafo 2 entro il 1o agosto 2014 e ogni altra decisione di cui ai paragrafi 3, 5, 6 o 7 entro il 1o agosto dell'anno precedente la loro applicazione.
9.  

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70:

a) 

che stabiliscano ulteriori criteri per i tipi di superfici di cui al paragrafo 2 del presente articolo che possono essere considerati aree di interesse ecologico;

b) 

che aggiungano altri tipi di superfici, oltre a quelli di cui al paragrafo 2, che possono essere presi in considerazione al fine di rispettare la percentuale di cui al paragrafo 1;

c) 

che adeguino l'allegato X al fine di determinare i fattori di conversione e di ponderazione di cui al paragrafo 3 e di tenere conto dei criteri e/o dei tipi di superfici che devono essere definiti dalla Commissione a norma delle lettere a) e b) del presente paragrafo;

d) 

che fissino norme per l'attuazione di cui ai paragrafi 5 e 6, compresi i requisiti minimi sulla suddetta attuazione;

e) 

che fissino il quadro entro il quale gli Stati membri debbano definire i criteri che le aziende devono rispettare per essere considerate situate nelle immediate vicinanze ai fini del paragrafo 6;

f) 

che stabiliscano i metodi per la determinazione della percentuale della superficie di terreno complessiva coperta da foreste e del rapporto tra terreni forestali e terreni agricoli di cui al paragrafo 7.

Articolo 47

Disposizioni finanziarie

1.  
Per finanziare il pagamento di cui al presente capo, gli Stati membri usano il 30 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.
2.  
Gli Stati membri applicano il pagamento di cui al presente capo a livello nazionale.

Gli Stati membri, quando applicano l'articolo 23, possono decidere di applicare il pagamento a livello regionale. In tal caso, essi usano in ciascuna regione una quota del massimale fissato a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Per ciascuna regione tale quota è calcolata dividendo il rispettivo massimale regionale stabilito a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, per il massimale nazionale determinato a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, previa applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, qualora non si applichi il paragrafo 2 di detto articolo.

3.  
La Commissione adotta ogni anno atti di esecuzione che stabiliscono il massimale corrispondente per il pagamento di cui al presente capo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.



CAPO 4

Pagamento per le zone soggette a vincoli naturali

Articolo 48

Norme generali

1.  
Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un pagamento agli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie di cui al capo 1 e le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone soggette a vincoli naturali designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 ("pagamento per le zone soggette a vincoli naturali").
2.  
Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali per tutte le zone contemplate dal paragrafo 1 oppure, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, di limitare tale pagamento ad alcune di queste zone.
3.  
Fatti salvi il paragrafo 2 del presente articolo, l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 11, la riduzione lineare a norma dell'articolo 7 del presente regolamento e l'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali è concesso annualmente per gli ettari ammissibili situati nelle zone alle quali uno Stato membro ha deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Esso è erogato dietro attivazione dei diritti all'aiuto su tali ettari detenuti dall'agricoltore interessato oppure, negli Stati membri che applicano l'articolo 36 del presente regolamento, previa dichiarazione di tali superfici ammissibili da parte dell'agricoltore interessato.
4.  
Il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, per ettaro, è calcolato dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 49 per il numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 2, che sono situati nelle zone alle quali uno Stato membro ha deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

Gli Stati membri hanno altresì la facoltà di fissare, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, un numero massimo di ettari per azienda agricola per i quali può essere concesso sostegno ai sensi del presente capo.

5.  
Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali a livello regionale alle condizioni previste dal presente paragrafo purché abbiano identificato le regioni interessate secondo criteri oggettivi e non discriminatori e, in particolare, i relativi vincoli naturali, nonché il rigore dei medesimi, e le loro condizioni agronomiche.

Gli Stati membri suddividono tra le regioni il massimale nazionale di cui all'articolo 63, paragrafo 1, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.

Il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali a livello regionale è calcolato dividendo il massimale regionale calcolato a norma del secondo comma del presente paragrafo per il numero di ettari ammissibili dichiarati nella rispettiva regione a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 2, che sono situati nelle zone alle quali uno Stato membro ha deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 49

Disposizioni finanziarie

1.  
Per finanziare il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, entro il 1o agosto 2014, di utilizzare fino al 5 % del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II. Essi comunicano alla Commissione tali eventuali decisioni entro tale data.

Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1o agosto 2016 la propria decisione e di modificarla, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2017. Essi comunicano tali eventuali decisioni alla Commissione entro il 1o agosto 2016.

▼M16

Gli Stati membri che concedono un pagamento ai sensi dell’articolo 48 nell’anno civile 2020 comunicano alla Commissione la percentuale di cui al primo comma per l’anno civile 2021 entro il 19 febbraio 2021 e per l’anno civile 2022 entro il 1o agosto 2021.

▼B

2.  
In base alla percentuale del massimale nazionale utilizzata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, la Commissione adotta ogni anno atti di esecuzione che stabiliscono i corrispondenti massimali per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.



CAPO 5

Pagamento per i giovani agricoltori

Articolo 50

Norme generali

1.  
Gli Stati membri concedono un pagamento annuo ai giovani agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie di cui al capo 1 ("pagamento per i giovani agricoltori").
2.  

Ai fini del presente capo, per "giovane agricoltore" si intende una persona fisica:

a) 

che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e

b) 

che non ha più di 40 anni nell'anno della presentazione della domanda di cui alla lettera a).

3.  
Gli Stati membri possono stabilire ulteriori criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori, in termini di competenze adeguate e/o requisiti di formazione, per i giovani agricoltori che richiedono il pagamento per i giovani agricoltori.
4.  
Fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 11, le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 del presente regolamento e l'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il pagamento per i giovani agricoltori è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore oppure, negli Stati membri che applicano l'articolo 36 del presente regolamento, previa dichiarazione degli ettari ammissibili da parte dell'agricoltore.

▼M9

5.  
Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso a ciascun agricoltore per un periodo di cinque anni a decorrere dalla prima presentazione della domanda di pagamento per i giovani agricoltori, purché tale presentazione avvenga nell'arco dei cinque anni successivi all'insediamento di cui al paragrafo 2, lettera a). Tale periodo di cinque anni si applica anche agli agricoltori che hanno percepito il pagamento per i giovani agricoltori in relazione a domande anteriori all'anno di domanda 2018.

In deroga alla seconda frase del primo comma, gli Stati membri possono decidere che, per i giovani agricoltori insediatisi a norma del paragrafo 2, lettera a), nel periodo 2010-2013, il periodo di cinque anni debba essere ridotto del numero di anni trascorsi tra l'insediamento di cui al paragrafo 2, lettera a), e la prima presentazione della domanda di pagamento per i giovani agricoltori.

▼B

6.  

Gli Stati membri che non applicano l'articolo 36 calcolano ogni anno l'importo del pagamento per i giovani agricoltori moltiplicando il numero di diritti che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, per una cifra corrispondente:

▼M9

a) 

a un valore compreso tra il 25 % e il 50 % del valore medio dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore; o

b) 

a un valore compreso tra il 25 % e il 50 % di un importo calcolato dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale per l'anno civile 2019, fissato nell'allegato II per il numero di tutti gli ettari ammissibili dichiarati nel 2015 a norma dell'articolo 33, paragrafo 1. Tale percentuale fissa è pari alla percentuale del massimale nazionale rimanente per il regime di pagamento di base a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, per il 2015.

7.  
Gli Stati membri che applicano l'articolo 36 calcolano ogni anno l'importo del pagamento per i giovani agricoltori moltiplicando una cifra corrispondente a un valore compreso tra il 25 % e il 50 % del pagamento unico per superficie calcolato a norma dell'articolo 36 per il numero di ettari ammissibili che l'agricoltore ha dichiarato a norma dell'articolo 36, paragrafo 2.
8.  
In deroga ai paragrafi 6 e 7 del presente articolo, gli Stati membri possono calcolare ogni anno l'importo del pagamento per i giovani agricoltori moltiplicando una cifra corrispondente a un valore compreso tra il 25 % e il 50 % del pagamento medio nazionale per ettaro per il numero di diritti che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, o per il numero di ettari ammissibili che l'agricoltore ha dichiarato a norma dell'articolo 36, paragrafo 2.

▼B

Il pagamento medio nazionale per ettaro è calcolato dividendo il massimale nazionale per l'anno civile 2019, fissato nell'allegato II, per il numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2015 a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 2.

9.  
Gli Stati membri fissano un unico limite massimo applicabile al numero di diritti all'aiuto attivati dall'agricoltore o al numero degli ettari ammissibili dichiarati dall'agricoltore. Tale limite non è inferiore a 25 o superiore a 90. Nell'applicare i paragrafi 6, 7 e 8, gli Stati membri rispettano tale limite.

▼M9

10.  
Anziché applicare i paragrafi da 6 a 9, gli Stati membri possono assegnare un importo forfettario annuo per agricoltore calcolato moltiplicando un numero fisso di ettari per una cifra corrispondente a un valore compreso tra il 25 % e il 50 % del pagamento medio nazionale per ettaro stabilito a norma del paragrafo 8.

