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Document 32016D1804

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1804 della Commissione, del 10 ottobre 2016, relativa alle modalità d'applicazione degli articoli 34 e 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali [notificata con il numero C(2016) 6351] (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/6351

GU L 275 del 12.10.2016, p. 39–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1804/oj

12.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 275/39


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1804 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2016

relativa alle modalità d'applicazione degli articoli 34 e 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali

[notificata con il numero C(2016) 6351]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 6,

previa consultazione del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

(1)

Tenuto conto dei termini previsti per lo svolgimento della procedura a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE, occorre prevedere che le richieste relative all'applicabilità dell'articolo 34 contengano le informazioni necessarie e pertinenti per la valutazione delle stesse. A tal fine, è opportuno elaborare un elenco delle informazioni da includere in tali richieste nonché altre relative modalità pratiche.

(2)

Al fine di garantire la certezza del diritto e la trasparenza, gli avvisi di ricezione o il ritiro delle richieste relative all'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, gli avvisi di estensione o di sospensione del termine per l'adozione da parte della Commissione di atti di esecuzione riguardanti tali richieste e gli avvisi relativi all'applicabilità dell'articolo 34, qualora non sia stato adottato alcun atto di esecuzione entro il termine, dovrebbero essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Occorre inoltre stabilire quali informazioni devono figurare in tali avvisi.

(3)

In particolare per quanto riguarda le informazioni da richiedere e la formulazione degli avvisi, la presente decisione si basa sull'esperienza acquisita con l'applicazione della decisione 2005/15/CE della Commissione (2), relativa alle modalità d'applicazione della procedura di cui all'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), poiché le condizioni materiali per esonerare un'attività dalle disposizioni della direttiva 2004/17/CE sono sostanzialmente le stesse di quelle a norma dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE.

(4)

È opportuno ricordare che la valutazione dell'esposizione diretta alla concorrenza svolta nel contesto della direttiva 2014/25/EU lascia impregiudicata l'applicazione in toto della normativa in materia di concorrenza.

(5)

La presente decisione dovrebbe sostituire la decisione 2005/15/CE, adottata sulla base della direttiva 2004/17/CE. La decisione 2005/15/CE dovrebbe pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Le richieste relative all'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE presentate in conformità all'articolo 35 di tale direttiva («richieste relative all'applicabilità dell'articolo 34») contengono almeno le informazioni di cui all'allegato I della presente decisione e seguono la struttura di detto allegato

2.   Qualora un'amministrazione nazionale indipendente competente per l'attività in questione abbia adottato una posizione motivata e giustificata ai sensi dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE, tale posizione deve accompagnare la richiesta.

3.   Fatte salve le particolari circostanze di cui all'articolo 40, paragrafo 1, quarto comma e qualora l'uso generalizzato di mezzi elettronici di comunicazione sia rinviato a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, le richieste di cui al paragrafo 1 e le posizioni di cui al paragrafo 2 sono trasmesse utilizzando mezzi di comunicazione elettronici all'indirizzo di posta elettronica indicato a tal fine sul sito web della Commissione e comunicate agli Stati membri.

4.   Qualora una richiesta di cui al paragrafo 1 o una posizione di cui al paragrafo 2 sia trasmessa utilizzando mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici, in conformità all'articolo 40, paragrafo 1, o all'articolo 106, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, essa deve essere trasmessa in triplice copia per posta o altro mezzo idoneo all'indirizzo della Commissione pubblicato sul suo sito web e comunicata agli Stati membri.

Articolo 2

1.   Qualora la Commissione riceva una richiesta concernente l'applicabilità dell'articolo 34 e il mercato è considerato liberamente accessibile in conformità all'articolo 34, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione pubblica un avviso contenente le informazioni di cui alla parte A dell'allegato II della presente decisione.

Qualora la Commissione riceva una richiesta concernente l'applicabilità dell'articolo 34 e il mercato non può essere considerato liberamente accessibile a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione pubblica un avviso contenente le informazioni di cui alla parte B dell'allegato II della presente decisione.

2.   Qualora i termini per l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE siano prolungati in conformità al paragrafo 1, quarto comma, dell'allegato IV di tale direttiva, la Commissione pubblica un avviso contenente le informazioni di cui alla parte A dell'allegato III della presente decisione.

3.   Qualora i termini per l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE siano sospesi in conformità al paragrafo 2 dell'allegato IV di tale direttiva, la Commissione pubblica un avviso contenente le informazioni di cui alla parte B dell'allegato III della presente decisione. La Commissione pubblica un avviso contenente le informazioni di cui alla parte C dell'allegato III della presente decisione al termine della sospensione.

4.   Qualora la richiesta relativa all'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE sia ritirata dal richiedente, la Commissione pubblica un avviso contenente le informazioni di cui alla parte D dell'allegato III della presente decisione.

5.   Qualora gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di una determinata attività e i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività non siano più soggetti alla direttiva 2014/25/UE, poiché la Commissione non ha adottato l'atto di esecuzione entro il termine previsto dall'allegato IV di tale direttiva, la Commissione pubblica un avviso contenente le informazioni di cui all'allegato IV della presente decisione.

6.   Le informazioni previste negli avvisi di cui agli allegati II, III e IV possono essere modificate e completate ove necessario, ad esempio nei casi in cui una richiesta precedentemente presentata è stata notevolmente modificata in conformità all'articolo 35, paragrafo 4, della direttiva 2014/25/UE.

