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Document 32017R2002

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2002 della Commissione, dell'8 novembre 2017, che approva l'acido L(+) lattico come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4 (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    C/2017/7363

    GU L 290 del 9.11.2017, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2002/oj

    9.11.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 290/4


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2002 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 novembre 2017

    che approva l'acido L(+) lattico come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende l'acido L(+) lattico.

    (2)

    L'acido L(+) lattico è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nel tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali), nel tipo di prodotto 3 (igiene veterinaria) e nel tipo di prodotto 4 (settore dell'alimentazione umana e animale), descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

    (3)

    La Germania è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, il 3 maggio 2016.

    (4)

    Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 27 aprile 2017 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

    (5)

    In base a tali pareri i biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4 contenenti acido L(+) lattico possono essere considerati conformi ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

    (6)

    È pertanto opportuno approvare l'acido L(+) lattico ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.

    (7)

    Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'acido L(+) lattico è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).


    ALLEGATO

    Nome comune

    Denominazione IUPAC

    Numeri di identificazione

    Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

    Data di approvazione

    Scadenza dell'approvazione

    Tipo di prodotto

    Condizioni specifiche

    Acido L(+) lattico

    Denominazione IUPAC:

    acido S-2-idrossipropanoico

    N. CE: 201-196-2

    N. CAS: 79-33-4

    ≥ 955 g/kg (peso a secco)

    1o maggio 2019

    30 aprile 2029

    2

    Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alla seguente condizione:

    nel valutare il prodotto va prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia legati a qualsiasi uso oggetto della domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione dei rischi del principio attivo realizzata a livello dell'Unione.

    3

    Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

    1)

    nel valutare il prodotto va prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia legati a qualsiasi uso oggetto della domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione dei rischi del principio attivo realizzata a livello dell'Unione;

    2)

    in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle acque sotterranee per i prodotti usati in locali di stabulazione che comportano un'esposizione dell'ambiente attraverso l'applicazione di concime su terreni agricoli.

    4

    Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

    1)

    nel valutare il prodotto va prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia legati a qualsiasi uso oggetto della domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione dei rischi del principio attivo realizzata a livello dell'Unione;

    2)

    in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione agli utilizzatori professionali.


    (1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


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