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Document 32018R0073

Regolamento (UE) 2018/73 della Commissione, del 16 gennaio 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui dei composti del mercurio in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2018/0089

GU L 13 del 18.1.2018, p. 8–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/73/oj

18.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/8


REGOLAMENTO (UE) 2018/73 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2018

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui dei composti del mercurio in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Per quanto riguarda i composti del mercurio, i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)

La direttiva 79/117/CEE del Consiglio ha vietato l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari contenenti composti del mercurio. Tutte le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti composti del mercurio sono state revocate e, di conseguenza, tutti gli LMR sono stati fissati al limite di determinazione (LD) pertinente.

(3)

Le informazioni che la Commissione ha ricevuto dagli operatori del settore alimentare e dagli Stati membri indicano la presenza di composti del mercurio in vari prodotti, il che comporta una concentrazione di residui più elevata rispetto al limite di determinazione stabilito nel regolamento (CE) n. 396/2005.

(4)

Dati di monitoraggio recenti confermano che residui di composti del mercurio sono presenti in vari prodotti a livelli superiori al limite di determinazione. Tenendo conto del 95o percentile di tutti i risultati dei campioni, sono stati riportati i seguenti valori: frutta a guscio, 0,02 mg/kg; erbe fresche, 0,03 mg/kg; funghi coltivati, 0,05 mg/kg; funghi selvatici, 0,50 mg/kg, eccetto i porcini, 0,90 mg/kg; semi oleaginosi, 0,02 mg/kg; tè, chicchi di caffè, infusioni di erbe e semi di cacao, 0,02 mg/kg; spezie, 0,02 mg/kg, eccetto zenzero, noce moscata, macis e curcuma, 0,05 mg/kg; carne, 0,01 mg/kg, eccetto la carne di selvaggina, 0,015 mg/kg e la carne di anatra (domestica e selvatica), 0,04 mg/kg; grasso animale, 0,01 mg/kg; frattaglie commestibili, 0,02 mg/kg, eccetto le frattaglie di selvaggina, 0,025 mg/kg, e le frattaglie di cinghiale, 0,10 mg/kg; latte, 0,01 mg/kg e miele, 0,01 mg/kg.

(5)

Poiché i pesticidi contenenti mercurio sono stati gradualmente eliminati da oltre trent'anni nell'Unione, si può ritenere che la presenza di mercurio negli alimenti sia dovuta a contaminazione ambientale. È pertanto opportuno sostituire i valori di base con quelli elencati al considerando 4, in modo da riflettere nel regolamento (CE) n. 396/2005 la situazione del mercurio nell'ambiente. Ciò consentirà alle autorità nazionali competenti di adottare adeguate misure di esecuzione sulla base di LMR realistici.

(6)

Il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo CONTAM) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l'Autorità», ha adottato un parere sul mercurio e sul metilmercurio negli alimenti (2).

(7)

Dato che i composti del mercurio sono presenti a bassi livelli nei prodotti elencati al considerando 4 e tenendo conto dei dati disponibili relativi al consumo nell'Unione, il contributo complessivo all'esposizione alimentare è considerato ridotto e non vi sono rischi per la salute dei consumatori. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati come provvisori nell'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di dieci anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(8)

La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adattare i limiti di determinazione. Tali laboratori hanno concluso che i limiti di determinazione attuali dovrebbero essere mantenuti.

(9)

In base al parere dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(10)

I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM); Scientific Opinion on the risk for public health related to the presence of mercury and methylmercury in food (parere scientifico sui rischi per la salute pubblica connessi alla presenza di mercurio e di metilmercurio negli alimenti). The EFSA Journal 2012: 10(12):2985. [241 pagg.].


ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1)

nell'allegato II, la colonna relativa ai composti del mercurio è soppressa;

2)

l'allegato III è così modificato:

a)

nella parte A, è aggiunta la colonna relativa ai composti del mercurio:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (1)

Composti del mercurio (somma dei composti del mercurio, espressa in mercurio)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

0110000

Agrumi

0,01 (*1)

0110010

Pompelmi

 

0110020

Arance dolci

 

0110030

Limoni

 

0110040

Limette/lime

 

0110050

Mandarini

 

0110990

Altri

 

0120000

Frutta a guscio

0,02 (+)

0120010

Mandorle dolci

 

0120020

Noci del Brasile

 

0120030

Noci di anacardi

 

0120040

Castagne e marroni

 

0120050

Noci di cocco

 

