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Document 32016D1363

    Decisione (UE) 2016/1363 del Consiglio, del 24 giugno 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Isole Marshall in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

    GU L 216 del 11.8.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1363/oj

    Related international agreement

    11.8.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 216/1


    DECISIONE (UE) 2016/1363 DEL CONSIGLIO

    del 24 giugno 2016

    relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Isole Marshall in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha spostato la menzione della Repubblica delle Isole Marshall dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).

    (2)

    La menzione della Repubblica delle Isole Marshall è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo in materia di esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

    (3)

    Il 9 ottobre 2014 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica delle Isole Marshall per la conclusione di un accordo in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica delle Isole Marshall («accordo»).

    (4)

    I negoziati sull'accordo sono stati avviati il 17 dicembre 2014 e sono stati portati a termine con successo mediante la sigla dello stesso, con scambio di lettere, l'11 dicembre 2015 da parte della Repubblica delle Isole Marshall e il 13 gennaio 2016 da parte dell'Unione.

    (5)

    È opportuno firmare l'accordo, nonché approvare le dichiarazioni accluse all'accordo, a nome dell'Unione. L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo alla data della firma, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua conclusione.

    (6)

    La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

    (7)

    La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Isole Marshall in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata, con riserva della conclusione di tale accordo.

    Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.

    Articolo 3

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

    Articolo 4

    L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo alla data della firma (5), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

    Articolo 5

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2016

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A.G. KOENDERS


    (1)  Regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).

    (2)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

    (3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

    (4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

    (5)  La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


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