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Document 02013R1307-20220101
Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No 637/2008 and Council Regulation (EC) No 73/2009
Consolidated text: Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio
Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio
02013R1307 — IT — 01.01.2022 — 010.001
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REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608) |
Modificato da:
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2013
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento istituisce:
norme comuni sui pagamenti concessi direttamente agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I ("pagamenti diretti");
norme specifiche riguardanti:
un pagamento di base a favore degli agricoltori ("regime di pagamento di base" e un regime transitorio semplificato("regime di pagamento unico per superficie");
un aiuto nazionale transitorio facoltativo per gli agricoltori;
un pagamento ridistributivo facoltativo;
un pagamento a favore degli agricoltori che applicano pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente;
un pagamento facoltativo a favore degli agricoltori delle zone soggette a vincoli naturali;
un pagamento a favore dei giovani agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola;
un regime di sostegno accoppiato facoltativo;
un pagamento specifico per il cotone;
un regime semplificato facoltativo a favore dei piccoli agricoltori;
un quadro nel quale Bulgaria, Croazia e Romania possono integrare i pagamenti diretti.
Articolo 2
Modifica dell'allegato I
Al fine di assicurare la certezza del diritto, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 riguardo alla modifica dell'elenco dei regimi di sostegno di cui all'allegato I nella misura necessaria a tener conto di eventuali nuovi atti legislativi su regimi di sostengo che possono essere adottati dopo l'adozione del presente regolamento.
Articolo 3
Applicazione alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo
L'articolo 11 non si applica alle regioni dell'Unione di cui all'articolo 349 TFUE (le "regioni ultraperiferiche"), né ai pagamenti diretti concessi nelle isole minori del Mar Egeo a norma del regolamento (UE) n. 229/2013.
I titoli III, IV e V del presente regolamento non si applicano alle regioni ultraperiferiche.
Articolo 4
Definizioni e relative disposizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) |
"agricoltore" : una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola; |
b) |
"azienda" : tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro; |
c) |
"attività agricola" :
i)
la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,
ii)
il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione, o
iii)
lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione; |
d) |
"prodotti agricoli" : i prodotti, esclusi i prodotti della pesca, elencati nell'allegato I dei trattati, nonché il cotone; |
e) |
"superficie agricola" : qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti; |
f) |
"seminativo" : terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili; |
g) |
"colture permanenti" : le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida; |
h) |
"prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente") : terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo, e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che producono foraggi, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. Gli Stati membri possono anche decidere di considerare prato permanente:
i)
il terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio; e/o
ii)
il terreno pascolabile, qualora nelle superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio; |
i) |
"erba o altre piante erbacee da foraggio" : tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; |
j) |
"vivai" : le seguenti superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto:
—
vivai viticoli e viti madri di portainnesti,
—
vivai di alberi da frutto e piante da bacche,
—
vivai ornamentali,
—
vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda,
—
vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle;
|
k) |
"bosco ceduo a rotazione rapida" : le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41 , da individuare dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri; |
l) |
"vendita" : la vendita o qualsiasi altro trasferimento definitivo di proprietà del terreno o di diritti all’aiuto; non comprende i trasferimenti di terreni alle autorità pubbliche o per fini di utilità pubblica e i trasferimenti per fini non agricoli; |
m) |
"affitto" : un contratto di locazione o analoghe transazioni temporanee; |
n) |
"trasferimento" : l'affitto o la vendita o il trasferimento per successione effettiva o anticipata di terreni o di diritti all'aiuto o qualsiasi altro loro trasferimento definitivo; non è compreso il riversamento dei diritti alla scadenza di un affitto. |
Nonostante le lettere f) e h) del primo comma, gli Stati membri che, prima del 1o gennaio 2018, abbiano accettato parcelle di terreno lasciato a riposo quali seminativi possono continuare ad accettarle come tali dopo tale data. A decorrere dal 1o gennaio 2018 le parcelle di terreno lasciato a riposo che nel 2018 sono state accettate quali seminativi a norma del presente comma diventano prato permanente nel 2023 o successivamente, se sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera h).
Gli Stati membri:
stabiliscono i criteri che gli agricoltori devono soddisfare perché sia rispettato l'obbligo di mantenere una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c), punto ii);
se applicabile in uno Stato membro, definiscono le attività minime da svolgere sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato che le rende idonee al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c), punto iii);
definiscono le specie arboree che possono considerarsi coltivate in boschi cedui a rotazione rapida e determinano il ciclo produttivo massimo relativamente a tali specie arboree ai sensi del paragrafo 1, lettera k).
Gli Stati membri possono decidere che debbano essere considerate prato permanente ai sensi del paragrafo 1, lettera h), i terreni pascolabili che rientrano nell'ambito delle pratiche locali tradizionali, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio.
Gli Stati membri possono decidere che:
siano considerati prato permanente ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettera h), i terreni non arati da cinque anni o più, purché siano utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non siano compresi nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più;
i prati permanenti possano comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che producono foraggi, in superfici in cui sono predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio; e/o
siano considerati prato permanente ai sensi del primo comma del paragrafo 1, primo comma, lettera h), i terreni pascolabili, qualora nelle superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio.
Gli Stati membri possono decidere, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, di applicare la loro decisione in conformità del terzo comma, lettere b) e/o c), del presente paragrafo, in tutto il loro territorio o parte di esso.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 marzo 2018, ogni decisione adottata a norma del terzo e quarto comma del presente paragrafo.
Per assicurare la certezza del diritto alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 che stabiliscano:
il quadro all'interno del quale gli Stati membri devono stabilire i criteri che gli agricoltori sono tenuti a soddisfare al fine di rispettare l'obbligo di mantenere una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c), punto ii);
il quadro all'interno del quale gli Stati membri definiscono le attività minime da svolgere sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c), punto iii);
i criteri per determinare la predominanza dell'erba e delle altre piante erbacee da foraggio e i criteri per determinare le pratiche locali consolidate di cui al paragrafo 1, lettera h).
TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PAGAMENTI DIRETTI
CAPO 1
Norme comuni relative ai pagamenti diretti
Articolo 5
Disposizioni generali della politica agricola comune
Il regolamento (UE) n. 1306/2013 e le disposizioni adottate a norma del medesimo si applicano ai regimi previsti dal presente regolamento.
Articolo 6
Massimali nazionali
Se uno Stato membro si avvale della facoltà prevista all'articolo 22, paragrafo 2, il massimale nazionale stabilito nell'allegato II per tale Stato membro per l'anno rispettivo può essere superato di un importo calcolato conformemente a detto paragrafo.
Se uno Stato membro si avvale della facoltà prevista all'articolo 36, paragrafo 4, secondo comma, il massimale nazionale stabilito nell'allegato II per tale Stato membro per l'anno rispettivo può essere superato di un importo calcolato conformemente a detto comma.
Articolo 7
Massimali netti
Qualora l'importo totale dei pagamenti diretti da corrispondere in uno Stato membro sia superiore al massimale stabilito nell'allegato III, tale Stato membro pratica una riduzione lineare degli importi di tutti i pagamenti diretti, eccezion fatta per i pagamenti diretti concessi a norma del regolamento (UE) n. 228/2013 e del regolamento (UE) n. 229/2013.
Articolo 8
Disciplina finanziaria
A seguito dell'introduzione graduale dei pagamenti diretti di cui all'articolo 17, il paragrafo 1 del presente articolo si applica alla Croazia a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Articolo 9
Agricoltore in attività
Ove opportuno, gli Stati membri possono, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, decidere di aggiungere all'elenco di cui al primo comma altre aziende o attività non agricole analoghe e possono successivamente decidere di ritirare tali aggiunte.
Una persona o un'associazione di persone che rientrano nell'ambito di applicazione del primo o del secondo comma è tuttavia considerata "agricoltore in attività" se fornisce prove verificabili, nella forma richiesta dagli Stati membri, che dimostrino una delle seguenti situazioni:
l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5 % dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;
le sue attività agricole non sono insignificanti;
la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola.
Oltre ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, che non saranno concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche:
le cui attività agricole costituiscono solo una parte insignificante delle loro attività economiche complessive; e/o
la cui attività principale o il cui oggetto sociale non è l'esercizio di un'attività agricola.
Per garantire la tutela dei diritti degli agricoltori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, che stabiliscano:
i criteri per determinare i casi in cui la superficie agricola di un agricoltore debba essere considerata principalmente superficie mantenuta naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
i criteri per stabilire la distinzione tra entrate risultanti da attività agricole e non agricole;
i criteri per stabilire gli importi dei pagamenti diretti di cui ai paragrafi 2 e 4, in particolare nel primo anno di assegnazione di diritti all'aiuto, laddove il valore dei diritti all'aiuto non sia stato ancora fissato definitivamente, nonché nel caso dei nuovi agricoltori;
i criteri che gli agricoltori devono soddisfare per dimostrare, ai fini dei paragrafi 2 e 3, che le loro attività agricole non sono insignificanti e che la loro attività principale o il loro oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola.
Articolo 10
Requisiti minimi per beneficiare di pagamenti diretti
Gli Stati membri decidono di non concedere pagamenti diretti agli agricoltori in uno dei casi seguenti:
se l'importo totale dei pagamenti diretti richiesti o da concedere in un dato anno civile, prima dell'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013 è inferiore a 100 EUR;
se la superficie ammissibile dell'azienda per la quale sono richiesti o devono essere concessi i pagamenti diretti, prima dell'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013 è inferiore a un ettaro.
In Croazia, per gli anni 2015-2021, l'importo richiesto o da concedere di cui al paragrafo 1, lettera a), è calcolato sulla base del pertinente importo stabilito nell'allegato VI, punto A.
Articolo 11
Riduzione dei pagamenti
Qualora uno Stato membro decida di concedere un pagamento ridistributivo agli agricoltori ai sensi del titolo III, capo 2, e l'applicazione dei limiti massimi di cui all'articolo 41, paragrafo 4, non consenta a tale Stato membro di utilizzare più del 5 % del massimale nazionale annuo stabilito a tal fine all'allegato II, tale Stato membro può decidere di non applicare il presente articolo.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo e l'eventuale prodotto stimato delle riduzioni per gli anni fino al 2019 entro il 1o agosto dell'anno che precede l'applicazione di tali decisioni; l'ultima data possibile per tale comunicazione è il 1o agosto 2018.
Per l'anno 2020 gli Stati membri comunicano alla Commissione la decisione adottata in conformità del presente articolo e l'eventuale prodotto stimato delle riduzioni entro il 31 dicembre 2019.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione la decisione adottata in conformità del presente articolo e l’eventuale prodotto stimato delle riduzioni per l’anno 2021 entro il 19 febbraio 2021 e per l’anno 2022 entro il 1o agosto 2021.
Articolo 12
Domande multiple
La superficie corrispondente al numero di ettari ammissibili per la quale un agricoltore ha presentato una domanda di pagamento di base a norma del titolo III, capo 1, può essere oggetto di una domanda di qualsiasi altro pagamento diretto, nonché di altri eventuali aiuti non contemplati dal presente regolamento, salvo espressa disposizione contraria del presente regolamento.
Articolo 13
Aiuti di Stato
In deroga all'articolo 211, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti concessi dagli Stati membri in conformità del presente regolamento.
Articolo 14
Flessibilità tra i pilastri
La decisione di cui al primo comma è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre 2013. Tale decisione stabilisce la percentuale di cui a detto comma, che può variare per anno civile.
Gli Stati membri che non adottano la decisione di cui al primo comma rispetto all'anno civile 2014 possono, entro il 1o agosto 2014, adottare tale decisione rispetto agli anni civili dal 2015 al 2019. Entro tale data, essi comunicano eventuali tali decisioni alla Commissione.
Gli Stati membri possono decidere di rivedere le decisioni di cui al presente paragrafo con effetto a decorrere dall'anno civile 2018. Ogni decisione fondata su tale revisione non può dar luogo a una diminuzione della percentuale comunicata alla Commissione conformemente al primo, secondo e terzo comma. Gli Stati membri comunicano ogni decisione basata su tale revisione entro il 1o agosto 2017.
Gli Stati membri possono decidere di rivedere le decisioni di cui al presente paragrafo con effetto a decorrere dall'anno civile 2019 e comunicano alla Commissione ogni decisione basata su tale revisione entro il 1o agosto 2018. Ogni decisione fondata su tale revisione non dà luogo a una diminuzione della percentuale comunicata alla Commissione conformemente al primo, secondo, terzo e quarto comma.
Entro il 31 dicembre 2019 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile, come sostegno supplementare nell'ambito del FEASR nell'esercizio finanziario 2021, fino al 15 % dei loro massimali nazionali annui per l'anno civile 2020 fissati nell'allegato II del presente regolamento. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti. Tale decisione è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre 2019 e stabilisce la percentuale scelta.
Gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile, come sostegno supplementare nell’ambito del FEASR negli esercizi finanziari 2022 e 2023, fino al 15 % dei loro massimali nazionali annui per gli anni civili 2021 e 2022 fissati nell’allegato II del presente regolamento. Di conseguenza, l’importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti. Tale decisione è comunicata alla Commissione per l’anno civile 2021 entro il 19 febbraio 2021 e per l’anno civile 2022 entro il 1o agosto 2021 e stabilisce la percentuale scelta.
La decisione di cui al primo comma è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre 2013. Tale decisione stabilisce la percentuale di cui a detto comma, che può variare per anno civile.
Gli Stati membri che non adottano la decisione di cui al primo comma rispetto all'esercizio finanziario 2015 possono, entro il 1o agosto 2014, adottare tale decisione rispetto al periodo 2016-2020. Entro tale data, essi comunicano eventuali tali decisioni alla Commissione.
Gli Stati membri possono decidere di rivedere le decisioni di cui al presente paragrafo con effetto a decorrere dagli esercizi finanziari 2019 e 2020. Ogni decisione basata su tale revisione non dà luogo a un aumento della percentuale comunicata alla Commissione conformemente al primo, secondo e terzo comma. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali tali decisioni basate su tale revisione entro il 1o agosto 2017.
