Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1926

    Decisione di esecuzione (UE) 2016/1926 della Commissione, del 3 novembre 2016, relativa all'approvazione del tetto fotovoltaico con funzione di caricabatterie come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE )

    C/2016/6917

    GU L 297 del 4.11.2016, p. 18–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32020D1806

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1926/oj

    4.11.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 297/18


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1926 DELLA COMMISSIONE

    del 3 novembre 2016

    relativa all'approvazione del tetto fotovoltaico con funzione di caricabatterie come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

    visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La domanda, presentata dal fornitore a2solar Advanced and Automotive Solar Systems GmbH (in appresso, «il richiedente») in data 4 febbraio 2016 per l'approvazione del tetto fotovoltaico con funzione di caricabatterie come innovazione ecocompatibile, è stata valutata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle linee guida per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 (3).

    (2)

    Le informazioni fornite nella domanda dimostrano che sono soddisfatti i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. Di conseguenza, il tetto fotovoltaico con funzione di caricabatterie proposto dal richiedente dovrebbe essere approvato come tecnologia innovativa.

    (3)

    Con le decisioni di esecuzione 2014/806/UE (4) e (UE) 2015/279 (5), la Commissione ha approvato due domande relative a tetti fotovoltaici con funzione di caricabatterie. Sulla base dell'esperienza acquisita con la valutazione di tali domande, nonché della presente domanda, è stato dimostrato in modo soddisfacente e senza ambiguità che un tetto fotovoltaico con funzione di caricabatterie soddisfa i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e consente una riduzione delle emissioni di CO2 di almeno 1 g CO2/km rispetto al veicolo di riferimento. È pertanto opportuno riconoscere in generale e certificare, a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009, la capacità di tale tecnologia innovativa di ridurre le emissioni di CO2 e mettere a punto una metodologia di prova generica per la certificazione dei risparmi di CO2.

    (4)

    È pertanto auspicabile conferire ai costruttori la possibilità di certificare i risparmi di CO2 derivanti dai tetti fotovoltaici con funzione di caricabatterie che soddisfano tali condizioni. Al fine di garantire che le domande di certificazione riguardino solo i tetti fotovoltaici conformi a tali condizioni, il costruttore dovrebbe fornire una relazione di verifica di un organismo certificato e indipendente che attesti la conformità del componente alle condizioni specificate nella presente decisione, unitamente alla domanda di certificazione presentata all'autorità di omologazione.

    (5)

    Se quest'ultima ritiene che il tetto fotovoltaico con funzione di caricabatterie non soddisfi le condizioni di certificazione, la domanda di certificazione dei risparmi di CO2 dovrebbe essere respinta.

    (6)

    È opportuno approvare la metodologia di prova per determinare i risparmi di CO2 derivanti dai tetti fotovoltaici con funzione di caricabatterie.

    (7)

    Al fine di determinare i risparmi di CO2 generati da un tetto fotovoltaico con funzione di caricabatterie, è necessario definire il veicolo di riferimento alla cui efficienza paragonare quella del veicolo provvisto di tale tecnologia innovativa, a norma degli articoli 5 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. La Commissione ritiene che il veicolo di riferimento debba essere una variante identica sotto tutti gli aspetti al veicolo dotato dell'innovazione ecocompatibile, tranne per il tetto fotovoltaico e, se del caso, per la batteria supplementare e altre apparecchiature apposite per la conversione dell'energia solare in energia elettrica e relativo stoccaggio.

    (8)

    A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 725/2011 è necessario dimostrare che il tetto fotovoltaico con funzione di caricabatterie è un elemento imprescindibile per l' efficiente funzionamento del veicolo. Ciò significa che l'energia generata dal tetto fotovoltaico non dovrebbe, per esempio, essere utilizzata esclusivamente per alimentare un apparecchio destinato a migliorare il comfort.

    (9)

    Al fine di garantire una più ampia diffusione dei tetti fotovoltaici con funzione di caricabatterie negli autoveicoli nuovi, un costruttore dovrebbe altresì avere la possibilità di richiedere, mediante un'unica domanda di certificazione, la certificazione dei risparmi di CO2 ottenuti utilizzando diversi sistemi di tetti fotovoltaici È pertanto opportuno garantire che, laddove si usufruisca di tale facoltà, si applichi un meccanismo che promuova la diffusione solo di quei sistemi di tetti fotovoltaici che offrono la maggiore efficienza.

