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Document 32016R1423

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1423 della Commissione, del 25 agosto 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva picolinafen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/5396

GU L 231 del 26.8.2016, p. 20–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1423/oj

26.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1423 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2016

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva picolinafen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'approvazione della sostanza attiva picolinafen, secondo quanto indicato nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2), scade il 30 giugno 2017.

(2)

Una domanda di rinnovo dell'iscrizione del picolinafen nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) è stata presentata, in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (4), entro i termini previsti in detto articolo.

(3)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(4)

In consultazione con lo Stato membro correlatore, lo Stato membro relatore ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo e il 14 maggio 2014 lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.

(5)

L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare.

(6)

Il 22 ottobre 2015 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le conclusioni (5) sulla possibilità che il picolinafen soddisfi i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione ha presentato il progetto di rapporto di riesame per il picolinafen al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 29 gennaio 2016.

(7)

È stato accertato, con riguardo a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, che i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. Tali criteri di approvazione sono quindi considerati rispettati.

(8)

È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del picolinafen.

(9)

La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione del picolinafen si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che però non limitano gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti picolinafen possono essere autorizzati. È quindi opportuno non mantenere la restrizione agli impieghi come erbicida.

(10)

In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è necessario prevedere alcune condizioni.

(11)

In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, di tale regolamento, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(12)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/549 della Commissione (6) ha prorogato la scadenza del periodo di approvazione del picolinafen fino 30 giugno 2017, al fine di consentire il completamento dell'iter di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di detta sostanza. Tuttavia, dato che una decisione sul rinnovo è già stata presa prima di tale data di scadenza prorogata, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o novembre 2016.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva picolinafen, specificata nell'allegato I, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).

(5)  EFSA Journal 2015; 13(11):4279. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/549 della Commissione, dell'8 aprile 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bentazone, cialofop butile, diquat, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, tiabendazolo e tifensulfuron metile (GU L 95 del 9.4.2016, pag. 4).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Picolinafen

N. CAS 137641-05-5

N. CIPAC 639

4′-fluoro-6-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloxy)pyridine-2-carboxanilide

≥ 980 g/kg

1o novembre 2016

30 giugno 2031

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul picolinafen, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione:

alle impurezze presenti nella sostanza attiva tecnica;

alla protezione dei mammiferi, soprattutto dei grandi mammiferi erbivori;

alla protezione delle piante terrestri non bersaglio;

alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è utilizzata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche;

alla protezione degli organismi acquatici, in particolare delle alghe.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

nella parte A è soppressa la voce 38 relativa al picolinafen;

2)

nella parte B è aggiunta la voce seguente:

Numero

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (*)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«103

Picolinafen

N. CAS 137641-05-5

N. CIPAC 639

4′-fluoro-6-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloxy)pyridine-2-carboxanilide

≥ 980 g/kg

1o novembre 2016

30 giugno 2031

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul picolinafen, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione:

alle impurezze presenti nella sostanza attiva tecnica;

alla protezione dei mammiferi, soprattutto dei grandi mammiferi erbivori;

alla protezione delle piante terrestri non bersaglio;

alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è utilizzata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche;

alla protezione degli organismi acquatici, in particolare delle alghe.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.»


(*)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


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