Gli Stati membri possono decidere di rivedere le decisioni di cui al presente paragrafo con effetto a decorrere dall'anno civile 2019 e comunicano alla Commissione ogni decisione basata su tale revisione entro il 1o agosto 2018. Ogni decisione fondata su tale revisione non dà luogo a un aumento della percentuale comunicata alla Commissione conformemente al primo, secondo, terzo e quarto comma.
Entro l’8 febbraio 2020 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile per l’anno civile 2020, sotto forma di pagamenti diretti, un importo non superiore all’importo fissato all’allegato VI bis. Di conseguenza, l’importo corrispondente non è più disponibile per il sostegno finanziato a titolo del FEASR per l’esercizio finanziario 2021. Tale decisione è comunicata alla Commissione entro l’8 febbraio 2020 e stabilisce l’importo da trasferire.
Gli Stati membri che non adottano la decisione di cui al paragrafo 1, settimo comma, per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 possono decidere di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti fino al 15 % o, nel caso di Bulgaria, Estonia, Spagna, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia e Svezia, fino al 25 % dell’importo destinato al sostegno finanziato a titolo del FEASR per l’esercizio finanziario 2022, conformemente al regolamento (UE) n. 1305/2013, e per l’esercizio finanziario 2023, conformemente alla normativa dell’Unione adottata dopo l’adozione del regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio ( 2 ) [QFP]. Di conseguenza, l’importo corrispondente non è più disponibile per il sostegno finanziato a titolo del FEASR. Tale decisione è comunicata alla Commissione per l’esercizio finanziario 2022 entro il 19 febbraio 2021 e per l’esercizio finanziario 2023 entro il 1o agosto 2021 e stabilisce la percentuale scelta.
Articolo 15
Riesame
I regimi di sostegno di cui all'allegato I si applicano fatto salvo un eventuale riesame in qualsiasi momento, in funzione dell'andamento dell'economia e della situazione di bilancio. Tale revisione può portare all'adozione di atti legislativi, atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE o atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 TFUE
CAPO 2
Disposizioni applicabili a Bulgaria, Croazia e Romania
Articolo 16
Introduzione progressiva dei pagamenti diretti in Bulgaria e Romania
Per il 2015, per la Bulgaria e per la Romania i massimali fissati ai sensi degli articoli 42, 47, 49, 51, 53 e 65 sono stabiliti sulla base dell'importo fissato all'allegato V, punto A.
Articolo 17
Introduzione progressiva dei pagamenti diretti in Croazia
In Croazia i pagamenti diretti sono introdotti in conformità del seguente schema di incrementi, espressi in percentuale del livello dei pagamenti diretti applicabili a decorrere dal 2022:
Articolo 18
Pagamenti diretti nazionali integrativi e pagamenti diretti in Bulgaria e Romania
Articolo 19
Pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia
L’importo del pagamento nazionale diretto integrativo che può essere concesso in un dato anno e per un dato regime di sostegno è limitato a una dotazione finanziaria specifica. Tale dotazione è pari alla differenza tra:
l’importo del sostegno diretto disponibile per un dato regime di sostegno dopo la piena introduzione dei pagamenti diretti a norma dell’articolo 17 per l’anno civile 2022, e
l’importo del sostegno diretto disponibile per un dato regime di sostegno dopo l’applicazione dello schema di incrementi a norma dell’articolo 17 nell’anno civile considerato.
Per quanto riguarda i pagamenti diretti nazionali integrativi destinati a integrare il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, gli atti di esecuzione specificano anche i determinati tipi di agricoltura o i determinati settori agricoli di cui all’articolo 52, paragrafo 3, ai quali possono riferirsi i pagamenti diretti nazionali integrativi.
Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 71, paragrafi 2 o 3.
La Croazia presenta una relazione informativa sulle misure di applicazione dei pagamenti diretti nazionali integrativi entro il 30 giugno dell’anno successivo alla loro applicazione. Detta relazione contiene almeno i seguenti elementi:
qualsiasi modifica della situazione relativa ai pagamenti diretti nazionali integrativi;
per ciascun pagamento diretto nazionale integrativo, il numero di beneficiari e l’importo totale del pagamento nazionale diretto integrativo erogato nonché il numero di ettari, di animali o di altre unità per cui tale pagamento diretto nazionale integrativo è stato concesso;
una relazione sulle misure di controllo applicate in merito ai pagamenti diretti nazionali integrativi concessi.
Articolo 20
Riserva nazionale speciale per lo sminamento in Croazia
La Croazia comunica altresì alla Commissione il numero di diritti all’aiuto disponibili per gli agricoltori al 31 dicembre dell’anno civile precedente e l’importo residuo non speso della riserva nazionale speciale per lo sminamento a tale stessa data.
Se del caso, le comunicazioni di cui al primo e al secondo comma sono trasmesse per regione quale definita ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del presente regolamento.
L’importo massimo da aggiungere in virtù del primo comma, in base alle superfici comunicate dalla Croazia in virtù del paragrafo 1 del presente articolo fino al 2022, è pari a 9 600 000 EUR ed è soggetto all’applicazione dello schema di introduzione dei pagamenti diretti di cui all’articolo 17.Gli importi annui massimi conseguenti sono riportati nell'allegato VII.
Per gli anni dal 2015 al 2022 la Croazia fa uso della riserva nazionale speciale per lo sminamento per assegnare diritti all’aiuto agli agricoltori in base alle superfici sminate da essi dichiarate nell’anno considerato qualora:
si tratti di ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 32, paragrafi da 2 a 5;
la superficie sia stata restituita ad usi agricoli nel corso dell’anno civile precedente; e
la superficie sia stata comunicata alla Commissione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
TITOLO III
REGIME DI PAGAMENTO DI BASE, REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE E PAGAMENTI CONNESSI
CAPO 1
Regime di pagamento di base e regime di pagamento unico per superficie
Articolo 21
Diritti all'aiuto
Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è corrisposto agli agricoltori:
che ottengono diritti all'aiuto a norma del presente regolamento mediante l'assegnazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, mediante la prima assegnazione a norma dell'articolo 24 o dell'articolo 39, dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali a norma dell'articolo 30 o per trasferimento a norma dell'articolo 34; o
che soddisfano i requisiti stabiliti all'articolo 9 e detengono, in proprietà o in affitto, diritti all'aiuto in uno Stato membro che ha deciso, a norma del paragrafo 3, di mantenere i suoi diritti all'aiuto esistenti.
Articolo 22
Massimale del regime di pagamento di base
Per gli anni civili 2021 e 2022, se il massimale per uno Stato membro stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 1 del presente articolo è diverso da quello dell’anno precedente in conseguenza di una modifica dell’importo figurante nell’allegato II o in conseguenza di qualsiasi decisione adottata da tale Stato membro a norma del presente articolo, dell’articolo 14, paragrafi 1 o 2, dell’articolo 42, paragrafo 1, dell’articolo 49, paragrafo 1, dell’articolo 51, paragrafo 1, o dell’articolo 53, tale Stato membro pratica una riduzione o un aumento lineare del valore di tutti i diritti all’aiuto e/o una riduzione o un aumento della riserva nazionale o delle riserve regionali al fine di garantire l’osservanza del paragrafo 4 del presente articolo.
Articolo 23
Assegnazione regionale dei massimali nazionali
Gli Stati membri che applicano l'articolo 36 possono adottare la decisione di cui al primo comma entro il 1o agosto dell'anno precedente al primo anno di applicazione del regime di pagamento di base.
Gli Stati membri che non applicano l'articolo 30, paragrafo 2, effettuano detta suddivisione dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1.
Entro il 1o agosto dell'anno pertinente gli Stati membri che applicano il paragrafo 1, secondo comma, comunicano alla Commissione qualsiasi decisione di cui a detto comma, e le misure adottate per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3.
Gli Stati membri che applicano il paragrafo 1 comunicano alla Commissione qualsiasi decisione di cui al paragrafo 5 entro il 1o agosto dell'anno precedente al primo anno di applicazione della stessa decisione.
Gli Stati membri che applicano il paragrafo 1, primo comma, comunicano alla Commissione le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3 entro il 19 febbraio 2021 per l’anno civile 2021 ed entro il 1o agosto 2021 per l’anno civile 2022.
Articolo 24
Prima assegnazione di diritti all'aiuto
I diritti all'aiuto sono assegnati agli agricoltori aventi diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9 del presente regolamento, a condizione che:
presentino domanda di assegnazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro la data di scadenza per la presentazione delle domande da stabilire conformemente all'articolo 78, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali; e
avessero diritto a percepire pagamenti, prima delle riduzioni o esclusioni di cui al titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, in relazione a una domanda di aiuto per pagamenti diretti, per aiuti nazionali transitori o per pagamenti diretti nazionali integrativi, conformemente al regolamento (CE) n. 73/2009 per il 2013.
Il primo comma non si applica negli Stati membri che applicano l'articolo 21, paragrafo 3 del presente regolamento.
Gli Stati membri possono assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che hanno diritto a ottenere dei pagamenti diretti a norma dell'articolo 9 del presente regolamento, che soddisfano la condizione di cui alla lettera a) del primo comma e che:
non hanno percepito pagamenti per il 2013 in relazione alla domanda di aiuto di cui al presente paragrafo, primo comma, e che, alla data fissata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione ( 3 ) per l'anno di domanda 2013:
negli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico che:
negli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie, possedevano solo terreni agricoli che non erano mantenuti in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009;
nel 2014, sono stati assegnati diritti all'aiuto dalla riserva nazionale nell'ambito del regime di pagamento unico a norma degli articoli 41 o 57 del regolamento (CE) n. 73/2009; o
non hanno mai avuto, in proprietà o in affitto, diritti all'aiuto stabiliti dal regolamento (CE) n. 73/2009 o dal regolamento (CE) n. 1782/2003 e che forniscono prove verificabili che dimostrino che, alla data fissata dallo Stato membro a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 per l'anno di domanda 2013, essi esercitavano le attività di produzione, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli, anche attraverso la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli. Per questa categoria di agricoltori gli Stati membri possono stabilire i propri criteri aggiuntivi di ammissibilità oggettivi e non discriminatori in termini di competenze adeguate, esperienza o istruzione.
Quando si avvalgono di tale opzione gli Stati membri assegnano un numero ridotto di diritti all'aiuto agli agricoltori. Tale numero è calcolato applicando una riduzione proporzionale al numero addizionale di ettari ammissibili dichiarati da ciascun agricoltore nel 2015 rispetto al numero di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 che tale agricoltore ha dichiarato nella sua domanda di aiuto nel 2011, o nel caso della Croazia, nel 2013, fatti salvi gli ettari sottoposti a sminamento per i quali saranno assegnati diritti all'aiuto a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del presente regolamento;
Articolo 25
Valore dei diritti all'aiuto e convergenza
La percentuale fissa di cui al primo comma è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base, da determinare in conformità, rispettivamente, dell'articolo 22, paragrafo 1 o dell'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento per il 2015, dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, o, se del caso, all'articolo 30, paragrafo 2, per il massimale nazionale stabilito per il 2015 nell'allegato II. I diritti all'aiuto sono espressi da un numero che corrisponde ad un numero di ettari.
Gli Stati membri possono decidere di fissare la percentuale di cui al primo comma a un livello superiore al 90 % ma non oltre il 100 %.
Inoltre, gli Stati membri stabiliscono che, al più tardi per l'anno di domanda 2019, nessun diritto all'aiuto abbia un valore unitario inferiore al 60 % del valore unitario nazionale o regionale nel 2019, a meno che ciò dia luogo, negli Stati membri che applicano la soglia di cui al paragrafo 7, a una diminuzione massima che supera tale soglia. In tal caso, il valore unitario minimo è fissato al livello necessario per rispettare tale soglia.
Per garantire l'osservanza della percentuale fissa di cui al paragrafo 1 del presente articolo per ogni anno, è adeguato il valore dei diritti all'aiuto aventi valore unitario iniziale superiore nazionale o regionale nel 2019.
Per garantire l'osservanza della percentuale fissa di cui al paragrafo 1 del presente articolo per ogni anno, il valore di tutti i diritti all'aiuto è adeguato linearmente.
Dopo aver applicato l’adeguamento di cui all’articolo 22, paragrafo 5, gli Stati membri che si sono avvalsi della deroga di cui al paragrafo 4 del presente articolo possono decidere che il valore unitario dei diritti all’aiuto detenuti dagli agricoltori al 31 dicembre 2019 che hanno un valore inferiore al valore unitario nazionale o regionale nel 2020, calcolati conformemente al secondo comma del presente paragrafo, sia aumentato fino a concorrenza del valore unitario nazionale o regionale nel 2020. L’aumento è calcolato tenendo conto delle condizioni seguenti:
il metodo di calcolo dell’aumento deciso dallo Stato membro interessato si basa su criteri oggettivi e non discriminatori;
per finanziare l’aumento, tutti o parte dei diritti all’aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dagli agricoltori al 31 dicembre 2019 che hanno un valore superiore al valore unitario nazionale o regionale nel 2020, calcolato conformemente al secondo comma, sono ridotti; tale riduzione si applica alla differenza tra il valore di tali diritti e il valore unitario nazionale o regionale nel 2020; l’applicazione di tale riduzione si basa su criteri oggettivi e non discriminatori, che possono includere la fissazione di una riduzione massima.
Il valore unitario nazionale o regionale nel 2020 di cui al primo comma del presente paragrafo è calcolato dividendo il massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base fissato conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, o all’articolo 23, paragrafo 2, per il 2020, escluso l’importo delle riserve nazionali o regionali, per il numero di diritti all’aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dagli agricoltori al 31 dicembre 2019.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri che si sono avvalsi della deroga di cui al paragrafo 4 del presente articolo possono decidere di mantenere il valore dei diritti all’aiuto calcolato conformemente a tale paragrafo, fatto salvo l’adeguamento di cui all’articolo 22, paragrafo 5.