7.   Gli avvisi di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La decisione 2005/15/CE è abrogata.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.

(2)  Decisione 2005/15/CE della Commissione, del 7 gennaio 2005, relativa alle modalità d'applicazione della procedura di cui all'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure d'appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 7 dell'11.1.2005, pag. 7).

(3)  Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).


ALLEGATO I

INFORMAZIONI DA FORNIRE NELLE RICHIESTE RELATIVE ALL'APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 34 DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE

1.   Sezione 1 — Identità e status di richiedente

L'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE prevede che le richieste relative all'applicabilità dell'articolo 34 siano effettuate dagli Stati membri o, qualora la legislazione dello Stato membro interessato lo preveda, dagli enti aggiudicatori. A seconda dei casi, il termine «richiedente» può riferirsi quindi sia allo Stato membro sia agli enti aggiudicatori. Esso è utilizzato unicamente a fini di semplificazione.

1.1.   Nome e indirizzo completo del richiedente:

Qualora l'attività interessata dalla richiesta sia esercitata da imprese collegate (1) al richiedente, il termine «richiedente» designerà tanto l'entità di cui al punto 1.1 quanto le imprese collegate in questione. Nelle sezioni 5 e 6 seguenti sarà opportuno quindi fornire le informazioni richieste per il «richiedente» così come definito.

1.2.   Status del richiedente: amministrazione aggiudicatrice (2), impresa pubblica (3) o impresa privata?

1.3.   Per le amministrazioni aggiudicatrici: indicare se la richiesta viene fatta in nome e per conto dello Stato membro.

In caso affermativo, si prega di fornire le informazioni previste per ciascun punto delle sezioni da 2 a 6 incluse. Per quanto riguarda in particolare le sezioni 5 e 6, per ogni punto di tali sezioni si prega di fornire le informazioni richieste per ciascuno degli enti che esercitano l'attività contemplata dalla richiesta. Tuttavia, qualora il loro numero sia rilevante, le informazioni possono limitarsi ai soli enti che detengono almeno il 10 % del mercato geografico in questione (4). Ove siano simili o identiche per più di un ente, le informazioni possono essere raggruppate, previa precisazione.

1.4.   Per gli enti aggiudicatori (amministrazioni aggiudicatrici, imprese pubbliche e imprese private che esercitano una delle attività di cui alla direttiva 2014/25/UE (5)): si prega di indicare la disposizione del diritto nazionale che prevede per gli enti aggiudicatori la possibilità di presentare una richiesta ai sensi dell'articolo 35.

2.   Sezione 2 — Descrizione dell'attività contemplata dalla richiesta

2.1.   Si prega di descrivere l'attività alla quale, a vostro parere, si applicano le condizioni dell'articolo 34, paragrafo 1 (6). L'attività in questione può costituire parte di un settore più ampio (7) o essere esercitata unicamente in determinate parti dello Stato membro interessato.

2.2.   Se diversa dall'insieme del territorio nazionale, indicare l'area nella quale l'attività che forma oggetto della richiesta viene esercitata. Si prega di indicare unicamente l'area per la quale, a vostro parere, sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1.

3.   Sezione 3 — Mercato interessato

Il mercato interessato comprende tutti i beni e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, a motivo delle loro caratteristiche, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati (8).

I seguenti fattori sono di norma considerati pertinenti per la determinazione del mercato interessato e dovrebbero essere presi in considerazione per l'analisi (9):

l'elasticità e l'elasticità incrociata rispetto al prezzo della domanda dei prodotti e/o dei servizi considerati,

qualsiasi differenza nell'uso finale dei prodotti,

le differenze di prezzo tra due prodotti,

il costo derivante dal passaggio da un prodotto a un altro, ove si tratti di due prodotti potenzialmente concorrenti,

le preferenze consolidate o radicate dei consumatori per un tipo o una categoria di prodotto,

le classificazioni dei prodotti (nomenclature delle associazioni professionali ecc.).

Il mercato geografico interessato corrisponde al territorio sul quale gli enti interessati contribuiscono all'offerta e alla domanda di prodotti e di servizi, che presenta condizioni concorrenziali sufficientemente omogenee e che può essere distinto dai territori limitrofi dal fatto, in particolare, che le condizioni concorrenziali sono in esso notevolmente diverse (10).

Fra i fattori pertinenti per la valutazione del mercato geografico interessato figurano (11):

la natura e le caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati,

l'esistenza di barriere all'entrata,

le preferenze dei consumatori,

le differenze rilevanti delle quote di mercato oppure le differenze di prezzo sostanziali nei territori limitrofi,

i costi di trasporto.

3.1.   Tenuto conto delle considerazioni precedenti, si prega di spiegare la definizione del mercato o dei mercati di prodotti interessati sulla quale, a vostro parere, la Commissione deve basare la sua analisi.

Nella risposta, si prega di motivare le stime o le conclusioni formulate, debitamente comprovate da dati empirici (12), e spiegare in che modo si è tenuto conto dei fattori elencati in precedenza. In particolare, si prega di indicare i prodotti o servizi specifici direttamente o indirettamente interessati dalla richiesta e di identificare le categorie di prodotti considerate sostituibili in base alla vostra definizione di mercato.

Nei quesiti seguenti questa definizione o queste definizioni è/sono designata/e con l'espressione «il mercato geografico interessato/i mercati geografici interessati».