0120060

Nocciole

 

0120070

Noci del Queensland

 

0120080

Noci di pecàn

 

0120090

Pinoli

 

0120100

Pistacchi

 

0120110

Noci comuni

 

0120990

Altri

 

0130000

Pomacee

0,01 (*1)

0130010

Mele

 

0130020

Pere

 

0130030

Cotogne

 

0130040

Nespole

 

0130050

Nespole del Giappone

 

0130990

Altri

 

0140000

Drupacee

0,01 (*1)

0140010

Albicocche

 

0140020

Ciliegie (dolci)

 

0140030

Pesche

 

0140040

Prugne

 

0140990

Altri

 

0150000

Bacche e piccola frutta

0,01 (*1)

0151000

a)

Uve

 

0151010

Uve da tavola

 

0151020

Uve da vino

 

0152000

b)

Fragole

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

0153010

More di rovo

 

0153020

More selvatiche

 

0153030

Lamponi

 

0153990

Altri

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

0154010

Mirtilli

 

0154020

Mirtilli giganti americani

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

0154070

Azzeruoli

 

0154080

Bacche di sambuco

 

0154990

Altri

 

0160000

Frutta varia con

0,01 (*1)

0161000

a)

buccia commestibile

 

0161010

Datteri

 

0161020

Fichi

 

0161030

Olive da tavola

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Carambole

 

0161060

Cachi

 

0161070

Jambul/jambolan

 

0161990

Altri

 

0162000

b)

buccia non commestibile

 

0162010

Kiwi

 

0162020

Litci

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

0162050

Melastelle/cainette

 

0162060

Cachi di Virginia

 

0162990

Altri

 

0163000

c)

buccia non commestibile

 

0163010

Avocado

 

0163020

Banane

 

0163030

Manghi

 

0163040

Papaie

 

0163050

Melograni

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

0163070

Guaiave/guave

 

0163080

Ananas

 

0163090

Frutti dell'albero del pane

 

0163100

Durian

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

0163990

Altri

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI o CONGELATI

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

0,01 (*1)

0211000

a)

Patate

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

0212010

Radici di cassava/manioca

 

0212020

Patate dolci

 

0212030

Ignami

 

0212040

Maranta/arrow root

 

0212990

Altri

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero

 

0213010

Bietole

 

0213020

Carote

 

0213030

Sedano rapa

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

0213050

Topinambur

 

0213060

Pastinaca

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

 

0213080

Ravanelli

 

0213090

Salsefrica

 

0213100

Rutabaga

 

0213110

Rape

 

0213990

Altri

 

0220000

Ortaggi a bulbo

0,01 (*1)

0220010

Aglio

 

0220020

Cipolle

 

0220030

Scalogni

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

0220990

Altri

 

0230000

Ortaggi a frutto

0,01 (*1)

0231000

a)

Solanacee

 

0231010

Pomodori

 

0231020

Peperoni

 

0231030

Melanzane

 

0231040

Gombi

 

0231990

Altri

 

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

0232010

Cetrioli

 

0232020

Cetriolini

 

0232030

Zucchine

 

0232990

Altri

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

 

0233010

Meloni

 

0233020

Zucche

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

0233990

Altri

 

0234000

d)

Mais dolce

 

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

 

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0,01 (*1)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

0241010

Cavoli broccoli

 

0241020

Cavolfiori

 

0241990

Altri

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

0242020

Cavoli cappucci

 

0242990

Altri

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

0243020

Cavoli ricci

 

0243990

Altri

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

0,01 (*1)

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

0251020

Lattughe

 

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

0251050

Barbarea

 

0251060

Rucola

 

0251070

Senape juncea

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

0251990

Altri

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

0,01 (*1)

0252010

Spinaci

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

0252030

Bietole da foglia e da costa

 

0252990

Altri

 

0253000

c)

Foglie di vite e specie simili

0,01 (*1)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,01 (*1)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,01 (*1)

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

0,03 (+)

0256010

Cerfoglio

 

0256020

Erba cipollina

 

0256030

Foglie di sedano

 

0256040

Prezzemolo

 

0256050

Salvia

 

0256060

Rosmarino

 

0256070

Timo

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

0256100

Dragoncello

 

0256990

Altri

 

0260000

Legumi

0,01 (*1)

0260010

Fagioli (con baccello)

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

0260030

Piselli (con baccello)

 

0260040

Piselli (senza baccello)

 

0260050

Lenticchie

 

