This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 01998R0577-20140618
Council Regulation (EC) No 577/98 of 9 March 1998 on the organisation of a labour force sample survey in the Community
Consolidated text: Regolamento (CE) n . 577/98 del Consiglio del 9 marzo 1998 relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità
Regolamento (CE) n . 577/98 del Consiglio del 9 marzo 1998 relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità
No longer in force
)
1998R0577 — IT — 18.06.2014 — 006.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
REGOLAMENTO (CE) N. 577/98 DEL CONSIGLIO del 9 marzo 1998 relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (GU L 077, 14.3.1998, p.3) |
Modificato da:
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
No |
page |
date |
||
REGOLAMENTO (CE) N. 1991/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 ottobre 2002 |
L 308 |
1 |
9.11.2002 |
|
REGOLAMENTO (CE) N. 2104/2002 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2002 |
L 324 |
14 |
29.11.2002 |
|
REGOLAMENTO (CE) N. 2257/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2003 |
L 336 |
6 |
23.12.2003 |
|
REGOLAMENTO (CE) N. 1372/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2007 |
L 315 |
42 |
3.12.2007 |
|
REGOLAMENTO (CE) N. 596/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2009 |
L 188 |
14 |
18.7.2009 |
|
REGOLAMENTO (UE) N. 545/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 |
L 163 |
10 |
29.5.2014 |
REGOLAMENTO (CE) N. 577/98 DEL CONSIGLIO
del 9 marzo 1998
relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,
visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,
considerando che, per adempiere ai compiti ad essa affidati, la Commissione deve disporre di informazioni statistiche comparabili sul livello, la struttura e l'andamento dell'occupazione e della disoccupazione negli Stati membri,
considerando che il metodo migliore per disporre di tali informazioni a livello comunitario è quello di procedere ad indagini armonizzate sulle forze di lavoro;
considerando che il regolamento (CEE) n. 3711/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, relativo all'organizzazione di un'indagine annua per campione sulle forze di lavoro nella Comunità ( 1 ), prevede, a decorrere dal 1992, la realizzazione di un'indagine annua nella primavera di ogni anno;
considerando che la disponibilità dei risultati, la loro armonizzazione e la misura del volume di lavoro sono meglio garantiti da un'indagine continua piuttosto che da un'indagine annua in primavera, ma che un'indagine continua può difficilmente essere messa in atto in tutti gli Stati membri alla stessa data;
considerando che dovrebbe essere facilitato il ricorso a fonti amministrative già esistenti, se queste ultime sono in grado di completare validamente le informazioni raccolte con le interviste o servire da base al campionamento;
considerando che i dati dell'indagine, stabiliti dal presente regolamento, possono essere completati da un insieme addizionale di variabili, nel quadro di un programma pluriennale di moduli ad hoc; che gli stessi saranno elaborati secondo una procedura idonea in quanto parte dei provvedimenti di attuazione;
considerando che si applicheranno anche al presente regolamento i principi di rilevanza e costi-efficacia, quali definiti dal regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ( 2 ) che costituisce il quadro legislativo per l'elaborazione di statistiche comunitarie;
considerando che il segreto statistico è disciplinato dalle norme contenute nel regolamento (CE) n. 322/97 e nel regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto ( 3 );
considerando che il comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom ( 4 ), è stato consultato dalla Commissione a norma dell'articolo 3 della suddetta decisione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Periodicità dell'indagine
Ogni anno, gli Stati membri effettuano un'indagine per campione sulle forze di lavoro, in prosieguo denominata «indagine».
L'indagine è un'indagine continua che fornisce risultati trimestrali e annuali; tuttavia, durante un periodo transitorio che non si estende oltre l'anno 2002, gli Stati membri che non sono in grado di effettuare un'indagine continua effettuano invece un'indagine annuale, che è svolta in primavera.
A titolo di deroga, il periodo transitorio è esteso:
a) fino al 2003 per l'Italia;
b) fino al 2004 per la Germania, a condizione che essa fornisca stime sostitutive trimestrali per gli aggregati principali dell'indagine per campione sulle forze di lavoro, nonché stime medie annuali per alcuni aggregati specifici dell'indagine per campione sulle forze di lavoro.