3.2.   Si prega di spiegare la definizione di mercato geografico interessato/mercati geografici interessati sulla quale, a vostro parere, la Commissione deve basare la sua analisi. Nella risposta, si prega di motivare le stime o le conclusioni formulate, debitamente comprovate da dati empirici (13), e spiegare in che modo si è tenuto conto dei fattori elencati in precedenza. In particolare, si prega di identificare l'area geografica nella quale la/le entità interessata/e dalla richiesta è/sono attiva/e sul mercato interessato/sui mercati interessati e, qualora riteniate che il mercato geografico interessato è più ampio di un solo Stato membro, si prega di spiegarne i motivi.

Nei quesiti che seguono, questa definizione o queste definizioni è/sono designata/e con l'espressione «il mercato geografico interessato/i mercati geografici interessati».

4.   Sezione 4 — Applicabilità degli atti legislativi di cui all'allegato III della direttiva 2014/25/UE

4.1.   L'attività di cui alla richiesta rientra nell'ambito di applicazione di uno degli atti legislativi di cui all'allegato III della direttiva 2014/25/UE (14)? In caso affermativo, si prega di indicare l'atto o gli atti di diritto nazionale che danno attuazione alla legislazione dell'Unione interessata.

5.   Sezione 5 — Informazioni sul mercato interessato e sull'accesso al mercato

La presente sezione deve essere compilata a prescindere dalla risposta fornita al punto 4.1.

Determinati punti possono non essere pertinenti per alcune attività o per la situazione di fatto di un dato richiedente — in tal caso indicare i punti non pertinenti uno per uno.

Il richiedente può limitarsi a fornire un riferimento preciso, punto per punto, alla parte o alle parti di una posizione motivata e giustificata, di cui all'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE, adottata da un'amministrazione nazionale indipendente competente per l'attività in questione, in cui si analizza il punto in questione.

5.1.   Si prega di spiegare i motivi per i quali si ritiene che l'accesso al mercato interessato non sia limitato.

5.2.   Per ciascun mercato interessato e per ognuno dei tre ultimi esercizi di bilancio (15), si prega di fornire, per ciascuna delle aree seguenti:

a)

il territorio SEE;

b)

l'UE nel suo insieme;

c)

il territorio degli Stati dell'EFTA nel suo insieme;

d)

ogni Stato membro e ogni paese dell'EFTA in cui il richiedente esercita un'attività; e

e)

il mercato geografico interessato (16), ove il richiedente ritenga che si tratti di un mercato diverso,

le informazioni di cui ai punti da 5.2.1 a 5.2.9:

5.2.1.

una stima della rilevanza del mercato in termini di vendite realizzate, in valore (in EUR) e in volume (in unità) (17), indicando le basi di calcolo e le fonti utilizzate a tal fine e fornendo, ove disponibili, i documenti necessari a conferma di tale calcolo;

5.2.2.

le vendite realizzate, in valore e in volume, nonché una stima delle quote di mercato detenute dal richiedente;

5.2.3.

una stima della quota di mercato in valore (e se del caso in volume) di tutti i concorrenti (compresi gli importatori) che detengono una quota pari almeno al 10 % del mercato geografico in questione. Se disponibili, fornire documenti atti a confermare il calcolo di dette quote di mercato e indicare per tali concorrenti nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e nominativo della persona cui rivolgersi;

5.2.4.

una stima del valore e del volume totale nonché la fonte delle importazioni provenienti dall'esterno del territorio SEE, precisando:

a)

la quota di tali importazioni imputabile al richiedente;

b)

una stima della misura in cui contingenti, dazi o ostacoli non tariffari agli scambi costituiscono un ostacolo per tali importazioni; e

c)

una stima della misura in cui i costi di trasporto e altri costi accessori incidono su tali importazioni;

5.2.5.

la misura in cui gli scambi tra gli Stati nel territorio SEE sono ostacolati da:

a)

costi di trasporto e altri costi accessori; e

b)

altri ostacoli non tariffari agli scambi;

5.2.6.

il modo in cui il richiedente produce e vende prodotti o servizi; ad esempio, se sono fabbricati localmente o se sono commercializzati attraverso reti di distribuzione locali;

5.2.7.

il confronto tra il livello dei prezzi praticati dal richiedente e dai suoi concorrenti in ciascuno Stato membro e Stato EFTA e il confronto tra il livello dei prezzi praticati nell'UE, negli Stati EFTA e nelle altre zone in cui si producono tali prodotti (per esempio Europa orientale, Stati Uniti, Giappone e altre zone pertinenti);

5.2.8.

la natura e il grado di integrazione verticale del richiedente rispetto ai principali concorrenti;

5.2.9.

le informazioni sulla struttura dei costi del richiedente (18). Si prega inoltre di specificare eventuali beni o infrastrutture utilizzati congiuntamente con altri enti oppure usati per l'esercizio di più di una delle attività contemplate dalla direttiva 2014/25/UE. Si prega di specificare se l'utilizzazione di tali beni o infrastrutture è soggetta a condizioni speciali, quali obblighi di servizio universale o diritti speciali.