Gli Stati membri informano gli agricoltori a tempo debito del valore dei loro diritti all’aiuto calcolato conformemente al presente paragrafo.
Articolo 26
Calcolo del valore unitario iniziale
Tale percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale del regime di pagamento di base da stabilire, rispettivamente, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, o dell'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, o, se applicabile, all'articolo 30, paragrafo 2, del presente regolamento, per l'importo dei pagamenti per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico nello Stato membro o nella regione interessati, prima delle riduzioni ed esclusioni di cui al titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009.
Tale percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale del regime di pagamento di base da stabilire, rispettivamente, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, o dell'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, o, se applicabile, all'articolo 30, paragrafo 2, del presente regolamento, per il valore complessivo di tutti i diritti, compresi i diritti speciali, nello Stato membro o nella regione interessati per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico.
Ai fini del presente paragrafo, un agricoltore è considerato detentore di diritti all'aiuto alla data di presentazione della sua domanda per il 2014 se gli sono stati assegnati o definitivamente trasferiti diritti all'aiuto entro tale data.
Tale percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale del regime di pagamento di base da stabilire, rispettivamente, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, o dell'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, o, se applicabile, all'articolo 30, paragrafo 2, del presente regolamento, per il valore complessivo degli aiuti concessi nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e degli articoli 132e 133 bis di detto regolamento per il 2014 nello Stato membro o nella regione interessati, prima delle riduzioni ed esclusioni di cui al titolo II, capo 4 di tale regolamento.
Gli Stati membri che decidono di applicare il regime di sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del presente regolamento, possono tenere conto delle differenze tra il livello del sostegno concesso nell'anno civile 2014 e il livello del sostegno da concedere a norma del titolo IV del presente regolamento applicando un metodo di calcolo di cui al presente articolo, purché:
il regime di sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del presente regolamento sia concesso a un settore al quale era stato concesso sostegno nell'anno civile 2014 a norma dell'articolo 52, dell'articolo 53, paragrafo 1, e dell'articolo 68, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché, per gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie, a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), e degli articoli 126, 127 e 129 del regolamento (CE) n. 73/2009; e
l'importo per unità del sostegno accoppiato facoltativo sia inferiore rispetto all'importo per unità del sostegno nel 2014.
Ai fini dei metodi di calcolo di cui al presente articolo, gli Stati membri possono tenere pienamente conto, a condizione che non sia applicato il pagamento ridistributivo a norma dell'articolo 41, del sostegno concesso per l'anno civile 2014 a norma degli articoli 72 bis e 125 bis del regolamento (CE) n. 73/2009.
Articolo 27
Inclusione della riserva nazionale speciale per lo sminamento
Per la Croazia, i riferimenti negli articoli 25 e 26 alla riserva nazionale si intendono comprendenti la riserva nazionale speciale per lo sminamento di cui all'articolo 20.
Inoltre, l'importo proveniente dalla riserva nazionale speciale per lo sminamento è dedotto dai massimali del regime di pagamento di base di cui all'articolo 25, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 25, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 26.
Articolo 28
Guadagno insperato
Ai fini dell'articolo 25, paragrafi da 4 a 7, e dell'articolo 26 uno Stato membro può stabilire, sulla base di criteri oggettivi, che in caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un affitto di superfici agricole dopo la data fissata a norma dell'articolo 35 o dell'articolo 124, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 e prima della data fissata a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, del presente regolamento, l'aumento del valore dei diritti all'aiuto che sarebbero assegnati all'agricoltore interessato debba essere riversato, in tutto o in parte, nella riserva nazionale o nelle riserve regionali qualora l'aumento sia tale da determinare un guadagno insperato per l'agricoltore interessato.
I suddetti criteri oggettivi sono stabiliti in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza e comprendono almeno gli elementi seguenti:
una durata di affitto minima; e
la percentuale del pagamento ricevuto da riversare nella riserva nazionale o nelle riserve regionali.
Articolo 29
Comunicazioni riguardanti il valore dei diritti all'aiuto e la convergenza
Entro il 1o agosto 2014 gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni decisione di cui agli articoli 25, 26 e 28.
Per gli anni civili 2020 e 2021, gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni di cui all’articolo 25, paragrafi 11 e 12, entro il 19 febbraio 2021.
Gli Stati membri comunicano le decisioni di cui all’articolo 25, paragrafo 12, entro il 1o agosto 2021 per l’anno civile 2022.
Articolo 30
Costituzione e uso della riserva nazionale o delle riserve regionali
Gli Stati membri possono utilizzare le loro riserve nazionali o regionali per:
assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate, comprese le zone soggette a programmi di ristrutturazione o sviluppo connessi a una forma di intervento pubblico;
assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori al fine di compensarli per svantaggi specifici;
assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori ai quali è stata negata l'assegnazione di diritti all'aiuto a norma del presente capo per cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali;
assegnare, qualora applichino l'articolo 21, paragrafo 3, del presente regolamento, diritti all'aiuto agli agricoltori il cui numero di ettari ammissibili che hanno dichiarato nel 2015 a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e che sono a loro disposizione alla data fissata dallo Stato membro, che non è successiva alla data fissata dal medesimo per la modifica della domanda di aiuto, è superiore al numero di diritti all'aiuto di proprietà o in affitto stabilito a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 da essi detenuti alla data finale per la presentazione delle domande da stabilire conformemente all'articolo 78, lettera b), primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
praticare un aumento lineare su base permanente del valore di tutti i diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base, a livello nazionale o regionale, se la pertinente riserva nazionale o le riserve regionali superano lo 0,5 % del massimale nazionale o regionale annuo del regime di pagamento di base, purché restino disponibili importi sufficienti per le assegnazioni a norma del paragrafo 6, a norma delle lettere a) e b) del presente paragrafo e a norma del paragrafo 9 del presente articolo;
coprire il fabbisogno annuale per i pagamenti da concedere ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2, e dell'articolo 65, paragrafi 1, 2 e 3 del presente regolamento.
Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri decidono le priorità tra le possibili utilizzazioni ivi stabilite.
La media del valore nazionale o regionale è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base stabilito, rispettivamente ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, o dell'articolo 23, paragrafo 2, per l'anno di assegnazione, escluso l'importo della riserva nazionale o dalle riserve regionali e, nel caso della Croazia, la riserva speciale per lo sminamento, per il numero di diritti all'aiuto assegnati.
Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni per le modifiche annue progressive del valore dei diritti all'aiuto assegnati dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali, tenendo conto delle modifiche del massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base stabilito, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, e dell'articolo 23, paragrafo 2, conseguenti alle variazioni del livello dei massimali nazionali stabiliti nell'allegato II.
Per le assegnazioni dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali nel 2021 e nel 2022, l’importo della riserva nazionale o delle riserve regionali da escludere conformemente al secondo comma del presente paragrafo è adeguato in conformità dell’articolo 22, paragrafo 5, secondo comma. Per le assegnazioni dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali nel 2021 e nel 2022, il terzo comma del presente paragrafo non si applica.
Ai fini del presente articolo si intende per:
a) |
"giovane agricoltore" : un agricoltore che soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 50, paragrafo 2, e se pertinente, le condizioni di cui all'articolo 50, paragrafi 3 e 11; |
b) |
"agricoltore che inizia a esercitare l'attività agricola" : una persona fisica o giuridica che, nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola, non ha praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola. Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono avere praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né avere esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola della persona giuridica. Gli Stati membri possono stabilire, per tale categoria di agricoltori, propri criteri aggiuntivi di ammissibilità, oggettivi e non discriminatori, in termini di competenze adeguate, esperienza o istruzione. |
Articolo 31
Alimentazione della riserva nazionale o delle riserve regionali
La riserva nazionale o le riserve regionali sono alimentate dagli importi corrispondenti:
ai diritti all'aiuto che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi in seguito all'applicazione:
dell'articolo 9,
dell'articolo 10, paragrafo 1, o
dell'articolo 11, paragrafo 4; del presente regolamento
a un numero di diritti all'aiuto equivalente al numero totale di diritti all'aiuto non attivati dagli agricoltori a norma dell'articolo 32 del presente regolamento per un periodo di due anni consecutivi, salvo nel caso in cui la loro attivazione sia impedita per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali; nel determinare quali diritti, di proprietà o in affitto, detenuti da un agricoltore sono riversati nella riserva nazionale o nelle riserve regionali, si dà priorità ai diritti di valore più basso;
ai diritti all'aiuto restituiti volontariamente dagli agricoltori;
all'applicazione dell'articolo 28 del presente regolamento;
ai diritti all'aiuto indebitamente assegnati ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
a una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale o regionale se la riserva nazionale o le riserve regionali non sono sufficienti a soddisfare i casi di cui all'articolo 30, paragrafo 9, del presente regolamento;
qualora gli Stati membri lo ritengano necessario, a una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale o regionale per soddisfare i casi di cui all'articolo 30, paragrafo 6, del presente regolamento. Inoltre, gli Stati membri che già si avvalgono di tale riduzione lineare possono applicare, nel medesimo anno, anche una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale o regionale per soddisfare i casi di cui all'articolo 30, paragrafo 7, primo comma, lettere a) e b), del presente regolamento;
all'applicazione dell'articolo 34, paragrafo 4, del presente regolamento.
Articolo 32
Attivazione dei diritti all'aiuto
Ai fini del presente titolo, per "ettaro ammissibile" si intende:
qualsiasi superficie agricola dell'azienda, comprese le superfici che non erano in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003 negli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1o maggio 2004 i quali avevano optato al momento dell'adesione a favore dell'applicazione del regime di pagamento unico per superficie, utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole; oppure
qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie, di cui, rispettivamente, ai titoli III e IV BIS del regolamento (CE) n. 1782/2003 e che:
non risponde più alla definizione di "ettaro ammissibile" di cui alla lettera a) in seguito all'attuazione della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2000/60/CE del e della direttiva 2009/147/CE;
per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013; oppure
per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Ai fini del paragrafo 2, lettera a):
quando la superficie agricola di un'azienda è utilizzata anche per attività non agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l'esercizio di tali attività agricole non è seriamente ostacolato dall'intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario delle attività non agricole;
gli Stati membri possono predisporre un elenco delle superfici che sono utilizzate prevalentemente per attività non agricole.
Gli Stati membri definiscono i criteri per l’applicazione del presente paragrafo sul loro territorio.
Articolo 33
Dichiarazione degli ettari ammissibili
Articolo 34
Trasferimento di diritti all'aiuto
I diritti all'aiuto, compreso in caso di successione effettiva o anticipata, possono essere attivati soltanto nello Stato membro in cui sono stati assegnati.
I diritti all'aiuto, compreso in caso di successione effettiva o anticipata, possono essere attivati soltanto nella regione in cui sono stati assegnati.
Tali regioni sono definite al livello territoriale appropriato, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento degli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.
Articolo 35
Poteri delegati
Per garantire la certezza del diritto e per chiarire le situazioni specifiche che possono presentarsi nell'applicazione del regime di pagamento di base, alla Commissione è conferito il potere di adottare att idelegati conformemente all'articolo 70 riguardo a:
le norme sull'ammissibilità e sull'accesso degli agricoltori al regime di pagamento di base in caso di successione effettiva o anticipata, di subentro in un contratto di affitto per successione, di cambiamento della forma giuridica o della denominazione, di trasferimento di diritti all'aiuto, di fusione o scissione dell'azienda, nonché dell'applicazione della clausola contrattuale di cui all'articolo 24, paragrafo 8;
le norme in merito al calcolo del valore e del numero o in merito all'aumento o alla riduzione del valore dei diritti all'aiuto ai fini della loro assegnazione nell'ambito di una delle disposizioni del presente titolo, comprese le norme:
sulla possibilità di fissazione provvisoria del valore e del numero o di un aumento provvisorio dei diritti all'aiuto assegnati in base alla domanda presentata dall'agricoltore;
sulle condizioni per la fissazione del valore e del numero provvisori e definitivi dei diritti all'aiuto;
sui casi in cui un contratto di vendita o un contratto di affitto può avere ripercussioni sull'assegnazione di diritti all'aiuto;
le norme sulla fissazione e il calcolo del valore e del numero dei diritti all'aiuto ricevuti dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali;
le norme in merito alla variazione del valore unitario dei diritti all'aiuto nel caso di frazioni di diritti all'aiuto e in caso di trasferimento di diritti all'aiuto di cui all'articolo 34, paragrafo 4;
i criteri per l'applicazione delle opzioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, terzo comma, lettere a), b) e c);
i criteri per l'applicazione delle limitazioni riguardo al numero di diritti all'aiuto da assegnare ai sensi dell'articolo 24, paragrafi da 4 a 7;
i criteri per l'assegnazione di diritti all'aiuto a norma dell'articolo 30, paragrafi 6 e 7;
i criteri per la fissazione del coefficiente di riduzione di cui all'articolo 32, paragrafo 5.
Articolo 36
Regime di pagamento unico per superficie
Nel periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie non si applicano a tali Stati membri le sezioni 1, 2 e 3 del presente capo, ad eccezione dell'articolo 23, paragrafi 1 e 6, secondo comma, e dell'articolo 32, paragrafi da 2 a 6.
Gli Stati membri che nel 2020 applicano il regime di pagamento unico per superficie continuano ad applicarlo dopo il 31 dicembre 2020.
Essi tengono conto del sostegno concesso per l'anno civile 2014 nell'ambito di uno o più regimi a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e degli articoli 126, 127 e 129 del regolamento (CE) n. 73/2009.
Cipro può differenziare l'aiuto tenendo conto delle dotazioni finanziarie specifiche per settore di cui all'allegato XVII bis del regolamento (CE) n. 73/2009, ridotte degli eventuali aiuti concessi allo stesso settore a norma dell'articolo 37 del presente regolamento.
Al fine di differenziare il regime di pagamento unico per superficie, gli Stati membri possono tenere pienamente conto, a condizione che non sia applicato il pagamento ridistributivo a norma dell'articolo 41, del sostegno concesso per l'anno civile 2014 a norma dell'articolo 125 bis del regolamento (CE) n. 73/2009.