▼B

Il numero fisso di ettari di cui al primo comma del presente paragrafo è calcolato dividendo il numero totale degli ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 2, dai giovani agricoltori che richiedono il pagamento per i giovani agricoltori nel 2015 per il numero totale dei giovani agricoltori che richiedono tale pagamento nel 2015.

Uno Stato membro può ricalcolare il numero fisso di ettari in qualsiasi anno successivo al 2015 in caso di significative modifiche del numero di giovani agricoltori che richiedono il pagamento o delle dimensioni delle aziende dei giovani agricoltori, o entrambi.

L'importo forfettario annuale che può essere concesso a un agricoltore non supera l'ammontare totale del suo pagamento di base prima dell'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

11.  
Per garantire la tutela dei diritti dei beneficiari ed evitare discriminazioni tra loro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, in merito alle condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere ammesse a beneficiare del pagamento per i giovani agricoltori

Articolo 51

Disposizioni finanziarie

▼M16

1.  
Per finanziare il pagamento per i giovani agricoltori, gli Stati membri usano una percentuale non superiore al 2 % del massimale nazionale annuo stabilito nell’allegato II. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o agosto 2014, la percentuale stimata necessaria per finanziare il pagamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la percentuale stimata necessaria a finanziare tale pagamento entro il 19 febbraio 2021 per gli anni civili 2021 e 2022.

▼B

Gli Stati membri hanno la facoltà di riesaminare entro il 1o agosto di ogni anno la propria percentuale stimata, con effetto a decorrere dall'anno successivo. Essi comunicano alla Commissione la percentuale riesaminata entro il 1o agosto dell'anno precedente all'anno della sua applicazione.

2.  
Fatta salva la percentuale massima del 2 % fissata al paragrafo 1 del presente articolo, se l'importo totale del pagamento per i giovani agricoltori chiesto in uno Stato membro in un dato anno supera il massimale fissato a norma del paragrafo 4 del presente articolo e se tale massimale è inferiore a tale massimo, detto Stato membro finanzia la differenza applicando l'articolo 30, paragrafo 7, primo comma, lettera f), nell'anno pertinente, praticando una riduzione lineare di tutti i pagamenti da concedere a tutti gli agricoltori a norma dell'articolo 32 o dell'articolo 36, paragrafo 2. o di entrambe tali disposizioni
3.  
Se l'importo totale del pagamento per i giovani agricoltori chiesto in uno Stato membro in un dato anno supera il massimale fissato a norma del paragrafo 4 del presente articolo e se tale massimale è pari al 2 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare degli importi da erogare ai sensi dell'articolo 50 per rispettare tale massimale.
4.  
Sulla base della percentuale comunicata dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta ogni anno atti di esecuzione che stabiliscono i massimali corrispondenti per il pagamento per i giovani agricoltori.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.



TITOLO IV

SOSTEGNO ACCOPPIATO



CAPO 1

Sostegno accoppiato facoltativo

Articolo 52

Norme generali

1.  
Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori alle condizioni previste dal presente capo (in prosieguo nel presente capo "sostegno accoppiato").
2.  
Il sostegno accoppiato può essere concesso ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola, canna e cicoria da zucchero, prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione rapida.
3.  
Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente a quei settori o a quelle regioni di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà.
4.  

In deroga al paragrafo 3, il sostegno accoppiato può essere concesso anche agli agricoltori che:

a) 

al 31 dicembre 2014, hanno diritti all'aiuto concessi a norma del titolo III, capitolo 3, sezione 2, e dell'articolo 71 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003 e a norma dell'articolo 60 e dell'articolo 63, quarto comma, del regolamento (CE) n. 73/2009; e

b) 

non hanno nella loro disponibilità ettari ammissibili ai fini dell'attivazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del presente regolamento.

▼M9 —————

▼M9

6.  
Il sostegno accoppiato è un regime inteso a limitare la produzione che assume la forma di un pagamento annuo sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi e rispetta massimali finanziari che sono stabiliti dagli Stati membri per ciascuna misura e comunicati alla Commissione.

▼B

7.  
In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare i limiti di cui al paragrafo 6 a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.
8.  
Il sostegno accoppiato concesso a norma del presente articolo è coerente con le altre misure e politiche dell'Unione.
9.  

Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione ed evitare un doppio finanziamento attraverso altri strumenti analoghi di sostegno, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 che stabiliscono:

a) 

le condizioni per la concessione del sostegno accoppiato;

b) 

norme in materia di coerenza con altre misure dell'Unione e di cumulo del sostegno.

▼M16

10.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 70 che integra il presente regolamento per quanto riguarda misure volte a evitare che i beneficiari del sostegno accoppiato facoltativo risentano degli squilibri strutturali del mercato in un settore. Tali atti delegati possono consentire agli Stati membri di decidere che il sostegno possa continuare a essere versato fino al 2022 in base alle unità di produzione per le quali è stato concesso il sostegno accoppiato facoltativo in un precedente periodo di riferimento.

▼B

Articolo 53

Disposizioni finanziarie

1.  
Per finanziare il sostegno accoppiato, gli Stati membri possono decidere, entro il 1o agosto dell'anno che precede il primo anno di attuazione di tale sostegno, di utilizzare fino all'8 % del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.

▼M16

Gli Stati membri che non hanno concesso il sostegno accoppiato facoltativo fino all’anno di domanda 2020 possono assumere tale decisione conformemente al primo comma entro il 19 febbraio 2021 per l’anno civile 2021.

▼B

2.  

In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere di utilizzare fino al 13 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II purché:

a) 

fino al 31 dicembre 2014:

i) 

applichino il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 73/2009;

ii) 

finanzino misure a norma dell'articolo 111 del medesimo regolamento; o

iii) 

siano interessati dalla deroga di cui all'articolo 69, paragrafo 5, o, nel caso di Malta, di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del medesimo regolamento e/o

b) 

usino, in totale, per almeno un anno nel periodo 2010-2014, oltre il 5 % dell'importo a loro disposizione per la concessione dei pagamenti diretti di cui ai titoli III e IV, ad eccezione del titolo IV, capitolo 1, sezione 6; e V del regolamento (CE) n. 73/2009 per finanziare:

i) 

le misure di cui al titolo III, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CE) n. 73/2009;

ii) 

il sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e), del medesimo regolamento; o

iii) 

le misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad eccezione della sezione 6, del medesimo regolamento.

3.  
La percentuale del massimale nazionale annuo di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere aumentata fino a due punti percentuali per gli Stati membri che decidono di utilizzare almeno il 2 % del loro massimale nazionale annuo quale stabilito nell'allegato II per il sostegno alla produzione di colture proteiche a norma del presente capo.
4.  

In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri che hanno usato, in totale, per almeno un anno nel periodo 2010-2014, oltre il 10 % dell'importo a loro disposizione per la concessione dei pagamenti diretti di cui ai titoli III e IV, ad eccezione del titolo IV, capitolo 1, sezione 6, e V del regolamento (CE) n. 73/2009, per finanziare:

a) 

le misure di cui al titolo III, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CE) n. 73/2009;

b) 

il sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e), del medesimo regolamento; o

c) 

le misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad eccezione della sezione 6, del medesimo regolamento

possono decidere di utilizzare più del 13 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II del presente regolamento previa approvazione della Commissione in conformità all'articolo 55 del presente regolamento.

5.  
In deroga alle percentuali fissate nei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono decidere di utilizzare fino a 3 milioni di EUR all'anno per finanziare il sostegno accoppiato.

▼M16

6.  
Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1o agosto di un determinato anno la decisione adottata a norma del presente capo.

Entro l’8 febbraio 2020 gli Stati membri possono altresì rivedere la loro decisione a norma del presente capo nella misura necessaria per adattarla alla decisione sulla flessibilità tra i pilastri per l’anno civile 2020 adottata in conformità dell’articolo 14.

Gli Stati membri decidono se continuare o porre termine alla concessione del sostegno accoppiato facoltativo per il rispettivo anno di domanda per l’anno civile 2021 entro il 19 febbraio 2021 e per l’anno civile 2022 entro il 1o agosto 2021.

Tramite una revisione a norma del primo e del secondo comma del presente paragrafo, o tramite una comunicazione a norma del terzo comma del presente paragrafo, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, con effetto a decorrere dall’anno successivo, e per gli anni 2020 e 2021 con effetto a decorrere dal medesimo anno, di:

a) 

lasciare invariata, aumentare o diminuire la percentuale fissata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, entro i limiti ivi eventualmente stabiliti, o lasciare invariata o diminuire la percentuale fissata a norma del paragrafo 4;

b) 

modificare le condizioni per la concessione del sostegno;

c) 

porre termine alla concessione del sostegno a norma del presente capo.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali eventuali decisioni relative al primo, secondo e terzo comma del presente paragrafo entro le date rispettive di cui a tali commi. La comunicazione della decisione relativa a una revisione a norma del secondo comma del presente paragrafo illustra il collegamento tra la revisione e la decisione sulla flessibilità tra i pilastri per l’anno civile 2020 adottata in conformità dell’articolo 14.