5.3.   Si prega di fornire le informazioni seguenti:

5.3.1.   negli ultimi cinque anni, si è verificata un'immissione rilevante di prodotti interessati sul mercato geografico interessato/sui mercati geografici interessati (19)? In caso affermativo, indicare, se possibile, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax dell'impresa interessata, nominativo della persona cui rivolgersi e una stima delle loro attuali quote di mercato;

5.3.2.   a giudizio del richiedente, esistono imprese (comprese quelle operanti attualmente solo su mercati esterni all'UE o al SEE) di cui sia probabile/possibile l'ingresso sul mercato? In caso affermativo, spiegare perché e indicare per ciascuna di tali imprese nome, indirizzo, numero di telefono o di fax e nominativo della persona cui rivolgersi e una stima dei tempi entro cui è probabile che si verifichi il loro ingresso sul mercato;

5.3.3.   descrivere i vari fattori che influenzano l'ingresso sui mercati interessati, sotto il profilo geografico e sotto il profilo del prodotto. In tale descrizione vanno tenuti presenti, se del caso, gli elementi seguenti:

a)

i costi totali d'ingresso sul mercato (ricerca e sviluppo, costituzione di reti di distribuzione, promozione, pubblicità, assistenza ecc.) su scala equivalente a un concorrente significativo in grado di mantenersi sul mercato, specificando la quota di mercato di un concorrente con queste caratteristiche;

b)

gli eventuali ostacoli legali o normativi all'ingresso, come la necessità di un'autorizzazione delle autorità o l'obbligo di conformarsi a norme tecniche di qualche tipo;

c)

le eventuali restrizioni imposte dall'esistenza di brevetti, know how e di altri diritti di proprietà intellettuale sui mercati interessati nonché da licenze concesse in relazione a detti diritti;

d)

le licenze di brevetto, know how e di altri diritti di proprietà intellettuale per i mercati rilevanti che il richiedente ha concesso o acquisito;

e)

l'importanza delle economie di scala nella produzione dei prodotti nei mercati interessati;

f)

l'accesso alle fonti di approvvigionamento, per esempio la disponibilità di materie prime.

RICERCA E SVILUPPO

5.3.4.   Illustrare l'importanza della ricerca e dello sviluppo nel determinare la capacità di un'impresa operante sui mercati interessati di mantenere a lungo termine una significativa capacità competitiva. Si prega di indicare la natura dei lavori di ricerca e di sviluppo realizzati dal richiedente sui mercati interessati.

In tale descrizione vanno tenuti presenti, se del caso, gli elementi seguenti:

a)

l'andamento e l'intensità dell'attività di ricerca e sviluppo (20) in tali mercati e per il richiedente;

b)

gli sviluppi tecnologici su tali mercati nell'arco di un periodo di tempo appropriato (in particolare lo sviluppo di prodotti e/o servizi, di processi di produzione, di sistemi di distribuzione ecc.);

c)

le più importanti innovazioni intervenute sui mercati interessati e le imprese che le hanno introdotte;

d)

il ciclo dell'innovazione sui mercati interessati e la fase di tale ciclo in cui si trovano le parti.

ACCORDI DI COOPERAZIONE

5.3.5.   Specificare se e in quale misura esistano accordi di cooperazione (orizzontali o verticali) relativi ai mercati interessati.

5.3.6.   Fornire informazioni sugli accordi di cooperazione più importanti sottoscritti dal richiedente per i mercati interessati, per esempio in materia di ricerca e sviluppo, licenze, produzione in comune, specializzazione, distribuzione, fornitura a lungo termine e scambio di informazioni.

6.   Sezione 6 — Esposizione alla concorrenza

Determinati punti possono non essere pertinenti per alcune attività o per la situazione di fatto di un dato richiedente — in tal caso indicare i punti non pertinenti uno per uno.

Il richiedente può limitarsi a fornire un riferimento preciso, punto per punto, alla parte o alle parti di una posizione motivata e giustificata, di cui all'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE, adottata da un'amministrazione nazionale indipendente competente per l'attività in questione, in cui si analizza il punto in questione.

In conformità all'articolo 34, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, per determinare se un'attività è direttamente esposta alla concorrenza, si ricorre a criteri conformi alle disposizioni del TFUE in materia di concorrenza, tra i quali possono figurare le caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati, l'esistenza di prodotti o di servizi alternativi, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei prodotti o dei servizi in questione.

6.1.   Si prega di spiegare i motivi per i quali si ritiene che l'attività contemplata dalla richiesta sia pienamente esposta alla concorrenza sul mercato geografico interessato o sui mercati geografici interessati. Si prega in particolare di fornire le informazioni seguenti.

CONDIZIONI GENERALI NEL MERCATO INTERESSATO

6.1.1.   Si prega di indicare i cinque principali fornitori indipendenti (21) del richiedente e la quota rappresentata da ciascuno di essi per gli acquisti (di materie prime o di beni destinati alla fabbricazione dei prodotti interessati) del richiedente. Indicare per ciascuno dei fornitori nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e nominativo della persona cui rivolgersi.

Si prega inoltre di indicare le imprese collegate al richiedente e la quota rappresentata da ciascuna di esse per gli acquisti (di materie prime o di beni destinati alla fabbricazione dei prodotti interessati) del richiedente. Indicare per ciascuna delle imprese collegate nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e nominativo della persona cui rivolgersi.

STRUTTURA DELL'OFFERTA NEI MERCATI INTERESSATI

6.1.2.   Si prega di descrivere i canali di distribuzione e le reti di assistenza esistenti sui mercati interessati. A tal fine si prega, se del caso, di tener conto degli aspetti seguenti:

a)

sistemi di distribuzione esistenti sul mercato e loro importanza in tali mercati. In che misura la distribuzione è svolta da terzi o da imprese collegate al richiedente?

b)

reti di assistenza (ad esempio di manutenzione e riparazione) e loro importanza in tali mercati. In che misura tali servizi sono prestati da terzi o da imprese collegate al richiedente?