Per ciascuno Stato membro l’importo calcolato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo può essere aumentato al massimo del 3 % del pertinente massimale nazionale annuo stabilito nell’allegato II dopo la deduzione dell’importo derivante dall’applicazione dell’articolo 47, paragrafo 1, per l’anno pertinente. Quando uno Stato membro applichi tale aumento, la Commissione tiene conto di tale aumento nel fissare il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. A tal fine, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 gennaio 2018 le percentuali annue entro le quali l’importo calcolato a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve essere aumentato ogni anno civile a decorrere dal 2018. Entro il 19 febbraio 2021, gli Stati membri comunicano alla Commissione la percentuale annuale di aumento dell’importo calcolato a norma del paragrafo 1 del presente articolo per gli anni civili 2021 e 2022.
Gli Stati membri possono rivedere la loro decisione di cui al secondo comma del presente paragrafo su base annua e comunicano alla Commissione qualsiasi decisione basata su tale revisione entro il 1o agosto dell'anno che precede la sua applicazione.
Articolo 37
Aiuti nazionali transitori
Gli Stati membri che concedono aiuti nazionali transitori nel periodo 2015-2020 possono decidere di concedere aiuti nazionali transitori nel 2021 e nel 2022.
L'importo totale degli aiuti nazionali transitori che possono essere concessi agli agricoltori in ciascuno dei settori di cui al paragrafo 2 è limitato alle seguenti percentuali delle specifiche dotazioni finanziarie settoriali autorizzate dalla Commissione nel 2013 ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 7, o dell'articolo 133 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009:
Per Cipro la percentuale è calcolata sulla base delle dotazioni finanziarie specifiche per settore di cui all'allegato XVII bis del regolamento (CE) n. 73/2009.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni decisione di cui al paragrafo 1 entro il 31 marzo di ogni anno. La comunicazione comprende le informazioni seguenti:
la specifica dotazione settoriale;
se del caso, il tasso massimo di aiuti nazionali transitori.
Articolo 38
Introduzione del regime di pagamento unico negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie
Salvo se altrimenti disposto nella presente sezione, il presente titolo si applica agli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie previsto nella sezione 4 del presente capo.
Gli articoli da 24 a 29 non si applicano a tali Stati membri.
Articolo 39
Prima assegnazione di diritti all'aiuto
I diritti all'aiuto sono assegnati agli agricoltori aventi diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9 del presente regolamento, a condizione che:
presentino domanda di assegnazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro la data di scadenza per la presentazione delle domande da stabilire conformemente all'articolo 78, lettera b), primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali; e
avessero diritto a percepire pagamenti, prima delle riduzioni o esclusioni di cui al titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, in relazione a una domanda di aiuto a titolo di pagamenti diretti, di aiuti nazionali transitori o di pagamenti diretti nazionali integrativi conformemente al regolamento (CE) n. 73/2009 per il 2013.
Gli Stati membri possono assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che hanno diritto alla concessione dei pagamenti diretti a norma dell'articolo 9 del presente regolamento, che soddisfano la condizione di cui al primo comma, lettera a) e che, per il 2013, non hanno percepito pagamenti in relazione a una domanda di aiuto di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo e che, alla data fissata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 per l'anno di domanda 2013, possedevano solo terreni agricoli che non erano in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.
Articolo 40
Valore dei diritti all'aiuto
La percentuale fissa di cui al primo comma è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base, da determinare in conformità, rispettivamente, dell'articolo 22, paragrafo 1 o dell'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento per il primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, previa applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, o, se applicabile, paragrafo 2, per il massimale nazionale di cui all'allegato II per il primo anno di applicazione del regime di pagamento di base. Il diritto all'aiuto è espresso in un numero corrispondente al numero di ettari.
Detta percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale del regime di pagamento di base da fissare, rispettivamente, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, o dell'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento per il primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, previa applicazione della riduzione lineare prevista dall'articolo 30, paragrafo 1, o, se applicabile, paragrafo 2, per il valore complessivo degli aiuti, esclusi gli aiuti ai sensi degli articoli 41, 43, 48 e 50 e del titolo IV del presente regolamento, concessi per l'anno civile precedente l'attuazione regime di pagamento di base nello Stato membro o nella regione interessati, prima dell'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri informano gli agricoltori del valore dei loro diritti calcolato conformemente al presente articolo per ogni anno del periodo contemplato dal presente regolamento.
I suddetti criteri oggettivi sono stabiliti in modo da assicurare la parità di trattamento degli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza e comprendono almeno gli elementi seguenti:
una durata di affitto minima;
la percentuale del pagamento ricevuto che deve essere riversato nella riserva nazionale o nelle riserve regionali.
CAPO 2
Pagamento ridistributivo
Articolo 41
Norme generali
Entro la data pertinente di cui al primo comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali decisioni in tal senso.
Il pagamento medio regionale per ettaro di cui al paragrafo 4 del presente articolo è stabilito dagli Stati membri prendendo una quota del massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e il numero di ettari ammissibili dichiarati nella regione interessata a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, nel 2015. Per ciascuna regione tale quota è calcolata dividendo il rispettivo massimale regionale stabilito a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, per il massimale nazionale stabilito a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 22, paragrafo 1, qualora l'articolo 30, paragrafo 2, non sia applicato.
Articolo 42
Disposizioni finanziarie
Gli Stati membri comunicano alla Commissione la percentuale di cui al primo comma per l’anno civile 2021 entro il 19 febbraio 2021 e per l’anno civile 2022 entro il 1o agosto 2021.
CAPO 3
Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente
Articolo 43
Norme generali
Le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente sono le seguenti:
diversificare le colture,
mantenere il prato permanente esistente; e
avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola.
Le pratiche equivalenti sono quelle che comprendono pratiche analoghe che generano un beneficio per il clima e l'ambiente di livello equivalente o superiore rispetto a quello generato da una o più delle pratiche di cui al paragrafo 2. Tali pratiche equivalenti e la pratica o le pratiche di cui al paragrafo 2 alle quali esse equivalgono sono elencate nell'allegato IX e sono contemplate da:
impegni assunti ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali, compresi i sistemi per la certificazione del rispetto della legislazione ambientale nazionale, al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, che mirano a conseguire gli obiettivi relativi alla qualità del suolo e delle acque, alla biodiversità, alla salvaguardia del paesaggio e alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi. Tali sistemi di certificazione possono comprendere le pratiche elencate nell'allegato IX del presente regolamento, le pratiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo o una combinazione di tali pratiche.
La Commissione valuta se le pratiche incluse negli specifici impegni o sistemi di certificazione sono contemplate nell'elenco di cui all'allegato IX e, in caso contrario, ne dà comunicazione agli Stati membri mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 71, paragrafo 2, o paragrafo 3. Se la Commissione comunica a uno Stato membro che tali pratiche non sono contemplate nell'elenco di cui all'allegato IX, tale Stato membro non riconosce quali pratiche equivalenti, ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, gli specifici impegni o sistemi di certificazione oggetto della comunicazione della Commissione.
Tale pagamento assume la forma di un pagamento annuo per ettaro ammissibile dichiarato a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 2, di un pagamento annuo per ettaro ammissibile dichiarato nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie, la cui entità è calcolata ogni anno dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 47 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati, conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, o all'articolo 36, paragrafo 2, nello Stato membro o nella regione interessati.
In deroga al secondo comma, gli Stati membri che decidano di applicare l'articolo 25, paragrafo 2, possono decidere di concedere il pagamento di cui al presente paragrafo come percentuale del valore totale dei diritti di pagamento che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, per ciascun anno pertinente.
Per ogni anno e per ogni Stato membro o regione, tale percentuale è calcolata dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 47 per il valore totale di tutti i diritti all'aiuto attivati a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, in tale Stato membro o regione.
Il primo comma si applica solo alle unità dell'azienda dedite alla produzione biologica a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, per:
aggiungere pratiche equivalenti all'elenco di cui all'allegato IX;
stabilire requisiti appropriati applicabili ai sistemi di certificazione nazionali o regionali di cui al paragrafo 3, lettera b) del presente regolamento, compreso il livello di garanzia che tali sistemi di certificazione devono fornire;
stabilire regole dettagliate per il calcolo dell'importo di cui all'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le pratiche di cui all'allegato IX, sezione I, punti 3 e 4, e sezione III, punto 7 del presente regolamento, e ogni ulteriore pratica equivalente aggiunta a tale allegato a norma della lettera a) del presente paragrafo per cui è necessario un calcolo specifico al fine di evitare un doppio finanziamento.
Articolo 44
Diversificazione delle colture
Se i seminativi dell'agricoltore occupano oltre 30 ettari e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale, su tali seminativi vi devono essere almeno tre colture diverse. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.
I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle aziende:
i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, investiti a colture di leguminose, costituiti da terreni lasciati a riposo o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
i cui seminativi non sono stati dichiarati per più del 50 % dall'agricoltore nella sua domanda di aiuto dell'anno precedente e i cui seminativi, in esito a un raffronto delle domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, sono coltivati nella loro totalità con una coltura diversa rispetto a quella dell'anno civile precedente;
che sono situate in zone a nord del 62o parallelo o in alcune zone contigue. Se i seminativi di tali aziende occupano oltre 10 ettari, su tali seminativi vi devono essere almeno due colture e nessuna di queste colture occupa più del 75 % della superficie a seminativo, a meno che la coltura principale sia costituita da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo.
Ai fini del presente articolo, si intende per "coltura":
una coltura appartenente a uno qualsiasi dei differenti generi definiti nella classificazione botanica delle colture;
una coltura appartenente a una qualsiasi delle specie nel caso delle brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
i terreni lasciati a riposo;
erba o altre piante erbacee da foraggio.
La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate colture distinte anche se appartengono allo stesso genere. Il Triticum spelta è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, per:
riconoscere altri tipi di generi e specie diversi da quelli di cui al paragrafo 4 del presente articolo e
stabilire le norme in merito all'applicazione del calcolo preciso delle quote di diverse colture.
Articolo 45
Prato permanente
Al fine di assicurare la protezione dei prati permanenti di valore ambientale, gli Stati membri possono decidere di designare altre zone sensibili situate al di fuori delle zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, compresi prati permanenti su terreni ricchi di carbonio.
Gli agricoltori non convertono o arano prati permanenti situati in zone designate dagli Stati membri a norma del primo comma e, se del caso, del secondo comma.
Al fine di stabilire la quota di riferimento di cui al primo comma:
la superficie investita a prato permanente è la superficie investita a pascolo permanente dichiarata nel 2012 o nel 2013, nel caso della Croazia, a norma del regolamento (CE) n. 73/2009 dagli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al presente capo, nonché la superficie investita a prato permanente dichiarata nel 2015 a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 dagli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al presente capo che non è stata dichiarata pascolo permanente nel 2012 o, nel caso della Croazia, nel 2013;
la superficie agricola totale è la superficie agricola dichiarata nel 2015 a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 dagli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al presente capo.
La quota di riferimento relativa ai terreni a prato permanente è ricalcolata qualora gli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al presente capo abbiano l'obbligo di riconvertire superfici in prato permanente nel 2015 o nel 2016 a norma dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013. In tali casi le dette superfici sono aggiunte ai terreni a prato permanente di cui al secondo comma, lettera a), del presente paragrafo.
Il rapporto relativo ai prati permanenti è stabilito ogni anno sulla base delle superfici dichiarate dagli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al presente capo per tale anno in questione a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
L'obbligo di cui al presente paragrafo si applica a livello nazionale, regionale o all'opportuno livello subregionale. Gli Stati membri possono decidere di applicare l'obbligo di mantenere prati permanenti a livello di azienda al fine di assicurare che il rapporto relativo ai prati permanenti non diminuisca in misura superiore al 5 %. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'eventuale decisione entro il 1o agosto 2014.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione la quota di riferimento e il rapporto di cui al presente paragrafo.
Tuttavia, se la superficie a prato permanente in termini assoluti stabiliti conformemente al paragrafo 2, secondo comma, lettera a), è mantenuta entri determinati limiti, l'obbligo di cui al paragrafo2, primo comma, si considera soddisfatto.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70:
per stabilire il quadro nell'ambito del quale sono effettuate le designazioni di altre zone sensibili di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
per definire metodi particolareggiati per la determinazione del rapporto tra prato permanente e superficie agricola totale da mantenere a norma del paragrafo 2 del presente articolo;
per definire il periodo nel passato di cui al paragrafo 2 bis del presente articolo.
Articolo 46
Aree di interesse ecologico
La percentuale di cui al primo comma del presente paragrafo può essere aumentata dal 5 % al 7 % alle condizioni di cui ad un atto legislativo del Parlamento europeo e del Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE.
Entro il 31 marzo 2017 la Commissione presenta una relazione di valutazione sull'attuazione del primo comma del presente paragrafo corredata, se del caso, di una proposta relativa all'atto legislativo di cui al secondo comma.
Entro il 1o agosto 2014, gli Stati membri decidono che una o più delle seguenti superfici siano considerate aree di interesse ecologico:
terreni lasciati a riposo;
terrazze;
elementi caratteristici del paesaggio, compresi gli elementi adiacenti ai seminativi dell'azienda, in deroga all'articolo 43, paragrafo 1, del presente regolamento, tra questi possono rientrare elementi caratteristici del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile a norma dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1306/2013;
fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti, a condizione che queste siano distinte dalla superficie agricola ammissibile adiacente;
ettari agroforestali che ricevono, o che hanno ricevuto, sostegno a norma dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e/o dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste;
superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, senza impiego di concime minerale e/o prodotti fitosanitari;
superfici oggetto di imboschimento ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del presente regolamento;
superfici con colture intercalari o manto vegetale ottenuto mediante l'impianto o la germinazione di sementi, alle condizioni di cui all'applicazione dei fattori di ponderazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo;
superfici con colture azotofissatrici;
superfici con Miscanthus;
superfici con Silphium perfoliatum;
terreni a riposo con specie mellifere (composti da specie ricche di polline e nettare).