0260990

Altri

 

0270000

Ortaggi a stelo

0,01 (*1)

0270010

Asparagi

 

0270020

Cardi

 

0270030

Sedani

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

 

0270050

Carciofi

 

0270060

Porri

 

0270070

Rabarbaro

 

0270080

Germogli di bambù

 

0270090

Cuori di palma

 

0270990

Altri

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

 

0280010

Funghi coltivati

0,05 (+)

0280020

Funghi selvatici

0,5 (+)

0280990

Muschi e licheni

0,01 (*1)

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,01 (*1)

0300000

LEGUMI DA GRANELLA

0,01 (*1)

0300010

Fagioli

 

0300020

Lenticchie

 

0300030

Piselli

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

0300990

Altri

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

 

0401000

Semi oleaginosi

0,02 (+)

0401010

Semi di lino

 

0401020

Semi di arachide

 

0401030

Semi di papavero

 

0401040

Semi di sesamo

 

0401050

Semi di girasole

 

0401060

Semi di colza

 

0401070

Semi di soia

 

0401080

Semi di senape

 

0401090

Semi di cotone

 

0401100

Semi di zucca

 

0401110

Semi di cartamo

 

0401120

Semi di borragine

 

0401130

Semi di camelina/dorella

 

0401140

Semi di canapa

 

0401150

Semi di ricino

 

0401990

Altri

 

0402000

Frutti oleaginosi

 

0402010

Olive da olio

0,01 (*1)

0402020

Semi di palma

0,02 (*1)

0402030

Frutti di palma

0,02 (*1)

0402040

Capoc

0,02 (*1)

0402990

Altri

0,02 (*1)

0500000

CEREALI

0,01 (*1)

0500010

Orzo

 

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

0500030

Mais/granturco

 

0500040

Miglio

 

0500050

Avena

 

0500060

Riso

 

0500070

Segale

 

0500080

Sorgo

 

0500090

Frumento

 

0500990

Altri

 

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE

 

0610000

0,02 (+)

0620000

Chicchi di caffè

0,02 (+)

0630000

Infusioni di erbe da

0,02 (+)

0631000

a)

Fiori

 

0631010

Camomilla

 

0631020

Ibisco/rosella

 

0631030

Rosa

 

0631040

Gelsomino

 

0631050

Tiglio

 

0631990

Altri

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

0632010

Fragola

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate

 

0632990

Altri

 

0633000

c)

Radici

 

0633010

Valeriana

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Altri

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

0640000

Semi di cacao

0,02 (+)

0650000

Carrube/pane di San Giovanni

0,02 (*1)

0700000

LUPPOLO

0,02 (*1)

0800000

SPEZIE

(+)

0810000

Semi

 

0810010

Anice verde

0,02

0810020

Grano nero/cumino nero

0,02

0810030

Sedano

0,02

0810040

Coriandolo

0,02

0810050

Cumino

0,02

0810060

Aneto

0,02

0810070

Finocchio

0,02

0810080

Fieno greco

0,02

0810090

Noce moscata

0,05

0810990

Altri

0,02

0820000

Frutta

0,02

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamomo

 

0820050

Bacche di ginepro

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

0820070

Vaniglia

 

0820080

Tamarindo

 

0820990

Altri

 

0830000

Spezie da corteccia

0,02

0830010

Cannella

 

0830990

Altri

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

0840010

Liquirizia

0,02

0840020

Zenzero

0,05

0840030

Curcuma

0,05

0840040

Barbaforte/rafano/cren

 

0840990

Altri

0,02

0850000

Spezie da boccioli

0,02

0850010

Chiodi di garofano

 

0850020

Capperi

 

0850990

Altri

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,02

0860010

Zafferano

 

0860990

Altri

 

0870000

Spezie da arilli

 

0870010

Macis

0,05

0870990

Altri

0,02

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01 (*1)

0900010

Barbabietole da zucchero

 

0900020

Canne da zucchero

 

0900030

Radici di cicoria

 

0900990

Altri

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

 

1010000

Tessuti provenienti da

 

1011000

a)

Suini

(+)

1011010

Muscolo

0,01

1011020

Tessuto adiposo

0,01

1011030

Fegato

0,02

1011040

Rene

0,02

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,02

1011990

Altri

0,01  (*1)

1012000

b)

Bovini

(+)

1012010

Muscolo

0,01

1012020

Tessuto adiposo

0,01

1012030

Fegato

0,02

1012040

Rene

0,02

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,02

1012990

Altri

0,01  (*1)