6.1.3.   Se del caso, fornire una stima della capacità produttiva complessiva per l'insieme dell'UE e per l'insieme dell'EFTA negli ultimi tre anni. Durante tale periodo, qual è stata la capacità produttiva del richiedente e quale il tasso di utilizzo degli impianti?

6.1.4.   Se si ritiene che siano pertinenti anche altri elementi relativi all'offerta, si prega di indicarli.

STRUTTURA DELLA DOMANDA NEI MERCATI INTERESSATI

6.1.5.   Si prega di indicare i cinque principali clienti indipendenti del richiedente sul mercato interessato e la quota rappresentata da ciascuno di essi nelle vendite complessive dei prodotti interessati da parte del richiedente. Indicare per ciascuno dei clienti nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e nominativo della persona cui rivolgersi.

6.1.6.   Illustrare la struttura della domanda indicando:

a)

la fase in cui si trovano i mercati (per esempio decollo, espansione, maturità, declino) e una previsione del tasso di crescita della domanda;

b)

l'importanza delle preferenze dei consumatori in termini di fedeltà alla marca, differenziazione dei prodotti e capacità di fornire una gamma completa di prodotti;

c)

il grado di concentrazione o di dispersione della domanda;

d)

la segmentazione in gruppi dei clienti, fornendo una descrizione del «cliente tipo» per ogni gruppo;

e)

l'importanza dei contratti di distribuzione esclusiva e di altri tipi di contratti a lungo termine;

f)

la misura in cui amministrazioni aggiudicatrici, imprese pubbliche o altri organismi analoghi sono importanti come fonti di domanda.

6.1.7.   Si prega di fornire delle stime sul grado di attività dei consumatori in termini di cambiamenti di fornitori o di rinegoziazioni di contratti nel corso degli ultimi cinque anni. Si prega inoltre di indicare le fonti utilizzate a tal fine e di fornire, ove disponibili, i documenti necessari a comprovare le stime.


(1)  Ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, per «impresa collegata» si intende «qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19)». L'articolo 29, paragrafo 2, specifica inoltre che «nel caso di enti che non sono soggetti alla direttiva 2013/34/UE, per “impresa collegata” si intende qualsiasi impresa:

a)

su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante;

b)

che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore; oppure

c)

che, come l'ente aggiudicatore, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria oppure di norme interne.»

(2)  In conformità all'articolo 3 della direttiva 2014/25/UE, per ««amministrazioni aggiudicatrici» si intendono lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.

Per «organismi di diritto pubblico» si intendono gli organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche:

a)

sono istituiti allo scopo specifico di soddisfare le esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

b)

sono dotati di personalità giuridica; e

c)

sono finanziati per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la loro gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il loro organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico.»

(3)  In conformità all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, «“per impresa pubblica” si intende un'impresa su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione.

Un'influenza dominante da parte delle amministrazioni aggiudicatrici si presume in tutti i casi in cui queste autorità, direttamente o indirettamente:

a)

detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa;

b)

controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;

c)

possono designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa».

(4)  Cfr. la sezione 3.

(5)  Le attività o settori interessati possono essere ricapitolati come segue:

elettricità (produzione, trasporto, distribuzione); gas (produzione, trasporto, distribuzione); energia termica (produzione, trasporto, distribuzione); idrocarburi (estrazione); carbone e altri combustibili solidi (prospezione ed estrazione); acqua potabile (produzione, trasporto, distribuzione); trasporti urbani (autobus, metropolitana ecc.); trasporti ferroviari (trasporto di persone e merci; messa a disposizione delle infrastrutture e gestione del servizio di trasporto); porti (marittimi o interni, messa a disposizione e gestione delle infrastrutture); aeroporti (messa a disposizione e gestione delle infrastrutture); e servizi postali. Per una definizione precisa delle attività contemplate, si vedano gli articoli da 7 a 14 della direttiva 2014/25/CE.

(6)  «Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un'attività di cui agli articoli da 8 a 14 non sono soggetti alla presente direttiva se lo Stato membro o gli enti aggiudicatori che hanno introdotto la domanda ai sensi dell'articolo 35 possono dimostrare che nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. Inoltre, alla presente direttiva non sono soggetti i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività nella zona geografica in questione. …»

(7)  Un esempio potrebbe essere la produzione di elettricità esclusivamente con metodi tradizionali, che è solo una parte del più ampio settore dell'elettricità.

(8)  Se del caso, occorre precisare se si tratta di prodotti facilmente sostituibili, di sostituti perfetti, di sostituti imperfetti o parziali.

Per qualsiasi prodotto determinato (ai fini di questa definizione, il termine «prodotto» si riferisce a prodotti o a servizi) esistono vari sostituti, vale a dire vari prodotti che, in misura maggiore o minore, soddisferanno le esigenze del consumatore. La gamma dei sostituti va dai sostituti perfetti (prodotti verso i quali i consumatori si orienterebbero immediatamente nell'eventualità, ad esempio, di un lieve aumento di prezzo del prodotto in questione) ai sostituti imperfetti (prodotti verso i quali i consumatori si orienterebbero unicamente nell'eventualità di un aumento molto rilevante del prezzo del prodotto in questione).