▼B

7.  
Sulla base della decisione adottata da ciascuno Stato membro a norma dei paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, la Commissione adotta ogni anno atti di esecuzione che fissano i corrispondenti massimali per il sostegno accoppiato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

Articolo 54

Comunicazioni

▼M16

1.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni di cui all’articolo 53 entro le date previste da tale articolo. Ad esclusione della decisione di cui all’articolo 53, paragrafo 6, quarto comma, lettera c), la comunicazione contiene informazioni sulle regioni interessate, sui tipi di agricoltura o i sui settori selezionati e sul livello di sostegno da concedere. Le comunicazioni delle decisioni di cui all’articolo 53, paragrafo 1, e della decisione di cui all’articolo 53, paragrafo 6, terzo comma, includono inoltre la percentuale di massimale nazionale di cui all’articolo 53 per l’anno civile considerato.

▼B

2.  
Le decisioni di cui all'articolo 53, paragrafi 2 e 4, o, se del caso, di cui all'articolo 53, paragrafo 6, lettera a), contengono una descrizione dettagliata della situazione particolare della regione interessata e delle caratteristiche particolari dei tipi di agricoltura o dei settori agricoli specifici che rendono la percentuale di cui all'articolo 53, paragrafo 1, insufficiente per far fronte alle difficoltà di cui all'articolo 52, paragrafo 3, e che giustificano un aumento del livello di sostegno.

Articolo 55

Approvazione della Commissione

1.  

La Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all'articolo 71, paragrafo 2, o paragrafo 3, che approvano la decisione di cui all'articolo 53, paragrafo 4, o, se del caso, all'articolo 53, paragrafo 6, lettera a), se è dimostrato che, nel settore o nella regione interessati, esiste una delle seguenti esigenze:

a) 

la necessità di mantenere un determinato livello di una produzione specifica a causa della mancanza di alternative e di ridurre il rischio di abbandono della produzione e con i conseguenti problemi sociali e/o ambientali;

b) 

la necessità di fornire un approvvigionamento stabile all'industria di trasformazione locale, evitando in tal modo le conseguenze economiche e sociali negative di una eventuale ristrutturazione;

c) 

la necessità di compensare gli agricoltori di un determinato settore per gli svantaggi derivanti dal protrarsi delle perturbazioni sul relativo mercato;

d) 

la necessità di intervenire qualora l'esistenza di qualsiasi altro sostegno disponibile nell'ambito del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 1305/2013 o di qualsiasi regime di aiuti di Stato approvato sia ritenuta insufficiente a soddisfare le esigenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

2.  
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme sulla procedura di valutazione e approvazione delle decisioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.



CAPO 2

Pagamento specifico per il cotone

Articolo 56

Ambito di applicazione

Alle condizioni specificate nel presente capo, è concesso un aiuto agli agricoltori che producono cotone di cui al codice NC 5201 00 ("pagamento specifico per il cotone").

Articolo 57

Ammissibilità

1.  
Il pagamento specifico per il cotone è concesso per ettaro di superficie ammissibile investita a cotone. La superficie è ammissibile solo se situata su terreni agricoli autorizzati dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate dallo Stato membro ed effettivamente sottoposta a raccolta in condizioni di crescita normali.

Il pagamento specifico per il cotone è erogato per cotone che risponde a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità

2.  
Gli Stati membri autorizzano i terreni e le varietà di cui al paragrafo 1 in conformità delle norme e alle condizioni da adottare a norma del paragrafo 3.
3.  
Al fine di garantire una gestione efficiente del pagamento specifico per il cotone, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, in merito alle norme e alle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone.
4.  
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme sulla procedura di rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e sulle notifiche ai produttori riguardo all'autorizzazione medesima. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

Articolo 58

Superfici di base, rese fisse e importi di riferimento

1.  

Sono stabilite le seguenti superfici nazionali di base:

— 
Bulgaria: 3 342  ha,
— 
Grecia: 250 000  ha,
— 
Spagna: 48 000  ha,
— 
Portogallo: 360 ha.
2.  

Sono stabilite le seguenti rese fisse nel periodo di riferimento:

— 
Bulgaria: 1,2 t/ha,
— 
Grecia: 3,2 t/ha,
— 
Spagna: 3,5 t/ha,
— 
Portogallo: 2,2 t/ha.

▼M16

3.  

Per il 2020, l’importo del pagamento specifico per il cotone per ettaro di superficie ammissibile è calcolato moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento:

— 
Bulgaria: 649,45 EUR,
— 
Grecia: 234,18 EUR,
— 
Spagna: 362,15 EUR,
— 
Portogallo: 228,00 EUR.

Per il 2021 e per il 2022, l’importo del pagamento specifico per il cotone per ettaro di superficie ammissibile è calcolato moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento:

— 
Bulgaria: 636,13 EUR,
— 
Grecia:229,37 EUR,
— 
Spagna: 354,73 EUR,
— 
Portogallo:223,32 EUR.

▼B

4.  
Se in un determinato Stato membro la superficie ammissibile coltivata a cotone supera in un dato anno la superficie di base fissata al paragrafo 1, l'importo di cui al paragrafo 3 per tale Stato membro è ridotto in proporzione al superamento della superficie di base.
5.  
Per rendere possibile l'applicazione del pagamento specifico per il cotone, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, in merito alle condizioni di concessione di tale pagamento, ai requisiti di ammissibilità e alle pratiche agronomiche.
6.  
La Commissione ha la facoltà di adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme relative al calcolo della riduzione di cui al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

Articolo 59

Organizzazioni interprofessionali riconosciute

1.  

Ai fini del presente capo, per "organizzazione interprofessionale riconosciuta" si intende una persona giuridica costituita da produttori di cotone e da almeno un'impresa di sgranatura, che svolge attività quali:

a) 

contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione del cotone sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

b) 

redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione;

c) 

orientare la produzione verso prodotti che rispondono meglio alle esigenze del mercato e alla domanda dei consumatori, in particolare in termini di qualità e di tutela dei consumatori;

d) 

aggiornare i metodi e i mezzi per migliorare la qualità del prodotto;

e) 

elaborare strategie di commercializzazione per promuovere il cotone mediante sistemi di certificazione della qualità.

2.  
Lo Stato membro sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procede al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali che soddisfano i criteri da definire a norma del paragrafo 3.
3.  

Per garantire l'applicazione efficace del pagamento specifico per il cotone, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 al fine di stabilire:

a) 

i criteri per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali;

b) 

gli obblighi dei produttori;

c) 

le norme atte a disciplinare la situazione in cui un'organizzazione interprofessionale riconosciuta non soddisfi i criteri di cui alla lettera a).

Articolo 60

Concessione del pagamento

1.  
Agli agricoltori è concesso il pagamento specifico per il cotone per ettaro di superficie ammissibile a norma dell'articolo 58.
2.  
In caso di agricoltori membri di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, il pagamento specifico per il cotone per ettaro di superficie ammissibile nei limiti della superficie di base fissata all'articolo 58, paragrafo 1, è maggiorato di 2 EUR.



TITOLO V

REGIME PER I PICCOLI AGRICOLTORI

Articolo 61

Norme generali

1.  
Gli Stati membri possono stabilire un regime per i piccoli agricoltori secondo le condizioni previste nel presente titolo ("regime per i piccoli agricoltori").

Gli agricoltori che nel 2015 detengono diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, oppure, negli Stati membri che applicano l'articolo 36, che hanno chiesto l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie e che soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, hanno la facoltà di optare per la partecipazione al regime per i piccoli agricoltori.

▼C1

2.  
I pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti diretti da concedere a norma dei titoli III e IV.

▼B

Il primo comma non si applica nel caso in cui uno Stato membro opti per le modalità di pagamento previste all'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, lettera a). In tal caso, il pagamento è sottoposto alle rispettive condizioni stabilite ai titoli III eIV, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo.

3.  
Gli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori sono esonerati dalle pratiche agricole di cui al titolo III, capo 3.
4.  
Nessun beneficio previsto dal presente titolo è concesso a favore degli agricoltori che risultano aver creato artificialmente, dopo il 18 ottobre 2011, le condizioni per beneficiare del regime per i piccoli agricoltori.

Articolo 62

Partecipazione

1.  
Gli agricoltori che intendono partecipare al regime per i piccoli agricoltori presentano una domanda entro una data che sarà fissata dagli Stati membri, ma comunque entro il 15 ottobre 2015. La data fissata dagli Stati membri non può, tuttavia, essere precedente all'ultimo giorno previsto per la presentazione di una domanda di partecipazione al regime di pagamento di base o al regime di pagamento unico per superficie.