A eccezione delle superfici dell'azienda di cui al primo comma, lettere g), h), k) e l), del presente paragrafo, l'area di interesse ecologico è situata sui seminativi dell'azienda. Nel caso delle aree di cui al primo comma, lettere c) e d), del presente paragrafo, l'area di interesse ecologico può altresì essere adiacente ai seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Il paragrafo 1 non si applica alle aziende:
i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi.
Ciascun agricoltore che partecipa a tale attuazione collettiva provvede affinché almeno il 50 % della superficie soggetta all'obbligo di cui al paragrafo 1 sia situata sul terreno della sua azienda e in conformità al paragrafo 2, secondo comma. Il numero degli agricoltori che partecipano a tale attuazione collettiva non è superiore a dieci.
La superficie occupata da foreste e il rapporto fra terreni forestali e terreni agricoli sono valutati a livello di area equivalente al livello LAU2 o a livello di altra unità chiaramente delimitata che copra un'unica e ben definita area geografica contigua avente condizioni agricole simili.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70:
che stabiliscano ulteriori criteri per i tipi di superfici di cui al paragrafo 2 del presente articolo che possono essere considerati aree di interesse ecologico;
che aggiungano altri tipi di superfici, oltre a quelli di cui al paragrafo 2, che possono essere presi in considerazione al fine di rispettare la percentuale di cui al paragrafo 1;
che adeguino l'allegato X al fine di determinare i fattori di conversione e di ponderazione di cui al paragrafo 3 e di tenere conto dei criteri e/o dei tipi di superfici che devono essere definiti dalla Commissione a norma delle lettere a) e b) del presente paragrafo;
che fissino norme per l'attuazione di cui ai paragrafi 5 e 6, compresi i requisiti minimi sulla suddetta attuazione;
che fissino il quadro entro il quale gli Stati membri debbano definire i criteri che le aziende devono rispettare per essere considerate situate nelle immediate vicinanze ai fini del paragrafo 6;
che stabiliscano i metodi per la determinazione della percentuale della superficie di terreno complessiva coperta da foreste e del rapporto tra terreni forestali e terreni agricoli di cui al paragrafo 7.
Articolo 47
Disposizioni finanziarie
Gli Stati membri, quando applicano l'articolo 23, possono decidere di applicare il pagamento a livello regionale. In tal caso, essi usano in ciascuna regione una quota del massimale fissato a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Per ciascuna regione tale quota è calcolata dividendo il rispettivo massimale regionale stabilito a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, per il massimale nazionale determinato a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, previa applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, qualora non si applichi il paragrafo 2 di detto articolo.
CAPO 4
Pagamento per le zone soggette a vincoli naturali
Articolo 48
Norme generali
Gli Stati membri hanno altresì la facoltà di fissare, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, un numero massimo di ettari per azienda agricola per i quali può essere concesso sostegno ai sensi del presente capo.
Gli Stati membri suddividono tra le regioni il massimale nazionale di cui all'articolo 63, paragrafo 1, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.
Il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali a livello regionale è calcolato dividendo il massimale regionale calcolato a norma del secondo comma del presente paragrafo per il numero di ettari ammissibili dichiarati nella rispettiva regione a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 2, che sono situati nelle zone alle quali uno Stato membro ha deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 49
Disposizioni finanziarie
Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1o agosto 2016 la propria decisione e di modificarla, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2017. Essi comunicano tali eventuali decisioni alla Commissione entro il 1o agosto 2016.
Gli Stati membri che concedono un pagamento ai sensi dell’articolo 48 nell’anno civile 2020 comunicano alla Commissione la percentuale di cui al primo comma per l’anno civile 2021 entro il 19 febbraio 2021 e per l’anno civile 2022 entro il 1o agosto 2021.
CAPO 5
Pagamento per i giovani agricoltori
Articolo 50
Norme generali
Ai fini del presente capo, per "giovane agricoltore" si intende una persona fisica:
che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e
che non ha più di 40 anni nell'anno della presentazione della domanda di cui alla lettera a).
In deroga alla seconda frase del primo comma, gli Stati membri possono decidere che, per i giovani agricoltori insediatisi a norma del paragrafo 2, lettera a), nel periodo 2010-2013, il periodo di cinque anni debba essere ridotto del numero di anni trascorsi tra l'insediamento di cui al paragrafo 2, lettera a), e la prima presentazione della domanda di pagamento per i giovani agricoltori.
Gli Stati membri che non applicano l'articolo 36 calcolano ogni anno l'importo del pagamento per i giovani agricoltori moltiplicando il numero di diritti che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, per una cifra corrispondente:
a un valore compreso tra il 25 % e il 50 % del valore medio dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore; o
a un valore compreso tra il 25 % e il 50 % di un importo calcolato dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale per l'anno civile 2019, fissato nell'allegato II per il numero di tutti gli ettari ammissibili dichiarati nel 2015 a norma dell'articolo 33, paragrafo 1. Tale percentuale fissa è pari alla percentuale del massimale nazionale rimanente per il regime di pagamento di base a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, per il 2015.
Il pagamento medio nazionale per ettaro è calcolato dividendo il massimale nazionale per l'anno civile 2019, fissato nell'allegato II, per il numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2015 a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 2.
Il numero fisso di ettari di cui al primo comma del presente paragrafo è calcolato dividendo il numero totale degli ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 2, dai giovani agricoltori che richiedono il pagamento per i giovani agricoltori nel 2015 per il numero totale dei giovani agricoltori che richiedono tale pagamento nel 2015.
Uno Stato membro può ricalcolare il numero fisso di ettari in qualsiasi anno successivo al 2015 in caso di significative modifiche del numero di giovani agricoltori che richiedono il pagamento o delle dimensioni delle aziende dei giovani agricoltori, o entrambi.
L'importo forfettario annuale che può essere concesso a un agricoltore non supera l'ammontare totale del suo pagamento di base prima dell'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Articolo 51
Disposizioni finanziarie
Gli Stati membri hanno la facoltà di riesaminare entro il 1o agosto di ogni anno la propria percentuale stimata, con effetto a decorrere dall'anno successivo. Essi comunicano alla Commissione la percentuale riesaminata entro il 1o agosto dell'anno precedente all'anno della sua applicazione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.
TITOLO IV
SOSTEGNO ACCOPPIATO
CAPO 1
Sostegno accoppiato facoltativo
Articolo 52
Norme generali
In deroga al paragrafo 3, il sostegno accoppiato può essere concesso anche agli agricoltori che:
al 31 dicembre 2014, hanno diritti all'aiuto concessi a norma del titolo III, capitolo 3, sezione 2, e dell'articolo 71 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003 e a norma dell'articolo 60 e dell'articolo 63, quarto comma, del regolamento (CE) n. 73/2009; e
non hanno nella loro disponibilità ettari ammissibili ai fini dell'attivazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del presente regolamento.
▼M9 —————
Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione ed evitare un doppio finanziamento attraverso altri strumenti analoghi di sostegno, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 che stabiliscono:
le condizioni per la concessione del sostegno accoppiato;
norme in materia di coerenza con altre misure dell'Unione e di cumulo del sostegno.
Articolo 53
Disposizioni finanziarie
Gli Stati membri che non hanno concesso il sostegno accoppiato facoltativo fino all’anno di domanda 2020 possono assumere tale decisione conformemente al primo comma entro il 19 febbraio 2021 per l’anno civile 2021.
In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere di utilizzare fino al 13 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II purché:
fino al 31 dicembre 2014:
applichino il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 73/2009;
finanzino misure a norma dell'articolo 111 del medesimo regolamento; o
siano interessati dalla deroga di cui all'articolo 69, paragrafo 5, o, nel caso di Malta, di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del medesimo regolamento e/o
usino, in totale, per almeno un anno nel periodo 2010-2014, oltre il 5 % dell'importo a loro disposizione per la concessione dei pagamenti diretti di cui ai titoli III e IV, ad eccezione del titolo IV, capitolo 1, sezione 6; e V del regolamento (CE) n. 73/2009 per finanziare:
le misure di cui al titolo III, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CE) n. 73/2009;
il sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e), del medesimo regolamento; o
le misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad eccezione della sezione 6, del medesimo regolamento.
In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri che hanno usato, in totale, per almeno un anno nel periodo 2010-2014, oltre il 10 % dell'importo a loro disposizione per la concessione dei pagamenti diretti di cui ai titoli III e IV, ad eccezione del titolo IV, capitolo 1, sezione 6, e V del regolamento (CE) n. 73/2009, per finanziare:
le misure di cui al titolo III, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CE) n. 73/2009;
il sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e), del medesimo regolamento; o
le misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad eccezione della sezione 6, del medesimo regolamento
possono decidere di utilizzare più del 13 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II del presente regolamento previa approvazione della Commissione in conformità all'articolo 55 del presente regolamento.
Entro l’8 febbraio 2020 gli Stati membri possono altresì rivedere la loro decisione a norma del presente capo nella misura necessaria per adattarla alla decisione sulla flessibilità tra i pilastri per l’anno civile 2020 adottata in conformità dell’articolo 14.
Gli Stati membri decidono se continuare o porre termine alla concessione del sostegno accoppiato facoltativo per il rispettivo anno di domanda per l’anno civile 2021 entro il 19 febbraio 2021 e per l’anno civile 2022 entro il 1o agosto 2021.
Tramite una revisione a norma del primo e del secondo comma del presente paragrafo, o tramite una comunicazione a norma del terzo comma del presente paragrafo, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, con effetto a decorrere dall’anno successivo, e per gli anni 2020 e 2021 con effetto a decorrere dal medesimo anno, di:
lasciare invariata, aumentare o diminuire la percentuale fissata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, entro i limiti ivi eventualmente stabiliti, o lasciare invariata o diminuire la percentuale fissata a norma del paragrafo 4;
modificare le condizioni per la concessione del sostegno;
porre termine alla concessione del sostegno a norma del presente capo.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali eventuali decisioni relative al primo, secondo e terzo comma del presente paragrafo entro le date rispettive di cui a tali commi. La comunicazione della decisione relativa a una revisione a norma del secondo comma del presente paragrafo illustra il collegamento tra la revisione e la decisione sulla flessibilità tra i pilastri per l’anno civile 2020 adottata in conformità dell’articolo 14.
Articolo 54
Comunicazioni
Articolo 55
Approvazione della Commissione
La Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all'articolo 71, paragrafo 2, o paragrafo 3, che approvano la decisione di cui all'articolo 53, paragrafo 4, o, se del caso, all'articolo 53, paragrafo 6, lettera a), se è dimostrato che, nel settore o nella regione interessati, esiste una delle seguenti esigenze:
la necessità di mantenere un determinato livello di una produzione specifica a causa della mancanza di alternative e di ridurre il rischio di abbandono della produzione e con i conseguenti problemi sociali e/o ambientali;
la necessità di fornire un approvvigionamento stabile all'industria di trasformazione locale, evitando in tal modo le conseguenze economiche e sociali negative di una eventuale ristrutturazione;
la necessità di compensare gli agricoltori di un determinato settore per gli svantaggi derivanti dal protrarsi delle perturbazioni sul relativo mercato;
la necessità di intervenire qualora l'esistenza di qualsiasi altro sostegno disponibile nell'ambito del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 1305/2013 o di qualsiasi regime di aiuti di Stato approvato sia ritenuta insufficiente a soddisfare le esigenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.
CAPO 2
Pagamento specifico per il cotone
Articolo 56
Ambito di applicazione
Alle condizioni specificate nel presente capo, è concesso un aiuto agli agricoltori che producono cotone di cui al codice NC 5201 00 ("pagamento specifico per il cotone").
Articolo 57
Ammissibilità
Il pagamento specifico per il cotone è erogato per cotone che risponde a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità
Articolo 58
Superfici di base, rese fisse e importi di riferimento
Sono stabilite le seguenti superfici nazionali di base:
Sono stabilite le seguenti rese fisse nel periodo di riferimento:
Per il 2020, l’importo del pagamento specifico per il cotone per ettaro di superficie ammissibile è calcolato moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento:
Per il 2021 e per il 2022, l’importo del pagamento specifico per il cotone per ettaro di superficie ammissibile è calcolato moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento:
Articolo 59
Organizzazioni interprofessionali riconosciute
Ai fini del presente capo, per "organizzazione interprofessionale riconosciuta" si intende una persona giuridica costituita da produttori di cotone e da almeno un'impresa di sgranatura, che svolge attività quali:
contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione del cotone sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;
redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione;
orientare la produzione verso prodotti che rispondono meglio alle esigenze del mercato e alla domanda dei consumatori, in particolare in termini di qualità e di tutela dei consumatori;
aggiornare i metodi e i mezzi per migliorare la qualità del prodotto;
elaborare strategie di commercializzazione per promuovere il cotone mediante sistemi di certificazione della qualità.
Per garantire l'applicazione efficace del pagamento specifico per il cotone, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 al fine di stabilire:
i criteri per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali;
gli obblighi dei produttori;
le norme atte a disciplinare la situazione in cui un'organizzazione interprofessionale riconosciuta non soddisfi i criteri di cui alla lettera a).
Articolo 60
Concessione del pagamento
TITOLO V
REGIME PER I PICCOLI AGRICOLTORI
Articolo 61
Norme generali
Gli agricoltori che nel 2015 detengono diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, oppure, negli Stati membri che applicano l'articolo 36, che hanno chiesto l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie e che soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, hanno la facoltà di optare per la partecipazione al regime per i piccoli agricoltori.
Il primo comma non si applica nel caso in cui uno Stato membro opti per le modalità di pagamento previste all'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, lettera a). In tal caso, il pagamento è sottoposto alle rispettive condizioni stabilite ai titoli III eIV, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo.
Articolo 62
Partecipazione
Gli agricoltori che non hanno presentato domanda di partecipazione al regime per i piccoli agricoltori alla data fissata dallo Stato membro che decidono di ritirarsi dal regime medesimo dopo tale data o che sono stati selezionati per il sostegno a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 non hanno più diritto a partecipare al regime.