Per la definizione di mercato interessato, la Commissione prende in considerazione unicamente i prodotti che possono facilmente sostituire quelli in questione. Questi ultimi sono prodotti verso i quali i consumatori si orienterebbero a seguito di un aumento, modesto ma significativo, del prezzo del prodotto considerato (ad esempio il 5 %). Ciò consente alla Commissione di valutare la situazione della concorrenza nel contesto di un mercato interessato comprendente tutti i prodotti verso i quali i consumatori dei prodotti in questione si orienterebbero facilmente.

Ciò tuttavia non significa che la Commissione trascuri di tener conto delle limitazioni al comportamento concorrenziale degli enti interessati, derivante dall'esistenza di sostituti imperfetti [quelli verso i quali un consumatore non si orienterebbe a seguito di un aumento, modesto ma significativo, del prezzo del prodotto considerato (ad esempio il 5 %)]. Tali effetti sono presi in considerazione una volta definito il mercato e determinate le quote dello stesso.

È quindi importante per la Commissione disporre di informazioni relative sia ai prodotti che possono facilmente sostituire il prodotto in questione sia ai sostituti imperfetti. [Esempio di sostituito perfetto dal lato della domanda: l'elettricità prodotta dal carbone e quella prodotta da fonti rinnovabili].

Sono considerati sostituti parziali quei prodotti e servizi che possono sostituirsi a vicenda solo all'interno di una certa area geografica, o solo per una parte dell'anno o solo per determinati usi [Esempio: nel settore del trasporto di passeggeri, la ferrovia, la metropolitana, il tram e l'autobus sarebbero solo parzialmente intercambiabili a livello nazionale poiché queste forme di trasporto coesistono soltanto all'interno di una determinata area geografica. Tuttavia, all'interno di tale zona, essi potrebbero invece essere considerati sostituti perfetti.]

(9)  L'elenco non è esaustivo, il richiedente può fare riferimento ad altri fattori.

(10)  Cfr. articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/25/UE.

(11)  L'elenco non è esaustivo, il richiedente può fare riferimento ad altri fattori.

(12)  Vale a dire i fatti e le prove che possono essere verificati in modo indipendente. Tutte le analisi eseguite devono essere replicabili in modo indipendente. In particolare, nel fornire elementi di prova derivanti da analisi empirica, il richiedente deve fornire le fonti, i dati grezzi e tutte le informazioni sulle specifiche misure tecniche adottate per giungere alle conclusioni finali.

(13)  Vale a dire i fatti e le prove che possono essere verificati in modo indipendente. Tutte le analisi eseguite devono essere replicabili in modo indipendente. In particolare, nel fornire elementi di prova derivanti da analisi empirica, il richiedente deve fornire le fonti, i dati grezzi e tutte le informazioni sulle specifiche misure tecniche adottate per giungere alle conclusioni finali.

(14)  L'allegato III recita:

A.

Trasporto o distribuzione di gas o di energia termica

Direttiva 2009/73/CE

B.

Produzione, trasporto o distribuzione di elettricità

Direttiva 2009/72/CE

C.

Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile

[Nessun atto giuridico]

D.

Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari

Trasporto ferroviario di merci

Direttiva 2012/34/UE

Trasporto ferroviario internazionale di passeggeri

Direttiva 2012/34/UE

Trasporto ferroviario nazionale di passeggeri

[Nessun atto giuridico]

E.

Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari urbani, dei servizi tramviari, filoviari e di autobus

[Nessun atto giuridico]

F.

Enti aggiudicatori nel settore dei servizi postali

Direttiva 97/67/CE

G.

Estrazione di petrolio o di gas

Direttiva 94/22/CE

H.

Prospezione ed estrazione di carbone o di altri combustibili solidi

[Nessun atto giuridico]

I.

Enti aggiudicatori nel settore delle attrezzature per porti marittimi, porti interni o altri terminali.

[Nessun atto giuridico]

J.

Enti aggiudicatori nel campo degli impianti aeroportuali

[Nessun atto giuridico]

(15)  Le informazioni richieste alle seguenti rubriche 5.2.1 e 5.2.2 vanno fornite per tutti i territori di cui ai punti a), b), c), d) ed e).

(16)  Si veda la sezione 3.

(17)  Il valore e il volume di un mercato dovrebbero corrispondere alla produzione meno le esportazioni più le importazioni nelle aree geografiche in questione.

(18)  Se del caso, occorre tenere conto delle sinergie che possono generarsi (ad esempio in caso di produzione congiunta di vari prodotti o di riutilizzo dei sottoprodotti) e quantificarne l'entità. Inoltre, per quanto possibile, le informazioni devono comprendere una stima della posizione del richiedente sul mercato in termini di efficienza dei costi (ad esempio confrontando la struttura dei costi del richiedente con quella dei concorrenti vicini e/o operanti nello stesso campo o settore industriale).

(19)  Si veda la sezione 3.

(20)  Per intensità dell'attività di ricerca e sviluppo si intende l'entità delle spese di ricerca e sviluppo espresse come quota del fatturato.

(21)  I fornitori indipendenti sono fornitori che non rappresentano imprese collegate al richiedente. Per la definizione di impresa collegata, cfr. nota 1, punto 1.1.


ALLEGATO II

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DELLE RICHIESTE RELATIVE ALL'APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 34 DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE

A   Il mercato è considerato liberamente accessibile in conformità all'articolo 34, paragrafo 3, primo comma della direttiva 2014/25/UE

Richiesta [di uno Stato membro/presentata da un ente aggiudicatore (1)]

In data […] la Commissione ha ricevuto una richiesta a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Il primo giorno lavorativo a decorrere dal ricevimento della richiesta è il […].