Gli agricoltori che non hanno presentato domanda di partecipazione al regime per i piccoli agricoltori alla data fissata dallo Stato membro che decidono di ritirarsi dal regime medesimo dopo tale data o che sono stati selezionati per il sostegno a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 non hanno più diritto a partecipare al regime.

2.  
In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono disporre che gli agricoltori il cui importo di pagamenti diretti a norma dei titoli III e IV è inferiore all'importo massimo stabilito dal rispettivo Stato membro conformemente all'articolo 63 debbano essere inclusi automaticamente nel regime per i piccoli agricoltori se non si ritirano in modo esplicito da detto regime entro la data fissata dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 1 o in un anno successivo. Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità informano in tempo utile gli agricoltori interessati del loro diritto a ritirarsi dal regime.
3.  
Ciascuno Stato membro provvede affinché una stima dell'importo del pagamento di cui all'articolo 63 sia resa nota agli agricoltori in tempo utile prima della data di presentazione o di ritiro delle domande fissata da tale Stato membro.

Articolo 63

Importo del pagamento

1.  

Gli Stati membri fissano l'importo del pagamento annuo per ciascun agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori a uno dei livelli seguenti:

a) 

un importo non superiore al 25 % del pagamento medio nazionale per beneficiario, che è stabilito dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di agricoltori che hanno dichiarato ettari ammissibili a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 2, nel 2015;

b) 

un importo corrispondente al pagamento medio nazionale per ettaro, moltiplicato per una cifra corrispondente a un numero di ettari non eccedente cinque, determinato dagli Stati membri. Il pagamento medio nazionale per ettaro è stabilito dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 2, nel 2015.

Gli importi di cui al primo comma, lettere a) e b), non sono inferiori a 500 EUR e non sono superiori a 1 250  EUR.

Se l'applicazione del primo comma, lettere a) e b), dà esito a un importo inferiore a 500 EUR o superiore a 1 250  EUR, tale importo è arrotondato, rispettivamente, all'importo minimo o a quello massimo.

2.  

In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può decidere di concedere agli agricoltori partecipanti:

▼C1

a) 

un importo pari al totale dei pagamenti diretti da assegnare all'agricoltore ogni anno ai sensi dei titoli III e IV; o

▼B

►C1  b) 

un importo pari al totale dei pagamenti diretti da assegnare ◄ all'agricoltore nel 2015 ai sensi dei titoli III e IV che gli Stati membri possono adattare negli anni successivi per tenere proporzionalmente conto delle modifiche del massimale nazionale fissato nell'allegato II.

L'importo di cui al primo comma, lettere a) e b), non è superiore a un importo stabilito da tale Stato membro ed è compreso tra 500 EUR e 1 250  EUR.

Se l'applicazione del primo comma, lettere a) e b), dà esito a un importo inferiore a 500 EUR, lo Stato membro interessato può decidere di arrotondarlo a 500 EUR.

3.  
In deroga ai paragrafi 1 e 2, a Cipro, in Croazia, a Malta e in Slovenia l 'importo di cui a tali paragrafi può essere fissato a un valore inferiore a 500 EUR, ma non inferiore a 200 EUR o, nel caso di Malta, non inferiore a 50 EUR.

Articolo 64

Condizioni particolari

1.  

Per la durata della partecipazione al regime per i piccoli agricoltori, gli agricoltori:

a) 

mantengono almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti o al numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2015 ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2;

b) 

soddisfano il requisito minimo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).

2.  
I diritti all'aiuto attivati nel 2015 a norma degli articoli 32 e 33 da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono considerati diritti attivati per la durata della partecipazione dell'agricoltore a tale regime.

I diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore per la durata della partecipazione a tale regime non sono considerati diritti all'aiuto non utilizzati che devono essere riversati nella riserva nazionale o delle riserve regionali ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera b).

Negli Stati membri che applicano l'articolo 36, gli ettari ammissibili dichiarati nel 2015 ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori si considerano dichiarati per la durata della partecipazione dell'agricoltore al regime.

3.  
In deroga all'articolo 34, i diritti all'aiuto detenuti dagli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori non sono trasferibili, tranne in caso di successione effettiva o anticipata.

Gli agricoltori che, tramite successione effettiva o anticipata, ricevono diritti all'aiuto da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono ammessi a partecipare a tale regime se soddisfano i requisiti per beneficiare del regime di pagamento di base e se ereditano tutti i diritti all'aiuto detenuti dall'agricoltore dal quale ricevono i diritti all'aiuto.

4.  
I paragrafi 1 e 2 e il paragrafo 3, primo comma, del presente articolo non si applicano nel caso in cui uno Stato membro opti per le modalità di pagamento previste all'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, lettera a), senza applicare l'articolo 63, paragrafo 2, terzo comma.
5.  
Per assicurare la certezza del diritto alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 per stabilire le condizioni di partecipazione al regime in caso di mutamento della situazione dell'agricoltore che ne beneficia.

Articolo 65

Disposizioni finanziarie

1.  

Per finanziare il pagamento previsto dal presente titolo, gli Stati membri deducono dal totale degli importi disponibili per i rispettivi pagamenti gli importi che spetterebbe ai piccoli agricoltori:

a) 

nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1;

b) 

come pagamento ridistributivo di cui al titolo III, capo 2;

c) 

come pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3;

d) 

come pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 4;

e) 

come pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5; e

f) 

come sostegno accoppiato di cui al titolo IV.

Negli Stati membri che hanno optato per il calcolo dell'importo del pagamento conformemente all'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, lettera a), nel caso il cui la somma di tali importi per un singolo agricoltore superi l'importo massimo da essi fissato, ogni importo è ridotto proporzionalmente.

2.  

La differenza tra la somma di tutti i pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori e l'importo totale finanziato in conformità del paragrafo 1 è finanziata in uno o più dei seguenti modi:

a) 

applicando l'articolo 30, paragrafo 7, nell'anno pertinente;

b) 

utilizzando i fondi per finanziare il pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5, rimasti inutilizzati nell'anno pertinente;

c) 

praticando una riduzione lineare di tutti i pagamenti da concedere a norma degli articoli 32 o 36.

3.  
Salvo il caso in cui uno Stato membro abbia optato per la fissazione dell'importo del pagamento annuale conformemente all'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, lettera a), gli elementi in base ai quali sono stabiliti gli importi di cui al paragrafo 1 del presente articolo restano gli stessi per l'intera durata della partecipazione dell'agricoltore al regime per i piccoli agricoltori.
4.  
Se l'importo totale dei pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori è superiore al 10 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare degli importi da pagare a norma del presente titolo in modo da rispettare tale percentuale, a meno che essi abbiano fissato l'importo del pagamento conformemente all'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, lettera a), senza applicare l'articolo 63, paragrafo 2, terzo comma.

La stessa eccezione si applica agli Stati membri che hanno fissato l'importo del pagamento conformemente all'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, lettera b), senza applicare l'articolo 63, paragrafo 2, terzo comma, il cui massimale nazionale stabilito nell'allegato II per l'anno 2019 è superiore a quello relativo al 2015 e che applicano il metodo di calcolo di cui all'articolo 25, paragrafo 1, o all'articolo 36, paragrafo 2.



TITOLO VI

PROGRAMMI DI RISTRUTTURAZIONE NAZIONALI PER IL SETTORE DEL COTONE

Articolo 66

Uso del bilancio annuale per i programmi di ristrutturazione

1.  
Per gli Stati membri che hanno applicato l'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 637/2008, il bilancio annuale disponibile a tal fine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento è trasferito con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014 e costituisce fondi unionali aggiuntivi per le misure finanziate nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.
2.  
Per gli Stati membri che hanno applicato l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 637/2008, il pertinente bilancio annuale disponibile a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento è incluso con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2017 nei rispettivi massimali nazionali stabiliti nell'allegato II del presente regolamento.



TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI



CAPO 1

Comunicazioni e situazioni di emergenza

Articolo 67

Obblighi di comunicazione

1.  
Per garantire la corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, sulle misure necessarie riguardanti le comunicazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione ai fini del presente regolamento oppure per la verifica, il controllo, il monitoraggio, la valutazione e l'audit dei pagamenti diretti o per rispettare gli obblighi previsti da accordi internazionali conclusi mediante una decisione del Consiglio, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi. A tal fine, la Commissione tiene conto del fabbisogno di dati e delle sinergie tra potenziali fonti di dati.

Ove opportuno, le informazioni ottenute possono essere trasmesse o rese disponibili a organizzazioni internazionali e alle autorità competenti di paesi terzi e possono essere pubblicate, fermi restando la protezione dei dati personali e il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali.

2.  

Al fine di rendere le comunicazioni di cui al paragrafo 1 rapide, efficienti, precise ed economiche, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, relativi alla definizione di ulteriori norme concernenti:

a) 

la natura e il tipo di informazioni da trasmettere;

b) 

le categorie di dati da trattare e i periodi massimi di conservazione;

c) 

i diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili;

d) 

le condizioni di pubblicazione delle informazioni.

