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Document 32016R1824
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1824 of 14 July 2016 amending Delegated Regulation (EU) No 3/2014, Delegated Regulation (EU) No 44/2014 and Delegated Regulation (EU) No 134/2014 with regard, respectively, to vehicle functional safety requirements, to vehicle construction and general requirements and to environmental and propulsion unit performance requirements (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2016/1824 della Commissione, del 14 luglio 2016, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 3/2014, il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 e il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 per quanto riguarda, rispettivamente, i requisiti di sicurezza funzionale dei veicoli, la costruzione dei veicoli e le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2016/1824 della Commissione, del 14 luglio 2016, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 3/2014, il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 e il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 per quanto riguarda, rispettivamente, i requisiti di sicurezza funzionale dei veicoli, la costruzione dei veicoli e le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2016/4381
GU L 279 del 15.10.2016, pp. 1–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
15/10/2016
15.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 279/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1824 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2016
che modifica il regolamento delegato (UE) n. 3/2014, il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 e il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 per quanto riguarda, rispettivamente, i requisiti di sicurezza funzionale dei veicoli, la costruzione dei veicoli e le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3, l'articolo 20, paragrafo 2, l'articolo 21, paragrafo 5, l'articolo 22, paragrafo 5, l'articolo 23, paragrafo 12, l'articolo 24, paragrafo 3, l'articolo 25, paragrafo 8 e l'articolo 54, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha registrato i problemi rilevati e segnalati dalle autorità di omologazione e dalle parti interessate relativi al regolamento (UE) n. 168/2013 e al regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione (2), al regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione (3) e al regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione (4), che integrano il regolamento (UE) n. 168/2013; al fine di garantire l'applicazione esatta di tali regolamenti, alcuni dei problemi individuati devono essere affrontati e risolti mediante modifiche dei regolamenti stessi. |
(2) |
Al fine di garantire la coerenza e l'efficacia del sistema di omologazione UE per i veicoli della categoria L, è necessario migliorare costantemente le prescrizioni tecniche e le procedure di prova fissate in tali atti delegati e adeguarle al progresso tecnologico. È inoltre necessario aumentare la chiarezza di tali atti delegati. |
(3) |
Per aumentarne la coerenza e la chiarezza, è opportuno inserire negli allegati del regolamento delegato (UE) n. 3/2014, per quanto riguarda le prescrizioni tecniche e le procedure di prova nel campo della sicurezza funzionale dei veicoli, le seguenti modifiche: l'elenco di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 3/2014 contenente i regolamenti UNECE applicabili dovrebbe essere aggiornato e il relativo allegato XV sul montaggio degli pneumatici andrebbe chiarito aggiungendo le disposizioni relative alla dichiarazione del costruttore per quanto concerne l'ammissibilità della «categoria d'uso» con controlli effettuati di conseguenza. Ulteriori spiegazioni dovrebbero essere aggiunte a tre allegati del regolamento delegato (UE) n. 3/2014: l'allegato XVII, per quanto concerne le finiture interne, l'allegato XVIII, per quanto riguarda la limitazione della potenza massima, e l'allegato XIX, per quanto riguarda le prescrizioni sull'integrità strutturale, in particolare per le biciclette a pedalata assistita che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013. |
(4) |
Per ragioni di completezza e precisione, è opportuno che l'elenco dei regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria, di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 3/2014, includa i regolamenti UNECE n. 1, 3, 6, 7, 8, 16, 19, 20, 28, 37, 38, 39, 43, 46, 50, 53, 56, 57, 60, 72, 74, 75, 78, 81, 82, 87, 90, 98, 99, 112 e 113. |
(5) |