La richiesta, presentata da [nome dello Stato membro interessato/nome dell'ente aggiudicatore pertinente] (3), riguarda [breve indicazione del settore o dell'attività pertinente] in [indicazione dello Stato membro interessato]. L'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE dispone che «gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un'attività di cui agli articoli da 8 a 14 non sono soggetti alla presente direttiva se lo Stato membro o gli enti aggiudicatori che hanno introdotto la domanda ai sensi dell'articolo 35 possono dimostrare che nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. Inoltre, alla presente direttiva non sono soggetti i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività nella zona geografica in questione». La valutazione dell'esposizione diretta alla concorrenza effettuata nel contesto della direttiva 2014/25/UE lascia impregiudicata l'applicazione in toto della normativa in materia di concorrenza.

La Commissione dispone di un termine di [90 (4)/105 (5)] (6) giorni lavorativi a decorrere dal giorno lavorativo sopra menzionato per prendere una decisione su tale richiesta. Il termine scade quindi il […].

Conformemente all'articolo 35, paragrafo 5, della direttiva 2014/25/UE, ulteriori richieste relative a [breve indicazione del settore o dell'attività pertinente] in [indicazione dello Stato membro interessato] antecedenti la scadenza del termine previsto per la richiesta, non sono considerate nuove procedure e sono trattate nel quadro della richiesta.

B   Non è possibile presumere il libero accesso al mercato sulla base dell'articolo 34, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2014/25/UE

Richiesta [di uno Stato membro/presentata da un ente aggiudicatore (7)]

In data […] la Commissione ha ricevuto una richiesta a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Il primo giorno lavorativo a decorrere dal ricevimento della richiesta è il […].

La richiesta, presentata da [nome dello Stato membro interessato/nome dell'ente aggiudicatore pertinente] (9), riguarda [breve indicazione del settore o dell'attività pertinente] in [indicazione dello Stato membro interessato]. L'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE dispone che «gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un'attività di cui agli articoli da 8 a 14 non sono soggetti alla presente direttiva se lo Stato membro o gli enti aggiudicatori che hanno introdotto la domanda ai sensi dell'articolo 35 possono dimostrare che nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. Inoltre, alla presente direttiva non sono soggetti i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività nella zona geografica in questione». La valutazione dell'esposizione diretta alla concorrenza effettuata nel contesto della direttiva 2014/25/UE lascia impregiudicata l'applicazione in toto della normativa in materia di concorrenza.

La Commissione dispone di un termine di [130 (10)/145 (11)] (12) giorni lavorativi a decorrere dal giorno lavorativo sopra menzionato per prendere una decisione su tale richiesta. Il termine scade quindi il […].

Conformemente all'articolo 35, paragrafo 5, della direttiva 2014/25/UE, ulteriori richieste relative a [breve indicazione del settore o dell'attività pertinente] in [indicazione dello Stato membro interessato] antecedenti la scadenza del termine previsto per la richiesta, non sono considerate nuove procedure e sono trattate nel quadro della richiesta.


(1)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(3)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(4)  A norma della direttiva 2014/25/UE, allegato IV, paragrafo 1, lettera a).

(5)  A norma della direttiva 2014/25/UE, allegato IV, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con il secondo comma di detto paragrafo 1.

(6)  Cancellare la dicitura non pertinente: il termine di 105 giorni lavorativi si applica se la richiesta non è accompagnata da una posizione motivata e giustificata, adottata da un'amministrazione nazionale indipendente competente per l'attività in questione, la quale analizza in modo approfondito le condizioni per l'eventuale applicabilità all'attività in questione dell'articolo 34, paragrafo 1.

(7)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(8)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(9)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(10)  A norma della direttiva 2014/25/UE, allegato IV, paragrafo 1, lettera b).

(11)  A norma della direttiva 2014/25/UE, allegato IV, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con il secondo comma di detto paragrafo 1.

(12)  Cancellare la dicitura non pertinente: il termine di 145 giorni lavorativi si applica se la richiesta non è accompagnata da una posizione motivata e giustificata, adottata da un'amministrazione nazionale indipendente competente per l'attività in questione, la quale analizza in modo approfondito le condizioni per l'eventuale applicabilità all'attività in questione dell'articolo 34, paragrafo 1.


ALLEGATO III

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DELLE RICHIESTE RELATIVE ALL'APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 34 DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE — PROROGA O SOSPENSIONE DEI TERMINI PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI DI ESECUZIONE O PER IL RITIRO DELLA RICHIESTA

A   Proroga del termine per l'adozione di atti di esecuzione

Richiesta [di uno Stato membro/presentata da un ente aggiudicatore (1)] — proroga dei termini

In data […] la Commissione ha ricevuto una richiesta a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

La richiesta, presentata da [nome dello Stato membro interessato/nome dell'ente aggiudicatore pertinente] (3), riguarda [breve indicazione del settore o dell'attività pertinente] in [indicazione dello Stato membro interessato]. L'avviso pertinente è stato pubblicato alla pagina […] della GU C […] del […]. Il termine [iniziale/prorogato] (4) era […].