3.  

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:

a) 

i metodi di comunicazione;

b) 

le regole sulla fornitura delle informazioni necessarie per l'applicazione del presente articolo;

c) 

le modalità per la gestione delle informazioni da comunicare e le regole relative alla loro forma, al contenuto, al calendario e alle scadenze;

d) 

le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, alle organizzazioni internazionali, alle autorità competenti dei paesi terzi o al pubblico, fermi restando la protezione dei dati personali e il legittimo interesse degli agricoltori e delle imprese alla tutela dei segreti aziendali.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

Articolo 68

Trattamento e protezione dei dati personali

1.  
Gli Stati membri e la Commissione raccolgono i dati personali ai fini di cui all'articolo 67, paragrafo 1. Essi non trattano tali dati in modo incompatibile con tali fini.
2.  
Laddove i dati personali siano trattati a fini di monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, essi sono resi anonimi e trattati unicamente in forma aggregata.
3.  
I dati personali sono trattati conformemente alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001. In particolare, tali dati non sono conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dal diritto nazionale e unionale applicabile.
4.  
Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali e unionali conformemente al paragrafo 1 e che a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti, rispettivamente, dalla direttiva 95/46/CE e dal regolamento (CE) n. 45/2001.
5.  
Il presente articolo è soggetto agli articoli da 111 a 114 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 69

Misure necessarie per risolvere problemi specifici

1.  
Al fine di risolvere problemi specifici, la Commissione adotta atti di esecuzione necessari e giustificabili in casi di emergenza. Tali atti di esecuzione possono derogare ad alcune disposizioni del presente regolamento soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.
2.  
Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, e al fine di risolvere tali problemi specifici assicurando al contempo la continuità del sistema dei pagamenti diretti in caso di circostanze straordinarie, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 71, paragrafo 3.
3.  
Le misure adottate a norma dei paragrafi 1 o 2 rimangono in vigore per un periodo non superiore a dodici mesi. Se, trascorso tale periodo, i problemi specifici di cui a detti paragrafi persistono, la Commissione può, ai fini di una soluzione permanente, presentare un' adeguata proposta legislativa.
4.  
La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle misure adottate a norma dei paragrafi 1 o 2 entro due giorni lavorativi dalla loro adozione.



CAPO 2

Delega di poteri e atti di esecuzione

Articolo 70

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

▼M9

2.  
Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 35, all'articolo 36, paragrafo 6, all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 43, paragrafo 12, all'articolo 44, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafi 5 e 6, all'articolo 46, paragrafo 9, all'articolo 50, paragrafo 11, all'articolo 52, paragrafi 9 e 10, all'articolo 57, paragrafo 3, all'articolo 58, paragrafo 5, all'articolo 59, paragrafo 3, all'articolo 64, paragrafo 5, all'articolo 67, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 73 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 1o gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.  
La delega di potere di cui all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 35, all'articolo 36, paragrafo 6, all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 43, paragrafo 12, all'articolo 44, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafi 5 e 6, all'articolo 46, paragrafo 9, all'articolo 50, paragrafo 11, all'articolo 52, paragrafi 9 e 10, all'articolo 57, paragrafo 3, all'articolo 58, paragrafo 5, all'articolo 59, paragrafo 3, all'articolo 64, paragrafo 5, all'articolo 67, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 73 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

▼B

4.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

▼M9

5.  
L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 9, paragrafo 5, dell'articolo 20, paragrafo 6, dell'articolo 35, dell'articolo 36, paragrafo 6, dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'articolo 43, paragrafo 12, dell'articolo 44, paragrafo 5, dell'articolo 45, paragrafi 5 e 6, dell'articolo 46, paragrafo 9, dell'articolo 50, paragrafo 11, dell'articolo 52, paragrafi 9 e 10, dell'articolo 57, paragrafo 3, dell'articolo 58, paragrafo 5, dell'articolo 59, paragrafo 3, dell'articolo 64, paragrafo 5, dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 73 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

▼B

Articolo 71

Procedura di comitato

1.  
La Commissione è assistita da un comitato denominato "comitato per i pagamenti diretti". Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Per quanto riguarda gli atti di cui all'articolo 24, paragrafo 11, all'articolo 31, paragrafo 2, e all'articolo 67, paragrafo 3, qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5.



CAPO 3

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 72

Abrogazioni

1.  
Il regolamento (CE) n. 637/2008 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2014.

Esso continua tuttavia ad applicarsi fino al 31 dicembre 2017 agli Stati membri che si sono avvalsi dell'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.

2.  
Il regolamento (CE) n. 73/2009 è abrogato.

▼M1

Tuttavia, esso continua ad essere applicato per quanto riguarda le domande di aiuto relative ad anni che hanno inizio anteriormente al 1o gennaio 2015.

▼B

Fatto salvo il paragrafo 3, i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento o al regolamento (UE) n. 1306/2013 e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XI del presente regolamento.

3.  
I riferimenti fatti nel presente regolamento al regolamento (CE) n. 73/2009 e al regolamento (CE) n. 1782/2003 si intendono fatti a detti regolamenti quali in vigore prima della loro abrogazione.

Articolo 73

Disposizioni transitorie

Per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 73/2009 a quelli previsti dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, per quanto riguarda le misure necessarie per proteggere gli eventuali diritti acquisiti e le aspettative legittime degli agricoltori.

Articolo 74

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Tuttavia, l'articolo 8, l'articolo 9, paragrafo 6, l'articolo 11, paragrafo 6, l'articolo 14, l'articolo 16, l'articolo 21, paragrafi 2 e 3, l'articolo 22, paragrafo 2, l'articolo 23, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 6, l'articolo 24, paragrafo 10, l'articolo 29, l'articolo 36, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 41, paragrafo 1, l'articolo 42, paragrafo 1, l'articolo 43, paragrafi 2 e 13, l'articolo 45, paragrafo 2, quarto comma, l'articolo 46, paragrafi 2 e 8, l'articolo 49, paragrafo 1, l'articolo 51, paragrafo 1, l'articolo 53, l'articolo 54, l'articolo 66, paragrafo 1, gli articoli 67 e 70 e l'articolo 72, paragrafo 1, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I



Elenco dei regimi di sostegno

Settore

Base giuridica

Note

Regime di pagamento di base

Titolo III, capo 1, sezioni 1, 2, 3 e 5, del presente regolamento

Pagamento disaccoppiato

Regime di pagamento unico per superficie

Articolo 36, del presente regolamento

Pagamento disaccoppiato

Pagamento ridistributivo

Titolo III, capo 1 bis, del presente regolamento

Pagamento disaccoppiato

Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

Titolo III, capo 3, del presente regolamento

Pagamento disaccoppiato

Pagamento per le zone soggette a vincoli naturali

Titolo III, capo 4, del presente regolamento

Pagamento disaccoppiato

Pagamento per i giovani agricoltori

Titolo III, capo 5, del presente regolamento

Pagamento disaccoppiato

Sostegno accoppiato facoltativo

Titolo IV, capo 1, del presente regolamento

 

Pagamento specifico per il cotone

Titolo IV, capo 2, del presente regolamento

Pagamento per superficie

Regime dei piccoli agricoltori

Titolo V del presente regolamento

Pagamento disaccoppiato

Posei

Capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013

Pagamenti diretti versati nel quadro delle misure contenute nei programmi

Isole del Mar Egeo

Capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013

Pagamenti diretti versati nel quadro delle misure contenute nei programmi

▼M10




ALLEGATO II

Massimali nazionali di cui all'articolo 6



(in migliaia di EUR)

Anno civile

2015

2016

2017

2018

2019

2020

►M17   2021  ◄

►M18   2022  ◄

Belgio

523 658

509 773

502 095

488 964

481 857

►M15   505 266  ◄

►M17   494 926  ◄

►M18   471 996  ◄

Bulgaria

721 251

792 449

793 226

794 759

796 292

►M15   866 720  ◄

►M17   788 626  ◄

►M18   797 255  ◄

Repubblica ceca

844 854

844 041

843 200

861 708

861 698

►M14   872 809  ◄

►M17   848 107  ◄

►M18   848 107  ◄

Danimarca

870 751

852 682

834 791

826 774

818 757

►M14   818 757  ◄

►M17   802 001  ◄

►M18   783 029  ◄

Germania

4 912 772

4 880 476

4 848 079

4 820 322

4 792 567

►M14   4 717 291  ◄

►M17   4 620 753  ◄

►M18   4 522 439  ◄

Estonia

114 378

114 562

123 704

133 935

143 966

►M14   169 366  ◄

►M17   190 715  ◄

►M18   193 576  ◄

Irlanda

1 215 003

1 213 470

1 211 899

1 211 482

1 211 066

►M14   1 211 066  ◄

►M17   1 186 282  ◄

►M18   1 186 282  ◄

Grecia

1 921 966

1 899 160

1 876 329

1 855 473

1 834 618

►M14   1 834 618  ◄

►M17   1 797 077  ◄

►M18   1 796 193  ◄

Spagna

4 842 658

4 851 682

4 866 665

4 880 049

4 893 433

►M14   4 893 433  ◄

►M17   4 800 590  ◄

►M18   4 797 439  ◄

Francia

7 302 140

7 270 670

7 239 017

6 900 842

6 877 179

►M14   6 877 179  ◄

►M17   6 736 440  ◄

►M18   6 726 426  ◄

Croazia  (*1)