Per aumentarne la coerenza e la precisione, è opportuno apportare al regolamento delegato (UE) n. 44/2014 le seguenti modifiche: l'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 44/2014 contiene un elenco dei regolamenti UNECE applicabili, che dovrebbe essere aggiornato; l'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 44/2014 dovrebbe essere integrato per quanto riguarda le prescrizioni relative all'etichettatura di parti, equipaggiamenti e componenti ai fini della loro identificazione e per prevenirne la manomissione; l'allegato III di detto regolamento delegato dovrebbe essere modificato per apportare chiarimenti alle prescrizioni relative alla conversione dei veicoli delle sottocategorie L3e/L4e-A2 in motocicli A3 e viceversa; è opportuno apportare alcune modifiche all'allegato XI del regolamento delegato (UE) n. 44/2014 su masse e dimensioni, in particolare per quanto concerne la definizione dell'altezza libera dal suolo per le sottocategorie L3e-AxE (motocicli enduro) e L3e-AxT (motocicli trial); l'allegato XII del regolamento delegato (UE) n. 44/2014 dovrebbe essere modificato per quanto riguarda l'interfaccia di connessione standard del sistema diagnostico di bordo; infine, dovrebbero essere chiariti alcuni aspetti dell'allegato XVI del medesimo regolamento delegato in relazione ai cavalletti di queste sottocategorie di motocicli. |
(6) |
Il sistema diagnostico di bordo («OBD») è fondamentale per l'efficacia degli interventi di riparazione e manutenzione sui veicoli. Una diagnostica accurata consente al riparatore di individuare rapidamente l'entità intercambiabile più piccola da riparare o da sostituire. Per tenere conto dei rapidi sviluppi tecnologici intervenuti nel campo dei sistemi di controllo della propulsione, sarà opportuno rivedere nel 2017 l'elenco dei dispositivi controllati per individuare eventuali malfunzionamenti dei circuiti elettrici. Andrebbe stabilito entro il 31 dicembre 2018 se occorre aggiungere dispositivi e malfunzionamenti ulteriori all'elenco di cui al regolamento delegato (UE) n. 44/2014, allegato XII, appendice 2, al fine di lasciare agli Stati membri, ai costruttori dei veicoli e ai relativi fornitori, oltre che ai riparatori, un lasso di tempo sufficiente ad adeguarsi prima dell'entrata in vigore dell'OBD fase II. L'identificazione del parametro (PID) $1C concernente il sistema diagnostico di bordo applicabile può essere programmata su $00 o $FF fintanto che il suo valore non è stato standardizzato per i veicoli della categoria L. Per ragioni di coerenza e di completezza, a decorrere dalla data di pubblicazione della versione riveduta della norma ISO 15031-5:20xx contenente tale valore standardizzato per i veicoli appartenenti alla categoria L, il valore standardizzato dovrebbe essere programmato come risposta alla richiesta PID $1C di uno strumento di scansione generico. |
(7) |
Completezza e coerenza impongono inoltre di adeguare alcune equazioni contenute negli allegati II e V del regolamento delegato (UE) n. 134/2014; nell'allegato VI di tale regolamento delegato, relativo alla durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento, i criteri di classificazione del ciclo per l'accumulo della distanza SRC-LeCV dovrebbero essere adattati al progresso tecnologico; l'allegato IX del regolamento delegato (UE) n. 134/2014, infine, dovrebbe essere modificato per tenere conto di alcune disposizioni contro la manomissione, di cui ai regolamenti UNECE n. 9, 41, 63 e 92, riguardanti l'omologazione dei dispositivi di riduzione del rumore, in particolare dei sistemi di riduzione del rumore di tipo multimodale. |
(8) |
Una delle misure contro le emissioni eccessive di idrocarburi dei veicoli della categoria L consiste nel limitare le emissioni per evaporazione ai valori limite per la massa degli idrocarburi stabiliti nell'allegato VI, parte C, del regolamento (UE) n. 168/2013. A tal fine, in sede di omologazione deve essere condotta una prova di tipo IV per misurare le emissioni per evaporazione di un veicolo. Una delle prescrizioni per la prova di tipo IV in un locale sigillato per misurare le emissioni per evaporazione (test SHED) consiste nell'applicare un filtro ai carboni attivi sottoposto a rapido invecchiamento o, in alternativa, un fattore di invecchiamento aggiuntivo in caso di montaggio di un filtro ai carboni attivi rodato. Nello studio dell'impatto ambientale di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 168/2013 si esaminerà se sia opportuno, dal punto di vista del rapporto costi/benefici, mantenere questo fattore di invecchiamento come alternativa al montaggio di un filtro ai carboni attivi rappresentativo e sottoposto a rapido invecchiamento. Se dallo studio risulterà un rapporto costi/benefici inadeguato, per eliminare tale alternativa verrà presentata a tempo debito una proposta destinata ad applicarsi oltre la norma Euro 5. |
(9) |
È necessario un metodo standardizzato di misurazione dell'efficienza energetica dei veicoli (consumo di carburante o di energia, emissioni di biossido di carbonio e autonomia elettrica), in modo da evitare l'insorgenza di ostacoli tecnici al commercio tra gli Stati membri e da garantire che i clienti e gli utilizzatori dispongano di informazioni obiettive e precise. Fino a che non sarà concordata una procedura di prova armonizzata per i veicoli della categoria L1 e per i cicli a pedali, di cui al regolamento (UE) n. 168/2013, allegato I, e al regolamento delegato (UE) n. 3/2014, allegato XIX, punto 1.1.2, i veicoli della categoria L1e dovrebbero essere esentati dalla prova dell'autonomia elettrica. |