A norma dell'allegato IV, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 2014/25/UE, il termine può essere prorogato dalla Commissione con l'accordo del soggetto che ha presentato la richiesta di esenzione. Dato che breve motivazione delle ragioni per la proroga], con l'assenso di [nome dello Stato membro interessato/nome dell'ente aggiudicatore pertinente] (5), il termine di cui dispone la Commissione per prendere una decisione relativa a tale richiesta è prorogato di […] giorni lavorativi.

Il termine finale scadrà quindi il […].

B   Sospensione del termine per l'adozione di atti di esecuzione

In data […] la Commissione ha ricevuto una richiesta a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Il primo giorno lavorativo a decorrere dal ricevimento della richiesta è il […] e il termine iniziale di cui dispone la Commissione per prendere una decisione relativa a tale richiesta era di [90/105/130/145] (7) giorni lavorativi.

La richiesta, presentata da [nome dello Stato membro interessato/nome dell'ente aggiudicatore pertinente] (8), riguarda [breve indicazione del settore o dell'attività pertinente] in [indicazione dello Stato membro interessato]. L'avviso pertinente è stato pubblicato alla pagina […] della GU C […] del […]. Il termine [iniziale/prorogato] (9) era […].

A norma dell'allegato IV, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione può chiedere allo Stato membro o all'ente aggiudicatore interessato o all'amministrazione nazionale indipendente competente o ad altre amministrazioni nazionali competenti di fornire tutte le informazioni necessarie o di integrare o chiarire le informazioni fornite entro un termine adeguato. In data […] la Commissione ha chiesto […] di fornire informazioni supplementari entro il […].

In caso di risposte tardive o incomplete (10), il termine iniziale è sospeso per il periodo intercorrente fra la scadenza del termine indicato nella richiesta di informazioni e il ricevimento delle informazioni in forma completa e corretta.

Il termine finale scadrà quindi dopo [… (11)] giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento delle informazioni in forma completa e corretta.

C   Conclusione della sospensione del termine per l'adozione di atti di esecuzione

In data […] la Commissione ha ricevuto una richiesta a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

La richiesta, presentata da [nome dello Stato membro interessato/nome dell'ente aggiudicatore pertinente] (13), riguarda [breve indicazione del settore o dell'attività pertinente] in [indicazione dello Stato membro interessato]. L'avviso pertinente è stato pubblicato alla pagina […] della GU C […] del […].

In data […] la Commissione ha chiesto […] di fornire informazioni supplementari entro il […]. Come annunciato nell'avviso pubblicato alla pagina […] della GU C numero […] del […], il termine ultimo è stato prorogato di […] giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento delle informazioni in forma completa e corretta. Le informazioni in forma completa e corretta sono state ricevute il […].

Il termine finale scadrà quindi il […].

D   Ritiro di una richiesta relativa all'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE

In data […] la Commissione ha ricevuto una richiesta a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

La richiesta, presentata da [nome dello Stato membro interessato/nome dell'ente aggiudicatore pertinente] (15), riguarda [breve indicazione del settore o dell'attività pertinente] in [indicazione dello Stato membro interessato]. L'avviso pertinente è stato pubblicato alla pagina […] della GU C […] del […]. Il termine [iniziale/prorogato] (16) era […].

In data […] il richiedente ha ritirato la richiesta, che deve essere considerata nulla. Di conseguenza non vi è motivo di stabilire se l'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE si applica a [breve indicazione del settore o dell'attività pertinente] in [indicazione del paese/dello Stato membro interessato]. Si continua quindi ad applicare la direttiva 2014/25/UE in conformità alle sue disposizioni, quando gli enti aggiudicatori si aggiudicano appalti per [breve indicazione del settore o dell'attività pertinente] in [indicazione dello Stato membro interessato] e quando organizzano concorsi di progettazione per il perseguimento di tale attività in tale zona geografica.


(1)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(3)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(4)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(5)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(6)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(7)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(8)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(9)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(10)  Cfr. la seconda frase del suddetto allegato IV, paragrafo 2.

(11)  Numero di giorni lavorativi disponibili inizialmente meno il numero di giorni lavorativi tra il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta di esenzione e la scadenza del termine per fornire le informazioni supplementari.

(12)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(13)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(14)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(15)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(16)  Cancellare la dicitura non pertinente.


ALLEGATO IV

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DELLE RICHIESTE RELATIVE ALL'APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 34 DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE — APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 34, PARAGRAFO 1, DELLA DIRETTIVA QUALORA NON SIANO STATI ADOTTATI ATTI DI ESECUZIONE ENTRO I TERMINI

Richiesta [di uno Stato membro/presentata da un ente aggiudicatore (1)]

In data […] la Commissione ha ricevuto una richiesta a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

La richiesta, presentata da [nome dello Stato membro interessato/nome dell'ente aggiudicatore pertinente] (3), riguarda [breve indicazione del settore o dell'attività pertinente] in [indicazione dello Stato membro interessato]. L'avviso pertinente è stato pubblicato alla pagina […] della GU C […] del […]. Il termine [iniziale/prorogato] (4) era […].

Poiché il termine per l'adozione di una decisione è scaduto il […] senza che una decisione sia stata adottata, si applica il disposto di cui all'articolo 34, paragrafo 1, di detta direttiva. Di conseguenza le disposizioni della direttiva 2014/25/UE non si applicano alle aggiudicazioni di appalti per [breve indicazione del settore o dell'attività pertinente] in [indicazione dello Stato membro interessato] né ai concorsi di progettazione per il perseguimento di tale attività in tale zona geografica.


(1)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(3)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(4)  Cancellare la dicitura non pertinente.


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