183 735

202 865

241 125

279 385

317 645

►M15   348 281  ◄

►M17   364 968  ◄

►M18   403 228  ◄

Italia

3 902 039

3 850 805

3 799 540

3 751 937

3 704 337

►M14   3 704 337  ◄

►M17   3 628 529  ◄

►M18   3 628 529  ◄

Cipro

50 784

50 225

49 666

49 155

48 643

►M14   48 643  ◄

►M17   47 648  ◄

►M18   47 648  ◄

Lettonia

181 044

205 764

230 431

255 292

280 154

►M14   302 754  ◄

►M17   314 055  ◄

►M18   319 140  ◄

Lituania

417 890

442 510

467 070

475 319

483 680

►M14   517 028  ◄

►M17   569 965  ◄

►M18   578 515  ◄

Lussemburgo

33 604

33 546

33 487

33 460

33 432

►M15   35 276  ◄

►M17   33 432  ◄

►M18   33 432  ◄

Ungheria

1 345 746

1 344 461

1 343 134

1 343 010

1 342 867

►M14   1 331 588  ◄

►M17   1 305 715  ◄

►M18   1 305 715  ◄

Malta

5 241

5 241

5 242

5 243

5 244

►M14   5 244  ◄

►M17   5 244  ◄

►M18   5 244  ◄

Paesi Bassi

749 315

736 840

724 362

682 616

670 870

►M14   660 870  ◄

►M17   661 382  ◄

►M18   609 775  ◄

Austria

693 065

692 421

691 754

691 746

691 738

►M14   691 738  ◄

►M17   677 582  ◄

►M18   677 582  ◄

Polonia

3 378 604

3 395 300

3 411 854

3 431 236

3 450 512

►M14   3 390 991  ◄

►M17   3 360 049  ◄

►M18   3 391 233  ◄

Portogallo

565 816

573 954

582 057

590 706

599 355

►M15   684 355  ◄

►M17   680 873  ◄

►M18   685 528  ◄

Romania

1 599 993

1 772 469

1 801 335

1 872 821

1 903 195

►M14   1 903 195  ◄

►M17   1 891 805  ◄

►M18   1 919 363  ◄

Slovenia

137 987

136 997

136 003

135 141

134 278

►M14   134 278  ◄

►M17   131 530  ◄

►M18   131 530  ◄

Slovacchia

438 299

441 478

444 636

448 155

451 659

►M14   394 385  ◄

►M17   417 082  ◄

►M18   396 034  ◄

Finlandia

523 333

523 422

523 493

524 062

524 631

►M14   524 631  ◄

►M17   515 713  ◄

►M18   517 532  ◄

Svezia

696 890

697 295

697 678

698 723

699 768

►M14   699 768  ◄

►M17   685 676  ◄

►M18   685 904  ◄

Regno Unito

3 173 324

3 179 880

3 186 319

3 195 781

3 205 243

►M14  — ◄

 

 

(*1)   

Per la Croazia, il massimale nazionale è pari a 344 340 000  EUR per l'anno civile 2021 e a 382 600 000  EUR per l'anno civile 2022.




ALLEGATO III

Massimali netti di cui all'articolo 7



(in milioni di EUR)

Anno civile

2015

2016

2017

2018

2019

2020

►M17   2021  ◄

►M18   2022  ◄

Belgio

523,7

509,8

502,1

489,0

481,9

►M15   505,3  ◄

►M17   494,9  ◄

►M18   472,0  ◄

Bulgaria

720,9

788,8

789,6

791,0

792,5

►M15   867,1  ◄

►M17   789,3  ◄

►M18   799,0  ◄

Repubblica ceca

840,1

839,3

838,5

856,7

856,7

►M14   871,8  ◄

►M17   847,1  ◄

►M18   847,1  ◄

Danimarca

870,2

852,2

834,3

826,3

818,3

►M14   818,1  ◄

►M17   801,3  ◄

►M18   782,3  ◄

Germania

4 912,8

4 880,5

4 848,1

4 820,3

4 792,6

►M14   4 717,3  ◄

►M17   4 620,8  ◄

►M18   4 522,4  ◄

Estonia

114,4

114,5

123,7

133,9

143,9

►M14   169,4  ◄

►M17   190,7  ◄

►M18   193,6  ◄

Irlanda

1 214,8

1 213,3

1 211,8

1 211,4

1 211,0

►M14   1 211,1  ◄

►M17   1 186,3  ◄

►M18   1 186,3  ◄

Grecia

2 109,8

2 087,0

2 064,1

2 043,3

2 022,4

►M14   2 022,5  ◄

►M17   1 981,1  ◄

►M18   1 980,2  ◄

Spagna

4 902,3

4 911,3

4 926,3

4 939,7

4 953,1

►M14   4 953,8  ◄

►M17   4 859,1  ◄

►M18   4 856,0  ◄

Francia

7 302,1

7 270,7

7 239,0

6 900,8

6 877,2

►M14   6 877,2  ◄

►M17   6 736,4  ◄

►M18   6 726,4  ◄

Croazia  (*1)

183,7

202,9

241,1

279,4

317,6

►M15   348,3  ◄

►M17   365,0  ◄

►M18   403,2  ◄

Italia

3 897,1

3 847,3

3 797,2

3 750,0

3 702,4

►M14   3 698,3  ◄

►M17   3 622,5  ◄

►M18   3 623,1  ◄

Cipro

50,8

50,2

49,7

49,1

48,6

►M14   48,6  ◄

►M17   47,6  ◄

►M18   47,6  ◄

Lettonia

181,0

205,7

230,3

255,0

279,8

►M14   302,5  ◄

►M17   313,8  ◄

►M18   318,9  ◄

▼M11

Lituania

417,9

442,5

467,1

475,3

483,3

►M14   517,0  ◄

►M17   570,0  ◄

►M18   578,5  ◄

▼M10

Lussemburgo

33,6

33,5

33,5

33,5

33,4

►M15   35,3  ◄

►M17   33,4  ◄

►M18   33,4  ◄

Ungheria

1 276,7

1 275,5

1 274,1

1 274,0

1 273,9

►M14   1 301,4  ◄

►M17   1 275,5  ◄

►M18   1 275,5  ◄

Malta

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

►M14   5,2  ◄

►M17   5,2  ◄

►M18   5,2  ◄

Paesi Bassi

749,2

736,8

724,3

682,5

670,8

►M14   660,8  ◄

►M17   661,3  ◄

►M18   609,7  ◄

Austria

693,1

692,4

691,8

691,7

691,7

►M14   691,7  ◄

►M17   677,6  ◄

►M18   677,6  ◄

Polonia

3 359,2

3 375,7

3 392,0

3 411,2

3 430,2

►M14   3 375,7  ◄

►M17   3 345,3  ◄

►M18   3 376,7  ◄

Portogallo

565,9

574,0

582,1

590,8

599,4

►M15   684,5  ◄

►M17   681,0  ◄

►M18   685,6  ◄

Romania

1 600,0

1 772,5

1 801,3

1 872,8

1 903,2

►M14   1 903,2  ◄

►M17   1 891,8  ◄

►M18   1 919,4  ◄

Slovenia

138,0

137,0

136,0

135,1

134,3

►M14   134,3  ◄

►M17   131,5  ◄

►M18   131,5  ◄

Slovacchia

435,5

438,6

441,8

445,2

448,7

►M14   392,6  ◄

►M17   415,3  ◄

►M18   394,5  ◄

Finlandia

523,3

523,4

523,5

524,1

524,6

►M14   524,6  ◄

►M17   515,7  ◄

►M18   517,5  ◄

Svezia

696,8

697,2

697,6

698,7

699,7

►M14   699,8  ◄

►M17   685,7  ◄

►M18   685,9  ◄

Regno Unito

3 170,7

3 177,3

3 183,6

3 192,2

3 201,4

►M14  — ◄

 

 

(*1)   

Per la Croazia, il massimale netto è pari a 344 340 000  EUR per l'anno civile 2021 e a 382 600 000  EUR per l'anno civile 2022.