(10) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 3/2014, il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 e il regolamento delegato (UE) n. 134/2014. |
(11) |
Dato che il regolamento (UE) n. 168/2013, il regolamento delegato (UE) n. 3/2014, il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 e il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 sono già applicabili e che le modifiche di tali atti comportano numerose correzioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) n. 3/2014 è così modificato:
1) |
all'articolo 3, paragrafo 2, «fabbricanti» è sostituito da «fabbricanti di componenti ed equipaggiamenti»; |
2) |
gli allegati sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento. |
Articolo 2
Il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 è così modificato:
1) |
all'articolo 3, paragrafo 2, «costruttori» è sostituito da «costruttori di componenti ed equipaggiamenti»; |
2) |
gli allegati sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 3
Il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 è così modificato:
1) |
l'articolo 2 è così modificato:
|
2) |
all'articolo 3, paragrafo 4, «costruttori» è sostituito da «costruttori di componenti ed equipaggiamenti»; |
3) |
gli allegati sono modificati conformemente all'allegato III del presente regolamento. |
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che completa il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 7 del 10.1.2014, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione, del 21 novembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 25 del 28.1.2014, pag. 1).
(4) Regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione e che ne modifica l'allegato V (GU L 53 del 21.2.2014, pag. 1).
ALLEGATO I
Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 3/2014
Gli allegati del regolamento delegato (UE) n. 3/2014 sono così modificati:
1) |
l'allegato I è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I Elenco dei regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria
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2) |
l'allegato IV è così modificato:
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3) |
all'allegato VII, parte 1, il punto 1.1.1. è sostituito dal seguente:
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4) |
l'allegato VIII è così modificato:
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5) |
l'allegato IX è così modificato:
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6) |
l'allegato XV è così modificato:
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7) |
l'allegato XVI è così modificato:
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8) |
l'allegato XVII è così modificato:
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9) |
l'allegato XVIII è così modificato:
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10) |
l'allegato XIX è così modificato:
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(*1) GU L 42 del 12.2.2014, pag. 1.»;
(*2) GU L 237 dell'8.8.2014, pag. 1.»;
(*3) GU L 4 del 7.1.2012, pag. 27.»;
(*4) Direttiva 92/23/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 95).
(*5) Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).»;
ALLEGATO II
Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 44/2014
Gli allegati del regolamento delegato (UE) n. 44/2014 sono così modificati:
1) |
l'allegato I è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I Elenco dei regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria
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2) |
l'allegato II è così modificato:
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3) |
l'allegato III è così modificato:
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4) |
l'allegato IV è così modificato:
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5) |
l'allegato VIII è così modificato:
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6) |
l'allegato IX è così modificato:
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7) |
all'allegato XI, appendice 1, il punto 1.6. è sostituito dal seguente: «1.6. Altezza libera dal suolo
(*2) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).»;" |
8) |
l'allegato XII è così modificato:
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9) |
all'allegato XIII è aggiunto il seguente punto 1.4.:
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10) |
all'allegato XIV, il punto 1.5.1.5.1. è sostituito dal seguente:
|
11) |
all'allegato XVI è inserito il seguente punto 2.3.5.1.:
|
(*1) GU L 215 del 14.8.2010, pag. 27.