Le informazioni raccolte nell'indagine si riferiscono generalmente alla situazione nel corso della settimana di calendario (dal lunedì alla domenica) che precede l'intervista, detta settimana di riferimento.
Nel caso di un'indagine continua:
— le settimane di riferimento sono ripartite uniformemente su tutto l'anno;
— di norma l'intervista ha luogo nel corso della settimana che segue immediatamente la settimana di riferimento; tra la settimana di riferimento e la data dell'intervista non possono intercorrere più di cinque settimane, salvo nel corso del terzo trimestre;
— i trimestri e gli anni di riferimento sono rispettivamente insiemi di 13 o di 52 settimane consecutive; l'elenco delle settimane che costituiscono un determinato trimestre o anno è stabilito secondo la procedura di cui ►M5 all’articolo 8, paragrafo 2 ◄ .
Articolo 2
Unità e campo d'indagine, metodi d'osservazione
1. In ogni Stato membro, l'indagine viene effettuata presso un campione di famiglie o di individui, residenti nel territorio economico dello Stato in questione al momento dell'indagine.
2. Il campo principale dell'indagine è costituito dalla popolazione dei nuclei familiari residenti nel territorio economico di ciascuno Stato membro. Se possibile, il campo principale costituito dalla popolazione di nuclei familiari viene completato con la popolazione delle comunità familiari.
Per quanto possibile, occorre che le comunità familiari diano luogo all'estrazione di campioni particolari che permettano di osservare direttamente le persone che le compongono. In mancanza di ciò e se tali persone hanno mantenuto un legame con un nucleo familiare, le variabili loro attinenti vanno osservate attraverso quest'ultima.
3. Le variabili che servono a stabilire la situazione lavorativa e la sottoccupazione devono essere raccolte intervistando la persona interessata, o, in mancanza di essa, un altro membro della famiglia. Purché i dati ottenuti siano equivalenti, le altre variabili possono provenire da altre fonti, in particolare dagli archivi amministrativi.
4. Indipendentemente dall'unità campionaria (individuo o famiglia), i dati sono normalmente raccolti per tutti i membri della famiglia, tuttavia, se l'unità campionaria è l'individuo, le informazioni sugli altri membri della famiglia:
— possono escludere le caratteristiche di cui ai punti g), h), i) e j) del paragrafo 1 dell'articolo 4.
— e possono essere raccolte su un sottocampione che sarà estratto in modo che:
—— le settimane di riferimento siano ripartite uniformemente su tutto l'anno;
— il numero di osservazioni (gli individui del campione più i membri della loro famiglia) garantisca per le stime annuali la precisione al livello stabilito all'articolo 3.
Articolo 3
Rappresentatività del campione
1. Per un gruppo di disoccupati che rappresenta il 5 % della popolazione in età lavorativa, la deviazione relativa standard per la stima delle medie annuali (o per le stime di primavera, in casi di indagine annua in primavera) non deve superare l'8 % a livello della NUTS II, della popolazione parziale in questione.
Le regioni con meno di 300 000 abitanti non devono soddisfare questo requisito.
2. Nel caso di un'indagine continua, per popolazioni parziali di dimensioni pari al 5 % della popolazione in età lavorativa, la deviazione relativa standard per la stima delle variazioni tra due trimestri successivi, a livello nazionale, non deve superare il 2 % della popolazione parziale in questione.
Per gli Stati membri la cui popolazione sia compresa tra un milione e venti milioni di abitanti, la precedente condizione viene semplificata: la deviazione relativa standard per la stima delle variazioni trimestrali non deve superare il 3 % della popolazione parziale in questione.
Gli Stati membri la cui popolazione sia inferiore ad un milione di abitanti non sono tenuti a soddisfare questi requisiti di precisione per le variazioni.
3. Nel caso di un'indagine di primavera, almeno un quarto delle unità indagate deve far parte dell'indagine precedente ed almeno un quarto deve far parte dell'indagine successiva.
L'appartenenza ad uno di questi due gruppi è indicata con un codice.
4. I dati mancanti perché talune domande sono senza risposta sono, se opportuno, imputati ad un metodo statistico.
5. Le ponderazioni sono calcolate tenendo conto in particolare delle probabilità di selezione e di dati esterni sulla distribuzione per sesso, per classe d'età (classi di cinque anni) e per regione (livello NUTS II) della popolazione indagata, sempre che tali dati esterni siano ritenuti sufficientemente affidabili dagli Stati membri in questione.
6. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) le informazioni che sono loro richieste sull'organizzazione dell'indagine, i suoi metodi e, in particolare, sui criteri adottati per il piano di campionamento e le dimensioni del campione.
Articolo 4
Caratteristiche dell'indagine
1. Le informazioni da fornire riguardano:
a) il contesto demografico:
— numero d'ordine nelle famiglie,
— sesso,
— anno di nascita,
— data di nascita rispetto alla fine del periodo di riferimento,
— stato civile,
— legame con la persona di riferimento,
— numero d'ordine del coniuge,
— numero d'ordine del padre,
— numero d'ordine della madre,
— cittadinanza,
— numero di anni di residenza nello Stato membro,
— paese di nascita (facoltativo),
— natura della partecipazione all'indagine (partecipazione diretta o attraverso un altro, membro della famiglia);
b) situazione lavorativa:
— situazione lavorativa nel corso della settimana di riferimento,
— percezione continuata di salario e stipendio,
— ragione per cui la persona non ha lavorato pur avendo un'occupazione,
— ricerca di un'occupazione da parte della persona disoccupata,
— tipo di occupazione cercata (lavoratore autonomo o subordinato),
— metodi usati per trovare un'occupazione,
— disponibilità a cominciare a lavorare;
c) caratteristiche dell'occupazione nella prima attività:
— status professionale,
— attività economica dell'unità locale,
— professione,
— responsabilità di supervisione,
— numero di persone che lavorano nell'unità locale,
— paese del luogo di lavoro,
— regione del luogo di lavoro,
— anno e mese in cui la persona ha cominciato a lavorare nell'attuale occupazione,
— ruolo dei servizi pubblici di collocamento per la ricerca dell'attuale occupazione,
— permanenza del posto di lavoro (e ragioni),
— durata dell'occupazione temporanea o del contratto di lavoro a durata determinata,
— distinzione fra tempo pieno e tempo parziale (e ragioni),
— contratto con un'agenzia temporanea di lavoro,
— lavoro a domicilio;
d) ore lavorative:
— numero di ore prestate abitualmente per settimana,
— numero di ore prestate effettivamente,
— numero di ore di lavoro straordinario nella settimana di riferimento,
— ragione principale per cui le ore effettivamente prestate differiscono dal numero di quelle prestate abitualmente;
e) la seconda attività:
— esistenza di più di un'occupazione,
— status professionale,
— attività economica dell'unità locale,
— numero di ore prestate effettivamente;
f) la sottooccupazione visibile:
— desiderio di prestare abitualmente un maggior numero di ore lavorative (facoltativo nel caso di un'indagine annuale),
— ricerca di un'altra occupazione e motivi,
— tipo di occupazione cercata (lavoratore dipendente o altro),
— metodi usati per trovare un'altra occupazione,
— ragione per la quale la persona non cerca un'altra occupazione (facoltativo nel caso di un'indagine annuale),
— disponibilità a cominciare a lavorare,
— numero di ore di lavoro desiderate (facoltativo nel caso di un'indagine annuale);
g) ricerca di un'occupazione:
— tipo di occupazione cercata,
— durata della ricerca di occupazione,
— situazione della persona immediatamente prima della ricerca di occupazione,
— iscrizione presso un ufficio pubblico di collocamento ed eventuale percezione di indennità,
— desiderio di lavorare delle persone che non cercano occupazione,
— ragione per cui la persona non ha cercato un'occupazione,
— mancanza di strutture di assistenza;
h) l'istruzione e la formazione:
partecipazione a corsi formali di istruzione o formazione professionale durante le quattro settimane precedenti:
— livello,
— settore;
partecipazione a corsi e ad altre attività di formazione durante le quattro settimane precedenti:
— durata totale,
— scopo del corso o altra attività di formazione più recente,
— settore dell'attività di formazione più recente,
— partecipazione ad attività di formazione durante l'orario di lavoro;
livello di istruzione:
— livello massimo di istruzione o formazione raggiunto,
— settore in cui è stato raggiunto tale livello massimo di istruzione o formazione,
— anno in cui è stato raggiunto tale livello massimo di istruzione o formazione;
i) la precedente esperienza professionale della persona disoccupata:
— esistenza di una precedente esperienza professionale,
— anno e mese in cui la persona ha lavorato per l'ultima volta,
— ragione principale di abbandono dell'ultima occupazione,
— status professionale nell'ultima occupazione,
— attività economica dell'unità locale in cui la persona ha lavorato per l'ultima volta,
— mansioni svolte nell'ultima occupazione;
j) la situazione un anno prima dell'indagine (facoltativa per i trimestri 1, 3 e 4):
— situazione lavorativa principale,
— status professionale,
— attività economica della unità locale in cui lavorava la persona,
— paese di residenza,
— regione di residenza;
k) la situazione lavorativa principale (facoltativa);
l) retribuzione del lavoro principale;
m) le informazioni di carattere tecnico relative al colloquio:
— anno dell'indagine,
— settimana di riferimento,
— settimana del colloquio,
— Stato membro,
— regione della famiglia,
— grado di urbanizzazione,
— numero d'ordine della famiglia,
— tipo di famiglia,
— tipo di istituzione,
— coefficienti di ponderazione,
— sottocampione rispetto alla precedente indagine (in caso di indagine annuale),
— sottocampione rispetto all'indagine seguente (in caso di indagine annuale),
— numero d'ordine della serie d'indagine;
n) orari di lavoro atipici:
— lavoro a turni,
— lavoro serale,
— lavoro notturno,
— lavoro il sabato,
— lavoro la domenica.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 7 quater riguardo all’adeguamento dell’elenco delle variabili dell’indagine specificate nell’elenco dei quattordici gruppi di caratteristiche dell’indagine di cui al paragrafo 1 del presente articolo e reso necessario dall’evoluzione delle tecniche e dei concetti. Un atto delegato adottato in conformità del presente paragrafo non trasforma variabili facoltative in variabili obbligatorie. Le variabili obbligatorie da osservare in modo continuo figurano tra le caratteristiche dell’indagine di cui al paragrafo 1, lettere da a) a j) e lettere l), m) e n), del presente articolo. Tali variabili rientrano nelle novantaquattro caratteristiche dell’indagine. Il rispettivo atto delegato è adottato entro quindici mesi dall’inizio del periodo di riferimento previsto per l’indagine.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 7 quater relativamente ad un elenco di variabili («variabili strutturali») nell’ambito delle caratteristiche dell’indagine specificate al paragrafo 1 del presente articolo, che devono essere oggetto di indagine soltanto a livello di medie annuali, utilizzando un sottocampione di osservazioni indipendenti in riferimento a 52 settimane, anziché a medie trimestrali.
2 bis. Le variabili strutturali soddisfano la condizione in base alla quale la deviazione relativa standard (senza tener conto dell’effetto del piano di campionamento) di qualsiasi stima annuale che rappresenti l’1 % o più della popolazione in età lavorativa non supera:
a) il 9 % per gli Stati membri con una popolazione compresa tra un milione e venti milioni di abitanti; e
b) il 5 % per gli Stati membri con una popolazione di venti milioni o più di abitanti.
Gli Stati membri con meno di un milione di abitanti sono esentati dal rispetto dei requisiti di deviazione relativa standard e le variabili sono rilevate per il campione totale, a meno che il campione non soddisfi il criterio di cui alla lettera a).
Per gli Stati membri che utilizzano un sottocampione per la raccolta di dati su variabili strutturali, se è fatto ricorso a più di una tornata di indagine, il sottocampione totale usato è costituito da osservazioni indipendenti.
2 ter. È garantita la coerenza tra i totali del sottocampione annuale e le medie annuali del campione totale per gli occupati, i disoccupati e la popolazione inattiva per sesso e per le seguenti classi di età: 15-24 anni, 25-34 anni, 35-44 anni, 45-54 anni e 55 anni o più.
3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme di revisione, la codificazione delle variabili e l’elenco dei principi per la formulazione delle domande relative alla situazione lavorativa. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 2.
▼M6 —————
Articolo 5
Organizzazione dell'indagine
Gli Stati membri possono imporre l'obbligo di rispondere all'indagine.