▼B




ALLEGATO IV



Limiti per l'aggiustamento delle soglie di cui all'articolo 10, paragrafo 2

Stato membro

Limite per la soglia in EUR

(articolo 10, paragrafo 1, lettera a))

Limite per la soglia in ettari

(articolo 10, paragrafo 1, lettera b))

Belgio

400

2

Bulgaria

200

0,5

Repubblica ceca

200

5

Danimarca

300

5

Germania

300

4

Estonia

100

3

Irlanda

200

3

Grecia

400

0,4

Spagna

300

2

Francia

300

4

Croazia

100

1

Italia

400

0,5

Cipro

300

0,3

Lettonia

100

1

Lituania

100

1

Lussemburgo

300

4

Ungheria

200

0,3

Malta

500

0,1

Paesi Bassi

500

2

Austria

200

2

Polonia

200

0,5

Portogallo

200

0,3

Romania

200

0,3

Slovenia

300

0,3

Slovacchia

200

2

Finlandia

200

3

Svezia

200

4

Regno Unito

200

5




ALLEGATO V

Disposizioni finanziarie che si applicano alla Bulgaria e alla Romania a norma degli articoli 10, 16 e 18

A. Importi per l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), e per il calcolo dei massimali nazionali per i pagamenti di cui all'articolo 16 nel 2015:

Bulgaria

:

790 909 000  EUR

Romania

:

1 783 426 000  EUR

B. Importo complessivo dei pagamenti diretti nazionali integrativi del regime di pagamento di base di cui all'articolo 18, paragrafo 1, nel 2015:

Bulgaria

:

69 657 000  EUR

Romania

:

153 536 000  EUR

C. Importo complessivo dei pagamenti diretti nazionali integrativi del pagamento specifico per il cotone di cui all'articolo 18, paragrafo 2, nel 2015:

Bulgaria

:

258 952  EUR

▼M6




ALLEGATO VI

Disposizioni finanziarie che si applicano alla Croazia a norma degli articoli 10 e 19

A. 

Importo per l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a):

382 600 000  EUR

B. 

Importi complessivi dei pagamenti diretti nazionali integrativi di cui all'articolo 19, paragrafo 3:



(in migliaia di EUR)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

248 690

229 560

191 300

153 040

114 780

76 520

38 260

▼C2




ALLEGATO VI bis

Importi massimi di cui all’articolo 14, paragrafo 2



(EUR)

Belgio

10 076 707

Bulgaria

70 427 849

Cechia

38 815 980

Danimarca

11 371 893

Germania

148 488 749

Estonia

21 968 972

Irlanda

39 700 643

Grecia

76 438 741

Spagna

250 300 720

Francia

181 388 880

Croazia

42 201 225

Italia

190 546 556

Cipro

2 398 093

Lettonia

29 326 817

Lituania

48 795 629

Lussemburgo

1 843 643

Ungheria

62 430 371

Malta

1 831 098

Paesi Bassi

10 972 679

Austria

72 070 055

Polonia

329 472 633

Portogallo

123 303 715

Romania

241 375 835

Slovenia

15 337 318

Slovacchia

56 920 680

Finlandia

73 005 307

Svezia

52 887 719

▼B




ALLEGATO VII



Importi massimi da aggiungere agli importi fissati nell’allegato II in conformità all’articolo 20, paragrafo 2

(in migliaia di EUR)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

3 360

3 840

4 800

5 760

6 720

7 680

8 640

9 600




ALLEGATO VIII



Dimensioni medie delle aziende agricole di cui all'articolo 41, paragrafo 4

Stato membro

Dimensioni medie delle aziende agricole

(in ettari)

Belgio

29

Bulgaria

6

Repubblica ceca

89

Danimarca

60

Germania

46

Estonia

39

Irlanda

32

Grecia

5

Spagna

24

Francia

52

Croazia

5,9

Italia

8

Cipro

4

Lettonia

16

Lituania

12

Lussemburgo

57

Ungheria

7

Malta

1

Paesi Bassi

25

Austria

19

Polonia

6

Portogallo

13

Romania

3

Slovenia

6

Slovacchia

28

Finlandia

34

Svezia

43

Regno Unito

54




ALLEGATO IX

Elenco delle pratiche equivalenti di cui all'articolo 43, paragrafo 3

I. 

Pratiche equivalenti alla diversificazione delle colture

1) 

Diversificazione delle colture

Requisiti: almeno tre colture, di cui la principale occupi al massimo il 75 %, e si applicano uno o più dei seguenti:

— 
vi sono almeno quattro colture,
— 
si applicano i limiti massimi inferiori,
— 
non vi è una selezione di colture più appropriata, come, ad esempio, leguminose, colture proteiche, colture che non necessitano, a seconda dei casi, di irrigazione né di trattamenti fitosanitari,
— 
sono incluse varietà regionali di tipi di colture vecchie, tradizionali o minacciate di estinzione che occupino almeno il 5 % della superficie in avvicendamento.
2) 

Avvicendamento delle colture

Requisiti: almeno tre colture, di cui la principale occupi al massimo il 75 %, e si applicano uno o entrambi i seguenti:

— 
è seguita una sequenza pluriennale di colture e/o terreni lasciati a riposo più benefica per l'ambiente,
— 
vi sono almeno quattro colture.
3) 

Copertura invernale del suolo ( *1 )

4) 

Colture intercalari (*1) 

II. 

Pratiche equivalenti al mantenimento dei prati permanenti

1) 

Gestione dei prati o pascoli

Requisiti: mantenimento dei prati permanenti e uno o più dei seguenti:

— 
regime di taglio o falciatura appropriata (date, metodi, limiti),
— 
mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sui prati permanenti e controllo della boscaglia,
— 
varietà di erbe specifiche e/o regime di semina per il rinnovo a seconda del tipo di prato, con assenza di distruzione di un alto valore naturale,
— 
asporto del foraggio o fieno,
— 
gestione appropriata dei terreni ripidi,
— 
regime di fertilizzazione,
— 
restrizioni all'uso di prodotti fitosanitari.
2) 

Sistemi di pascolo estensivo

Requisiti: mantenimento dei prati permanenti e uno o più dei seguenti:

— 
pascolo estensivo (calendario, densità massima di allevamento),
— 
pascolo guidato o pastorizia di montagna,
— 
uso di razze locali o tradizionali per il pascolo nei prati permanenti.
III. 

Pratiche equivalenti alle aree di interesse ecologico

Requisiti: applicazione di una delle seguenti pratiche almeno sulla percentuale di seminativi fissata a norma dell'articolo 46, paragrafo 1.

1) 

Ritiro dalla produzione ecologico

2) 

Creazione di "fasce tampone" per le zone ad alto valore naturale, i siti della rete Natura 2000 o altri siti di tutela della biodiversità, anche lungo siepi e corsi d'acqua

3) 

Gestione delle fasce tampone e delle delimitazioni di campi non coltivate (regime di taglio, varietà di erbe locali o specifiche e/o regime di semina, risemina con varietà regionali e assenza di uso di prodotti fitosanitari, di smaltimento di letame e/o concimi minerali, di irrigazione e di impermeabilizzazione dei suoli)

4) 

Gestione di bordi, strisce all'interno di campi e appezzamenti per fauna selvatica o fauna specifica (bordo erbaceo, protezione di nidi, fasce con fiori selvatici, sementi locali miste, colture non raccolte)

5) 

Gestione (potatura, sfrondatura, date, metodi, restauro) di elementi caratteristici del paesaggio (alberi, siepi, vegetazione ripariale arborea, muretti di pietra (terrazze), fossati, stagni)

6) 

Mantenimento di suoli torbosi o umidi arabili seminati a erba (con assenza di uso di concimi e prodotti fitosanitari)

7) 

Produzione su seminativi, con assenza di uso di concimi (concimi minerali e letame) e/o prodotti fitosanitari, e non irrigati, non seminati con la stessa coltura per due anni consecutivi e nello stesso posto (*1) 

8) 

Conversione di seminativi in prato permanente ad uso estensivo.

▼M8




ALLEGATO X

Fattori di conversione e di ponderazione di cui all'articolo 46, paragrafo 3



Elementi caratteristici

Fattore di conversione

(m/albero/m2)

Fattore di ponderazione

Area di interesse ecologico

(se si applicano entrambi i fattori)

Terreni lasciati a riposo (per m2)

n.p.

1

1 m2

Terrazze (per metro lineare)

2

1

2 m2

Elementi caratteristi del paesaggio

 

 

 

 

Siepi/fasce alberate/alberi in filari (per metro lineare)

5

2

10 m2

 

Alberi isolati (per albero)

20

1,5

30 m2

 

Boschetti nel campo (per m2)

n.p.

1,5

1,5 m2

 

Stagni (per m2)

n.p.

1,5

1,5 m2

 

Fossati (per metro lineare)

5

2

10 m2

 

Muretti di pietra tradizionali (per metro lineare)

1

1

1 m2

 

Altri elementi caratteristici non elencati sopra, ma protetti dalla BCAA 7, dal CGO 2 o CGO 3 (per m2)

n.p.

1

1 m2

Fasce tampone e bordi dei campi (per metro lineare)

6

1,5

9 m2

Ettari agroforestali (per m2)

n.p.

1

1 m2

Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali (per metro lineare)

 

 

 

 

Senza produzione

6

1,5

9 m2

Con produzione

6

0,3

1,8 m2

▼M9

Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida (per 1 m2)

n.a.