Articolo 63
Importo del pagamento
Gli Stati membri fissano l'importo del pagamento annuo per ciascun agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori a uno dei livelli seguenti:
un importo non superiore al 25 % del pagamento medio nazionale per beneficiario, che è stabilito dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di agricoltori che hanno dichiarato ettari ammissibili a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 2, nel 2015;
un importo corrispondente al pagamento medio nazionale per ettaro, moltiplicato per una cifra corrispondente a un numero di ettari non eccedente cinque, determinato dagli Stati membri. Il pagamento medio nazionale per ettaro è stabilito dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 2, nel 2015.
Gli importi di cui al primo comma, lettere a) e b), non sono inferiori a 500 EUR e non sono superiori a 1 250 EUR.
Se l'applicazione del primo comma, lettere a) e b), dà esito a un importo inferiore a 500 EUR o superiore a 1 250 EUR, tale importo è arrotondato, rispettivamente, all'importo minimo o a quello massimo.
In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può decidere di concedere agli agricoltori partecipanti:
un importo pari al totale dei pagamenti diretti da assegnare all'agricoltore ogni anno ai sensi dei titoli III e IV; o
un importo pari al totale dei pagamenti diretti da assegnare ◄ all'agricoltore nel 2015 ai sensi dei titoli III e IV che gli Stati membri possono adattare negli anni successivi per tenere proporzionalmente conto delle modifiche del massimale nazionale fissato nell'allegato II.
L'importo di cui al primo comma, lettere a) e b), non è superiore a un importo stabilito da tale Stato membro ed è compreso tra 500 EUR e 1 250 EUR.
Se l'applicazione del primo comma, lettere a) e b), dà esito a un importo inferiore a 500 EUR, lo Stato membro interessato può decidere di arrotondarlo a 500 EUR.
Articolo 64
Condizioni particolari
Per la durata della partecipazione al regime per i piccoli agricoltori, gli agricoltori:
mantengono almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti o al numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2015 ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2;
soddisfano il requisito minimo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).
I diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore per la durata della partecipazione a tale regime non sono considerati diritti all'aiuto non utilizzati che devono essere riversati nella riserva nazionale o delle riserve regionali ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera b).
Negli Stati membri che applicano l'articolo 36, gli ettari ammissibili dichiarati nel 2015 ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori si considerano dichiarati per la durata della partecipazione dell'agricoltore al regime.
Gli agricoltori che, tramite successione effettiva o anticipata, ricevono diritti all'aiuto da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono ammessi a partecipare a tale regime se soddisfano i requisiti per beneficiare del regime di pagamento di base e se ereditano tutti i diritti all'aiuto detenuti dall'agricoltore dal quale ricevono i diritti all'aiuto.
Articolo 65
Disposizioni finanziarie
Per finanziare il pagamento previsto dal presente titolo, gli Stati membri deducono dal totale degli importi disponibili per i rispettivi pagamenti gli importi che spetterebbe ai piccoli agricoltori:
nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1;
come pagamento ridistributivo di cui al titolo III, capo 2;
come pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3;
come pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 4;
come pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5; e
come sostegno accoppiato di cui al titolo IV.
Negli Stati membri che hanno optato per il calcolo dell'importo del pagamento conformemente all'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, lettera a), nel caso il cui la somma di tali importi per un singolo agricoltore superi l'importo massimo da essi fissato, ogni importo è ridotto proporzionalmente.
La differenza tra la somma di tutti i pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori e l'importo totale finanziato in conformità del paragrafo 1 è finanziata in uno o più dei seguenti modi:
applicando l'articolo 30, paragrafo 7, nell'anno pertinente;
utilizzando i fondi per finanziare il pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5, rimasti inutilizzati nell'anno pertinente;
praticando una riduzione lineare di tutti i pagamenti da concedere a norma degli articoli 32 o 36.
La stessa eccezione si applica agli Stati membri che hanno fissato l'importo del pagamento conformemente all'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, lettera b), senza applicare l'articolo 63, paragrafo 2, terzo comma, il cui massimale nazionale stabilito nell'allegato II per l'anno 2019 è superiore a quello relativo al 2015 e che applicano il metodo di calcolo di cui all'articolo 25, paragrafo 1, o all'articolo 36, paragrafo 2.
TITOLO VI
PROGRAMMI DI RISTRUTTURAZIONE NAZIONALI PER IL SETTORE DEL COTONE
Articolo 66
Uso del bilancio annuale per i programmi di ristrutturazione
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
CAPO 1
Comunicazioni e situazioni di emergenza
Articolo 67
Obblighi di comunicazione
Ove opportuno, le informazioni ottenute possono essere trasmesse o rese disponibili a organizzazioni internazionali e alle autorità competenti di paesi terzi e possono essere pubblicate, fermi restando la protezione dei dati personali e il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali.
Al fine di rendere le comunicazioni di cui al paragrafo 1 rapide, efficienti, precise ed economiche, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, relativi alla definizione di ulteriori norme concernenti:
la natura e il tipo di informazioni da trasmettere;
le categorie di dati da trattare e i periodi massimi di conservazione;
i diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili;
le condizioni di pubblicazione delle informazioni.
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:
i metodi di comunicazione;
le regole sulla fornitura delle informazioni necessarie per l'applicazione del presente articolo;
le modalità per la gestione delle informazioni da comunicare e le regole relative alla loro forma, al contenuto, al calendario e alle scadenze;
le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, alle organizzazioni internazionali, alle autorità competenti dei paesi terzi o al pubblico, fermi restando la protezione dei dati personali e il legittimo interesse degli agricoltori e delle imprese alla tutela dei segreti aziendali.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.
Articolo 68
Trattamento e protezione dei dati personali
Articolo 69
Misure necessarie per risolvere problemi specifici
CAPO 2
Delega di poteri e atti di esecuzione
Articolo 70
Esercizio della delega
Articolo 71
Procedura di comitato
Per quanto riguarda gli atti di cui all'articolo 24, paragrafo 11, all'articolo 31, paragrafo 2, e all'articolo 67, paragrafo 3, qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
CAPO 3
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 72
Abrogazioni
Esso continua tuttavia ad applicarsi fino al 31 dicembre 2017 agli Stati membri che si sono avvalsi dell'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.
Tuttavia, esso continua ad essere applicato per quanto riguarda le domande di aiuto relative ad anni che hanno inizio anteriormente al 1o gennaio 2015.
Fatto salvo il paragrafo 3, i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento o al regolamento (UE) n. 1306/2013 e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XI del presente regolamento.
Articolo 73
Disposizioni transitorie
Per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 73/2009 a quelli previsti dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, per quanto riguarda le misure necessarie per proteggere gli eventuali diritti acquisiti e le aspettative legittime degli agricoltori.
Articolo 74
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Tuttavia, l'articolo 8, l'articolo 9, paragrafo 6, l'articolo 11, paragrafo 6, l'articolo 14, l'articolo 16, l'articolo 21, paragrafi 2 e 3, l'articolo 22, paragrafo 2, l'articolo 23, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 6, l'articolo 24, paragrafo 10, l'articolo 29, l'articolo 36, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 41, paragrafo 1, l'articolo 42, paragrafo 1, l'articolo 43, paragrafi 2 e 13, l'articolo 45, paragrafo 2, quarto comma, l'articolo 46, paragrafi 2 e 8, l'articolo 49, paragrafo 1, l'articolo 51, paragrafo 1, l'articolo 53, l'articolo 54, l'articolo 66, paragrafo 1, gli articoli 67 e 70 e l'articolo 72, paragrafo 1, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Elenco dei regimi di sostegno
Settore |
Base giuridica |
Note |
Regime di pagamento di base |
Titolo III, capo 1, sezioni 1, 2, 3 e 5, del presente regolamento |
Pagamento disaccoppiato |
Regime di pagamento unico per superficie |
Articolo 36, del presente regolamento |
Pagamento disaccoppiato |
Pagamento ridistributivo |
Titolo III, capo 1 bis, del presente regolamento |
Pagamento disaccoppiato |
Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente |
Titolo III, capo 3, del presente regolamento |
Pagamento disaccoppiato |
Pagamento per le zone soggette a vincoli naturali |
Titolo III, capo 4, del presente regolamento |
Pagamento disaccoppiato |
Pagamento per i giovani agricoltori |
Titolo III, capo 5, del presente regolamento |
Pagamento disaccoppiato |
Sostegno accoppiato facoltativo |
Titolo IV, capo 1, del presente regolamento |
|
Pagamento specifico per il cotone |
Titolo IV, capo 2, del presente regolamento |
Pagamento per superficie |
Regime dei piccoli agricoltori |
Titolo V del presente regolamento |
Pagamento disaccoppiato |
Posei |
Capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 |
Pagamenti diretti versati nel quadro delle misure contenute nei programmi |
Isole del Mar Egeo |
Capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013 |
Pagamenti diretti versati nel quadro delle misure contenute nei programmi |
ALLEGATO II
Massimali nazionali di cui all'articolo 6
(in migliaia di EUR) |
||||||||
Anno civile |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
►M17 2021 ◄ |
►M18 2022 ◄ |
Belgio |
523 658 |
509 773 |
502 095 |
488 964 |
481 857 |
►M15 505 266 ◄ |
►M17 494 926 ◄ |
►M18 471 996 ◄ |
Bulgaria |
721 251 |
792 449 |
793 226 |
794 759 |
796 292 |
►M15 866 720 ◄ |
►M17 788 626 ◄ |
►M18 797 255 ◄ |
Repubblica ceca |
844 854 |
844 041 |
843 200 |
861 708 |
861 698 |
►M14 872 809 ◄ |
►M17 848 107 ◄ |
►M18 848 107 ◄ |
Danimarca |
870 751 |
852 682 |
834 791 |
826 774 |
818 757 |
►M14 818 757 ◄ |
►M17 802 001 ◄ |
►M18 783 029 ◄ |
Germania |
4 912 772 |
4 880 476 |
4 848 079 |
4 820 322 |
4 792 567 |
►M14 4 717 291 ◄ |
►M17 4 620 753 ◄ |
►M18 4 522 439 ◄ |
Estonia |
114 378 |
114 562 |
123 704 |
133 935 |
143 966 |
►M14 169 366 ◄ |
►M17 190 715 ◄ |
►M18 193 576 ◄ |
Irlanda |
1 215 003 |
1 213 470 |
1 211 899 |
1 211 482 |
1 211 066 |
►M14 1 211 066 ◄ |
►M17 1 186 282 ◄ |
►M18 1 186 282 ◄ |
Grecia |
1 921 966 |
1 899 160 |
1 876 329 |
1 855 473 |
1 834 618 |
►M14 1 834 618 ◄ |
►M17 1 797 077 ◄ |
►M18 1 796 193 ◄ |
Spagna |
4 842 658 |
4 851 682 |