Articolo 6
Trasmissione dei risultati
Entro dodici settimane dalla fine del periodo di riferimento gli Stati membri trasmettono ad Eurostat i risultati dell’indagine, esclusi gli elementi di identificazione diretta.
I dati relativi alla caratteristica «retribuzione del lavoro principale» dell’indagine possono essere trasmessi ad Eurostat entro ventuno mesi dal termine del periodo di riferimento allorché è fatto ricorso a dati amministrativi per trasmettere tali informazioni.
Articolo 7
Relazioni
Ogni tre anni, e per la prima volta nell'anno 2000, la Commissione sottopone al Parlamento e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento. La relazione valuta, in particolare, la qualità dei metodi statistici cui gli Stati membri intendono ricorrere per migliorare i risultati o semplificare le procedure dell'indagine.
Articolo 7 bis
Moduli ad hoc
1. Può essere aggiunto un ulteriore insieme di caratteristiche («modulo ad hoc») per completare le informazioni richieste all’articolo 4, paragrafo 1.
2. Il campione utilizzato per raccogliere informazioni sui moduli ad hoc fornisce altresì informazioni sulle variabili strutturali.
3. Il campione utilizzato per raccogliere informazioni sui moduli ad hoc soddisfa una delle seguenti condizioni:
a) raccolta delle informazioni sui moduli ad hoc nelle 52 settimane di riferimento e assoggettamento agli stessi requisiti di cui dall’articolo 4, paragrafo 2 bis; oppure
b) raccolta delle informazioni sui moduli ad hoc nel campione completo di almeno un trimestre.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 7 quater al fine di istituire un programma di moduli ad hoc della durata di tre anni. Tale programma definisce per ciascun modulo ad hoc il tema, l’elenco e la descrizione del settore di informazioni specialistiche («sottomoduli ad hoc») che costituiscono il quadro al cui interno sono determinate le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc di cui al paragrafo 5 del presente articolo, nonché il periodo di riferimento. Il programma è adottato al più tardi ventiquattro mesi prima dell’inizio del periodo di riferimento del programma.
5. Per garantire l’applicazione uniforme del programma di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc per ciascun sottomodulo ad hoc conformemente al settore di informazioni specialistiche di cui a detto paragrafo, come pure i filtri e i codici da usare per la trasmissione dei dati e i termini di trasmissione dei risultati, eventualmente diversi da quelli di cui all’articolo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 2.
6. L’elenco dettagliato delle informazioni da raccogliere in un modulo ad hoc è stabilito entro dodici mesi prima dell’inizio del periodo di riferimento previsto per tale modulo. La dimensione di un modulo ad hoc non supera undici caratteristiche tecniche.
Articolo 7 ter
Disposizioni relative al finanziamento
L’Unione concede un sostegno finanziario agli istituti nazionali di statistica e ad altre autorità nazionali di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ), per l’attuazione dei moduli ad hoc di cui all’articolo 7 bis del presente regolamento, in conformità dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ). In conformità dell’articolo 128, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ), l’Unione può concedere sovvenzioni, senza inviti a presentare proposte, a tali istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali. Le sovvenzioni possono assumere la forma di pagamenti forfettari e sono concesse a condizione che gli Stati membri partecipino effettivamente all’attuazione dei moduli ad hoc.
Articolo 7 quater
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Nell’esercizio del potere delegato di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 7 bis, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri per gli Stati membri e per i rispondenti.
Tali atti delegati sono adottati solo se sono necessari al fine di tenere conto degli sviluppi sociali ed economici. Tali atti delegati non modificano la natura facoltativa delle informazioni richieste.
La Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell’ambito di tali atti delegati, avvalendosi all’occorrenza del contributo formulato da esperti competenti basato su un’analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell’onere per i rispondenti e dei costi di produzione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009.
3. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 7 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 giugno 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
4. La delega di potere di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 7 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, o dell’articolo 7 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 8
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 9
Disposizione abrogativa
Il regolamento (CEE) n. 3711/91 è abrogato.
Articolo 10
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
( 1 ) GU L 351 del 20.12.1991, pag. 1.
( 2 ) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.
( 3 ) GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 322/97.
( 4 ) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.
( 5 ) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
( 6 ) Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo a un programma dell’Unione europea per l’occupazione e l’innovazione sociale («EaSI») e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l’occupazione e l’inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).
( 7 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
( 8 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).