1013000

c)

Ovini

(+)

1013010

Muscolo

0,01

1013020

Tessuto adiposo

0,01

1013030

Fegato

0,02

1013040

Rene

0,02

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,02

1013990

Altri

0,01  (*1)

1014000

d)

Caprini

(+)

1014010

Muscolo

0,01

1014020

Tessuto adiposo

0,01

1014030

Fegato

0,02

1014040

Rene

0,02

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,02

1014990

Altri

0,01  (*1)

1015000

e)

Equidi

(+)

1015010

Muscolo

0,01

1015020

Tessuto adiposo

0,01

1015030

Fegato

0,02

1015040

Rene

0,02

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,02

1015990

Altri

0,01  (*1)

1016000

f)

Pollame

 

1016010

Muscolo

0,01 (+)

1016020

Tessuto adiposo

0,01 (+)

1016030

Fegato

0,02 (+)

1016040

Rene

0,02 (+)

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,02 (+)

1016990

Altri

0,01 (*1)

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

(+)

1017010

Muscolo

0,01

1017020

Tessuto adiposo

0,01

1017030

Fegato

0,02

1017040

Rene

0,02

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,02

1017990

Altri

0,01  (*1)

1020000

Latte

0,01 (+)

1020010

Bovini

 

1020020

Pecora

 

1020030

Capra

 

1020040

Cavallo

 

1020990

Altri

 

1030000

Uova di volatili

0,01 (*1)

1030010

Galline

 

1030020

Anatre

 

1030030

Oche

 

1030040

Quaglie

 

1030990

Altri

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura

0,01 (+)

1050000

Anfibi e rettili

0,01  (*1)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,01  (*1)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,04 (+)

b)

nella parte B, la colonna relativa ai composti del mercurio è soppressa.


(*1)  Limite di determinazione analitica

(1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(L)

=

Liposolubile

Composti del mercurio (somma dei composti del mercurio, espressa in mercurio)

(+)

I dati di monitoraggio indicano che la presenza dei residui è dovuta a contaminazione ambientale. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni disponibili entro un termine di dieci anni a decorrere dalla data di pubblicazione.

0120000

Frutta a guscio

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

0280010

Funghi coltivati

(+)

Ai porcini si applica il seguente LMR: 0,9 mg/kg. I dati di monitoraggio indicano che la presenza dei residui è dovuta a contaminazione ambientale. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni disponibili entro un termine di dieci anni a decorrere dalla data di pubblicazione.

0280020

Funghi selvatici

(+)

I dati di monitoraggio indicano che la presenza dei residui è dovuta a contaminazione ambientale. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni disponibili entro un termine di dieci anni a decorrere dalla data di pubblicazione.

0401000

Semi oleaginosi

0610000

0620000

Chicchi di caffè

0630000

Infusioni di erbe da

0640000

Chicchi di cacao

0800000

SPEZIE

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

I dati di monitoraggio indicano che la presenza dei residui è dovuta a contaminazione ambientale. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni disponibili entro un termine di dieci anni a decorrere dalla data di pubblicazione.

1011000

a)

Tessuti di suini

1012000

b)

Tessuti di bovini

1013000

c)

Tessuti di ovini

1014000

d)

Tessuti di caprini

1015000

e)

Tessuti di cavalli, asini, muli e bardotti

(+)

Alla carne di anatra si applica il seguente LMR: 0,04 mg/kg. I dati di monitoraggio indicano che la presenza dei residui è dovuta a contaminazione ambientale. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni disponibili entro un termine di dieci anni a decorrere dalla data di pubblicazione.

1016010

Muscolo (pollame)

(+)

I dati di monitoraggio indicano che la presenza dei residui è dovuta a contaminazione ambientale. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni disponibili entro un termine di dieci anni a decorrere dalla data di pubblicazione.

1016020

Tessuto adiposo (pollame)

1016030

Fegato (pollame)

1016040

Rene (pollame)

1016050

Frattaglie commestibili (pollame)

1017000

g)

Tessuti di altri animali terrestri d'allevamento

1020000

Latte

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura

(+)

Alle frattaglie del cinghiale si applica il seguente LMR: 0,1 mg/kg. I dati di monitoraggio indicano che la presenza dei residui è dovuta a contaminazione ambientale. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni disponibili entro un termine di dieci anni a decorrere dalla data di pubblicazione.

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici»


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