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Document 32018R0192

Regolamento (UE) 2018/192 della Commissione, dell'8 febbraio 2018, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i laboratori di riferimento dell'UE nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti

C/2018/0628

GU L 36 del 9.2.2018, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32017R0625

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/192/oj

9.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/15


REGOLAMENTO (UE) 2018/192 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2018

che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i laboratori di riferimento dell'UE nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 32, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa compiti e requisiti generali dei laboratori di riferimento dell'Unione europea («laboratori di riferimento dell'UE») per i mangimi e gli alimenti e per la salute degli animali. Conformemente a tale regolamento, i laboratori di riferimento dell'UE si occupano in particolare di fornire ai laboratori di riferimento nazionali dettagli sui metodi di analisi e di coordinarne l'applicazione. I laboratori di riferimento dell'UE per i mangimi e gli alimenti sono elencati nell'allegato VII, parte I, di tale regolamento. Nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti sono stati designati un laboratorio di riferimento dell'UE per i metalli pesanti nei mangimi e negli alimenti, un laboratorio di riferimento dell'UE per le micotossine, un laboratorio di riferimento dell'UE per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e un laboratorio di riferimento dell'UE per le diossine e i policlorobifenili (PCB) nei mangimi e negli alimenti.

(2)

Il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea, che dal 2006 ospita il laboratorio di riferimento dell'UE per i metalli pesanti nei mangimi e negli alimenti, il laboratorio di riferimento dell'UE per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e il laboratorio di riferimento dell'UE per le micotossine nei mangimi e negli alimenti, ha informato la direzione generale per la Salute e la sicurezza alimentare che non accoglierà più tali laboratori di riferimento dell'UE a partire dal 1o gennaio 2018.

(3)

In tali settori l'efficacia dei controlli ufficiali e delle altre attività di controllo dipende dalla qualità, dall'uniformità e dall'affidabilità dei metodi di analisi e dei risultati analitici dei laboratori ufficiali ed esiste un'esigenza continua di promuovere pratiche uniformi nell'uso dei metodi analitici. È necessario continuare a disporre di un laboratorio di riferimento dell'UE in tali settori e designare quindi nuovi laboratori di riferimento dell'UE. Inoltre, poiché dal 2006 sono state individuate nuove priorità nei settori dei metalli, dei composti azotati, dei contaminati da processo e delle tossine vegetali, è necessario ampliare l'ambito delle attività e dei compiti dei nuovi laboratori di riferimento dell'UE che saranno designati.

(4)

È pertanto opportuno ampliare l'ambito delle attività e dei compiti dell'attuale laboratorio di riferimento dell'UE per i metalli pesanti nei mangimi e negli alimenti a tutti i metalli e i composti azotati nei mangimi e negli alimenti, dell'attuale laboratorio di riferimento dell'UE per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) a tutti i contaminanti da processo e dell'attuale laboratorio di riferimento dell'UE per le micotossine nei mangimi e negli alimenti alle micotossine e alle tossine vegetali nei mangimi e negli alimenti.

(5)

Il 23 gennaio 2017 la Commissione ha quindi lanciato un invito a presentare candidature per selezionare e designare un laboratorio di riferimento dell'UE per i suddetti settori. Il laboratorio National Food Institute, Technical University of Denmark (Danimarca) selezionato dovrebbe essere designato come laboratorio di riferimento dell'UE per i metalli e i composti azotati nei mangimi e negli alimenti, il laboratorio National Food Institute, Technical University of Denmark (Danimarca) come laboratorio di riferimento dell'UE per i contaminanti da processo e il laboratorio RIKILT (Stichting Wageningen Research) (Paesi Bassi) come laboratorio di riferimento dell'UE per le micotossine e le tossine vegetali nei mangimi e negli alimenti.

(6)

Data la crescente importanza dei contaminanti persistenti clorurati diversi dai PCB e dalle diossine, dei contaminanti persistenti bromurati e dei contaminanti persistenti fluorurati per la sicurezza dei mangimi e degli alimenti, è altresì opportuno ampliare l'ambito di attività del laboratorio di riferimento dell'UE per le diossine e i PCB nei mangimi e negli alimenti a tutti gli inquinanti organici persistenti (POP) alogenati nei mangimi e negli alimenti. Il laboratorio di riferimento dell'UE per le diossine e i PCB nei mangimi e negli alimenti dovrebbe pertanto essere rinominato laboratorio di riferimento dell'UE per gli inquinanti organici persistenti (POP) alogenati nei mangimi e negli alimenti al fine di rispecchiare quest'estensione del suo ambito di attività.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VII, parte I, del regolamento (CE) n. 882/2004.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VII, parte I, del regolamento (CE) n. 882/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

All'allegato VII, parte I del regolamento (CE) n. 882/2004, i punti da 18 a 21 sono sostituiti dai seguenti:

«18.

Laboratorio di riferimento dell'UE per i metalli e i composti azotati nei mangimi e negli alimenti

National Food Institute, Technical University of Denmark

Copenaghen

Danimarca

19.

Laboratorio di riferimento dell'UE per le micotossine e le tossine vegetali nei mangimi e negli alimenti

RIKILT (Stichting Wageningen Research)

Wageningen

Paesi Bassi

20.

Laboratorio di riferimento dell'UE per i contaminanti da processo

National Food Institute, Technical University of Denmark

Copenaghen

Danimarca

21.

Laboratorio di riferimento dell'UE per gli inquinanti organici persistenti (POP) alogenati nei mangimi e negli alimenti

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg

Friburgo

Germania»


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