    (10)

    Al fine di determinare il codice generale di innovazione ecocompatibile da utilizzare nei pertinenti documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), dovrebbe essere specificato il codice individuale da utilizzare per la tecnologia innovativa,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Approvazione

    Il tetto fotovoltaico con funzione di caricabatterie quale descritto nella domanda di a2solar Advanced and Automotive Solar Systems GmbH, è approvato come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.

    Articolo 2

    Domanda di certificazione dei risparmi di CO2

    1.   Il costruttore può chiedere la certificazione dei risparmi di CO2 ottenuti con un tetto fotovoltaico con funzione di caricabatterie destinato ad essere utilizzato in veicoli di categoria M1 con motore a combustione convenzionale che comprende tutti gli elementi seguenti:

    a)

    un tetto fotovoltaico;

    b)

    un apparecchio per la conversione dell'energia solare in energia elettrica e relativo stoccaggio;

    c)

    una capacità di stoccaggio apposita.

    2.   La massa totale di tali componenti è verificata e confermata in una relazione redatta da un organismo indipendente e certificato.

    Articolo 3

    Certificazione dei risparmi di CO2

    1.   La riduzione delle emissioni di CO2 derivante dall'uso di tetti fotovoltaici con funzione di caricabatterie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è determinata secondo il metodo stabilito nell'allegato.

    2.   Se un costruttore richiede la certificazione dei risparmi di CO2 derivanti da più tetti fotovoltaici con funzione di caricabatterie per una stessa versione di veicolo, l'autorità di omologazione determina quale dei tetti sottoposti a prova consente i risparmi di CO2 più ridotti e registra il valore più basso nei pertinenti documenti di omologazione. Tale valore è indicato nel certificato di conformità a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

    Articolo 4

    Codice di innovazione ecocompatibile

    Il codice di innovazione ecocompatibile n. 21 è inserito nella documentazione di omologazione laddove si fa riferimento alla presente decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

    Articolo 5

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2016

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

    (2)  GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19.

    (3)  https://circabc.europa.eu/w/browse/f3927eae-29f8-4950-b3b3-d2e700598b52

    (4)  Decisione di esecuzione 2014/806/UE della Commissione, del 18 novembre 2014, relativa all'approvazione del tetto solare Webasto con funzione di caricabatterie come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 332 del 19.11.2014, pag. 34).

    (5)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/279 della Commissione, del 19 febbraio 2015, relativa all'approvazione del tetto solare Asola con funzione di caricabatterie come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 47 del 20.2.2015, pag. 26).

    (6)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).


    ALLEGATO

    METODOLOGIA PER LA DETERMINAZIONE DEI RISPARMI DELLE EMISSIONI DI CO2 OTTENUTI DA TETTI FOTOVOLTAICI CON FUNZIONE DI CARICABATTERIE

    1.   INTRODUZIONE

    Al fine di determinare le riduzioni delle emissioni di CO2 realizzabile mediante l'uso di un tetto fotovoltaico (FV) con funzione di caricabatterie in un veicolo di categoria M1, è necessario stabilire quanto segue:

    1)

    le condizioni di prova;

    2)

    le apparecchiature di prova;

    3)

    la determinazione della potenza di picco erogata;

    4)

    il calcolo dei risparmi di CO2;

    5)

    il calcolo del margine statistico dei risparmi di CO2.

    2.   SIMBOLI, PARAMETRI E UNITÀ

    Simboli latini

    Formula

    Risparmi di CO2 [g CO2/km]

    CO2

    Biossido di carbonio

    CF

    Fattore di conversione (l/100 km) — (g CO2/km) [gCO2/l] quale definito nella tabella 3

    M

    Chilometraggio medio annuo [km/anno] quale definito nella tabella 4

    Formula

    Potenza di picco media misurata erogata del tetto solare FV [W]

    n

    Numero di misurazioni della potenza di picco erogata dal tetto solare FV (almeno 5)

    SCC

    Coefficiente di correzione solare [-] quale definito nella tabella 1

    Formula

    Margine statistico del risparmio totale di CO2 [g CO2/km]

    SIR

    Irraggiamento solare medio annuo in Europa [W/m2], pari a 120 W/m2

    SIR_STC

    Irraggiamento solare in condizioni di prova standard [W/m2], pari a 1 000 W/m2

    Formula

    Deviazione standard della media aritmetica della potenza di picco erogata dal tetto solare FV [W]

    UFIR

    Fattore d'uso (ombreggiamento) pari 0,51

    VPe

    Consumo di potenza effettiva [l/kWh] quale definito nella tabella 2

    Image

    Sensibilità del risparmio calcolato di CO2 in relazione alla potenza di picco media erogata dal tetto solare FV.