4 866 665 |
4 880 049 |
4 893 433 |
►M14 4 893 433 ◄ |
►M17 4 800 590 ◄ |
►M18 4 797 439 ◄ |
Francia |
7 302 140 |
7 270 670 |
7 239 017 |
6 900 842 |
6 877 179 |
►M14 6 877 179 ◄ |
►M17 6 736 440 ◄ |
►M18 6 726 426 ◄ |
Croazia (*1) |
183 735 |
202 865 |
241 125 |
279 385 |
317 645 |
►M15 348 281 ◄ |
►M17 364 968 ◄ |
►M18 403 228 ◄ |
Italia |
3 902 039 |
3 850 805 |
3 799 540 |
3 751 937 |
3 704 337 |
►M14 3 704 337 ◄ |
►M17 3 628 529 ◄ |
►M18 3 628 529 ◄ |
Cipro |
50 784 |
50 225 |
49 666 |
49 155 |
48 643 |
►M14 48 643 ◄ |
►M17 47 648 ◄ |
►M18 47 648 ◄ |
Lettonia |
181 044 |
205 764 |
230 431 |
255 292 |
280 154 |
►M14 302 754 ◄ |
►M17 314 055 ◄ |
►M18 319 140 ◄ |
Lituania |
417 890 |
442 510 |
467 070 |
475 319 |
483 680 |
►M14 517 028 ◄ |
►M17 569 965 ◄ |
►M18 578 515 ◄ |
Lussemburgo |
33 604 |
33 546 |
33 487 |
33 460 |
33 432 |
►M15 35 276 ◄ |
►M17 33 432 ◄ |
►M18 33 432 ◄ |
Ungheria |
1 345 746 |
1 344 461 |
1 343 134 |
1 343 010 |
1 342 867 |
►M14 1 331 588 ◄ |
►M17 1 305 715 ◄ |
►M18 1 305 715 ◄ |
Malta |
5 241 |
5 241 |
5 242 |
5 243 |
5 244 |
►M14 5 244 ◄ |
►M17 5 244 ◄ |
►M18 5 244 ◄ |
Paesi Bassi |
749 315 |
736 840 |
724 362 |
682 616 |
670 870 |
►M14 660 870 ◄ |
►M17 661 382 ◄ |
►M18 609 775 ◄ |
Austria |
693 065 |
692 421 |
691 754 |
691 746 |
691 738 |
►M14 691 738 ◄ |
►M17 677 582 ◄ |
►M18 677 582 ◄ |
Polonia |
3 378 604 |
3 395 300 |
3 411 854 |
3 431 236 |
3 450 512 |
►M14 3 390 991 ◄ |
►M17 3 360 049 ◄ |
►M18 3 391 233 ◄ |
Portogallo |
565 816 |
573 954 |
582 057 |
590 706 |
599 355 |
►M15 684 355 ◄ |
►M17 680 873 ◄ |
►M18 685 528 ◄ |
Romania |
1 599 993 |
1 772 469 |
1 801 335 |
1 872 821 |
1 903 195 |
►M14 1 903 195 ◄ |
►M17 1 891 805 ◄ |
►M18 1 919 363 ◄ |
Slovenia |
137 987 |
136 997 |
136 003 |
135 141 |
134 278 |
►M14 134 278 ◄ |
►M17 131 530 ◄ |
►M18 131 530 ◄ |
Slovacchia |
438 299 |
441 478 |
444 636 |
448 155 |
451 659 |
►M14 394 385 ◄ |
►M17 417 082 ◄ |
►M18 396 034 ◄ |
Finlandia |
523 333 |
523 422 |
523 493 |
524 062 |
524 631 |
►M14 524 631 ◄ |
►M17 515 713 ◄ |
►M18 517 532 ◄ |
Svezia |
696 890 |
697 295 |
697 678 |
698 723 |
699 768 |
►M14 699 768 ◄ |
►M17 685 676 ◄ |
►M18 685 904 ◄ |
Regno Unito |
3 173 324 |
3 179 880 |
3 186 319 |
3 195 781 |
3 205 243 |
►M14 — ◄ |
|
|
(*1)
Per la Croazia, il massimale nazionale è pari a 344 340 000 EUR per l'anno civile 2021 e a 382 600 000 EUR per l'anno civile 2022. |
ALLEGATO III
Massimali netti di cui all'articolo 7
(in milioni di EUR) |
||||||||
Anno civile |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
►M17 2021 ◄ |
►M18 2022 ◄ |
Belgio |
523,7 |
509,8 |
502,1 |
489,0 |
481,9 |
►M15 505,3 ◄ |
►M17 494,9 ◄ |
►M18 472,0 ◄ |
Bulgaria |
720,9 |
788,8 |
789,6 |
791,0 |
792,5 |
►M15 867,1 ◄ |
►M17 789,3 ◄ |
►M18 799,0 ◄ |
Repubblica ceca |
840,1 |
839,3 |
838,5 |
856,7 |
856,7 |
►M14 871,8 ◄ |
►M17 847,1 ◄ |
►M18 847,1 ◄ |
Danimarca |
870,2 |
852,2 |
834,3 |
826,3 |
818,3 |
►M14 818,1 ◄ |
►M17 801,3 ◄ |
►M18 782,3 ◄ |
Germania |
4 912,8 |
4 880,5 |
4 848,1 |
4 820,3 |
4 792,6 |
►M14 4 717,3 ◄ |
►M17 4 620,8 ◄ |
►M18 4 522,4 ◄ |
Estonia |
114,4 |
114,5 |
123,7 |
133,9 |
143,9 |
►M14 169,4 ◄ |
►M17 190,7 ◄ |
►M18 193,6 ◄ |
Irlanda |
1 214,8 |
1 213,3 |
1 211,8 |
1 211,4 |
1 211,0 |
►M14 1 211,1 ◄ |
►M17 1 186,3 ◄ |
►M18 1 186,3 ◄ |
Grecia |
2 109,8 |
2 087,0 |
2 064,1 |
2 043,3 |
2 022,4 |
►M14 2 022,5 ◄ |
►M17 1 981,1 ◄ |
►M18 1 980,2 ◄ |
Spagna |
4 902,3 |
4 911,3 |
4 926,3 |
4 939,7 |
4 953,1 |
►M14 4 953,8 ◄ |
►M17 4 859,1 ◄ |
►M18 4 856,0 ◄ |
Francia |
7 302,1 |
7 270,7 |
7 239,0 |
6 900,8 |
6 877,2 |
►M14 6 877,2 ◄ |
►M17 6 736,4 ◄ |
►M18 6 726,4 ◄ |
Croazia (*1) |
183,7 |
202,9 |
241,1 |
279,4 |
317,6 |
►M15 348,3 ◄ |
►M17 365,0 ◄ |
►M18 403,2 ◄ |
Italia |
3 897,1 |
3 847,3 |
3 797,2 |
3 750,0 |
3 702,4 |
►M14 3 698,3 ◄ |
►M17 3 622,5 ◄ |
►M18 3 623,1 ◄ |
Cipro |
50,8 |
50,2 |
49,7 |
49,1 |
48,6 |
►M14 48,6 ◄ |
►M17 47,6 ◄ |
►M18 47,6 ◄ |
Lettonia |
181,0 |
205,7 |
230,3 |
255,0 |
279,8 |
►M14 302,5 ◄ |
►M17 313,8 ◄ |
►M18 318,9 ◄ |
Lituania |
417,9 |
442,5 |
467,1 |
475,3 |
483,3 |
►M14 517,0 ◄ |
►M17 570,0 ◄ |
►M18 578,5 ◄ |
Lussemburgo |
33,6 |
33,5 |
33,5 |
33,5 |
33,4 |
►M15 35,3 ◄ |
►M17 33,4 ◄ |
►M18 33,4 ◄ |
Ungheria |
1 276,7 |
1 275,5 |
1 274,1 |
1 274,0 |
1 273,9 |
►M14 1 301,4 ◄ |
►M17 1 275,5 ◄ |
►M18 1 275,5 ◄ |
Malta |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
►M14 5,2 ◄ |
►M17 5,2 ◄ |
►M18 5,2 ◄ |
Paesi Bassi |
749,2 |
736,8 |
724,3 |
682,5 |
670,8 |
►M14 660,8 ◄ |
►M17 661,3 ◄ |
►M18 609,7 ◄ |
Austria |
693,1 |
692,4 |
691,8 |
691,7 |
691,7 |
►M14 691,7 ◄ |
►M17 677,6 ◄ |
►M18 677,6 ◄ |
Polonia |
3 359,2 |
3 375,7 |
3 392,0 |
3 411,2 |
3 430,2 |
►M14 3 375,7 ◄ |
►M17 3 345,3 ◄ |
►M18 3 376,7 ◄ |
Portogallo |
565,9 |
574,0 |
582,1 |
590,8 |
599,4 |
►M15 684,5 ◄ |
►M17 681,0 ◄ |
►M18 685,6 ◄ |
Romania |
1 600,0 |
1 772,5 |
1 801,3 |
1 872,8 |
1 903,2 |
►M14 1 903,2 ◄ |
►M17 1 891,8 ◄ |
►M18 1 919,4 ◄ |
Slovenia |
138,0 |
137,0 |
136,0 |
135,1 |
134,3 |
►M14 134,3 ◄ |
►M17 131,5 ◄ |
►M18 131,5 ◄ |
Slovacchia |
435,5 |
438,6 |
441,8 |
445,2 |
448,7 |
►M14 392,6 ◄ |
►M17 415,3 ◄ |
►M18 394,5 ◄ |
Finlandia |
523,3 |
523,4 |
523,5 |
524,1 |
524,6 |
►M14 524,6 ◄ |
►M17 515,7 ◄ |
►M18 517,5 ◄ |
Svezia |
696,8 |
697,2 |
697,6 |
698,7 |
699,7 |
►M14 699,8 ◄ |
►M17 685,7 ◄ |
►M18 685,9 ◄ |
Regno Unito |
3 170,7 |
3 177,3 |
3 183,6 |
3 192,2 |
3 201,4 |
►M14 — ◄ |
|
|
(*1)
Per la Croazia, il massimale netto è pari a 344 340 000 EUR per l'anno civile 2021 e a 382 600 000 EUR per l'anno civile 2022. |
ALLEGATO IV
Limiti per l'aggiustamento delle soglie di cui all'articolo 10, paragrafo 2
Stato membro |
Limite per la soglia in EUR (articolo 10, paragrafo 1, lettera a)) |
Limite per la soglia in ettari (articolo 10, paragrafo 1, lettera b)) |
Belgio |
400 |
2 |
Bulgaria |
200 |
0,5 |
Repubblica ceca |
200 |
5 |
Danimarca |
300 |
5 |
Germania |
300 |
4 |
Estonia |
100 |
3 |
Irlanda |
200 |
3 |
Grecia |
400 |
0,4 |
Spagna |
300 |
2 |
Francia |
300 |
4 |
Croazia |
100 |
1 |
Italia |
400 |
0,5 |
Cipro |
300 |
0,3 |
Lettonia |
100 |
1 |
Lituania |
100 |
1 |
Lussemburgo |
300 |
4 |
Ungheria |
200 |
0,3 |
Malta |
500 |
0,1 |
Paesi Bassi |
500 |
2 |
Austria |
200 |
2 |
Polonia |
200 |
0,5 |
Portogallo |
200 |
0,3 |
Romania |
200 |
0,3 |
Slovenia |
300 |
0,3 |
Slovacchia |
200 |
2 |
Finlandia |
200 |
3 |
Svezia |
200 |
4 |
Regno Unito |
200 |
5 |
ALLEGATO V
Disposizioni finanziarie che si applicano alla Bulgaria e alla Romania a norma degli articoli 10, 16 e 18
A. Importi per l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), e per il calcolo dei massimali nazionali per i pagamenti di cui all'articolo 16 nel 2015:
Bulgaria |
: |
790 909 000 EUR |
Romania |
: |
1 783 426 000 EUR |
B. Importo complessivo dei pagamenti diretti nazionali integrativi del regime di pagamento di base di cui all'articolo 18, paragrafo 1, nel 2015:
Bulgaria |
: |
69 657 000 EUR |
Romania |
: |
153 536 000 EUR |
C. Importo complessivo dei pagamenti diretti nazionali integrativi del pagamento specifico per il cotone di cui all'articolo 18, paragrafo 2, nel 2015:
Bulgaria |
: |
258 952 EUR |
ALLEGATO VI
Disposizioni finanziarie che si applicano alla Croazia a norma degli articoli 10 e 19
Importo per l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a):
382 600 000 EUR
Importi complessivi dei pagamenti diretti nazionali integrativi di cui all'articolo 19, paragrafo 3:
(in migliaia di EUR) |
||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
248 690 |
229 560 |
191 300 |
153 040 |
114 780 |
76 520 |
38 260 |
ALLEGATO VI bis
Importi massimi di cui all’articolo 14, paragrafo 2
(EUR) |
|
Belgio |
10 076 707 |
Bulgaria |
70 427 849 |
Cechia |
38 815 980 |
Danimarca |
11 371 893 |
Germania |
148 488 749 |
Estonia |
21 968 972 |
Irlanda |
39 700 643 |
Grecia |
76 438 741 |
Spagna |
250 300 720 |
Francia |
181 388 880 |
Croazia |
42 201 225 |
Italia |
190 546 556 |
Cipro |
2 398 093 |
Lettonia |
29 326 817 |
Lituania |
48 795 629 |
Lussemburgo |
1 843 643 |
Ungheria |
62 430 371 |
Malta |
1 831 098 |
Paesi Bassi |
10 972 679 |
Austria |
72 070 055 |
Polonia |
329 472 633 |
Portogallo |
123 303 715 |
Romania |
241 375 835 |
Slovenia |
15 337 318 |
Slovacchia |
56 920 680 |
Finlandia |
73 005 307 |
Svezia |
52 887 719 |
ALLEGATO VII
Importi massimi da aggiungere agli importi fissati nell’allegato II in conformità all’articolo 20, paragrafo 2
(in migliaia di EUR) |
|||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
3 360 |
3 840 |
4 800 |
5 760 |
6 720 |
7 680 |
8 640 |
9 600 |
ALLEGATO VIII
Dimensioni medie delle aziende agricole di cui all'articolo 41, paragrafo 4
Stato membro |
Dimensioni medie delle aziende agricole (in ettari) |
Belgio |
29 |
Bulgaria |
6 |
Repubblica ceca |
89 |
Danimarca |
60 |
Germania |
46 |
Estonia |
39 |
Irlanda |
32 |
Grecia |
5 |
Spagna |
24 |
Francia |
52 |
Croazia |
5,9 |
Italia |
8 |
Cipro |
4 |
Lettonia |
16 |
Lituania |
12 |
Lussemburgo |
57 |
Ungheria |
7 |
Malta |
1 |
Paesi Bassi |
25 |
Austria |
19 |
Polonia |
6 |
Portogallo |
13 |
Romania |
3 |
Slovenia |
6 |
Slovacchia |
28 |
Finlandia |
34 |
Svezia |
43 |
Regno Unito |
54 |
ALLEGATO IX
Elenco delle pratiche equivalenti di cui all'articolo 43, paragrafo 3
Pratiche equivalenti alla diversificazione delle colture
Diversificazione delle colture
Requisiti: almeno tre colture, di cui la principale occupi al massimo il 75 %, e si applicano uno o più dei seguenti:
Avvicendamento delle colture
Requisiti: almeno tre colture, di cui la principale occupi al massimo il 75 %, e si applicano uno o entrambi i seguenti:
Copertura invernale del suolo ( *1 )
Colture intercalari (*1)
Pratiche equivalenti al mantenimento dei prati permanenti
Gestione dei prati o pascoli
Requisiti: mantenimento dei prati permanenti e uno o più dei seguenti:
Sistemi di pascolo estensivo
Requisiti: mantenimento dei prati permanenti e uno o più dei seguenti:
Pratiche equivalenti alle aree di interesse ecologico
Requisiti: applicazione di una delle seguenti pratiche almeno sulla percentuale di seminativi fissata a norma dell'articolo 46, paragrafo 1.
Ritiro dalla produzione ecologico
Creazione di "fasce tampone" per le zone ad alto valore naturale, i siti della rete Natura 2000 o altri siti di tutela della biodiversità, anche lungo siepi e corsi d'acqua
Gestione delle fasce tampone e delle delimitazioni di campi non coltivate (regime di taglio, varietà di erbe locali o specifiche e/o regime di semina, risemina con varietà regionali e assenza di uso di prodotti fitosanitari, di smaltimento di letame e/o concimi minerali, di irrigazione e di impermeabilizzazione dei suoli)
Gestione di bordi, strisce all'interno di campi e appezzamenti per fauna selvatica o fauna specifica (bordo erbaceo, protezione di nidi, fasce con fiori selvatici, sementi locali miste, colture non raccolte)
Gestione (potatura, sfrondatura, date, metodi, restauro) di elementi caratteristici del paesaggio (alberi, siepi, vegetazione ripariale arborea, muretti di pietra (terrazze), fossati, stagni)
Mantenimento di suoli torbosi o umidi arabili seminati a erba (con assenza di uso di concimi e prodotti fitosanitari)
Produzione su seminativi, con assenza di uso di concimi (concimi minerali e letame) e/o prodotti fitosanitari, e non irrigati, non seminati con la stessa coltura per due anni consecutivi e nello stesso posto (*1)
Conversione di seminativi in prato permanente ad uso estensivo.
