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Document 32017R0842

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/842 della Commissione, del 17 maggio 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08 in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/3208

GU L 125 del 18.5.2017, p. 16–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/05/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/842/oj

18.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/842 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2017

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08 in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/79/CE della Commissione (2) ha iscritto il Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08 come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)

Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

L'approvazione della sostanza attiva Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08, secondo quanto indicato nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 ottobre 2017.

(4)

In conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5), è stata presentata, entro i termini previsti da tale articolo, una domanda di rinnovo dell'approvazione del Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08.

(5)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6)

Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto un rapporto di valutazione del rinnovo e il 29 maggio 2015 l'ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») e alla Commissione.

(7)

L'Autorità ha trasmesso il rapporto di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre messo a diposizione del pubblico il fascicolo supplementare sintetico.

(8)

L'8 giugno 2016 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08 soddisfi i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 6 dicembre 2016 la Commissione ha presentato il progetto di rapporto sul rinnovo relativo al Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08 al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(9)

Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni in merito al rapporto sul rinnovo.

(10)

Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08, è stato accertato che i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08.

(11)

La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione del Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08 si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08 possono essere autorizzati. È pertanto opportuno non mantenere la restrizione ai soli usi come fungicida.

(12)

La Commissione ha inoltre considerato che il Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08 è una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08 non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni fissate nell'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08 è un ceppo selvatico naturalmente presente nell'ambiente. Esso non è patogeno per l'uomo o per gli animali. L'esposizione supplementare dell'uomo, degli animali e dell'ambiente attraverso gli impieghi approvati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 dovrebbe essere trascurabile rispetto all'esposizione prevista in situazioni naturali realistiche.

(13)

È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08 come sostanza a basso rischio. In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(14)

In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni e restrizioni.

(15)

In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, del medesimo, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(16)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione (7) ha prorogato il periodo di approvazione del Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08 fino al 31 ottobre 2017, al fine di consentire il completamento dell'iter di rinnovo prima della data di scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Tuttavia, dato che una decisione sul rinnovo è stata presa prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o agosto 2017.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08, quale specificata nell'allegato I, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2003/79/CE della Commissione, del 13 agosto 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione del Coniothyrium minitans tra le sostanze attive (GU L 205 del 14.8.2003, pag. 16).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(6)  EFSA Journal 2016;14(7):4517, 16 pp. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione, del 15 giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, beta ciflutrin, carfentrazone etile, Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, fenamidone, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mesotrione, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, siltiofam e triflossistrobina (GU L 159 del 16.6.2016, pag. 3).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08

Numero di registrazione nella raccolta delle colture di Deutsche Sammlung von Mikroorganismen (DSM), Germania: DSM 9660

N. CIPAC 614

Non pertinente

Tenore minimo di spore vitali:

1 × 1012 CFU/kg

1o agosto 2017

31 luglio 2032

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto sul rinnovo relativo al Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che i microrganismi sono considerati potenziali sensibilizzanti.

Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se necessario, misure di mitigazione del rischio.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.


ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

nella parte A, la voce 71 sul Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08 è soppressa;

2)

nella parte D, è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«11

Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08

Numero di registrazione nella raccolta delle colture di Deutsche Sammlung von Mikroorganismen (DSM), Germania: DSM 9660

N. CIPAC 614

Non pertinente

Tenore minimo di spore vitali:

1 × 1012 CFU/kg

1o agosto 2017

31 luglio 2032

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto sul rinnovo relativo al Coniothyrium minitans ceppo CON/M/91-08, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che i microrganismi sono considerati potenziali sensibilizzanti.

Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se necessario, misure di mitigazione del rischio.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.


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