0,5

0,5 m2

▼M8

Superfici oggetto di imboschimento ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), punto ii) (per m2)

n.p.

1

1 m2

Superfici con colture intercalari o manto vegetale (per m2)

n.p.

0,3

0,3 m2

▼M9

Superfici con colture azotofissatrici (per 1 m2)

n.a.

1

1 m2

▼M9

Superfici con Miscanthus

n.a.

0,7

0,7 m2

Superfici con Silphium perfoliatum

n.a.

0,7

0,7 m2

Terreni a riposo con specie mellifere (composti da specie ricche di polline e nettare

n.a.

1,5

1,5 m2

▼M8

Fattori di conversione e di ponderazione di cui all'articolo 46, paragrafo 3, da applicare agli elementi caratteristici inclusi nelle pratiche equivalenti elencate nell'allegato IX, sezione III



Area di interesse ecologico equivalente

Area di interesse ecologico standard simile

Fattore di conversione

Fattore di ponderazione

Area di interesse ecologico (se si applicano entrambi i fattori)

1)  Ritiro dalla produzione ecologico (per m2)

Terreni lasciati a riposo

n.p.

1

1 m2

2)  Creazione di «fasce tampone» (per metro lineare)

Fasce tampone e bordi dei campi

6

1,5

9 m2

3)  Gestione di fasce tampone e bordi dei campi non coltivati (per metro lineare)

Fasce tampone e bordi dei campi

6

1,5

9 m2

4)  Bordi, strisce all'interno di campi e appezzamenti:

 

 

 

 

Bordi, strisce all'interno di campi (per metro lineare)

Fasce tampone e bordi dei campi

6

1,5

9 m2

Appezzamenti (per m2)

Boschetti nel campo

n.p.

1,5

1,5 m2

5)  Gestione degli elementi caratteristici del paesaggio

 

 

 

 

Alberi isolati (per albero)

Alberi isolati

20

1,5

30 m2

Alberi in filari (per metro lineare)

Siepi/fasce alberate/alberi in filari

5

2

10 m2

Gruppi di alberi/boschetti nel campo (per m2)

Boschetti nel campo

n.p.

1,5

1,5 m2

Siepi (per metro lineare)

Siepi/fasce alberate/alberi in filari

5

2

10 m2

Vegetazione ripariale arborea (per metro lineare)

Siepi/fasce alberate/alberi in filari

5

2

10 m2

Terrazze (per metro lineare)

Terrazze

2

1

2 m2

Muretti di pietra (per metro lineare)

Muretti di pietra tradizionali

1

1

1 m2

Fossati (per metro lineare)

Fossati

5

2

10 m2

Stagni (per m2)

Stagni

n.p.

1,5

1,5 m2

6)  Mantenimento di suoli torbosi o umidi arabili seminati a erba (con assenza di uso di concimi e prodotti fitosanitari) (per m2)

Terreni lasciati a riposo

n.p.

1

1 m2

7)  Produzione su seminativi con assenza di uso di concimi e/o prodotti fitosanitari, e non irrigati, non seminati con la stessa coltura per due anni consecutivi (per m2)

Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida; fasce lungo i bordi forestali con produzione; superfici con colture azotofissatrici

n.p.

0,3

0,7 per le colture azotofissatrici

0,3 m2

0,7 m2

8)  Conversione di seminativi in prato permanente (per m2)

Terreni lasciati a riposo

n.p.

1

1 m2

▼B




ALLEGATO XI



Tavola di concordanza

di cui all'articolo 72, paragrafo 2

Regolamento (CE) N. 73/2009

Presente regolamento

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 4

Articolo 3

Articolo 5

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 91

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 95

Articolo 5

Articolo 93

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 94

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10a

Articolo 10b

Articolo 10c

Articolo 10d

Articolo 11

Articolo 8

Articolo 26, paragrafo 1 e 2

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 11 bis

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafi 1 e 2

Articolo 12

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 14

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 13

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 14

Articolo 67

Articolo 15

Articolo 68, paragrafi 1 e 2

Articolo 16

Articolo 69

Articolo 17

Articolo 70

Articolo 18

Articolo 71

Articolo 19

Articolo 72

Articolo 20

Articolo 74, paragrafo 1, paragrafo 2 e paragrafo 3

Articolo 21

Articolo 74, paragrafo 4

Articolo 22

Articolo 96

Articolo 23

Articolo 97

Articolo 24

Articolo 99

Articolo 25

Articolo 100

Articolo 26

Articolo 61

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 102, paragrafo 3

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 47

Articolo 27, paragrafo 3

Articolo 68, paragrafo 3

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 10

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 28, paragrafo 3

Articolo 31, paragrafo 1, lettera a, punti i) e ii)

Articolo 29

Articolo 75

Articolo 30

Articolo 60

Articolo 31

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 32

Articolo 15

Articolo 33

Articolo 34, paragrafo 2

Articolo 32, paragrafo 2 e paragrafo 4

Articolo 35

Articolo 33

Articolo 36

Articolo 37

Articolo 12

Articolo 38

Articolo 39, paragrafo 1

Articolo 32, paragrafo 6

Articolo 39, paragrafo 2

Articolo 35, paragrafo 3

Articolo 40, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 41, paragrafo 1

Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 41, paragrafo 2

Articolo 30, paragrafo 3 e paragrafo 6

Articolo 41, paragrafo 3

Articolo 30, paragrafo 3 e paragrafo 7, lettera a)

Articolo 41, paragrafo 4

Articolo 41, paragrafo 5

Articolo 30, paragrafo 10

Articolo 41, paragrafo 6

Articolo 42

Articolo 31, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 43, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 1, paragrafo 2 e paragrafo 3

Articolo 43, paragrafo 2

 

Articolo 43, paragrafo 3

Articolo 34, paragrafo 4

Articolo 44

Articolo 45

Articolo 46

Articolo 47

Articolo 48

Articolo 49

Articolo 50

Articolo 51

Articolo 52

Articolo 53

Articolo 54

Articolo 55

Articolo 56

Articolo 57

Articolo 57 bis

Articolo 20 e Allegato VII

Articolo 58

Articolo 59

Articolo 60

Articolo 61

Articolo 62

Articolo 63

Articolo 64

Articolo 65

Articolo 66

Articolo 67

Articolo 68

Articolo 69

Articolo 70

Articolo 71

Articolo 72

Articolo 73

Articolo 74

Articolo 75

Articolo 76

Articolo 77

Articolo 78

Articolo 79

Articolo 80

Articolo 81

Articolo 82

Articolo 83

Articolo 84

Articolo 85

Articolo 86

Articolo 87

Articolo 88

Articolo 56

Articolo 89

Articolo 57

Articolo 90

Articolo 58

Articolo 91

Articolo 59

Articolo 92

Articolo 60

Articolo 93

Articolo 94

Articolo 95

Articolo 96

Articolo 97

Articolo 98

Articolo 99

Articolo 100

Articolo 101

Articolo 102

Articolo 103

Articolo 104

Articolo 105

Articolo 106

Articolo 107

Articolo 108

Articolo 109

Articolo 110

Articolo 111

Articolo 112

Articolo 113

Articolo 114

Articolo 115

Articolo 116

Articolo 117

Articolo 118

Articolo 119

Articolo 120

Articolo 121

Articoli 16 e 17

Articolo 121a

Articolo 98, secondo comma

Articolo 122

Articolo 123

Articolo 124, paragrafi da 1 a 5, 7 e 8

Articolo 124, paragrafo 6

Articolo 98, primo comma

Articolo 125

Articolo 126

Articolo 127

Articolo 128

Articolo 129

Articolo 130

Articolo 131

Articolo 132

Articoli 18 e 19

Articolo 133

Articolo 133a

Articolo 37

Articolo 134 (soppresso)

Articolo 135 (soppresso)

Articolo 136

Articolo 137

Articolo 138

Articolo 3

Articolo 139

Articolo 13

Articolo 140

Articolo 67

Articolo 141

Articolo 71

Articolo 142, lettere da a) a q) e s)

Articolo 70

Articolo 142, lettera r)

Articolo 69

Articolo 143

Articolo 144

Articolo 145

Articolo 146

Articolo 72

Articolo 146a

Articolo 147

Articolo 73

Articolo 148

Articolo 149

Articolo 74

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato II

Allegato IV

Allegato III

Allegato V

Allegato VI

Allegato VII

Allegato IV

Allegato VIII

Allegato II

Allegato IX

Allegato X

Allegato XI

Allegato XII

Allegato XIII

Allegato XIV

Allegato XV

Allegato XVI

Allegato XVII

Allegato XVII bis



( 1 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1601/96, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (Cfr. pag. 671 della presente Gazzetta ufficiale).

( 2 ) Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 11.

( 3 ) Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65).

( *1 ) Pratiche soggette al calcolo cui all'articolo 43, paragrafo 12, lettera c).

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