ALLEGATO X
Fattori di conversione e di ponderazione di cui all'articolo 46, paragrafo 3
Elementi caratteristici |
Fattore di conversione (m/albero/m2) |
Fattore di ponderazione |
Area di interesse ecologico (se si applicano entrambi i fattori) |
||
Terreni lasciati a riposo (per m2) |
n.p. |
1 |
1 m2 |
||
Terrazze (per metro lineare) |
2 |
1 |
2 m2 |
||
Elementi caratteristi del paesaggio |
|
|
|
||
|
Siepi/fasce alberate/alberi in filari (per metro lineare) |
5 |
2 |
10 m2 |
|
|
Alberi isolati (per albero) |
20 |
1,5 |
30 m2 |
|
|
Boschetti nel campo (per m2) |
n.p. |
1,5 |
1,5 m2 |
|
|
Stagni (per m2) |
n.p. |
1,5 |
1,5 m2 |
|
|
Fossati (per metro lineare) |
5 |
2 |
10 m2 |
|
|
Muretti di pietra tradizionali (per metro lineare) |
1 |
1 |
1 m2 |
|
|
Altri elementi caratteristici non elencati sopra, ma protetti dalla BCAA 7, dal CGO 2 o CGO 3 (per m2) |
n.p. |
1 |
1 m2 |
|
Fasce tampone e bordi dei campi (per metro lineare) |
6 |
1,5 |
9 m2 |
||
Ettari agroforestali (per m2) |
n.p. |
1 |
1 m2 |
||
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali (per metro lineare) |
|
|
|
||
|
Senza produzione |
6 |
1,5 |
9 m2 |
|
Con produzione |
6 |
0,3 |
1,8 m2 |
||
Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida (per 1 m2) |
n.a. |
0,5 |
0,5 m2 |
||
Superfici oggetto di imboschimento ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), punto ii) (per m2) |
n.p. |
1 |
1 m2 |
||
Superfici con colture intercalari o manto vegetale (per m2) |
n.p. |
0,3 |
0,3 m2 |
||
Superfici con colture azotofissatrici (per 1 m2) |
n.a. |
1 |
1 m2 |
||
Superfici con Miscanthus |
n.a. |
0,7 |
0,7 m2 |
||
Superfici con Silphium perfoliatum |
n.a. |
0,7 |
0,7 m2 |
||
Terreni a riposo con specie mellifere (composti da specie ricche di polline e nettare |
n.a. |
1,5 |
1,5 m2 |
||
Fattori di conversione e di ponderazione di cui all'articolo 46, paragrafo 3, da applicare agli elementi caratteristici inclusi nelle pratiche equivalenti elencate nell'allegato IX, sezione III
Area di interesse ecologico equivalente |
Area di interesse ecologico standard simile |
Fattore di conversione |
Fattore di ponderazione |
Area di interesse ecologico (se si applicano entrambi i fattori) |
1) Ritiro dalla produzione ecologico (per m2) |
Terreni lasciati a riposo |
n.p. |
1 |
1 m2 |
2) Creazione di «fasce tampone» (per metro lineare) |
Fasce tampone e bordi dei campi |
6 |
1,5 |
9 m2 |
3) Gestione di fasce tampone e bordi dei campi non coltivati (per metro lineare) |
Fasce tampone e bordi dei campi |
6 |
1,5 |
9 m2 |
4) Bordi, strisce all'interno di campi e appezzamenti: |
|
|
|
|
Bordi, strisce all'interno di campi (per metro lineare) |
Fasce tampone e bordi dei campi |
6 |
1,5 |
9 m2 |
Appezzamenti (per m2) |
Boschetti nel campo |
n.p. |
1,5 |
1,5 m2 |
5) Gestione degli elementi caratteristici del paesaggio |
|
|
|
|
Alberi isolati (per albero) |
Alberi isolati |
20 |
1,5 |
30 m2 |
Alberi in filari (per metro lineare) |
Siepi/fasce alberate/alberi in filari |
5 |
2 |
10 m2 |
Gruppi di alberi/boschetti nel campo (per m2) |
Boschetti nel campo |
n.p. |
1,5 |
1,5 m2 |
Siepi (per metro lineare) |
Siepi/fasce alberate/alberi in filari |
5 |
2 |
10 m2 |
Vegetazione ripariale arborea (per metro lineare) |
Siepi/fasce alberate/alberi in filari |
5 |
2 |
10 m2 |
Terrazze (per metro lineare) |
Terrazze |
2 |
1 |
2 m2 |
Muretti di pietra (per metro lineare) |
Muretti di pietra tradizionali |
1 |
1 |
1 m2 |
Fossati (per metro lineare) |
Fossati |
5 |
2 |
10 m2 |
Stagni (per m2) |
Stagni |
n.p. |
1,5 |
1,5 m2 |
6) Mantenimento di suoli torbosi o umidi arabili seminati a erba (con assenza di uso di concimi e prodotti fitosanitari) (per m2) |
Terreni lasciati a riposo |
n.p. |
1 |
1 m2 |
7) Produzione su seminativi con assenza di uso di concimi e/o prodotti fitosanitari, e non irrigati, non seminati con la stessa coltura per due anni consecutivi (per m2) |
Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida; fasce lungo i bordi forestali con produzione; superfici con colture azotofissatrici |
n.p. |
0,3 0,7 per le colture azotofissatrici |
0,3 m2 0,7 m2 |
8) Conversione di seminativi in prato permanente (per m2) |
Terreni lasciati a riposo |
n.p. |
1 |
1 m2 |
ALLEGATO XI
Tavola di concordanza
di cui all'articolo 72, paragrafo 2
Regolamento (CE) N. 73/2009 |
Presente regolamento |
Regolamento (UE) n. 1306/2013 |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
— |
Articolo 2 |
Articolo 4 |
— |
Articolo 3 |
Articolo 5 |
— |
Articolo 4, paragrafo 1 |
— |
Articolo 91 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
— |
Articolo 95 |
Articolo 5 |
— |
Articolo 93 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
— |
Articolo 94 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
— |
— |
Articolo 7 |
— |
— |
Articolo 8 |
Articolo 7 |
— |
Articolo 9 |
— |
— |
Articolo 10 |
— |
— |
Articolo 10a |
— |
— |
Articolo 10b |
— |
— |
Articolo 10c |
— |
— |
Articolo 10d |
— |
— |
Articolo 11 |
Articolo 8 |
Articolo 26, paragrafo 1 e 2 |
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
— |
Articolo 11 bis |
Articolo 8, paragrafo 3 |
— |
Articolo 12, paragrafi 1 e 2 |
— |
Articolo 12 |
Articolo 12, paragrafo 3 |
— |
Articolo 14 |
Articolo 12, paragrafo 4 |
— |
— |
Articolo 13 |
— |
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 14 |
— |
Articolo 67 |
Articolo 15 |
— |
Articolo 68, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 16 |
— |
Articolo 69 |
Articolo 17 |
— |
Articolo 70 |
Articolo 18 |
— |
Articolo 71 |
Articolo 19 |
— |
Articolo 72 |
Articolo 20 |
— |
Articolo 74, paragrafo 1, paragrafo 2 e paragrafo 3 |
Articolo 21 |
— |
Articolo 74, paragrafo 4 |
Articolo 22 |
— |
Articolo 96 |
Articolo 23 |
— |
Articolo 97 |
Articolo 24 |
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Articolo 99 |
Articolo 25 |
— |
Articolo 100 |
Articolo 26 |
— |
Articolo 61 |
Articolo 27, paragrafo 1 |
— |
Articolo 102, paragrafo 3 |
Articolo 27, paragrafo 2 |
— |
Articolo 47 |
Articolo 27, paragrafo 3 |
— |
Articolo 68, paragrafo 3 |
Articolo 28, paragrafo 1 |
Articolo 10 |
— |
Articolo 28, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 3 |
— |
Articolo 28, paragrafo 3 |
Articolo 31, paragrafo 1, lettera a, punti i) e ii) |
— |
Articolo 29 |
— |
Articolo 75 |
Articolo 30 |
— |
Articolo 60 |
Articolo 31 |
— |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 32 |
Articolo 15 |
— |
Articolo 33 |
— |
— |
Articolo 34, paragrafo 2 |
Articolo 32, paragrafo 2 e paragrafo 4 |
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Articolo 35 |
Articolo 33 |
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Articolo 36 |
— |
— |
Articolo 37 |
Articolo 12 |
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Articolo 38 |
— |
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Articolo 39, paragrafo 1 |
Articolo 32, paragrafo 6 |
— |
Articolo 39, paragrafo 2 |
Articolo 35, paragrafo 3 |
— |
Articolo 40, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
— |
Articolo 41, paragrafo 1 |
Articolo 30, paragrafo 1 |
— |
Articolo 41, paragrafo 2 |
Articolo 30, paragrafo 3 e paragrafo 6 |
— |
Articolo 41, paragrafo 3 |
Articolo 30, paragrafo 3 e paragrafo 7, lettera a) |
— |
Articolo 41, paragrafo 4 |
— |
— |
Articolo 41, paragrafo 5 |
Articolo 30, paragrafo 10 |
— |
Articolo 41, paragrafo 6 |
— |
— |
Articolo 42 |
Articolo 31, paragrafo 1, lettera b) |
— |
Articolo 43, paragrafo 1 |
Articolo 34, paragrafo 1, paragrafo 2 e paragrafo 3 |
— |
Articolo 43, paragrafo 2 |
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Articolo 43, paragrafo 3 |
Articolo 34, paragrafo 4 |
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Articolo 44 |
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Articolo 45 |
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Articolo 46 |
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Articolo 47 |
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Articolo 48 |
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Articolo 49 |
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Articolo 50 |
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Articolo 51 |
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Articolo 52 |
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Articolo 53 |
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Articolo 54 |
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Articolo 55 |
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Articolo 56 |
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Articolo 57 |
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Articolo 57 bis |
Articolo 20 e Allegato VII |
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Articolo 58 |
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Articolo 59 |
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Articolo 60 |
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Articolo 61 |
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Articolo 62 |
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Articolo 63 |
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Articolo 64 |
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Articolo 65 |
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Articolo 66 |
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Articolo 67 |
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Articolo 68 |
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Articolo 69 |
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Articolo 70 |
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Articolo 71 |
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Articolo 72 |
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Articolo 73 |
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Articolo 74 |
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Articolo 75 |
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Articolo 76 |
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Articolo 77 |
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Articolo 78 |
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Articolo 79 |
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Articolo 80 |
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Articolo 81 |
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Articolo 82 |
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Articolo 83 |
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Articolo 84 |
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Articolo 85 |
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Articolo 86 |
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Articolo 87 |
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Articolo 88 |
Articolo 56 |
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Articolo 89 |
Articolo 57 |
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Articolo 90 |
Articolo 58 |
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Articolo 91 |
Articolo 59 |
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Articolo 92 |
Articolo 60 |
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Articolo 93 |
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Articolo 94 |
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Articolo 95 |
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Articolo 96 |
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Articolo 97 |
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Articolo 98 |
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Articolo 99 |
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Articolo 100 |
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Articolo 101 |
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Articolo 102 |
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Articolo 103 |
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Articolo 104 |
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Articolo 105 |
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Articolo 106 |
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Articolo 107 |
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Articolo 108 |
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Articolo 109 |
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Articolo 110 |
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Articolo 111 |
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Articolo 112 |
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Articolo 113 |
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Articolo 114 |
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Articolo 115 |
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Articolo 116 |
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Articolo 117 |
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Articolo 118 |
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Articolo 119 |
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Articolo 120 |
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Articolo 121 |
Articoli 16 e 17 |
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Articolo 121a |
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Articolo 98, secondo comma |
Articolo 122 |
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— |
Articolo 123 |
— |
— |
Articolo 124, paragrafi da 1 a 5, 7 e 8 |
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— |
Articolo 124, paragrafo 6 |
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Articolo 98, primo comma |
Articolo 125 |
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Articolo 126 |
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Articolo 127 |
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Articolo 128 |
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Articolo 129 |
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Articolo 130 |
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Articolo 131 |
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— |
Articolo 132 |
Articoli 18 e 19 |
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Articolo 133 |
— |
— |
Articolo 133a |
Articolo 37 |
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Articolo 134 (soppresso) |
— |
— |
Articolo 135 (soppresso) |
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Articolo 136 |
— |
— |
Articolo 137 |
— |
— |
Articolo 138 |
Articolo 3 |
— |
Articolo 139 |
Articolo 13 |
— |
Articolo 140 |
Articolo 67 |
— |
Articolo 141 |
Articolo 71 |
— |
Articolo 142, lettere da a) a q) e s) |
Articolo 70 |
— |
Articolo 142, lettera r) |
Articolo 69 |
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Articolo 143 |
— |
— |
Articolo 144 |
— |
— |
Articolo 145 |
— |
— |
Articolo 146 |
Articolo 72 |
— |
Articolo 146a |
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— |
Articolo 147 |
Articolo 73 |
— |
Articolo 148 |
— |
— |
Articolo 149 |
Articolo 74 |
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Allegato I |
Allegato I |
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Allegato II |
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Allegato II |
Allegato III |
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Allegato II |
Allegato IV |
Allegato III |
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Allegato V |
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Allegato VI |
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Allegato VII |
Allegato IV |
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Allegato VIII |
Allegato II |
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Allegato IX |
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Allegato X |
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Allegato XI |
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Allegato XII |
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Allegato XIII |
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Allegato XIV |
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Allegato XV |
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Allegato XVI |
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Allegato XVII |
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Allegato XVII bis |
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( 1 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1601/96, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (Cfr. pag. 671 della presente Gazzetta ufficiale).
( 2 ) Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 11.
( 3 ) Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65).
( *1 ) Pratiche soggette al calcolo cui all'articolo 43, paragrafo 12, lettera c).