(*2) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).»;»
ALLEGATO III
Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 134/2014
Gli allegati del regolamento delegato (UE) n. 134/2014 sono così modificati:
1) |
l'allegato II è così modificato:
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2) |
l'allegato V è così modificato:
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3) |
l'allegato VI è così modificato:
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4) |
l'allegato VII è così modificato:
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5) |
l'allegato IX è così modificato:
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6) |
l'allegato X è così modificato:
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7) |
l'allegato XI è così modificato:
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(*1) GU L 42 del 12.2.2014, pag. 1.»;»
(1) Ad esempio: posizione sportiva, economica, urbana, extraurbana ecc.
(2) Modalità ibrida prevalentemente elettrica: la modalità ibrida per la quale è dimostrato il consumo di elettricità più elevato tra tutte le modalità ibride selezionabili, nella prova eseguita conformemente al regolamento UNECE n. 101, allegato 10, punto 4, condizione A, da determinare in base alle informazioni fornite dal costruttore e d'intesa con il servizio tecnico.
(3) Modalità ibrida prevalentemente termica: la modalità ibrida per la quale è dimostrato il consumo di carburante più elevato tra tutte le modalità ibride selezionabili, nella prova eseguita conformemente al regolamento UNECE n. 101, allegato 10, punto 4, condizione B, da determinare in base alle informazioni fornite dal costruttore e d'intesa con il servizio tecnico.»;
(4) Se risulta difficile utilizzare il sistema di scarico standard, d'intesa con il costruttore è possibile montare per la prova un sistema di scarico che provochi un calo di pressione equivalente. Quando il motore funziona nel laboratorio di prova, il sistema di evacuazione dei gas di scarico non deve provocare, nel punto del condotto di evacuazione in cui è collegato al sistema di scarico del veicolo, una pressione che differisca da quella atmosferica di oltre ± 740 Pa (7,40 mbar), a meno che il costruttore non abbia accettato prima della prova una contropressione più elevata.
(5) La valvola di aspirazione dell'aria deve essere quella che controlla il regolatore pneumatico della pompa di iniezione.
(6) Qualora la ventola o la soffiante siano disinseribili, indicare anzitutto la potenza netta del motore a ventola (o soffiante) disinserita e poi la potenza netta del motore a ventola (o soffiante) inserita. Qualora la ventola fissa, a comando elettrico o meccanico, non possa essere montata sul banco di prova, la potenza assorbita da detta ventola deve essere determinata ai medesimi regimi usati per la misurazione della potenza del motore. Questa potenza va detratta dalla potenza corretta per ottenere la potenza netta.
(7) Il termostato può essere bloccato in posizione di massima apertura.
(8) Il radiatore, la ventola, la presa d'aria della ventola, la pompa dell'acqua e il termostato devono essere per quanto possibile disposti sul banco di prova nella stessa posizione relativa che occupano nel veicolo. Se la posizione del radiatore, della ventola, della presa d'aria della ventola, della pompa dell'acqua o del termostato sul banco di prova differisce da quella occupata nel veicolo, la posizione sul banco di prova va descritta ed annotata nel verbale di prova. Il liquido di raffreddamento deve essere fatto circolare esclusivamente dalla pompa dell'acqua del motore. Il raffreddamento del liquido può avvenire attraverso il radiatore del motore oppure attraverso un circuito esterno, a condizione che i cali di pressione di questo circuito restino più o meno pari a quelli del sistema di raffreddamento del motore. L'eventuale tendina del radiatore deve restare aperta.
(9) Erogazione minima della dinamo: la dinamo fornisce la corrente strettamente necessaria per alimentare i dispositivi ausiliari indispensabili al funzionamento del motore. La batteria non deve essere caricata durante la prova.
(10) Le disposizioni antinquinamento possono comprendere, ad esempio, i sistemi di ricircolo dei gas di scarico (EGR), i convertitori catalitici, i reattori termici, gli alimentatori secondari d'aria e i sistemi di protezione dall'evaporazione del carburante.»;
(1) Se non è possibile raggiungere la velocità obiettivo del veicolo, la misurazione deve essere effettuata alla massima velocità raggiunta dal veicolo.
(2) Selezionare la marcia più vicina alla frequenza richiesta per il punto di funzionamento.
(11) Gli stessi criteri di famiglia si applicano anche ai sistemi diagnostici funzionali di bordo di cui all'allegato XII del regolamento (UE) n. 44/2014.
(12) Valore massimo accettabile per la prova di tipo VIII: 30 %.
(13) Solo per i veicoli muniti di sistema di stoccaggio del carburante gassoso.»;