    Simboli greci

    ΔCO2m

    Coefficiente di correzione CO2 dovuto alla massa supplementare del dispositivo solare [g CO2/km] quale definito nella tabella 5

    Δm

    Massa supplementare dovuta all'installazione del dispositivo solare [kg]

    ηA

    Efficienza dell'alternatore [%], pari al 67 %

    ηSS

    Efficienza del dispositivo solare [%], pari al 76 %

    Φ

    Inclinazione longitudinale del pannello solare [°].

    Pedici

    L'indice (i) si riferisce alla misurazione della potenza di picco erogata dal tetto FV.

    3.   MISURAZIONI E DETERMINAZIONE DELLA POTENZA DI PICCO EROGATA

    Occorre determinare per via sperimentale la potenza media di picco erogata Formula dal tetto FV per ciascuna variante del veicolo. La stabilizzazione iniziale del dispositivo sottoposto a prova deve essere effettuata secondo il metodo di cui alla norma internazionale IEC 61215-2:2016 (1). Le misurazioni della potenza di picco erogata sono effettuate in condizioni normali di prova, quali definite nella norma internazionale IEC/TS 61836: 2007 (2).

    Si utilizza un tetto fotovoltaico completo smontato. I quattro vertici del pannello devono toccare il piano di misurazione.

    Le misurazioni della potenza di picco erogata devono essere eseguite almeno cinque volte e (Formula) deve essere calcolata la media aritmetica.

    4.   CALCOLO DEI RISPARMI DI CO2

    I risparmi di CO2 derivati dai tetti FV si calcolano applicando la formula 1 (3).

    Formula 1

    Formula

    dove:

    Formula

    :

    rappresenta i risparmi di CO2 [g CO2/km]

    SIR

    :

    rappresenta l'irraggiamento solare medio annuo in Europa [W/m2], pari a 120 W/m2

    UFIR

    :

    rappresenta il fattore d'uso (ombreggiamento) [-], pari a 0,51

    ηSS

    :

    rappresenta l'efficienza del sistema fotovoltaico [%], pari al 76 %

    Formula

    :

    rappresenta la media misurata della potenza di picco erogata dal tetto FV [W]

    SIR_STC

    :

    rappresenta l'irraggiamento solare in condizioni di prova standard [W/m2], pari a 1 000 W/m2

    SCC

    :

    rappresenta il coefficiente di correzione solare [-] quale definito nella tabella 1. La capacità totale di accumulo disponibile del sistema di batterie o il valore dell'SCC (coefficiente di correzione solare) devono essere forniti dal costruttore del veicolo.

    Tabella 1

    Coefficiente di correzione solare

    Capacità totale di accumulo disponibile (12 V) del sistema a batteria/potenza di picco media erogata dal tetto FV [Ah/W] (4)

    0,10

    0,20

    0,30

    0,40

    0,50

    0,60

    > 0,666

    Coefficiente di correzione solare (SCC)

    0,481

    0,656

    0,784

    0,873

    0,934

    0,977

    1

    VPe

    :

    consumo di energia effettiva [l/kWh] quale definito nella tabella 2

    Tabella 2

    Consumo di energia effettiva

    Tipo di motore

    Consumo di energia effettiva (VPe)

    [l/kWh]

    Benzina

    0,264

    Benzina turbo

    0,280

    Diesel

    0,220

    ηA

    :

    efficienza dell'alternatore di riferimento [%], pari al 67 %

    CF

    :

    fattore di conversione (l/100 km) — (g CO2/km) [gCO2/l] quale definito nella tabella 3

    Tabella 3

    Fattore di conversione del carburante

    Tipo di carburante

    Fattore di conversione (l/100 km) → (g CO2/km) (FC)

    [gCO2/l]

    Benzina

    2 330

    Diesel

    2 640

    M

    :

    chilometraggio medio annuo [km/anno] quale definito nella tabella 4

    Tabella 4

    Chilometraggio medio annuo per i veicoli di categoria M1

    Tipo di carburante

    Chilometraggio medio annuo (M) [km/anno]

    Benzina

    12 700

    Diesel

    17 000

    Φ

    :

    inclinazione longitudinale del pannello solare [°]. Questo valore è fornito dal costruttore del veicolo.

    ΔCO2m

    :

    coefficiente di correzione del CO2 dovuto alla massa supplementare del tetto solare e, se del caso, della batteria supplementare e di altre apparecchiature apposite per la conversione dell'energia solare in energia elettrica e relativo stoccaggio [g CO2/km] quali definiti nella tabella 5.

    Tabella 5

    Coefficiente di correzione del CO2 dovuto alla massa supplementare

    Tipo di carburante

    Coefficiente di correzione del CO2 dovuto alla massa supplementare (ΔCO2m)

    [g CO2/km]

    Benzina

    0,0277 · Δm

    Diesel

    0,0383 · Δm

    Nella tabella 5, Δm è la massa supplementare dovuta all'installazione del sistema fotovoltaico composto dal tetto FV e, se del caso, dalla batteria supplementare e da altra apparecchiatura apposita per la conversione dell'energia solare in energia elettrica e relativo stoccaggio.

    In particolare, Δm è la differenza positiva tra la massa del sistema fotovoltaico e la massa di un tetto in acciaio standard. La massa di un tetto in acciaio standard è considerata pari a 12 kg. Qualora il peso del dispositivo solare sia inferiore a 12 kg non occorre alcuna correzione della massa.

    5.   CALCOLO DEL MARGINE STATISTICO

    La deviazione standard della media aritmetica della potenza di picco erogata è calcolata con la formula 2.

    Formula 2

    Formula

    dove:

    Formula

    :

    rappresenta la deviazione standard della media aritmetica della potenza di picco erogata [W]

    Formula

    :

    rappresenta il valore di misurazione della potenza di picco erogata [W]

    Formula

    :

    rappresenta la media aritmetica della potenza di picco erogata [W]

    n

    :

    rappresenta il numero di misurazioni della potenza di picco erogata, che è almeno 5.

    La deviazione standard della media aritmetica della potenza di picco erogata dal tetto FV conduce a un margine statistico dei risparmi di CO2 di Formula. Tale valore è calcolato secondo la formula 3.

    Formula 3

    Image

    6.   SIGNIFICATIVITÀ STATISTICA

    Per ogni tipo, variante e versione di un veicolo dotato di un tetto FV con funzione di caricabatterie deve essere dimostrato che la soglia minima di 1 g CO2/km è superata in modo statisticamente significativo, come previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. Di conseguenza, deve essere utilizzata la formula 4.

    Formula 4

    Formula

    dove:

    MT

    :

    rappresenta la soglia minima [g CO2/km], pari a 1 g CO2/km

    Formula

    :

    rappresenta il margine statistico del risparmio totale di CO2 [g CO2/km]

    Se il risparmio di emissioni di CO2 risultante dal calcolo effettuato applicando la formula 4 è inferiore alla soglia di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, si applica l'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del citato regolamento.


    (1)  Norma IEC 61215-2: 2016 della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), «Moduli fotovoltaici (FV) terrestri — Qualifica del progetto e omologazione del tipo».

    (2)  Norma IEC 61836-2007 della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), «Sistemi di energia solare fotovoltaica — Termini, definizioni e simboli».

    (3)  Technical Guidelines for the preparation of applications for the approval of innovative technologies pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 and Regulation (EU) No 510/2011.https://circabc.europa.eu/sd/a/bbf05038-a907-4298-83ee-3d6cce3b4231/Technical%20Guidelines%20October%202015.pdf

    (4)  La capacità totale di accumulo include una capacità media di accumulo utilizzabile della batteria di avviamento pari a 10 Ah (12 V). Tutti i valori si riferiscono a un irraggiamento solare medio annuo di 120 W/m2, una quota di ombreggiamento di 0,49 e un tempo medio di guida del veicolo di 1 ora al giorno con un fabbisogno di energia elettrica pari a 750 W.


    Top